Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 22/05/2025, n. 1547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1547 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 22 maggio 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. Luca Bosco
- Ricorrente - contro
, in persona del direttore generale pro tempore, Controparte_1
rappr. e dif. dall'avv. Martino Lovecchio
- Convenuta -
OGGETTO: “DIFFERENZE RETRIBUTIVE”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 2 giugno 2024, la ricorrente in epigrafe indicata, dipendente sin dal marzo 2015 – con la qualifica di collaboratore professionale sanitario ostetrica Cat. D – CCNL
Comparto Sanità - della convenuta, chiedeva condannarsi la a corrispondergli la somma di Pt_2
€.4.275,50 (oltre interessi e rivalutazione) a titolo di cd. indennità di tuta asseritamente spettante per il periodo marzo 2015 – giugno 2019, in relazione al tempo impiegato, prima dell'inizio della prestazione lavorativa e al termine della stessa, per indossare e dismettere la divisa di lavoro.
La convenuta resisteva - eccependo altresì la prescrizione -e concludeva per il rigetto dell'iniziativa processuale del lavoratore.
Istruita documentalmente, all'odierna udienza la causa è stata infine discussa e viene dunque decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione di parziale prescrizione sollevata dalla convenuta.
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Alla luce di ciò, è maturata la prescrizione con riferimento alle pretese anteriori al quinquennio decorrente a ritroso da quella data, dovendosi considerare pertanto solamente le rivendicazioni riferite al periodo 3 dicembre 2016- giugno 2019.
Deve inoltre rilevarsi che, come emerge dai cartellini marcatempo allegati dalla ricorrente, la stessa, sino a tutto il mese di aprile 2017, non ha prestato alcuna attività lavorativa essendo in astensione per maternità e avendo usufruito anche di ferie. Resta pertanto da considerare solamente il periodo maggio 2017-giugno 2019, per il quale valgono le considerazioni che seguono.
Invero, sul tema di questa controversia, la Suprema Corte ha elaborato un articolato criterio decisionale congruo e condivisibile, del quale, pertanto, qui si intende fare applicazione.
Con la sentenza 10 settembre 2010, n. 19358, la Corte di legittimità ha statuito che il tempo occorrente per indossare la divisa aziendale, sebbene sia relativo a una fase preparatoria del rapporto, deve essere autonomamente retribuito ove la relativa prestazione, pur accessoria e strumentale rispetto alla prestazione lavorativa, debba essere eseguita nell'ambito della disciplina d'impresa e sia autonomamente esigibile dal datore di lavoro, il quale può rifiutare la prestazione finale in difetto di quella preparatoria.
Ribadendo lo stesso principio, Cass. 7 giugno 2012, n. 9215, ha valorizzato il presupposto che il tempo necessario a indossare l'abbigliamento di servizio (c.d. tempo-tuta) sia qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione, invece, rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo.
In via generale la Corte ha sancito che: “Al fine di valutare se il tempo occorrente per le operazioni di vestizione o svestizione, debba essere retribuito o meno occorre far riferimento alla disciplina contrattuale specifica distinguendo l'ipotesi in cui tale operazione, con riguardo al tempo ed al luogo, sia soggetta al potere di conformazione del datore di lavoro dall'ipotesi in cui, per l'assenza di eterodirezione, le operazioni di vestizione e svestizione si configurino come atti di diligenza preparatoria all'esecuzione della prestazione e, come tali, non sono retribuiti;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti,
o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento..” (cfr. Cass.n. 5437/19).
La giurisprudenza di legittimità ha poi specificato tale principio di carattere generale in relazione
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alle professioni sanitarie (e dunque applicabile altresì alla fattispecie in esame, trattandosi di ausiliario sociosanitario che presta la propria attività lavorativa in un ospedale, e che pertanto è tenuto ad indossare la divisa di lavoro per esigenze di igiene pubblica, oltre che di tutela della propria salute).
Da ultimo, con una serie di pronunce alle quali chi scrive ritiene di aderire, si è ribadito che:
“…consolidati arresti giurisprudenziali della Suprema Corte nella materia, del tutto condivisi da questo Collegio, che non ravvisa ragioni per discostarsene - ed ai quali, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., fa espresso richiamo (cfr., in particolare e tra le molte, Cass. nn. 17635/2019;
3901/2019; 12935/2018; 27799/2017) -, secondo cui l'attività di vestizione attiene a comportamenti integrativi dell'obbligazione principale ed è funzionale al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria e costituisce, altresì, attività svolta non (o non soltanto) nell'interesse dell'Azienda, ma dell'igiene pubblica, imposta dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene.
