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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 29/01/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore
Bloise quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2675/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Viale Giacomo Mancini s.n.c., Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Angelo Scarcello che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n. 22/A,
presso l'ufficio legale dell , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato e CP_1
Carmela Filice - resistente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore - convenuta contumace
Oggetto: opposizione ad estratto ruolo.
Conclusioni di parte ricorrente: “… accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione
quinquennale e/o in subordine decennale ex art. 3, comma 9, L. n. 335/95 e/o ex art. 2953
c.c., del titolo esecutivo sotteso alle cartelle di seguito elencate: a) n.
03420040009636025 asseritamente notificata il 24/05/2004; b) n. 034200100550343532
asseritamente notificata 29/05/2001; c) n. 03420020006725058 asseritamente notificata il
26/04/2002; d) n. 03420030007892288 asseritamente notificata il 25/03/2003; e) n. asseritamente notificata il 24/05/2004; g) n. 03420040044824490 asseritamente notificata
il 21/01/2005; h) n. 03420059221548 asseritamente notificata il 01/04/2005; i) n.
034200500035057554 asseritamente notificata il 10/11/2005; l) n. 034200539981908
asseritamente notificata il 27/12/2005; m) n. 3420050045219929 asseritamente notificata
il 08/02/2006; o) n. 33420170003032165000 asseritamente notificata emesse dalla
resistente e non impugnate afferenti a crediti . Voglia per gli effetti di cui sopra CP_1
accertare e dichiarare sia l'intervenuta estinzione del diritto di credito sotteso alle cartelle
di cui sopra che il diritto della resistente di procedere ad esecuzione forzata in danno del
ricorrente. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del
procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. …”.
CP_ Conclusioni dell : “… rigettare la domanda perché inammissibile e/o infondata, con
condanna dell'opponente all'adempimento dell'obbligo contributivo per cui è giudizio ed al
pagamento degli importi per cui è causa con accessori di legge e con vittoria di spese.
Gradatamente, ove dovesse dichiarare (anche solo) parziale prescrizione dei crediti
contributivi maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale, mandare
assolto l da ogni eventuale onere di soccombenza, trattandosi di circostanza CP_1
imputabile unicamente al Concessionario di Riscossione, attesa la evidenziata carenza di
CP_ legittimazione passiva dell . Con condanna dell'opponente al pagamento degli importi
residui, maggiorati degli accessori di legge …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di essere venuto a conoscenza, tramite estratto di ruolo, degli avvisi di addebito nn. 33420120002581717000,
33420120004128345000, 33420130004525400000, 33420140003957772000,
33420140006199981000, 33420150000370581000, 33420150002064805000,
33420160000425253000, 33420160001774258000, 33420160004628146000,
33420160006084610000, 3342016600006192364000 e 33420170003032165000 (si evidenzia che non vi è corrispondenza tra tali avvisi di addebito e le successive contestazioni e conclusioni rassegnate da parte ricorrente), sostenendo l'intervenuta prescrizione del credito. Ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_
si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare la carenza di interesse ad agire;
la non impugnabilità dell'estratto ruolo;
la tardività dell'opposizione; la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito;
l'insussistenza della prescrizione;
la dovutezza delle somme contestate;
la parziale incompetenza territoriale del Tribunale adito. Ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
non si è costituita in giudizio, sicché all'udienza del Controparte_2
12.12.2022 (tenuta con modalità telematica) è stata dichiarata la sua contumacia.
Alla stessa udienza è stata rigettata l'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 10.1.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
CP_ La parte ricorrente e l hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
L'art. 3 bis D.L. 146/2021, convertito nella legge 215/2021, prevede: “L'estratto di ruolo
non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente
notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce
in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la
partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80,
comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti
con una pubblica amministrazione".
L'ammissibilità della domanda, in tal modo, presuppone la concreta dimostrazione di un possibile pregiudizio mentre, nel caso in esame, le deduzioni di parte ricorrente sono insufficienti poiché del tutto generiche, facendosi riferimento ad un DURC eventualmente negativo ed alla semplice possibilità di partecipazione a procedure pubbliche per l'aggiudicazione di concessioni demaniali.
La domanda deve dichiararsi inammissibile in base alla previsione dell'art. 3 bis D.L.
146/2021, mancando l'allegazione e dimostrazione di uno specifico pregiudizio per le ipotesi indicate dalla norma.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo per la
CP_ posizione dell .
Nulla per le spese per la domanda proposta nei confronti di Controparte_2
, attesa la contumacia dell'ente convenuto.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara la domanda inammissibile;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore
CP_ dell , delle spese di lite, che si liquidano in €. 1.900,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
nulla per le spese per la domanda proposta nei confronti di . Controparte_2
Si comunichi
Cosenza, 29.1.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
03420040004394865 asseritamente notificata il 17/02/2004; f) n. 03420040009636025
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore
Bloise quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2675/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Viale Giacomo Mancini s.n.c., Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Angelo Scarcello che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n. 22/A,
presso l'ufficio legale dell , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato e CP_1
Carmela Filice - resistente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore - convenuta contumace
Oggetto: opposizione ad estratto ruolo.
Conclusioni di parte ricorrente: “… accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione
quinquennale e/o in subordine decennale ex art. 3, comma 9, L. n. 335/95 e/o ex art. 2953
c.c., del titolo esecutivo sotteso alle cartelle di seguito elencate: a) n.
03420040009636025 asseritamente notificata il 24/05/2004; b) n. 034200100550343532
asseritamente notificata 29/05/2001; c) n. 03420020006725058 asseritamente notificata il
26/04/2002; d) n. 03420030007892288 asseritamente notificata il 25/03/2003; e) n. asseritamente notificata il 24/05/2004; g) n. 03420040044824490 asseritamente notificata
il 21/01/2005; h) n. 03420059221548 asseritamente notificata il 01/04/2005; i) n.
034200500035057554 asseritamente notificata il 10/11/2005; l) n. 034200539981908
asseritamente notificata il 27/12/2005; m) n. 3420050045219929 asseritamente notificata
il 08/02/2006; o) n. 33420170003032165000 asseritamente notificata emesse dalla
resistente e non impugnate afferenti a crediti . Voglia per gli effetti di cui sopra CP_1
accertare e dichiarare sia l'intervenuta estinzione del diritto di credito sotteso alle cartelle
di cui sopra che il diritto della resistente di procedere ad esecuzione forzata in danno del
ricorrente. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del
procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. …”.
CP_ Conclusioni dell : “… rigettare la domanda perché inammissibile e/o infondata, con
condanna dell'opponente all'adempimento dell'obbligo contributivo per cui è giudizio ed al
pagamento degli importi per cui è causa con accessori di legge e con vittoria di spese.
Gradatamente, ove dovesse dichiarare (anche solo) parziale prescrizione dei crediti
contributivi maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale, mandare
assolto l da ogni eventuale onere di soccombenza, trattandosi di circostanza CP_1
imputabile unicamente al Concessionario di Riscossione, attesa la evidenziata carenza di
CP_ legittimazione passiva dell . Con condanna dell'opponente al pagamento degli importi
residui, maggiorati degli accessori di legge …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di essere venuto a conoscenza, tramite estratto di ruolo, degli avvisi di addebito nn. 33420120002581717000,
33420120004128345000, 33420130004525400000, 33420140003957772000,
33420140006199981000, 33420150000370581000, 33420150002064805000,
33420160000425253000, 33420160001774258000, 33420160004628146000,
33420160006084610000, 3342016600006192364000 e 33420170003032165000 (si evidenzia che non vi è corrispondenza tra tali avvisi di addebito e le successive contestazioni e conclusioni rassegnate da parte ricorrente), sostenendo l'intervenuta prescrizione del credito. Ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_
si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare la carenza di interesse ad agire;
la non impugnabilità dell'estratto ruolo;
la tardività dell'opposizione; la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito;
l'insussistenza della prescrizione;
la dovutezza delle somme contestate;
la parziale incompetenza territoriale del Tribunale adito. Ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
non si è costituita in giudizio, sicché all'udienza del Controparte_2
12.12.2022 (tenuta con modalità telematica) è stata dichiarata la sua contumacia.
Alla stessa udienza è stata rigettata l'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 10.1.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
CP_ La parte ricorrente e l hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
L'art. 3 bis D.L. 146/2021, convertito nella legge 215/2021, prevede: “L'estratto di ruolo
non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente
notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce
in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la
partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80,
comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti
con una pubblica amministrazione".
L'ammissibilità della domanda, in tal modo, presuppone la concreta dimostrazione di un possibile pregiudizio mentre, nel caso in esame, le deduzioni di parte ricorrente sono insufficienti poiché del tutto generiche, facendosi riferimento ad un DURC eventualmente negativo ed alla semplice possibilità di partecipazione a procedure pubbliche per l'aggiudicazione di concessioni demaniali.
La domanda deve dichiararsi inammissibile in base alla previsione dell'art. 3 bis D.L.
146/2021, mancando l'allegazione e dimostrazione di uno specifico pregiudizio per le ipotesi indicate dalla norma.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo per la
CP_ posizione dell .
Nulla per le spese per la domanda proposta nei confronti di Controparte_2
, attesa la contumacia dell'ente convenuto.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara la domanda inammissibile;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore
CP_ dell , delle spese di lite, che si liquidano in €. 1.900,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
nulla per le spese per la domanda proposta nei confronti di . Controparte_2
Si comunichi
Cosenza, 29.1.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
03420040004394865 asseritamente notificata il 17/02/2004; f) n. 03420040009636025