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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 24/06/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. Michele Videtta Presidente
- dott.ssa Mariadomenica Marchese Consigliere rel.
- Avv.to Salvatore Guzzi Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 161/2019 R.G.A.C.
tra
già (C.F. , Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Francesco Malatesta, giusta procura a margine all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, alla Via dei Gracchi, n. 320
appellante
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv. Enzo CP_1 C.F._1
Bonafine e Santo Lamoglie, come da mandato in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Vito
Carella sito in Potenza, alla Via Isca del Pioppo, n. 94
appellata – appellante incidentale
1 OGGETTO: danno da perdita del rapporto parentale –- danni non patrimoniali - azioni dirette verso l'assicuratore - appello avverso la sentenza n. 273/2018 del
Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica, pubblicata il 01/10/2018.
CONCLUSIONI: come da precisazione delle conclusioni e rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 15/01/2013, conveniva in giudizio la CP_1
per sentirla condannare al versamento di un indennizzo Parte_1
assicurativo a copertura dei danni dalla stessa subiti in occasione dell'incidente stradale meglio descritto in atti, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali. A tal fine, esponeva di esser stata coinvolta in un sinistro occorso in data
07/08/2012 sull'autostrada A3 SA/RC, nel territorio del Comune di Lagonegro, all'esito del quale lamentava i seguenti danni: a) perdita del rapporto parentale coi suoi più stretti congiunti. L'attrice deduceva, quale primaria conseguenza dell'incidente, la morte di suo padre , di sua madre e di sua sorella Persona_1 CP_2 Per_2
. Oltre alle componenti non patrimoniali di tale lesione - delle quali veniva
[...]
richiesta la liquidazione secondo i parametri trasfusi nelle tabelle del Tribunale di
Milano -, evidenziava altresì talune conseguenze patrimoniali: da un lato, il subitaneo venir meno di qualsiasi sostegno economico da parte dei genitori e, dall'altro, gli esborsi resisi necessari subito dopo il sinistro per il trasporto dei feretri e la cerimonia funebre. Da ultimo, domandava il risarcimento del danno biologico terminale subito dai propri congiunti, facendosene attrice jure hereditario;
b) lesioni multiple sulla propria persona, non ancora guarite e tali da comportare danni patrimoniali e non patrimoniali;
d) estesi danni alla vettura, tali da renderla non riparabile.
La pur non negando di essere vincolata da un contratto di assicurazione Parte_1
col defunto Sig. al momento dell'indicente, domandava il rigetto delle pretese CP_1
attoree, sulla base di articolati motivi:
2 a) evidenziava in primo luogo l'improcedibilità della domanda per violazione degli artt.
145 e 148 D. Lgs. 209/2005 e, in particolare, per la supposta assenza degli elementi minimi necessari per la richiesta d'indennizzo;
b) nel merito, e in via subordinata, asseriva che il danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico-fisica fosse l'unico sicuramente invocabile dall'attrice e quantificabile facendo ricorso alle tabelle di cui al cit. d. lgs. Deduceva di converso che: b1) le voci di danno patrimoniale andassero tutte ritenute non adeguatamente circostanziate e in ogni caso sfornite di prova;
b2) il danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale - pur non potendosi escludere in linea di principio - avrebbe richiesto un rigoroso impegno probatorio e non il mero ricorso a presunzioni e notorio;
b3) le voci di danno lamentate jure hereditario non fossero azionabili, attesa l'assenza di un apprezzabile lasso di tempo tra l'incidente e la morte dei danneggiati.
Il processo di primo grado, istruito con produzione documentale e c.t.u. medico leale, si è concluso con la sentenza n. 273/2018, con cui il Tribunale di Lagonegro ha parzialmente accolto le domande della , compensando per metà le spese di lite CP_1
e ponendo quelle di c.t.u. a carico della convenuta.
Anzitutto, il giudice di primo grado ha disatteso l'eccezione d'improcedibilità della domanda e ha ricondotto la fattispecie all'interno della previsione di cui all'art. 141 D.
Lgs. 209/2005, relativa al risarcimento del terzo trasportato.
Nel merito, quanto al danno da perdita del rapporto parentale, il giudice ha accolto le relative domande risarcitorie, adoperando, ai fini della liquidazione, le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano riconoscendo, per l'effetto, la somma di euro
275.000,oo per la perdita di ciascun genitore ed euro 120.000,00 per la perdita della sorella, somme di poco inferiori al massimo tabellarmente riconosciuto in ragione della genericità delle allegazioni da parte dell'attrice quanto ai danni patiti.
Con specifico riferimento al danno parentale derivante dalla perdita del padre, è stata peraltro esclusa qualsiasi preclusione derivante da un eventuale concorso di colpa di quest'ultimo nella causazione dell'incidente.
3 Quanto al danno biologico, il giudice ha aderito alle valutazioni del c.t.u. ed ha altresì proceduto alla personalizzazione della liquidazione, con un aumento del 10% rispetto al massimo tabellare. Le rimanenti voci di danno - tanto quelle azionate jure hereditario quanto, in parte, quelle patrimoniali - venivano rigettate, aderendo alle eccezioni sollevate dall'assicuratore; l'unico danno patrimoniale ad essere riconosciuto consisteva nella spese mediche documentate dall'attrice.
La ha proposto appello, articolato in unico motivo di gravame. Parte_1
L'appellante censura la condanna al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale col padre, dal momento che quest'ultimo avrebbe determinato in via esclusiva l'incidente mortale. Viene pertanto richiesta la condanna della Sig.ra CP_1
alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado, limitatamente a tale voce di danno.
Parte appellata, costituendosi, ha contestato detto motivo di gravame: il danno parentale in esame, essendo stato azionato jure proprio, sfuggirebbe a qualsiasi questione inerente ad un eventuale concorso di colpa del danneggiato primario nella dinamica del sinistro. D'altra parte, in quanto terza trasportata, la non sarebbe CP_1
onerata della prova della responsabilità del sinistro.
In sede di appello incidentale, la ha lamentato in primo luogo il mancato CP_1
riconoscimento della personalizzazione del danno da perdita del rapporto parentale, contestando la conclusione del giudice di primo grado secondo cui tale pretesa sarebbe sfornita di prova in merito alle eccezionali conseguenze negative scaturite dall'illecito. Quanto al danno biologico, ha contestato la personalizzazione pari al solo
10%, ritenendo congrua invece quella al 47%. Ha insistito, infine, nel domandare il risarcimento delle ulteriori voci di danno patrimoniale non riconosciute in primo grado.
Il giudizio d'appello, istruito documentalmente, è stato trattenuto in decisione in data 01/10/2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1. Danno da perdita del rapporto parentale col padre
4 L'esame dell'unico motivo di gravame formulato dall'appellante principale non può prescindere dalla corretta individuazione della norma applicabile al caso di specie.
Il materiale istruttorio e le stesse allegazioni delle parti convergono nella ricostruzione del sinistro nei termini di uno sbandamento e poi di uno schianto dell'autovettura in completa autonomia. In particolare, la vettura oltrepassò la protezione del guard rail e uscì fuori strada senza alcun urto con un secondo veicolo.
Tale ricostruzione dell'accaduto non consente il richiamo all'art. 141 D. Lgs. 209/2005 che la sentenza di primo grado ha invece posto a fondamento della decisione assunta.
Come noto, l'art. 141 concede al trasportato azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice del trasportante, a prescindere dalla responsabilità di quest'ultimo nella causazione del danno: la contestazione e l'accertamento di tali profili di responsabilità vengono di conseguenza scaricati nei rapporti tra gli assicuratori dei veicoli coinvolti, in modo da delineare un agile strumento risarcitorio.
Con tutta evidenza, siffatto meccanismo può unicamente concepirsi nel contesto di uno scontro tra più veicoli e col conseguente coinvolgimento di una pluralità di compagnie assicuratrici: pertanto, come di recente chiarito dalle Sezioni Unite con sent. n. 35318/2022, la disposizione in esame ed il considerevole alleggerimento probatorio ad essa associato non possono invocarsi nel caso in cui la dinamica del sinistro veda un'unica vettura coinvolta nel danneggiamento del trasportato. Ne discende che la domanda risarcitoria qui azionata va piuttosto sussunta nel disposto dell'art. 144 del cit. D. Lgs., degradando la posizione del trasportato a quella di un qualsiasi altro soggetto danneggiato dalla circolazione del veicolo in punto di onere della prova su di esso incombente.
Prima di trarre le necessarie conclusioni da quanto poc'anzi precisato, occorre sgombrare il campo da talune questioni processuali sottese al mutamento della disposizione applicabile.
Anzitutto va rammentato che, in linea generale, la corretta individuazione della regola juris costituisce un potere-dovere ufficioso del giudice, potere che questi - in base al noto principio “jura novit curia” - ben può esercitare a prescindere da qualsiasi allegazione di parte. Il fatto, dunque, che negli scritti difensivi non sia rintracciabile
5 alcuna doglianza al riguardo non vale ad inficiare la presente statuizione.
In secondo luogo, non si pone alcuna questione di giudicato interno. E' vero infatti che il giudice di prime cure ha espressamente statuito di dover applicare l'art. 141 - senza che le parti abbiano formulato motivi di gravame al riguardo - ed è altrettanto vero che un giudicato interno ben può coprire in linea di principio anche la qualificazione della domanda;
tuttavia al riguardo occorre tener ben distinte due evenienze. La prima è quella in cui le diverse disposizioni astrattamente applicabili al caso concreto configurino diritti distinti sul piano sostanziale, evenienza che ricorre non solo qualora i due diritti (e le due disposizioni) attribuiscano beni della vita completamente diversi, ma anche quando il bene sia lo stesso e tuttavia il legislatore configuri un “concorso di diritti” per rafforzare la posizione del titolare. In tal caso, la qualificazione giuridica dell'azione è passibile di passare in giudicato implicando una scelta tra più diritti diversi: qualora il giudice opti per una data disposizione e le parti facciano acquiescenza sul punto, ogni diversa ed ulteriore valutazione sarà inibita in sede d'appello.
Diverso il caso del c.d. “concorso di azioni” quando a fronte di un unico diritto sul piano sostanziale le fattispecie costitutive di tale diritto sono molteplici (è il caso, ad esempio, di un medesimo danno-evento che configura più titoli di responsabilità aquiliana: uno “ordinario” ex art. 2043 c.c. ed uno o più “speciali” nella forma delle c.d. responsabilità oggettive delineate dentro e fuori il codice civile). In questo caso, benché la stessa pretesa possa sussumersi in più disposizioni, il diritto che ne discende resta unico e, pertanto, la scelta tra l'una e l'altra disposizione non implica alcun accertamento suscettibile di passare in giudicato, bensì una mera riallocazione dell'onere probatorio. La giurisprudenza di legittimità al riguardo si è formata per lo più in materia aquilana, precisando, ad esempio, che “in caso di proposizione di domanda di risarcimento dei danni da fauna selvatica, la scelta tra l'applicazione dell'art. 2043 c.c. o dell'art. 2052 c.c. non attiene alla qualificazione giuridica della domanda, bensì al riparto dell'onere della prova, con la conseguenza che non può formarsi il giudicato sostanziale sull'error in procedendo eventualmente commesso” (Cass. 17253/2024). Lo stesso principio di diritto può applicarsi anche al caso di specie, in cui, con tutta evidenza, un unico diritto all'indennizzo assicurativo viene a configurarsi al ricorrere di una pluralità di
6 fattispecie (artt. 141 e 144 cit.). In conclusione, le determinazioni del giudice di prime cure quanto alla sussunzione della fattispecie concreta nell'ambito applicativo dell'art. 141 non possono ritenersi coperte da giudicato interno in questa sede benché non siano state censurate in sede di gravame.
Ciò precisato, occorre esaminare la fattispecie oggetto di controversia avendo riguardo all'art. 144 D. Lgs. 209/2005.
Come anticipato, nel contesto di tale disposizione il terzo trasportato va inquadrato come qualsiasi terzo danneggiato dalla circolazione di un veicolo: su di lui, pertanto, incombe l'onere di dimostrare non soltanto la lesione subita ed il danno- conseguenza riportato, ma anche la responsabilità civile dell'assicurato, in termini di dolo o colpa (art. 2043 c.c.).
Al riguardo, la peculiarità della fattispecie concreta suggerisce un ulteriore ordine di considerazioni. Il danno lamentato, infatti, scaturisce proprio dalla perdita del rapporto parentale col conducente in tesi responsabile dell'incidente stesso. Ebbene, come evidenziato dall'appellante nel proprio motivo di gravame, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere in questa ipotesi necessario defalcare dalla liquidazione del danno la percentuale di concorso del danneggiato primario nella causazione dell'evento lesivo, sino all'esclusione di qualsiasi danno risarcibile nell'ipotesi-limite di esclusiva responsabilità del parente perso. E tanto “non per effetto dell'applicazione dell'art. 1227, co. 1 c.c., bensì perché la lesione del diritto alla vita colposamente cagionata da chi la vita perde non integra un illecito della vittima nei confronti dei propri congiunti, atteso che la rottura del rapporto parentale ad opera di una delle sue parti non può considerarsi fonte di danno nei confronti dell'altra, costituendo una conseguenza di una condotta non antigiuridica” (Cass. 16413/2024).
