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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/03/2025, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9745/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Michele Posio Presidente est.
Claudia Gheri Giudice
Andrea Marchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 9745/2022 promossa da
(C.F.: ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. PATRIZIA GHIZZONI;
ricorrente contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
SIMONE ARCHETTI;
resistente con l'intervento obbligatorio del P.M.
Oggetto: separazione giudiziale.
All'udienza del 15/10/2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per la ricorrente:
“A fronte dei più recenti risultati dell'analisi del servizio, vista la scarsa cooperazione del padre e la mancata adesione ai percorsi a lui suggeriti, disporsi l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre con collocamento presso la stessa, con la possibilità per il padre di frequentarla e vederla al momento solo in
1 modalità protetta, nei modi e nei tempi ritenuti più opportuni dal Servizio Sociale territorialmente competente il quale valuterà, se del caso, una progressiva e successiva liberalizzazione delle visite;
disporsi, a carico del sig. , l'obbligo di versare, a titolo di contributo al mantenimento della Controparte_1 figlia, la somma mensile di euro 400,00 oltre rivalutazione annuale ISTAT o comunque la maggiore o minor somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie così come indicate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia, disporsi che l'assegno unico per la figlia venga percepito interamente dalla ricorrente;
spese di lite interamente rifuse”.
Per il resistente:
“in via principale: ci si rimette sulla pronuncia di separazione dei coniugi Sig.ra Parte_1
e Sig. con obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
[...] Persona_1 in caso di pronuncia sulla separazione: disporre l'affido condiviso della figlia minore Persona_2 con collocamento prevalente presso la madre;
[...] il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, previa graduale liberalizzazione degli incontri ed in ogni caso con attivazione di un programma di videochiamate, a settimane alternate, nella settimana A una sera infrasettimanale (da stabilirsi previo accordo con la moglie anche in base ad eventuali trasferte lavorative) dalle
17.30 alle 21 e nel fine settimana, con pernotti, dalle ore 19 del venerdì alle ore 21 della domenica, e nella settimana B due sere infrasettimanali (da stabilirsi previo accordo con la moglie anche in base ad eventuali trasferte lavorative) dalle 17.30 alle 21; il padre provvederà al mantenimento della figlia nella misura ritenuta di giustizia;
rigetto della domanda di assegnazione della casa familiare in favore della moglie e di mantenimento della medesima.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di causa.
In via istruttoria: [omissis]”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti contraevano matrimonio civile il 17/11/2018 in Cazzago San Martino (BS), atto trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune (al. 15, Parte I); dall'unione nasceva
(9/08/2019). Persona_2
Con ricorso depositato il 2/09/2022 , allegando un Parte_1 problema di dipendenza dall'alcol del marito, chiedeva pronunciare la separazione personale dei coniugi, l'assegnazione della casa coniugale, l'affido esclusivo a sé della figlia con visite del padre in modalità protetta, un contributo di euro 400,00 mensili a carico del padre per il mantenimento della
2 figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie, un contributo per il proprio mantenimento di euro 300,00 mensili, chiedeva inoltre di percepire integralmente l'assegno unico.
All'udienza del 16/11/2022 il Presidente Delegato rinviava ad altra udienza per consentire al resistente comparso personalmente di munirsi della difesa tecnica e nelle more del rinvio incaricava i Servizi
Sociali competenti per territorio dell'indagine sul nucleo familiare.
si costituiva rimettendosi sulla domanda di separazione e Controparte_1
sulle modalità di visita della figlia, chiedendone tuttavia l'affido condiviso, nonché il rigetto delle ulteriori domande avversarie.
All'udienza del 25/01/2023 il Presidente Delegato, in via provvisoria ed urgente, disponeva in conformità all'accordo raggiunto tra le parti nei termini seguenti: affidamento condiviso della figlia con collocamento prevalente presso la madre;
visite del padre in modalità protetta secondo calendario stabilito dai Servizi Sociali, subordinate alla presa in carico del padre presso il servizio di SMI di
Ospitaletto, con costante prosecuzione dello stesso;
contributo del padre al mantenimento della figlia nella misura iniziale di € 200,00 mensili per il mese di gennaio 2023, dal mese di febbraio in avanti, nella misura di 300,00, rivalutabili Istat, da versare alla madre entro il giorno 27 di ogni mese;
oltre al 60% delle spese straordinarie come da Protocollo;
assegno unico al 100% in favore della ricorrente.
