Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/05/2025, n. 4630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4630 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.r.g. 5462/2020, avente ad oggetto: accertamento negativo del credito e vertente tra
Parte 1 (c.f. P.IVA 1 ), in persona dell'amministratore con sede in Napoli alla via Ferrante Dott. Controparte_1
190, Imparato n. rappresentata e difesa dall'Avv. Pierpaolo
Barretta
Attrice
e
RT (C. F. C.F. 1 nato a [...] il
25.03.1953, residente in [...] alla via Fratelli Pittaro n.
18, in proprio e nella qualità di titolare della ditta individuale già 11
Controparte_3 con sede legale in
[...] (P.I. P.IVA 2 '
n. 181 e difeso, dagliNapoli alla via Ottaviano rappresentato avvocati Gaia De Stefano e Francesco Nazzaro
Convenuta
CONCLUSIONI
Per l'attrice: 1) In via preliminare e principale provvedere all'accertamento con la negativo del credito attivato dal convenuto RT diffida del 24.12.2019 accertando e dichiarando trattarsi di pretesa rispetto alla quale sussiste carenza di legittimazione e/o
l'effetto, accertare e dichiarare che alcuna somma è dovuta dalla attrice per le causali, singolarmente e/o complessivamente, ex adverso ivi dedotte e pretese;
2) in via gradata e subordinata CP 2e laddove il convenuto
-
dovesse dimostrare а allegazione di idoneamezzo
[...]
documentazione genuina ed avente data certa
- l'effettività e genuinità dell'articolato contrattuale posto a fondamento delle proprie pretese accertare e dichiarare in ogni caso
l'intervenuta prescrizione del credito/dei crediti ivi attivato/i
e/o in subordine la totale infondatezza, in fatto ed in diritto,
delle avverse ricostruzioni, pretese e domande;
RT al3) in ogni caso condannare il convenuto
pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio,
gravati da IVA e CPA come per legge. Per il convenuto RT :
1) rigettare la domanda di accertamento negativo del credito;
2) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto di
Controparte 2credito di in proprio e nella qualità di titolare della ditta individuale già
[...]
nei confronti della Controparte_3
Parte 1 in persona del legale rappresentante pro tempore,
per l'importo complessivo di euro 924.500,00, oltre interessi e
rivalutazione, quale risultante dalla sommatoria delle singole voci di credito dettagliatamente descritte nel corpo dell'atto di costituzione in giudizio;
3) per l'effetto, condannare la Parte 1 in persona del al pagamento in favore di legale rappresentante pro tempore, titolare dellain proprio e nella qualità di RT
[...]già ditta individuale 11
dell'importo Controparte_3
924.500,00, oltre interessi e rivalutazione, complessivo di euro quale risultante dalla sommatoria delle singole voci di credito
dettagliatamente descritte nel corpo dell'atto di costituzione in giudizio;
4) condannare, in ogni caso, la società attrice al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre IVA е СРА, come per legge, con attribuzione in favore dei propri procuratori antistatari;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte 1 ha convenuto in giudizio La RT in
Lavori proprio e quale titolare della ditta Impresa Costruzioni
Edili Marittimi Stradali Ferrara Geom. Mariano per ottenere l'accertamento negativo del credito attivato dal convenuto lacon diffida del 24.12.2019 esponendo: che in data 24.12.2019 aveva ricevuto una pec, in nome e per conto del CP 2 , nella dedotta
qualità di titolare della ditta già "Impresa Costruzioni
- Lavori
Edili - Marittimi Stradali Ferrara Geom. Mariano, con la quale gli era stata richiesta la somma di euro 645.000,00 quale saldo
dell'importo dovuto per la cessione dell'immobile indicato nel atto di compravendita stipulato in data 22.10.2008; che nella
diffida era stato indicato che la somma avrebbe dovuto essere società prima in versata dalla Controparte 4
liquidazione e poi cancellata dal registro delle imprese il
07.04.2014, alla quale la Pt 1 aveva concesSO in locazione un
immobile con la contestuale cessione del credito per i canoni di locazione al fino a concorrenza della somma di euro CP 2
che nella risposta alla diffida del 31.12.2019 aveva 645000,00;
posto evidenza che l'Impresa Costruzioni Lavori
- Edili in
-
Marittimi Stradali Ferrara geom. Mariano aveva cessato la propria attività in data 14.11.2011 e che la scrittura trilaterale del
22.10.2008, documento che era stato indicato quale titolo della richiesta di pagamento le era ignota;
che il credito vantato dal convenuto era prescritto.
