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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/02/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 2493/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 2493 dell'anno 2024
TRA
Parte_1
assistita e difesa dagli avv. Pierluigi Galella e Nadia Tiberia
- appellante -
E
Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. Gabriele Gatti
- appellata -
CP_2 assistito e difeso dagli avv. Sebastiano Bruno Caruso e Massimo Buccioni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Roma, depositato in data 26 gennaio 2023, esponeva: Parte_1
che era dipendente dell' dal 15 novembre 2005, assunta con qualifica di impiegata di Controparte_1
Area A, livello A3 e successivamente inquadrata nel livello Q2- Quadro, a seguito di vari passaggi orizzontali e da ultimo a seguito di procedura concorsuale interna come da Determina Direttoriale n. 53/2022;
che era stata assegnata alla Segreteria del Direttore Generale fino all'8/1/2016.
che dal 2008 aveva iniziato anche a gestire la segreteria dell'allora Dirigente del Personale dott. e, CP_2
dopo l'8/1/2016, era stata trasferita presso la segreteria del Dirigente Dott. nel frattempo CP_2
assegnato al Servizio Gestione Immobili;
che nel 2019 il ra stato nominato Direttore Generale Ater ed essa ricorrente (che nel frattempo aveva CP_2
acquisito due passaggi orizzontali da A3 ad A2 ed infine ad A1) era stata nominata responsabile della
Segreteria del Direttore Generale e della Sezione Protocollo e Archivio Generale;
che con delibera Commissariale n. 3 del 20/01/2022 e a seguito di procedura interna concorsuale era passata
Co al livello Q2 e assegnata all'Ufficio OO. con la relativa Segreteria, avendo sotto la sua responsabilità 6 unità
di personale di cui una di livello A e 4 di livello B e una di livello C;
che, nell'esercizio di tali funzioni era a stretto contatto con il Direttore Generale dott. essendo la sua CP_2
diretta Responsabile di Segreteria;
che nel mese di febbraio 2022, il infastidito del fatto che essa ricorrente ancora indossava la CP_2
mascherina anti covid, aveva inveito contro di lei e le aveva vietato di entrare nel suo ufficio per le consuete attività lavorative, incaricando altro collega di recarsi presso la farmacia per acquistare un Persona_1
tampone fai da te che confermasse la sua negatività al Covid- 19;
che al rientro dal periodo di ferie il in data 02/05/2022, aveva ironizzato sulla malattia fruita da lei fino CP_2
al 29.04.2022 dicendole che poteva considerare la cosa come un periodo di riposo di due settimane;
che da quel momento in poi il Direttore Generale aveva sfruttato ogni possibilità che il suo ruolo e posizione gli consentiva per porre in essere una serie di vessazioni nei propri confronti;
che in data 10 maggio 2022 al suo arrivo in ufficio alle ore 07.45 aveva trovato il dott. intento, con CP_2
l'aiuto del sig. , ad approntare una stanzetta posta qualche metro oltre l'Ufficio di Direzione a Persona_2
lei destinata e il e aveva urlato di raccogliere le sue cose dalla scrivania posta nell'ufficio di Direzione e CP_2
di trasferirsi immediatamente nella stanzetta suddetta, ordinandole con toni perentori di non mettere più
piede nell'ufficio di direzione;
che, in particolare, il aveva detto: “prenditi le tue cose, esci dalla stanza, non mettere più piede in CP_2
questa stanza, restituisci la SIM aziendale!”;
che contestualmente a tale allontanamento dall'ufficio di direzione, le erano state sottratte tutte le sue funzioni di capo ufficio;
che il giorno 18 maggio 2022 c'era in programma una riunione con il Collegio DE Revisori con varie incombenze tra cui anche quella relativa alla firma DE relativi verbali;
che il Presidente del Collegio, dott. notata l'assenza di essa ricorrente nell'ufficio di Persona_3
Direzione aveva chiesto spiegazioni al il quale aveva risposto che la ricorrente non lavorava più in CP_2
quell'ufficio;
che con Determina Direttoriale n. 162 del 25/05/2022, in attuazione della Delibera Commissariale 16/22, e con Ordine di Servizio n. 7 del 25/5/2022 era stata assegnata al nuovo Ufficio Convenzioni e trasferita nella sede del servizio tecnico presso via di Vigne Nuove, sotto la direzione del Dirigente del Servizio Tecnico ivi ubicato, ancora non nominato e quindi sotto la direzione del Direttore Generale dott. d interim;
CP_2
che in tale nuova sede l'Ufficio si era trovata priva di postazione lavorativa e senza alcuno strumento per poter lavorare. Inoltre la stanza era dotata di condizionatori non funzionanti, ragion per cui, dopo varie richieste verbali rimaste senza esito, in data 27 e 28 giugno 2022 aveva richiesto formalmente un intervento per la manutenzione DE condizionatori;
che nel primo mese di operatività, unitamente a collaboratrice assegnata all'Ufficio Per_4 Parte_2
Convenzioni, aveva provveduto, come possibile, a ricostituire l'archivio ed a riorganizzare un ufficio lasciato fino a quel momento totalmente accantonato, prendendo contatti con le amministrazioni comunali per la definizione delle pratiche in attesa di conclusione;
che il Direttore Generale dai primi di giugno 2022 aveva iniziato a chiedere la redazione di specifiche relazioni sul lavoro svolto, mai richieste prime ai precedenti responsabili di tale ufficio, che ella, comunque, aveva prontamente evaso;
che nelle successive richieste di autorizzazione alle trasferte presso i vari comuni interessati, il Direttore
Generale definendo in una nota l'ufficio in questione come risorsa strategica per l'azienda l'aveva invitata ad intraprendere attività di riscontro ed aggiornamento, oltre a predisporre la redazione di specifiche relazioni,
che aveva a ciò ottemperato benché le relazioni in passato non fossero mai state chieste ad altro
Responsabile dello stesso Ufficio;
che con successiva Determina Direttoriale n. 199 del 15/06/2022 il aveva rettificato la sua, già CP_2
richiamata, determina 162/22 stabilendo che l'Ufficio Convenzioni dovesse essere incardinato sotto il
Servizio Gestione Immobili (sede Eur Piazza DE IG) ma che per motivi logistici ed organizzativi l'Ufficio
poteva temporaneamente rimanere localizzato in via delle Vigne Nuove;
che, in tal modo, il veva attuato il disegno di mantenerla sotto il suo diretto controllo dirigenziale;
CP_2
che in data 03/08/2022 era stata convocata telefonicamente tramite il sig. dal dott. resso Persona_5 CP_2
la sede di Via Ruggero di Lauria e, alla presenza dell'Organismo di Vigilanza (dott.ssa le era Persona_6
stata contestata dal Direttore Generale, - sotto minaccia di licenziamento - una procedura di segreteria;
che aveva evidenziato l'infondatezza dell'addebito;
che il con ordine di servizio n. 9 del 03/08/2022 aveva disposto il suo immediato trasferimento presso CP_2
la sede di P.zza DE IG;
che anche in tale sede si era trovata senza un ufficio e senza alcuna postazione di lavoro che consentisse di svolgere le proprie mansioni o comunque qualsiasi mansione;
che senza idonei strumenti di lavoro era stata quindi privata della possibilità di svolgere le mansioni, con comprensibile disagio ed imbarazzo, anche nei confronti del personale ivi presente;
che in data 4/8/2022 era stata nuovamente convocata verbalmente dal er il giorno 05/08/2022, senza CP_2
alcuna specificazione dell'oggetto, ragion per cui aveva richiesto con Pec del 04/08/2022 l'esternazione dell'oggetto della convocazione, avendo il preannunciato la presenza di avvocati all'incontro e CP_2 CP_1
non comprendendone il motivo o la ragione;
che il aveva risposto con pec del 9/8/2022, che l'oggetto dell'incontro sarebbero state le risultanze CP_2
dell'incontro ispettivo del 3/8/2022 e, comunque, aveva rinviato l'incontro alla data del 5/9/2022 per vari motivi;
che con PEC del 10 agosto 2022 aveva comunicato la disponibilità, nell'ottica della collaborazione, all'incontro del 5/9/2022, tuttavia chiedendo di avere prima contezza dell'esito ispettivo e di valutare l'opportunità della presenza anche di legali di propria fiducia;
che tutti i predetti comportamenti erano stati <
cui sono stati adottati, che si ritengono altamente lesivi della dignità professionale e personale della Dott.ssa ed idonei ad ingenerare ansia, stress psicofisico ed incertezza nella medesima>>; Pt_1
che, per tale ragione, aveva fruito di un periodo di malattia;
che, rientrata in servizio il 2 novembre 2022, aveva constatato che gli atti avversativi posti in essere dal
Direttore Generale non erano affatto cessati in quanto lo stesso continuava a gettare discredito su di lei,
mantenendola in costante isolamento dai colleghi e senza miglioramento delle condizioni lavorative;
che in data 14/11/2022, con il primo calo di temperatura, trovandosi senza riscaldamento e con i condizionatori non funzionanti (così come in tutti gli uffici), aveva segnalato al preposto per la sicurezza del lavoro ing. , la necessità di effettuare la manutenzione DE condizionatori;
Controparte_4 che il giorno successivo era stato eseguito intervento di manutenzione esclusivamente sul condizionatore della sua stanza e ciò le aveva creato disagio, costituendo anche tale fatto una forma di discriminazione;
che in data 22/11/2002 era stata assente dal proprio ufficio;
che il giorno successivo aveva trovato nella stanza sei sacchetti di plastica accantonati sul pavimento contenenti faldoni e documenti cartacei;
che, chieste spiegazioni, le era stato comunicato che tale intervento era stato disposto dal Direttore Generale
trattandosi di documentazione di archivio presente presso il precedente ufficio di via di Vigne Nuove e al tempo stesso era stata invitava a completare il trasloco con urgenza;
che aveva rappresentato di essere impossibilitata all'uso ordinario della propria autovettura per motivi di salute e di conseguenza di non poter provvedere al trasloco richiesto;
che la Direzione Generale le aveva risposto con mail in pari data che il Direttore Generale avrebbe provveduto al recapito della documentazione giacente presso la sede di via Vigne Nuove, chiedendo altresì di comunicare la disponibilità di personale affinché la consegna potesse avvenire in presenza di personale addetto all'Ufficio
Convenzioni;
che aveva rispondeva con mail in pari data che dalle 7,30 alle 15,00 l'Ufficio era aperto con il relativo personale e comunque chiedeva cortese preavviso per concordare la relativa consegna;
che il 24/11/2024 il Direttore Generale le aveva ricordato, telefonicamente, che, in qualità di Dirigente ad interim del Servizio Gestione Immobili, egli poteva prendere tutte le decisioni attinenti all'ufficio senza doverla interpellare;
che ella aveva opposto al che come responsabile dell'Ufficio Convenzioni doveva CP_2
essere coinvolta in tutte le azioni aziendali;
che sempre il 24/11/2022 il Direttore Generale aveva contattava due colleghi di essa ricorrente ( CP_4
e e, con tono intimidatorio, aveva paventato nei loro confronti procedimenti
[...] Testimone_1
disciplinari qualora avessero continuato ad agire con lei, prendendo il caffè la mattina oppure pranzando insieme;
che il comportamento tenuto dal Direttore Generale nei propri confronti integrava <
civili, amministrativi e penali, fino a ravvisare gli estremi del “bossing” e/o “straining”>>;
che i suddetti comportamenti erano <
accusato dalla ricorrente (marcato stato ansioso in alternanza a profonda depressione con necessità di assunzione di politerapia farmacologica - per l'insonnia, cefalea ed altri sintomi>>;
che l' , seppure informata della vicenda non aveva vigilato sull'operato del Direttore Generale;
CP_1
2. tanto esposto, rassegnava le seguenti conclusioni:
<
CP_ in essere dal Direttore Generale Provincia di Dott. ed in ogni caso di condotte CP_1 CP_2
antigiuridiche fonte di conseguenze risarcitorie;
per l'effetto, adottato ogni eventuale ulteriore provvedimento di denuncia ove ravvisate ipotesi di reato procedibili ex officio, condannare, in solido tra loro o nel ritenuto diverso grado di responsabilità, il dott. CP_2
onché l' in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento di tutti i danni subiti
[...] Controparte_1
e subendi dalla ricorrente dott.ssa in conseguenza dell'illegittimo comportamento datoriale, Parte_1
per complessivi €.175.117,06 di cui €.73.970,00 per danno biologico, €.73.970,00 + 25.149,80 per danno morale ed esistenziale, €.2.027,26 per rimborso spese mediche sostenute, o comunque della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia comunque entro lo scaglione fino ad €.260.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al soddisfo>>.
