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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/12/2025, n. 4090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4090 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2806/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 2806 dell'anno 2024
TRA
Parte_1
assistito e difeso dagli avv. Vincenzo Schipani e Anna Iacino
- appellante -
E
CP_1
assistita e difesa dagli avv. Arturo Maresca e Gaetano Giannì
- appellata -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data 26 luglio 2023, esponeva: Parte_1
CP_ che era dipendente dal 4 dicembre 2000 dell' (d'ora in avanti, , con qualifica, dal 5 maggio CP_1
2016, di CTA (controllore del traffico aereo) cui corrispondeva l'inquadramento stipendiale di classe 7, come previsto dal CCNL di categoria;
CP_ che in data 14 ottobre 2021 l aveva comunicava a tutto il personale che “Al personale che abbia conseguito o consegua il profilo di CTA a seguito di professionalizzazione interna, viene attribuita una classe stipendiale in aumento rispetto a quella precedentemente posseduta, nonché, ai fini delle progressioni di classe previste dall'ordinamento professionale, il riconoscimento dell'anzianità maturata nel pregresso profilo professionale”;
che, sebbene tale provvedimento fosse sicuramente applicabile anche ad esso ricorrente, non gli era stata ancora conferita la classe stipendiale in aumento e il ricalcolo di tutta l'anzianità professionale maturata nel pregresso profilo professionale;
2. tanto esposto, rassegnava le seguenti conclusioni:
<
del 22/12/21, prot. CHRS/162040, emanato dalla resistente, indirizzato a tutto il personale, nelle prescritte condizioni e, conseguentemente condannare la convenuta alla sua applicazione in favore del ricorrente;
B) accertare e conseguentemente condannare l in persona del legale rapp.te P.T., in favore del CP_1
Con ricorrente, all'applicazione dell'anzianità maturata sin da precedente impiego ) e in ogni caso, come stabilito nelle comunicazioni individuate al punto A), all'inquadramento dei parametri o classi stipendiali spettanti e conseguenziale remunerazione scaturente;
C) condannarsi la resistente in persona del legale rapp.te P.T., al pagamento di quanto sopra CP_1
dovuto e che sarà determinato più semplicemente e correttamente dal datore di lavoro, in favore dell'istante,
il tutto con interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto al saldo effettivo o quella maggiore o minore somma che il giudice riterrà di giustizia, oltre al ristoro contributivo da regolarizzare con il ricorrente o, direttamente con l'ente previdenziale competente>>. 3. Resisteva la società convenuta e, in sintesi, deduceva che con i comunicati in discorso, erano stati previsti dei trattamenti economici di miglior favore rispetto al Ccnl ed ai successivi Accordi sindacali, solo con riferimento ai CTA destinati agli Impianti a SO traffico.
4. Con sentenza n. 4402/2024 dell'11-15 aprile 2024 il Tribunale di Roma rigettava la domanda.
Affermava il primo giudice:
<
del comunicato del 14.10.2021, come successivamente precisato in data 22.12.2021, e dunque nella individuazione dei destinatari di quanto ivi previsto…
analizzando il dettato letterale del comunicato del 14.10.2021 si legge che “La Società, nell'ambito delle
proprie autonomie gestionali, ha convenuto di applicare le seguenti condizioni di miglior favore al personale
interessato dai processi di seguito rappresentati:
• Al personale transitato o che transiti dagli Impianti a SO FI agli Impianti Strategici, viene
riconosciuto il Superminimo da Ristrutturazione Salariale commisurato all'anzianità aziendale maturata a
partire dalla data di assunzione;
• Al personale che abbia conseguito o consegua il profilo di CTA a seguito di professionalizzazione interna,
viene attribuita una (1) classe stipendiale in aumento rispetto a quella precedentemente posseduta nonché,
ai fini delle progressioni di classe previste dall'ordinamento professionale, il riconoscimento dell'anzianità
maturata nel pregresso profilo professionale”.
Inoltre, il comunicato del 22.12.2021 precisa che dette condizioni di miglior favore siano riconosciute a partire dalla data di sottoscrizione del CCNL Trasporto Aereo e, dunque, a decorrere dal 2014.
Il dettato letterale utilizzato evidenzia con chiarezza, al primo punto, che il trattamento di miglior favore,
consistente nel superminimo da ristrutturazione salariale commisurato all'anzianità aziendale maturata a partire dalla data di assunzione, sia riconosciuto al personale transitato o che transiti dagli Impianti a SO
FI agli Impianti Strategici. Detta specificazione lascerebbe intendere prima facie che, pertanto, la condizione del secondo punto, avente ad oggetto una classe stipendiale in aumento rispetto alla precedente e il riconoscimento dell'anzianità
maturata nel pregresso profilo professionale, espressamente attribuita al personale che abbia conseguito o consegua il profilo di CTA a seguito di professionalizzazione interna, (a decorrere dal 2014 in ragione della successiva precisazione) riguardi il personale degli Impianti a SO FI, avendo avuto il personale degli
Impianti Strategici un'altra condizione migliorativa…
Dall'esame degli atti prodotti in giudizio e segnatamente dalla regolamentazione dettata dal CCNL Trasporto
Aereo, per i CTA presenti o destinati agli Impianti a SO FI nonché, in particolare, dagli accordi sindacali prodotti in atti, i CTA già presenti negli Impianti a SO FI, avevano beneficiato alcuni di misure previste in transazioni individuali, quindi non estensibili alla generalità dei dipendenti nelle medesime condizioni, oppure avevano beneficiato delle misure previste nell'Accordo Sindacale del 12 maggio 2017 che però si riferiva solamente a 5 dei 21 Aeroporti a SO FI.
Diversamente, si sarebbe configurata una condizione di disuguaglianza tra CTA operanti in Impianti a SO
FI…
ben può essere valutato, ai sensi dell'art. 1362 c.c., il successivo comportamento dell'obbligato nella concreta attuazione degli impegni assunti. (Cass. civ. sent. n. 1589/2000).
A tal riguardo la copiosa documentazione prodotta da dimostra come la stessa abbia CP_1
costantemente applicato le condizioni di cui al secondo punto del comunicato del 14.10.2021 su cui parte ricorrente fonda le proprie rivendicazioni, unicamente ai CTA destinati agli Impianti a SO FI che abbiano conseguito la qualifica di CTA a seguito di professionalizzazione interna a decorrere dall'anno
2014>>.
5. Con ricorso del 10 ottobre 2024 il interponeva appello. Pt_1
CP_ L' resisteva.
6. Con un unico, articolato, motivo, l'appellante così censura l'impugnata sentenza: < sono chiari e completi di tutti gli elementi per individuare i destinatari ai CP_1
quali applicare i benefici in modo uniforme e tale da non discriminare una parte dei lavoratori con altri>>;
la “comunicazione” non è stata applicata solo a dipendenti che hanno transitato dagli Impianti a SO
FI agli Impianti Strategici, ma i benefici sono stati applicati a chi è rimasto al “SO FI”, ai nuovi
Con assunti che si sono formalizzati da a CTA e oggi adibiti agli Impianti Aeroportuali Strategici.
Ora, questa particolarità applicata ad alcuni lavoratori più giovani del ricorrente ha creato una ingiusta disparità, perché diventati con il “comunicato” più anziani e con un parametro e classe stipendiale più alto…
Oggi, chi ha ottenuto le condizioni di maggior favore si trova ad aver superato, in anzianità e in trattamento economico il ricorrente, non eguagliato quest'ultimo…
l ricorrente si è accorto che dal 2023 i nuovi arrivati e assunti di recente si trovavano ad essere contrattualmente più anziani e più pagati, e quindi, ovviamente al comando del TEAM di lavoro, pertanto ha scoperto che proprio in quell'anno il datore di lavoro iniziava ad applicare il comunicato arrivato nel 2021 e che credeva essere anche suo…
Non risulta da nessun tipo di interpretazione del comunicato che riguarda il solo , infatti i Parte_2
benefici sono stati applicati sia a quelli transitati dal , sia quelli rimasti al e sia a Parte_2 Parte_2
quelli assunti di recente e impiegati nell'Impianto Strategico.
7. L'appello è infondato.
7.1 La comunicazione di cui si discute così recita:
“La Società, nell'ambito delle proprie autonomie gestionali, ha convenuto di applicare le seguenti condizioni di miglior favore al personale interessato dai processi di seguito rappresentati:
1) Al personale transitato o che transiti dagli Impianti a SO FI agli Impianti Strategici, viene riconosciuto il Superminimo da Ristrutturazione Salariale commisurato all'anzianità aziendale maturata a partire dalla data di assunzione;
2) Al personale che abbia conseguito o consegua il profilo di CTA a seguito di professionalizzazione interna,
viene attribuita una (1) classe stipendiale in aumento rispetto a quella precedentemente posseduta nonché,
ai fini delle progressioni di classe previste dall'ordinamento professionale, il riconoscimento dell'anzianità
maturata nel pregresso profilo professionale”.
Il comunicato del 22.12.2021 precisa che dette condizioni di miglior favore siano riconosciute a partire dalla data di sottoscrizione del CCNL Trasporto Aereo e, dunque, a decorrere dal 2014.
Il invoca la disposizione sub 2). Pt_1
CP_ Orbene, l' ha chiarito (e sul punto non vi sono contestazioni) che a partire dal 2014 le uniche selezioni riguardanti “professionalizzazioni” di CTA hanno riguardato esclusivamente personale da adibire negli
Impianti a SO FI (procedure del 2018 e 2021).
7.2 Il conferimento delle condizioni di maggior favore trova spiegazione nella disamina degli accordi sindacali pregressi.
Con il CCNL 2014 era stata operata una distinzione tra personale addetto agli impianti strategici e personale addetto agli impianti a basso traffico.
A partire da tale CCNL la retribuzione spettante ai lavoratori dell'una o dell'altro gruppo veniva stabilita in misura diversa e, in particolare, in misura più vantaggiosa per gli addetti agli impianti strategici.
Per consentire al personale delle categorie professionali in servizio sugli impianti a basso traffico di rimanere,
volontariamente, in tali strutture, l'accordo sindacale del 2015 – in considerazione del diverso regime retributivo introdotto dal CCNL 2014 - attribuì a quel personale la facoltà di permanere sull'impianto di appartenenza, accettando il (meno favorevole) trattamento previsto per il personale addetto agli impianti a basso traffico “con rinuncia alla percezione di quanto non più spettante” ma prevedendo, come forma di compensazione, l'erogazione di “un importo economico individuale a titolo di assegno ad personam
(riassorbibile in caso di successivo trasferimento presso impianti strategici). Analoghe pattuizioni (applicazione integrale “della normativa contenuta nella sezione specifica Impianti a basso traffico del vigente CCNL”; attribuzione di “un importo economico individuale a titolo di assegno ad personam”) si rinvengono negli accordi del 2016 riguardanti il personale assegnato in via definitiva presso un impianto a basso traffico (punti 1.1 e 1.2).
Al punto 1.3 si prevede, inoltre, che “Al predetto personale per tenere conto dell'anzianità aziendale maturata (purché superiore a 2 anni) e della classe stipendiale posseduta precedentemente alla nuova assegnazione, sarà riconosciuta, all'atto dell'assegnazione nell'impianto a basso traffico, anche ai fini di cui al punto 1.2, la classe stipendiale immediatamente superiore a quella prevista per l'ingresso nelle categorie professionali contemplate dalla sezione specifica impianti a basso traffico”.
In definitiva, a seguito della suddivisione del personale tra addetti agli impianti strategici e addetti a impianti a basso traffico, con previsione di una retribuzione più elevata per i primi, gli accordi sindacali del 2015 e
2016, al fine di fare in modo che gli addetti agli impianti a basso traffico potessero rimanere in servizio presso tali strutture, senza subire una riduzione del trattamento retributivo, avevano previsto che chi volontariamente sceglieva di non transitare presso gli impianti strategici, non avrebbe (più) percepito l'importo spettante al personale ivi impiegato, ma avrebbe fruito di un assegno ad personam, riassorbibile in caso di successivo trasferimento presso impianti strategici.
In tale contesto, la previsione di cui al punto 2) del comunicato del 14.10.2021, come integrato dalla comunicazione del 22.12.2012, trova spiegazione nell'esigenza di equiparare, in qualche modo, la situazione economica degli addetti ad impianti a basso traffico che avevano beneficiato delle previsioni di cui agli accordi sindacali suddetti a quella di coloro che avevano partecipato successivamente alle selezioni per CTA per impianti a basso traffico, indetti dal 2018, riconoscendo anche ad essi quel particolare beneficio previsto dal punto 1.3 dell'accordo 2016.
In tal modo di è evitata una discriminazione, sul piano retributivo, tra soggetti applicati presso i medesimi impianti (a basso traffico). 7.3 Senza plausibile giustificazione, invece, e frutto di mera liberalità senza intenti perequativi, apparirebbe la previsione in esame se interpretata come beneficio riconosciuto anche agli addetti agli impianti strategici.
CP_ E renderebbe, per giunta immotivata e discriminatoria, come giustamente rimarcato dall' l'esclusione dal beneficio degli addetti ai medesimi impianti, professionalizzati prima del 2014.
In conclusione, deve ritenersi che la disposizione di che trattasi riguardi esclusivamente gli addetti agli impianti a basso traffico.
Il ricorrente, pertanto, inserito a seguito dell'abilitazione come CTA in un Aeroporto Strategico (quello di
Rimini), con retribuzione (più elevata) prevista per gli addetti a tale tipo di impianti, non rientra nella platea degli aventi diritto alla classe stipendiale in aumento e al riconoscimento dell'anzianità maturata nel pregresso profilo professionale.
Vanamente, il adduce che alcuni dipendenti che si trovano nella sua stessa condizione avrebbero Pt_1
visto riconosciuti i benefici in questione.
CP_ Orbene, l' ha precisato che tutti i soggetti indicati dal ricorrente operano in aeroporti a basso traffico,
espressamente elencati nella memoria di costituzione di primo grado (vd. punto 44).
Con le note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel corso del giudizio di primo grado (ma anche con l'atto di gravame) il ricorrente non ha specificamente negato la circostanza (peraltro attestata dai verbali
CP_ di conciliazione esibiti dall – all. 17 -) se non con riferimento a due dipendenti aventi matricola 7242K.
Sennonché, deve tenersi presente che l'oggetto del contendere è l'interpretazione dei comunicati sindacali e la conseguente individuazione della platea degli aventi diritto.
Per le ragioni innanzi esposte, la “lettura” dei documenti offerta dal non appare per nulla Pt_1
condivisibile.
CP_ Se l' ha attribuito i vantaggi oggetto dei comunicati a qualche dipendente che non si trovava nella condizione prevista (perché, in tesi, addetto a impianti strategici), potrebbe tutt'al più ritenersi che, in alcuni casi, l'ente ha inspiegabilmente assicurato ad alcuni un trattamento retributivo di maggior favore. Ma la disparità di trattamento è questione diversa, estranea alla causa petendi addotta nel presente giudizio,
giacché il ricorrente aveva invocato il riconoscimento dei benefici in esame non per un supposto dovere datoriale di uniformità del trattamento retributivo ma in base al tenore di previsioni contrattuali contenuti
CP_ in atti unilaterali dell' e ritenuti (come visto, infondatamente) anche a sé applicabili.
Ne discende che del tutto ultronee si appalesano le richieste istruttorie avanzate dal tese a Pt_1
CP_ comprovare che l in alcuni casi (peraltro, in massima parte già smentiti dalla documentazione esibita dall'appellata – all. 17 -) avrebbe riconosciuto i benefici anche a chi era addetto a impianti strategici.
8. In conclusione, l'appello è infondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione rigetta l'appello proposto, con ricorso depositato in data 10 ottobre 2024, da nei confronti Parte_1
dell' avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma in data 11-15 aprile 2024 CP_1
Condanna l'appellante al pagamento, in favore della società appellata, del compenso per il presente grado del giudizio che liquida in complessivi €.3.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP
come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 2806 dell'anno 2024
TRA
Parte_1
assistito e difeso dagli avv. Vincenzo Schipani e Anna Iacino
- appellante -
E
CP_1
assistita e difesa dagli avv. Arturo Maresca e Gaetano Giannì
- appellata -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data 26 luglio 2023, esponeva: Parte_1
CP_ che era dipendente dal 4 dicembre 2000 dell' (d'ora in avanti, , con qualifica, dal 5 maggio CP_1
2016, di CTA (controllore del traffico aereo) cui corrispondeva l'inquadramento stipendiale di classe 7, come previsto dal CCNL di categoria;
CP_ che in data 14 ottobre 2021 l aveva comunicava a tutto il personale che “Al personale che abbia conseguito o consegua il profilo di CTA a seguito di professionalizzazione interna, viene attribuita una classe stipendiale in aumento rispetto a quella precedentemente posseduta, nonché, ai fini delle progressioni di classe previste dall'ordinamento professionale, il riconoscimento dell'anzianità maturata nel pregresso profilo professionale”;
che, sebbene tale provvedimento fosse sicuramente applicabile anche ad esso ricorrente, non gli era stata ancora conferita la classe stipendiale in aumento e il ricalcolo di tutta l'anzianità professionale maturata nel pregresso profilo professionale;
2. tanto esposto, rassegnava le seguenti conclusioni:
<
del 22/12/21, prot. CHRS/162040, emanato dalla resistente, indirizzato a tutto il personale, nelle prescritte condizioni e, conseguentemente condannare la convenuta alla sua applicazione in favore del ricorrente;
B) accertare e conseguentemente condannare l in persona del legale rapp.te P.T., in favore del CP_1
Con ricorrente, all'applicazione dell'anzianità maturata sin da precedente impiego ) e in ogni caso, come stabilito nelle comunicazioni individuate al punto A), all'inquadramento dei parametri o classi stipendiali spettanti e conseguenziale remunerazione scaturente;
C) condannarsi la resistente in persona del legale rapp.te P.T., al pagamento di quanto sopra CP_1
dovuto e che sarà determinato più semplicemente e correttamente dal datore di lavoro, in favore dell'istante,
il tutto con interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto al saldo effettivo o quella maggiore o minore somma che il giudice riterrà di giustizia, oltre al ristoro contributivo da regolarizzare con il ricorrente o, direttamente con l'ente previdenziale competente>>. 3. Resisteva la società convenuta e, in sintesi, deduceva che con i comunicati in discorso, erano stati previsti dei trattamenti economici di miglior favore rispetto al Ccnl ed ai successivi Accordi sindacali, solo con riferimento ai CTA destinati agli Impianti a SO traffico.
4. Con sentenza n. 4402/2024 dell'11-15 aprile 2024 il Tribunale di Roma rigettava la domanda.
Affermava il primo giudice:
<
del comunicato del 14.10.2021, come successivamente precisato in data 22.12.2021, e dunque nella individuazione dei destinatari di quanto ivi previsto…
analizzando il dettato letterale del comunicato del 14.10.2021 si legge che “La Società, nell'ambito delle
proprie autonomie gestionali, ha convenuto di applicare le seguenti condizioni di miglior favore al personale
interessato dai processi di seguito rappresentati:
• Al personale transitato o che transiti dagli Impianti a SO FI agli Impianti Strategici, viene
riconosciuto il Superminimo da Ristrutturazione Salariale commisurato all'anzianità aziendale maturata a
partire dalla data di assunzione;
• Al personale che abbia conseguito o consegua il profilo di CTA a seguito di professionalizzazione interna,
viene attribuita una (1) classe stipendiale in aumento rispetto a quella precedentemente posseduta nonché,
ai fini delle progressioni di classe previste dall'ordinamento professionale, il riconoscimento dell'anzianità
maturata nel pregresso profilo professionale”.
Inoltre, il comunicato del 22.12.2021 precisa che dette condizioni di miglior favore siano riconosciute a partire dalla data di sottoscrizione del CCNL Trasporto Aereo e, dunque, a decorrere dal 2014.
Il dettato letterale utilizzato evidenzia con chiarezza, al primo punto, che il trattamento di miglior favore,
consistente nel superminimo da ristrutturazione salariale commisurato all'anzianità aziendale maturata a partire dalla data di assunzione, sia riconosciuto al personale transitato o che transiti dagli Impianti a SO
FI agli Impianti Strategici. Detta specificazione lascerebbe intendere prima facie che, pertanto, la condizione del secondo punto, avente ad oggetto una classe stipendiale in aumento rispetto alla precedente e il riconoscimento dell'anzianità
maturata nel pregresso profilo professionale, espressamente attribuita al personale che abbia conseguito o consegua il profilo di CTA a seguito di professionalizzazione interna, (a decorrere dal 2014 in ragione della successiva precisazione) riguardi il personale degli Impianti a SO FI, avendo avuto il personale degli
Impianti Strategici un'altra condizione migliorativa…
Dall'esame degli atti prodotti in giudizio e segnatamente dalla regolamentazione dettata dal CCNL Trasporto
Aereo, per i CTA presenti o destinati agli Impianti a SO FI nonché, in particolare, dagli accordi sindacali prodotti in atti, i CTA già presenti negli Impianti a SO FI, avevano beneficiato alcuni di misure previste in transazioni individuali, quindi non estensibili alla generalità dei dipendenti nelle medesime condizioni, oppure avevano beneficiato delle misure previste nell'Accordo Sindacale del 12 maggio 2017 che però si riferiva solamente a 5 dei 21 Aeroporti a SO FI.
Diversamente, si sarebbe configurata una condizione di disuguaglianza tra CTA operanti in Impianti a SO
FI…
ben può essere valutato, ai sensi dell'art. 1362 c.c., il successivo comportamento dell'obbligato nella concreta attuazione degli impegni assunti. (Cass. civ. sent. n. 1589/2000).
A tal riguardo la copiosa documentazione prodotta da dimostra come la stessa abbia CP_1
costantemente applicato le condizioni di cui al secondo punto del comunicato del 14.10.2021 su cui parte ricorrente fonda le proprie rivendicazioni, unicamente ai CTA destinati agli Impianti a SO FI che abbiano conseguito la qualifica di CTA a seguito di professionalizzazione interna a decorrere dall'anno
2014>>.
5. Con ricorso del 10 ottobre 2024 il interponeva appello. Pt_1
CP_ L' resisteva.
6. Con un unico, articolato, motivo, l'appellante così censura l'impugnata sentenza: < sono chiari e completi di tutti gli elementi per individuare i destinatari ai CP_1
quali applicare i benefici in modo uniforme e tale da non discriminare una parte dei lavoratori con altri>>;
la “comunicazione” non è stata applicata solo a dipendenti che hanno transitato dagli Impianti a SO
FI agli Impianti Strategici, ma i benefici sono stati applicati a chi è rimasto al “SO FI”, ai nuovi
Con assunti che si sono formalizzati da a CTA e oggi adibiti agli Impianti Aeroportuali Strategici.
Ora, questa particolarità applicata ad alcuni lavoratori più giovani del ricorrente ha creato una ingiusta disparità, perché diventati con il “comunicato” più anziani e con un parametro e classe stipendiale più alto…
Oggi, chi ha ottenuto le condizioni di maggior favore si trova ad aver superato, in anzianità e in trattamento economico il ricorrente, non eguagliato quest'ultimo…
l ricorrente si è accorto che dal 2023 i nuovi arrivati e assunti di recente si trovavano ad essere contrattualmente più anziani e più pagati, e quindi, ovviamente al comando del TEAM di lavoro, pertanto ha scoperto che proprio in quell'anno il datore di lavoro iniziava ad applicare il comunicato arrivato nel 2021 e che credeva essere anche suo…
Non risulta da nessun tipo di interpretazione del comunicato che riguarda il solo , infatti i Parte_2
benefici sono stati applicati sia a quelli transitati dal , sia quelli rimasti al e sia a Parte_2 Parte_2
quelli assunti di recente e impiegati nell'Impianto Strategico.
7. L'appello è infondato.
7.1 La comunicazione di cui si discute così recita:
“La Società, nell'ambito delle proprie autonomie gestionali, ha convenuto di applicare le seguenti condizioni di miglior favore al personale interessato dai processi di seguito rappresentati:
1) Al personale transitato o che transiti dagli Impianti a SO FI agli Impianti Strategici, viene riconosciuto il Superminimo da Ristrutturazione Salariale commisurato all'anzianità aziendale maturata a partire dalla data di assunzione;
2) Al personale che abbia conseguito o consegua il profilo di CTA a seguito di professionalizzazione interna,
viene attribuita una (1) classe stipendiale in aumento rispetto a quella precedentemente posseduta nonché,
ai fini delle progressioni di classe previste dall'ordinamento professionale, il riconoscimento dell'anzianità
maturata nel pregresso profilo professionale”.
Il comunicato del 22.12.2021 precisa che dette condizioni di miglior favore siano riconosciute a partire dalla data di sottoscrizione del CCNL Trasporto Aereo e, dunque, a decorrere dal 2014.
Il invoca la disposizione sub 2). Pt_1
CP_ Orbene, l' ha chiarito (e sul punto non vi sono contestazioni) che a partire dal 2014 le uniche selezioni riguardanti “professionalizzazioni” di CTA hanno riguardato esclusivamente personale da adibire negli
Impianti a SO FI (procedure del 2018 e 2021).
7.2 Il conferimento delle condizioni di maggior favore trova spiegazione nella disamina degli accordi sindacali pregressi.
Con il CCNL 2014 era stata operata una distinzione tra personale addetto agli impianti strategici e personale addetto agli impianti a basso traffico.
A partire da tale CCNL la retribuzione spettante ai lavoratori dell'una o dell'altro gruppo veniva stabilita in misura diversa e, in particolare, in misura più vantaggiosa per gli addetti agli impianti strategici.
Per consentire al personale delle categorie professionali in servizio sugli impianti a basso traffico di rimanere,
volontariamente, in tali strutture, l'accordo sindacale del 2015 – in considerazione del diverso regime retributivo introdotto dal CCNL 2014 - attribuì a quel personale la facoltà di permanere sull'impianto di appartenenza, accettando il (meno favorevole) trattamento previsto per il personale addetto agli impianti a basso traffico “con rinuncia alla percezione di quanto non più spettante” ma prevedendo, come forma di compensazione, l'erogazione di “un importo economico individuale a titolo di assegno ad personam
(riassorbibile in caso di successivo trasferimento presso impianti strategici). Analoghe pattuizioni (applicazione integrale “della normativa contenuta nella sezione specifica Impianti a basso traffico del vigente CCNL”; attribuzione di “un importo economico individuale a titolo di assegno ad personam”) si rinvengono negli accordi del 2016 riguardanti il personale assegnato in via definitiva presso un impianto a basso traffico (punti 1.1 e 1.2).
Al punto 1.3 si prevede, inoltre, che “Al predetto personale per tenere conto dell'anzianità aziendale maturata (purché superiore a 2 anni) e della classe stipendiale posseduta precedentemente alla nuova assegnazione, sarà riconosciuta, all'atto dell'assegnazione nell'impianto a basso traffico, anche ai fini di cui al punto 1.2, la classe stipendiale immediatamente superiore a quella prevista per l'ingresso nelle categorie professionali contemplate dalla sezione specifica impianti a basso traffico”.
In definitiva, a seguito della suddivisione del personale tra addetti agli impianti strategici e addetti a impianti a basso traffico, con previsione di una retribuzione più elevata per i primi, gli accordi sindacali del 2015 e
2016, al fine di fare in modo che gli addetti agli impianti a basso traffico potessero rimanere in servizio presso tali strutture, senza subire una riduzione del trattamento retributivo, avevano previsto che chi volontariamente sceglieva di non transitare presso gli impianti strategici, non avrebbe (più) percepito l'importo spettante al personale ivi impiegato, ma avrebbe fruito di un assegno ad personam, riassorbibile in caso di successivo trasferimento presso impianti strategici.
In tale contesto, la previsione di cui al punto 2) del comunicato del 14.10.2021, come integrato dalla comunicazione del 22.12.2012, trova spiegazione nell'esigenza di equiparare, in qualche modo, la situazione economica degli addetti ad impianti a basso traffico che avevano beneficiato delle previsioni di cui agli accordi sindacali suddetti a quella di coloro che avevano partecipato successivamente alle selezioni per CTA per impianti a basso traffico, indetti dal 2018, riconoscendo anche ad essi quel particolare beneficio previsto dal punto 1.3 dell'accordo 2016.
In tal modo di è evitata una discriminazione, sul piano retributivo, tra soggetti applicati presso i medesimi impianti (a basso traffico). 7.3 Senza plausibile giustificazione, invece, e frutto di mera liberalità senza intenti perequativi, apparirebbe la previsione in esame se interpretata come beneficio riconosciuto anche agli addetti agli impianti strategici.
CP_ E renderebbe, per giunta immotivata e discriminatoria, come giustamente rimarcato dall' l'esclusione dal beneficio degli addetti ai medesimi impianti, professionalizzati prima del 2014.
In conclusione, deve ritenersi che la disposizione di che trattasi riguardi esclusivamente gli addetti agli impianti a basso traffico.
Il ricorrente, pertanto, inserito a seguito dell'abilitazione come CTA in un Aeroporto Strategico (quello di
Rimini), con retribuzione (più elevata) prevista per gli addetti a tale tipo di impianti, non rientra nella platea degli aventi diritto alla classe stipendiale in aumento e al riconoscimento dell'anzianità maturata nel pregresso profilo professionale.
Vanamente, il adduce che alcuni dipendenti che si trovano nella sua stessa condizione avrebbero Pt_1
visto riconosciuti i benefici in questione.
CP_ Orbene, l' ha precisato che tutti i soggetti indicati dal ricorrente operano in aeroporti a basso traffico,
espressamente elencati nella memoria di costituzione di primo grado (vd. punto 44).
Con le note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel corso del giudizio di primo grado (ma anche con l'atto di gravame) il ricorrente non ha specificamente negato la circostanza (peraltro attestata dai verbali
CP_ di conciliazione esibiti dall – all. 17 -) se non con riferimento a due dipendenti aventi matricola 7242K.
Sennonché, deve tenersi presente che l'oggetto del contendere è l'interpretazione dei comunicati sindacali e la conseguente individuazione della platea degli aventi diritto.
Per le ragioni innanzi esposte, la “lettura” dei documenti offerta dal non appare per nulla Pt_1
condivisibile.
CP_ Se l' ha attribuito i vantaggi oggetto dei comunicati a qualche dipendente che non si trovava nella condizione prevista (perché, in tesi, addetto a impianti strategici), potrebbe tutt'al più ritenersi che, in alcuni casi, l'ente ha inspiegabilmente assicurato ad alcuni un trattamento retributivo di maggior favore. Ma la disparità di trattamento è questione diversa, estranea alla causa petendi addotta nel presente giudizio,
giacché il ricorrente aveva invocato il riconoscimento dei benefici in esame non per un supposto dovere datoriale di uniformità del trattamento retributivo ma in base al tenore di previsioni contrattuali contenuti
CP_ in atti unilaterali dell' e ritenuti (come visto, infondatamente) anche a sé applicabili.
Ne discende che del tutto ultronee si appalesano le richieste istruttorie avanzate dal tese a Pt_1
CP_ comprovare che l in alcuni casi (peraltro, in massima parte già smentiti dalla documentazione esibita dall'appellata – all. 17 -) avrebbe riconosciuto i benefici anche a chi era addetto a impianti strategici.
8. In conclusione, l'appello è infondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione rigetta l'appello proposto, con ricorso depositato in data 10 ottobre 2024, da nei confronti Parte_1
dell' avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma in data 11-15 aprile 2024 CP_1
Condanna l'appellante al pagamento, in favore della società appellata, del compenso per il presente grado del giudizio che liquida in complessivi €.3.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP
come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis