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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/10/2025, n. 4859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4859 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA nell'appello avverso la sentenza emessa dal giudice di pace di pace di Catania n. 1262/2023 depositata il 03.05.2023, promosso da:
, codice fiscale;
Parte_1 C.F._1
, codice fiscale Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico La Teana, giusta procura in atti appellanti contro
, con sede in Milano, Via Imbonati n. 18, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore appellata contumace
********
All'udienza del 09.06.2025 parte appellante ha precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione del termine di giorni sessanta per il deposito della comparsa conclusionale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. e hanno citato in giudizio davanti al giudice di pace di Parte_1 Parte_2
Catania la compagnia aerea chiedendone la condanna al pagamento Controparte_1 della somma di euro 800 (euro 400 per ciascun passeggero) a titolo di compensazione pecuniaria, a causa del ritardo del volo aereo Catania-Vienna del 8.7.2022 e della conseguente perdita della coincidenza del volo Vienna-Berlino. Gli attori hanno dedotto di
1 avere acquistato, con un'unica prenotazione, il volo Catania-Berlino, con scalo di transito a
Vienna, di essersi regolarmente imbarcati sul volo OS 490 delle 14:50 e che, a causa di un ritardo di 59 minuti, avevano perso la coincidenza con il volo successivo OS 235 diretto a
Berlino, partito in orario alle ore 17:44. Hanno dedotto di essere giunti a destinazione con oltre tre ore di ritardo e di essere stati riprotetti sul volo Vienna-Berlino del giorno successivo, alle ore 17:40.
Con la sentenza n. 1262/2023 del 03.05.2023, nella contumacia della compagnia aerea, il giudice di pace di Catania ha rigettato la domanda di compensazione pecuniaria spiegata dagli attori e ha compensato le spese processuali.
Con atto di appello notificato il 29.05.2023 e hanno Parte_1 Parte_2 proposto gravame avverso la sentenza n. 1262/2023, censurando la legittimità della decisione adottata dal giudice di pace di Catania, ritenendo sussistente la responsabilità della compagnia aerea per inadempimento contrattuale. Gli appellanti hanno chiesto, pertanto, la condanna al pagamento della compensazione pecuniaria nella misura di euro 800,00 (euro
400,00 per ciascun passeggero) oltre interessi e rivalutazione monetaria e le spese dei due gradi di giudizio.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, non si è costituita in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 09.06.2025 parte appellante ha precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione del termine di giorni sessanta per il deposito della comparsa conclusionale.
2. Esposti i fatti, preliminarmente va dichiarata la contumacia di , la Controparte_1 quale non si è costituita nel presente grado di giudizio, nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio a mezzo pec.
Preme evidenziare – come correttamente rilevato dagli appellaneti – che nella sentenza impugnata sia stata erroneamente indicata la compagnia aerea come Australian Airlines AG in luogo di , sebbene il contraddittorio sia stato regolarmente instaurato Controparte_1 nei confronti della detta ultima compagnia.
3. Tanto premesso, con un unico motivo di appello e Parte_1 Parte_2 hanno censurato la legittimità della decisione impugnata, nella parte in cui il giudice di pace avrebbe erroneamente escluso il diritto alla compensazione pecuniaria valorizzando il ritardo aereo di 59 minuti del primo volo.
Il motivo di appello non è fondato. 2 La perdita di coincidenza aerea è equiparata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea a quella del negato imbarco, ai fini del riconoscimento della compensazione pecuniaria, a condizione che i due voli siano stati oggetto di un'unica prenotazione. In questi termini si veda la sentenza C-502-2018 del 11.07.2019 secondo cui “L'articolo 5, par. 1, lettera c), e
l'articolo 7, par. 1, del Regolamento (CE) n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, in combinato disposto con l'art. 3, par. 5, del medesimo Regolamento n. 261/2004, devono essere interpretati nel senso che, nel caso di un volo in coincidenza, composto da due voli e oggetto di un'unica prenotazione, con partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro e a destinazione di un aeroporto situato in un Paese terzo passando per l'aeroporto di un altro Paese terzo, un passeggero vittima di un ritardo alla destinazione finale di non meno di tre ore a causa del secondo volo, assicurato, nell'ambito di un accordo di code-sharing, da un vettore aereo stabilito in un
Paese terzo, può proporre domanda di compensazione pecuniaria a titolo di detto regolamento nei confronti del vettore aereo comunitario che ha effettuato il primo volo”.