3. Resistevano, con distinte memorie, il l'Ater. CP_2
I convenuti adducevano le seguenti argomentazioni (come riporta l'impugnata sentenza):
<
provvedimenti di mobilità funzionale, contestavano che vi fossero degli attriti in merito alle precauzioni da adottare nel corso della emergenza pandemica e deducevano che la ricorrente aveva tralasciato di descrivere il ruolo attivo dallo stessa avuto nel corso di una compravendita immobiliare intrapresa ad insaputa del direttore generale, fatto suscettibile di procedimento disciplinare che tuttavia non era stato innescato ”per non aggravare il conflitto”.
Precisavano che in considerazione DE pregressi rapporti di collaborazione professionale e della massima fiducia, personale e professionale, riposta sulle capacità della lavoratrice, il dott. dopo essere CP_2
CP_ diventato Direttore Generale pro tempore della aveva affidato numerosi e prestigiosi incarichi di responsabilità alla dr.ssa che venivano richiamati in memoria. Pt_1
Contestavano i comportamenti rappresentati dalla ricorrente da marzo 2021 evidenziando che sia che CP_1
il Direttore generale erano stati proattivi nel garantire esigenze di sicurezza del personale organizzando turnazioni tra il personale con un presidio minimo e prevedendo i lavoratori di adeguati DI (mascherine e guanti).
Allegavano al riguardo i provvedimenti Direttoriali emessi per garantire il lavoro agile, per consentire di rimanere a casa usufruendo degli istituti contrattuali anche senza preventiva richiesta, per la predisposizione di strumenti di protezione, per sanificare gli uffici anche straordinari.
Contestavano che il Direttore generale si fosse mai recato al lavoro con la positività al Covid evidenziando che era stata la ricorrente a diffondere questa notizia in ufficio destituita di fondamento.
Deducevano che la stima che aveva ricevuto la ricorrente era continuata nel tempo e a riprova di tale fatto evidenziavano che la ricorrente con determina Direttoriale del 24.2.2022 era stata inquadrata al livello 2 Area
Q ottenendo una notevole progressione professionale nella categoria quadro e che anche successivamente la stessa era stata destinataria di importanti incarichi di responsabilità in azienda.
Al riguardo evidenziavano che in data 29.3.2022 le era stata attribuita la responsabilità dell
[...]
Parte_3
Deducevano che il rapporto di fiducia tra il Direttore generale e la ricorrente non si era incrinato per pretese incomprensioni circa la gestione del Covid in ufficio ma per le tensioni che la ricorrente aveva manifestato nei confronti DE componenti della direzione generale. Precisavano che era stata sottoposta a gestione Commissariale e che l'ufficio del Commissario era CP_1
composto da una segreteria composta dai signori (collaboratore esterno) e Persona_7 Per_1
CP_ (dipendente ).
Deducevano che essendo venuto a mancare il el marzo 2021 il Direttore generale aveva offerto Persona_7
al Commissario la possibilità di poter interagire anche con la sua segreteria in caso di necessità, Parte_4
segreteria composta da e dalla dottoressa . Persona_8 Persona_9 Parte_1
Tuttavia deducevano che la ricorrente pur essendo in staff alla direzione generale aveva iniziato frequentare sempre più assiduamente l'ufficio del Commissario straordinario esautorando il dipendente Per_1
Deducevano che quando il Direttore le aveva fatto notare che avrebbe dovuto lavorare per la Direzione
generale e solo occasionalmente coadiuvare la segreteria del Commissario straordinario la stessa aveva risposto in malo modo ““devi andare a fare in culo! Hai capito, a fare in culo!”.
Deducevano che detto comportamento aveva incrinato il rapporto di fiducia in essere tra Direttore generale e la ricorrente.
Deducevano che al fine di rasserenare il clima in ufficio alla ricorrente era stata assegnata una stanza singola dotata di tutti i confort.
Contestavano che la ricorrente fosse stata esautorata dai suoi incarichi avendo la stesa partecipato nella stessa giornata ad una riunione con il collegio DE revisori.
Deducevano che nelle more era stata oggetto di ristrutturazione e che pertanto alla ricorrente anche CP_1
al fine di rasserenare il clima dell'ufficio della segreteria del Direttore generale era stato affidata con atto del
26.5.2022 la responsabilità dell'Ufficio Convenzioni in attuazione della delibera commissariale del 25.5.2022
che aveva modificato l'organigramma aziendale.
Precisavano che l'Ufficio Convenzioni era il più importante ufficio all'interno della struttura aziendale e contestavano che vi fosse stata una dequalificazione della ricorrente. Precisavano che il trasferimento della sede di lavoro della ricorrente da via di Lauria a via delle Vigne Nuove
era stato disposto su indicazione del Commissario Straordinario che riteneva tale collocazione più funzionale essendo via delle Vigne Nuove più vicina alla abitazione della ricorrente indicazione alla quale il Direttore
generale aveva dato seguito in via temporanea per verificare la operatività della stessa essendo l'archivio e il servizio gestione Immobili ubicati nella sede di Piazza DE IG.
Precisavano che era stato disposto il trasloco anche della documentazione nella nuova sede e che la ricorrente era stata supportata dall'Ufficio anche in tale attività.
Precisavano che nel mese di giugno 2022 il Direttore generale era stato contattato dal Notaio Persona_10
che gli aveva richiesto informazioni circa lo sviluppo della trattativa con il fondo per Controparte_5
CP_ l'acquisto di un immobile sito in Tivoli a cui l' si era impegnato.
Precisavano che il Direttore generale aveva risposto di non essere a conoscenza di detta trattativa ma che avrebbe acquisito informazioni.
Precisavano che il Direttore generale aveva contatto il Fondo immobiliare e la banca Intesa San Paolo
ricevendo conferma della esistenza di detta trattativa.
Per_1 Deducevano che quindi il Direttore generale aveva incontrato negli uffici Ater il Notaio per acquisire ulteriori informazioni e che il Notaio aveva riferito di aver avuto numerosi contatti con la dottorezza Pt_1
CP_ quale interlocutrice .
Precisavano che tempo addietro il Commissario Straordinario aveva informato il Direttore generale dell'interessamento dell'Ente a tale immobile, comunicazione che tuttavia non aveva avuto alcun seguito né
alcuna autorizzazione da parte del Direttore generale.
Precisavano che era stato quindi interessato l'Organismo di Vigilanza per accertare se vi fossero state delle violazioni al sistema informatico aziendale e che l'OdV aveva richiesto al Direttore generale di acquisire informazioni dalla dottoressa in ordine a possibili violazioni del sistema informatico. Pt_1 Deducevano che gli accertamenti avevano escluso le violazioni al sistema informatico aziendale ma che in quella sede il Direttore aveva saputo che effettivamente le trattative vi erano state e che si era giunti a sottoscrivere un contratto preliminare senza l'autorizzazione del DG.
Deducevano che successivamente era emersa la esigenza organizzativa del ripristino dell'Ufficio Convenzioni
nella stessa sede aziendale ove era il Servizio Gestione Immobili a Piazza DE IG essendo la movimentazione degli atti tra i due uffici difficile operativamente con gli uffici ubicati in sedi diverse e che pertanto detto ufficio era stato trasferito nuovamente a Piazza DE navigatori con ordine di servizio del
3.8.2022. Precisavano che la postazione della era conforme alle altre postazioni lavorative e che era Pt_1
stata effettuata anche una sostituzione del vetro ed un intervento tecnico sul condizionatore per migliorare il benessere della stessa.
Deducevano che detto spostamento costituiva mera mobilità funzionale all'interno dello stesso comune e non trasferimento che comunque a ricorrente non aveva mai impugnato tali mobilità ed eccepivano comunque la decadenza da detta impugnativa
Contestavano che la ricorrente fosse stata oggetto di mansioni dequalificanti.
Contestavano comunque che la ricorrente avesse provato il danno lamentato come conseguenza diretta del comportamento della datrice di lavoro o del DG>>.
Espletato il libero contraddittorio delle parti, con sentenza n. 5501/2024 del 10 maggio 2024 il Tribunale
respingeva il ricorso.
4. Affermava il primo giudice:
4.1 <<in merito ai comportamenti tenuti nel corso della emergenza covid, le resistenti hanno
CP_ documentalmente provato come siano state poste in essere sia da parte di che da parte del Direttore
generale tutte le misure di sicurezza idonee a garantire la sicurezza DE dipendenti quali: Parte_5
sanificazione degli uffici Ater;
inserimento all'interno della struttura aziendale di appositi erogatori igienizzanti;
affissione delle informazioni inerenti le misure di prevenzione;
sospensione dell'accesso al pubblico;
attivazione di modalità flessibili per lo svolgimento della prestazione lavorativa e manutenzione
CP_ straordinaria anche DE condizionatori (allegati 4,5,6,7,8,9 ).
CP_ Tale documentazione esclude quindi che il Direttore generale e lo stesso abbiano avuto un approccio diverso rispetto alla pandemia di quello improntato alla massima sicurezza delle aree di lavoro e degli stessi lavoratori applicando regole che contrastavano la diffusione della pandemia.
4.2 La documentazione agli atti evidenzia poi come la ricorrente non sia stata dequalificata da marzo 2021
ma sia stata invece oggetto di progressioni di qualifica e abbia ricevuto la responsabilità di incarichi importanti.
Con delibera commissariale del 20.1.2022 n. 3 il Commissario Straordinario Ater ha infatti deliberato una rimodulazione della pianta organica demandando al Direttore generale l'attuazione della citata delibera “con l'incarico di avviare un processo di riqualificazione del personale Aziendale volto a coprire le posizioni vacanti in pianta organica”.
In attuazione della citata deliberazione commissariale, con determinazione direttoriale n. 53 del 24.02.2022,
la dott.ssa è stata inquadrata in Area Q, livello 2, ottenendo una ragguardevole progressione Pt_1
professionale nella categoria di quadri.
In data 29.03.2022, con Ordine di Servizio Direttoriale n. 3, alla ricorrente è stata attribuita la responsabilità
dell'Ufficio Coordinamento OO.CC.
La documentazione sopra indicata prova come anche successivamente al marzo 2021 la ricorrente è stata destinataria di una importante progressione verticale e di incarichi di responsabilità e rilevanza
Tale documentazione prova pertanto l'infondatezza degli assunti di parte ricorrente relativi all'asserito atteggiamento persecutorio, vessatorio e dequalificante che la stessa avrebbe subito dopo marzo 2021.
4.3 Né lo spostamento della ricorrente nella stanza vicino all'ufficio della Direzione generale può costituire volontà di dequalificarla o mobbing. Infatti al di là delle rispettive ricostruzioni delle parti, tra loro contrastanti che evidenziano comunque come il clima lavorativo non fosse più sereno all'interno dell'ufficio, lo spostamento della ricorrente in una stanza separata rispetto all'ufficio della Direzione generale, non può configurarsi come mobbing se non si prova la volontà di vessare e dequalificare la lavoratrice.
