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Sentenza 11 maggio 2025
Sentenza 11 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/05/2025, n. 1848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1848 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 08/05/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 636/2022
T R A
, con sede in Benevento, viale Mellusi, Parte_1
68, in persona del legale rapp.te p.t. avv. Giuseppe Sauchella, rappresentata e difesa dall'avv. Lara Mutascio ed ellett.te domiciliata in Benevento alla via Torre della Catena, 12;
Appellante
E
, nata il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
Martignetti n. 24, elettivamente domiciliata in Benevento alla Via S. Rosa, n. 2 presso lo Studio dell'avv. Giovanna Abbate che la rappresenta e difende;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.10.2020 presso il Tribunale di Benevento, , già Controparte_1 collaboratrice coordinata e continuativa, assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato del 25.2.2005 alle dipendenze della
[...]
(successivamente divenuta Controparte_2 [...]
con qualifica di impiegata di concetto inquadrata nel terzo livello Parte_1 retributivo del CCNL del settore, aveva esposto:
- che dal 1° dicembre 2005 aveva svolto mansioni superiori;
- che con ricorso al giudice del lavoro iscritto al n.r.g. 2763/2020 aveva chiesto il riconoscimento del suo diritto al superiore inquadramento, nonché delle correlate differenze retributive;
-che con insolita solerzia, non appena ricevuta notifica del ricorso, le aveva Parte_1 inviato nota del 5.8.2020 con cui le contestava la clandestina estrazione di copia, in orario di lavoro, di “oltre 70 documenti costituenti la maggior parte documentazione aziendale di cui non ha fatto mai richiesta di accesso e non di pertinenza del Suo fascicolo personale”, in aperta violazione dei doveri di lealtà e fedeltà;
-che nonostante le giustificazioni presentate sia per iscritto sia in sede di audizione, le era stata irrogata, con nota del 10.09.2020 (prot. U 376), la sanzione disciplinare della multa pari a 4 ore di retribuzione.
La lavoratrice aveva quindi convenuto in giudizio l'odierna appellante al fine di far accertare l'illegittimità della contestazione disciplinare del 5.08.2020, annullare la sanzione del 10.9.2020 e condannare alla restituzione delle 4 ore di paga, con Parte_1 riserva di procedere con separato giudizio in ordine ai danni. A sostegno della domanda aveva eccepito la genericità della contestazione;
l'insussistenza della condotta addebitata, atteso che la documentazione era stata scaricata dalla sezione “amministrazione trasparente” del sito istituzionale della era priva di rilevanza disciplinare essendo finalizzata Parte_1 all'esercizio del diritto di difesa, non aveva ad oggetto documenti riservati e non era volta alla divulgazione della documentazione;
la non riconducibilità della condotta alle previsioni dell'art. 225 del c.c.n.l., richiamato dalla datrice a fondamento del provvedimento disciplinare.
Instaurato il contraddittorio si era ritualmente costituita la chiedendo il rigetto del Parte_1 ricorso e la conferma della sanzione disciplinare.
Con la sentenza n. 217 del 2022 pubblicata il 28.2.2022 il Tribunale adito ha accolto la domanda, dichiarando illegittima ed annullando la sanzione della multa e condannando alla Parte_1 restituzione delle somme trattenute in esecuzione della sanzione, oltre accessori e spese di lite. Il
Giudice ha ritenuto la condotta contestata alla lavoratrice – per quanto materialmente sussistente
– priva di rilevanza disciplinare. Ha infatti affermato che, sul piano della materialità, i fatti addebitati potevano considerarsi pacifici;
tuttavia, la condotta della lavoratrice risultava scriminata dall'esercizio del diritto di difesa e non integrava violazione dei doveri di lealtà e fedeltà.
Avverso detta statuizione è insorta l'odierna appellante, contestando specificamente le motivazioni espresse dal primo giudice.
Si è costituita la lavoratrice resistendo al gravame, di cui ha chiesto il rigetto.
Disposta la trattazione scritta secondo il disposto degli art. 127-127 ter c.p.c., a seguito del deposito delle note di trattazione, la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello è infondato.