Pertanto, dà diritto alla retribuzione anche nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, in quanto, proprio per le peculiarità che la connotano, deve ritenersi implicitamente autorizzata da parte dell e tali affermazioni non si pongono in contrasto con quanto affermato da Pt_3
questa Suprema Corte con la sentenza n. 9215 del 2012 secondo cui, "nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario ad indossare l'abbigliamento di servizio (c.d. tempo tuta) costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore
e non dà titolo ad autonomo corrispettivo"; e ciò, in quanto gli arresti più recenti rappresentano uno sviluppo di quello precedente, or ora citato, ponendo l'accento sulla "funzione assegnata all'abbigliamento, nel senso che la eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina di impresa, ma anche risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento, o dalla specifica funzione che devono assolvere", per obbligo imposto, lo si ripete, dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene attinenti alla gestione del servizio pubblico ed alla stessa incolumità del personale addetto;
che, pertanto, va sottolineato che l'orientamento giurisprudenziale di legittimità "è saldamente ancorato al riconoscimento dell'attività di vestizione/svestizione degli infermieri (e del personale sanitario) come rientrante nell'orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora sia stata effettuata prima dell'inizio e dopo la fine del turno. Tale soluzione, del resto, è stata ritenuta in linea con la giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva 2003/88/CE
(Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266/14; v. Cass. n. 1352/2016...)" (così, testualmente, Cass. ord. n. 17635/2019, cit., alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti sul
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punto, ai sensi dell'art 118 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. 8622, 8623, 8624, 8625, 8626 e 8627/20).
Ciò detto, anche nel silenzio della contrattazione collettiva, appare principio ormai consolidato che in materia di orario di lavoro nell'ambito dell'attività sanitaria, il tempo di vestizione-svestizione dà diritto alla retribuzione al di là del rapporto sinallagmatico, trattandosi di obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto.
Difatti, l'obbligo di vestizione/svestizione e l'assoggettamento al potere direttivo del datore di lavoro nello svolgimento di questa attività, si desume in maniera implicita dalla natura degli indumenti, i quali assolvono a prioritarie esigenze di tutela dell'igiene e della salute pubblica.
Pertanto, in considerazione della comune esperienza si ritiene che tali indumenti debbano essere adeguatamente sterilizzati e non possano essere indossati o portati all'esterno della struttura sanitaria, con conseguente necessità che le attività di vestizione e svestizione avvengano all'interno della struttura.
In secondo luogo, l'obbligo di indossare la divisa sul luogo di lavoro in ambito sanitario trova il suo fondamento esplicito nel D.lgs. 81/08 agli artt. 273 ss. e nella Circolare del Ministero del lavoro n.
34/99, le quali qualificano gli indumenti protettivi da rischi biologici come DPI, i quali devono obbligatoriamente essere indossati per esigenze di prevenzione/contrasto dei fattori di rischio.
Considerata, pertanto, la necessità di indossare la divisa per ragioni di sicurezza ed igiene del luogo di lavoro, l'impossibilità che tale operazione di vestizione/svestizione avvenga al di fuori dei luoghi di lavoro, nonché le variazioni temporali nella timbratura del cartellino in ingresso ed in uscita, si ritiene inevitabile e ragionevole che il ricorrente debba anticipare l'ingresso in reparto per poter indossare gli indumenti da lavoro e prendere servizio all'ora stabilita per l'inizio del turno e, allo stesso modo, che alla fine del turno debba prima svestirsi e poi timbrare l'uscita.
E' evidente che se, in ipotesi, il sanitario timbrasse allo stesso orario in cui inizia il turno, inizierebbe in ritardo a prestare servizio in quanto dovrebbe indossare gli abiti da lavoro sottraendo tale tempo alle mansioni da svolgere;
lo stesso avverrebbe se iniziasse la svestizione prima che sia terminato il turno.
Pertanto, può dirsi accertato che il tempo necessario per lo svolgimento delle operazioni di vestizione e svestizione descritte in ricorso deve considerarsi ricompreso nell'orario di lavoro. Tale tempo, tuttavia, deve essere compensato non quale straordinario - in difetto di prova dei presupposti di quest'ultimo da parte dell'istante su cui incombeva il rigoroso onere (cfr. Cass. 16.2.2009 n.
3714) – bensì mediante la retribuzione ordinaria.
Sotto il profilo del quantum, deve ritenersi che il tempo occorrente per l'esecuzione di tali compiti possa essere stimato in complessivi 15 minuti per ogni giorno di lavoro effettivo, come può
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desumersi da nozioni di comune esperienza avuto riguardo alla duplice operazione di vestizione/svestizione richiesta prima dell'inizio turno e al termine di questo.
In applicazione di quanto sopra osservato, la somma spettante all'istante per il periodo maggio
2017-giugno 2019 corrisponde ad €1363,57, ottenuta considerando i dati emergenti dai cartellini marcatempo (le effettive presenze) e quelli retributivi (paga oraria) indicati dalla convenuta nella propria memoria (e non contestati da parte attrice).
Considerato tuttavia che la ricorrente ha già ricevuto, per la causale indicata, la somma di €1750,00 in data anteriore al deposito del ricorso giudiziale, la pretesa relativa alle ulteriori somme rivendicate si rivela infondata.
Considerato il ragionevole affidamento ingenerato nella ricorrente dal riconoscimento della fondatezza della pretesa attorea limitatamente all'an, (residuando, pertanto incertezza esclusivamente in ordine al quantum) appare equa la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiarare che il tempo impiegato dalla ricorrente prima e dopo l'inizio del turno di lavoro per indossare e dismettere la divisa costituisce tempo di lavoro;
2. rigetta per il resto il ricorso;
2. spese compensate.
Taranto, 22 maggio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Giulia VIESTI
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