Al riguardo la stessa ricorrente ha confermato in sede di libero interrogatorio che la stanza era quella oggetto della fotografia allegata sub doc. 11 di parte resistente.
Il fatto che alcuni mobili, tavolo e armadio, non fossero nella stanza al momento della sua occupazione da parte della ricorrente non determina alcuna volontà di dequalificare la stessa essendo evidente che ogni spostamento di personale necessita di un conseguente modifica del mobilio necessario alla attività lavorativa,
spostamento del mobilio che la stessa ricorrente ha dedotto essere avvenuto dopo pochi giorni con l'ausilio
DE colleghi.
Al riguardo infatti la ricorrente in sede di libero interrogatorio ha dichiarato “… la stanza dove sono stata
assegnata è quella del doc. 11 di parte resistente ma non c'era il tavolo e non c'era l'armadio, non c'era la
macchina del caffè, si sono dovuti organizzare per portare un tavolo e ho portato io un armadio nel senso che
nei giorni successivi ho svuotato un armadio che stava nella segreteria di presidenza con l'aiuto di colleghi e
mi ha aiutato a portare l'armadio il sig , la nuova stanza era di fronte alla stanza dove era Persona_2
l'armadio ed infatti io avevo posizionato il tavolo in maniera diversa rispetto alla foto allegato 11 parte
resistente era dove c'era l'armadio. Adesso c'è un'altra persona lì…”.
Il fatto che la stessa ricorrente abbia ammesso che attualmente la stanza è occupata da altro dipendente evidenzia come si tratta di una stanza utilizzata normalmente ad uso ufficio per i dipendenti di Ater e quindi assolutamente idonea a tale utilizzo.
4.4 Infine pur lamentando di non avere assegnata più alcuna attività la stessa ricorrente ammette in sede di ricorso che proprio dopo il suo spostamento il 18.5.2022 ha partecipato alla riunione con il Presidente del
Collegio DE revisori, svolgendo tutte le incombenze del caso, così confermando che nessuna competenza le era stata tolta con lo spostamento di stanza ove lavorare. Inoltre le resistenti hanno provato che nelle more erano state emesse con nota del 15.5.2022 n.7 nuove linee di indirizzo da parte del Commissario Giudiziale relative alla costituzione di un Ufficio Convenzioni (in precedenza assegnato al servizio gestioni Immobili e patrimoni) da assegnare alla responsabilità della ricorrente e che con delibera del 23.5.2022 n.16 del Commissario Giudiziale era stato modificato l'organigramma aziendale demandando al Direttore di dare attuazione a tale delibera.
È provato che il Direttore generale ha dato attuazione alla delibera commissariale con determinazione dirigenziale n.162 del 25.5.2022 e con ordine di servizio n. 7 del 26.5.2022 con cui è stata conferita la responsabilità dell'Ufficio Convenzioni alla ricorrente.
Tale documentazione prova che anche nel maggio 2022 la ricorrente non è stata oggetto di alcuna dequalificazione o mobbing venendo invece ad essere destinataria della responsabilità dell'Ufficio
CP_ Convenzioni, ufficio di rilevante importanza per occupandosi della predisposizione delle convenzioni tra l'Ente e gli enti locali territoriali, attività imprescindibile per la costruzione di abitazioni di edilizia residenziale pubblica e per la relativa compravendita immobiliare.
4.5 Lo spostamento dall'Ufficio di Direzione Generale (nel quale la dr.ssa svolgeva mansioni di Pt_1
supporto alle attività della direzione) all'Ufficio Convenzioni (nel quale la dr.ssa svolge funzioni di Pt_1
responsabilità strategiche per le attività dell'Ente) non ha determinato, dunque, alcuna dequalificazione professionale ai danni della lavoratrice.
Si è trattato piuttosto della conseguenza funzionale dovuta alla assegnazione alla ricorrente di un incarico di responsabilità confacente al suo nuovo inquadramento di quadro e al nuovo organigramma deliberato dal
Commissario Straordinario.
La ricorrente ha, tra l'altro, come dalla stessa ammesso in ricorso, mantenuto il coordinamento e la responsabilità di risorse umane, analogamente al precedente incarico presso la direzione generale.
Al riguardo parte resistente a dedotto che lo spostamento dell'Ufficio Convenzioni alla sede di via delle Vigne
Nuove era stato effettuato su disposizione del Commissario Straordinario che aveva evidenziato come detta posizione fosse maggiormente funzionale perché più vicina alla abitazione della ricorrente. Sempre la parte resistente ha dedotto come il DG non ritenesse che detto spostamento garantisse una ottimizzazione del servizio essendo l'ufficio gestione immobili a Piazza DE navigatori ma che aveva comunque dato esecuzione alle indicazioni del Commissario straordinario “come prova” salvo verifica dell'andamento del servizio.
La stessa ricorrente ha ammesso in sede di libero interrogatorio di essere stata lei ad aver avanzato la richiesta di lavorare alla sede di via delle Vigne Nuove al . La stessa ha infatti Parte_6
precisato: “La sede di via delle Vigne nuove è più vicina a casa mia ma non è che io ho condizionato la scelta
c'è una delibera del Commissario. Io avevo fatto presente questa cosa al commissario”.
Nessun intento persecutorio o vessatorio può essere pertanto rinvenuto nel comportamento della datrice di
Co lavoro e nel comportamento del che hanno accolto la richiesta della dipendente di spostare la sede dell'Ufficio Convenzioni in una sede più vicina alla sua abitazione.
4.6 Del pari legittimo appare il successivo Ordine di Servizio n.9 del 3.8.2022 che, preso atto della
Determinazione direttoriale n.199 del 15.6.2022 con la quale l'Ufficio Convenzioni è stato incardinato nuovamente presso ha disposto, per ragioni organizzative, il collocamento Controparte_7
dell'Ufficio Convenzioni presso la sede di Piazza DE IG dove erano tutti gli Uffici del Servizio gestioni
Immobiliari.
Appaiono evidenti le ragioni organizzative poste a fondamento di detti provvedimenti che tendono ad ottimizzare il servizio concentrando tutti gli uffici competenti per la materia in un'unica sede.
Del resto, come chiarito anche in sede di note conclusive dalla ricorrente, la stessa non impugna la mobilità
degli uffici all'interno delle sedi di prima a via delle Vigne Nuove e poi a Piazza DE IG che la CP_1
stessa qualifica come “formalmente legittimi” lamentandone solo “le modalità” con i quali sono stati eseguiti.
Tuttavia se detti spostamenti di sede sono stati riconosciuti come legittimi da parte della stessa ricorrente,
nessuna volontà denigratoria o mobbizzante può essere rinvenuta nella esecuzione degli stessi.
Pertanto irrilevante è il documento del 5.4.2024 depositato solo alla udienza del 10.5.2024 da parte ricorrente senza autorizzazione del giudice, che consegue altresì ad incontri intervenuti nel 2024 tra la ricorrente e altri organi di ATER e quindi a vicende successive al presente giudizio e che non possono rilevare in questa sede. Per tale motivo detta documentazione non è stata ammessa.
CP_ 4.7 Nessun comportamento illegittimo può poi essere addebitato ad per la convocazione della ricorrente alla riunione davanti all'OdV e per le convocazioni alle successive riunioni.
Parte resistente ha dato conto in sede di costituzione della notizia pervenuta al DG della attività preliminare all'acquisto di un immobile in Tivoli da parte di alle quali aveva partecipato la ricorrente in assenza di CP_1
autorizzazione del DG per detta operazione e della attività svolta dall'organismo di Vigilanza (OdV) per accertare eventuali violazioni informatiche del sistema e in particolare della mail aziendale della ricorrente.
Nell'ambito di detti accertamenti si inserisce la richiesta di informazioni davanti all'Organismo di OdV e la riunione con la ricorrente di cui al verbale allegato da in cui è stato verificato, con esito negativo, se vi CP_1
fossero state delle violazioni sulla mail aziendale della ricorrente.
Al riguardo tuttavia ha documentato come la ricorrente abbia inviato alcune mail relative a tale CP_1
trattativa su incarico del Commissario Straordinario.
La stessa ricorrente ha ammesso del resto in sede di libero interrogatorio di essersi occupata di tale attività
preliminare pur precisando di sapere che il Direttore era a conoscenza di detta attività,
La ricorrente ha infatti dichiarato: “ho avuto DE contatti con il Notaio per acquistare dal Persona_10
Fondo Castello SGR un immobile a Tivoli su indicazione del Commissario ma il Direttore generale e era CP_2
a conoscenza … ADR So che era informato all'acquisto dell'immobile di Tivoli perché c'è la CP_2
documentazione firmata un anno di attività…”
Tuttavia proprio l'attività posta in essere dal DG, di richiedere le verifiche di eventuali violazioni del sistema aziendale e della mail della ricorrente da parte dell'OdV, evidenzia come lo stesso non avesse mai autorizzato tale trattativa. La necessità di tale verifica da parte di appare assolutamente legittima e nessun comportamento CP_1
persecutorio o illegittimo può ravvisarsi nella convocazione davanti all'OdV della ricorrente al fine di verificare eventuali violazioni informatiche sulla sua mail aziendale.
Le semplici convocazioni per effettuare verifiche tecniche e per acquisire chiarimenti in ordine alle attività
poste in essere dalla ricorrente su indicazione del senza la diretta conoscenza da Parte_6
Co CP_ parte del , non appaiono illegittime da parte di essendo tese alla mera acquisizione delle informazioni
CP_ su delle attività che riguardavano direttamente .
4.8 In relazione poi alla attività posta in essere dalla ricorrente su indicazione del Parte_6
nessuna valutazione deve essere svolta in questa sede non essendo detta attività stata oggetto di alcun
CP_ procedimento disciplinare da parte di
Sulla base delle considerazioni sopra esposte la documentazione agli atti e le stesse dichiarazioni di parte
CP_ ricorrente provano che nessun comportamento adottato da o dal sia qualificabile come CP_8
mobbing, o sia persecutorio, illegittimo o dequalificante.
Le domande avanzate dalla ricorrente in ricorso devo quindi essere rigettate senza necessità di alcuna attività
istruttoria.
5. Con ricorso del 9 settembre 2024 la interponeva appello. Pt_1
Gli appellati resistevano.
6. Con il primo motivo, l'appellante lamenta “errata valutazione delle prove documentali allegate e violazione art 115 cpc”.
Deduce la : Pt_1
che <
conto, al fine di sorreggere il proprio incoerente deliberato, neanche delle risultanze documentali che comunque documentalmente dimostravano gran parte degli assunti della ricorrente, né ha tenuto conto delle circostanze che risultavano pacifiche per non essere state contestate da controparte>>; che i convenuti <>, ossia:
<
Dott.ssa in una stanza singola)>>; Pt_1
<
non funzionale e non attrezzato>>;
<
sentirsi accusare di presunte violazioni in ordine alla gestione della vendita immobiliare in Tivoli, salvo poi motivarla, in comparsa di costituzione, su presunte violazioni del sistema informatico aziendale che la ricorrente nega di aver ascoltato in sede di audizione presso l'ODV>>;
<
data e n. di protocollo della copia versata in atti solo al momento della costituzione in giudizio dai resistenti>>;
<
Part Piazza DE IG (doc. n. 19 ricorrente - , senza alcun preavviso e possibilità di organizzarsi>>;
<
trovata nuovamente senza ufficio, senza postazione di lavoro, senza strumenti informatici>>;
<
recapitare in maniera evidentemente offensiva dal Direttore Bussi in data 23 novembre 2023>>.