Il Presidente Delegato, inoltre, preso atto della pendenza di procedimento ex art. 333 c.c. avanti al
Tribunale per i Minorenni (RG 1034/2022, cui è riunito RG 1110/2022), disponeva l'acquisizione degli atti.
Rimessa la causa avanti al Giudice Istruttore, la ricorrente chiedeva l'affido condiviso della figlia ad entrambi i genitori, l'assegnazione della casa coniugale ed un contributo del resistente nel mantenimento della figlia e del coniuge rispettivamente di euro 400,00 (oltre al 50% delle spese straordinarie) ed euro 200,00, con richiesta di percepire l'assegno unico integralmente. Di contro, il resistente avanti al Giudice Istruttore si costituiva chiedendo l'affido condiviso della figlia rimettendosi sulle modalità del diritto di visita, purché non in forma protetta, ed insistendo per il rigetto delle avversarie domande di assegnazione della casa familiare e di previsione di contributi economici a suo carico.
In corso di causa venivano depositate relazioni sociali da parte dei Servizi competenti e relazione SMI.
Nei termini ex art. 183 co VI c.p.c., la ricorrente rinunciava alla domanda di assegno di mantenimento per sé (nella memoria n. 1) nonché alla domanda di assegnazione della casa coniugale (nella memoria n. 2) ed all'udienza ex art. 184 c.p.c., su richiesta delle parti, il Giudice rinviava la causa per la
3 precisazione delle conclusioni con prosecuzione del monitoraggio dei Servizi Sociali che depositavano l'ultima relazione di aggiornamento in data 30/09/2024.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 15/10/2024 la causa era trattenuta in decisione con termini alle parti ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
***
La domanda di separazione personale dei coniugi è meritevole di accoglimento.
Sulla scorta di quanto dedotto dalla ricorrente può con certezza ritenersi impossibile la ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, tenuto conto tra l'altro, che la convivenza risulta pacificamente interrotta a far data dall'allontanamento della moglie dalla casa familiare per presunti episodi di violenza del marito.
Non si reputa vi siano, quindi, concreti elementi per ritenere possibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Le parti sono genitori di (che nell'anno in corso compirà cinque anni), descritta dalle Persona_2
relazioni dei Servizi Sociali in atti come una bambina vivace, ben curata, con buone capacità relazionali e padronanza di linguaggio, che nel rapporto con i genitori manifesta un legame di attaccamento adeguato e sicuro verso la madre;
riconosce altresì in termini positivi la figura paterna, dal quale si è staccata ad aprile 2022, avendo con la madre abbandonato la casa familiare per rifugiarsi in struttura protetta a seguito di asserite condotte violente del padre verso l'altro genitore;
attualmente frequenta il padre mediante incontri in modalità protetta.
Sulle capacità genitoriali, i Servizi hanno riconosciuto una capacità genitoriale della madre più che adeguata;
di contro hanno evidenziato criticità in capo al padre, poco collaborante con gli operatori ed atteggiamento distante e delegante, disinteressato verso la minore, non costante nel rapporto con quest'ultima avendo più volte disdettato gli incontri protetti per asseriti impegni lavorativi, non adempiente agli obblighi economici verso la figlia (relazione Servizi Sociali 23.9.2024)
A destare perplessità sulle capacità genitoriali del padre, è inoltre, l'esito non positivo della presa in carico, per dipendenza da alcol, presso lo SMI “Il Mago di OZ”, documentato nell'ultima relazione in atti (del 25/09/2023) in cui si dà conto dell'abuso di alcol e cocaina e della scarsa aderenza del paziente al percorso, seguito con discontinuità fino all'abbandono dal luglio 2023. Benché in atti il resistente rappresenti di avere ripreso la frequentazione del percorso presso lo SMI, non v'è documentazione che attesti la veridicità della affermazione e soprattutto i risultati eventualmente raggiunti, sicché non v'è luogo per una valutazione diversa da quella emergente dalla relazione SMI in atti.
