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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 17/03/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5430/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data
30/10/2024
DA
) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv.
PASOTTO BENEDETTA
E
) rappresentato e difeso, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. PASOTTO BENEDETTA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Dichiarasi lo scioglimento del matrimonio contratto in data 26/10/2018 in Valea Calugareasca (Romania), successivamente trascritto in data 17/11/2023, ai sensi dell'art. 19DPR 396/2000 nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ostiglia (MN) – Atto di Matrimonio – Parte II Serie C – numero 58, tra la sig.ra – e il sig. ed ordinare la Parte_1 Pt_1 CP_1 trascrizione della relativa sentenza, alle seguenti condizioni: 1. I signori – e dichiarano di essere in grado Parte_1 Pt_1 CP_1 di provvedere al proprio sostentamento, di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare espressamente a qualsiasi assegno di mantenimento a titolo personale.
2. I coniugi dichiarano di aver regolarizzato concordemente tutti i rapporti economici esistenti, dividendo equamente il patrimonio e di non aver più alcun bene in comune.
3. Le spese della presente procedura saranno sostenute da entrambi iconiugi al 50%. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per scioglimento del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Romania il
26/10/2018, con atto trascritto nei registri dello Steto Civile del Comune di
Ostiglia (MN) al numero 58, parte II, serie C, del registro dei relativi atti dell'anno;
2) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OSTIGLIA (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2 4) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 13.03.2025
La Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Giorgio Bertola
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5430/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data
30/10/2024
DA
) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv.
PASOTTO BENEDETTA
E
) rappresentato e difeso, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. PASOTTO BENEDETTA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Dichiarasi lo scioglimento del matrimonio contratto in data 26/10/2018 in Valea Calugareasca (Romania), successivamente trascritto in data 17/11/2023, ai sensi dell'art. 19DPR 396/2000 nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ostiglia (MN) – Atto di Matrimonio – Parte II Serie C – numero 58, tra la sig.ra – e il sig. ed ordinare la Parte_1 Pt_1 CP_1 trascrizione della relativa sentenza, alle seguenti condizioni: 1. I signori – e dichiarano di essere in grado Parte_1 Pt_1 CP_1 di provvedere al proprio sostentamento, di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare espressamente a qualsiasi assegno di mantenimento a titolo personale.
2. I coniugi dichiarano di aver regolarizzato concordemente tutti i rapporti economici esistenti, dividendo equamente il patrimonio e di non aver più alcun bene in comune.
3. Le spese della presente procedura saranno sostenute da entrambi iconiugi al 50%. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per scioglimento del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Romania il
26/10/2018, con atto trascritto nei registri dello Steto Civile del Comune di
Ostiglia (MN) al numero 58, parte II, serie C, del registro dei relativi atti dell'anno;
2) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OSTIGLIA (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2 4) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 13.03.2025
La Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Giorgio Bertola
3