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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 16/06/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3748/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3748/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Alex Belotti Parte_1 C.F._1
e dell'Avv. Giovanni Parafioriti, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in
Serviate (BG), Via Pastrengo, 1/C
- parte attrice - nei confronti di
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Maria Cristina Gelpi, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Como, Via Cinque
Giornate, 61
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 C.F._3
Luciano Bova e dell'Avv. Elia Campanielli, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Lecco, Piazza degli Affari, 12
- parti convenute -
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Andrea Orlandoni, CP_3 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como, Via Mugiasca, 10
(P.IVA Controparte_4
), con il patrocinio dell'Avv. Lorenzo Petri, elettivamente domiciliata presso P.IVA_2
il suo studio in Milano, Piazzetta Guastalla, 1
- terzi chiamati -
Conclusioni di parte attrice
pagina 1 di 26 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione (anche formulate dalle parti terze chiamate), accertata e dichiarata la responsabilità, in via solidale o alternativa tra loro, del signor e del signor per le Controparte_1 Controparte_2 lesioni subite dal signor a seguito dell'evento lesivo descritto nella sezione in Parte_1
“fatto” dell'atto di citazione, In via principale:
- condannare i convenuti e in via solidale o Controparte_1 Controparte_2 alternativa tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal signor quantificati, sulla scorta dell'elaborato peritale depositato dal Parte_1 consulente tecnico d'ufficio dr. , nella complessiva somma di € 129.861,90 Persona_1 (di cui € 51.813,00 quale danno biologico dinamico - relazionale;
€ 20.207,07 quale personalizzazione del danno non patrimoniale biologico dinamico - relazionale;
€ 18.652,00 quale danno morale interiore;
€ 12.937,50 quale danno non patrimoniale da lesione temporanea;
€ 26.252,40 quale danno patrimoniale emergente) ovvero in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo, nei limiti di valore del presente contenzioso;
- rigettare la domanda riconvenzionale del convenuto , in quanto Controparte_1 infondata in fatto e in diritto.
In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda riconvenzionale formulata dal convenuto , condannare Controparte_1 CP_3
, C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
[...] P.IVA_1
Milano alla Piazza Tre Torri n. 3, a garantire, manlevare e tenere comunque indenne il signor da ogni e qualsiasi pregiudizio patrimoniale dovesse derivargli a Parte_1 seguito e per causa dell'accoglimento, anche parziale, della domanda riconvenzionale svolta nei suoi confronti e, per l'effetto, condannare , C.F. , in CP_3 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano alla Piazza Tre Torri n. 3, in forza della polizza d'assicurazione sottoscritta (doc. 12), a pagare al signor
[...] l'importo che costui fosse a sua volta condannato a corrispondere al signor Parte_1
, compresi eventuali interessi, rivalutazione e spese legali;
Controparte_1
- in via ulteriormente subordinata, autorizzare la chiamata in causa di ex CP_3 art. 269, III comma, cpc, come circostanziata nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 28 giugno 2023.
In via istruttoria:
(i) anche in parziale modifica dei provvedimenti resi in data 2 novembre 2023 e 21 febbraio
2024, ammettere la prova per testimoni, da escutere anche a prova contraria sulle circostanze avversarie denegatamente ammesse, così come formulata nella memoria ex art. 183, VI comma n. 2 cpc, sui seguenti capitoli di prova: 3) Vero che, rispetto alla fotografia che Le viene mostrata (doc. 1 attore, foto “Ril.5”), la linea identificata con la colorazione rossa indica la traiettoria tenuta dal signor P_
, la linea identificata con la colorazione nera indica la traiettoria tenuta dal signor
[...]
mentre la stella con colorazione bianca indica il punto di impatto tra i due Parte_1 sciatori. 4) Vero che, all'esito dello scontro tra sciatori di cui al precedente capitolo n. 2, il signor si è ritrovato nel punto indicato con freccia nera nella fotografia che Le viene Parte_1 mostrata (doc. 1 attore, foto “Ril.5”), mentre il signor si è ritrovato in Controparte_1 posizione posta più a monte rispetto al signor e, più precisamente, nel punto Parte_1 indicato con freccia viola nella fotografia che Le viene mostrata (doc. 1 attore, foto
“Ril.5”).
pagina 2 di 26 5) Vero che, quale agente della Polizia di Stato addetto al Distaccamento Sciatori Sicurezza e Soccorsi in Montagna di “Bormio”, Ella è intervenuto in data 24 febbraio 2018 presso il comprensorio sciistico Skiarea di Bormio 2000 (SO) a motivo del sinistro che ha coinvolto i signori e , prestando soccorso agli sciatori, allertando Parte_1 Controparte_1 il medico di turno dr. nonché la centrale operativa AREU del 112, Persona_2 formulando richiesta d'intervento dell'elisoccorso.
6) Vero che, all'atto del suo intervento in data 24 febbraio 2018 presso il comprensorio sciistico Skiarea di Bormio 2000 (SO), Ella ha constatato che il signor si Parte_1 trovava disteso nel punto indicato con freccia nera nella fotografia che Le viene mostrata (doc. 1 attore, foto “Ril.5”), mentre il signor si trovava in posizione Controparte_1 posta più a monte rispetto al signor e, più precisamente, nel punto indicato Parte_1 con freccia viola nella fotografia che Le viene mostrata (doc. 1 attore, foto “Ril.5”).
7) Dica il teste se conferma la relazione e i contenuti del documento che gli si mostra sub doc. 1 attore.
8) Dica il teste se, allorquando si è verificato lo scontro tra sciatori di cui al precedente capitolo n. 2, il signor era accompagnato dal signor Controparte_1 [...]
e/o da altro allenatore. CP_2 9) Dica il teste se, all'atto del suo intervento in data 24 febbraio 2018 presso il comprensorio sciistico Skiarea di Bormio 2000 (SO), ella ha rinvenuto il signor
[...] sul luogo del sinistro. CP_2 10) Vero che, prima dell'incidente sciistico occorsogli in data 24 febbraio 2018, il signor si dedicava, anche in Sua compagnia, ogni fine settimana, alla pratica Parte_1 sportiva dello sci e/o del ciclismo in Bormio.
11) Dica il teste se, dopo l'incidente sciistico occorsogli in data 24 febbraio 2018, il signor ha esercitato la pratica sportiva dello sci e del ciclismo. Parte_1
12) Vero che, prima dell'incidente sciistico occorsogli in data 24 febbraio 2018, il signor in Sua compagnia, era solito praticare trekking in alta montagna, soprattutto Parte_1 durante il periodo estivo quando si trovava in villeggiatura presso l'immobile di Bormio (SO).
13) Dica il teste se, dopo l'incidente sciistico occorsogli in data 24 febbraio 2018, il signor ha esercitato la pratica sportiva del trekking. Parte_1
14) Vero che, prima dell'incidente sciistico occorsogli in data 24 febbraio 2018, il signor praticava, in Sua compagnia, la disciplina del tennis presso i campi situati Parte_1 entro il Residence Betulle Fiorite di Brembate Sopra per almeno due volte alla settimana.
15) Dica il teste se, dopo l'incidente sciistico occorsogli in data 24 febbraio 2018, il signor ha esercitato la pratica sportiva del tennis. Parte_1
16) Vero che, a seguito all'incidente sciistico occorsogli in data 24 febbraio 2018, il signor ha segnalato più volte di avere un continuo dolore all'atto della Parte_1 mobilizzazione della mandibola.
17) Vero che, dopo l'incidente occorsogli in data 24 febbraio 2018, il signor Parte_1 quando si alimenta, ha difficoltà di masticazione e deglutizione che lo costringono a rimuovere con le dita i residui di cibo incastrati nel cavo orale.
18) Vero che, a motivo della situazione descritta al precedente capitolo n. 17, il signor
[...]
dopo l'incidente sciistico occorsogli in data 24 febbraio 2018, evita di Parte_1 frequentare i ristoranti.
Si indicano quali testimoni:
- Piazza Cavour n. 20, Bormio (SO), sui capitoli 3, 4, 8, 10, 11; Testimone_1
pagina 3 di 26 - Assistente Capo della Polizia di Stato presso la Questura di Sondrio, Testimone_2
Distaccamento Sciatori Sicurezza e Soccorso in Montagna – “Bormio”, sui capitoli n. 5, 6, 7, 9;
- Assistente Capo della Polizia di Stato presso la Questura di Sondrio, Testimone_3
Distaccamento Sciatori Sicurezza e Soccorso in Montagna – “Bormio”, sui capitoli n. 5, 6,
7, 9;
- via G. Marconi n. 6, Brembate Sopra (BG), sui capitoli 10, 11, 12, Testimone_4
13, 16, 17, 18;
- via Ciro Menotti n. 7, Milano (MI), sui capitoli 10, 11, 12, 13, 16, 17, Testimone_5
18;
- via G. Marconi n. 6, Brembate Sopra (BG), sui capitoli 10, Controparte_5
11, 12, 13, 16, 17, 18;
- via Alessandro Manzoni n. 32, Tirano (SO), sui capitoli 12 e 13; Testimone_6
- via Alessandro Manzoni n. 32, Tirano (SO), sui capitoli 12 e 13; Testimone_7
- via G. Marconi n. 6, Brembate Sopra (BG), sui capitoli n. 14 e 15; Testimone_8 (ii) anche a parziale modifica dell'ordinanza resa in data 21 febbraio 2024, disporre, ex art. 254 cpc, il confronto tra il testimone indicato dalla parte attrice, signor e il Testimone_1 testimone indicato dalla parte convenuta, signor attesa la divergenza tra le Testimone_9 deposizioni rese e, ancor più, a fronte delle incongruenze tra le dichiarazioni del teste e quanto accertatosi nella relazione redatta dalla Polizia di Stato – Testimone_9
Distaccamento di Bormio, già depositata sub doc. 1; (iii) Voglia il Giudice valutare l'adozione nei confronti del testimone di parte convenuta signor l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 256 cpc. Testimone_9
In ogni caso:
- spese e competenze di causa interamente rifuse IVA, cpa, 15%. In caso di denegata soccombenza del signor spese e competenze professionali, IVA, cpa, 15% Parte_1 da porre a carico di . CP_3
Conclusioni di parte convenuta Controparte_1
Nel merito, in principalità: respingere la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto, spese a favore;
In subordine: nel denegato caso di accoglimento anche solo pro-quota della domanda formulata dall'attore nei confronti del sig. , liquidato il danno attoreo Controparte_1 secondo rigorose risultanze istruttorie, tenuto conto di quanto già percepito da controparte in forza di polizza infortuni, condannare
[...]
- in personale del legale rappresentante Parte_2 pro-tempore - a tenere manlevato ed indenne il convenuto per quanto Controparte_1 in esecuzione dell'emananda sentenza dovesse essere costretto a corrispondere al sig.
Parte_1
Spese rifuse.
In via riconvenzionale: condannare il sig. al risarcimento di tutti i danni -patrimoniali e non- patiti Parte_1 dal sig. in occasione dell'incidente sciistico per cui è causa, danni Controparte_1 quantificati in complessivi € 16.246,61 ovvero nella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
spese rifuse.
In via istruttoria: Si chiede l'ammissione di prova testimoniale sui capitoli di seguito dedotti:
pagina 4 di 26 1) Vero che in data 24 febbraio 2018 dalle 8.30 alle 11.00 circa ha svolto -unitamente al sig. allenamento di slalom gigante sulla porzione della pista Stelvio Controparte_1 denominata “Canalino Sartorelli”, nel comprensorio sciistico di Bormio?
2) Vero che per lo svolgimento dell'allenamento di cui al cap. 1) tutti gli atleti utilizzavano scii comunemente detti “da gigante”?
3) Vero che nei pressi dell'intersezione tra il pianoro di raccordo tra il “Canalino Sartorelli”/ l'impianto di risalita “Bormio 2000” e la pista “La Rocca” è presente una casetta di legno?
4) Vero che dopo l'evento del 24.2.2018 il sig. è stato escluso dai campionati P_ regionali e le gare italiane di quell'anno per la sua categoria?
5) Vero che il sig. ha “saltato” la sessione estiva 2018 di allenamento Controparte_1 in preparazione delle gare sciistiche dell'anno successivo? Si indicano quali testi il sig. residente in [...], Località Bomboldo Testimone_9
n. 5 e il sig. residente in [...]; Tes_10
Conclusioni di parte convenuta Controparte_2 voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni opportuna declaratoria ed accertamento, disattesa e rigettata ogni diversa e contraria istanza, così giudicare: in via principale: per tutte le ragioni esposte in atti, accertare e dichiarare la mancanza di responsabilità del sig. nel sinistro oggetto di causa e rigettare Controparte_2 integralmente le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, qualora il convenuto sig. fosse ritenuto responsabile del sinistro occorso, in via Controparte_2 solidale o alternativa con il sig. , e pertanto condannato al risarcimento Controparte_1 dei danni in favore dell'attore:
- accertare e dichiarare che il sig. ha concorso a cagionare il danno e, per Parte_1
l'effetto, ridurre proporzionalmente il risarcimento;
- dichiarare la terza chiamata, ( , tenuta a manlevare, CP_3 Controparte_6 risarcire e/o indennizzare il proprio assicurato sig. e, per l'effetto, Controparte_2 condannare la stessa compagnia assicurativa a rimborsare tutto quanto il convenuto fosse tenuto a pagare in favore dell'attore; Controparte_2 in via istruttoria: si reitera la richiesta di ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze, con i testi indicati nella memoria ex art. 183 VI co. n. 2 c.p.c.:
cap. 1) vero che nella mattinata del 24.02.2018 il sig. svolgeva l'attività di CP_2 allenatore sciistico nel comprensorio di Bormio 2000 e precisamente sulla pista denominata;
Parte_3
cap. 2) vero che nella mattinata del 24.02.2018 durante la sessione di allenamento di cui al capitolo che precede la pista era stata riservata agli atleti;
Parte_3
cap. 3) vero che nella mattinata del 24.02.2018 la pista dedicata alla Parte_3 sessione di allenamento degli atlei, tra cui l'odierno convenuto , era delimitata da P_ un apposito recinto con funzione di divisorio dal resto del comprensorio;
cap. 4) vero che prima di iniziare la sessione di allenamento del 24.02.2018, il sig.
nella sua qualità di allenatore, radunava tutti gli atleti per comunicare le regole CP_2 da rispettare durante la sessione;
cap. 5) vero che le regole impartite dall'allenatore per le sessione del 24.02.2018 CP_2 imponevano agli atleti di fermarsi al termine della pista recintata , Parte_3 uscire dalla delimitazione e procedere lentamente lungo il tratto di collegamento tra la fine della pista destinata all'allenamento e gli impianti di risalita;
pagina 5 di 26 cap. 6) vero che l'incidente per cui è causa si verificava nel tratto di collegamento tra la fine della pista destinata all'allenamento e gli impianti di risalita, in uno spazio escluso dall'area delimitata per l'allenamento; cap. 7) vero che la sessione di allenamento di cui al capitolo 1 era destinata a sciatori di età superiore ai 14 anni, già appartenenti a categorie agonistiche;
cap. 8) vero che esula dal ruolo di allenatore ogni forma di supporto e/o accompagnamento nella discesa degli atleti che accedono alle sessioni di allenamento. in ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali.
Conclusioni della terza chiamata CP_3
In via principale: Voglia il Tribunale adito, previe le opportune declaratorie, rigettare ogni domanda svolta nei confronti di in quanto infondata in fatto e in diritto. CP_3
In via subordinata: nel denegato caso di accoglimento anche parziale della domanda attorea, dichiarare tenuta a manlevare il sig. nei limiti della quota di CP_3 CP_2 responsabilità allo stesso attribuibile, tenuto conto delle limitazioni di operatività, delle franchigie e degli scoperti previsti dal contratto assicurativo stipulato.
Con vittoria di spese e competenze oltre accessori.
Conclusioni della terza chiamata Controparte_4
IN VIA PRINCIPALE
Respingere qualsivoglia domanda e/o pretesa del Sig. nei confronti del Parte_1
Sig. siccome infondata, incomprovata e smentita documentalmente e, Controparte_1 conseguentemente, respingere la domanda di manleva da quest'ultimo formulata nei confronti della deducente siccome infondata in fatto e in diritto, mandando per l'effetto da qualsivoglia onere e/o domanda. Controparte_7
IN VIA ISTRUTTORIA
Con ogni e più ampia riserva di dedurre e produrre nei termini di legge.
Ordinare ex art. 210 cpc al Sig. la produzione in giudizio delle polizze Parte_1 infortuni private sottoscritte, nonché delle quietanze e/o documenti equipollenti rilasciati dalle Compagnie assicurative aventi ad oggetto il pagamento, a qualsiasi titolo avvenuto e/o ancora da disporre, di importi posti a ristoro delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal sinistro di cui è causa.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese ed onorari di lite. Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
e deducendo che: Controparte_1 Controparte_2
- in data 24.02.2018, l'attore stava percorrendo con gli sci la parte finale della pista
“La Rocca” del comprensorio sciistico Skiarea Bormio 2000, allorquando, giunto in prossimità del raccordo con la pista “Stelvio”, era stato travolto da P_
, all'epoca minorenne;
[...]
- stava transitando sul percorso nel corso di una sessione di Controparte_1 allenamento sotto la vigilanza dell'allenatore quando aveva Controparte_2
mutato repentinamente la direzione verso monte, invadendo il tracciato della pista
“La Rocca”;
pagina 6 di 26 - sul luogo del sinistro era intervenuta la Polizia di Stato che aveva redatto apposita relazione di intervento;
- a seguito del sinistro, l'attore aveva riportato plurime fratture all'arto inferiore destro e alla mandibola che gli avevano cagionato danni non patrimoniali (alla salute e morali), da adeguatamente personalizzare in ragione delle conseguenze dell'evento sulla sfera dinamico-relazionale del danneggiato, e patrimoniali, pari alle spese di cura sostenute in conseguenza del sinistro;
- sarebbe responsabile dei danni subiti dall'attore in Controparte_1 conseguenza del sinistro, a norma dell'art. 2043 c.c. e 9 L. 363/2003, essendo la verificazione dell'evento dannoso riconducibile esclusivamente all'imprudenza del convenuto che aveva effettuato, a velocità sostenuta, una manovra di “carving” non consentita, peraltro in condizioni di visibilità ostruita da un manufatto sulla lato della pista, fino a risalire contromano la pista “La Rocca”, dalla quale scendeva, a moderata velocità, che non aveva avuto possibilità di avvedersi in Parte_1 anticipo dell'imprevedibile cambio di traiettoria del convenuto;
- a sua volta, sarebbe responsabile del danno patito dall'attore ex Controparte_2 art. 2048 c.c., essendosi l'evento verificato nel tempo in cui l'allievo era affidato alla custodia dell'allenatore e avendo il convenuto omesso di sorvegliare l'allievo durante la discesa.
Ha quindi chiesto di condannare i convenuti, in solido o in via alternativa tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro.
Si è costituito in giudizio , deducendo che: Controparte_1
- nella mattinata del 24.02.2018 si era allenato nella disciplina Controparte_1 di “gigante” sulla porzione di pista “Stelvio” denominata e, al Parte_3
termine della seduta di allenamento, dopo aver oltrepassato le recinzioni di delimitazione della pista, si stava dirigendo verso l'impianto di risalita di Bormio
2000;
- nell'affrontare il tratto di raccordo che intersecava la pista “La Rocca” e la pista
“Stelvio”, mantenendo la sinistra del percorso, era stato travolto da Parte_1 che, proveniente dalla pista “La Rocca” (a monte) e mantenendosi alla stretta destra della stessa, era in procinto di attraversare il “canale” di raccordo per proseguire la propria discesa sulla pista “Stelvio”;
pagina 7 di 26 - la circostanza che stesse risalendo la pista “La Rocca” sarebbe Controparte_1
frutto esclusivamente della ricostruzione avanzata dagli agenti interventi dopo lo scontro, non rinvenendosi riferimento alla manovra di risalita nelle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti dal testimone oculare dell'evento, Testimone_1
amico di Parte_1
- il convenuto, peraltro, non indossava gli sci da “carving” che avrebbero consentito la manovra contestata, ma quelli da gigante e, comunque, non avrebbe avuto alcuna necessità di risalire la pista “La Rocca” per raggiungere la destinazione di Bormio
2000;
- al contrario, la responsabilità per lo scontro sarebbe da ascriversi all'attore, il quale, trovandosi monte, doveva mantenere una direzione che gli consentisse di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle e dare la precedenza a chi proviene da destra;
- il quantum dei danni subiti dall'attore sarebbe indimostrato;
- l'attore avrebbe già ricevuto un indennizzo in forza di una polizza privata infortuni, del quale dovrebbe tenersi conto onde evitare un indebito arricchimento;
- anche aveva subito lesioni in conseguenza dello scontro, dei Controparte_1 danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti alle quali l'attore dovrebbe essere riconosciuto responsabile;
- al tempo del sinistro il convenuto era assicurato per la responsabilità civile con
Controparte_4
Ha quindi chiesto, in via preliminare, lo spostamento della prima udienza al fine di chiamare in causa Parte_4
, onde formulare nei suoi confronti domanda di manleva,
[...] nel merito, il rigetto delle domande attoree e, in subordine, di condannare l'assicurazione a tenerlo indenne di quanto lo stesso dovesse essere chiamato a corrispondere in esecuzione della sentenza. Inoltre, in via riconvenzionale, ha chiesto di condannare al Parte_1 risarcimento di tutti i danni patiti in occasione dell'incidente sciistico per cui è causa.
Si è costituito in giudizio anche deducendo che: Controparte_2
- l'evento oggetto di causa si era verificato durante una sessione di allenamento di
, sciatore agonista, e non durante una lezione di sci;
Controparte_1
pagina 8 di 26 - si era occupato di istruire i propri atleti sulle diverse fasi di Testimone_11 discesa e risalita della pista e di condurre l'allenamento con tutte le precauzioni del caso;
- in particolare, tutta la pista , ove l'allenamento si svolgeva, era Parte_3 stata chiusa con una recinzione per consentire l'allenamento di slalom gigante;
- terminata la prova di allenamento e giunti alla fine della pista, gli sciatori dovevano uscire dalla recinzione e, a quel punto, si trovano in campo libero come gli altri sciatori e, quindi, oltre lo spazio di sorveglianza di che doveva Controparte_2
sorvegliare gli atleti dentro la pista, nel corso della sessione di allenamento;
- per raggiungere l'impianto di risalita Bormio 2000, essi dovevano percorrere un tratto pianeggiante di raccordo dove non potevano raggiungere velocità sostenute;
- sarebbe pertanto da escludere la responsabilità del convenuto ex art. 2048 CP_2
c.c., avendo egli adempiuto all'obbligo di sorveglianza richiesto nella fattispecie;
- dall'esame della documentazione fotografica allegata alla relazione d'intervento della polizia parrebbe più probabile che sciando completamente a Parte_1
bordo pista, una volta giunto in prossimità del raccordo e con la visibilità a valle impedita dalla presenza di una casetta di legno, si fosse scontrato con P_
che proveniva dal raccordo a valle sulla sua sinistra, salendo sulle code
[...]
dei suoi sci;
- pertanto, la responsabilità del sinistro sarebbe comunque da ascriversi a
[...]
che, provenendo da monte e dovendo immettersi in un'altra pista, avrebbe Parte_1
dovuto arrestarsi o rallentare per dare la precedenza a che proveniva da P_
destra;
- al contrario , essendo la collisione avvenuta sul raccordo, non Controparte_1
avrebbe potuto risalire a monte, né fare una curva in salita, utilizzando sci da gigante;
- la quantificazione del danno operata dall'attore sarebbe contestata;
- aveva stipulato con polizza per la responsabilità Testimone_11 CP_3
civile a garanzia dell'attività da lui svolta.
Ha quindi chiesto, in via preliminare, lo spostamento della prima udienza al fine di chiamare in causa onde formulare nei suoi confronti domanda di manleva, CP_3
nel merito, il rigetto delle domande attoree e, in subordine, di ridurre il risarcimento stante pagina 9 di 26 il concorso di colpa dell'attore nel sinistro e di condannare l'assicurazione a tenerlo indenne di quanto lo stesso dovesse essere chiamato a corrispondere all'attore.
Ritualmente chiamata in causa, si è costituita in giudizio la quale ha aderito a CP_3 tutte le difese dell'assicurato e dichiarato di opporre all'assicurato “tutti i limiti di operatività, gli scoperti, le franchigie e i massimali previsti dal contrato assicurativo stipulato”, precisando altresì che l'attore era beneficiario di una polizza infortuni stipulata con la stessa Controparte_3
Ha quindi chiesto il rigetto delle domande svolte nei propri confronti.
Parimenti ritualmente chiamata in causa, si è costituita in giudizio anche
[...]
la quale ha dedotto che: Controparte_4
- la ricostruzione dei fatti attorea risulterebbe indimostrata e scarsamente verosimile;
- sussisterebbe, comunque, quantomeno un concorso di colpa dell'attore nella causazione dell'evento e la responsabilità dell'allenatore per Testimone_11
l'omessa sorveglianza dell'allievo ; P_
- il quantum delle pretese risarcitorie attoree sarebbe contestato e in ogni caso l'entità del risarcimento dovrebbe essere decurtata di quanto già percepito dall'attore a titolo di indennizzo dalla propria assicurazione.
Ha quindi chiesto il rigetto delle domande svolte dall'attore nei confronti di P_
e, conseguentemente, di quelle svolte da quest'ultimo nei suoi confronti.
[...]
Con le note scritte per la prima udienza del 28.06.2023, per quanto qui rileva,
[...]
ha contestato la domanda riconvenzionale e le difese del convenuto e Parte_1 P_
chiesto il differimento della prima udienza per la chiamata in causa di per CP_3
farsi dalla stessa garantire in relazione alla pretese risarcitorie oggetto della domanda riconvenzionale svolta da e, nel caso in cui il giudice non autorizzasse Controparte_1 la chiamata dell'assicurazione, in quanto già parte del giudizio, la concessione dei termini ex art. 183, c. 6, c.p.c..
Con ordinanza in data 28.06.2023, ritenuto che la domanda in manleva dell'attore, in quanto formulata nei confronti di soggetto già parte del giudizio ( , non CP_3 necessitasse di autorizzazione e contestuale differimento dell'udienza ex artt. 183, c. 5 e
269, c. 3, c.p.c., sono stati concessi i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c..
Depositate dalle parti le memorie istruttorie, la causa è stata istruita, oltre che documentalmente, mediante l'escussione di tre testi complessivamente alle udienze del
23.01.2024 e 21.02.2024, nonché mediante l'espletamento di CTU medico-legale sulla pagina 10 di 26 persona sia di che di . Inoltre, con ordinanza in data Parte_1 Controparte_1
10.12.2024, in parziale modifica dell'ordinanza istruttoria del 21.02.2024, è stata ordinata, ex art. 210 c.p.c., ad l'esibizione della quietanza dell'indennizzo pagato a CP_3 [...]
in conseguenza del sinistro del 24.02.2018, documentazione prodotta dalla terza Parte_1
chiamata in data 07.01.2025.
All'udienza del 21.03.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
I. La ricostruzione dei fatti e l'accertamento delle responsabilità. ha agito in giudizio per sentir condannare e Parte_1 Controparte_1 [...]
al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro occorso in data CP_2
24.02.2018, allorquando l'attore e il convenuto si scontrarono su una pista da sci P_
del comprensorio sciistico Skiarea Bormio 2000. A sua volta, ha Controparte_1 formulato tempestiva domanda riconvenzionale di condanna dell'attore al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del medesimo sinistro.
Costituiscono circostanze incontestate il fatto che, in data 24.02.2018, e Parte_1
si scontrarono mentre il primo stava scendendo con gli sci dalla pista Controparte_1
“La Rocca” del comprensorio sciistico summenzionato, tenendosi sul lato destro della pista
(direzione monte-valle), e il secondo stava affrontando lo “skiweg” che interseca intersecava la pista “La Rocca”, dirigendosi verso gli impianti di risalita “Bormio 2000”.
Dalla documentazione in atti (cfr., doc. n. 1 attore) e, comunque, dalle allegazioni delle parti in merito allo stato dei luoghi, si evince che lo “skiweg” è un tratto battuto, sostanzialmente pianeggiante, che funge da collegamento tra piste e, nella specie, tra la pista , ove stava svolgendo una sessione di Parte_3 Controparte_1 allenamento con l'allenatore e la zona di “Bormio 2000”, e che lo stesso Controparte_2 interseca la pista “La Rocca”, che percorrono gli sciatori provenienti da monte, e la pista
“Stelvio”, che prosegue verso valle. Inoltre, nei pressi dell'intersezione tra lo “skiweg” e la pista “La Rocca” è presente una casetta di legno. ha dedotto che lo scontro sarebbe avvenuto in quanto Parte_1 Controparte_1 avrebbe imboccato lo “skiweg” a velocità sostenuta e mutato repentinamente la direzione verso monte, risalendola contromano e così invadendo il tracciato della pista “La Rocca”, dalla quale l'attore stava scendendo;
, al contrario, ha dedotto che lo Controparte_1
pagina 11 di 26 stesso stava percorrendo a velocità moderata lo “skiweg”, mantenendosi alla sinistra dello stesso, quando era stato travolto da che proveniva da monte e che si teneva Parte_1 all'estrema destra della pista “La Rocca” e, dirigendosi verso la pista “Stelvio”, non gli aveva dato la precedenza.
Stante la non concorde descrizione dei fatti offerta dalle parti, l'istruttoria orale condotta è stata diretta alla ricostruzione della dinamica del sinistro.
Deve infatti innanzitutto escludersi che la ricostruzione della dinamica dello scontro possa ritenersi provata sulla base del solo contenuto della relazione di intervento redatta dagli operanti della Questura di Sondrio intervenuti sui luoghi del sinistro. Difatti, va osservato che l'atto pubblico, quale quello redatto dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, fa prova, a norma dell'art. 2700 c.c., fino a querela di falso, esclusivamente della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché “delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti” e che, per giurisprudenza consolidata, la fede privilegiata che assiste il verbale redatto da pubblico ufficiale non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (cfr., Cass. n. 3785/2017). Nel caso di specie, pertanto, fanno prova fino a querela di falso (per quanto rileva) esclusivamente il fatto che le persone sentite nell'immediatezza dai verbalizzanti ( e abbiano reso le Testimone_1 Controparte_2
dichiarazioni contenute nei verbali di sommarie informazioni allegati alla relazione (cfr., pp. 3 e 4, doc. n. 1 attore), oltre alla descrizione degli atti compiuti e dello stato di persone e luoghi appreso al momento dell'intervento. Al contrario, le ipotesi ricostruttive formulate dagli operatori intervenuti sui luoghi dopo il fatto non hanno alcun valore probatorio oggettivo, dovendo essere vagliate dal giudice sulla base del complessivo materiale probatorio. Medesima considerazione deve valere per le indicazioni grafiche del
“presumibile” punto di “impatto” tra gli sciatori contenute nella documentazione fotografica allegata al rapporto (pp. 13 e 14), mentre le indicazioni grafiche relative al punto di ritrovamento degli sciatori dopo l'impatto, in quanto approssimative e non univoche, devono essere lette unitamente alla restante documentazione disponibile (v. infra).
Ciò premesso, va osservato che, anche dall'istruttoria orale, è emersa una diversa versione della dinamica del sinistro, descritta sia dal teste dell'attore, sia dal teste del Testimone_1
pagina 12 di 26 convenuto , (nulla, al contrario, ha saputo riferire quanto P_ Testimone_9 all'impatto il teste che non ha assistito allo scontro). Tes_10
Difatti, all'udienza del 23.01.2024, il teste ha dichiarato che: “ho visto un Testimone_1
ragazzo che sopraggiungeva con il casco a uovo dalla pista Stelvio e in direzione Bormio
2000 dove c'è la seggiovia che porta in alto per rifare l'allenamento con le porte. La stradina che collega la pista Stelvio con Bormio 2000 si trova alla fine della pista La
Rocca, io ero sulla stradina. E' vero che il ragazzo ha risalito contromano la pista La
Rocca nell'eseguire l'attraversamento per arrivare all'impianto, lo so perché l'ho visto.
Posso dire che so che i ragazzi che fanno l'allenamento molto spesso dopo la sessione si dirigono verso l'impianto di risalita, salgono e poi scendono in modo da avere l'abbrivio per arrivare all'impianto di risalita senza racchettare”. Ha poi precisato che l'impatto era stato frontale e che al momento dello scontro il ragazzo era da solo e che “in quel momento sia sulla pista La Rocca sia sulla stradina non c'era nessuno”.
Al contrario, all'udienza del 21.02.2024, il teste ha confermato di aver Testimone_9
percorso con lo skiweg e che, nell'affrontarlo, entrambi (lui e Controparte_1
) erano rimasti alla sinistra del pianoro, procedendo dritti in senso perpendicolare P_ rispetto alla pista “La Rocca” (cfr. capitoli 6 e 7 della memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c. del convenuto ). Ha precisato che c'era anche escusso all'udienza P_ Tes_10 del 23.01.2024, che era in mezzo e che lui era l'ultimo, e che tra l'uno e l'altro P_
saranno passati cinque secondi e tra lo stesso e la distanza di una decina di Tes_9 P_ metri. Ha poi chiarito di aver visto davanti a sé l'impatto tra i due sciatori e ha negato che avesse risalito contromano verso monte la pista “La Rocca” (sul cap. 2 della P_ memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c. dell'attore: “No non è vero. Non è risalito”).
Ciò chiarito, va quindi osservato che, nel caso in cui sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, il giudice è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra oppure ad escludere la credibilità di entrambe (cfr., Cass. n. 1547/2015; Cass. n.
5560/2021).
Nel caso di specie, la credibilità soggettiva dei testi può essere ritenuta di pari grado, in quanto entrambi amici delle parti, non legati ad esse da vincoli di parentela o altri rapporti pagina 13 di 26 degni di particolare nota e in relazione ai quali va quindi ragionevolmente escluso un interesse a rendere consapevolmente dichiarazioni mendaci, esponendosi alla conseguente responsabilità penale, per favorire o sfavorire l'una o l'altra parte.
Quanto, invece, all'attendibilità della testimonianza dal punto di vista oggettivo, va osservato che la testimonianza resa dal teste non pare pienamente attendibile, Tes_1
considerati gli ulteriori elementi probatori a disposizione del giudice. Deve infatti osservarsi, in primo luogo, che venne sentito dagli operanti della questura Testimone_1 intervenuti sul luogo nell'immediatezza dei fatti e ai medesimi rese le seguenti dichiarazione (cfr., verbale di sommarie informazioni, p. 3): “in data 24 febbraio 2018 mi trovavo a sciare in compagnia del mio amico Io mi trovavo fermo sul bordo Parte_1
della pista Stelvio guardando il mio amico che stava sopraggiungendo lungo la pista
“Laghetti” nella sua parte finale, lato destro. Nello stesso istante notavo un ragazzino scendere dal “ lungo lo skiweg che porta a Bormio 2000 sulla parte Parte_3
sinistra. Notavo quindi i due sciatori che non riuscendo a schivarsi entravano in contatto, rovinano entrambi a terra. […]”. Pertanto, nell'immediatezza dei fatti, non Testimone_1 riferì alle forze dell'ordine di alcuna manovra di risalita contromano della pista “La Rocca” posta in essere da , dichiarando di aver visto “un ragazzino scendere dal P_
“ lungo lo skiweg che porta a Bormio 2000 sulla parte sinistra”. Parte_3
L'omissione è significativa in quanto appare poco plausibile che una manovra tanto avventata quanto la risalita in contromano di una pista a velocità sostenuta non sia stata riferita subito dal testimone. In secondo luogo, va osservato che ha Testimone_1 dichiarato che al momento dello scontro non c'era nessun altro, né sullo “skiweg”, né sulla pista “La Rocca”, circostanza che appare altamente improbabile, non solo in quanto in contrasto con la pacifica circostanza che erano in corso gli allenamenti dei giovani atleti che utilizzavano il raccordo per riportarsi agli impianti di risalita, ma soprattutto in considerazione del fatto che gli operanti intervenuti sul posto hanno descritto come
“elevata” l'affluenza degli sciatori (cfr., p. 1 doc. n. 1 attore), eventualità del tutto probabile essendo l'incidente avvenuto alle ore 11.30 di un sabato mattina di febbraio con cielo sereno, quando è ragionevole aspettarsi la presenza di numerose sciatori sulle piste.
Infine, l'attendibilità della testimonianza non pare corroborata nemmeno dalla documentazione fotografica allegata alla relazione della Questura. Difatti, alla relazione
(pp. 10, 11 e 12 del doc. n. 1) sono allegate le foto degli sciatori ancora a terra e, sebbene la Pa posizione di appaia leggermente più a monte di quella di Controparte_1
pagina 14 di 26 si può notare agevolmente che il primo si trova nella parte più a sinistra Parte_1
(considerando la direzione di percorrenza) del tratto di stradina pianeggiante, e non sulla pista a monte (“La Rocca”). Pertanto, la posizione dei due sciatori non solo pare molto più ravvicinata di quella che appaiono indicare le grafiche approssimativamente giustapposte sulle fotografie dei luoghi dagli operanti della questura (cfr., p. 13 doc. n. 1 attore), ma soprattutto è compatibile con la ricostruzione offerta dal convenuto per cui lo stesso si sarebbe tenuto al margine sinistro dello “skiweg” che incrocia la pista “La Rocca”, senza effettuare alcuna manovra di risalita, essendo la posizione di più a valle, Parte_1 ragionevolmente spiegabile con il fatto che lo stesso, provenendo da monte, dopo l'impatto fosse scivolato leggermente in discesa.
Esclusa la volontà del teste di rendere consapevolmente dichiarazioni mendaci, può quindi ritenersi che l'indicazione della manovra in contromano riferita da possa Testimone_1
costituire un ricordo falsato di un'azione che il teste può aver visto compiere in altre occasioni (come dallo stesso riferito), ma non nell'episodio per cui è causa.
Quanto invece, alla testimonianza di che ha negato che avesse Testimone_9 P_
eseguito una manovra di risalita in contromano, deve osservarsi che la stessa appare attendibile, considerata la posizione assunta dal ragazzo rispetto al convenuto (lo seguiva sullo skiweg), che egli ha dichiarato espressamente di aver visto l'impatto e che la documentazione fotografica in atti pare compatibile con la dinamica riferita. Anche il fatto
Tes_1 che il teste avesse indicato che tra gli sciatori in allenamento vi fosse una distanza maggiore (circa 50 metri, 20 secondi) non appare sufficiente a giudicare inattendibile la
Tes_1 testimonianza resa da considerato che era il primo della fila e, Testimone_9
pertanto, non poteva essere certo della distanza che separava gli altri due sciatori, P_
e Tes_9
Alla luce di quanto sopra, ritiene il Tribunale che l'attore non abbia provato l'esecuzione, da parte di , dell'allegata azzardata manovra di risalita della pista “La Controparte_1
Rocca” in contromano, ma che appaia maggiormente probabile che i due sciatori, l'uno che scendeva all'estrema destra della pista “La Rocca”, l'altro che si teneva sull'estrema sinistra dello “skiweg”, non si siano visti l'un l'altro, probabilmente anche a causa della visuale ostruita dalla casetta di legno posizionata in prossimità dell'incrocio e che appare nelle fotografie sub doc. n. 1 attoreo, e, pertanto, si siano scontrati.
L'assenza di certezza sulla dinamica dell'incidente comporta che debba trovare applicazione alla fattispecie la disposizione di cui all'art. 19 L. 363/2003, ratione temporis
pagina 15 di 26 applicabile, per cui, nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni. Va infatti osservato che nemmeno ha provato sufficientemente di avere Controparte_1
rispettato pienamente tutte le norme comportamentali specifiche e di prudenza generica, e che, pertanto, la responsabilità dello scontro debba essere addebitata esclusivamente a
[...]
il quale, scendendo da monte e dalla sinistra del convenuto, avrebbe dovuto Parte_1
concedergli la precedenza (cfr., artt. 10 e 12 L. 363/2003). Difatti, posto che lo scontro è avvenuto in un incrocio tra piste in un punto di visibilità non perfetta (per il posizionamento della casetta) anche avrebbe dovuto adeguare traiettoria e velocità Controparte_1
allo stato dei luoghi (cfr., art. 9 L. 363/2003), mentre è pacifico che lo stesso si trovasse al margine sinistro estremo dello skiwegg e, quindi, proprio ove gli sciatori provenienti da monte “sbucavano” terminata la pista “La Rocca”, né lo stesso ha mai allegato di aver rallentato il passaggio per verificare la discesa di terzi.
Ne consegue che entrambi e devono essere ritenuti Parte_1 Controparte_1
responsabili, ex art. 2043 c.c., dei danni subiti dalla controparte nella misura del 50%.
II. La posizione di Testimone_11
ha citato in giudizio anche per sentirlo condannare al Parte_1 Testimone_11
risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro del 24.02.2018, quale responsabile ex art. 2048 c.c., siccome allenatore di sci sotto la vigilanza del quale si trovava P_
, all'epoca dei fatti minorenne, al momento del sinistro.
[...]
Va quindi ricordato che, a norma dell'art. 2048 c.c., i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza, salvo che provino di non aver potuto impedire il fatto.
Il superamento della presunzione di responsabilità gravante, ex art. 2048 c.c., sull'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, postula la dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, e di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di quella serie, commisurate all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr., Cass. n.
9337/2016).
pagina 16 di 26 Nel caso in esame, è provato che il sinistro si verificò nel corso di una sessione di allenamento di con il convenuto e, nello specifico, Controparte_1 Testimone_11
nel momento in cui l'atleta, terminata la discesa sulla pista dedicata, stava facendo ritorno agli impianti di risalita per riportarsi in partenza ed effettuare un'altra prova (cfr., verbale di sommarie informazioni rese da doc. n. 1 attore). E', quindi, provato che Testimone_11 il danno subito dall'attore gli venne cagionato mentre era sotto la Controparte_1 vigilanza dell'allenatore non potendo trovare seguito l'argomentazione Testimone_11
difensiva del convenuto per cui i giovani allievi, terminato il tracciato, sarebbero fuoriusciti dal suo ambito di sorveglianza. Difatti, il periodo di risalita per riportarsi in quota costituiva parte integrante della sessione di allenamento, per tutto il corso della quale gli allievi erano sottoposti alla vigilanza dell'allenatore.
Tuttavia, ritiene il Tribunale che, alla luce delle circostanze del caso concreto, la responsabilità di debba essere esclusa, per non aver potuto impedire il Testimone_11 fatto. Infatti, l'istruttoria condotta non ha consentito di ricostruire esattamente la dinamica dell'incidente, pur tuttavia essendo stato escluso il compimento, da parte di P_
, dell'avventata manovra di risalita in contromano descritta dall'attore. Al
[...] contrario, come visto, è probabile che l'incidente si sia verificato in quanto i due sciatori, approssimandosi all'incrocio tra lo skiwag e la pista “La Rocca”, non si erano visti e in quanto, entrambi, non erano stati sufficientemente prudenti vicino all'incrocio. Pertanto,
l'addebito di colpa nei confronti di va limitato al mancato rispetto di Controparte_1
regole cautelari legislativamente determinate e di basilare prudenza e, quindi, che l'allievo avrebbe dovuto in ogni caso conoscere. Considerato, inoltre, che era Controparte_1
uno sciatore, seppur giovane, agonista e, quindi, esperto, che egli conosceva lo stato dei luoghi, essendo l'allenamento in corso, non è possibile immaginare come concretamente avrebbe potuto impedire il fatto. Difatti, per un verso, la ripetizione Testimone_11 all'allievo della regola cautelare presumibilmente violata sarebbe risultato ultroneo, trattandosi di regola posta dalla legge o comunque di comune conoscenza, per altro verso, anche l'eventuale presenza dell'allenatore in prossimità dei luoghi ove il fatto si è verificato non avrebbe comunque consentito di evitare la collisione, considerato che
[...]
non avrebbe in ogni caso potuto arrestare la marcia del giovane sciatore in Tes_11 prossimità del luogo dell'impatto e tenuto conto, altresì, che la collisione avvenne anche per responsabilità per dell'attore che, giunto all'incrocio, parimenti non si arrestò.
pagina 17 di 26 Alla luce di tutto quanto sopra, pertanto, la domanda svolta dall'attore nei confronti di deve essere rigettata. Testimone_11
III. La liquidazione del danno.
La liquidazione del danno subito da attore e convenuto va operata, alla luce delle consulenze medico-legali d'ufficio espletate su entrambi, tenendo conto dei parametri fissati dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano e comunemente adottate per la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico/fisica, nella loro versione aggiornata che consente di distinguere il valore monetario dell'invalidità riferito al danno biologico da quello riferito al danno morale. Con riguardo al danno morale è stato infatti ormai ripetutamente sancito dalla
Suprema Corte il principio dell'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, con la conseguenza che il giudice, per determinare il quantum risarcitorio, deve accertare l'esistenza, nel singolo caso, di un eventuale concorso del danno biologico e del danno morale, e, solo nel caso di positivo accertamento della sussistenza di quest'ultimo, riconoscere e liquidare il relativo danno (cfr., Cass. n. 15733/2022).
Va inoltre ricordato sin da ora che la personalizzazione del danno è possibile solo in presenza di specifica prova di ulteriori conseguenze anomale rispetto al danno alla salute riportato. Deve essere, quindi, allegato e dimostrato, ai fini della personalizzazione, un pregiudizio che concerna un'attività della vita che non è praticata dalla persona standard, ma che assuma connotati specifici, eccezionali e peculiari (cfr., Cass. n. 28988/2019). Va poi precisato che, ai fini della liquidazione del danno: “in caso di positivo accertamento dei presupposti per la personalizzazione del danno, il giudice dovrà procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, dalla componente morale del danno…” (Cass. n. 25164/2020). Difatti, la personalizzazione del danno biologico ha la funzione di valorizzare le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti "dinamico-relazionali", non già ricomprese nel pregiudizio di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente e, quindi,
l'aumento per personalizzazione nulla ha a che vedere con il danno morale che, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, mantiene la sua autonomia, non
è conglobabile nel danno biologico ed è meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi.
III-A. Ivo Trabucchi.
pagina 18 di 26 Ciò chiarito, quanto a l'ausiliario dell'ufficio ha accertato che, a seguito del Parte_1 sinistro, l'attore riportò fratture alla mandibola, alla rotula e alla tibia destre e che i postumi permanenti accertati possono limitare attività della vita quotidiana e sportiva che comportino un impegno funzionale intenso e protratto del ginocchio destro. Ha, quindi, quantificato il periodo e il grado di invalidità temporanea e indicato la percentuale di invalidità permanente residuata all'attore in seguito al sinistro (20%), nonché quantificato in € 26.252,40 le spese mediche e di cura sostenute in conseguenza del sinistro. ha espressamente richiesto il risarcimento del danno per la sofferenza Parte_1
soggettiva interiore patita ed è presumibile ritenere che i gravi traumatismi riportati e il presumibile dolore associato, considerata anche la peculiarità del distretto di una parte delle lesioni (viso), avessero cagionato all'attore sofferenze interiori non riconducibili alla semplice lesione anatomico-funzionale, da valutare come danno c.d. morale, e quindi da liquidare considerando i valori delle Tabelle di Milano anche per tale voce di danno. Allo stesso modo, è provato dalla documentazione fotografica in atti (cfr., doc. n. 10 attore) che l'attore stesso fosse dedito alla pratica sportiva a livello amatoriale (sci, alpinismo e ciclismo) e, quindi, considerate le limitazioni alla pratica sportiva riconosciute dal CTU, pare congruo riconoscere, in considerazione della natura solo amatoriale delle medesime, riconoscere un aumento in personalizzazione del danno biologico nella misura del 15%.
Tutto quanto sopra premesso, tenuto conto dell'età (65) del danneggiato al momento in cui la situazione si è stabilizzata dopo 210 giorni di malattia, il calcolo da eseguirsi è il seguente:
• Danno biologico permanente, con aumento del 15% per personalizzazione: €
59.564,95;
• Danno morale (senza personalizzazione, per quanto già spiegato): € 18.652,00;
• Invalidità temporanea, di durata di 210 giorni, variamente invalidanti, come accertata dal CTU, tenuto conto della sofferenza soggettiva patita anche in tale lasso di tempo, e con personalizzazione al 15% per il solo danno biologico, per i motivi detti sopra
(quindi con valore giornaliero per il danno non patrimoniale da lesione temporanea al
100% pari a € 84+15% (danno biologico con personalizzazione) + (danno morale € 31,00)
- 127,60): € 14.355,00.
Il tutto per un totale di € 92.571,95 a titolo di danno non patrimoniale, in moneta attuale.
pagina 19 di 26 Costituisce danno (patrimoniale) risarcibile anche quello pari agli esborsi sostenuti a causa del sinistro, quantificato, sulla base delle spese mediche documentate e ritenute congrue dal CTU, in € 26.252,40.
Il danno patrimoniale e non patrimoniale liquidabile in capo a è quindi pari Parte_1
complessivamente ad € 118.824,35, in moneta attuale,
Va ora tuttavia osservato che costituisce circostanza documentale che Parte_1 percepì, in conseguenza del sinistro, la somma di € 101.200,00 a titolo di indennizzo (cfr., doc. depositato da in data 07.01.2025) per il danno subito, in forza della CP_3 polizza assicurativa stipulata con e prodotta dall'attore sub doc. n. 14, che CP_3 prevedeva il pagamento di indennità all'assicurato a titolo di “invalidità permanente” e
“invalidità temporanea”, oltre al rimborso delle spese di cura, nel caso di infortuni subiti nello svolgimento di attività (anche) extraprofessionali.
Ritiene pertanto il Tribunale che la circostanza che il danno subito da sia già Parte_1
stato, in parte, indennizzato dalla propria assicurazione, costituisca fatto impeditivo della pretesa attorea risarcitoria per la parte già coperta dall'indennizzo, in applicazione del principio di compensatio lucri cum damno, per cui se il danno è stato eliminato in tutto od in parte dall'indennizzo, scema in misura corrispondente l'obbligo risarcitorio del responsabile, non essendo consentito che il danneggiato si arricchisca, cumulando indennizzo e risarcimento, in conseguenza di un identico evento di danno, essendo ciò impedito dal principio di indifferenza del risarcimento, sancito dall'art. 1223 c.c.
Considerato infatti che l'assicurazione contro gli infortuni ha ad oggetto la copertura del danno alla salute, l'indennizzo liberamente contrattato per il verificarsi del danno ha causa indennitaria e, quindi, il suo scopo resta quello di ristorare un pregiudizio, non arricchire l'assicurato (cfr., Cass. n. 3429/2025).
Nel caso in esame, ritiene peraltro il Tribunale che vada esclusa la causa “lato senso previdenziale”, invocata dall'attore, dello specifico contratto assicurativo in relazione alla tipologia di sinistro per cui è causa. Per un verso, infatti, non vale a mutare la causa indennitaria del contratto la rinuncia dell'assicuratore al diritto di surrogazione nei confronti del responsabile ex art. 1916 c.c., dovendo essere condiviso l'insegnamento di
Cass n. 3429/2025, per cui: “la surrogazione, infatti, è un diritto di credito che
l'assicuratore acquisisce ipso facto per effetto del pagamento dell'indennizzo all'assicurato. La rinuncia alla surrogazione è dunque un negozio unilaterale abdicativo di un diritto di credito spettante all'assicuratore. La rinuncia ad un diritto di credito
pagina 20 di 26 comporta l'estinzione di quel diritto, non la sua retrocessione al dante causa di chi ha compiuto la rinuncia. Così, ad es., se il cessionario di un credito liberasse il debitore ceduto, il credito non retrocederebbe certo in capo al cedente. Allo stesso modo con la rinuncia alla surrogazione l'assicuratore libera preventivamente il terzo responsabile, ma non retrocede all'assicurato il suo diritto di credito nei confronti del responsabile (anche su questo punto v. Cass. 13533/14)”. Per altro verso, il fatto che l'indennizzo sia commisurato a un capitale assicurato non muta la causa del contratto, trattandosi di modalità di determinazione dell'obbligazione dell'assicuratore comunque legata alla misura del pregiudizio subito e, in particolare, al grado di invalidità residuato dopo il sinistro.
Inoltre, la previsione in contratto del pagamento di un indennizzo per le voci di danno da
“invalidità temporanea” e “permanente”, dizioni corrispondenti a quelle utilizzate per la descrizione del danno alla salute civilistico, consente di ritenere che il rischio assicurato fosse proprio quello derivante dal patimento di un danno alla salute con conseguenze sul piano patrimoniale e non patrimoniale. L'interesse all'assicurazione del predetto rischio è evidente, potendo il danno non dipendere dalla responsabilità di terzi o essendo comunque possibile l'insolvenza di questi ultimi. Infine, consentono di escludere la causa
“previdenziale” dell'assicurazione sia la previsione del rimborso delle spese mediche, che ha la sola finalità di eliminare il danno subito e provato, costituito dall'esborso sostenuto dal danneggiato per le cure conseguenti al sinistro, sia la previsione di una prestazione latu sensu previdenziale solo nel caso di infortuni di una certa gravità (superiore a quella per cui
è causa). Difatti, l'assicurazione prevedeva che, nel caso di invalidità permanente residuata all'assicurato superiore al 66%, l'assicuratore, in aggiunta alla corresponsione dell'indennità per invalidità permanente, avrebbe messo a disposizione dell'assicurazione una ulteriore somma uguale a quella liquidata attraverso la costituzione di una polizza di rendita vitalizia immediata rivalutabile (cfr., p. 12, doc. n. 14 attore). Pertanto, il fatto che, nel caso di sinistro da cui fosse derivata un'invalidità permanente di grado superiore al
66%, l'assicuratore avrebbe messo a diposizione una ulteriore somma con costituzione di polizza di rendita vitalizia, consente di concludere che le indennità pagate per l'invalidità temporanea e permanente fossero dirette proprio al ristoro del pregiudizio alla salute subito, in coerenza con la causa indennitaria del contratto, e la peculiare previsione di polizza con funzione “previdenziale” fosse esclusivamente quella riguardante la rendita garantita nel caso di grave invalidità permanente (somma, pertanto, non soggetta a compensatio).
pagina 21 di 26 Alla luce di tutto quanto sopra, deve essere condannato a pagare a Controparte_1 [...]
il 50% - stante il pari concorso di colpa accertato - della differenza tra il danno, Parte_1 come sopra liquidato, e l'indennizzo da quest'ultimo percepito, e, quindi, la somma di €
8.812,17, già in moneta attuale. Va, infatti, escluso che il diffalco debba avvenire per “poste omogenee”, considerata sia la natura unitaria del danno, le cui voci hanno valenza solo descrittiva, sia considerato che il criterio è stato abbandonato dallo stesso legislatore per la liquidazione del “danno differenziale” in tema di assicurazione sociale (cfr., L. n. 145/2018, art. 1, c. 1126, lett. a, b e c, con cui sono stati modificati i commi 6 e 7 dell'art. 10 D.P.R.
1124/1965), sia, infine, in quanto, provata l'entità dell'indennizzo pagato, sarebbe spettato all'attore dimostrare a quali poste di danno l'indennizzo si riferirebbe.
Sulla somma suindicata sono inoltre dovuti i soli interessi legali dalla data odierna della liquidazione al saldo. Difatti, l'attore non ha formulato alcuna specifica domanda diretta all'ottenimento dei c.d. “interessi compensativi”, limitandosi a richiedere il pagamento degli “interessi legali” dal dovuto al saldo. Se non che, nei debiti di valore derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi sulla somma rivalutata non possono essere riconosciuti in mancanza di una specifica domanda di parte, perché tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere allegato e provato, causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo (cfr.,
Cass. n. 4938/2023).
III.B - . Controparte_1
Quanto invece ad , l'ausiliario dell'ufficio ha accertato che, a seguito Controparte_1
del sinistro, il convenuto riportò un trauma cranio-facciale commotivo e contusioni alla spalla e al ginocchio destri, e che i postumi permanenti accertati non precludono alcuna attività della vita quotidiana o sportiva. Ha, quindi, quantificato il periodo e il grado di invalidità temporanea e indicato la percentuale di invalidità permanente residuata al convenuto in seguito al sinistro (3%), nonché quantificato in € 1.481,00 le spese mediche e di cura sostenute in conseguenza del sinistro.
non ha dedotto di aver subito, in conseguenza del sinistro, alcun Controparte_1
danno morale, limitandosi ad allegare che, per l'anno 2018 non aveva potuto sciare e partecipare alle previste gare sciistiche. Alla luce di quanto sopra, nulla può essere riconosciuto al convenuto a titolo di danno morale, in difetto di specifica allegazione sul punto. Quanto alla circostanza della rinuncia alle gare e alla pratica sciistica per l'anno
2018, va invece osservato che la stessa non appare sufficientemente dimostrata, considerato pagina 22 di 26 che il CTU ha indicato in soli 55 giorni l'invalidità temporanea subita in conseguenza del sinistro e precisato che la malattia stabilizzata non preclude l'attività sportiva e, a fronte di quanto sopra, considerato anche che il sinistro si era verificato quasi al termine della stagione invernale, il convenuto non ha dimostrato che le gare rinunciate avrebbero dovuto svolgersi proprio nel periodo di malattia, concluso il quale lo stesso avrebbe potuto riprendere la pratica sportiva.
Tenuto conto di quanto sopra, considerata l'età (14) del danneggiato al momento in cui la situazione si è stabilizzata, la durata della malattia (55 giorni variamente invalidanti) e l'entità dell'invalidità permanente come accertata in sede di CTU (3%), il danno non patrimoniale biologico patito da va liquidato in complessivi € Controparte_1
6.602,00, già in moneta attuale (€ 2.205,00 per danno biologico da invalidità temporanea +
€ 4.397,00 per danno biologico da invalidità permanente). Vanno inoltre riconosciute, quale danno patrimoniale, le spese mediche conseguenti al sinistro, pari ad € 1.481,00.
Come detto, del complessivo danno subito dal convenuto, pari ad € 8.083,00, deve rispondere, nella misura della metà, stante il paritetico concorso di colpa degli sciatori nella causazione del sinistro, il quale, conseguentemente, deve essere condannato Parte_1
a pagare ad la somma complessiva di € 4.041,50, già in moneta Controparte_1
attuale, oltre interessi legali dalla data odierna della liquidazione al saldo. Difatti, nemmeno il convenuto ha formulato alcuna specifica domanda diretta all'ottenimento dei c.d.
“interessi compensativi”, limitandosi a richiedere il pagamento degli “interessi legali” dal dovuto al saldo.
IV. Le terze chiamate e CP_3 Controparte_4
[...]
Devono ora essere esaminate le domande svolte dalle parti nei confronti delle assicurazioni chiamate in causa, e CP_3 Controparte_4
Quanto ad considerato il rigetto della domanda svolta dall'attore nei CP_3
confronti di deve ritenersi assorbita la domanda in garanzia proposta da Testimone_11 quest'ultimo, in base al principio per il quale la “domanda di garanzia nei confronti del terzo chiamato, essendo funzionale a deviare verso quest'ultimo le conseguenze economiche della soccombenza del chiamante, presuppone necessariamente che sia stata accolta la domanda proposta contro di lui. In difetto, l'esame della domanda di garanzia resta assorbito” (cfr., Cass. n. 23123/2019).
pagina 23 di 26 Deve, invece, essere accolta la domanda in garanzia svolta da nei confronti Parte_1
di in forza del contratto di assicurazione per danni derivanti da responsabilità CP_3
civile prodotto sub doc. n. 12, la cui validità ed efficacia in relazione al sinistro per cui è causa è rimasta incontestata, per cui deve essere condannata a rifondere a CP_3 [...]
quanto questo pagherà ad , a titolo di risarcimento del Parte_1 Controparte_1
danno come sopra accertato e liquidato, in esecuzione della presente sentenza.
Analogamente, va accolta la domanda in garanzia svolta da nei Controparte_1
confronti di in forza del contratto di Controparte_4
assicurazione per danni derivanti da responsabilità civile prodotto sub doc. n. 11, la cui validità ed efficacia in relazione al sinistro per cui è causa è parimenti rimasta incontestata dalla terza chiamata. Di conseguenza, Controparte_4
deve essere condannata a rifondere ad quanto questo pagherà ad Controparte_1 [...]
a titolo di risarcimento del danno come sopra accertato e liquidato, in Parte_1
esecuzione della presente sentenza.
V. Le spese di lite.
La soccombenza reciproca tra l'attore e il convenuto Parte_1 Controparte_1 giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Va altresì disposta la compensazione delle spese legali relative alla chiamata in causa del terzo tra, da una parte, e e, dall'altra parte, Parte_1 CP_3 P_
e considerato che le
[...] Controparte_4
compagnie non hanno contestato la domanda in garanzia svolta nei propri confronti.
Invece, siccome soccombente, deve essere condannato a rifondere a Parte_1 [...]
le spese sostenute per il presente giudizio, che si liquidano – a norma del D.M. CP_2
55/2014, tenuto conto del valore della domanda e dell'attività svolta – nella misura di €
14.000,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Quanto alle spese di giudizio sostenute da in relazione alla chiamata in causa CP_3
svolta da le stesse vanno poste a carico della parte che, rimasta Controparte_2
soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, salvo nel caso di palese arbitrarietà della chiamata (che qui non ricorre, ritenuta giustificata la chiamata in ragione della domanda risarcitoria svolta dall'attore nei confronti del convenuto chiamante e non risultando contestata, quanto meno, la sussistenza di un rapporto di assicurazione per la responsabilità civile tra il convenuto chiamante e la terza chiamata) (cfr., Cass. n.
pagina 24 di 26 23123/19). Pertanto, le spese sostenute da in relazione alla chiamata svolta da CP_3 vanno poste a carico di e liquidate nella somma di € Controparte_2 Parte_1
7.052,00, oltre 15% per rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Quanto alle spese di CTU, le stesse vanno poste a carico di e Parte_1 P_
nella misura del 50% ciascuno.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) condanna a pagare a a titolo di risarcimento del Controparte_1 Parte_1
danno patito in conseguenza del sinistro del 24.02.2018, per tutte le ragioni di cui in motivazione, la somma di € 8.812,17, già in moneta attuale, oltre interessi legali dalla data odierna della liquidazione al saldo;
2) condanna a pagare ad , a titolo di risarcimento Parte_1 Controparte_1
del danno patito in conseguenza del sinistro del 24.02.2018, per tutte le ragioni di cui in motivazione, la somma di € 4.041,50, già in moneta attuale, oltre interessi legali dalla data odierna della liquidazione al saldo;
3) rigetta le domande svolte da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
4) condanna a rifondere a quanto questo pagherà ad CP_3 Parte_1
, a titolo di risarcimento del danno, in esecuzione della Controparte_1
presente sentenza;
5) condanna a rifondere ad Controparte_4
quanto questo pagherà ad a titolo di Controparte_1 Parte_1
risarcimento del danno, in esecuzione della presente sentenza;
6) compensa integralmente le spese di lite tra e Controparte_1 Parte_1
7) compensa integralmente le spese di lite relative alla domanda in garanzia tra
[...]
e nonché tra e Parte_1 CP_3 Controparte_1 [...]
Controparte_4
8) condanna a rifondere a le spese sostenute per il Parte_1 Controparte_2
presente giudizio, che si liquidano nella misura di € 14.000,00 per compensi, oltre
15% per rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
pagina 25 di 26 9) condanna a rifondere ad le spese di lite sostenute in Parte_1 CP_3
relazione alla domanda in garanzia svolta da che si liquidano Controparte_2 nella somma di € 7.052,00, oltre 15% per rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
10) pone le spese di CTU a carico di e nella misura Parte_1 Controparte_1
del 50% ciascuno.
16 giugno 2025
Il giudice
Arianna Toppan
pagina 26 di 26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3748/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Alex Belotti Parte_1 C.F._1
e dell'Avv. Giovanni Parafioriti, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in
Serviate (BG), Via Pastrengo, 1/C
- parte attrice - nei confronti di
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Maria Cristina Gelpi, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Como, Via Cinque
Giornate, 61
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 C.F._3
Luciano Bova e dell'Avv. Elia Campanielli, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Lecco, Piazza degli Affari, 12
- parti convenute -
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Andrea Orlandoni, CP_3 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como, Via Mugiasca, 10
(P.IVA Controparte_4
), con il patrocinio dell'Avv. Lorenzo Petri, elettivamente domiciliata presso P.IVA_2
il suo studio in Milano, Piazzetta Guastalla, 1
- terzi chiamati -
Conclusioni di parte attrice
pagina 1 di 26 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione (anche formulate dalle parti terze chiamate), accertata e dichiarata la responsabilità, in via solidale o alternativa tra loro, del signor e del signor per le Controparte_1 Controparte_2 lesioni subite dal signor a seguito dell'evento lesivo descritto nella sezione in Parte_1
“fatto” dell'atto di citazione, In via principale:
- condannare i convenuti e in via solidale o Controparte_1 Controparte_2 alternativa tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal signor quantificati, sulla scorta dell'elaborato peritale depositato dal Parte_1 consulente tecnico d'ufficio dr. , nella complessiva somma di € 129.861,90 Persona_1 (di cui € 51.813,00 quale danno biologico dinamico - relazionale;
€ 20.207,07 quale personalizzazione del danno non patrimoniale biologico dinamico - relazionale;
€ 18.652,00 quale danno morale interiore;
€ 12.937,50 quale danno non patrimoniale da lesione temporanea;
€ 26.252,40 quale danno patrimoniale emergente) ovvero in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo, nei limiti di valore del presente contenzioso;
- rigettare la domanda riconvenzionale del convenuto , in quanto Controparte_1 infondata in fatto e in diritto.
In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda riconvenzionale formulata dal convenuto , condannare Controparte_1 CP_3
, C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
[...] P.IVA_1
Milano alla Piazza Tre Torri n. 3, a garantire, manlevare e tenere comunque indenne il signor da ogni e qualsiasi pregiudizio patrimoniale dovesse derivargli a Parte_1 seguito e per causa dell'accoglimento, anche parziale, della domanda riconvenzionale svolta nei suoi confronti e, per l'effetto, condannare , C.F. , in CP_3 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano alla Piazza Tre Torri n. 3, in forza della polizza d'assicurazione sottoscritta (doc. 12), a pagare al signor
[...] l'importo che costui fosse a sua volta condannato a corrispondere al signor Parte_1
, compresi eventuali interessi, rivalutazione e spese legali;
Controparte_1
- in via ulteriormente subordinata, autorizzare la chiamata in causa di ex CP_3 art. 269, III comma, cpc, come circostanziata nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 28 giugno 2023.
In via istruttoria:
(i) anche in parziale modifica dei provvedimenti resi in data 2 novembre 2023 e 21 febbraio
2024, ammettere la prova per testimoni, da escutere anche a prova contraria sulle circostanze avversarie denegatamente ammesse, così come formulata nella memoria ex art. 183, VI comma n. 2 cpc, sui seguenti capitoli di prova: 3) Vero che, rispetto alla fotografia che Le viene mostrata (doc. 1 attore, foto “Ril.5”), la linea identificata con la colorazione rossa indica la traiettoria tenuta dal signor P_
, la linea identificata con la colorazione nera indica la traiettoria tenuta dal signor
[...]
mentre la stella con colorazione bianca indica il punto di impatto tra i due Parte_1 sciatori. 4) Vero che, all'esito dello scontro tra sciatori di cui al precedente capitolo n. 2, il signor si è ritrovato nel punto indicato con freccia nera nella fotografia che Le viene Parte_1 mostrata (doc. 1 attore, foto “Ril.5”), mentre il signor si è ritrovato in Controparte_1 posizione posta più a monte rispetto al signor e, più precisamente, nel punto Parte_1 indicato con freccia viola nella fotografia che Le viene mostrata (doc. 1 attore, foto
“Ril.5”).
pagina 2 di 26 5) Vero che, quale agente della Polizia di Stato addetto al Distaccamento Sciatori Sicurezza e Soccorsi in Montagna di “Bormio”, Ella è intervenuto in data 24 febbraio 2018 presso il comprensorio sciistico Skiarea di Bormio 2000 (SO) a motivo del sinistro che ha coinvolto i signori e , prestando soccorso agli sciatori, allertando Parte_1 Controparte_1 il medico di turno dr. nonché la centrale operativa AREU del 112, Persona_2 formulando richiesta d'intervento dell'elisoccorso.
6) Vero che, all'atto del suo intervento in data 24 febbraio 2018 presso il comprensorio sciistico Skiarea di Bormio 2000 (SO), Ella ha constatato che il signor si Parte_1 trovava disteso nel punto indicato con freccia nera nella fotografia che Le viene mostrata (doc. 1 attore, foto “Ril.5”), mentre il signor si trovava in posizione Controparte_1 posta più a monte rispetto al signor e, più precisamente, nel punto indicato Parte_1 con freccia viola nella fotografia che Le viene mostrata (doc. 1 attore, foto “Ril.5”).
7) Dica il teste se conferma la relazione e i contenuti del documento che gli si mostra sub doc. 1 attore.
8) Dica il teste se, allorquando si è verificato lo scontro tra sciatori di cui al precedente capitolo n. 2, il signor era accompagnato dal signor Controparte_1 [...]
e/o da altro allenatore. CP_2 9) Dica il teste se, all'atto del suo intervento in data 24 febbraio 2018 presso il comprensorio sciistico Skiarea di Bormio 2000 (SO), ella ha rinvenuto il signor
[...] sul luogo del sinistro. CP_2 10) Vero che, prima dell'incidente sciistico occorsogli in data 24 febbraio 2018, il signor si dedicava, anche in Sua compagnia, ogni fine settimana, alla pratica Parte_1 sportiva dello sci e/o del ciclismo in Bormio.
11) Dica il teste se, dopo l'incidente sciistico occorsogli in data 24 febbraio 2018, il signor ha esercitato la pratica sportiva dello sci e del ciclismo. Parte_1
12) Vero che, prima dell'incidente sciistico occorsogli in data 24 febbraio 2018, il signor in Sua compagnia, era solito praticare trekking in alta montagna, soprattutto Parte_1 durante il periodo estivo quando si trovava in villeggiatura presso l'immobile di Bormio (SO).
13) Dica il teste se, dopo l'incidente sciistico occorsogli in data 24 febbraio 2018, il signor ha esercitato la pratica sportiva del trekking. Parte_1
14) Vero che, prima dell'incidente sciistico occorsogli in data 24 febbraio 2018, il signor praticava, in Sua compagnia, la disciplina del tennis presso i campi situati Parte_1 entro il Residence Betulle Fiorite di Brembate Sopra per almeno due volte alla settimana.
15) Dica il teste se, dopo l'incidente sciistico occorsogli in data 24 febbraio 2018, il signor ha esercitato la pratica sportiva del tennis. Parte_1
16) Vero che, a seguito all'incidente sciistico occorsogli in data 24 febbraio 2018, il signor ha segnalato più volte di avere un continuo dolore all'atto della Parte_1 mobilizzazione della mandibola.
17) Vero che, dopo l'incidente occorsogli in data 24 febbraio 2018, il signor Parte_1 quando si alimenta, ha difficoltà di masticazione e deglutizione che lo costringono a rimuovere con le dita i residui di cibo incastrati nel cavo orale.
18) Vero che, a motivo della situazione descritta al precedente capitolo n. 17, il signor
[...]
dopo l'incidente sciistico occorsogli in data 24 febbraio 2018, evita di Parte_1 frequentare i ristoranti.
Si indicano quali testimoni:
- Piazza Cavour n. 20, Bormio (SO), sui capitoli 3, 4, 8, 10, 11; Testimone_1
pagina 3 di 26 - Assistente Capo della Polizia di Stato presso la Questura di Sondrio, Testimone_2
Distaccamento Sciatori Sicurezza e Soccorso in Montagna – “Bormio”, sui capitoli n. 5, 6, 7, 9;
- Assistente Capo della Polizia di Stato presso la Questura di Sondrio, Testimone_3
Distaccamento Sciatori Sicurezza e Soccorso in Montagna – “Bormio”, sui capitoli n. 5, 6,
7, 9;
- via G. Marconi n. 6, Brembate Sopra (BG), sui capitoli 10, 11, 12, Testimone_4
13, 16, 17, 18;
- via Ciro Menotti n. 7, Milano (MI), sui capitoli 10, 11, 12, 13, 16, 17, Testimone_5
18;
- via G. Marconi n. 6, Brembate Sopra (BG), sui capitoli 10, Controparte_5
11, 12, 13, 16, 17, 18;
- via Alessandro Manzoni n. 32, Tirano (SO), sui capitoli 12 e 13; Testimone_6
- via Alessandro Manzoni n. 32, Tirano (SO), sui capitoli 12 e 13; Testimone_7
- via G. Marconi n. 6, Brembate Sopra (BG), sui capitoli n. 14 e 15; Testimone_8 (ii) anche a parziale modifica dell'ordinanza resa in data 21 febbraio 2024, disporre, ex art. 254 cpc, il confronto tra il testimone indicato dalla parte attrice, signor e il Testimone_1 testimone indicato dalla parte convenuta, signor attesa la divergenza tra le Testimone_9 deposizioni rese e, ancor più, a fronte delle incongruenze tra le dichiarazioni del teste e quanto accertatosi nella relazione redatta dalla Polizia di Stato – Testimone_9
Distaccamento di Bormio, già depositata sub doc. 1; (iii) Voglia il Giudice valutare l'adozione nei confronti del testimone di parte convenuta signor l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 256 cpc. Testimone_9
In ogni caso:
- spese e competenze di causa interamente rifuse IVA, cpa, 15%. In caso di denegata soccombenza del signor spese e competenze professionali, IVA, cpa, 15% Parte_1 da porre a carico di . CP_3
Conclusioni di parte convenuta Controparte_1
Nel merito, in principalità: respingere la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto, spese a favore;
In subordine: nel denegato caso di accoglimento anche solo pro-quota della domanda formulata dall'attore nei confronti del sig. , liquidato il danno attoreo Controparte_1 secondo rigorose risultanze istruttorie, tenuto conto di quanto già percepito da controparte in forza di polizza infortuni, condannare
[...]
- in personale del legale rappresentante Parte_2 pro-tempore - a tenere manlevato ed indenne il convenuto per quanto Controparte_1 in esecuzione dell'emananda sentenza dovesse essere costretto a corrispondere al sig.
Parte_1
Spese rifuse.
In via riconvenzionale: condannare il sig. al risarcimento di tutti i danni -patrimoniali e non- patiti Parte_1 dal sig. in occasione dell'incidente sciistico per cui è causa, danni Controparte_1 quantificati in complessivi € 16.246,61 ovvero nella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
spese rifuse.
In via istruttoria: Si chiede l'ammissione di prova testimoniale sui capitoli di seguito dedotti:
pagina 4 di 26 1) Vero che in data 24 febbraio 2018 dalle 8.30 alle 11.00 circa ha svolto -unitamente al sig. allenamento di slalom gigante sulla porzione della pista Stelvio Controparte_1 denominata “Canalino Sartorelli”, nel comprensorio sciistico di Bormio?
2) Vero che per lo svolgimento dell'allenamento di cui al cap. 1) tutti gli atleti utilizzavano scii comunemente detti “da gigante”?
3) Vero che nei pressi dell'intersezione tra il pianoro di raccordo tra il “Canalino Sartorelli”/ l'impianto di risalita “Bormio 2000” e la pista “La Rocca” è presente una casetta di legno?
4) Vero che dopo l'evento del 24.2.2018 il sig. è stato escluso dai campionati P_ regionali e le gare italiane di quell'anno per la sua categoria?
5) Vero che il sig. ha “saltato” la sessione estiva 2018 di allenamento Controparte_1 in preparazione delle gare sciistiche dell'anno successivo? Si indicano quali testi il sig. residente in [...], Località Bomboldo Testimone_9
n. 5 e il sig. residente in [...]; Tes_10
Conclusioni di parte convenuta Controparte_2 voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni opportuna declaratoria ed accertamento, disattesa e rigettata ogni diversa e contraria istanza, così giudicare: in via principale: per tutte le ragioni esposte in atti, accertare e dichiarare la mancanza di responsabilità del sig. nel sinistro oggetto di causa e rigettare Controparte_2 integralmente le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, qualora il convenuto sig. fosse ritenuto responsabile del sinistro occorso, in via Controparte_2 solidale o alternativa con il sig. , e pertanto condannato al risarcimento Controparte_1 dei danni in favore dell'attore:
- accertare e dichiarare che il sig. ha concorso a cagionare il danno e, per Parte_1
l'effetto, ridurre proporzionalmente il risarcimento;
- dichiarare la terza chiamata, ( , tenuta a manlevare, CP_3 Controparte_6 risarcire e/o indennizzare il proprio assicurato sig. e, per l'effetto, Controparte_2 condannare la stessa compagnia assicurativa a rimborsare tutto quanto il convenuto fosse tenuto a pagare in favore dell'attore; Controparte_2 in via istruttoria: si reitera la richiesta di ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze, con i testi indicati nella memoria ex art. 183 VI co. n. 2 c.p.c.:
cap. 1) vero che nella mattinata del 24.02.2018 il sig. svolgeva l'attività di CP_2 allenatore sciistico nel comprensorio di Bormio 2000 e precisamente sulla pista denominata;
Parte_3
cap. 2) vero che nella mattinata del 24.02.2018 durante la sessione di allenamento di cui al capitolo che precede la pista era stata riservata agli atleti;
Parte_3
cap. 3) vero che nella mattinata del 24.02.2018 la pista dedicata alla Parte_3 sessione di allenamento degli atlei, tra cui l'odierno convenuto , era delimitata da P_ un apposito recinto con funzione di divisorio dal resto del comprensorio;
cap. 4) vero che prima di iniziare la sessione di allenamento del 24.02.2018, il sig.
nella sua qualità di allenatore, radunava tutti gli atleti per comunicare le regole CP_2 da rispettare durante la sessione;
cap. 5) vero che le regole impartite dall'allenatore per le sessione del 24.02.2018 CP_2 imponevano agli atleti di fermarsi al termine della pista recintata , Parte_3 uscire dalla delimitazione e procedere lentamente lungo il tratto di collegamento tra la fine della pista destinata all'allenamento e gli impianti di risalita;
pagina 5 di 26 cap. 6) vero che l'incidente per cui è causa si verificava nel tratto di collegamento tra la fine della pista destinata all'allenamento e gli impianti di risalita, in uno spazio escluso dall'area delimitata per l'allenamento; cap. 7) vero che la sessione di allenamento di cui al capitolo 1 era destinata a sciatori di età superiore ai 14 anni, già appartenenti a categorie agonistiche;
cap. 8) vero che esula dal ruolo di allenatore ogni forma di supporto e/o accompagnamento nella discesa degli atleti che accedono alle sessioni di allenamento. in ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali.
Conclusioni della terza chiamata CP_3
In via principale: Voglia il Tribunale adito, previe le opportune declaratorie, rigettare ogni domanda svolta nei confronti di in quanto infondata in fatto e in diritto. CP_3
In via subordinata: nel denegato caso di accoglimento anche parziale della domanda attorea, dichiarare tenuta a manlevare il sig. nei limiti della quota di CP_3 CP_2 responsabilità allo stesso attribuibile, tenuto conto delle limitazioni di operatività, delle franchigie e degli scoperti previsti dal contratto assicurativo stipulato.
Con vittoria di spese e competenze oltre accessori.
Conclusioni della terza chiamata Controparte_4
IN VIA PRINCIPALE
Respingere qualsivoglia domanda e/o pretesa del Sig. nei confronti del Parte_1
Sig. siccome infondata, incomprovata e smentita documentalmente e, Controparte_1 conseguentemente, respingere la domanda di manleva da quest'ultimo formulata nei confronti della deducente siccome infondata in fatto e in diritto, mandando per l'effetto da qualsivoglia onere e/o domanda. Controparte_7
IN VIA ISTRUTTORIA
Con ogni e più ampia riserva di dedurre e produrre nei termini di legge.
Ordinare ex art. 210 cpc al Sig. la produzione in giudizio delle polizze Parte_1 infortuni private sottoscritte, nonché delle quietanze e/o documenti equipollenti rilasciati dalle Compagnie assicurative aventi ad oggetto il pagamento, a qualsiasi titolo avvenuto e/o ancora da disporre, di importi posti a ristoro delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal sinistro di cui è causa.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese ed onorari di lite. Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
e deducendo che: Controparte_1 Controparte_2
- in data 24.02.2018, l'attore stava percorrendo con gli sci la parte finale della pista
“La Rocca” del comprensorio sciistico Skiarea Bormio 2000, allorquando, giunto in prossimità del raccordo con la pista “Stelvio”, era stato travolto da P_
, all'epoca minorenne;
[...]
- stava transitando sul percorso nel corso di una sessione di Controparte_1 allenamento sotto la vigilanza dell'allenatore quando aveva Controparte_2
mutato repentinamente la direzione verso monte, invadendo il tracciato della pista
“La Rocca”;
pagina 6 di 26 - sul luogo del sinistro era intervenuta la Polizia di Stato che aveva redatto apposita relazione di intervento;
- a seguito del sinistro, l'attore aveva riportato plurime fratture all'arto inferiore destro e alla mandibola che gli avevano cagionato danni non patrimoniali (alla salute e morali), da adeguatamente personalizzare in ragione delle conseguenze dell'evento sulla sfera dinamico-relazionale del danneggiato, e patrimoniali, pari alle spese di cura sostenute in conseguenza del sinistro;
- sarebbe responsabile dei danni subiti dall'attore in Controparte_1 conseguenza del sinistro, a norma dell'art. 2043 c.c. e 9 L. 363/2003, essendo la verificazione dell'evento dannoso riconducibile esclusivamente all'imprudenza del convenuto che aveva effettuato, a velocità sostenuta, una manovra di “carving” non consentita, peraltro in condizioni di visibilità ostruita da un manufatto sulla lato della pista, fino a risalire contromano la pista “La Rocca”, dalla quale scendeva, a moderata velocità, che non aveva avuto possibilità di avvedersi in Parte_1 anticipo dell'imprevedibile cambio di traiettoria del convenuto;
- a sua volta, sarebbe responsabile del danno patito dall'attore ex Controparte_2 art. 2048 c.c., essendosi l'evento verificato nel tempo in cui l'allievo era affidato alla custodia dell'allenatore e avendo il convenuto omesso di sorvegliare l'allievo durante la discesa.
Ha quindi chiesto di condannare i convenuti, in solido o in via alternativa tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro.
Si è costituito in giudizio , deducendo che: Controparte_1
- nella mattinata del 24.02.2018 si era allenato nella disciplina Controparte_1 di “gigante” sulla porzione di pista “Stelvio” denominata e, al Parte_3
termine della seduta di allenamento, dopo aver oltrepassato le recinzioni di delimitazione della pista, si stava dirigendo verso l'impianto di risalita di Bormio
2000;
- nell'affrontare il tratto di raccordo che intersecava la pista “La Rocca” e la pista
“Stelvio”, mantenendo la sinistra del percorso, era stato travolto da Parte_1 che, proveniente dalla pista “La Rocca” (a monte) e mantenendosi alla stretta destra della stessa, era in procinto di attraversare il “canale” di raccordo per proseguire la propria discesa sulla pista “Stelvio”;
pagina 7 di 26 - la circostanza che stesse risalendo la pista “La Rocca” sarebbe Controparte_1
frutto esclusivamente della ricostruzione avanzata dagli agenti interventi dopo lo scontro, non rinvenendosi riferimento alla manovra di risalita nelle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti dal testimone oculare dell'evento, Testimone_1
amico di Parte_1
- il convenuto, peraltro, non indossava gli sci da “carving” che avrebbero consentito la manovra contestata, ma quelli da gigante e, comunque, non avrebbe avuto alcuna necessità di risalire la pista “La Rocca” per raggiungere la destinazione di Bormio
2000;
- al contrario, la responsabilità per lo scontro sarebbe da ascriversi all'attore, il quale, trovandosi monte, doveva mantenere una direzione che gli consentisse di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle e dare la precedenza a chi proviene da destra;
- il quantum dei danni subiti dall'attore sarebbe indimostrato;
- l'attore avrebbe già ricevuto un indennizzo in forza di una polizza privata infortuni, del quale dovrebbe tenersi conto onde evitare un indebito arricchimento;
- anche aveva subito lesioni in conseguenza dello scontro, dei Controparte_1 danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti alle quali l'attore dovrebbe essere riconosciuto responsabile;
- al tempo del sinistro il convenuto era assicurato per la responsabilità civile con
Controparte_4
Ha quindi chiesto, in via preliminare, lo spostamento della prima udienza al fine di chiamare in causa Parte_4
, onde formulare nei suoi confronti domanda di manleva,
[...] nel merito, il rigetto delle domande attoree e, in subordine, di condannare l'assicurazione a tenerlo indenne di quanto lo stesso dovesse essere chiamato a corrispondere in esecuzione della sentenza. Inoltre, in via riconvenzionale, ha chiesto di condannare al Parte_1 risarcimento di tutti i danni patiti in occasione dell'incidente sciistico per cui è causa.
Si è costituito in giudizio anche deducendo che: Controparte_2
- l'evento oggetto di causa si era verificato durante una sessione di allenamento di
, sciatore agonista, e non durante una lezione di sci;
Controparte_1
pagina 8 di 26 - si era occupato di istruire i propri atleti sulle diverse fasi di Testimone_11 discesa e risalita della pista e di condurre l'allenamento con tutte le precauzioni del caso;
- in particolare, tutta la pista , ove l'allenamento si svolgeva, era Parte_3 stata chiusa con una recinzione per consentire l'allenamento di slalom gigante;
- terminata la prova di allenamento e giunti alla fine della pista, gli sciatori dovevano uscire dalla recinzione e, a quel punto, si trovano in campo libero come gli altri sciatori e, quindi, oltre lo spazio di sorveglianza di che doveva Controparte_2
sorvegliare gli atleti dentro la pista, nel corso della sessione di allenamento;
- per raggiungere l'impianto di risalita Bormio 2000, essi dovevano percorrere un tratto pianeggiante di raccordo dove non potevano raggiungere velocità sostenute;
- sarebbe pertanto da escludere la responsabilità del convenuto ex art. 2048 CP_2
c.c., avendo egli adempiuto all'obbligo di sorveglianza richiesto nella fattispecie;
- dall'esame della documentazione fotografica allegata alla relazione d'intervento della polizia parrebbe più probabile che sciando completamente a Parte_1
bordo pista, una volta giunto in prossimità del raccordo e con la visibilità a valle impedita dalla presenza di una casetta di legno, si fosse scontrato con P_
che proveniva dal raccordo a valle sulla sua sinistra, salendo sulle code
[...]
dei suoi sci;
- pertanto, la responsabilità del sinistro sarebbe comunque da ascriversi a
[...]
che, provenendo da monte e dovendo immettersi in un'altra pista, avrebbe Parte_1
dovuto arrestarsi o rallentare per dare la precedenza a che proveniva da P_
destra;
- al contrario , essendo la collisione avvenuta sul raccordo, non Controparte_1
avrebbe potuto risalire a monte, né fare una curva in salita, utilizzando sci da gigante;
- la quantificazione del danno operata dall'attore sarebbe contestata;
- aveva stipulato con polizza per la responsabilità Testimone_11 CP_3
civile a garanzia dell'attività da lui svolta.
Ha quindi chiesto, in via preliminare, lo spostamento della prima udienza al fine di chiamare in causa onde formulare nei suoi confronti domanda di manleva, CP_3
nel merito, il rigetto delle domande attoree e, in subordine, di ridurre il risarcimento stante pagina 9 di 26 il concorso di colpa dell'attore nel sinistro e di condannare l'assicurazione a tenerlo indenne di quanto lo stesso dovesse essere chiamato a corrispondere all'attore.
Ritualmente chiamata in causa, si è costituita in giudizio la quale ha aderito a CP_3 tutte le difese dell'assicurato e dichiarato di opporre all'assicurato “tutti i limiti di operatività, gli scoperti, le franchigie e i massimali previsti dal contrato assicurativo stipulato”, precisando altresì che l'attore era beneficiario di una polizza infortuni stipulata con la stessa Controparte_3
Ha quindi chiesto il rigetto delle domande svolte nei propri confronti.
Parimenti ritualmente chiamata in causa, si è costituita in giudizio anche
[...]
la quale ha dedotto che: Controparte_4
- la ricostruzione dei fatti attorea risulterebbe indimostrata e scarsamente verosimile;
- sussisterebbe, comunque, quantomeno un concorso di colpa dell'attore nella causazione dell'evento e la responsabilità dell'allenatore per Testimone_11
l'omessa sorveglianza dell'allievo ; P_
- il quantum delle pretese risarcitorie attoree sarebbe contestato e in ogni caso l'entità del risarcimento dovrebbe essere decurtata di quanto già percepito dall'attore a titolo di indennizzo dalla propria assicurazione.
Ha quindi chiesto il rigetto delle domande svolte dall'attore nei confronti di P_
e, conseguentemente, di quelle svolte da quest'ultimo nei suoi confronti.
[...]
Con le note scritte per la prima udienza del 28.06.2023, per quanto qui rileva,
[...]
ha contestato la domanda riconvenzionale e le difese del convenuto e Parte_1 P_
chiesto il differimento della prima udienza per la chiamata in causa di per CP_3
farsi dalla stessa garantire in relazione alla pretese risarcitorie oggetto della domanda riconvenzionale svolta da e, nel caso in cui il giudice non autorizzasse Controparte_1 la chiamata dell'assicurazione, in quanto già parte del giudizio, la concessione dei termini ex art. 183, c. 6, c.p.c..
Con ordinanza in data 28.06.2023, ritenuto che la domanda in manleva dell'attore, in quanto formulata nei confronti di soggetto già parte del giudizio ( , non CP_3 necessitasse di autorizzazione e contestuale differimento dell'udienza ex artt. 183, c. 5 e
269, c. 3, c.p.c., sono stati concessi i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c..
Depositate dalle parti le memorie istruttorie, la causa è stata istruita, oltre che documentalmente, mediante l'escussione di tre testi complessivamente alle udienze del
23.01.2024 e 21.02.2024, nonché mediante l'espletamento di CTU medico-legale sulla pagina 10 di 26 persona sia di che di . Inoltre, con ordinanza in data Parte_1 Controparte_1
10.12.2024, in parziale modifica dell'ordinanza istruttoria del 21.02.2024, è stata ordinata, ex art. 210 c.p.c., ad l'esibizione della quietanza dell'indennizzo pagato a CP_3 [...]
in conseguenza del sinistro del 24.02.2018, documentazione prodotta dalla terza Parte_1
chiamata in data 07.01.2025.
All'udienza del 21.03.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
I. La ricostruzione dei fatti e l'accertamento delle responsabilità. ha agito in giudizio per sentir condannare e Parte_1 Controparte_1 [...]
al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro occorso in data CP_2
24.02.2018, allorquando l'attore e il convenuto si scontrarono su una pista da sci P_
del comprensorio sciistico Skiarea Bormio 2000. A sua volta, ha Controparte_1 formulato tempestiva domanda riconvenzionale di condanna dell'attore al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del medesimo sinistro.
Costituiscono circostanze incontestate il fatto che, in data 24.02.2018, e Parte_1
si scontrarono mentre il primo stava scendendo con gli sci dalla pista Controparte_1
“La Rocca” del comprensorio sciistico summenzionato, tenendosi sul lato destro della pista
(direzione monte-valle), e il secondo stava affrontando lo “skiweg” che interseca intersecava la pista “La Rocca”, dirigendosi verso gli impianti di risalita “Bormio 2000”.
Dalla documentazione in atti (cfr., doc. n. 1 attore) e, comunque, dalle allegazioni delle parti in merito allo stato dei luoghi, si evince che lo “skiweg” è un tratto battuto, sostanzialmente pianeggiante, che funge da collegamento tra piste e, nella specie, tra la pista , ove stava svolgendo una sessione di Parte_3 Controparte_1 allenamento con l'allenatore e la zona di “Bormio 2000”, e che lo stesso Controparte_2 interseca la pista “La Rocca”, che percorrono gli sciatori provenienti da monte, e la pista
“Stelvio”, che prosegue verso valle. Inoltre, nei pressi dell'intersezione tra lo “skiweg” e la pista “La Rocca” è presente una casetta di legno. ha dedotto che lo scontro sarebbe avvenuto in quanto Parte_1 Controparte_1 avrebbe imboccato lo “skiweg” a velocità sostenuta e mutato repentinamente la direzione verso monte, risalendola contromano e così invadendo il tracciato della pista “La Rocca”, dalla quale l'attore stava scendendo;
, al contrario, ha dedotto che lo Controparte_1
pagina 11 di 26 stesso stava percorrendo a velocità moderata lo “skiweg”, mantenendosi alla sinistra dello stesso, quando era stato travolto da che proveniva da monte e che si teneva Parte_1 all'estrema destra della pista “La Rocca” e, dirigendosi verso la pista “Stelvio”, non gli aveva dato la precedenza.
Stante la non concorde descrizione dei fatti offerta dalle parti, l'istruttoria orale condotta è stata diretta alla ricostruzione della dinamica del sinistro.
Deve infatti innanzitutto escludersi che la ricostruzione della dinamica dello scontro possa ritenersi provata sulla base del solo contenuto della relazione di intervento redatta dagli operanti della Questura di Sondrio intervenuti sui luoghi del sinistro. Difatti, va osservato che l'atto pubblico, quale quello redatto dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, fa prova, a norma dell'art. 2700 c.c., fino a querela di falso, esclusivamente della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché “delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti” e che, per giurisprudenza consolidata, la fede privilegiata che assiste il verbale redatto da pubblico ufficiale non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (cfr., Cass. n. 3785/2017). Nel caso di specie, pertanto, fanno prova fino a querela di falso (per quanto rileva) esclusivamente il fatto che le persone sentite nell'immediatezza dai verbalizzanti ( e abbiano reso le Testimone_1 Controparte_2
dichiarazioni contenute nei verbali di sommarie informazioni allegati alla relazione (cfr., pp. 3 e 4, doc. n. 1 attore), oltre alla descrizione degli atti compiuti e dello stato di persone e luoghi appreso al momento dell'intervento. Al contrario, le ipotesi ricostruttive formulate dagli operatori intervenuti sui luoghi dopo il fatto non hanno alcun valore probatorio oggettivo, dovendo essere vagliate dal giudice sulla base del complessivo materiale probatorio. Medesima considerazione deve valere per le indicazioni grafiche del
“presumibile” punto di “impatto” tra gli sciatori contenute nella documentazione fotografica allegata al rapporto (pp. 13 e 14), mentre le indicazioni grafiche relative al punto di ritrovamento degli sciatori dopo l'impatto, in quanto approssimative e non univoche, devono essere lette unitamente alla restante documentazione disponibile (v. infra).
Ciò premesso, va osservato che, anche dall'istruttoria orale, è emersa una diversa versione della dinamica del sinistro, descritta sia dal teste dell'attore, sia dal teste del Testimone_1
pagina 12 di 26 convenuto , (nulla, al contrario, ha saputo riferire quanto P_ Testimone_9 all'impatto il teste che non ha assistito allo scontro). Tes_10
Difatti, all'udienza del 23.01.2024, il teste ha dichiarato che: “ho visto un Testimone_1
ragazzo che sopraggiungeva con il casco a uovo dalla pista Stelvio e in direzione Bormio
2000 dove c'è la seggiovia che porta in alto per rifare l'allenamento con le porte. La stradina che collega la pista Stelvio con Bormio 2000 si trova alla fine della pista La
Rocca, io ero sulla stradina. E' vero che il ragazzo ha risalito contromano la pista La
Rocca nell'eseguire l'attraversamento per arrivare all'impianto, lo so perché l'ho visto.
Posso dire che so che i ragazzi che fanno l'allenamento molto spesso dopo la sessione si dirigono verso l'impianto di risalita, salgono e poi scendono in modo da avere l'abbrivio per arrivare all'impianto di risalita senza racchettare”. Ha poi precisato che l'impatto era stato frontale e che al momento dello scontro il ragazzo era da solo e che “in quel momento sia sulla pista La Rocca sia sulla stradina non c'era nessuno”.
Al contrario, all'udienza del 21.02.2024, il teste ha confermato di aver Testimone_9
percorso con lo skiweg e che, nell'affrontarlo, entrambi (lui e Controparte_1
) erano rimasti alla sinistra del pianoro, procedendo dritti in senso perpendicolare P_ rispetto alla pista “La Rocca” (cfr. capitoli 6 e 7 della memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c. del convenuto ). Ha precisato che c'era anche escusso all'udienza P_ Tes_10 del 23.01.2024, che era in mezzo e che lui era l'ultimo, e che tra l'uno e l'altro P_
saranno passati cinque secondi e tra lo stesso e la distanza di una decina di Tes_9 P_ metri. Ha poi chiarito di aver visto davanti a sé l'impatto tra i due sciatori e ha negato che avesse risalito contromano verso monte la pista “La Rocca” (sul cap. 2 della P_ memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c. dell'attore: “No non è vero. Non è risalito”).
Ciò chiarito, va quindi osservato che, nel caso in cui sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, il giudice è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra oppure ad escludere la credibilità di entrambe (cfr., Cass. n. 1547/2015; Cass. n.
5560/2021).
Nel caso di specie, la credibilità soggettiva dei testi può essere ritenuta di pari grado, in quanto entrambi amici delle parti, non legati ad esse da vincoli di parentela o altri rapporti pagina 13 di 26 degni di particolare nota e in relazione ai quali va quindi ragionevolmente escluso un interesse a rendere consapevolmente dichiarazioni mendaci, esponendosi alla conseguente responsabilità penale, per favorire o sfavorire l'una o l'altra parte.
Quanto, invece, all'attendibilità della testimonianza dal punto di vista oggettivo, va osservato che la testimonianza resa dal teste non pare pienamente attendibile, Tes_1
considerati gli ulteriori elementi probatori a disposizione del giudice. Deve infatti osservarsi, in primo luogo, che venne sentito dagli operanti della questura Testimone_1 intervenuti sul luogo nell'immediatezza dei fatti e ai medesimi rese le seguenti dichiarazione (cfr., verbale di sommarie informazioni, p. 3): “in data 24 febbraio 2018 mi trovavo a sciare in compagnia del mio amico Io mi trovavo fermo sul bordo Parte_1
della pista Stelvio guardando il mio amico che stava sopraggiungendo lungo la pista
“Laghetti” nella sua parte finale, lato destro. Nello stesso istante notavo un ragazzino scendere dal “ lungo lo skiweg che porta a Bormio 2000 sulla parte Parte_3
sinistra. Notavo quindi i due sciatori che non riuscendo a schivarsi entravano in contatto, rovinano entrambi a terra. […]”. Pertanto, nell'immediatezza dei fatti, non Testimone_1 riferì alle forze dell'ordine di alcuna manovra di risalita contromano della pista “La Rocca” posta in essere da , dichiarando di aver visto “un ragazzino scendere dal P_
“ lungo lo skiweg che porta a Bormio 2000 sulla parte sinistra”. Parte_3
L'omissione è significativa in quanto appare poco plausibile che una manovra tanto avventata quanto la risalita in contromano di una pista a velocità sostenuta non sia stata riferita subito dal testimone. In secondo luogo, va osservato che ha Testimone_1 dichiarato che al momento dello scontro non c'era nessun altro, né sullo “skiweg”, né sulla pista “La Rocca”, circostanza che appare altamente improbabile, non solo in quanto in contrasto con la pacifica circostanza che erano in corso gli allenamenti dei giovani atleti che utilizzavano il raccordo per riportarsi agli impianti di risalita, ma soprattutto in considerazione del fatto che gli operanti intervenuti sul posto hanno descritto come
“elevata” l'affluenza degli sciatori (cfr., p. 1 doc. n. 1 attore), eventualità del tutto probabile essendo l'incidente avvenuto alle ore 11.30 di un sabato mattina di febbraio con cielo sereno, quando è ragionevole aspettarsi la presenza di numerose sciatori sulle piste.
Infine, l'attendibilità della testimonianza non pare corroborata nemmeno dalla documentazione fotografica allegata alla relazione della Questura. Difatti, alla relazione
(pp. 10, 11 e 12 del doc. n. 1) sono allegate le foto degli sciatori ancora a terra e, sebbene la Pa posizione di appaia leggermente più a monte di quella di Controparte_1
pagina 14 di 26 si può notare agevolmente che il primo si trova nella parte più a sinistra Parte_1
(considerando la direzione di percorrenza) del tratto di stradina pianeggiante, e non sulla pista a monte (“La Rocca”). Pertanto, la posizione dei due sciatori non solo pare molto più ravvicinata di quella che appaiono indicare le grafiche approssimativamente giustapposte sulle fotografie dei luoghi dagli operanti della questura (cfr., p. 13 doc. n. 1 attore), ma soprattutto è compatibile con la ricostruzione offerta dal convenuto per cui lo stesso si sarebbe tenuto al margine sinistro dello “skiweg” che incrocia la pista “La Rocca”, senza effettuare alcuna manovra di risalita, essendo la posizione di più a valle, Parte_1 ragionevolmente spiegabile con il fatto che lo stesso, provenendo da monte, dopo l'impatto fosse scivolato leggermente in discesa.
Esclusa la volontà del teste di rendere consapevolmente dichiarazioni mendaci, può quindi ritenersi che l'indicazione della manovra in contromano riferita da possa Testimone_1
costituire un ricordo falsato di un'azione che il teste può aver visto compiere in altre occasioni (come dallo stesso riferito), ma non nell'episodio per cui è causa.
Quanto invece, alla testimonianza di che ha negato che avesse Testimone_9 P_
eseguito una manovra di risalita in contromano, deve osservarsi che la stessa appare attendibile, considerata la posizione assunta dal ragazzo rispetto al convenuto (lo seguiva sullo skiweg), che egli ha dichiarato espressamente di aver visto l'impatto e che la documentazione fotografica in atti pare compatibile con la dinamica riferita. Anche il fatto
Tes_1 che il teste avesse indicato che tra gli sciatori in allenamento vi fosse una distanza maggiore (circa 50 metri, 20 secondi) non appare sufficiente a giudicare inattendibile la
Tes_1 testimonianza resa da considerato che era il primo della fila e, Testimone_9
pertanto, non poteva essere certo della distanza che separava gli altri due sciatori, P_
e Tes_9
Alla luce di quanto sopra, ritiene il Tribunale che l'attore non abbia provato l'esecuzione, da parte di , dell'allegata azzardata manovra di risalita della pista “La Controparte_1
Rocca” in contromano, ma che appaia maggiormente probabile che i due sciatori, l'uno che scendeva all'estrema destra della pista “La Rocca”, l'altro che si teneva sull'estrema sinistra dello “skiweg”, non si siano visti l'un l'altro, probabilmente anche a causa della visuale ostruita dalla casetta di legno posizionata in prossimità dell'incrocio e che appare nelle fotografie sub doc. n. 1 attoreo, e, pertanto, si siano scontrati.
L'assenza di certezza sulla dinamica dell'incidente comporta che debba trovare applicazione alla fattispecie la disposizione di cui all'art. 19 L. 363/2003, ratione temporis
pagina 15 di 26 applicabile, per cui, nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni. Va infatti osservato che nemmeno ha provato sufficientemente di avere Controparte_1
rispettato pienamente tutte le norme comportamentali specifiche e di prudenza generica, e che, pertanto, la responsabilità dello scontro debba essere addebitata esclusivamente a
[...]
il quale, scendendo da monte e dalla sinistra del convenuto, avrebbe dovuto Parte_1
concedergli la precedenza (cfr., artt. 10 e 12 L. 363/2003). Difatti, posto che lo scontro è avvenuto in un incrocio tra piste in un punto di visibilità non perfetta (per il posizionamento della casetta) anche avrebbe dovuto adeguare traiettoria e velocità Controparte_1
allo stato dei luoghi (cfr., art. 9 L. 363/2003), mentre è pacifico che lo stesso si trovasse al margine sinistro estremo dello skiwegg e, quindi, proprio ove gli sciatori provenienti da monte “sbucavano” terminata la pista “La Rocca”, né lo stesso ha mai allegato di aver rallentato il passaggio per verificare la discesa di terzi.
Ne consegue che entrambi e devono essere ritenuti Parte_1 Controparte_1
responsabili, ex art. 2043 c.c., dei danni subiti dalla controparte nella misura del 50%.
II. La posizione di Testimone_11
ha citato in giudizio anche per sentirlo condannare al Parte_1 Testimone_11
risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro del 24.02.2018, quale responsabile ex art. 2048 c.c., siccome allenatore di sci sotto la vigilanza del quale si trovava P_
, all'epoca dei fatti minorenne, al momento del sinistro.
[...]
Va quindi ricordato che, a norma dell'art. 2048 c.c., i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza, salvo che provino di non aver potuto impedire il fatto.
Il superamento della presunzione di responsabilità gravante, ex art. 2048 c.c., sull'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, postula la dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, e di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di quella serie, commisurate all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr., Cass. n.
9337/2016).
pagina 16 di 26 Nel caso in esame, è provato che il sinistro si verificò nel corso di una sessione di allenamento di con il convenuto e, nello specifico, Controparte_1 Testimone_11
nel momento in cui l'atleta, terminata la discesa sulla pista dedicata, stava facendo ritorno agli impianti di risalita per riportarsi in partenza ed effettuare un'altra prova (cfr., verbale di sommarie informazioni rese da doc. n. 1 attore). E', quindi, provato che Testimone_11 il danno subito dall'attore gli venne cagionato mentre era sotto la Controparte_1 vigilanza dell'allenatore non potendo trovare seguito l'argomentazione Testimone_11
difensiva del convenuto per cui i giovani allievi, terminato il tracciato, sarebbero fuoriusciti dal suo ambito di sorveglianza. Difatti, il periodo di risalita per riportarsi in quota costituiva parte integrante della sessione di allenamento, per tutto il corso della quale gli allievi erano sottoposti alla vigilanza dell'allenatore.
Tuttavia, ritiene il Tribunale che, alla luce delle circostanze del caso concreto, la responsabilità di debba essere esclusa, per non aver potuto impedire il Testimone_11 fatto. Infatti, l'istruttoria condotta non ha consentito di ricostruire esattamente la dinamica dell'incidente, pur tuttavia essendo stato escluso il compimento, da parte di P_
, dell'avventata manovra di risalita in contromano descritta dall'attore. Al
[...] contrario, come visto, è probabile che l'incidente si sia verificato in quanto i due sciatori, approssimandosi all'incrocio tra lo skiwag e la pista “La Rocca”, non si erano visti e in quanto, entrambi, non erano stati sufficientemente prudenti vicino all'incrocio. Pertanto,
l'addebito di colpa nei confronti di va limitato al mancato rispetto di Controparte_1
regole cautelari legislativamente determinate e di basilare prudenza e, quindi, che l'allievo avrebbe dovuto in ogni caso conoscere. Considerato, inoltre, che era Controparte_1
uno sciatore, seppur giovane, agonista e, quindi, esperto, che egli conosceva lo stato dei luoghi, essendo l'allenamento in corso, non è possibile immaginare come concretamente avrebbe potuto impedire il fatto. Difatti, per un verso, la ripetizione Testimone_11 all'allievo della regola cautelare presumibilmente violata sarebbe risultato ultroneo, trattandosi di regola posta dalla legge o comunque di comune conoscenza, per altro verso, anche l'eventuale presenza dell'allenatore in prossimità dei luoghi ove il fatto si è verificato non avrebbe comunque consentito di evitare la collisione, considerato che
[...]
non avrebbe in ogni caso potuto arrestare la marcia del giovane sciatore in Tes_11 prossimità del luogo dell'impatto e tenuto conto, altresì, che la collisione avvenne anche per responsabilità per dell'attore che, giunto all'incrocio, parimenti non si arrestò.
pagina 17 di 26 Alla luce di tutto quanto sopra, pertanto, la domanda svolta dall'attore nei confronti di deve essere rigettata. Testimone_11
III. La liquidazione del danno.
La liquidazione del danno subito da attore e convenuto va operata, alla luce delle consulenze medico-legali d'ufficio espletate su entrambi, tenendo conto dei parametri fissati dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano e comunemente adottate per la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico/fisica, nella loro versione aggiornata che consente di distinguere il valore monetario dell'invalidità riferito al danno biologico da quello riferito al danno morale. Con riguardo al danno morale è stato infatti ormai ripetutamente sancito dalla
Suprema Corte il principio dell'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, con la conseguenza che il giudice, per determinare il quantum risarcitorio, deve accertare l'esistenza, nel singolo caso, di un eventuale concorso del danno biologico e del danno morale, e, solo nel caso di positivo accertamento della sussistenza di quest'ultimo, riconoscere e liquidare il relativo danno (cfr., Cass. n. 15733/2022).
Va inoltre ricordato sin da ora che la personalizzazione del danno è possibile solo in presenza di specifica prova di ulteriori conseguenze anomale rispetto al danno alla salute riportato. Deve essere, quindi, allegato e dimostrato, ai fini della personalizzazione, un pregiudizio che concerna un'attività della vita che non è praticata dalla persona standard, ma che assuma connotati specifici, eccezionali e peculiari (cfr., Cass. n. 28988/2019). Va poi precisato che, ai fini della liquidazione del danno: “in caso di positivo accertamento dei presupposti per la personalizzazione del danno, il giudice dovrà procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, dalla componente morale del danno…” (Cass. n. 25164/2020). Difatti, la personalizzazione del danno biologico ha la funzione di valorizzare le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti "dinamico-relazionali", non già ricomprese nel pregiudizio di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente e, quindi,
l'aumento per personalizzazione nulla ha a che vedere con il danno morale che, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, mantiene la sua autonomia, non
è conglobabile nel danno biologico ed è meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi.
III-A. Ivo Trabucchi.
pagina 18 di 26 Ciò chiarito, quanto a l'ausiliario dell'ufficio ha accertato che, a seguito del Parte_1 sinistro, l'attore riportò fratture alla mandibola, alla rotula e alla tibia destre e che i postumi permanenti accertati possono limitare attività della vita quotidiana e sportiva che comportino un impegno funzionale intenso e protratto del ginocchio destro. Ha, quindi, quantificato il periodo e il grado di invalidità temporanea e indicato la percentuale di invalidità permanente residuata all'attore in seguito al sinistro (20%), nonché quantificato in € 26.252,40 le spese mediche e di cura sostenute in conseguenza del sinistro. ha espressamente richiesto il risarcimento del danno per la sofferenza Parte_1
soggettiva interiore patita ed è presumibile ritenere che i gravi traumatismi riportati e il presumibile dolore associato, considerata anche la peculiarità del distretto di una parte delle lesioni (viso), avessero cagionato all'attore sofferenze interiori non riconducibili alla semplice lesione anatomico-funzionale, da valutare come danno c.d. morale, e quindi da liquidare considerando i valori delle Tabelle di Milano anche per tale voce di danno. Allo stesso modo, è provato dalla documentazione fotografica in atti (cfr., doc. n. 10 attore) che l'attore stesso fosse dedito alla pratica sportiva a livello amatoriale (sci, alpinismo e ciclismo) e, quindi, considerate le limitazioni alla pratica sportiva riconosciute dal CTU, pare congruo riconoscere, in considerazione della natura solo amatoriale delle medesime, riconoscere un aumento in personalizzazione del danno biologico nella misura del 15%.
Tutto quanto sopra premesso, tenuto conto dell'età (65) del danneggiato al momento in cui la situazione si è stabilizzata dopo 210 giorni di malattia, il calcolo da eseguirsi è il seguente:
• Danno biologico permanente, con aumento del 15% per personalizzazione: €
59.564,95;
• Danno morale (senza personalizzazione, per quanto già spiegato): € 18.652,00;
• Invalidità temporanea, di durata di 210 giorni, variamente invalidanti, come accertata dal CTU, tenuto conto della sofferenza soggettiva patita anche in tale lasso di tempo, e con personalizzazione al 15% per il solo danno biologico, per i motivi detti sopra
(quindi con valore giornaliero per il danno non patrimoniale da lesione temporanea al
100% pari a € 84+15% (danno biologico con personalizzazione) + (danno morale € 31,00)
- 127,60): € 14.355,00.
Il tutto per un totale di € 92.571,95 a titolo di danno non patrimoniale, in moneta attuale.
pagina 19 di 26 Costituisce danno (patrimoniale) risarcibile anche quello pari agli esborsi sostenuti a causa del sinistro, quantificato, sulla base delle spese mediche documentate e ritenute congrue dal CTU, in € 26.252,40.
Il danno patrimoniale e non patrimoniale liquidabile in capo a è quindi pari Parte_1
complessivamente ad € 118.824,35, in moneta attuale,
Va ora tuttavia osservato che costituisce circostanza documentale che Parte_1 percepì, in conseguenza del sinistro, la somma di € 101.200,00 a titolo di indennizzo (cfr., doc. depositato da in data 07.01.2025) per il danno subito, in forza della CP_3 polizza assicurativa stipulata con e prodotta dall'attore sub doc. n. 14, che CP_3 prevedeva il pagamento di indennità all'assicurato a titolo di “invalidità permanente” e
“invalidità temporanea”, oltre al rimborso delle spese di cura, nel caso di infortuni subiti nello svolgimento di attività (anche) extraprofessionali.
Ritiene pertanto il Tribunale che la circostanza che il danno subito da sia già Parte_1
stato, in parte, indennizzato dalla propria assicurazione, costituisca fatto impeditivo della pretesa attorea risarcitoria per la parte già coperta dall'indennizzo, in applicazione del principio di compensatio lucri cum damno, per cui se il danno è stato eliminato in tutto od in parte dall'indennizzo, scema in misura corrispondente l'obbligo risarcitorio del responsabile, non essendo consentito che il danneggiato si arricchisca, cumulando indennizzo e risarcimento, in conseguenza di un identico evento di danno, essendo ciò impedito dal principio di indifferenza del risarcimento, sancito dall'art. 1223 c.c.
Considerato infatti che l'assicurazione contro gli infortuni ha ad oggetto la copertura del danno alla salute, l'indennizzo liberamente contrattato per il verificarsi del danno ha causa indennitaria e, quindi, il suo scopo resta quello di ristorare un pregiudizio, non arricchire l'assicurato (cfr., Cass. n. 3429/2025).
Nel caso in esame, ritiene peraltro il Tribunale che vada esclusa la causa “lato senso previdenziale”, invocata dall'attore, dello specifico contratto assicurativo in relazione alla tipologia di sinistro per cui è causa. Per un verso, infatti, non vale a mutare la causa indennitaria del contratto la rinuncia dell'assicuratore al diritto di surrogazione nei confronti del responsabile ex art. 1916 c.c., dovendo essere condiviso l'insegnamento di
Cass n. 3429/2025, per cui: “la surrogazione, infatti, è un diritto di credito che
l'assicuratore acquisisce ipso facto per effetto del pagamento dell'indennizzo all'assicurato. La rinuncia alla surrogazione è dunque un negozio unilaterale abdicativo di un diritto di credito spettante all'assicuratore. La rinuncia ad un diritto di credito
pagina 20 di 26 comporta l'estinzione di quel diritto, non la sua retrocessione al dante causa di chi ha compiuto la rinuncia. Così, ad es., se il cessionario di un credito liberasse il debitore ceduto, il credito non retrocederebbe certo in capo al cedente. Allo stesso modo con la rinuncia alla surrogazione l'assicuratore libera preventivamente il terzo responsabile, ma non retrocede all'assicurato il suo diritto di credito nei confronti del responsabile (anche su questo punto v. Cass. 13533/14)”. Per altro verso, il fatto che l'indennizzo sia commisurato a un capitale assicurato non muta la causa del contratto, trattandosi di modalità di determinazione dell'obbligazione dell'assicuratore comunque legata alla misura del pregiudizio subito e, in particolare, al grado di invalidità residuato dopo il sinistro.
Inoltre, la previsione in contratto del pagamento di un indennizzo per le voci di danno da
“invalidità temporanea” e “permanente”, dizioni corrispondenti a quelle utilizzate per la descrizione del danno alla salute civilistico, consente di ritenere che il rischio assicurato fosse proprio quello derivante dal patimento di un danno alla salute con conseguenze sul piano patrimoniale e non patrimoniale. L'interesse all'assicurazione del predetto rischio è evidente, potendo il danno non dipendere dalla responsabilità di terzi o essendo comunque possibile l'insolvenza di questi ultimi. Infine, consentono di escludere la causa
“previdenziale” dell'assicurazione sia la previsione del rimborso delle spese mediche, che ha la sola finalità di eliminare il danno subito e provato, costituito dall'esborso sostenuto dal danneggiato per le cure conseguenti al sinistro, sia la previsione di una prestazione latu sensu previdenziale solo nel caso di infortuni di una certa gravità (superiore a quella per cui
è causa). Difatti, l'assicurazione prevedeva che, nel caso di invalidità permanente residuata all'assicurato superiore al 66%, l'assicuratore, in aggiunta alla corresponsione dell'indennità per invalidità permanente, avrebbe messo a disposizione dell'assicurazione una ulteriore somma uguale a quella liquidata attraverso la costituzione di una polizza di rendita vitalizia immediata rivalutabile (cfr., p. 12, doc. n. 14 attore). Pertanto, il fatto che, nel caso di sinistro da cui fosse derivata un'invalidità permanente di grado superiore al
66%, l'assicuratore avrebbe messo a diposizione una ulteriore somma con costituzione di polizza di rendita vitalizia, consente di concludere che le indennità pagate per l'invalidità temporanea e permanente fossero dirette proprio al ristoro del pregiudizio alla salute subito, in coerenza con la causa indennitaria del contratto, e la peculiare previsione di polizza con funzione “previdenziale” fosse esclusivamente quella riguardante la rendita garantita nel caso di grave invalidità permanente (somma, pertanto, non soggetta a compensatio).
pagina 21 di 26 Alla luce di tutto quanto sopra, deve essere condannato a pagare a Controparte_1 [...]
il 50% - stante il pari concorso di colpa accertato - della differenza tra il danno, Parte_1 come sopra liquidato, e l'indennizzo da quest'ultimo percepito, e, quindi, la somma di €
8.812,17, già in moneta attuale. Va, infatti, escluso che il diffalco debba avvenire per “poste omogenee”, considerata sia la natura unitaria del danno, le cui voci hanno valenza solo descrittiva, sia considerato che il criterio è stato abbandonato dallo stesso legislatore per la liquidazione del “danno differenziale” in tema di assicurazione sociale (cfr., L. n. 145/2018, art. 1, c. 1126, lett. a, b e c, con cui sono stati modificati i commi 6 e 7 dell'art. 10 D.P.R.
1124/1965), sia, infine, in quanto, provata l'entità dell'indennizzo pagato, sarebbe spettato all'attore dimostrare a quali poste di danno l'indennizzo si riferirebbe.
Sulla somma suindicata sono inoltre dovuti i soli interessi legali dalla data odierna della liquidazione al saldo. Difatti, l'attore non ha formulato alcuna specifica domanda diretta all'ottenimento dei c.d. “interessi compensativi”, limitandosi a richiedere il pagamento degli “interessi legali” dal dovuto al saldo. Se non che, nei debiti di valore derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi sulla somma rivalutata non possono essere riconosciuti in mancanza di una specifica domanda di parte, perché tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere allegato e provato, causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo (cfr.,
Cass. n. 4938/2023).
III.B - . Controparte_1
Quanto invece ad , l'ausiliario dell'ufficio ha accertato che, a seguito Controparte_1
del sinistro, il convenuto riportò un trauma cranio-facciale commotivo e contusioni alla spalla e al ginocchio destri, e che i postumi permanenti accertati non precludono alcuna attività della vita quotidiana o sportiva. Ha, quindi, quantificato il periodo e il grado di invalidità temporanea e indicato la percentuale di invalidità permanente residuata al convenuto in seguito al sinistro (3%), nonché quantificato in € 1.481,00 le spese mediche e di cura sostenute in conseguenza del sinistro.
non ha dedotto di aver subito, in conseguenza del sinistro, alcun Controparte_1
danno morale, limitandosi ad allegare che, per l'anno 2018 non aveva potuto sciare e partecipare alle previste gare sciistiche. Alla luce di quanto sopra, nulla può essere riconosciuto al convenuto a titolo di danno morale, in difetto di specifica allegazione sul punto. Quanto alla circostanza della rinuncia alle gare e alla pratica sciistica per l'anno
2018, va invece osservato che la stessa non appare sufficientemente dimostrata, considerato pagina 22 di 26 che il CTU ha indicato in soli 55 giorni l'invalidità temporanea subita in conseguenza del sinistro e precisato che la malattia stabilizzata non preclude l'attività sportiva e, a fronte di quanto sopra, considerato anche che il sinistro si era verificato quasi al termine della stagione invernale, il convenuto non ha dimostrato che le gare rinunciate avrebbero dovuto svolgersi proprio nel periodo di malattia, concluso il quale lo stesso avrebbe potuto riprendere la pratica sportiva.
Tenuto conto di quanto sopra, considerata l'età (14) del danneggiato al momento in cui la situazione si è stabilizzata, la durata della malattia (55 giorni variamente invalidanti) e l'entità dell'invalidità permanente come accertata in sede di CTU (3%), il danno non patrimoniale biologico patito da va liquidato in complessivi € Controparte_1
6.602,00, già in moneta attuale (€ 2.205,00 per danno biologico da invalidità temporanea +
€ 4.397,00 per danno biologico da invalidità permanente). Vanno inoltre riconosciute, quale danno patrimoniale, le spese mediche conseguenti al sinistro, pari ad € 1.481,00.
Come detto, del complessivo danno subito dal convenuto, pari ad € 8.083,00, deve rispondere, nella misura della metà, stante il paritetico concorso di colpa degli sciatori nella causazione del sinistro, il quale, conseguentemente, deve essere condannato Parte_1
a pagare ad la somma complessiva di € 4.041,50, già in moneta Controparte_1
attuale, oltre interessi legali dalla data odierna della liquidazione al saldo. Difatti, nemmeno il convenuto ha formulato alcuna specifica domanda diretta all'ottenimento dei c.d.
“interessi compensativi”, limitandosi a richiedere il pagamento degli “interessi legali” dal dovuto al saldo.
IV. Le terze chiamate e CP_3 Controparte_4
[...]
Devono ora essere esaminate le domande svolte dalle parti nei confronti delle assicurazioni chiamate in causa, e CP_3 Controparte_4
Quanto ad considerato il rigetto della domanda svolta dall'attore nei CP_3
confronti di deve ritenersi assorbita la domanda in garanzia proposta da Testimone_11 quest'ultimo, in base al principio per il quale la “domanda di garanzia nei confronti del terzo chiamato, essendo funzionale a deviare verso quest'ultimo le conseguenze economiche della soccombenza del chiamante, presuppone necessariamente che sia stata accolta la domanda proposta contro di lui. In difetto, l'esame della domanda di garanzia resta assorbito” (cfr., Cass. n. 23123/2019).
pagina 23 di 26 Deve, invece, essere accolta la domanda in garanzia svolta da nei confronti Parte_1
di in forza del contratto di assicurazione per danni derivanti da responsabilità CP_3
civile prodotto sub doc. n. 12, la cui validità ed efficacia in relazione al sinistro per cui è causa è rimasta incontestata, per cui deve essere condannata a rifondere a CP_3 [...]
quanto questo pagherà ad , a titolo di risarcimento del Parte_1 Controparte_1
danno come sopra accertato e liquidato, in esecuzione della presente sentenza.
Analogamente, va accolta la domanda in garanzia svolta da nei Controparte_1
confronti di in forza del contratto di Controparte_4
assicurazione per danni derivanti da responsabilità civile prodotto sub doc. n. 11, la cui validità ed efficacia in relazione al sinistro per cui è causa è parimenti rimasta incontestata dalla terza chiamata. Di conseguenza, Controparte_4
deve essere condannata a rifondere ad quanto questo pagherà ad Controparte_1 [...]
a titolo di risarcimento del danno come sopra accertato e liquidato, in Parte_1
esecuzione della presente sentenza.
V. Le spese di lite.
La soccombenza reciproca tra l'attore e il convenuto Parte_1 Controparte_1 giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Va altresì disposta la compensazione delle spese legali relative alla chiamata in causa del terzo tra, da una parte, e e, dall'altra parte, Parte_1 CP_3 P_
e considerato che le
[...] Controparte_4
compagnie non hanno contestato la domanda in garanzia svolta nei propri confronti.
Invece, siccome soccombente, deve essere condannato a rifondere a Parte_1 [...]
le spese sostenute per il presente giudizio, che si liquidano – a norma del D.M. CP_2
55/2014, tenuto conto del valore della domanda e dell'attività svolta – nella misura di €
14.000,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Quanto alle spese di giudizio sostenute da in relazione alla chiamata in causa CP_3
svolta da le stesse vanno poste a carico della parte che, rimasta Controparte_2
soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, salvo nel caso di palese arbitrarietà della chiamata (che qui non ricorre, ritenuta giustificata la chiamata in ragione della domanda risarcitoria svolta dall'attore nei confronti del convenuto chiamante e non risultando contestata, quanto meno, la sussistenza di un rapporto di assicurazione per la responsabilità civile tra il convenuto chiamante e la terza chiamata) (cfr., Cass. n.
pagina 24 di 26 23123/19). Pertanto, le spese sostenute da in relazione alla chiamata svolta da CP_3 vanno poste a carico di e liquidate nella somma di € Controparte_2 Parte_1
7.052,00, oltre 15% per rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Quanto alle spese di CTU, le stesse vanno poste a carico di e Parte_1 P_
nella misura del 50% ciascuno.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) condanna a pagare a a titolo di risarcimento del Controparte_1 Parte_1
danno patito in conseguenza del sinistro del 24.02.2018, per tutte le ragioni di cui in motivazione, la somma di € 8.812,17, già in moneta attuale, oltre interessi legali dalla data odierna della liquidazione al saldo;
2) condanna a pagare ad , a titolo di risarcimento Parte_1 Controparte_1
del danno patito in conseguenza del sinistro del 24.02.2018, per tutte le ragioni di cui in motivazione, la somma di € 4.041,50, già in moneta attuale, oltre interessi legali dalla data odierna della liquidazione al saldo;
3) rigetta le domande svolte da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
4) condanna a rifondere a quanto questo pagherà ad CP_3 Parte_1
, a titolo di risarcimento del danno, in esecuzione della Controparte_1
presente sentenza;
5) condanna a rifondere ad Controparte_4
quanto questo pagherà ad a titolo di Controparte_1 Parte_1
risarcimento del danno, in esecuzione della presente sentenza;
6) compensa integralmente le spese di lite tra e Controparte_1 Parte_1
7) compensa integralmente le spese di lite relative alla domanda in garanzia tra
[...]
e nonché tra e Parte_1 CP_3 Controparte_1 [...]
Controparte_4
8) condanna a rifondere a le spese sostenute per il Parte_1 Controparte_2
presente giudizio, che si liquidano nella misura di € 14.000,00 per compensi, oltre
15% per rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
pagina 25 di 26 9) condanna a rifondere ad le spese di lite sostenute in Parte_1 CP_3
relazione alla domanda in garanzia svolta da che si liquidano Controparte_2 nella somma di € 7.052,00, oltre 15% per rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
10) pone le spese di CTU a carico di e nella misura Parte_1 Controparte_1
del 50% ciascuno.
16 giugno 2025
Il giudice
Arianna Toppan
pagina 26 di 26