Aggiunge l'appellante:
che <
dal Giudice ed ha chiesto ammettersi TU (richiesta non esaminata né accolta dal Giudice)>>; che <
tutela sul luogo di lavoro) per non avere il datore di lavoro vigilato, prevenuto ed eventualmente represso condotte mobbizzanti realizzate da un suo sottoposto>>;
7. Con il secondo motivo l'appellane così riassume alcuni DE comportamenti lesivi allegati:
<
a) aveva un approccio diverso dai dipendenti rispetto alla pandemia;
b) era infastidito dal fatto che la ricorrente indossasse la mascherina in sua presenza;
c) si recava in ufficio con sintomatologia tipica Covid in spregio ai protocolli statali;
d) inveiva con urla contro la ricorrente (ed altra dipendente) impedendole di entrare in ufficio;
e) ironizzava sulla malattia Covid subita dalla ricorrente etc.>>.
Indi, lamenta la mancata ammissione della prova per testi su tali comportamenti.
8. Con altra doglianza, l'appellante rappresenta:
che <
comportamenti vessatori, persecutori, offensivi e dequalificanti denunciati dalla ricorrente>>;
che il Giudice neanche ritiene dequalificante ed offensivo l'allontanamento dall'Ufficio di Direzione e la relegazione della ricorrente in una stanzetta vicina (episodio del 10 maggio 2022 riportato in ricorso ai punti da nn. 21 a n. 23) ritenendo che tale comportamento non possa costituire volontà di dequalificazione o mobbing se non viene provato>>, ma il Tribunale non ha consentito, negando l'espletamento DE richiesti mezzi istruttori, che tale prova fosse fornita;
che <
in ricorso che il giorno 18 maggio 2022 “la stessa ha partecipato alla riunione con il Presidente del collegio
DE revisori, svolgendo tutte le incombenze del caso, così confermando che nessuna competenza le era stata tolta con lo spostamento di stanza ove lavorare>>; che, in realtà, di sua iniziativa aveva provveduto a consegnare i verbali che dovevano essere sottoscritti, senza partecipare alla riunione;
che i verbali consegnati erano relativi alle riunioni precedenti;
che essa <
di servizio e quant'altro indicato in ricorso) assunti dal D.G., ma ha contestato i comportamenti relativi alle modalità di esecuzione degli stessi, ritenuti esorbitanti nei modi e nei tempi rispetto a quelli appropriati per il confronto umano>>;
che <
dott.ssa e soprattutto del suo lavoro (strumenti di lavoro, arredi, postazione e quant'altro necessario) Pt_1
e, in particolare, se non fossero stati accompagnati dai comportamenti offensivi, denigratori e dequalificanti elencati in ricorso, non ci sarebbe stata questione su tali trasferimenti>>;
che non è vero che aveva “mantenuto il coordinamento e la responsabilità di risorse umane, analogamente al precedente incarico presso la direzione generale”, come affermato dall'impugnata sentenza, poiché le erano state sottratte tutte le funzioni di capufficio,
che <
dell'assegnazione all'Ufficio Convenzioni aveva il coordinamento di una sola unità di personale>>.
9. I motivi – esaminabili congiuntamente perché connessi – sono infondati.
Va premesso che l'appellante ha espressamente dichiarato di non contestare la legittimità DE trasferimenti e degli ordini di servizio ma “i comportamenti relativi alle modalità di esecuzione degli stessi, ritenuti esorbitanti nei modi e nei tempi rispetto a quelli appropriati per il confronto umano>>.
Quanto al denunciato (per il vero, larvatamente) demansionamento, la doglianza si concreta nel fatto che
<
Convenzioni aveva il coordinamento di una sola unità di personale>>. Che, in base alle previsioni del CCNL, il trasferimento (si ripete, per stessa ammissione della ricorrente,
legittimo) da un ufficio all'altro costituisca demansionamento, ove diminuisca il numero delle unità di personale coordinate non è stato neanche allegato.
Pertanto, esclusa ogni forma di illiceità legata a indebiti (o discriminatori) spostamenti o ad assegnazioni di compiti dequalificanti, restano da esaminare i singoli episodi denunciati dalla come concretanti Pt_1
mobbing.
10. In merito all'episodio del 10 maggio 2022 (assegnazione di stanza singola), il Tribunale ha opportunamente evidenziato che lo spostamento della ricorrente in una stanza separata rispetto all'ufficio della Direzione generale, non può configurarsi come mobbing se non si prova la volontà di vessare e dequalificare la lavoratrice.
I modi adottati saranno pure stati, per così dire, “rudi” (come rappresentati dalla ai punti 21 e 22 del Pt_1
ricorso), ma non connotano, ex se, una volontà vessatoria e tanto meno dequalificante, perché il dipendente ha diritto ad una postazione lavorativa dignitosa e non a una particolare collocazione all'interno della struttura aziendale.
Né è stato allegato che il posto precedentemente occupato presso la Direzione generale sia stato assegnato ad altri (la qual cosa avrebbe potuto lasciar intendere un atteggiamento volutamente ostile e discriminatorio).
Anche priva di valenza è l'adibizione a mansioni diverse da quelle abituali, giacché il lavoratore ha diritto all'assegnazione di compiti coerenti con la propria qualifica e non all'immutabilità delle mansioni.
11. Quanto al trasferimento in data 25 maggio 2022 in Via Vigne Nuove (Ufficio Convenzioni e Servizio
Tecnico) in ufficio non funzionale e non attrezzato, la motivazione addotta dal Tribunale (sopra integralmente riportata al punto 4.3) è pienamente condivisibile (anche perché non specificamente contrastata dall'appellante) e deve intendersi qui confermata e ribadita.
12. Le richieste di relazioni sul lavoro svolto non sono il sintomo di un'attività persecutoria solo perché in precedenza non erano state pretese. Rientra nelle attribuzioni del Direttore generale l'organizzazione del lavoro e l'adozione, anche in ragione delle funzioni nel tempo svolte dai sottoposti, delle modalità di verifica e valutazione del loro operato.
Né la ha allegato (e tanto meno chiesto di provare) che le relazioni venivano richieste soltanto a lei Pt_1
e non ad altri.
13. Sulla convocazione presso l'ODV in data 3 agosto 2022 per acquisire chiarimenti in ordine alle attività
poste in essere dalla ricorrente su indicazione del senza la diretta conoscenza da Parte_6
parte del DG, il Tribunale ha condivisibilmente affermato che le semplici convocazioni per effettuare verifiche tecniche e per acquisire chiarimenti in ordine alle attività poste in essere dalla ricorrente su indicazione del senza la diretta conoscenza da parte del DG, erano tese alla mera acquisizione Parte_6
CP_ delle informazioni su delle attività che riguardavano direttamente .
E la condotta contestata alla non appariva, invece, ineccepibile, almeno secondo la ricostruzione Pt_1
dell'Ater, sicché non si ravvisano elementi per ravvisare are intenti persecutori.
14. La stessa ricorrente ha ammesso in sede di libero interrogatorio di essere stata lei ad aver avanzato la richiesta di lavorare alla sede di via delle Vigne Nuove, sicché il fatto che sia stata ivi trasferita senza preavviso,
può essere indice di negligenza da parte dell'Ufficio organizzatore ma non di volontà persecutoria.
Quanto all'inesistenza, nell'immediato, di postazione di lavoro e strumenti informatici (perché la non Pt_1
ha contestato che, successivamente, i mezzi le sono stati messi a disposizione), valgono le medesime considerazioni espresse al precedente punto 11.
15. Il rinvenimento nel proprio ufficio, dopo una sua assenza, di sacchetti di plastica contenenti faldoni e documenti a lei, comunque, destinati, potrà pure essere apparsa alla , non preavvertita della Pt_1
consegna, espressione di una condotta non “signorile” ma non si comprende perché mai quel recapito avesse
(e per quale ragione) una finalità “evidentemente offensiva del Direttore . CP_2
16. Quanto agli altri episodi denunciati dalla con il secondo motivo, la Corte rileva quanto segue: Pt_1 che il Direttore generale avesse “un approccio diverso dai dipendenti rispetto alla pandemia” è circostanza irrilevante, una volta accertato che le parti resistenti <
CP_ poste in essere sia da parte di che da parte del Direttore generale tutte le misure di sicurezza Parte_5
idonee a garantire la sicurezza DE dipendenti>> (come affermato dal Tribunale e non specificamente contestato dalla ); Pt_1
che l'essersi il recato in ufficio con sintomatologia tipica Covid in spregio ai protocolli statali è CP_2
affermazione che non ha riscontro documentale e che non può essere oggetto di deposizioni testimoniali per la genericità del capitolo di prova (presenziando in Ufficio per tutta la settimana seppur presentando una
sintomatologia tipica Covid), stante la mancata allegazione degli specifici sintomi.
L'aver il inveito, in una occasione, contro la ricorrente e l'aver ironizzato, sempre in un'unica Pt_1
occasione, sulla malattia Covid subita dalla , rappresentano circostanze che per la loro evidente Pt_1
episodicità e (nel secondo caso) assai scarsa consistenza, sono totalmente inidonee a configurare un comportamento definibile come mobbing e anche di straining.
Se ne trova indiretta conferma nelle stesse allegazioni della ricorrente, giacché gli episodi da ultimo esaminati sono stati rappresentati dalla non già come condotte esse stesse integranti mobbing o sstraining, Pt_1
ma, piuttosto, come accadimenti a partire dai quali è iniziata la supposta attività persecutoria del Direttore
generale.
Al punto 20 del ricorso si legge, infatti: Da quel momento in poi (ossia dopo gli episodi in questione) il Direttore
Generale ha sfruttato ogni possibilità che il suo ruolo e posizione gli consentiva per porre in essere una serie
di vessazioni nei confronti della ricorrente aventi il chiaro e preciso scopo ritorsivo e vendicativo per la
presunta offesa subita.
17. In relazione alle doglianze di cui al terzo motivo (e non già vagliate nei punti precedenti) il Collegio osserva che le progressioni di carriera ottenute dalla saranno pure state acquisite per esclusivi meriti Pt_1
personali ma evidenziano, comunque, l'assenza di comportamenti vessatori, persecutori, offensivi e dequalificanti. Nega la di aver partecipato alla riunione del il 18.5.2022, ma non è affatto vero, come dedotto con Pt_1
l'atto di gravame, che i verbali consegnati erano relativi alle riunioni precedenti.
Con il ricorso ha affermato (vd. punto 25) di aver provveduto <
tale occasione>>, sebbene il avesse inizialmente, a dire della ricorrente, opposto che la stessa non CP_2
faceva più parte dell'Ufficio.
Se la ha provveduto “all'espletamento di quanto era necessario” deve escludersi che non abbia preso Pt_1
parte in qualche modo alla riunione e/o che i verbali consegnati erano relativi alle riunioni precedenti.
18. In conclusione, le risultanze processuali consentono di affermare l'insussistenza di comportamenti, in senso ampio, stressogeni deliberatamente attuati nei confronti della . Pt_1
L'impugnata sentenza va, quindi, confermata e così pure la relativa motivazione, come ulteriormente integrata con le argomentazioni innanzi espresse.
A fronte del già acquisito quadro probatorio, la prova per interpello e testi richiesta dall'appellante si appalesa ultronea, oltre che (per quanto sopra specificato) in parte inammissibile.
