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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/06/2025, n. 1350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1350 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. Marta Ienzi Presidente
Dr. Filomena Albano Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1341/2025, vertente
TRA
(ROMA (RM), 05/08/1987), con il patrocinio Parte_1 dell'avv. DE PARI LUCA;
E
(ROMA (RM), 16/12/1985), con il patrocinio dell'avv. DE CP_1
PARI LUCA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege- OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale di Parte_1 CP_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio contratto in Roma il 10.09.2016 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma anno
2016, n. 00269, s. A01, p. 2).
Le parti riferiscono di essersi separate giusto decreto di omologazione n. cronol.
10241/2022 del 09/06/2022 RG n. 4014/2022 del Tribunale di Roma, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 10/09/2016, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
1341/2025 R.G.A.C.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma il 10.09.2016
(trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma anno 2016, n. 00269,
s. A01, p. 2) tra (ROMA (RM), 05/08/1987) e Parte_1 [...]
(ROMA (RM), 16/12/1985), alle condizioni concordate dalle parti e CP_1 trascritte in motivazione. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 04/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente Filomena Albano Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. Marta Ienzi Presidente
Dr. Filomena Albano Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1341/2025, vertente
TRA
(ROMA (RM), 05/08/1987), con il patrocinio Parte_1 dell'avv. DE PARI LUCA;
E
(ROMA (RM), 16/12/1985), con il patrocinio dell'avv. DE CP_1
PARI LUCA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege- OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale di Parte_1 CP_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio contratto in Roma il 10.09.2016 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma anno
2016, n. 00269, s. A01, p. 2).
Le parti riferiscono di essersi separate giusto decreto di omologazione n. cronol.
10241/2022 del 09/06/2022 RG n. 4014/2022 del Tribunale di Roma, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 10/09/2016, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
1341/2025 R.G.A.C.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma il 10.09.2016
(trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma anno 2016, n. 00269,
s. A01, p. 2) tra (ROMA (RM), 05/08/1987) e Parte_1 [...]
(ROMA (RM), 16/12/1985), alle condizioni concordate dalle parti e CP_1 trascritte in motivazione. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 04/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente Filomena Albano Marta Ienzi