Con nota di contestazione di addebito notificata il 5.08.2020 la ha contestato alla Parte_1
quanto segue: “In data 30/07/2020 è stato notificato a codesta società il ricorso innanzi CP_1 al G.D.L. di Benevento, datato 16/07/2020, avente n° 2763/2020 R.G.. Ebbene, nel rispetto rigoroso delle Sue prerogative e delle decisioni che prenderà l'adita A.G. e senza voler quindi entrare nel merito del ricorso, devo purtroppo contestarLe ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali che Ella ha depositato oltre 70 documenti costituenti la maggior parte documentazione aziendale di cui non ha fatto mai richiesta di accesso e non di pertinenza del Suo fascicolo personale. Devo quindi ritenere che Ella, peraltro durante l'orario di lavoro, in aperta violazione dei Suoi doveri di lealtà e fedeltà, ha proceduto, senza presentare alcuna richiesta all'amministratore unico, ad effettuare clandestinamente le copie dei predetti atti prelevandoli dagli archivi societari. Ella di contro aveva il dovere di richiedere gli atti medesimi e non di profittare del Suo ruolo di segretaria per estrarne copia all'insaputa della società (di natura pubblica) da cui dipende”.
Con nota prot. U376 del 10.09.2020 la datrice, ritenute le giustificazioni della lavoratrice non idonee a superare gli addebiti, le ha irrogato la sanzione disciplinare della multa pari a 4 ore della normale retribuzione, tenuto conto dell'assenza di recidiva.
Il Tribunale, aderendo alle difese svolte dalla ricorrente, ha ritenuto scriminata la condotta addebitata in quanto posta in essere nell'esercizio del diritto di difesa costituzionalmente protetto (art. 51 c.p. e 24 Cost.).
La in contrario ha osservato che parte della documentazione riprodotta dalla Parte_1
non si riferiva direttamente alla sua persona ed alla attività lavorativa della stessa, CP_1 compromettendo così l'obbligo alla riservatezza aziendale, e che, quanto alle modalità di impossessamento dei documenti, era da ritenersi illecito il modus operandi della dipendente, che in maniera occulta, senza alcuna autorizzazione, peraltro durante l'orario di lavoro e con sperpero di materiale aziendale, si era appropriata di documentazione non attinente alla propria persona e alle mansioni da ella stessa svolte. La inoltre aveva violato l'obbligo di segretezza in CP_1 relazione ad informazioni di cui era venuta a conoscenza in esecuzione delle proprie mansioni, utilizzando il suo ruolo di segretaria, tradendo così la fiducia del datore di lavoro e venendo meno al rispetto dei canoni di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.
Secondo la prospettazione dell'appellante, la condotta descritta viola il dovere di fedeltà sancito dall'art. 2105 cod.civ., dovere che, come anche di recente affermato da questa Corte, si sostanzia nell'obbligo del lavoratore di astenersi da attività contrarie agli interessi del datore di lavoro, tali dovendosi considerare anche quelle azioni che, sebbene non attualmente produttive di danno, siano dotate di potenziale lesività. Acclarato l'impossessamento non autorizzato della documentazione aziendale e l'uso indiscriminato della stessa, la condotta della dipendente non poteva essere scriminata, mentre legittima e proporzionata era la sanzione disciplinare inflitta.
L'art. 2105 c.c. definisce l'obbligo di fedeltà del lavoratore subordinato che non può trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con il datore di lavoro, né può divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.
E' principio consolidato della S.C. che “Il lavoratore che produca, in una controversia di lavoro intentata nei confronti del datore di lavoro, copia di atti aziendali, che riguardino direttamente la sua posizione lavorativa, non viene meno ai suoi doveri di fedeltà, di cui all'art. 2105 cod. civ., tenuto conto che l'applicazione corretta della normativa processuale in materia è idonea a impedire una vera e propria divulgazione della documentazione aziendale e che, in ogni caso, al diritto di difesa in giudizio deve riconoscersi prevalenza rispetto alle eventuali esigenze di segretezza dell'azienda” (Cass., Sentenza n. 12528 del 07/07/2004; Cass., Sentenza n. 3038 del 08/02/2011). I giudici di legittimità hanno precisato che la violazione del dovere di fedeltà è esclusa anche se “i documenti de quibus si sono poi rivelati ininfluenti ai fimi dell'accoglimento della domanda …: le modalità dell'esercizio del diritto di difesa vanno valutate ex ante e in astratto — ossia prima della decisione giurisdizionale, avuto riguardo soltanto alla loro connessione con il thema probandum – e non ex post e in concreto alla luce dell'esito della controversia e delle motivazioni espresse dal giudice, non prevedibili dalla parte nel momento in cui imposta e documenta le proprie argomentazioni difensive. Dunque, correttamente i giudici di merito hanno escluso che tale addebito potesse integrare il concetto di giusta causa o giustificato motivo di licenziamento, rispondendo la condotta in discorso alle necessità conseguenti al legittimo esercizio d'un diritto e, quindi, essendo coperta dalla scriminante prevista dall'art. 51
c.p., di portata generale nell'ordinamento e non già limitata al mero ambito penalistico (e su ciò dottrina e giurisprudenza sono, com'è noto, da sempre concordi)” (v. Cass. Sentenza n. 25682 del 04/12/2014).
La S.C. ha poi tracciato una distinzione tra l'attività di produzione in giudizio dei documenti aziendali riservati al fine di esercitare il diritto di difesa e l'attività di impossessamento dei documenti stessi (eventualmente prodromica alla successiva produzione in giudizio dei documenti). E difatti, ha osservato che, seppure la produzione in un giudizio di copia degli atti aziendali per la tutela giurisdizionale di un diritto non integra una violazione del dovere di fedeltà di cui all'art. 2105 c. c., “occorre tuttavia valutare la legittimità delle modalità di apprensione ed impossessamento dei documenti, atteso che tali modalità potrebbero di per sé concretare ipotesi delittuose, o comunque integrare la giusta causa di licenziamento per violazione dell'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c., sicché tali modalità vanno verificate in concreto (Cass. n. 22923 del 2004). In tal senso, è stato ritenuto illecito il possesso di documenti sottratti al datore di lavoro mediante accesso non autorizzato ad una banca dati aziendale e non attinenti all'attività lavorativa del dipendente (Cass. n. 153 dei 2007) e l'avere copiato e conservato, sul personal computer in dotazione sul posto di lavoro, dati aziendali senza autorizzazione del datore (Cass.
n. 17859 del 11/08/2014). La Corte territoriale ha fatto applicazione di tali principi, ritenendo idonea a fondare la sanzione espulsiva non la produzione in giudizio della documentazione, ma le sue modalità di apprensione, consistenti nella registrazione della conversazione tra presenti all'insaputa dei conversanti e nell'impossessamento di un' e-mail non destinata alla visione dello
circostanze ritenute entrambe di per sé in contrasto con gli standards di Per_1 comportamento imposti dal dovere di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c. e da una condotta improntata a buona fede e correttezza e tali da minare irreparabilmente il rapporto fiduciario” (Cass. 16629 del 8.8.2016).
In una successiva pronuncia (Cass. Sez. Lav. n. 31204 del 2.11.2021), nell'esaminare una fattispecie analoga, la S.C. ha ulteriormente chiarito che “8.1 … l'utilizzo a fini difensivi di registrazioni di colloqui tra il dipendente e i colleghi sul luogo di lavoro non necessita del consenso dei presenti, in ragione dell'imprescindibile necessità di bilanciare le contrapposte istanze della riservatezza da una parte e della tutela giurisdizionale del diritto dall'altra e pertanto di contemperare la norma sul consenso al trattamento dei dati con le formalità previste dal codice di procedura civile per la tutela dei diritti in giudizio: con la conseguenza della legittimità (íd est: inidoneità all'integrazione di un illecito disciplinare) della condotta del lavoratore che abbia effettuato tali registrazioni per tutelare la propria posizione all'interno dell'azienda e per precostituirsi un mezzo di prova, rispondendo la stessa, se pertinente alla tesi difensiva e non eccedente le sue finalità, alle necessità conseguenti al legittimo esercizio di un diritto (Cass. 10 maggio 2018, n. 11322)… 8.2. Si tratta evidentemente di un profilo estremamente delicato, che esige un attento ed equilibrato bilanciamento tra la tutela di due diritti fondamentali, quali la garanzia della libertà personale, sotto il profilo della sfera privata e della riservatezza delle comunicazioni, da una parte e del diritto alla difesa, dall'altra.
Ed esso si deve fondare su una valutazione rigorosa del requisito di pertinenza, nella prospettiva di una diretta e necessaria strumentalità, della registrazione, all'apprestamento della finalità difensiva nell'orizzonte sopra illustrato, all'interno di una scrupolosa contestualizzazione della vicenda”.
Dunque, il lavoratore che produce in un giudizio documenti aziendali anche riservati, così ponendo in essere una condotta astrattamente riconducibile al divieto di cui all'art. 2105 c.c., non è sanzionabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 24 Cost. (sul diritto di difesa) e 51 c.p. (secondo cui l'esercizio di un diritto esclude la punibilità), qualora si tratti di documentazione che riguarda la sua posizione lavorativa, utilizzata per la tutela giurisdizionale di un diritto. L'esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito (art. 24 Cost) prevale rispetto alle esigenze di protezione delle informazioni aziendali (sottese al divieto dell'art. 2105 c.c.). Qualora tuttavia la documentazione aziendale sia acquisita con modalità di per sé illecite, tali da integrare la violazione di altri diritti costituzionalmente protetti, il giudice deve effettuare un attento ed equilibrato bilanciamento degli interessi in conflitto, al fine di valutare se in concreto la condotta del lavoratore possa essere giustificata o no dall'art. 24 Cost.
Alla luce di detti principi va valutata la fattispecie in esame.
Nel caso concreto, come osservato dal primo giudice,
- la documentazione prodotta in giudizio riguarda direttamente o indirettamente la persona della ovvero si tratta di documenti relativi alle mansioni concretamente svolte;
CP_1
-si tratta, inoltre, di documentazione di cui la lavoratrice ha avuto la materiale e diretta disponibilità per ragioni di ufficio (utilizzando il suo ruolo di segretaria);
-l'estrazione delle copie è stata finalizzata a dimostrare in una causa di lavoro lo svolgimento di mansioni riconducibili a un livello di inquadramento superiore, dunque all'esercizio del diritto inviolabile di difesa riconosciutole dall'art. 24 Cost.;
-la non ha nemmeno dedotto che la ricorrente abbia diffuso notizie riservate, né Parte_1 che abbia utilizzato la documentazione in esame per fini diversi dalla difesa in giudizio (la condotta addebitata è infatti, pacificamente, consistita unicamente nell'estrarre copia di documentazione di pertinenza aziendale, alla quale la lavoratrice aveva avuto accesso per ragioni di servizio, al fine di precostituire la prova della sussistenza di un comportamento datoriale considerato illegittimo);
-per quanto riguarda le modalità di apprensione della documentazione, la società si è limitata ad osservare che la si è impossessata dei documenti, di cui ha estratto copia, in modo CP_1 occulto, senza il suo consento, utilizzando il suo ruolo di segretaria, durante l'orario di lavoro.
Non è stato dedotto (né, conseguentemente, dimostrato) da parte della datrice che la CP_1 abbia carpito la documentazione, poi prodotta nel giudizio per mansioni superiori, con mezzi illeciti o fraudolenti in violazioni di altri diritti costituzionalmente protetti.
Non vi è stata, pertanto, alcuna violazione dei doveri di lealtà e fedeltà ovvero della riservatezza, dal momento che: non vi è stata diffusione di informazioni riservate o divulgazione di dati sensibili, non essendo tale la produzione nell'ambito di un giudizio civile;
la documentazione inerisce direttamente all'attività lavorativa espletata dalla stessa lavoratrice;
l'utilizzo che ne è stato fatto è stato finalizzato ad assicurare la tutela giurisdizionale dei diritti.
Anche le modalità di impossessamento (durante l'orario di lavoro, senza la previa autorizzazione del datore di lavoro) della documentazione, di cui la ha avuto la materiale disponibilità CP_1 in ragione del suo ufficio (dunque, senza l'impiego di mezzi illeciti né lesione di altri diritti costituzionalmente protetti), non sono tali da integrare di per sé un illecito disciplinare o comunque sono legittimate dalla diretta e necessaria strumentalità alla finalità difensiva (neanche contestata dalla azienda). L'estrazione occulta delle copie, in assenza di consenso del datore di lavoro e durante l'orario di servizio avrebbe, secondo la prospettazione dell'appellante, compromesso interessi aziendali che, tuttavia, appaiono di minore importanza e destinati a recedere a fronte delle necessità conseguenti al legittimo esercizio del diritto di difesa ex art. 24
Cost., essendo la condotta finalizzata – come già osservato – unicamente alla difesa in giudizio e non trattandosi di diritti inviolabili costituzionalmente rilevanti.
Per i motivi descritti, che assorbono ogni altra questione proposta, si condivide la statuizione del primo giudice che ha considerato illegittima la sanzione disciplinare irrogata dalla appellante alla con la nota del 10.09.2020 (prot. U 376). CP_1
L'appello va dunque respinto con conferma della sentenza gravata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore dell'avvocato antistatario.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte di Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma
[...]
1-quater del D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre
2012 n. 228.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna alla rifusione, in favore della , delle Parte_1 CP_1 spese del grado, che liquida in complessivi euro 247,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
-Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. 115/2002 dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Napoli, 08/05/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 08/05/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 636/2022
T R A
, con sede in Benevento, viale Mellusi, Parte_1
68, in persona del legale rapp.te p.t. avv. Giuseppe Sauchella, rappresentata e difesa dall'avv. Lara Mutascio ed ellett.te domiciliata in Benevento alla via Torre della Catena, 12;
Appellante
E
, nata il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
Martignetti n. 24, elettivamente domiciliata in Benevento alla Via S. Rosa, n. 2 presso lo Studio dell'avv. Giovanna Abbate che la rappresenta e difende;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.10.2020 presso il Tribunale di Benevento, , già Controparte_1 collaboratrice coordinata e continuativa, assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato del 25.2.2005 alle dipendenze della
[...]
(successivamente divenuta Controparte_2 [...]
con qualifica di impiegata di concetto inquadrata nel terzo livello Parte_1 retributivo del CCNL del settore, aveva esposto:
- che dal 1° dicembre 2005 aveva svolto mansioni superiori;
- che con ricorso al giudice del lavoro iscritto al n.r.g. 2763/2020 aveva chiesto il riconoscimento del suo diritto al superiore inquadramento, nonché delle correlate differenze retributive;
-che con insolita solerzia, non appena ricevuta notifica del ricorso, le aveva Parte_1 inviato nota del 5.8.2020 con cui le contestava la clandestina estrazione di copia, in orario di lavoro, di “oltre 70 documenti costituenti la maggior parte documentazione aziendale di cui non ha fatto mai richiesta di accesso e non di pertinenza del Suo fascicolo personale”, in aperta violazione dei doveri di lealtà e fedeltà;
-che nonostante le giustificazioni presentate sia per iscritto sia in sede di audizione, le era stata irrogata, con nota del 10.09.2020 (prot. U 376), la sanzione disciplinare della multa pari a 4 ore di retribuzione.
La lavoratrice aveva quindi convenuto in giudizio l'odierna appellante al fine di far accertare l'illegittimità della contestazione disciplinare del 5.08.2020, annullare la sanzione del 10.9.2020 e condannare alla restituzione delle 4 ore di paga, con Parte_1 riserva di procedere con separato giudizio in ordine ai danni. A sostegno della domanda aveva eccepito la genericità della contestazione;
l'insussistenza della condotta addebitata, atteso che la documentazione era stata scaricata dalla sezione “amministrazione trasparente” del sito istituzionale della era priva di rilevanza disciplinare essendo finalizzata Parte_1 all'esercizio del diritto di difesa, non aveva ad oggetto documenti riservati e non era volta alla divulgazione della documentazione;
la non riconducibilità della condotta alle previsioni dell'art. 225 del c.c.n.l., richiamato dalla datrice a fondamento del provvedimento disciplinare.
Instaurato il contraddittorio si era ritualmente costituita la chiedendo il rigetto del Parte_1 ricorso e la conferma della sanzione disciplinare.
Con la sentenza n. 217 del 2022 pubblicata il 28.2.2022 il Tribunale adito ha accolto la domanda, dichiarando illegittima ed annullando la sanzione della multa e condannando alla Parte_1 restituzione delle somme trattenute in esecuzione della sanzione, oltre accessori e spese di lite. Il
Giudice ha ritenuto la condotta contestata alla lavoratrice – per quanto materialmente sussistente
– priva di rilevanza disciplinare. Ha infatti affermato che, sul piano della materialità, i fatti addebitati potevano considerarsi pacifici;
tuttavia, la condotta della lavoratrice risultava scriminata dall'esercizio del diritto di difesa e non integrava violazione dei doveri di lealtà e fedeltà.
Avverso detta statuizione è insorta l'odierna appellante, contestando specificamente le motivazioni espresse dal primo giudice.
Si è costituita la lavoratrice resistendo al gravame, di cui ha chiesto il rigetto.
Disposta la trattazione scritta secondo il disposto degli art. 127-127 ter c.p.c., a seguito del deposito delle note di trattazione, la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello è infondato.
Con nota di contestazione di addebito notificata il 5.08.2020 la ha contestato alla Parte_1
quanto segue: “In data 30/07/2020 è stato notificato a codesta società il ricorso innanzi CP_1 al G.D.L. di Benevento, datato 16/07/2020, avente n° 2763/2020 R.G.. Ebbene, nel rispetto rigoroso delle Sue prerogative e delle decisioni che prenderà l'adita A.G. e senza voler quindi entrare nel merito del ricorso, devo purtroppo contestarLe ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali che Ella ha depositato oltre 70 documenti costituenti la maggior parte documentazione aziendale di cui non ha fatto mai richiesta di accesso e non di pertinenza del Suo fascicolo personale. Devo quindi ritenere che Ella, peraltro durante l'orario di lavoro, in aperta violazione dei Suoi doveri di lealtà e fedeltà, ha proceduto, senza presentare alcuna richiesta all'amministratore unico, ad effettuare clandestinamente le copie dei predetti atti prelevandoli dagli archivi societari. Ella di contro aveva il dovere di richiedere gli atti medesimi e non di profittare del Suo ruolo di segretaria per estrarne copia all'insaputa della società (di natura pubblica) da cui dipende”.
Con nota prot. U376 del 10.09.2020 la datrice, ritenute le giustificazioni della lavoratrice non idonee a superare gli addebiti, le ha irrogato la sanzione disciplinare della multa pari a 4 ore della normale retribuzione, tenuto conto dell'assenza di recidiva.
Il Tribunale, aderendo alle difese svolte dalla ricorrente, ha ritenuto scriminata la condotta addebitata in quanto posta in essere nell'esercizio del diritto di difesa costituzionalmente protetto (art. 51 c.p. e 24 Cost.).
La in contrario ha osservato che parte della documentazione riprodotta dalla Parte_1
non si riferiva direttamente alla sua persona ed alla attività lavorativa della stessa, CP_1 compromettendo così l'obbligo alla riservatezza aziendale, e che, quanto alle modalità di impossessamento dei documenti, era da ritenersi illecito il modus operandi della dipendente, che in maniera occulta, senza alcuna autorizzazione, peraltro durante l'orario di lavoro e con sperpero di materiale aziendale, si era appropriata di documentazione non attinente alla propria persona e alle mansioni da ella stessa svolte. La inoltre aveva violato l'obbligo di segretezza in CP_1 relazione ad informazioni di cui era venuta a conoscenza in esecuzione delle proprie mansioni, utilizzando il suo ruolo di segretaria, tradendo così la fiducia del datore di lavoro e venendo meno al rispetto dei canoni di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.
Secondo la prospettazione dell'appellante, la condotta descritta viola il dovere di fedeltà sancito dall'art. 2105 cod.civ., dovere che, come anche di recente affermato da questa Corte, si sostanzia nell'obbligo del lavoratore di astenersi da attività contrarie agli interessi del datore di lavoro, tali dovendosi considerare anche quelle azioni che, sebbene non attualmente produttive di danno, siano dotate di potenziale lesività. Acclarato l'impossessamento non autorizzato della documentazione aziendale e l'uso indiscriminato della stessa, la condotta della dipendente non poteva essere scriminata, mentre legittima e proporzionata era la sanzione disciplinare inflitta.
L'art. 2105 c.c. definisce l'obbligo di fedeltà del lavoratore subordinato che non può trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con il datore di lavoro, né può divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.
E' principio consolidato della S.C. che “Il lavoratore che produca, in una controversia di lavoro intentata nei confronti del datore di lavoro, copia di atti aziendali, che riguardino direttamente la sua posizione lavorativa, non viene meno ai suoi doveri di fedeltà, di cui all'art. 2105 cod. civ., tenuto conto che l'applicazione corretta della normativa processuale in materia è idonea a impedire una vera e propria divulgazione della documentazione aziendale e che, in ogni caso, al diritto di difesa in giudizio deve riconoscersi prevalenza rispetto alle eventuali esigenze di segretezza dell'azienda” (Cass., Sentenza n. 12528 del 07/07/2004; Cass., Sentenza n. 3038 del 08/02/2011). I giudici di legittimità hanno precisato che la violazione del dovere di fedeltà è esclusa anche se “i documenti de quibus si sono poi rivelati ininfluenti ai fimi dell'accoglimento della domanda …: le modalità dell'esercizio del diritto di difesa vanno valutate ex ante e in astratto — ossia prima della decisione giurisdizionale, avuto riguardo soltanto alla loro connessione con il thema probandum – e non ex post e in concreto alla luce dell'esito della controversia e delle motivazioni espresse dal giudice, non prevedibili dalla parte nel momento in cui imposta e documenta le proprie argomentazioni difensive. Dunque, correttamente i giudici di merito hanno escluso che tale addebito potesse integrare il concetto di giusta causa o giustificato motivo di licenziamento, rispondendo la condotta in discorso alle necessità conseguenti al legittimo esercizio d'un diritto e, quindi, essendo coperta dalla scriminante prevista dall'art. 51
c.p., di portata generale nell'ordinamento e non già limitata al mero ambito penalistico (e su ciò dottrina e giurisprudenza sono, com'è noto, da sempre concordi)” (v. Cass. Sentenza n. 25682 del 04/12/2014).
La S.C. ha poi tracciato una distinzione tra l'attività di produzione in giudizio dei documenti aziendali riservati al fine di esercitare il diritto di difesa e l'attività di impossessamento dei documenti stessi (eventualmente prodromica alla successiva produzione in giudizio dei documenti). E difatti, ha osservato che, seppure la produzione in un giudizio di copia degli atti aziendali per la tutela giurisdizionale di un diritto non integra una violazione del dovere di fedeltà di cui all'art. 2105 c. c., “occorre tuttavia valutare la legittimità delle modalità di apprensione ed impossessamento dei documenti, atteso che tali modalità potrebbero di per sé concretare ipotesi delittuose, o comunque integrare la giusta causa di licenziamento per violazione dell'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c., sicché tali modalità vanno verificate in concreto (Cass. n. 22923 del 2004). In tal senso, è stato ritenuto illecito il possesso di documenti sottratti al datore di lavoro mediante accesso non autorizzato ad una banca dati aziendale e non attinenti all'attività lavorativa del dipendente (Cass. n. 153 dei 2007) e l'avere copiato e conservato, sul personal computer in dotazione sul posto di lavoro, dati aziendali senza autorizzazione del datore (Cass.
n. 17859 del 11/08/2014). La Corte territoriale ha fatto applicazione di tali principi, ritenendo idonea a fondare la sanzione espulsiva non la produzione in giudizio della documentazione, ma le sue modalità di apprensione, consistenti nella registrazione della conversazione tra presenti all'insaputa dei conversanti e nell'impossessamento di un' e-mail non destinata alla visione dello
circostanze ritenute entrambe di per sé in contrasto con gli standards di Per_1 comportamento imposti dal dovere di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c. e da una condotta improntata a buona fede e correttezza e tali da minare irreparabilmente il rapporto fiduciario” (Cass. 16629 del 8.8.2016).
In una successiva pronuncia (Cass. Sez. Lav. n. 31204 del 2.11.2021), nell'esaminare una fattispecie analoga, la S.C. ha ulteriormente chiarito che “8.1 … l'utilizzo a fini difensivi di registrazioni di colloqui tra il dipendente e i colleghi sul luogo di lavoro non necessita del consenso dei presenti, in ragione dell'imprescindibile necessità di bilanciare le contrapposte istanze della riservatezza da una parte e della tutela giurisdizionale del diritto dall'altra e pertanto di contemperare la norma sul consenso al trattamento dei dati con le formalità previste dal codice di procedura civile per la tutela dei diritti in giudizio: con la conseguenza della legittimità (íd est: inidoneità all'integrazione di un illecito disciplinare) della condotta del lavoratore che abbia effettuato tali registrazioni per tutelare la propria posizione all'interno dell'azienda e per precostituirsi un mezzo di prova, rispondendo la stessa, se pertinente alla tesi difensiva e non eccedente le sue finalità, alle necessità conseguenti al legittimo esercizio di un diritto (Cass. 10 maggio 2018, n. 11322)… 8.2. Si tratta evidentemente di un profilo estremamente delicato, che esige un attento ed equilibrato bilanciamento tra la tutela di due diritti fondamentali, quali la garanzia della libertà personale, sotto il profilo della sfera privata e della riservatezza delle comunicazioni, da una parte e del diritto alla difesa, dall'altra.
Ed esso si deve fondare su una valutazione rigorosa del requisito di pertinenza, nella prospettiva di una diretta e necessaria strumentalità, della registrazione, all'apprestamento della finalità difensiva nell'orizzonte sopra illustrato, all'interno di una scrupolosa contestualizzazione della vicenda”.
Dunque, il lavoratore che produce in un giudizio documenti aziendali anche riservati, così ponendo in essere una condotta astrattamente riconducibile al divieto di cui all'art. 2105 c.c., non è sanzionabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 24 Cost. (sul diritto di difesa) e 51 c.p. (secondo cui l'esercizio di un diritto esclude la punibilità), qualora si tratti di documentazione che riguarda la sua posizione lavorativa, utilizzata per la tutela giurisdizionale di un diritto. L'esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito (art. 24 Cost) prevale rispetto alle esigenze di protezione delle informazioni aziendali (sottese al divieto dell'art. 2105 c.c.). Qualora tuttavia la documentazione aziendale sia acquisita con modalità di per sé illecite, tali da integrare la violazione di altri diritti costituzionalmente protetti, il giudice deve effettuare un attento ed equilibrato bilanciamento degli interessi in conflitto, al fine di valutare se in concreto la condotta del lavoratore possa essere giustificata o no dall'art. 24 Cost.
Alla luce di detti principi va valutata la fattispecie in esame.
Nel caso concreto, come osservato dal primo giudice,
- la documentazione prodotta in giudizio riguarda direttamente o indirettamente la persona della ovvero si tratta di documenti relativi alle mansioni concretamente svolte;
CP_1
-si tratta, inoltre, di documentazione di cui la lavoratrice ha avuto la materiale e diretta disponibilità per ragioni di ufficio (utilizzando il suo ruolo di segretaria);
-l'estrazione delle copie è stata finalizzata a dimostrare in una causa di lavoro lo svolgimento di mansioni riconducibili a un livello di inquadramento superiore, dunque all'esercizio del diritto inviolabile di difesa riconosciutole dall'art. 24 Cost.;
-la non ha nemmeno dedotto che la ricorrente abbia diffuso notizie riservate, né Parte_1 che abbia utilizzato la documentazione in esame per fini diversi dalla difesa in giudizio (la condotta addebitata è infatti, pacificamente, consistita unicamente nell'estrarre copia di documentazione di pertinenza aziendale, alla quale la lavoratrice aveva avuto accesso per ragioni di servizio, al fine di precostituire la prova della sussistenza di un comportamento datoriale considerato illegittimo);
-per quanto riguarda le modalità di apprensione della documentazione, la società si è limitata ad osservare che la si è impossessata dei documenti, di cui ha estratto copia, in modo CP_1 occulto, senza il suo consento, utilizzando il suo ruolo di segretaria, durante l'orario di lavoro.
Non è stato dedotto (né, conseguentemente, dimostrato) da parte della datrice che la CP_1 abbia carpito la documentazione, poi prodotta nel giudizio per mansioni superiori, con mezzi illeciti o fraudolenti in violazioni di altri diritti costituzionalmente protetti.
Non vi è stata, pertanto, alcuna violazione dei doveri di lealtà e fedeltà ovvero della riservatezza, dal momento che: non vi è stata diffusione di informazioni riservate o divulgazione di dati sensibili, non essendo tale la produzione nell'ambito di un giudizio civile;
la documentazione inerisce direttamente all'attività lavorativa espletata dalla stessa lavoratrice;
l'utilizzo che ne è stato fatto è stato finalizzato ad assicurare la tutela giurisdizionale dei diritti.
Anche le modalità di impossessamento (durante l'orario di lavoro, senza la previa autorizzazione del datore di lavoro) della documentazione, di cui la ha avuto la materiale disponibilità CP_1 in ragione del suo ufficio (dunque, senza l'impiego di mezzi illeciti né lesione di altri diritti costituzionalmente protetti), non sono tali da integrare di per sé un illecito disciplinare o comunque sono legittimate dalla diretta e necessaria strumentalità alla finalità difensiva (neanche contestata dalla azienda). L'estrazione occulta delle copie, in assenza di consenso del datore di lavoro e durante l'orario di servizio avrebbe, secondo la prospettazione dell'appellante, compromesso interessi aziendali che, tuttavia, appaiono di minore importanza e destinati a recedere a fronte delle necessità conseguenti al legittimo esercizio del diritto di difesa ex art. 24
Cost., essendo la condotta finalizzata – come già osservato – unicamente alla difesa in giudizio e non trattandosi di diritti inviolabili costituzionalmente rilevanti.
Per i motivi descritti, che assorbono ogni altra questione proposta, si condivide la statuizione del primo giudice che ha considerato illegittima la sanzione disciplinare irrogata dalla appellante alla con la nota del 10.09.2020 (prot. U 376). CP_1
L'appello va dunque respinto con conferma della sentenza gravata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore dell'avvocato antistatario.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte di Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma
[...]
1-quater del D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre
2012 n. 228.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna alla rifusione, in favore della , delle Parte_1 CP_1 spese del grado, che liquida in complessivi euro 247,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
-Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. 115/2002 dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Napoli, 08/05/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano