Art. 1.
L'assegno annuo a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei viene elevato da 55 a 60 milioni di lire per gli esercizi finanziari dal 1952-53 al 1951-55.
L'assegno annuo a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei viene elevato da 55 a 60 milioni di lire per gli esercizi finanziari dal 1952-53 al 1951-55.