RT si è opposta alla domanda dell'attrice ed ha chiesto in via riconvenzionale condanna dell'attrice alla pagamento della somma di euro 924000,00 sostenendo di vantare nei confronti dell'attrice tre crediti dell'importo, rispettivamente,
di euro 645000,00, di euro 195000,00 e di euro 84500,00.
Quanto al primo ha esposto: che con contratto per notar CP 2
del 22.10.2008, quale titolare dell'
[...]
di seguito impresa. Controparte_3
l'opificio industriale CP 2 ), aveva venduto alla Parte 1
sito in Napoli alla via Volpicella per il prezzo di euro controdichiarazione scritta del 22.10.2008 la 470000,00; che con
avevano precisato che l'effettivo e reale Pt 1 ed il CP 2
corrispettivo del cespite era pari ad euro 1115000,00 e che a del rimanente importo dovuto, euro garanzia del pagamento
645000,00, la Pt 1 aveva operato la cessione pro solvendo del credito futuro derivante dalla locazione dell'immobile oggetto della vendita del 22.10.2008 alla Controparte_5
; che lo stesso 22.10.2008 era stato concluso il
[...]
contratto di locazione tra la Pt 1 CP 4 e la e sottoscritta una controdichiarazione in cui si indicava il reale sempre il ed effettivo importo del canone di locazione;
che
22.10.2008 era stata firmata una scrittura tra la Pt 1 la
CP 4 ed il in base alla quale la CP 4 si CP 2
obbligava a versare direttamente al CP 2 il canone di locazione per l'immobile della Pt 1 sino a concorrenza della somma di euro
645000,00%; che la non aveva versato nessun importo. CP 4
Quanto al secondo credito il CP 2 ha dedotto: che con contratto
CP 2 del 22.10.2008, quale titolare della impresa per notar aveva ceduto alla Pt 1 il ramo di azienda organizzata CP 2
l'esercizio dell'attività estrattiva con sede in Coreno per
Ausonio per l'importo di euro 7650,00; che con controdichiarazione del 22.10.2008 era stato precisato che l'effettivo e reale corrispettivo della cessione del ramo di azienda era pari ad euro
195000,00; che l'importo non era stato versato.
Quanto al terzo credito ha dedotto: che con contratto di mandato del 15.7.2009 la Pt 1 gli aveva affidato l'incarico di svolgere indagini di mercato favorire l'acquisito di un motopontoneper riconoscendogli un compenso pari al 5% del prezzo di acquisto del oltre al 10% sulla differenza tra euro 1200000,00 ed il mezzo prezzo effettivo;
che aveva consentito alla Pt 1 di acquistare un mezzo per il prezzo di euro 710000,00 cosicchè aveva maturato
il diritto a ricevere euro 84500,00, di cui 35000,00 pari al 5% di euro 710000,00 ed euro 49000,00 corrispondente al 10% di euro
490000,00, differenza tra euro 1200000,00 ed euro 710000,00.
Ha aggiunto che tenuto conto della piena identificazione tra la
ditta ed il suo titolare non era decisiva la deduzione dell'attrice che la sua impresa aveva cessato la sua attività e
che la prescrizione era stata interrotta dalla missiva spedita il
22.112012 e ricevuta il 29.11.2012.
È intervenuta in giudizio la Controparte_6 quale società controllante della Pt 1
[...] manifestando il proprio interesse ad impugnare con querela
[...] ' di falso le controdichiarazioni indicate in citazione nella comparsa di risposta del CP 2
Con sentenza del 29.1.2021 l'intervento della CP_6 è stato dichiarato inammissibile.
Tutto ciò premesso, la domanda di accertamento negativo del
credito proposta dalla Parte 1 non è fondata ed è invece
RTfondata la domanda riconvenzionale proposta da
Quanto avendo l'impresaalla difesa dell'attrice secondo cui
CP 2 cessato la sua attività i crediti oggetto del giudizio non potrebbero più essere azionati, la stessa non può essere condivisa considerato che la Suprema Corte ha chiarito che la disciplina di cui all'art. 2495 C.C. (nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 6 del
2003, art. 4), secondo la quale l'iscrizione della cancellazione delle società di capitali e delle cooperative dal registro delle imprese, avendo natura costitutiva, estingue le società, anche se
sopravvivono rapporti giuridici dell'ente, non è estensibile alle vicende estintive della qualità di imprenditore individuale, il
quale non si distingue dalla persona fisica che compie l'attività imprenditoriale, sicchè l'inizio e la fine della qualità di
imprenditore non sono subordinati alla realizzazione di formalità, ma all'effettivo svolgimento o al reale venir meno dell'attività
imprenditoriale (cfr. Cass. Civ. n. 98 del 2016).
Quanto alla prescrizione il termine è stato interrotto con missiva del 22.11.2012 con la quale il CP 2 ha richiesto alla Pt 1
[...] il pagamento dell'intero importo di euro 924.500,00.
Quanto al merito, deve essere affermato che per tutti e tre i
crediti di cui il CP 2 ha chiesto il riconoscimento è stato prodotto e deve ritenersi valido ed efficace il titolo.
Quanto al credito di euro 645000,00 risulta che con contratto a rogito per notaio dott. CP 2 del 22.10.2008, rep. n. 86975 n. 31237,racc. RT nella qualità di titolare
dell' Controparte_3
Parte 1 in persona ha venduto alla
[...]
l'opificio industrialedell'amministratore unico, sig. CP_7
sito in Napoli alla via Volpicella n. 51, per il prezzo di euro
470.000,00.
Con controdichiarazione scritta del 22.10.2008 le medesime parti,
nella qualità di titolare dell'ovvero, RT [...]
Controparte_3
Parte 1 hanno precisato che l'effettivo e la e reale della compravendita per notaio corrispettivo CP 2 rep. n.
86975 racc. n. 31237, era pari ad euro 1.115.000,00, e la Pt 1
[...] , a dell'esatto adempimento della propria garanzia obbligazione di prezzo, euro di pagamento della differenza
645.000,00 ( euro 1.115.000,00 euro 470.000,00) -1 ha operato a favore di Controparte 2 n.q. la cessione pro solvendo del credito futuro ad essa spettante а titolo di canoni locatizi che avrebbe percepito dalla Controparte_5
[...] dipendenza del nuovo contratto di locazione, in concluso, in pari data, con quest'ultima fino alla concorrenza di
euro 645.000,00. Ancora in data 22.10.2008 è stato stipulato contratto di locazione con il quale la quale nuova proprietaria dell'areaParte 1
industriale sita in Napoli alla via Volpicella n. 51, ha concesso alla società Controparte_5 già
conduttrice, il godimento dell'immobile.
Contestualmente alla conclusione del contratto di locazione da ultimo menzionato, Parte 1 ed Controparte_5
[...] hanno sottoscritto, ancora in data 22.10.2008, una in virtù della quale è stato espressamentecontrodichiarazione precisato l'effettivo e reale importo del canone locatizio.
Sempre in data 22.10.2008, stata stipulata altra scritturaè
(quale nuova proprietaria e privata tra la società Parte 1
de qua), la [...] immobiliare locatrice dell'unità e RT nella qualità Controparte_5 di titolare dell' Controparte_3
in forza della quale le parti hanno
[...]
previsto che la Controparte_5 versasse direttamente al n.q. quanto da dovuto a RT titolo di canone locatizio sino alla concorrenza della somma di €
645.000,00. Quanto al credito di euro 195000,00, corrispondente al prezzo effettivo della cessione del ramo di azienda organizzato per l'esercizio dell'attività estrattiva con sede in Coreno Ausonio,
consacrato nella controdichiarazione del 22.10.2008èlo stesso
(doc. 7 della produzione del CP 2 ).
Da ultimo il credito di euro 84500,00 è fondato sull'incarico conferito al CP 2 dalla Pt 1 il 15.7.2009 (doc. 8) e sul del mezzo della cui ricerca era statosuccessivo acquisito incaricato il CP 2 (doc. nn. 11 e 12).
Consegue che la domanda di accertamento negativo del credito
Parte 1 deve vantato da RT proposta dalla essere respinta e che la domanda di di condannare RT al pagamento dell'importo di euro 924000,00 deve la Parte 1
essere accolta.
dovuta dalla Pt 1 al CP 2 vanno computati gli Sulla somma interessi al tasso legale dal 29.11.2012 al saldo.
Le spesedel giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con i parametri previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M.
per le controversie di valore compreso tra euro147/2022,
520000,01 ed euro 1000000,00.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Pt 1
[...] nei confronti di e sulla domanda RT quest'ultimo nei confronti della riconvenzionale proposta da
difesa ed eccezione disattesa, cosìprima, ogni diversa, istanza,
provvede:
1) Rigetta la domanda di accertamento negativo del credito proposta dall'attrice;
2) accoglie la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto e per l'effetto condanna la Parte 1 al pagamento in favore di della somma di euro 924.500,00, oltre interessi al RT
tasso legale dal 29.11.2012 al saldo.
3) condanna la al pagamento delle spese del giudizio Parte 1
che liquida in euro 545,00 per sostenute da RT esborsi ed euro 29193,00 per compenso, oltre rimborso forfettario,
сра ed iva con attribuzione agli avvocati Gaia De Stefano e
Francesco Nazzaro.
Napoli, 10.5.2025
Il Giudice
dott. Mauro Impresa