Il caso in esame esibisce pertanto un peculiare incrocio dei carichi probatori, in quanto la responsabilità del conducente è sia elemento costitutivo della pretesa indennitaria (ai sensi degli artt. 144 cit. e 2043 c.c.) sia elemento impeditivo dalla stessa (come puntualizzato dalla giurisprudenza appena richiamata), di modo che potrebbe addirittura dubitarsi della possibilità logica di configurare un diritto al risarcimento del danno. Tale possibilità, tuttavia, non va aprioristicamente esclusa.
7 Residua infatti l'ipotesi in cui la responsabilità del conducente non sia del tutto assorbente nella causazione del danno-evento. Se ne deve concludere che, nel domandare l'indennizzo assicurativo derivante dalla morte del padre, l'attrice avrebbe avuto l'onere di dimostrare l'esclusione della responsabilità civile del padre conducente o l'esistenza di un mero concorso di colpa del genitore nella causazione del sinistro, parametrando di conseguenza la propria pretesa indennitaria nei limiti della frazione di causalità non ascrivile al fatto del padre.
Di tale impegno probatorio non è tuttavia individuabile alcuna traccia negli atti di causa. Piuttosto, la ha prospettato fin dall'atto introduttivo di primo grado una CP_1
responsabilità del padre dovuta ad un “colpo di sonno”. Inoltre, alcuna prova è stata fornita in merito alla natura eventualmente frazionaria della stessa, il che, per quanto esposto poc'anzi, sarebbe stato essenziale affinché potesse ritenersi almeno parzialmente indennizzabile il danno lamentato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, benché riletto nel diverso contesto normativo dell'art. 144 D. Lgs. 209/2005, il motivo di appello principale è fondato non avendo l'appellata assolto agli oneri probatori ad essa imposti nel caso di specie.
Né rileva in senso contrario la previsione di cui all'art. 129 codice assicurazioni a tenore del quale “non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro” e da cui il primo giudice fa discendere la conclusione per cui i discendenti legittimi del conducente avrebbero il diritto al risarcimento (cfr. p. 10 della sentenza impugnata laddove è argomentato che “(…) quand'anche fosse stata accertata la responsabilità del padre dell'attrice nella causazione del sinistro per cui è causa, va osservato che l'art. 129 d. lgs. n. 209/2005, prevede che non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria solo il conducente del veicolo responsabile del sinistro, mentre i discendenti legittimi del conducente non hanno diritti al risarcimento limitatamente ai soli danni alle cose. Tale disposizione impedisce dunque che il conducente che sia deceduto a seguito del sinistro e ne sia stato il responsabile possa trasmettere per via ereditaria ai trasportati le proprie ragioni risarcitorie ma poiché il danno da perdita parentale, inteso come dolore sofferto per la
8 perdita di un parente, è una voce di danno che il trasportato che sia parente del conducente vanta iure proprio (in quanto vittima secondaria) e non iure hereditario ed essendo egli escluso solo dal risarcimento dei danni alle cose, si deve senz'altro ammettere il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in favore del trasportato figlio del conducente responsabile del sinistro che sia deceduto”).
Invero, come argomentato innanzi, il fattore ostativo della pretesa risarcitoria risiede piuttosto nella circostanza per cui la lesione del diritto alla vita colposamente cagionata da chi la vita perde non integra un illecito della vittima nei confronti dei propri congiunti, atteso che la rottura del rapporto parentale ad opera di una delle sue parti non può considerarsi fonte di danno nei confronti dell'altra, costituendo una conseguenza di una condotta non antigiuridica (da ultimo anche Cass. n. 4054/2023 secondo cui “Non è risarcibile il danno da perdita del rapporto parentale patito "iure proprio" dal congiunto della vittima che sia stata unica responsabile del proprio decesso”).
Il motivo va dunque accolto ed il relativo capo di condanna al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale col padre va, correlativamente, revocato con onere dell'appellata di restituzione delle somme riscosse a tale tiolo oltre interessi al tasso di legge dalla domanda al soddisfo.
2. Quantificazione dei danni parentali
I plurimi motivi di appello incidentale meritano una trattazione autonoma.
Col primo motivo di appello incidentale si lamenta la mancata liquidazione del danno parentale nel massimo tabellare stabilito dal Tribunale di Milano. Si censura, in particolare, la statuizione del giudice di prime cure secondo cui le allegazioni di parte attrice in merito ai danni subiti sarebbero lacunose e non consentirebbero una liquidazione maggiorata.
E' anzitutto opportuno ribadire, sulla scorta della consolidata giurisprudenza di legittimità, come anche in materia di danni non patrimoniali l'attore sia onerato di allegare e provare le specifiche conseguenze negative derivanti dall'illecito. La lesione del rapporto parentale, quale danno-evento, non è infatti risarcibile ex se, ma
9 solo in quanto abbia determinato dei risvolti avversi, morali o dinamico-relazionali che siano. Al riguardo, il giudice di primo grado, pur evidenziando il ricorrere nell'atto di citazione di affermazioni alquanto generiche circa la perdita subita, ha comunque ritenuto la sussistenza di un danno facendo sostanzialmente ricorso a presunzioni semplici e ha aderito ad una liquidazione medio-alta nel range offerto dalle Tabelle utilizzate.
Le circostanze che l'appellante incidentale riferisce in questa sede sono tuttavia tali da sollecitare un aumento della liquidazione. Difatti, se alcun rilievo assume l'improvvisa privazione del mantenimento economico assicurato dai congiunti, circostanza che al massimo può tradursi in un danno patrimoniale, merita considerazione la circostanza del carattere simultaneo delle perdite parentali subite dall'odierna appellata, circostanza che non è stata valorizzata dal primo giudice e che, tuttavia, palesa una straordinaria tragicità dell'evento lesivo tale da meritare una valutazione in sede di personalizzazione.
Per tale ragione, pur nella consapevolezza per cui il punteggio delle tabelle milanesi varia in considerazione del numero dei parenti superstiti, la simultanea perdita dei genitori e dell'unica sorella è circostanza che, unitamente alla giovane età dell'appellata al momento del sinistro (21 anni), induce ad una personalizzazione ulteriore del danno da perdita del rapporto parentale della madre e della sorella.
Ciò premesso, facendo applicazione delle tabelle milanesi attualmente in vigore (Cass. n. 25485/2016), appare equa la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale in misura massima e perciò pari ad euro 391.103,00 per la perdita del rapporto parentale con la madre ed euro 169.831,00 per la perdita del rapporto parentale con la sorella con onere di detrazione delle somme già riscosse da
[...]
a tale titolo. CP_1
Va puntualizzato come l'importo complessivo così riconosciuto non oltrepassa la domanda di risarcimento articolata dalla avendo questa oltre che CP_1
quantificato le somme oggetto di domanda sulla scorta delle tabelle vigenti al momento della proposizione dell'appello incidentale (in misura inferiore a quanto riconosciuto sulla scorta delle attuali tabelle milanesi), ha altresì concluso chiedendo
10 la condanna della compagnia assicuratrice al risarcimento dei maggiori danni subiti nella misura che “l'onorevole Corte vorrà determinare in corso di causa anche con giudizio di equità”.
Oltre alla sorte capitale, così calcolata in moneta attuale, competono gli interessi legali, a mente dei noti principi sanciti dalla S.C. con sent. n. 1712/95, computabili sulla somma previamente devalutata alla data dell'evento dannoso
(7.8.2012) e quindi rivalutata anno per anno dal dì dell'evento dannoso fino alla data di deposito della sentenza.
3. Quantificazione del danno biologico
Vanno invece rigettati gli ulteriori motivi di appello incidentale.
Col secondo motivo di gravame incidentale si lamenta un'errata personalizzazione del danno biologico al 10% anziché al 47%.
Anche con riguardo alla c.d. personalizzazione, la giurisprudenza di legittimità pone in capo all'attore un significativo onere probatorio, richiedendo la dimostrazione dell'eccezionalità del danno non patrimoniale subito. Difatti, dal momento che i range tabellari traducono in termini monetari le conseguenze lesive
“ordinarie” corrispondenti a ciascun punteggio, un discostamento in aumento o in diminuzione da tali limiti necessita la presenza di circostanze del tutto avulse dalla regolarità statistica, come ad esempio l'impedimento all'esercizio di uno sport a livello agonistico o sofferenze psicofisiche di inusitata intensità. Nello specifico, queste ultime sono state valorizzate dal giudice di prime cure nello stabilire un aumento del 10%.
Le motivazioni addotte dall'appellante incidentale in favore di un ulteriore aumento non possono essere accolte. In particolare, esse fanno perno sulle “intuitive difficoltà ad accettare ed elaborare un lutto così totalizzante ed insensato, [che] si sono cronicizzate in una reazione patologica di tipo depressivo post traumatico con forte limitazione della capacità di riprogettare la propria esistenza” (p. 8 della costituzione in appello). E tuttavia, da un lato, la relazione peritale non contiene alcun cenno a un eventuale fenomeno depressivo in atto, ma semmai a mere “note d'ansia”; dall'altro,
11 e più incisivamente, occorre evidenziare la totale aspecificità delle circostanze dedotte. Le difficoltà riscontrate nel progettare la propria esistenza o nell'elaborazione del lutto sono conseguenze del tutto ordinarie dell'illecito e nulla aggiungono al portato della liquidazione infratabellare. Non può poi sottacersi come ben difficilmente tali conseguenze lesive possano essere sussunte nell'alveo del danno biologico qui in discussione, apparendo piuttosto come conseguenze afferenti al diverso danno da perdita del rapporto parentale innanzi esaminato.
4. I danni patrimoniali
Da ultimo, l'appellante incidentale contesta la mancata liquidazione di una serie di voci di danno patrimoniale.
La prima di tali voci attiene ad un intervento dentario necessario in ragione dell'incidente e a cui l'appellata dovrebbe tuttavia ancora sottoporsi: viene pertanto richiesta la liquidazione di un danno futuro.
Sul punto vanno confermate le statuizioni della sentenza di primo grado in mancanza del riscontro istruttorio di alcun esborso sostenuto per tale ragione.
Del pari non possono riconoscersi le somme pretese a titolo di spese funerarie in quanto documentate solo tardivamente come già argomentato dal primo giudice.
Infine, nessun conforto allegatorio specifico oltre che probatorio è stato fornito quanto alla domanda relativa al ristoro del pregiudizio economico conseguente alla perdita dei genitori.
5. Le spese di giudizio
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, atteso l'accoglimento dell'appello, la stessa va operata tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, in primo ed in secondo grado. In tal senso milita l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito
12 tenendo presente l'esito complessivo della controversia e tenuto presente, altresì, che in base al principio fissato dall'art.336 co.1 c.p.c., la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata, sì che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese (cfr., da ultimo, Cass.civ.sez.lav., 30 agosto 2010 n.18837;
Cass.civ.sez.III, 13 aprile 2010 n.8727; Cass.civ.sez.III, 19 gennaio 2010 n.714;
Cass.civ.sez.lav., 22 dicembre 2009 n.26985; Cass.civ.sez.III, 30 ottobre 2009
n.23059).
In applicazione dei suindicati principi, le spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto dell'accoglimento solo di alcune delle domande risarcitorie proposte dalla , sono compensate per metà a poste a carico della compagnia CP_1
assicuratrice per la restante metà così come liquidata in dispositivo avendo riguardo al valore del risarcimento accordato alla parte appellata all'esito del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado revoca la condanna della compagnia assicuratrice al pagamento del risarcimento del danno in misura pari ad euro 275.000,00 a titolo di danno parentale da perdita del padre e condanna alla restituzione della somma predetta CP_1
oltre interessi al tasso di legge dalla domanda al soddisfo;
2. accoglie parzialmente l'appello incidentale proposto da e, per l'effetto, CP_1
in parziale riforma della sentenza impugnata condanna la compagnia assicuratrice al pagamento della somma euro 560.934,00 a titolo di perdita del rapporto parentale della madre e della sorella con onere di detrazione delle somme già riscosse a tale titolo da oltre ad interessi al tasso legale sulla predetta somma, CP_1
previamente devalutata alla data del sinistro e quindi rivalutata anno per anno
(secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo) dal dì dell'evento dannoso fino alla
13 data di deposito della sentenza, e quindi, con la sola maggiorazione degli interessi legali dal dì della pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo;
3. compensa per metà le spese di lite e condanna la compagnia assicuratrice al pagamento della restante metà in favore di che si liquidano in CP_1
complessivi euro 14.596,5 per il giudizio di primo grado ed euro 13.077,5 per il giudizio di grado d'appello oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 17 giugno 2025 tenutasi mediante collegamento da remoto.
IL CONSIGLIERE est.
Mariadomenica Marchese
IL PRESIDENTE
Michele Videtta
14
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. Michele Videtta Presidente
- dott.ssa Mariadomenica Marchese Consigliere rel.
- Avv.to Salvatore Guzzi Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 161/2019 R.G.A.C.
tra
già (C.F. , Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Francesco Malatesta, giusta procura a margine all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, alla Via dei Gracchi, n. 320
appellante
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv. Enzo CP_1 C.F._1
Bonafine e Santo Lamoglie, come da mandato in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Vito
Carella sito in Potenza, alla Via Isca del Pioppo, n. 94
appellata – appellante incidentale
1 OGGETTO: danno da perdita del rapporto parentale –- danni non patrimoniali - azioni dirette verso l'assicuratore - appello avverso la sentenza n. 273/2018 del
Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica, pubblicata il 01/10/2018.
CONCLUSIONI: come da precisazione delle conclusioni e rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 15/01/2013, conveniva in giudizio la CP_1
per sentirla condannare al versamento di un indennizzo Parte_1
assicurativo a copertura dei danni dalla stessa subiti in occasione dell'incidente stradale meglio descritto in atti, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali. A tal fine, esponeva di esser stata coinvolta in un sinistro occorso in data
07/08/2012 sull'autostrada A3 SA/RC, nel territorio del Comune di Lagonegro, all'esito del quale lamentava i seguenti danni: a) perdita del rapporto parentale coi suoi più stretti congiunti. L'attrice deduceva, quale primaria conseguenza dell'incidente, la morte di suo padre , di sua madre e di sua sorella Persona_1 CP_2 Per_2
. Oltre alle componenti non patrimoniali di tale lesione - delle quali veniva
[...]
richiesta la liquidazione secondo i parametri trasfusi nelle tabelle del Tribunale di
Milano -, evidenziava altresì talune conseguenze patrimoniali: da un lato, il subitaneo venir meno di qualsiasi sostegno economico da parte dei genitori e, dall'altro, gli esborsi resisi necessari subito dopo il sinistro per il trasporto dei feretri e la cerimonia funebre. Da ultimo, domandava il risarcimento del danno biologico terminale subito dai propri congiunti, facendosene attrice jure hereditario;
b) lesioni multiple sulla propria persona, non ancora guarite e tali da comportare danni patrimoniali e non patrimoniali;
d) estesi danni alla vettura, tali da renderla non riparabile.
La pur non negando di essere vincolata da un contratto di assicurazione Parte_1
col defunto Sig. al momento dell'indicente, domandava il rigetto delle pretese CP_1
attoree, sulla base di articolati motivi:
2 a) evidenziava in primo luogo l'improcedibilità della domanda per violazione degli artt.
145 e 148 D. Lgs. 209/2005 e, in particolare, per la supposta assenza degli elementi minimi necessari per la richiesta d'indennizzo;
b) nel merito, e in via subordinata, asseriva che il danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico-fisica fosse l'unico sicuramente invocabile dall'attrice e quantificabile facendo ricorso alle tabelle di cui al cit. d. lgs. Deduceva di converso che: b1) le voci di danno patrimoniale andassero tutte ritenute non adeguatamente circostanziate e in ogni caso sfornite di prova;
b2) il danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale - pur non potendosi escludere in linea di principio - avrebbe richiesto un rigoroso impegno probatorio e non il mero ricorso a presunzioni e notorio;
b3) le voci di danno lamentate jure hereditario non fossero azionabili, attesa l'assenza di un apprezzabile lasso di tempo tra l'incidente e la morte dei danneggiati.
Il processo di primo grado, istruito con produzione documentale e c.t.u. medico leale, si è concluso con la sentenza n. 273/2018, con cui il Tribunale di Lagonegro ha parzialmente accolto le domande della , compensando per metà le spese di lite CP_1
e ponendo quelle di c.t.u. a carico della convenuta.
Anzitutto, il giudice di primo grado ha disatteso l'eccezione d'improcedibilità della domanda e ha ricondotto la fattispecie all'interno della previsione di cui all'art. 141 D.
Lgs. 209/2005, relativa al risarcimento del terzo trasportato.
Nel merito, quanto al danno da perdita del rapporto parentale, il giudice ha accolto le relative domande risarcitorie, adoperando, ai fini della liquidazione, le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano riconoscendo, per l'effetto, la somma di euro
275.000,oo per la perdita di ciascun genitore ed euro 120.000,00 per la perdita della sorella, somme di poco inferiori al massimo tabellarmente riconosciuto in ragione della genericità delle allegazioni da parte dell'attrice quanto ai danni patiti.
Con specifico riferimento al danno parentale derivante dalla perdita del padre, è stata peraltro esclusa qualsiasi preclusione derivante da un eventuale concorso di colpa di quest'ultimo nella causazione dell'incidente.
3 Quanto al danno biologico, il giudice ha aderito alle valutazioni del c.t.u. ed ha altresì proceduto alla personalizzazione della liquidazione, con un aumento del 10% rispetto al massimo tabellare. Le rimanenti voci di danno - tanto quelle azionate jure hereditario quanto, in parte, quelle patrimoniali - venivano rigettate, aderendo alle eccezioni sollevate dall'assicuratore; l'unico danno patrimoniale ad essere riconosciuto consisteva nella spese mediche documentate dall'attrice.
La ha proposto appello, articolato in unico motivo di gravame. Parte_1
L'appellante censura la condanna al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale col padre, dal momento che quest'ultimo avrebbe determinato in via esclusiva l'incidente mortale. Viene pertanto richiesta la condanna della Sig.ra CP_1
alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado, limitatamente a tale voce di danno.
Parte appellata, costituendosi, ha contestato detto motivo di gravame: il danno parentale in esame, essendo stato azionato jure proprio, sfuggirebbe a qualsiasi questione inerente ad un eventuale concorso di colpa del danneggiato primario nella dinamica del sinistro. D'altra parte, in quanto terza trasportata, la non sarebbe CP_1
onerata della prova della responsabilità del sinistro.
In sede di appello incidentale, la ha lamentato in primo luogo il mancato CP_1
riconoscimento della personalizzazione del danno da perdita del rapporto parentale, contestando la conclusione del giudice di primo grado secondo cui tale pretesa sarebbe sfornita di prova in merito alle eccezionali conseguenze negative scaturite dall'illecito. Quanto al danno biologico, ha contestato la personalizzazione pari al solo
10%, ritenendo congrua invece quella al 47%. Ha insistito, infine, nel domandare il risarcimento delle ulteriori voci di danno patrimoniale non riconosciute in primo grado.
Il giudizio d'appello, istruito documentalmente, è stato trattenuto in decisione in data 01/10/2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1. Danno da perdita del rapporto parentale col padre
4 L'esame dell'unico motivo di gravame formulato dall'appellante principale non può prescindere dalla corretta individuazione della norma applicabile al caso di specie.
Il materiale istruttorio e le stesse allegazioni delle parti convergono nella ricostruzione del sinistro nei termini di uno sbandamento e poi di uno schianto dell'autovettura in completa autonomia. In particolare, la vettura oltrepassò la protezione del guard rail e uscì fuori strada senza alcun urto con un secondo veicolo.
Tale ricostruzione dell'accaduto non consente il richiamo all'art. 141 D. Lgs. 209/2005 che la sentenza di primo grado ha invece posto a fondamento della decisione assunta.
Come noto, l'art. 141 concede al trasportato azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice del trasportante, a prescindere dalla responsabilità di quest'ultimo nella causazione del danno: la contestazione e l'accertamento di tali profili di responsabilità vengono di conseguenza scaricati nei rapporti tra gli assicuratori dei veicoli coinvolti, in modo da delineare un agile strumento risarcitorio.
Con tutta evidenza, siffatto meccanismo può unicamente concepirsi nel contesto di uno scontro tra più veicoli e col conseguente coinvolgimento di una pluralità di compagnie assicuratrici: pertanto, come di recente chiarito dalle Sezioni Unite con sent. n. 35318/2022, la disposizione in esame ed il considerevole alleggerimento probatorio ad essa associato non possono invocarsi nel caso in cui la dinamica del sinistro veda un'unica vettura coinvolta nel danneggiamento del trasportato. Ne discende che la domanda risarcitoria qui azionata va piuttosto sussunta nel disposto dell'art. 144 del cit. D. Lgs., degradando la posizione del trasportato a quella di un qualsiasi altro soggetto danneggiato dalla circolazione del veicolo in punto di onere della prova su di esso incombente.
Prima di trarre le necessarie conclusioni da quanto poc'anzi precisato, occorre sgombrare il campo da talune questioni processuali sottese al mutamento della disposizione applicabile.
Anzitutto va rammentato che, in linea generale, la corretta individuazione della regola juris costituisce un potere-dovere ufficioso del giudice, potere che questi - in base al noto principio “jura novit curia” - ben può esercitare a prescindere da qualsiasi allegazione di parte. Il fatto, dunque, che negli scritti difensivi non sia rintracciabile
5 alcuna doglianza al riguardo non vale ad inficiare la presente statuizione.
In secondo luogo, non si pone alcuna questione di giudicato interno. E' vero infatti che il giudice di prime cure ha espressamente statuito di dover applicare l'art. 141 - senza che le parti abbiano formulato motivi di gravame al riguardo - ed è altrettanto vero che un giudicato interno ben può coprire in linea di principio anche la qualificazione della domanda;
tuttavia al riguardo occorre tener ben distinte due evenienze. La prima è quella in cui le diverse disposizioni astrattamente applicabili al caso concreto configurino diritti distinti sul piano sostanziale, evenienza che ricorre non solo qualora i due diritti (e le due disposizioni) attribuiscano beni della vita completamente diversi, ma anche quando il bene sia lo stesso e tuttavia il legislatore configuri un “concorso di diritti” per rafforzare la posizione del titolare. In tal caso, la qualificazione giuridica dell'azione è passibile di passare in giudicato implicando una scelta tra più diritti diversi: qualora il giudice opti per una data disposizione e le parti facciano acquiescenza sul punto, ogni diversa ed ulteriore valutazione sarà inibita in sede d'appello.
Diverso il caso del c.d. “concorso di azioni” quando a fronte di un unico diritto sul piano sostanziale le fattispecie costitutive di tale diritto sono molteplici (è il caso, ad esempio, di un medesimo danno-evento che configura più titoli di responsabilità aquiliana: uno “ordinario” ex art. 2043 c.c. ed uno o più “speciali” nella forma delle c.d. responsabilità oggettive delineate dentro e fuori il codice civile). In questo caso, benché la stessa pretesa possa sussumersi in più disposizioni, il diritto che ne discende resta unico e, pertanto, la scelta tra l'una e l'altra disposizione non implica alcun accertamento suscettibile di passare in giudicato, bensì una mera riallocazione dell'onere probatorio. La giurisprudenza di legittimità al riguardo si è formata per lo più in materia aquilana, precisando, ad esempio, che “in caso di proposizione di domanda di risarcimento dei danni da fauna selvatica, la scelta tra l'applicazione dell'art. 2043 c.c. o dell'art. 2052 c.c. non attiene alla qualificazione giuridica della domanda, bensì al riparto dell'onere della prova, con la conseguenza che non può formarsi il giudicato sostanziale sull'error in procedendo eventualmente commesso” (Cass. 17253/2024). Lo stesso principio di diritto può applicarsi anche al caso di specie, in cui, con tutta evidenza, un unico diritto all'indennizzo assicurativo viene a configurarsi al ricorrere di una pluralità di
6 fattispecie (artt. 141 e 144 cit.). In conclusione, le determinazioni del giudice di prime cure quanto alla sussunzione della fattispecie concreta nell'ambito applicativo dell'art. 141 non possono ritenersi coperte da giudicato interno in questa sede benché non siano state censurate in sede di gravame.
Ciò precisato, occorre esaminare la fattispecie oggetto di controversia avendo riguardo all'art. 144 D. Lgs. 209/2005.
Come anticipato, nel contesto di tale disposizione il terzo trasportato va inquadrato come qualsiasi terzo danneggiato dalla circolazione di un veicolo: su di lui, pertanto, incombe l'onere di dimostrare non soltanto la lesione subita ed il danno- conseguenza riportato, ma anche la responsabilità civile dell'assicurato, in termini di dolo o colpa (art. 2043 c.c.).
Al riguardo, la peculiarità della fattispecie concreta suggerisce un ulteriore ordine di considerazioni. Il danno lamentato, infatti, scaturisce proprio dalla perdita del rapporto parentale col conducente in tesi responsabile dell'incidente stesso. Ebbene, come evidenziato dall'appellante nel proprio motivo di gravame, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere in questa ipotesi necessario defalcare dalla liquidazione del danno la percentuale di concorso del danneggiato primario nella causazione dell'evento lesivo, sino all'esclusione di qualsiasi danno risarcibile nell'ipotesi-limite di esclusiva responsabilità del parente perso. E tanto “non per effetto dell'applicazione dell'art. 1227, co. 1 c.c., bensì perché la lesione del diritto alla vita colposamente cagionata da chi la vita perde non integra un illecito della vittima nei confronti dei propri congiunti, atteso che la rottura del rapporto parentale ad opera di una delle sue parti non può considerarsi fonte di danno nei confronti dell'altra, costituendo una conseguenza di una condotta non antigiuridica” (Cass. 16413/2024).
Il caso in esame esibisce pertanto un peculiare incrocio dei carichi probatori, in quanto la responsabilità del conducente è sia elemento costitutivo della pretesa indennitaria (ai sensi degli artt. 144 cit. e 2043 c.c.) sia elemento impeditivo dalla stessa (come puntualizzato dalla giurisprudenza appena richiamata), di modo che potrebbe addirittura dubitarsi della possibilità logica di configurare un diritto al risarcimento del danno. Tale possibilità, tuttavia, non va aprioristicamente esclusa.
7 Residua infatti l'ipotesi in cui la responsabilità del conducente non sia del tutto assorbente nella causazione del danno-evento. Se ne deve concludere che, nel domandare l'indennizzo assicurativo derivante dalla morte del padre, l'attrice avrebbe avuto l'onere di dimostrare l'esclusione della responsabilità civile del padre conducente o l'esistenza di un mero concorso di colpa del genitore nella causazione del sinistro, parametrando di conseguenza la propria pretesa indennitaria nei limiti della frazione di causalità non ascrivile al fatto del padre.
Di tale impegno probatorio non è tuttavia individuabile alcuna traccia negli atti di causa. Piuttosto, la ha prospettato fin dall'atto introduttivo di primo grado una CP_1
responsabilità del padre dovuta ad un “colpo di sonno”. Inoltre, alcuna prova è stata fornita in merito alla natura eventualmente frazionaria della stessa, il che, per quanto esposto poc'anzi, sarebbe stato essenziale affinché potesse ritenersi almeno parzialmente indennizzabile il danno lamentato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, benché riletto nel diverso contesto normativo dell'art. 144 D. Lgs. 209/2005, il motivo di appello principale è fondato non avendo l'appellata assolto agli oneri probatori ad essa imposti nel caso di specie.
Né rileva in senso contrario la previsione di cui all'art. 129 codice assicurazioni a tenore del quale “non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro” e da cui il primo giudice fa discendere la conclusione per cui i discendenti legittimi del conducente avrebbero il diritto al risarcimento (cfr. p. 10 della sentenza impugnata laddove è argomentato che “(…) quand'anche fosse stata accertata la responsabilità del padre dell'attrice nella causazione del sinistro per cui è causa, va osservato che l'art. 129 d. lgs. n. 209/2005, prevede che non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria solo il conducente del veicolo responsabile del sinistro, mentre i discendenti legittimi del conducente non hanno diritti al risarcimento limitatamente ai soli danni alle cose. Tale disposizione impedisce dunque che il conducente che sia deceduto a seguito del sinistro e ne sia stato il responsabile possa trasmettere per via ereditaria ai trasportati le proprie ragioni risarcitorie ma poiché il danno da perdita parentale, inteso come dolore sofferto per la
8 perdita di un parente, è una voce di danno che il trasportato che sia parente del conducente vanta iure proprio (in quanto vittima secondaria) e non iure hereditario ed essendo egli escluso solo dal risarcimento dei danni alle cose, si deve senz'altro ammettere il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in favore del trasportato figlio del conducente responsabile del sinistro che sia deceduto”).
Invero, come argomentato innanzi, il fattore ostativo della pretesa risarcitoria risiede piuttosto nella circostanza per cui la lesione del diritto alla vita colposamente cagionata da chi la vita perde non integra un illecito della vittima nei confronti dei propri congiunti, atteso che la rottura del rapporto parentale ad opera di una delle sue parti non può considerarsi fonte di danno nei confronti dell'altra, costituendo una conseguenza di una condotta non antigiuridica (da ultimo anche Cass. n. 4054/2023 secondo cui “Non è risarcibile il danno da perdita del rapporto parentale patito "iure proprio" dal congiunto della vittima che sia stata unica responsabile del proprio decesso”).
Il motivo va dunque accolto ed il relativo capo di condanna al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale col padre va, correlativamente, revocato con onere dell'appellata di restituzione delle somme riscosse a tale tiolo oltre interessi al tasso di legge dalla domanda al soddisfo.
2. Quantificazione dei danni parentali
I plurimi motivi di appello incidentale meritano una trattazione autonoma.
Col primo motivo di appello incidentale si lamenta la mancata liquidazione del danno parentale nel massimo tabellare stabilito dal Tribunale di Milano. Si censura, in particolare, la statuizione del giudice di prime cure secondo cui le allegazioni di parte attrice in merito ai danni subiti sarebbero lacunose e non consentirebbero una liquidazione maggiorata.
E' anzitutto opportuno ribadire, sulla scorta della consolidata giurisprudenza di legittimità, come anche in materia di danni non patrimoniali l'attore sia onerato di allegare e provare le specifiche conseguenze negative derivanti dall'illecito. La lesione del rapporto parentale, quale danno-evento, non è infatti risarcibile ex se, ma
9 solo in quanto abbia determinato dei risvolti avversi, morali o dinamico-relazionali che siano. Al riguardo, il giudice di primo grado, pur evidenziando il ricorrere nell'atto di citazione di affermazioni alquanto generiche circa la perdita subita, ha comunque ritenuto la sussistenza di un danno facendo sostanzialmente ricorso a presunzioni semplici e ha aderito ad una liquidazione medio-alta nel range offerto dalle Tabelle utilizzate.
Le circostanze che l'appellante incidentale riferisce in questa sede sono tuttavia tali da sollecitare un aumento della liquidazione. Difatti, se alcun rilievo assume l'improvvisa privazione del mantenimento economico assicurato dai congiunti, circostanza che al massimo può tradursi in un danno patrimoniale, merita considerazione la circostanza del carattere simultaneo delle perdite parentali subite dall'odierna appellata, circostanza che non è stata valorizzata dal primo giudice e che, tuttavia, palesa una straordinaria tragicità dell'evento lesivo tale da meritare una valutazione in sede di personalizzazione.
Per tale ragione, pur nella consapevolezza per cui il punteggio delle tabelle milanesi varia in considerazione del numero dei parenti superstiti, la simultanea perdita dei genitori e dell'unica sorella è circostanza che, unitamente alla giovane età dell'appellata al momento del sinistro (21 anni), induce ad una personalizzazione ulteriore del danno da perdita del rapporto parentale della madre e della sorella.
Ciò premesso, facendo applicazione delle tabelle milanesi attualmente in vigore (Cass. n. 25485/2016), appare equa la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale in misura massima e perciò pari ad euro 391.103,00 per la perdita del rapporto parentale con la madre ed euro 169.831,00 per la perdita del rapporto parentale con la sorella con onere di detrazione delle somme già riscosse da
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a tale titolo. CP_1
Va puntualizzato come l'importo complessivo così riconosciuto non oltrepassa la domanda di risarcimento articolata dalla avendo questa oltre che CP_1
quantificato le somme oggetto di domanda sulla scorta delle tabelle vigenti al momento della proposizione dell'appello incidentale (in misura inferiore a quanto riconosciuto sulla scorta delle attuali tabelle milanesi), ha altresì concluso chiedendo
10 la condanna della compagnia assicuratrice al risarcimento dei maggiori danni subiti nella misura che “l'onorevole Corte vorrà determinare in corso di causa anche con giudizio di equità”.
Oltre alla sorte capitale, così calcolata in moneta attuale, competono gli interessi legali, a mente dei noti principi sanciti dalla S.C. con sent. n. 1712/95, computabili sulla somma previamente devalutata alla data dell'evento dannoso
(7.8.2012) e quindi rivalutata anno per anno dal dì dell'evento dannoso fino alla data di deposito della sentenza.
3. Quantificazione del danno biologico
Vanno invece rigettati gli ulteriori motivi di appello incidentale.
Col secondo motivo di gravame incidentale si lamenta un'errata personalizzazione del danno biologico al 10% anziché al 47%.
Anche con riguardo alla c.d. personalizzazione, la giurisprudenza di legittimità pone in capo all'attore un significativo onere probatorio, richiedendo la dimostrazione dell'eccezionalità del danno non patrimoniale subito. Difatti, dal momento che i range tabellari traducono in termini monetari le conseguenze lesive
“ordinarie” corrispondenti a ciascun punteggio, un discostamento in aumento o in diminuzione da tali limiti necessita la presenza di circostanze del tutto avulse dalla regolarità statistica, come ad esempio l'impedimento all'esercizio di uno sport a livello agonistico o sofferenze psicofisiche di inusitata intensità. Nello specifico, queste ultime sono state valorizzate dal giudice di prime cure nello stabilire un aumento del 10%.
Le motivazioni addotte dall'appellante incidentale in favore di un ulteriore aumento non possono essere accolte. In particolare, esse fanno perno sulle “intuitive difficoltà ad accettare ed elaborare un lutto così totalizzante ed insensato, [che] si sono cronicizzate in una reazione patologica di tipo depressivo post traumatico con forte limitazione della capacità di riprogettare la propria esistenza” (p. 8 della costituzione in appello). E tuttavia, da un lato, la relazione peritale non contiene alcun cenno a un eventuale fenomeno depressivo in atto, ma semmai a mere “note d'ansia”; dall'altro,
11 e più incisivamente, occorre evidenziare la totale aspecificità delle circostanze dedotte. Le difficoltà riscontrate nel progettare la propria esistenza o nell'elaborazione del lutto sono conseguenze del tutto ordinarie dell'illecito e nulla aggiungono al portato della liquidazione infratabellare. Non può poi sottacersi come ben difficilmente tali conseguenze lesive possano essere sussunte nell'alveo del danno biologico qui in discussione, apparendo piuttosto come conseguenze afferenti al diverso danno da perdita del rapporto parentale innanzi esaminato.
4. I danni patrimoniali
Da ultimo, l'appellante incidentale contesta la mancata liquidazione di una serie di voci di danno patrimoniale.
La prima di tali voci attiene ad un intervento dentario necessario in ragione dell'incidente e a cui l'appellata dovrebbe tuttavia ancora sottoporsi: viene pertanto richiesta la liquidazione di un danno futuro.
Sul punto vanno confermate le statuizioni della sentenza di primo grado in mancanza del riscontro istruttorio di alcun esborso sostenuto per tale ragione.
Del pari non possono riconoscersi le somme pretese a titolo di spese funerarie in quanto documentate solo tardivamente come già argomentato dal primo giudice.
Infine, nessun conforto allegatorio specifico oltre che probatorio è stato fornito quanto alla domanda relativa al ristoro del pregiudizio economico conseguente alla perdita dei genitori.
5. Le spese di giudizio
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, atteso l'accoglimento dell'appello, la stessa va operata tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, in primo ed in secondo grado. In tal senso milita l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito
12 tenendo presente l'esito complessivo della controversia e tenuto presente, altresì, che in base al principio fissato dall'art.336 co.1 c.p.c., la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata, sì che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese (cfr., da ultimo, Cass.civ.sez.lav., 30 agosto 2010 n.18837;
Cass.civ.sez.III, 13 aprile 2010 n.8727; Cass.civ.sez.III, 19 gennaio 2010 n.714;
Cass.civ.sez.lav., 22 dicembre 2009 n.26985; Cass.civ.sez.III, 30 ottobre 2009
n.23059).
In applicazione dei suindicati principi, le spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto dell'accoglimento solo di alcune delle domande risarcitorie proposte dalla , sono compensate per metà a poste a carico della compagnia CP_1
assicuratrice per la restante metà così come liquidata in dispositivo avendo riguardo al valore del risarcimento accordato alla parte appellata all'esito del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado revoca la condanna della compagnia assicuratrice al pagamento del risarcimento del danno in misura pari ad euro 275.000,00 a titolo di danno parentale da perdita del padre e condanna alla restituzione della somma predetta CP_1
oltre interessi al tasso di legge dalla domanda al soddisfo;
2. accoglie parzialmente l'appello incidentale proposto da e, per l'effetto, CP_1
in parziale riforma della sentenza impugnata condanna la compagnia assicuratrice al pagamento della somma euro 560.934,00 a titolo di perdita del rapporto parentale della madre e della sorella con onere di detrazione delle somme già riscosse a tale titolo da oltre ad interessi al tasso legale sulla predetta somma, CP_1
previamente devalutata alla data del sinistro e quindi rivalutata anno per anno
(secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo) dal dì dell'evento dannoso fino alla
13 data di deposito della sentenza, e quindi, con la sola maggiorazione degli interessi legali dal dì della pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo;
3. compensa per metà le spese di lite e condanna la compagnia assicuratrice al pagamento della restante metà in favore di che si liquidano in CP_1
complessivi euro 14.596,5 per il giudizio di primo grado ed euro 13.077,5 per il giudizio di grado d'appello oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 17 giugno 2025 tenutasi mediante collegamento da remoto.
IL CONSIGLIERE est.
Mariadomenica Marchese
IL PRESIDENTE
Michele Videtta
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