19. L'appello va, in conclusione, rigettato e, secondo la regola della soccombenza, la va condannata Pt_1
al pagamento delle spese, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione rigetta l'appello proposto, con ricorso depositato in data 9 settembre 2024, da nei confronti Parte_1
dell' e di avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma in data 10 Controparte_1 CP_2
maggio 2024. Condanna l'appellante al pagamento, in favore delle parti appellate, del compenso per il presente grado del giudizio che liquida, per ciascuna parte, in complessivi €.7.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, dichiara la sussistenza DE presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2024
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 2493 dell'anno 2024
TRA
Parte_1
assistita e difesa dagli avv. Pierluigi Galella e Nadia Tiberia
- appellante -
E
Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. Gabriele Gatti
- appellata -
CP_2 assistito e difeso dagli avv. Sebastiano Bruno Caruso e Massimo Buccioni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Roma, depositato in data 26 gennaio 2023, esponeva: Parte_1
che era dipendente dell' dal 15 novembre 2005, assunta con qualifica di impiegata di Controparte_1
Area A, livello A3 e successivamente inquadrata nel livello Q2- Quadro, a seguito di vari passaggi orizzontali e da ultimo a seguito di procedura concorsuale interna come da Determina Direttoriale n. 53/2022;
che era stata assegnata alla Segreteria del Direttore Generale fino all'8/1/2016.
che dal 2008 aveva iniziato anche a gestire la segreteria dell'allora Dirigente del Personale dott. e, CP_2
dopo l'8/1/2016, era stata trasferita presso la segreteria del Dirigente Dott. nel frattempo CP_2
assegnato al Servizio Gestione Immobili;
che nel 2019 il ra stato nominato Direttore Generale Ater ed essa ricorrente (che nel frattempo aveva CP_2
acquisito due passaggi orizzontali da A3 ad A2 ed infine ad A1) era stata nominata responsabile della
Segreteria del Direttore Generale e della Sezione Protocollo e Archivio Generale;
che con delibera Commissariale n. 3 del 20/01/2022 e a seguito di procedura interna concorsuale era passata
Co al livello Q2 e assegnata all'Ufficio OO. con la relativa Segreteria, avendo sotto la sua responsabilità 6 unità
di personale di cui una di livello A e 4 di livello B e una di livello C;
che, nell'esercizio di tali funzioni era a stretto contatto con il Direttore Generale dott. essendo la sua CP_2
diretta Responsabile di Segreteria;
che nel mese di febbraio 2022, il infastidito del fatto che essa ricorrente ancora indossava la CP_2
mascherina anti covid, aveva inveito contro di lei e le aveva vietato di entrare nel suo ufficio per le consuete attività lavorative, incaricando altro collega di recarsi presso la farmacia per acquistare un Persona_1
tampone fai da te che confermasse la sua negatività al Covid- 19;
che al rientro dal periodo di ferie il in data 02/05/2022, aveva ironizzato sulla malattia fruita da lei fino CP_2
al 29.04.2022 dicendole che poteva considerare la cosa come un periodo di riposo di due settimane;
che da quel momento in poi il Direttore Generale aveva sfruttato ogni possibilità che il suo ruolo e posizione gli consentiva per porre in essere una serie di vessazioni nei propri confronti;
che in data 10 maggio 2022 al suo arrivo in ufficio alle ore 07.45 aveva trovato il dott. intento, con CP_2
l'aiuto del sig. , ad approntare una stanzetta posta qualche metro oltre l'Ufficio di Direzione a Persona_2
lei destinata e il e aveva urlato di raccogliere le sue cose dalla scrivania posta nell'ufficio di Direzione e CP_2
di trasferirsi immediatamente nella stanzetta suddetta, ordinandole con toni perentori di non mettere più
piede nell'ufficio di direzione;
che, in particolare, il aveva detto: “prenditi le tue cose, esci dalla stanza, non mettere più piede in CP_2
questa stanza, restituisci la SIM aziendale!”;
che contestualmente a tale allontanamento dall'ufficio di direzione, le erano state sottratte tutte le sue funzioni di capo ufficio;
che il giorno 18 maggio 2022 c'era in programma una riunione con il Collegio DE Revisori con varie incombenze tra cui anche quella relativa alla firma DE relativi verbali;
che il Presidente del Collegio, dott. notata l'assenza di essa ricorrente nell'ufficio di Persona_3
Direzione aveva chiesto spiegazioni al il quale aveva risposto che la ricorrente non lavorava più in CP_2
quell'ufficio;
che con Determina Direttoriale n. 162 del 25/05/2022, in attuazione della Delibera Commissariale 16/22, e con Ordine di Servizio n. 7 del 25/5/2022 era stata assegnata al nuovo Ufficio Convenzioni e trasferita nella sede del servizio tecnico presso via di Vigne Nuove, sotto la direzione del Dirigente del Servizio Tecnico ivi ubicato, ancora non nominato e quindi sotto la direzione del Direttore Generale dott. d interim;
CP_2
che in tale nuova sede l'Ufficio si era trovata priva di postazione lavorativa e senza alcuno strumento per poter lavorare. Inoltre la stanza era dotata di condizionatori non funzionanti, ragion per cui, dopo varie richieste verbali rimaste senza esito, in data 27 e 28 giugno 2022 aveva richiesto formalmente un intervento per la manutenzione DE condizionatori;
che nel primo mese di operatività, unitamente a collaboratrice assegnata all'Ufficio Per_4 Parte_2
Convenzioni, aveva provveduto, come possibile, a ricostituire l'archivio ed a riorganizzare un ufficio lasciato fino a quel momento totalmente accantonato, prendendo contatti con le amministrazioni comunali per la definizione delle pratiche in attesa di conclusione;
che il Direttore Generale dai primi di giugno 2022 aveva iniziato a chiedere la redazione di specifiche relazioni sul lavoro svolto, mai richieste prime ai precedenti responsabili di tale ufficio, che ella, comunque, aveva prontamente evaso;
che nelle successive richieste di autorizzazione alle trasferte presso i vari comuni interessati, il Direttore
Generale definendo in una nota l'ufficio in questione come risorsa strategica per l'azienda l'aveva invitata ad intraprendere attività di riscontro ed aggiornamento, oltre a predisporre la redazione di specifiche relazioni,
che aveva a ciò ottemperato benché le relazioni in passato non fossero mai state chieste ad altro
Responsabile dello stesso Ufficio;
che con successiva Determina Direttoriale n. 199 del 15/06/2022 il aveva rettificato la sua, già CP_2
richiamata, determina 162/22 stabilendo che l'Ufficio Convenzioni dovesse essere incardinato sotto il
Servizio Gestione Immobili (sede Eur Piazza DE IG) ma che per motivi logistici ed organizzativi l'Ufficio
poteva temporaneamente rimanere localizzato in via delle Vigne Nuove;
che, in tal modo, il veva attuato il disegno di mantenerla sotto il suo diretto controllo dirigenziale;
CP_2
che in data 03/08/2022 era stata convocata telefonicamente tramite il sig. dal dott. resso Persona_5 CP_2
la sede di Via Ruggero di Lauria e, alla presenza dell'Organismo di Vigilanza (dott.ssa le era Persona_6
stata contestata dal Direttore Generale, - sotto minaccia di licenziamento - una procedura di segreteria;
che aveva evidenziato l'infondatezza dell'addebito;
che il con ordine di servizio n. 9 del 03/08/2022 aveva disposto il suo immediato trasferimento presso CP_2
la sede di P.zza DE IG;
che anche in tale sede si era trovata senza un ufficio e senza alcuna postazione di lavoro che consentisse di svolgere le proprie mansioni o comunque qualsiasi mansione;
che senza idonei strumenti di lavoro era stata quindi privata della possibilità di svolgere le mansioni, con comprensibile disagio ed imbarazzo, anche nei confronti del personale ivi presente;
che in data 4/8/2022 era stata nuovamente convocata verbalmente dal er il giorno 05/08/2022, senza CP_2
alcuna specificazione dell'oggetto, ragion per cui aveva richiesto con Pec del 04/08/2022 l'esternazione dell'oggetto della convocazione, avendo il preannunciato la presenza di avvocati all'incontro e CP_2 CP_1
non comprendendone il motivo o la ragione;
che il aveva risposto con pec del 9/8/2022, che l'oggetto dell'incontro sarebbero state le risultanze CP_2
dell'incontro ispettivo del 3/8/2022 e, comunque, aveva rinviato l'incontro alla data del 5/9/2022 per vari motivi;
che con PEC del 10 agosto 2022 aveva comunicato la disponibilità, nell'ottica della collaborazione, all'incontro del 5/9/2022, tuttavia chiedendo di avere prima contezza dell'esito ispettivo e di valutare l'opportunità della presenza anche di legali di propria fiducia;
che tutti i predetti comportamenti erano stati <
cui sono stati adottati, che si ritengono altamente lesivi della dignità professionale e personale della Dott.ssa ed idonei ad ingenerare ansia, stress psicofisico ed incertezza nella medesima>>; Pt_1
che, per tale ragione, aveva fruito di un periodo di malattia;
che, rientrata in servizio il 2 novembre 2022, aveva constatato che gli atti avversativi posti in essere dal
Direttore Generale non erano affatto cessati in quanto lo stesso continuava a gettare discredito su di lei,
mantenendola in costante isolamento dai colleghi e senza miglioramento delle condizioni lavorative;
che in data 14/11/2022, con il primo calo di temperatura, trovandosi senza riscaldamento e con i condizionatori non funzionanti (così come in tutti gli uffici), aveva segnalato al preposto per la sicurezza del lavoro ing. , la necessità di effettuare la manutenzione DE condizionatori;
Controparte_4 che il giorno successivo era stato eseguito intervento di manutenzione esclusivamente sul condizionatore della sua stanza e ciò le aveva creato disagio, costituendo anche tale fatto una forma di discriminazione;
che in data 22/11/2002 era stata assente dal proprio ufficio;
che il giorno successivo aveva trovato nella stanza sei sacchetti di plastica accantonati sul pavimento contenenti faldoni e documenti cartacei;
che, chieste spiegazioni, le era stato comunicato che tale intervento era stato disposto dal Direttore Generale
trattandosi di documentazione di archivio presente presso il precedente ufficio di via di Vigne Nuove e al tempo stesso era stata invitava a completare il trasloco con urgenza;
che aveva rappresentato di essere impossibilitata all'uso ordinario della propria autovettura per motivi di salute e di conseguenza di non poter provvedere al trasloco richiesto;
che la Direzione Generale le aveva risposto con mail in pari data che il Direttore Generale avrebbe provveduto al recapito della documentazione giacente presso la sede di via Vigne Nuove, chiedendo altresì di comunicare la disponibilità di personale affinché la consegna potesse avvenire in presenza di personale addetto all'Ufficio
Convenzioni;
che aveva rispondeva con mail in pari data che dalle 7,30 alle 15,00 l'Ufficio era aperto con il relativo personale e comunque chiedeva cortese preavviso per concordare la relativa consegna;
che il 24/11/2024 il Direttore Generale le aveva ricordato, telefonicamente, che, in qualità di Dirigente ad interim del Servizio Gestione Immobili, egli poteva prendere tutte le decisioni attinenti all'ufficio senza doverla interpellare;
che ella aveva opposto al che come responsabile dell'Ufficio Convenzioni doveva CP_2
essere coinvolta in tutte le azioni aziendali;
che sempre il 24/11/2022 il Direttore Generale aveva contattava due colleghi di essa ricorrente ( CP_4
e e, con tono intimidatorio, aveva paventato nei loro confronti procedimenti
[...] Testimone_1
disciplinari qualora avessero continuato ad agire con lei, prendendo il caffè la mattina oppure pranzando insieme;
che il comportamento tenuto dal Direttore Generale nei propri confronti integrava <
civili, amministrativi e penali, fino a ravvisare gli estremi del “bossing” e/o “straining”>>;
che i suddetti comportamenti erano <
accusato dalla ricorrente (marcato stato ansioso in alternanza a profonda depressione con necessità di assunzione di politerapia farmacologica - per l'insonnia, cefalea ed altri sintomi>>;
che l' , seppure informata della vicenda non aveva vigilato sull'operato del Direttore Generale;
CP_1
2. tanto esposto, rassegnava le seguenti conclusioni:
<
CP_ in essere dal Direttore Generale Provincia di Dott. ed in ogni caso di condotte CP_1 CP_2
antigiuridiche fonte di conseguenze risarcitorie;
per l'effetto, adottato ogni eventuale ulteriore provvedimento di denuncia ove ravvisate ipotesi di reato procedibili ex officio, condannare, in solido tra loro o nel ritenuto diverso grado di responsabilità, il dott. CP_2
onché l' in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento di tutti i danni subiti
[...] Controparte_1
e subendi dalla ricorrente dott.ssa in conseguenza dell'illegittimo comportamento datoriale, Parte_1
per complessivi €.175.117,06 di cui €.73.970,00 per danno biologico, €.73.970,00 + 25.149,80 per danno morale ed esistenziale, €.2.027,26 per rimborso spese mediche sostenute, o comunque della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia comunque entro lo scaglione fino ad €.260.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al soddisfo>>.
3. Resistevano, con distinte memorie, il l'Ater. CP_2
I convenuti adducevano le seguenti argomentazioni (come riporta l'impugnata sentenza):
<
provvedimenti di mobilità funzionale, contestavano che vi fossero degli attriti in merito alle precauzioni da adottare nel corso della emergenza pandemica e deducevano che la ricorrente aveva tralasciato di descrivere il ruolo attivo dallo stessa avuto nel corso di una compravendita immobiliare intrapresa ad insaputa del direttore generale, fatto suscettibile di procedimento disciplinare che tuttavia non era stato innescato ”per non aggravare il conflitto”.
Precisavano che in considerazione DE pregressi rapporti di collaborazione professionale e della massima fiducia, personale e professionale, riposta sulle capacità della lavoratrice, il dott. dopo essere CP_2
CP_ diventato Direttore Generale pro tempore della aveva affidato numerosi e prestigiosi incarichi di responsabilità alla dr.ssa che venivano richiamati in memoria. Pt_1
Contestavano i comportamenti rappresentati dalla ricorrente da marzo 2021 evidenziando che sia che CP_1
il Direttore generale erano stati proattivi nel garantire esigenze di sicurezza del personale organizzando turnazioni tra il personale con un presidio minimo e prevedendo i lavoratori di adeguati DI (mascherine e guanti).
Allegavano al riguardo i provvedimenti Direttoriali emessi per garantire il lavoro agile, per consentire di rimanere a casa usufruendo degli istituti contrattuali anche senza preventiva richiesta, per la predisposizione di strumenti di protezione, per sanificare gli uffici anche straordinari.
Contestavano che il Direttore generale si fosse mai recato al lavoro con la positività al Covid evidenziando che era stata la ricorrente a diffondere questa notizia in ufficio destituita di fondamento.
Deducevano che la stima che aveva ricevuto la ricorrente era continuata nel tempo e a riprova di tale fatto evidenziavano che la ricorrente con determina Direttoriale del 24.2.2022 era stata inquadrata al livello 2 Area
Q ottenendo una notevole progressione professionale nella categoria quadro e che anche successivamente la stessa era stata destinataria di importanti incarichi di responsabilità in azienda.
Al riguardo evidenziavano che in data 29.3.2022 le era stata attribuita la responsabilità dell
[...]
Parte_3
Deducevano che il rapporto di fiducia tra il Direttore generale e la ricorrente non si era incrinato per pretese incomprensioni circa la gestione del Covid in ufficio ma per le tensioni che la ricorrente aveva manifestato nei confronti DE componenti della direzione generale. Precisavano che era stata sottoposta a gestione Commissariale e che l'ufficio del Commissario era CP_1
composto da una segreteria composta dai signori (collaboratore esterno) e Persona_7 Per_1
CP_ (dipendente ).
Deducevano che essendo venuto a mancare il el marzo 2021 il Direttore generale aveva offerto Persona_7
al Commissario la possibilità di poter interagire anche con la sua segreteria in caso di necessità, Parte_4
segreteria composta da e dalla dottoressa . Persona_8 Persona_9 Parte_1
Tuttavia deducevano che la ricorrente pur essendo in staff alla direzione generale aveva iniziato frequentare sempre più assiduamente l'ufficio del Commissario straordinario esautorando il dipendente Per_1
Deducevano che quando il Direttore le aveva fatto notare che avrebbe dovuto lavorare per la Direzione
generale e solo occasionalmente coadiuvare la segreteria del Commissario straordinario la stessa aveva risposto in malo modo ““devi andare a fare in culo! Hai capito, a fare in culo!”.
Deducevano che detto comportamento aveva incrinato il rapporto di fiducia in essere tra Direttore generale e la ricorrente.
Deducevano che al fine di rasserenare il clima in ufficio alla ricorrente era stata assegnata una stanza singola dotata di tutti i confort.
Contestavano che la ricorrente fosse stata esautorata dai suoi incarichi avendo la stesa partecipato nella stessa giornata ad una riunione con il collegio DE revisori.
Deducevano che nelle more era stata oggetto di ristrutturazione e che pertanto alla ricorrente anche CP_1
al fine di rasserenare il clima dell'ufficio della segreteria del Direttore generale era stato affidata con atto del
26.5.2022 la responsabilità dell'Ufficio Convenzioni in attuazione della delibera commissariale del 25.5.2022
che aveva modificato l'organigramma aziendale.
Precisavano che l'Ufficio Convenzioni era il più importante ufficio all'interno della struttura aziendale e contestavano che vi fosse stata una dequalificazione della ricorrente. Precisavano che il trasferimento della sede di lavoro della ricorrente da via di Lauria a via delle Vigne Nuove
era stato disposto su indicazione del Commissario Straordinario che riteneva tale collocazione più funzionale essendo via delle Vigne Nuove più vicina alla abitazione della ricorrente indicazione alla quale il Direttore
generale aveva dato seguito in via temporanea per verificare la operatività della stessa essendo l'archivio e il servizio gestione Immobili ubicati nella sede di Piazza DE IG.
Precisavano che era stato disposto il trasloco anche della documentazione nella nuova sede e che la ricorrente era stata supportata dall'Ufficio anche in tale attività.
Precisavano che nel mese di giugno 2022 il Direttore generale era stato contattato dal Notaio Persona_10
che gli aveva richiesto informazioni circa lo sviluppo della trattativa con il fondo per Controparte_5
CP_ l'acquisto di un immobile sito in Tivoli a cui l' si era impegnato.
Precisavano che il Direttore generale aveva risposto di non essere a conoscenza di detta trattativa ma che avrebbe acquisito informazioni.
Precisavano che il Direttore generale aveva contatto il Fondo immobiliare e la banca Intesa San Paolo
ricevendo conferma della esistenza di detta trattativa.
Per_1 Deducevano che quindi il Direttore generale aveva incontrato negli uffici Ater il Notaio per acquisire ulteriori informazioni e che il Notaio aveva riferito di aver avuto numerosi contatti con la dottorezza Pt_1
CP_ quale interlocutrice .
Precisavano che tempo addietro il Commissario Straordinario aveva informato il Direttore generale dell'interessamento dell'Ente a tale immobile, comunicazione che tuttavia non aveva avuto alcun seguito né
alcuna autorizzazione da parte del Direttore generale.
Precisavano che era stato quindi interessato l'Organismo di Vigilanza per accertare se vi fossero state delle violazioni al sistema informatico aziendale e che l'OdV aveva richiesto al Direttore generale di acquisire informazioni dalla dottoressa in ordine a possibili violazioni del sistema informatico. Pt_1 Deducevano che gli accertamenti avevano escluso le violazioni al sistema informatico aziendale ma che in quella sede il Direttore aveva saputo che effettivamente le trattative vi erano state e che si era giunti a sottoscrivere un contratto preliminare senza l'autorizzazione del DG.
Deducevano che successivamente era emersa la esigenza organizzativa del ripristino dell'Ufficio Convenzioni
nella stessa sede aziendale ove era il Servizio Gestione Immobili a Piazza DE IG essendo la movimentazione degli atti tra i due uffici difficile operativamente con gli uffici ubicati in sedi diverse e che pertanto detto ufficio era stato trasferito nuovamente a Piazza DE navigatori con ordine di servizio del
3.8.2022. Precisavano che la postazione della era conforme alle altre postazioni lavorative e che era Pt_1
stata effettuata anche una sostituzione del vetro ed un intervento tecnico sul condizionatore per migliorare il benessere della stessa.
Deducevano che detto spostamento costituiva mera mobilità funzionale all'interno dello stesso comune e non trasferimento che comunque a ricorrente non aveva mai impugnato tali mobilità ed eccepivano comunque la decadenza da detta impugnativa
Contestavano che la ricorrente fosse stata oggetto di mansioni dequalificanti.
Contestavano comunque che la ricorrente avesse provato il danno lamentato come conseguenza diretta del comportamento della datrice di lavoro o del DG>>.
Espletato il libero contraddittorio delle parti, con sentenza n. 5501/2024 del 10 maggio 2024 il Tribunale
respingeva il ricorso.
4. Affermava il primo giudice:
4.1 <<in merito ai comportamenti tenuti nel corso della emergenza covid, le resistenti hanno
CP_ documentalmente provato come siano state poste in essere sia da parte di che da parte del Direttore
generale tutte le misure di sicurezza idonee a garantire la sicurezza DE dipendenti quali: Parte_5
sanificazione degli uffici Ater;
inserimento all'interno della struttura aziendale di appositi erogatori igienizzanti;
affissione delle informazioni inerenti le misure di prevenzione;
sospensione dell'accesso al pubblico;
attivazione di modalità flessibili per lo svolgimento della prestazione lavorativa e manutenzione
CP_ straordinaria anche DE condizionatori (allegati 4,5,6,7,8,9 ).
CP_ Tale documentazione esclude quindi che il Direttore generale e lo stesso abbiano avuto un approccio diverso rispetto alla pandemia di quello improntato alla massima sicurezza delle aree di lavoro e degli stessi lavoratori applicando regole che contrastavano la diffusione della pandemia.
4.2 La documentazione agli atti evidenzia poi come la ricorrente non sia stata dequalificata da marzo 2021
ma sia stata invece oggetto di progressioni di qualifica e abbia ricevuto la responsabilità di incarichi importanti.
Con delibera commissariale del 20.1.2022 n. 3 il Commissario Straordinario Ater ha infatti deliberato una rimodulazione della pianta organica demandando al Direttore generale l'attuazione della citata delibera “con l'incarico di avviare un processo di riqualificazione del personale Aziendale volto a coprire le posizioni vacanti in pianta organica”.
In attuazione della citata deliberazione commissariale, con determinazione direttoriale n. 53 del 24.02.2022,
la dott.ssa è stata inquadrata in Area Q, livello 2, ottenendo una ragguardevole progressione Pt_1
professionale nella categoria di quadri.
In data 29.03.2022, con Ordine di Servizio Direttoriale n. 3, alla ricorrente è stata attribuita la responsabilità
dell'Ufficio Coordinamento OO.CC.
La documentazione sopra indicata prova come anche successivamente al marzo 2021 la ricorrente è stata destinataria di una importante progressione verticale e di incarichi di responsabilità e rilevanza
Tale documentazione prova pertanto l'infondatezza degli assunti di parte ricorrente relativi all'asserito atteggiamento persecutorio, vessatorio e dequalificante che la stessa avrebbe subito dopo marzo 2021.
4.3 Né lo spostamento della ricorrente nella stanza vicino all'ufficio della Direzione generale può costituire volontà di dequalificarla o mobbing. Infatti al di là delle rispettive ricostruzioni delle parti, tra loro contrastanti che evidenziano comunque come il clima lavorativo non fosse più sereno all'interno dell'ufficio, lo spostamento della ricorrente in una stanza separata rispetto all'ufficio della Direzione generale, non può configurarsi come mobbing se non si prova la volontà di vessare e dequalificare la lavoratrice.
Al riguardo la stessa ricorrente ha confermato in sede di libero interrogatorio che la stanza era quella oggetto della fotografia allegata sub doc. 11 di parte resistente.
Il fatto che alcuni mobili, tavolo e armadio, non fossero nella stanza al momento della sua occupazione da parte della ricorrente non determina alcuna volontà di dequalificare la stessa essendo evidente che ogni spostamento di personale necessita di un conseguente modifica del mobilio necessario alla attività lavorativa,
spostamento del mobilio che la stessa ricorrente ha dedotto essere avvenuto dopo pochi giorni con l'ausilio
DE colleghi.
Al riguardo infatti la ricorrente in sede di libero interrogatorio ha dichiarato “… la stanza dove sono stata
assegnata è quella del doc. 11 di parte resistente ma non c'era il tavolo e non c'era l'armadio, non c'era la
macchina del caffè, si sono dovuti organizzare per portare un tavolo e ho portato io un armadio nel senso che
nei giorni successivi ho svuotato un armadio che stava nella segreteria di presidenza con l'aiuto di colleghi e
mi ha aiutato a portare l'armadio il sig , la nuova stanza era di fronte alla stanza dove era Persona_2
l'armadio ed infatti io avevo posizionato il tavolo in maniera diversa rispetto alla foto allegato 11 parte
resistente era dove c'era l'armadio. Adesso c'è un'altra persona lì…”.
Il fatto che la stessa ricorrente abbia ammesso che attualmente la stanza è occupata da altro dipendente evidenzia come si tratta di una stanza utilizzata normalmente ad uso ufficio per i dipendenti di Ater e quindi assolutamente idonea a tale utilizzo.
4.4 Infine pur lamentando di non avere assegnata più alcuna attività la stessa ricorrente ammette in sede di ricorso che proprio dopo il suo spostamento il 18.5.2022 ha partecipato alla riunione con il Presidente del
Collegio DE revisori, svolgendo tutte le incombenze del caso, così confermando che nessuna competenza le era stata tolta con lo spostamento di stanza ove lavorare. Inoltre le resistenti hanno provato che nelle more erano state emesse con nota del 15.5.2022 n.7 nuove linee di indirizzo da parte del Commissario Giudiziale relative alla costituzione di un Ufficio Convenzioni (in precedenza assegnato al servizio gestioni Immobili e patrimoni) da assegnare alla responsabilità della ricorrente e che con delibera del 23.5.2022 n.16 del Commissario Giudiziale era stato modificato l'organigramma aziendale demandando al Direttore di dare attuazione a tale delibera.
È provato che il Direttore generale ha dato attuazione alla delibera commissariale con determinazione dirigenziale n.162 del 25.5.2022 e con ordine di servizio n. 7 del 26.5.2022 con cui è stata conferita la responsabilità dell'Ufficio Convenzioni alla ricorrente.
Tale documentazione prova che anche nel maggio 2022 la ricorrente non è stata oggetto di alcuna dequalificazione o mobbing venendo invece ad essere destinataria della responsabilità dell'Ufficio
CP_ Convenzioni, ufficio di rilevante importanza per occupandosi della predisposizione delle convenzioni tra l'Ente e gli enti locali territoriali, attività imprescindibile per la costruzione di abitazioni di edilizia residenziale pubblica e per la relativa compravendita immobiliare.
4.5 Lo spostamento dall'Ufficio di Direzione Generale (nel quale la dr.ssa svolgeva mansioni di Pt_1
supporto alle attività della direzione) all'Ufficio Convenzioni (nel quale la dr.ssa svolge funzioni di Pt_1
responsabilità strategiche per le attività dell'Ente) non ha determinato, dunque, alcuna dequalificazione professionale ai danni della lavoratrice.
Si è trattato piuttosto della conseguenza funzionale dovuta alla assegnazione alla ricorrente di un incarico di responsabilità confacente al suo nuovo inquadramento di quadro e al nuovo organigramma deliberato dal
Commissario Straordinario.
La ricorrente ha, tra l'altro, come dalla stessa ammesso in ricorso, mantenuto il coordinamento e la responsabilità di risorse umane, analogamente al precedente incarico presso la direzione generale.
Al riguardo parte resistente a dedotto che lo spostamento dell'Ufficio Convenzioni alla sede di via delle Vigne
Nuove era stato effettuato su disposizione del Commissario Straordinario che aveva evidenziato come detta posizione fosse maggiormente funzionale perché più vicina alla abitazione della ricorrente. Sempre la parte resistente ha dedotto come il DG non ritenesse che detto spostamento garantisse una ottimizzazione del servizio essendo l'ufficio gestione immobili a Piazza DE navigatori ma che aveva comunque dato esecuzione alle indicazioni del Commissario straordinario “come prova” salvo verifica dell'andamento del servizio.
La stessa ricorrente ha ammesso in sede di libero interrogatorio di essere stata lei ad aver avanzato la richiesta di lavorare alla sede di via delle Vigne Nuove al . La stessa ha infatti Parte_6
precisato: “La sede di via delle Vigne nuove è più vicina a casa mia ma non è che io ho condizionato la scelta
c'è una delibera del Commissario. Io avevo fatto presente questa cosa al commissario”.
Nessun intento persecutorio o vessatorio può essere pertanto rinvenuto nel comportamento della datrice di
Co lavoro e nel comportamento del che hanno accolto la richiesta della dipendente di spostare la sede dell'Ufficio Convenzioni in una sede più vicina alla sua abitazione.
4.6 Del pari legittimo appare il successivo Ordine di Servizio n.9 del 3.8.2022 che, preso atto della
Determinazione direttoriale n.199 del 15.6.2022 con la quale l'Ufficio Convenzioni è stato incardinato nuovamente presso ha disposto, per ragioni organizzative, il collocamento Controparte_7
dell'Ufficio Convenzioni presso la sede di Piazza DE IG dove erano tutti gli Uffici del Servizio gestioni
Immobiliari.
Appaiono evidenti le ragioni organizzative poste a fondamento di detti provvedimenti che tendono ad ottimizzare il servizio concentrando tutti gli uffici competenti per la materia in un'unica sede.
Del resto, come chiarito anche in sede di note conclusive dalla ricorrente, la stessa non impugna la mobilità
degli uffici all'interno delle sedi di prima a via delle Vigne Nuove e poi a Piazza DE IG che la CP_1
stessa qualifica come “formalmente legittimi” lamentandone solo “le modalità” con i quali sono stati eseguiti.
Tuttavia se detti spostamenti di sede sono stati riconosciuti come legittimi da parte della stessa ricorrente,
nessuna volontà denigratoria o mobbizzante può essere rinvenuta nella esecuzione degli stessi.
Pertanto irrilevante è il documento del 5.4.2024 depositato solo alla udienza del 10.5.2024 da parte ricorrente senza autorizzazione del giudice, che consegue altresì ad incontri intervenuti nel 2024 tra la ricorrente e altri organi di ATER e quindi a vicende successive al presente giudizio e che non possono rilevare in questa sede. Per tale motivo detta documentazione non è stata ammessa.
CP_ 4.7 Nessun comportamento illegittimo può poi essere addebitato ad per la convocazione della ricorrente alla riunione davanti all'OdV e per le convocazioni alle successive riunioni.
Parte resistente ha dato conto in sede di costituzione della notizia pervenuta al DG della attività preliminare all'acquisto di un immobile in Tivoli da parte di alle quali aveva partecipato la ricorrente in assenza di CP_1
autorizzazione del DG per detta operazione e della attività svolta dall'organismo di Vigilanza (OdV) per accertare eventuali violazioni informatiche del sistema e in particolare della mail aziendale della ricorrente.
Nell'ambito di detti accertamenti si inserisce la richiesta di informazioni davanti all'Organismo di OdV e la riunione con la ricorrente di cui al verbale allegato da in cui è stato verificato, con esito negativo, se vi CP_1
fossero state delle violazioni sulla mail aziendale della ricorrente.
Al riguardo tuttavia ha documentato come la ricorrente abbia inviato alcune mail relative a tale CP_1
trattativa su incarico del Commissario Straordinario.
La stessa ricorrente ha ammesso del resto in sede di libero interrogatorio di essersi occupata di tale attività
preliminare pur precisando di sapere che il Direttore era a conoscenza di detta attività,
La ricorrente ha infatti dichiarato: “ho avuto DE contatti con il Notaio per acquistare dal Persona_10
Fondo Castello SGR un immobile a Tivoli su indicazione del Commissario ma il Direttore generale e era CP_2
a conoscenza … ADR So che era informato all'acquisto dell'immobile di Tivoli perché c'è la CP_2
documentazione firmata un anno di attività…”
Tuttavia proprio l'attività posta in essere dal DG, di richiedere le verifiche di eventuali violazioni del sistema aziendale e della mail della ricorrente da parte dell'OdV, evidenzia come lo stesso non avesse mai autorizzato tale trattativa. La necessità di tale verifica da parte di appare assolutamente legittima e nessun comportamento CP_1
persecutorio o illegittimo può ravvisarsi nella convocazione davanti all'OdV della ricorrente al fine di verificare eventuali violazioni informatiche sulla sua mail aziendale.
Le semplici convocazioni per effettuare verifiche tecniche e per acquisire chiarimenti in ordine alle attività
poste in essere dalla ricorrente su indicazione del senza la diretta conoscenza da Parte_6
Co CP_ parte del , non appaiono illegittime da parte di essendo tese alla mera acquisizione delle informazioni
CP_ su delle attività che riguardavano direttamente .
4.8 In relazione poi alla attività posta in essere dalla ricorrente su indicazione del Parte_6
nessuna valutazione deve essere svolta in questa sede non essendo detta attività stata oggetto di alcun
CP_ procedimento disciplinare da parte di
Sulla base delle considerazioni sopra esposte la documentazione agli atti e le stesse dichiarazioni di parte
CP_ ricorrente provano che nessun comportamento adottato da o dal sia qualificabile come CP_8
mobbing, o sia persecutorio, illegittimo o dequalificante.
Le domande avanzate dalla ricorrente in ricorso devo quindi essere rigettate senza necessità di alcuna attività
istruttoria.
5. Con ricorso del 9 settembre 2024 la interponeva appello. Pt_1
Gli appellati resistevano.
6. Con il primo motivo, l'appellante lamenta “errata valutazione delle prove documentali allegate e violazione art 115 cpc”.
Deduce la : Pt_1
che <
conto, al fine di sorreggere il proprio incoerente deliberato, neanche delle risultanze documentali che comunque documentalmente dimostravano gran parte degli assunti della ricorrente, né ha tenuto conto delle circostanze che risultavano pacifiche per non essere state contestate da controparte>>; che i convenuti <>, ossia:
<
Dott.ssa in una stanza singola)>>; Pt_1
<
non funzionale e non attrezzato>>;
<
sentirsi accusare di presunte violazioni in ordine alla gestione della vendita immobiliare in Tivoli, salvo poi motivarla, in comparsa di costituzione, su presunte violazioni del sistema informatico aziendale che la ricorrente nega di aver ascoltato in sede di audizione presso l'ODV>>;
<
data e n. di protocollo della copia versata in atti solo al momento della costituzione in giudizio dai resistenti>>;
<
Part Piazza DE IG (doc. n. 19 ricorrente - , senza alcun preavviso e possibilità di organizzarsi>>;
<
trovata nuovamente senza ufficio, senza postazione di lavoro, senza strumenti informatici>>;
<
recapitare in maniera evidentemente offensiva dal Direttore Bussi in data 23 novembre 2023>>.
Aggiunge l'appellante:
che <
dal Giudice ed ha chiesto ammettersi TU (richiesta non esaminata né accolta dal Giudice)>>; che <
tutela sul luogo di lavoro) per non avere il datore di lavoro vigilato, prevenuto ed eventualmente represso condotte mobbizzanti realizzate da un suo sottoposto>>;
7. Con il secondo motivo l'appellane così riassume alcuni DE comportamenti lesivi allegati:
<
a) aveva un approccio diverso dai dipendenti rispetto alla pandemia;
b) era infastidito dal fatto che la ricorrente indossasse la mascherina in sua presenza;
c) si recava in ufficio con sintomatologia tipica Covid in spregio ai protocolli statali;
d) inveiva con urla contro la ricorrente (ed altra dipendente) impedendole di entrare in ufficio;
e) ironizzava sulla malattia Covid subita dalla ricorrente etc.>>.
Indi, lamenta la mancata ammissione della prova per testi su tali comportamenti.
8. Con altra doglianza, l'appellante rappresenta:
che <
comportamenti vessatori, persecutori, offensivi e dequalificanti denunciati dalla ricorrente>>;
che il Giudice neanche ritiene dequalificante ed offensivo l'allontanamento dall'Ufficio di Direzione e la relegazione della ricorrente in una stanzetta vicina (episodio del 10 maggio 2022 riportato in ricorso ai punti da nn. 21 a n. 23) ritenendo che tale comportamento non possa costituire volontà di dequalificazione o mobbing se non viene provato>>, ma il Tribunale non ha consentito, negando l'espletamento DE richiesti mezzi istruttori, che tale prova fosse fornita;
che <
in ricorso che il giorno 18 maggio 2022 “la stessa ha partecipato alla riunione con il Presidente del collegio
DE revisori, svolgendo tutte le incombenze del caso, così confermando che nessuna competenza le era stata tolta con lo spostamento di stanza ove lavorare>>; che, in realtà, di sua iniziativa aveva provveduto a consegnare i verbali che dovevano essere sottoscritti, senza partecipare alla riunione;
che i verbali consegnati erano relativi alle riunioni precedenti;
che essa <
di servizio e quant'altro indicato in ricorso) assunti dal D.G., ma ha contestato i comportamenti relativi alle modalità di esecuzione degli stessi, ritenuti esorbitanti nei modi e nei tempi rispetto a quelli appropriati per il confronto umano>>;
che <
dott.ssa e soprattutto del suo lavoro (strumenti di lavoro, arredi, postazione e quant'altro necessario) Pt_1
e, in particolare, se non fossero stati accompagnati dai comportamenti offensivi, denigratori e dequalificanti elencati in ricorso, non ci sarebbe stata questione su tali trasferimenti>>;
che non è vero che aveva “mantenuto il coordinamento e la responsabilità di risorse umane, analogamente al precedente incarico presso la direzione generale”, come affermato dall'impugnata sentenza, poiché le erano state sottratte tutte le funzioni di capufficio,
che <
dell'assegnazione all'Ufficio Convenzioni aveva il coordinamento di una sola unità di personale>>.
9. I motivi – esaminabili congiuntamente perché connessi – sono infondati.
Va premesso che l'appellante ha espressamente dichiarato di non contestare la legittimità DE trasferimenti e degli ordini di servizio ma “i comportamenti relativi alle modalità di esecuzione degli stessi, ritenuti esorbitanti nei modi e nei tempi rispetto a quelli appropriati per il confronto umano>>.
Quanto al denunciato (per il vero, larvatamente) demansionamento, la doglianza si concreta nel fatto che
<
Convenzioni aveva il coordinamento di una sola unità di personale>>. Che, in base alle previsioni del CCNL, il trasferimento (si ripete, per stessa ammissione della ricorrente,
legittimo) da un ufficio all'altro costituisca demansionamento, ove diminuisca il numero delle unità di personale coordinate non è stato neanche allegato.
Pertanto, esclusa ogni forma di illiceità legata a indebiti (o discriminatori) spostamenti o ad assegnazioni di compiti dequalificanti, restano da esaminare i singoli episodi denunciati dalla come concretanti Pt_1
mobbing.
10. In merito all'episodio del 10 maggio 2022 (assegnazione di stanza singola), il Tribunale ha opportunamente evidenziato che lo spostamento della ricorrente in una stanza separata rispetto all'ufficio della Direzione generale, non può configurarsi come mobbing se non si prova la volontà di vessare e dequalificare la lavoratrice.
I modi adottati saranno pure stati, per così dire, “rudi” (come rappresentati dalla ai punti 21 e 22 del Pt_1
ricorso), ma non connotano, ex se, una volontà vessatoria e tanto meno dequalificante, perché il dipendente ha diritto ad una postazione lavorativa dignitosa e non a una particolare collocazione all'interno della struttura aziendale.
Né è stato allegato che il posto precedentemente occupato presso la Direzione generale sia stato assegnato ad altri (la qual cosa avrebbe potuto lasciar intendere un atteggiamento volutamente ostile e discriminatorio).
Anche priva di valenza è l'adibizione a mansioni diverse da quelle abituali, giacché il lavoratore ha diritto all'assegnazione di compiti coerenti con la propria qualifica e non all'immutabilità delle mansioni.
11. Quanto al trasferimento in data 25 maggio 2022 in Via Vigne Nuove (Ufficio Convenzioni e Servizio
Tecnico) in ufficio non funzionale e non attrezzato, la motivazione addotta dal Tribunale (sopra integralmente riportata al punto 4.3) è pienamente condivisibile (anche perché non specificamente contrastata dall'appellante) e deve intendersi qui confermata e ribadita.
12. Le richieste di relazioni sul lavoro svolto non sono il sintomo di un'attività persecutoria solo perché in precedenza non erano state pretese. Rientra nelle attribuzioni del Direttore generale l'organizzazione del lavoro e l'adozione, anche in ragione delle funzioni nel tempo svolte dai sottoposti, delle modalità di verifica e valutazione del loro operato.
Né la ha allegato (e tanto meno chiesto di provare) che le relazioni venivano richieste soltanto a lei Pt_1
e non ad altri.
13. Sulla convocazione presso l'ODV in data 3 agosto 2022 per acquisire chiarimenti in ordine alle attività
poste in essere dalla ricorrente su indicazione del senza la diretta conoscenza da Parte_6
parte del DG, il Tribunale ha condivisibilmente affermato che le semplici convocazioni per effettuare verifiche tecniche e per acquisire chiarimenti in ordine alle attività poste in essere dalla ricorrente su indicazione del senza la diretta conoscenza da parte del DG, erano tese alla mera acquisizione Parte_6
CP_ delle informazioni su delle attività che riguardavano direttamente .
E la condotta contestata alla non appariva, invece, ineccepibile, almeno secondo la ricostruzione Pt_1
dell'Ater, sicché non si ravvisano elementi per ravvisare are intenti persecutori.
14. La stessa ricorrente ha ammesso in sede di libero interrogatorio di essere stata lei ad aver avanzato la richiesta di lavorare alla sede di via delle Vigne Nuove, sicché il fatto che sia stata ivi trasferita senza preavviso,
può essere indice di negligenza da parte dell'Ufficio organizzatore ma non di volontà persecutoria.
Quanto all'inesistenza, nell'immediato, di postazione di lavoro e strumenti informatici (perché la non Pt_1
ha contestato che, successivamente, i mezzi le sono stati messi a disposizione), valgono le medesime considerazioni espresse al precedente punto 11.
15. Il rinvenimento nel proprio ufficio, dopo una sua assenza, di sacchetti di plastica contenenti faldoni e documenti a lei, comunque, destinati, potrà pure essere apparsa alla , non preavvertita della Pt_1
consegna, espressione di una condotta non “signorile” ma non si comprende perché mai quel recapito avesse
(e per quale ragione) una finalità “evidentemente offensiva del Direttore . CP_2
16. Quanto agli altri episodi denunciati dalla con il secondo motivo, la Corte rileva quanto segue: Pt_1 che il Direttore generale avesse “un approccio diverso dai dipendenti rispetto alla pandemia” è circostanza irrilevante, una volta accertato che le parti resistenti <
CP_ poste in essere sia da parte di che da parte del Direttore generale tutte le misure di sicurezza Parte_5
idonee a garantire la sicurezza DE dipendenti>> (come affermato dal Tribunale e non specificamente contestato dalla ); Pt_1
che l'essersi il recato in ufficio con sintomatologia tipica Covid in spregio ai protocolli statali è CP_2
affermazione che non ha riscontro documentale e che non può essere oggetto di deposizioni testimoniali per la genericità del capitolo di prova (presenziando in Ufficio per tutta la settimana seppur presentando una
sintomatologia tipica Covid), stante la mancata allegazione degli specifici sintomi.
L'aver il inveito, in una occasione, contro la ricorrente e l'aver ironizzato, sempre in un'unica Pt_1
occasione, sulla malattia Covid subita dalla , rappresentano circostanze che per la loro evidente Pt_1
episodicità e (nel secondo caso) assai scarsa consistenza, sono totalmente inidonee a configurare un comportamento definibile come mobbing e anche di straining.
Se ne trova indiretta conferma nelle stesse allegazioni della ricorrente, giacché gli episodi da ultimo esaminati sono stati rappresentati dalla non già come condotte esse stesse integranti mobbing o sstraining, Pt_1
ma, piuttosto, come accadimenti a partire dai quali è iniziata la supposta attività persecutoria del Direttore
generale.
Al punto 20 del ricorso si legge, infatti: Da quel momento in poi (ossia dopo gli episodi in questione) il Direttore
Generale ha sfruttato ogni possibilità che il suo ruolo e posizione gli consentiva per porre in essere una serie
di vessazioni nei confronti della ricorrente aventi il chiaro e preciso scopo ritorsivo e vendicativo per la
presunta offesa subita.
17. In relazione alle doglianze di cui al terzo motivo (e non già vagliate nei punti precedenti) il Collegio osserva che le progressioni di carriera ottenute dalla saranno pure state acquisite per esclusivi meriti Pt_1
personali ma evidenziano, comunque, l'assenza di comportamenti vessatori, persecutori, offensivi e dequalificanti. Nega la di aver partecipato alla riunione del il 18.5.2022, ma non è affatto vero, come dedotto con Pt_1
l'atto di gravame, che i verbali consegnati erano relativi alle riunioni precedenti.
Con il ricorso ha affermato (vd. punto 25) di aver provveduto <
tale occasione>>, sebbene il avesse inizialmente, a dire della ricorrente, opposto che la stessa non CP_2
faceva più parte dell'Ufficio.
Se la ha provveduto “all'espletamento di quanto era necessario” deve escludersi che non abbia preso Pt_1
parte in qualche modo alla riunione e/o che i verbali consegnati erano relativi alle riunioni precedenti.
18. In conclusione, le risultanze processuali consentono di affermare l'insussistenza di comportamenti, in senso ampio, stressogeni deliberatamente attuati nei confronti della . Pt_1
L'impugnata sentenza va, quindi, confermata e così pure la relativa motivazione, come ulteriormente integrata con le argomentazioni innanzi espresse.
A fronte del già acquisito quadro probatorio, la prova per interpello e testi richiesta dall'appellante si appalesa ultronea, oltre che (per quanto sopra specificato) in parte inammissibile.
19. L'appello va, in conclusione, rigettato e, secondo la regola della soccombenza, la va condannata Pt_1
al pagamento delle spese, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione rigetta l'appello proposto, con ricorso depositato in data 9 settembre 2024, da nei confronti Parte_1
dell' e di avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma in data 10 Controparte_1 CP_2
maggio 2024. Condanna l'appellante al pagamento, in favore delle parti appellate, del compenso per il presente grado del giudizio che liquida, per ciascuna parte, in complessivi €.7.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, dichiara la sussistenza DE presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2024
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis