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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/07/2025, n. 2859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2859 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente
Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice
Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 9292/2024
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. Parte_1
De Manno Maria Cristina
-RICORRENTE-
e
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta mandato in Controparte_1 atti, dall'Avv. De Cicco Raffaele;
-RESISTENTE-
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari
-INTERVENTORE EX LEGE-
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
* * * * * * * * * *
All'udienza del 10.07.2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, di cui al relativo verbale, la causa è stata rimessa immediatamente al Collegio per la decisione relativamente alla sola questione di stato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16.09.2024, (d'ora innanzi anche solo “ricorrente”) ha Parte_1 concluso chiedendo che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra ella ricorrente e . La stessa ricorrente articolava, inoltre, tutte le ulteriori richieste accessorie Controparte_1 alla domanda principale sullo status.
Con comparsa di costituzione, depositata telematicamente il 15.11.2024, si costituiva in giudizio il resistente , il quale, aderendo espressamente all'avversaria domanda di declaratoria di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui trattasi, ma contestando la veridicità delle avversarie deduzioni e la fondatezza delle pretese ex adverso formulate, concludeva, a sua volta, come in atti.
In data 08 gennaio 2025, veniva celebrata l'udienza di prima comparizione delle parti, davanti al
Giudice delegato, a norma dell'art. 473 bis. 21 c.p.c., sicché, con ordinanza riservata, emessa a scioglimento della suddetta udienza, il ridetto Giudice delegato, dopo aver adottato i provvedimenti temporanei e urgenti, previsti dalla legge, rinviava la causa per il prosieguo istruttorio.
Sicché, all'udienza del 10.07.2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, di cui al relativo verbale, la causa è stata rimessa immediatamente al Collegio per la decisione relativamente alla sola questione di stato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra la ricorrente e il resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione del matrimonio concordatario regolarmente trascritto, allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie, ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): la separazione personale dei coniugi fu dichiarata da questo Tribunale con decreto di omologazione n. cronol. 8207/2021, pubblicato il 07/04/2021, emesso nell'ambito del procedimento di separazione personale tra coniugi, rubricato al n. R.G. 10320/2020.
Sicché, dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e fino alla proposizione del ricorso divorzile, è decorso un periodo di tempo ampiamente superiore a 6 mesi, durante il quale la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giudizio dal Giudice delegato, rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato personale, prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 898/1970, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Consegue a tanto che va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario de quo, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
La causa deve proseguire, come da separata ordinanza collegiale, per l'ulteriore corso del processo.
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa al provvedimento definitivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel giudizio n. 9292/2024 R.G. A.C. tra Parte_1
e , sì provvede:
[...] Controparte_1 DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Bari (BA), in data 26 giugno 2014, tra e , trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Controparte_1 matrimonio del predetto Comune (atto n. 258, Parte II, Serie A, anno 2014);
DICHIARA che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
ORDINA al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'articolo 69, lettera d), del D.P.R. n. 396/2000;
PROVVEDE per l'ulteriore istruzione della causa con separata ordinanza;
RIMETTE alla sentenza definitiva la regolazione delle spese del giudizio.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, in data 15 luglio 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente
Dott. Giuseppe Disabato
Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente
Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice
Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 9292/2024
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. Parte_1
De Manno Maria Cristina
-RICORRENTE-
e
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta mandato in Controparte_1 atti, dall'Avv. De Cicco Raffaele;
-RESISTENTE-
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari
-INTERVENTORE EX LEGE-
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
* * * * * * * * * *
All'udienza del 10.07.2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, di cui al relativo verbale, la causa è stata rimessa immediatamente al Collegio per la decisione relativamente alla sola questione di stato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16.09.2024, (d'ora innanzi anche solo “ricorrente”) ha Parte_1 concluso chiedendo che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra ella ricorrente e . La stessa ricorrente articolava, inoltre, tutte le ulteriori richieste accessorie Controparte_1 alla domanda principale sullo status.
Con comparsa di costituzione, depositata telematicamente il 15.11.2024, si costituiva in giudizio il resistente , il quale, aderendo espressamente all'avversaria domanda di declaratoria di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui trattasi, ma contestando la veridicità delle avversarie deduzioni e la fondatezza delle pretese ex adverso formulate, concludeva, a sua volta, come in atti.
In data 08 gennaio 2025, veniva celebrata l'udienza di prima comparizione delle parti, davanti al
Giudice delegato, a norma dell'art. 473 bis. 21 c.p.c., sicché, con ordinanza riservata, emessa a scioglimento della suddetta udienza, il ridetto Giudice delegato, dopo aver adottato i provvedimenti temporanei e urgenti, previsti dalla legge, rinviava la causa per il prosieguo istruttorio.
Sicché, all'udienza del 10.07.2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, di cui al relativo verbale, la causa è stata rimessa immediatamente al Collegio per la decisione relativamente alla sola questione di stato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra la ricorrente e il resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione del matrimonio concordatario regolarmente trascritto, allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie, ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): la separazione personale dei coniugi fu dichiarata da questo Tribunale con decreto di omologazione n. cronol. 8207/2021, pubblicato il 07/04/2021, emesso nell'ambito del procedimento di separazione personale tra coniugi, rubricato al n. R.G. 10320/2020.
Sicché, dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e fino alla proposizione del ricorso divorzile, è decorso un periodo di tempo ampiamente superiore a 6 mesi, durante il quale la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giudizio dal Giudice delegato, rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato personale, prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 898/1970, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Consegue a tanto che va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario de quo, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
La causa deve proseguire, come da separata ordinanza collegiale, per l'ulteriore corso del processo.
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa al provvedimento definitivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel giudizio n. 9292/2024 R.G. A.C. tra Parte_1
e , sì provvede:
[...] Controparte_1 DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Bari (BA), in data 26 giugno 2014, tra e , trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Controparte_1 matrimonio del predetto Comune (atto n. 258, Parte II, Serie A, anno 2014);
DICHIARA che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
ORDINA al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'articolo 69, lettera d), del D.P.R. n. 396/2000;
PROVVEDE per l'ulteriore istruzione della causa con separata ordinanza;
RIMETTE alla sentenza definitiva la regolazione delle spese del giudizio.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, in data 15 luglio 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente
Dott. Giuseppe Disabato