4 Ciò posto, tenuto conto delle riscontrate difficoltà del padre a responsabilizzarsi verso la figlia che, sebbene affezionata al padre, va tenuta lontana dai gravi fattori di rischio quali l'abuso di alcol e sostanze stupefacenti, si reputa maggiormente confacente all'interesse della minore, finché tali fattori non verranno meno, l'affido esclusivo alla madre, con la facoltà di adottare in autonomia anche le decisioni di maggiore importanza, conformemente a quanto suggerito dai Servizi Sociali.
La minore, collocata presso la madre, continuerà a frequentare il padre in modalità protetta, modalità consigliata dai Servizi Sociali e da ritenere più tutelante, tenuto conto del persistente problema di dipendenze del padre. Resta ferma la possibilità, auspicabile, di liberalizzare gli incontri padre – figlia al termine di un percorso positivo di disintossicazione del genitore, a fronte di una rivalutazione dell'interesse della minore da parte dei Servizi Sociali competenti, che continueranno a monitorare il nucleo familiare in via amministrativa per la misura massima.
Venendo alle questioni economiche, il collegio stima congruo confermare l'ordinanza presidenziale, pronunciata su accordo delle parti, ponendo a carico del padre un contributo nel mantenimento della figlia pari ad euro 300,00 mensili, da versare al 27 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo Istat, oltre al 60% delle spese straordinarie come previste dal Protocollo adottato da questo
Tribunale.
Il contributo, nella misura sopra determinata, si reputa adeguato alle esigenze della minore e valorizzante i compiti di cura ed accudimento della stessa integralmente a carico della madre, nonché proporzionato alle rispettive capacità genitoriali dei genitori (la madre allega introiti mensili da lavoro a tempo indeterminato di circa 800,00- 850,00, con miglioramento della propria posizione lavorativa posto che sino al 2022 era cameriera a tempo determinato per circa € 500,00 mensili;
il padre documenta lavori a tempo determinato da cui assume percepire una retribuzione media mensile di euro 1.600,00).
Nulla a provvedere in punto di assegno unico, già concordemente stabilito in favore madre al 100%, statuizione da confermarsi in quanto affidataria esclusiva della figlia.
Ricorrono i presupposti per una compensazione parziale delle spese di lite al 50%, essendo le parti reciprocamente soccombenti in punto di mantenimento della figlia ed a fronte dell'accordo provvisorio raggiunto all'udienza del 25.1.2023.
Le restanti spese seguono la soccombenza del resistente, prevalente in punto di affidamento della figlia, e si liquidano in applicazione del DM 55/2014 aggiornato al DM 147/2022, sul valore indeterminabile della causa, scaglione indeterminabile di bassa complessità, euro 2.538,50 (di cui euro
5 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 1.680,00 per la fase di trattazione, euro 1.701,00 per la fase decisionale, dedotto il 50% per compensazione parziale), oltre accessori e spese, a favore dell'Erario, essendo la ricorrente provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dichiara la separazione personale tra e Parte_1
; Controparte_1
2. ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Cazzago San Martino (BS), di procedere alla relativa annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio (n. 15, Parte I);
3. affida la figlia in via esclusiva alla madre, presso cui è collocata, con facoltà per la madre di adottare anche le decisioni di maggiore interesse ivi comprese quelle concernenti il rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
4. frequentazioni del padre in modalità protetta, con facoltà del Servizio di graduale liberalizzazione in caso di spontanea e costante adesione del padre ai Servizi Specialistici per il contrasto alle dipendenze;
5. dispone che i Servizi Sociali proseguano il monitoraggio del nucleo familiare in via amministrativa per un periodo di anni due, con periodica rivalutazione del nucleo familiare;
segnalando al PM presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per la minore;
6. dispone che il padre concorra al mantenimento della figlia versando alla madre entro il giorno
27 di ogni mese euro 300,00 (importo soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat), oltre al 60% delle spese straordinarie previste dal Protocollo adottato da questo Tribunale;
7. condanna il resistente al pagamento delle spese processuali in misura di euro 2.538,50, oltre spese ed accessori come per legge, da versare in favore dell'Erario.
Si comunichi alle parti ed ai Servizi Sociali di Cazzago San Martino (BS).
Brescia, camera di consiglio del 13.03.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Michele Posio Presidente est.
Claudia Gheri Giudice
Andrea Marchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 9745/2022 promossa da
(C.F.: ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. PATRIZIA GHIZZONI;
ricorrente contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
SIMONE ARCHETTI;
resistente con l'intervento obbligatorio del P.M.
Oggetto: separazione giudiziale.
All'udienza del 15/10/2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per la ricorrente:
“A fronte dei più recenti risultati dell'analisi del servizio, vista la scarsa cooperazione del padre e la mancata adesione ai percorsi a lui suggeriti, disporsi l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre con collocamento presso la stessa, con la possibilità per il padre di frequentarla e vederla al momento solo in
1 modalità protetta, nei modi e nei tempi ritenuti più opportuni dal Servizio Sociale territorialmente competente il quale valuterà, se del caso, una progressiva e successiva liberalizzazione delle visite;
disporsi, a carico del sig. , l'obbligo di versare, a titolo di contributo al mantenimento della Controparte_1 figlia, la somma mensile di euro 400,00 oltre rivalutazione annuale ISTAT o comunque la maggiore o minor somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie così come indicate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia, disporsi che l'assegno unico per la figlia venga percepito interamente dalla ricorrente;
spese di lite interamente rifuse”.
Per il resistente:
“in via principale: ci si rimette sulla pronuncia di separazione dei coniugi Sig.ra Parte_1
e Sig. con obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
[...] Persona_1 in caso di pronuncia sulla separazione: disporre l'affido condiviso della figlia minore Persona_2 con collocamento prevalente presso la madre;
[...] il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, previa graduale liberalizzazione degli incontri ed in ogni caso con attivazione di un programma di videochiamate, a settimane alternate, nella settimana A una sera infrasettimanale (da stabilirsi previo accordo con la moglie anche in base ad eventuali trasferte lavorative) dalle
17.30 alle 21 e nel fine settimana, con pernotti, dalle ore 19 del venerdì alle ore 21 della domenica, e nella settimana B due sere infrasettimanali (da stabilirsi previo accordo con la moglie anche in base ad eventuali trasferte lavorative) dalle 17.30 alle 21; il padre provvederà al mantenimento della figlia nella misura ritenuta di giustizia;
rigetto della domanda di assegnazione della casa familiare in favore della moglie e di mantenimento della medesima.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di causa.
In via istruttoria: [omissis]”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti contraevano matrimonio civile il 17/11/2018 in Cazzago San Martino (BS), atto trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune (al. 15, Parte I); dall'unione nasceva
(9/08/2019). Persona_2
Con ricorso depositato il 2/09/2022 , allegando un Parte_1 problema di dipendenza dall'alcol del marito, chiedeva pronunciare la separazione personale dei coniugi, l'assegnazione della casa coniugale, l'affido esclusivo a sé della figlia con visite del padre in modalità protetta, un contributo di euro 400,00 mensili a carico del padre per il mantenimento della
2 figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie, un contributo per il proprio mantenimento di euro 300,00 mensili, chiedeva inoltre di percepire integralmente l'assegno unico.
All'udienza del 16/11/2022 il Presidente Delegato rinviava ad altra udienza per consentire al resistente comparso personalmente di munirsi della difesa tecnica e nelle more del rinvio incaricava i Servizi
Sociali competenti per territorio dell'indagine sul nucleo familiare.
si costituiva rimettendosi sulla domanda di separazione e Controparte_1
sulle modalità di visita della figlia, chiedendone tuttavia l'affido condiviso, nonché il rigetto delle ulteriori domande avversarie.
All'udienza del 25/01/2023 il Presidente Delegato, in via provvisoria ed urgente, disponeva in conformità all'accordo raggiunto tra le parti nei termini seguenti: affidamento condiviso della figlia con collocamento prevalente presso la madre;
visite del padre in modalità protetta secondo calendario stabilito dai Servizi Sociali, subordinate alla presa in carico del padre presso il servizio di SMI di
Ospitaletto, con costante prosecuzione dello stesso;
contributo del padre al mantenimento della figlia nella misura iniziale di € 200,00 mensili per il mese di gennaio 2023, dal mese di febbraio in avanti, nella misura di 300,00, rivalutabili Istat, da versare alla madre entro il giorno 27 di ogni mese;
oltre al 60% delle spese straordinarie come da Protocollo;
assegno unico al 100% in favore della ricorrente.
Il Presidente Delegato, inoltre, preso atto della pendenza di procedimento ex art. 333 c.c. avanti al
Tribunale per i Minorenni (RG 1034/2022, cui è riunito RG 1110/2022), disponeva l'acquisizione degli atti.
Rimessa la causa avanti al Giudice Istruttore, la ricorrente chiedeva l'affido condiviso della figlia ad entrambi i genitori, l'assegnazione della casa coniugale ed un contributo del resistente nel mantenimento della figlia e del coniuge rispettivamente di euro 400,00 (oltre al 50% delle spese straordinarie) ed euro 200,00, con richiesta di percepire l'assegno unico integralmente. Di contro, il resistente avanti al Giudice Istruttore si costituiva chiedendo l'affido condiviso della figlia rimettendosi sulle modalità del diritto di visita, purché non in forma protetta, ed insistendo per il rigetto delle avversarie domande di assegnazione della casa familiare e di previsione di contributi economici a suo carico.
In corso di causa venivano depositate relazioni sociali da parte dei Servizi competenti e relazione SMI.
Nei termini ex art. 183 co VI c.p.c., la ricorrente rinunciava alla domanda di assegno di mantenimento per sé (nella memoria n. 1) nonché alla domanda di assegnazione della casa coniugale (nella memoria n. 2) ed all'udienza ex art. 184 c.p.c., su richiesta delle parti, il Giudice rinviava la causa per la
3 precisazione delle conclusioni con prosecuzione del monitoraggio dei Servizi Sociali che depositavano l'ultima relazione di aggiornamento in data 30/09/2024.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 15/10/2024 la causa era trattenuta in decisione con termini alle parti ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
***
La domanda di separazione personale dei coniugi è meritevole di accoglimento.
Sulla scorta di quanto dedotto dalla ricorrente può con certezza ritenersi impossibile la ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, tenuto conto tra l'altro, che la convivenza risulta pacificamente interrotta a far data dall'allontanamento della moglie dalla casa familiare per presunti episodi di violenza del marito.
Non si reputa vi siano, quindi, concreti elementi per ritenere possibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Le parti sono genitori di (che nell'anno in corso compirà cinque anni), descritta dalle Persona_2
relazioni dei Servizi Sociali in atti come una bambina vivace, ben curata, con buone capacità relazionali e padronanza di linguaggio, che nel rapporto con i genitori manifesta un legame di attaccamento adeguato e sicuro verso la madre;
riconosce altresì in termini positivi la figura paterna, dal quale si è staccata ad aprile 2022, avendo con la madre abbandonato la casa familiare per rifugiarsi in struttura protetta a seguito di asserite condotte violente del padre verso l'altro genitore;
attualmente frequenta il padre mediante incontri in modalità protetta.
Sulle capacità genitoriali, i Servizi hanno riconosciuto una capacità genitoriale della madre più che adeguata;
di contro hanno evidenziato criticità in capo al padre, poco collaborante con gli operatori ed atteggiamento distante e delegante, disinteressato verso la minore, non costante nel rapporto con quest'ultima avendo più volte disdettato gli incontri protetti per asseriti impegni lavorativi, non adempiente agli obblighi economici verso la figlia (relazione Servizi Sociali 23.9.2024)
A destare perplessità sulle capacità genitoriali del padre, è inoltre, l'esito non positivo della presa in carico, per dipendenza da alcol, presso lo SMI “Il Mago di OZ”, documentato nell'ultima relazione in atti (del 25/09/2023) in cui si dà conto dell'abuso di alcol e cocaina e della scarsa aderenza del paziente al percorso, seguito con discontinuità fino all'abbandono dal luglio 2023. Benché in atti il resistente rappresenti di avere ripreso la frequentazione del percorso presso lo SMI, non v'è documentazione che attesti la veridicità della affermazione e soprattutto i risultati eventualmente raggiunti, sicché non v'è luogo per una valutazione diversa da quella emergente dalla relazione SMI in atti.
4 Ciò posto, tenuto conto delle riscontrate difficoltà del padre a responsabilizzarsi verso la figlia che, sebbene affezionata al padre, va tenuta lontana dai gravi fattori di rischio quali l'abuso di alcol e sostanze stupefacenti, si reputa maggiormente confacente all'interesse della minore, finché tali fattori non verranno meno, l'affido esclusivo alla madre, con la facoltà di adottare in autonomia anche le decisioni di maggiore importanza, conformemente a quanto suggerito dai Servizi Sociali.
La minore, collocata presso la madre, continuerà a frequentare il padre in modalità protetta, modalità consigliata dai Servizi Sociali e da ritenere più tutelante, tenuto conto del persistente problema di dipendenze del padre. Resta ferma la possibilità, auspicabile, di liberalizzare gli incontri padre – figlia al termine di un percorso positivo di disintossicazione del genitore, a fronte di una rivalutazione dell'interesse della minore da parte dei Servizi Sociali competenti, che continueranno a monitorare il nucleo familiare in via amministrativa per la misura massima.
Venendo alle questioni economiche, il collegio stima congruo confermare l'ordinanza presidenziale, pronunciata su accordo delle parti, ponendo a carico del padre un contributo nel mantenimento della figlia pari ad euro 300,00 mensili, da versare al 27 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo Istat, oltre al 60% delle spese straordinarie come previste dal Protocollo adottato da questo
Tribunale.
Il contributo, nella misura sopra determinata, si reputa adeguato alle esigenze della minore e valorizzante i compiti di cura ed accudimento della stessa integralmente a carico della madre, nonché proporzionato alle rispettive capacità genitoriali dei genitori (la madre allega introiti mensili da lavoro a tempo indeterminato di circa 800,00- 850,00, con miglioramento della propria posizione lavorativa posto che sino al 2022 era cameriera a tempo determinato per circa € 500,00 mensili;
il padre documenta lavori a tempo determinato da cui assume percepire una retribuzione media mensile di euro 1.600,00).
Nulla a provvedere in punto di assegno unico, già concordemente stabilito in favore madre al 100%, statuizione da confermarsi in quanto affidataria esclusiva della figlia.
Ricorrono i presupposti per una compensazione parziale delle spese di lite al 50%, essendo le parti reciprocamente soccombenti in punto di mantenimento della figlia ed a fronte dell'accordo provvisorio raggiunto all'udienza del 25.1.2023.
Le restanti spese seguono la soccombenza del resistente, prevalente in punto di affidamento della figlia, e si liquidano in applicazione del DM 55/2014 aggiornato al DM 147/2022, sul valore indeterminabile della causa, scaglione indeterminabile di bassa complessità, euro 2.538,50 (di cui euro
5 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 1.680,00 per la fase di trattazione, euro 1.701,00 per la fase decisionale, dedotto il 50% per compensazione parziale), oltre accessori e spese, a favore dell'Erario, essendo la ricorrente provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dichiara la separazione personale tra e Parte_1
; Controparte_1
2. ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Cazzago San Martino (BS), di procedere alla relativa annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio (n. 15, Parte I);
3. affida la figlia in via esclusiva alla madre, presso cui è collocata, con facoltà per la madre di adottare anche le decisioni di maggiore interesse ivi comprese quelle concernenti il rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
4. frequentazioni del padre in modalità protetta, con facoltà del Servizio di graduale liberalizzazione in caso di spontanea e costante adesione del padre ai Servizi Specialistici per il contrasto alle dipendenze;
5. dispone che i Servizi Sociali proseguano il monitoraggio del nucleo familiare in via amministrativa per un periodo di anni due, con periodica rivalutazione del nucleo familiare;
segnalando al PM presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per la minore;
6. dispone che il padre concorra al mantenimento della figlia versando alla madre entro il giorno
27 di ogni mese euro 300,00 (importo soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat), oltre al 60% delle spese straordinarie previste dal Protocollo adottato da questo Tribunale;
7. condanna il resistente al pagamento delle spese processuali in misura di euro 2.538,50, oltre spese ed accessori come per legge, da versare in favore dell'Erario.
Si comunichi alle parti ed ai Servizi Sociali di Cazzago San Martino (BS).
Brescia, camera di consiglio del 13.03.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
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