Negli stessi termini si veda Corte di Giustizia, Grande Camera, 26.2.2013 n. 11, secondo cui
“L'art. 7 del regolamento (Ce) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il Regolamento (Cee) n. 295/91 dev'essere interpretato nel senso che, in forza di detto articolo, il passeggero di un volo con una o più coincidenze che sia stato ritardato alla partenza per un lasso di tempo inferiore ai limiti stabiliti dall'art. 6 di detto regolamento, ma che abbia raggiunto la sua destinazione finale con un ritardo di durata pari o superiore a tre ore rispetto all'orario di arrivo previsto, ha diritto a compensazione pecuniaria, dato che detta compensazione non è subordinata all'esistenza di un ritardo alla partenza e, di conseguenza, al rispetto dei presupposti stabiliti da detto art. 6”.
Nel caso di specie, gli odierni appellanti non hanno dimostrato che i due voli Catania-Vienna
e Vienna-Berlino del 8.7.2022 siano stati acquisitati con un'unica prenotazione. Nel giudizio di primo grado, infatti, risultano depositate soltanto le carte di imbarco dei due voli relative a ciascun passeggero, ma da esse non si ricava l'unicità della prenotazione.
3 Gli attori avrebbero potuto dimostrare la connessione tra i due voli producendo l'unico biglietto di acquisto con partenza Catania e destinazione finale Berlino ovvero dando prova di avere imbarcato i bagagli a Catania per ritirarli a Berlino. Ma tale prova non è stata fornita.
Per quanto sopra, le due prenotazioni, ancorché effettuate con la medesima compagnia aerea, risultano distinte e non vi è prova che si tratta di un'unica prenotazione con scalo intermedio a Vienna.
Va, pertanto, condivisa la decisione impugnata nella parte in cui è stato escluso il diritto alla compensazione pecuniaria sul presupposto che il ritardo da considerare fosse quello (inferiore solo quello del volo Catania-Vienna, ritardo di 59 minuti inidoneo a dare diritto alla compensazione.
4. Nulla sulle spese stante la contumacia dell'appellata
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 6638/2023
R.G., disattesa ogni contraria istanza: dichiara la contumacia di;
Controparte_1 rigetta l'appello proposto da e avverso la sentenza del Parte_1 Parte_2 giudice di pace di Catania n. 1262/2023; nulla sulle spese.
Così deciso in Catania, il 7 ottobre 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA nell'appello avverso la sentenza emessa dal giudice di pace di pace di Catania n. 1262/2023 depositata il 03.05.2023, promosso da:
, codice fiscale;
Parte_1 C.F._1
, codice fiscale Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico La Teana, giusta procura in atti appellanti contro
, con sede in Milano, Via Imbonati n. 18, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore appellata contumace
********
All'udienza del 09.06.2025 parte appellante ha precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione del termine di giorni sessanta per il deposito della comparsa conclusionale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. e hanno citato in giudizio davanti al giudice di pace di Parte_1 Parte_2
Catania la compagnia aerea chiedendone la condanna al pagamento Controparte_1 della somma di euro 800 (euro 400 per ciascun passeggero) a titolo di compensazione pecuniaria, a causa del ritardo del volo aereo Catania-Vienna del 8.7.2022 e della conseguente perdita della coincidenza del volo Vienna-Berlino. Gli attori hanno dedotto di
1 avere acquistato, con un'unica prenotazione, il volo Catania-Berlino, con scalo di transito a
Vienna, di essersi regolarmente imbarcati sul volo OS 490 delle 14:50 e che, a causa di un ritardo di 59 minuti, avevano perso la coincidenza con il volo successivo OS 235 diretto a
Berlino, partito in orario alle ore 17:44. Hanno dedotto di essere giunti a destinazione con oltre tre ore di ritardo e di essere stati riprotetti sul volo Vienna-Berlino del giorno successivo, alle ore 17:40.
Con la sentenza n. 1262/2023 del 03.05.2023, nella contumacia della compagnia aerea, il giudice di pace di Catania ha rigettato la domanda di compensazione pecuniaria spiegata dagli attori e ha compensato le spese processuali.
Con atto di appello notificato il 29.05.2023 e hanno Parte_1 Parte_2 proposto gravame avverso la sentenza n. 1262/2023, censurando la legittimità della decisione adottata dal giudice di pace di Catania, ritenendo sussistente la responsabilità della compagnia aerea per inadempimento contrattuale. Gli appellanti hanno chiesto, pertanto, la condanna al pagamento della compensazione pecuniaria nella misura di euro 800,00 (euro
400,00 per ciascun passeggero) oltre interessi e rivalutazione monetaria e le spese dei due gradi di giudizio.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, non si è costituita in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 09.06.2025 parte appellante ha precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione del termine di giorni sessanta per il deposito della comparsa conclusionale.
2. Esposti i fatti, preliminarmente va dichiarata la contumacia di , la Controparte_1 quale non si è costituita nel presente grado di giudizio, nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio a mezzo pec.
Preme evidenziare – come correttamente rilevato dagli appellaneti – che nella sentenza impugnata sia stata erroneamente indicata la compagnia aerea come Australian Airlines AG in luogo di , sebbene il contraddittorio sia stato regolarmente instaurato Controparte_1 nei confronti della detta ultima compagnia.
3. Tanto premesso, con un unico motivo di appello e Parte_1 Parte_2 hanno censurato la legittimità della decisione impugnata, nella parte in cui il giudice di pace avrebbe erroneamente escluso il diritto alla compensazione pecuniaria valorizzando il ritardo aereo di 59 minuti del primo volo.
Il motivo di appello non è fondato. 2 La perdita di coincidenza aerea è equiparata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea a quella del negato imbarco, ai fini del riconoscimento della compensazione pecuniaria, a condizione che i due voli siano stati oggetto di un'unica prenotazione. In questi termini si veda la sentenza C-502-2018 del 11.07.2019 secondo cui “L'articolo 5, par. 1, lettera c), e
l'articolo 7, par. 1, del Regolamento (CE) n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, in combinato disposto con l'art. 3, par. 5, del medesimo Regolamento n. 261/2004, devono essere interpretati nel senso che, nel caso di un volo in coincidenza, composto da due voli e oggetto di un'unica prenotazione, con partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro e a destinazione di un aeroporto situato in un Paese terzo passando per l'aeroporto di un altro Paese terzo, un passeggero vittima di un ritardo alla destinazione finale di non meno di tre ore a causa del secondo volo, assicurato, nell'ambito di un accordo di code-sharing, da un vettore aereo stabilito in un
Paese terzo, può proporre domanda di compensazione pecuniaria a titolo di detto regolamento nei confronti del vettore aereo comunitario che ha effettuato il primo volo”.
Negli stessi termini si veda Corte di Giustizia, Grande Camera, 26.2.2013 n. 11, secondo cui
“L'art. 7 del regolamento (Ce) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il Regolamento (Cee) n. 295/91 dev'essere interpretato nel senso che, in forza di detto articolo, il passeggero di un volo con una o più coincidenze che sia stato ritardato alla partenza per un lasso di tempo inferiore ai limiti stabiliti dall'art. 6 di detto regolamento, ma che abbia raggiunto la sua destinazione finale con un ritardo di durata pari o superiore a tre ore rispetto all'orario di arrivo previsto, ha diritto a compensazione pecuniaria, dato che detta compensazione non è subordinata all'esistenza di un ritardo alla partenza e, di conseguenza, al rispetto dei presupposti stabiliti da detto art. 6”.
Nel caso di specie, gli odierni appellanti non hanno dimostrato che i due voli Catania-Vienna
e Vienna-Berlino del 8.7.2022 siano stati acquisitati con un'unica prenotazione. Nel giudizio di primo grado, infatti, risultano depositate soltanto le carte di imbarco dei due voli relative a ciascun passeggero, ma da esse non si ricava l'unicità della prenotazione.
3 Gli attori avrebbero potuto dimostrare la connessione tra i due voli producendo l'unico biglietto di acquisto con partenza Catania e destinazione finale Berlino ovvero dando prova di avere imbarcato i bagagli a Catania per ritirarli a Berlino. Ma tale prova non è stata fornita.
Per quanto sopra, le due prenotazioni, ancorché effettuate con la medesima compagnia aerea, risultano distinte e non vi è prova che si tratta di un'unica prenotazione con scalo intermedio a Vienna.
Va, pertanto, condivisa la decisione impugnata nella parte in cui è stato escluso il diritto alla compensazione pecuniaria sul presupposto che il ritardo da considerare fosse quello (inferiore solo quello del volo Catania-Vienna, ritardo di 59 minuti inidoneo a dare diritto alla compensazione.
4. Nulla sulle spese stante la contumacia dell'appellata
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 6638/2023
R.G., disattesa ogni contraria istanza: dichiara la contumacia di;
Controparte_1 rigetta l'appello proposto da e avverso la sentenza del Parte_1 Parte_2 giudice di pace di Catania n. 1262/2023; nulla sulle spese.
Così deciso in Catania, il 7 ottobre 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
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