Articolo 1 della Legge 18 luglio 1956, n. 785
Articolo 2
Versione
17 agosto 1956
Art. 1.
L'assegno annuo a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei viene elevato da 55 a 60 milioni di lire per gli esercizi finanziari dal 1952-53 al 1951-55.
Entrata in vigore il 17 agosto 1956