Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/03/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. Francesca Fucci ha pronunziato all'udienza del 19/03/2025 la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N° 1937/2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, rapp.ta e difesa dall'avv. FUSCHINO PASQUALE;
Parte_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. OLIVA ANNA;
CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 19/03/2024, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario.
Ha dedotto parte ricorrente di essere affetta da: “Vasculopatia cerebrale cronica, ipoacusia, artrosi polidistrettuale, esiti di K mammella in follow up, cardiopatia ipertesiva, incontinenza urinaria, deficit del visus, coxartrosi ed altre patologie”. Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alla prestazione richiesta, con vittoria delle spese del giudizio. Si costituiva l' convenuto il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio. All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1° a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo. L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non
Quanto al merito della domanda, osserva il giudicante che le censure mosse dalla ricorrente alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di ATP sono – prima facie - destituite di fondamento. Ed infatti, da una attenta lettura del detto elaborato peritale -corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo Tribunale- emerge in tutta evidenza che il consulente, nel valutare il complesso morboso da cui la ricorrente è affetta, lo ha considerato nella sua globalità motivando ampiamente sulle generali condizioni della parte e, contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto in ricorso, approfondendo le patologie riscontrate. In particolare, con l'opposizione proposta, parte ricorrente contestava le risultanze della CTU a suo dire carente nelle motivazioni medico-legali poste a sostegno del diniego della prestazione richiesta.
Tali critiche ad avviso del giudicante non sono giustificate alla luce di quanto emerso in sede di esame obiettivo e dunque riscontrato direttamente dal CTU, il quale in perizia dava atto che alla visita non si evidenziavano alterazioni delle facoltà cognitive (cfr. esame obiettivo al sistema nervoso e psichico: “articolazione corretta della parola, normale la funzionalita' dei nervi cranici Durante il colloquio la perizianda si presenta collaborante, è orientata nel tempo e nello spazio e riferisce con esattezza l'anno ed il mese in cui è stata sottoposta agi interventi chirurgici. Riferisce il luogo di nascita e di residenza. Non mostra alcuna lacuna mnesica ed è in grado di attendere autonomamente agli atti quotidiani della vita”) né tantomeno un'impossibilità alla deambulazione, risultando la deambulazione autonoma e la stazione eretta mantenuta (cfr. esame apparato osteoarticolare: “dolenti le apofisi spinose del tratto cervicale e lombare della colonna,i movimenti di flessione, estensione e rotazione si compiono come di norma e non sono limitati.La manovra del Lasegue risulta positiva bilateralmente .I punti di Vallex sono dolenti.I passaggi posturali si compiono normalmente.Esiti di intervento di protesi di ginocchia bilaterale”).
A tal proposito si rileva come, in perizia, lo stesso CTU evidenziava come le evidenze emerse in sede di esame clinico si discostassero in maniera sostanziale dalle certificazioni mediche versate in atti. Ebbene, ad avviso del giudicante, le critiche alla CTU sono il frutto di divergenti valutazioni medico- legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la CTU disposta in precedenza.
Concludendo, seppure il quadro patologico sia suggestivo per una condizione di invalidità di grado marcato, tuttavia non condiziona la deambulazione né lo svolgimento degli atti quotidiani della vita.
Vale, inoltre, sul punto ricordare che la prestazione assistenziale della indennità di accompagnamento
è prevista per i cittadini che hanno bisogno di assistenza continua perché impossibilitati a deambulare oppure incapaci di compiere gli atti quotidiani dell'esistenza. La condizione di salute gravissima non
è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla indennità di accompagnamento quando manchi il requisito della necessità di assistenza continua, ossia della necessità, per sopravvivere, dell'aiuto del prossimo (Cass.2001/3299). Stante l'assenza di documentazione successiva attestante un aggravamento delle condizioni di salute della parte, un eventuale approfondimento a mezzo di una c.t.u. avrebbe, nella specie, una inammissibile funzione meramente esplorativa e sostitutiva degli oneri di parte.
Conseguentemente, avuto riguardo alla CTU redatta nel giudizio allegato avente ad oggetto ATP e condivisibilmente con essa, parte ricorrente non ha diritto all'indennità di accompagnamento. Alla luce dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e della dichiarazione allegata al ricorso, le spese di lite sono compensate, eccetto le spese di CTU poste a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge la domanda e dichiara irripetibili le spese di lite. Si comunichi.
Così deciso in Nola il 19/03/2025
IL GIUDICE
Dott. Francesca Fucci