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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 24/04/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1109/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, cod. fisc. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , presso cui domicilia, ope legis, al corso Vittorio Emanuele, n. 58; Pt_1
appellante
E
1. , nata ad [...] il [...], residente in [...], ONroparte_1
alla via Siciliano, n. 32, cod. fisc. rappresentata e difesa, in virtù C.F._1
di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Alberto Ferrigno, presso il cui studio elettivamente domicilia in Nocera Inferiore, via Matrognana, n. 25;
2. , con sede legale in Roma, alla via Parte_2
G. Grezar, n. 14, cod. fisc. e p. iva in persona del Responsabile Atti P.IVA_2
Introduttivi del Giudizio Campania, dott. , rappresentata e difesa, in Parte_3
virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Graziano Marrazzo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Pagani, alla via C. Tramontano, n. 62; appellate
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1126/2023 DEL
TRIBUNALE DI NOCERA INF. – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
1 SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “in accoglimento del presente gravame e in riforma della sentenza impugnata, previo accertamento dell'ammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo n. 1741/2014: 1. revocare il decreto ingiuntivo opposto per inesistenza del credito, siccome estinto per compensazione;
2. in via subordinata, porre la condanna al rimborso direttamente a carico di Parte_2
;
3. in via ulteriormente gradata, in caso di conferma del decreto ingiuntivo,
[...]
condannare a restituire all' tutte Parte_2 Parte_2 le somme da quest'ultima accreditate per consentire il rimborso in favore della sign.ra
[...]
con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”; CP_1 per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta) – “- In ONroparte_1 via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto dall' Parte_1
avverso la sentenza n. 1126/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore, e per l'effetto
[...]
confermare la decisione di primo grado. - Ancora in via preliminare, confermare la sentenza n. 1126/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore, dichiarando l'inammissibilità dell'opposizione a D.I. in quanto tardiva;
- nel merito, rigettare, poiché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dall' , Parte_1
e pertanto confermare la sentenza n. 1126/23 del Tribunale di Nocera Inferiore – anche relativamente ai motivi di merito in primo grado rimasti assorbiti – con conseguente conferma del D.I. opposto, n. 1741/14 del Tribunale di Nocera Inferiore. - Condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del presente grado di giudizio con attribuzione al difensore antistatario. - In subordine, ove codesta Corte dovesse ravvisare la legittimazione passiva anche di (ora ), CP_2 Parte_2 si chiede la condanna dell' e dell' Parte_1 Parte_2
(già ), in solido tra loro, al rimborso come liquidato nella
[...] ONroparte_3
sentenza impugnata e nel D.I. opposto (euro 12.774,19 oltre interessi legali), oltre spese e competenze dei due gradi di giudizio da distrarsi”; per l'appellata (come da comparsa di costituzione) Parte_2
– “1 - rigettare l'appello avverso la sentenza n. 1126/2023 del Tribunale Ordinario di
Nocera Inf. emessa in data 27/05/2023; 2 - in via assolutamente preliminare confermare integralmente la sentenza n. 1126/2023 resa dal Tribunale Ordinario di Nocera Inf. … in data 27/05/2023; 3 - ed ancora in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per omessa specificazione dei punti della sentenza appellata;
4 - ed ancora in via preliminare e nel merito, accertare e dichiarare l'intempestività dell'opposizione
2 promossa dall avverso il decreto ingiuntivo;
5 - ed ancora in via Parte_2
preliminare e subordinata accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario adito in favore della Corte di Giustizia tributaria di primo grado …;
6 - ed ancora si insiste, in subordine e nel merito per la declaratoria di carenza di legittimazione attiva di avendo ella agito per un credito ereditario totale nonostante ella ONroparte_1 risulti essere erede di 1/3 dell'asse ereditario di (dante causa); 7 - Parte_4 dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea di rimborso IRPEF per carenza di legittimazione attiva, con revoca e/o declaratoria di inefficacia del provvedimento monitorio.
8 - Dichiarare, altresì, la nullità ex art. 164 co. 5 cpc, della domanda dell' di condanna della parte chiamata in causa al pagamento della Parte_2
somma o il rimborso in suo favore, per indeterminatezza nel quantum.
9 - In subordine, disporre la compensazione ai sensi dell'art. 1243 cc e dell'art. 31 D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010) tra il credito indicato dall' ed il debito erariale di Parte_2
parte opposta o per la quota ad essa spettante. 10 - In ogni caso, scomputarsi da quanto
ON eventualmente ritento come dovuto, le somme spettanti all' a titolo di spese e forfetario previsti per legge, nella misura stabilita o quella che sarà quantificata in corso di causa o quella diversa che sarà ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese e competenze di causa o in subordine tenerlo indenne da esborsi e spettanze di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1126/2023, il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dall' nei confronti Parte_1
di ex art. 645, c.p.c., con atto di citazione consegnato per la notifica il ONroparte_1
26 gennaio 2015, così provvedeva: 1) dichiarava inammissibile l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1741/2014 per inosservanza del termine stabilito dall'art. 641 c.p.c.;
2) per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo n. 1741/2014, emesso su ricorso spiegato dalla per ottenere dall' di il pagamento della CP_1 Parte_2 Pt_1 somma di euro 12.774,19 a titolo di rimborso dell'Irpef 2008 dovuto al defunto coniuge oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio;
3) compensava Persona_1 integralmente le spese processuali tra l' di e l' Parte_2 Pt_1 CP_3
, quale terza evocata in causa dall'opponente; 4) condannava l'
[...] Parte_2
di alla refusione delle spese processuali in favore della
[...] Pt_1 CP_1
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l' di con Parte_2 Pt_1
atto di citazione notificato il 30 ottobre 2023, assumendo che: 1) contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Nocera Inferiore, il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo
3 n. 1741/2014 era stato introdotto nel termine di cui all'art. 641, comma 1, c.p.c., giacché
l'atto di citazione era stato consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica lunedì 26 gennaio 2015, data cui era prorogata di diritto, a norma dell'art. 155, comma 4, c.p.c., la scadenza del quarantesimo giorno dalla notifica del provvedimento monitorio, avvenuta il 16 dicembre 2014; 2) l'opposizione, oltre ad essere tempestiva, era fondata, atteso che il credito azionato in sede monitoria dalla si era estinto per compensazione, ex CP_1
art. 1241 cod. civ., con il controcredito di euro 18.350,19 che l' di Parte_2
vantava nei suoi confronti;
in ogni caso, l'eventuale rimborso di imposta spettante Pt_1 alla doveva essere eseguito dall' , in favore della quale CP_1 ONroparte_3
l' di aveva messo a disposizione le somme necessarie, ai Parte_2 Pt_1 sensi dell'art. 28 ter, comma 1, D.P.R. n. 602/1973; in via gradata, l' ONroparte_3 doveva essere condannata a restituire all' di le somme Parte_2 Pt_1
anticipatale per il rimborso di imposta chiesto dalla CP_1
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 24 aprile 2024, l'
[...]
(già ) eccepiva, in via pregiudiziale, Parte_2 ONroparte_3
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c., riproponendo le difese formulate in primo grado in ordine al difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, alla carenza di legittimazione attiva in capo alla CP_1 alla compensazione tra il credito dell'opposta e quello dell' di Parte_2
, all'inammissibilità della domanda da quest'ultima spiegata nei propri confronti Pt_1
per indeterminatezza del quantum debeatur e, comunque, per la perdurante mancanza della prova della consegna delle somme occorrenti per il rimborso dell'Irpef 2008.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 26 aprile 2024, la eccepiva, CP_1 in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342, comma 1, c.p.c.
e, in ogni caso, la sua infondatezza, reiterando le difese articolate in primo avverso i motivi di opposizione spiegati dall' di e confutando le questioni Parte_2 Pt_1
riproposte dall' circa il difetto di giurisdizione del Parte_2
giudice ordinario e di legittimazione della coniuge del ad agire in via monitoria per Pt_4 il recupero dell'intero credito spettante al suo dante causa.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 23 gennaio 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., con il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 20/21 febbraio 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
4 L'appello è parzialmente fondato e, come tale, va accolto per quanto di ragione.
In via pregiudiziale, devono essere disattese le eccezioni sollevate dall'
[...]
e dalla in ordine all'inammissibilità del gravame per Parte_2 CP_1 violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c..
Ed invero, tale disposizione normativa, non diversamente dall'art. 434, comma 1, c.p.c. per il rito del lavoro, va interpretata nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199; Cass. ord. 30 maggio 2018, n. 13535; Cass., Sez. Un., ord. 13 dicembre 2022, n. 36481).
L'appello proposto dall' consta sia di una parte volitivo- Parte_1
censoria, diretta ad indicare i punti impugnati della sentenza di primo grado, sia di una parte argomentativa, preordinata a confutare le ragioni per le quali il Tribunale di Nocera
Inferiore ha ritenuto inammissibile per tardività l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
1741/2014, con la conseguenza che, pur non contenendo formule solenni o precostituite, né soluzioni alternative di risoluzione della controversia, risulta conforme alla finalità sottesa all'art. 342, comma 1, c.p.c..
Ciò posto, per quanto attiene al merito del gravame, risulta oltremodo evidente che, ad onta di quanto ritenuto dal Tribunale di Nocera Inferiore sulla base di un'erronea disamina delle risultanze documentali, l' di proponeva l'opposizione Parte_2 Pt_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1741/2014 nel rispetto del termine previsto dall'art. 641, comma 1, c.p.c., giacché consegnava per la notifica all'ufficiale giudiziario l'atto introduttivo del giudizio lunedì 26 gennaio 2015, data cui era prorogata (da domenica 25 gennaio 2015), ai sensi dell'art. 155, comma 4, c.p.c., la scadenza del quarantesimo giorno dalla ricezione della notifica del provvedimento monitorio, avvenuta il 16 dicembre 2014, in tal modo compiendo tempestivamente l'attività posta a suo carico dal legislatore (cfr., ex plurimis, Corte Cost. 26 novembre 2002, n. 477; Corte Cost. 23 gennaio 2004, n. 28,
Cass. 10 novembre 2004, n. 21409; Cass. 19 marzo 2007, n. 6360; Cass. 15 ottobre 2018,
n. 25716; Cass. 10 dicembre 2019, n. 32255).
5 Non comportando l'errore in cui è incorso il Tribunale di Nocera Inferiore nel dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1741/2014 per tardiva proposizione una delle tassative ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, a norma dell'art. 354 c.p.c., la Corte d'Appello, cui sono cumulativamente devoluti il iudicium rescindens e il iudicium rescissorium, è tenuta a vagliare la fondatezza delle contestazioni formulate dall' di per paralizzare la pretesa Parte_2 Pt_1
creditoria della senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione, CP_1
privo di generalizzata applicazione e di rilevanza costituzionale (cfr., ex ceteris, Cass. 20 luglio 2004, n. 13426; Cass. 6 settembre 2007, n. 18691; Cass. 17 giugno 2014, n. 13733).
Tuttavia, devono essere preliminarmente rigettate le eccezioni reiterate dall'
[...]
in ordine al difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore Parte_2
di quello tributario e alla carenza di legittimazione attiva in capo alla CP_1
Con riguardo alla prima eccezione, occorre osservare che, qualora l'Amministrazione finanziaria abbia formalmente riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso delle imposte e l'entità della somma dovuta, al punto che non residuino questioni circa l'esistenza dell'obbligazione tributaria, il quantum del rimborso o la procedura con la quale lo stesso deve essere effettuato, non ricorrono i presupposti di applicabilità della riserva alla giurisdizione tributaria, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 546/1992, sicché il contribuente è legittimato a proporre l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, a norma dell'art. 2033 cod. civ., e la controversia è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario (cfr., ex plurimis, Cass. ord. 22 luglio 2002, n. 10725; Cass., Sez. Un., 7 maggio
2021, n. 12150; Cass. ord. 12 gennaio 2022, n. 761; Cass. ord. 30 gennaio 2024, n. 2847).
Nella fattispecie de qua agitur, avendo l' di espressamente Parte_2 Pt_1 riconosciuto l'esistenza e l'ammontare del credito restitutorio vantato da con Persona_1
la missiva dell'11 maggio 2012, prot. n. 0070751, con la quale chiedeva alla coniuge del defunto contribuente di fornire la documentazione necessaria per provvedere al rimborso dell'Irpef dell'anno 2008, la al fine di ottenere il pagamento della somma dovuta, CP_1
adiva correttamente il giudice ordinario mediante la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, per non comportare tale domanda la trattazione di questioni rientranti nella sfera giurisdizionale del giudice tributario.
Né l' può lamentare la carenza di legittimazione attiva Pt_2 Parte_2 in capo alla sull'assunto che l'opposta, non essendo l'unica erede del , CP_1 Pt_4
aveva il diritto di agire per il recupero non dell'intero credito di imposta, ma della sola quota di 1/3, spettando la residua parte dei 2/3 ai suoi figli.
6 Ed infatti, costituisce ius receptum il principio secondo cui i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, in conformità al disposto degli artt. 727 e 757 cod. civ., con la conseguenza che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 28 novembre 2007, n. 24657; Cass. 11 luglio 2014, n. 15894; Cass. ord. 20 novembre 2017,
n. 27417; Cass. 18 aprile 2024, n. 10585).
Quanto al primo motivo di opposizione formulato dall' Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1741/2014 del Tribunale di Nocera Inferiore, è opportuno premettere, sotto il profilo normativo, che l'art. 28 ter D.P.R. n. 602/1973, nel testo applicabile, ratione temporis, nel caso in esame, prevede, al comma 1, che, “in sede di erogazione di un rimborso d'imposta, l'Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulla contabilità di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del
Direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze in data 1° febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1999, le somme da rimborsare”, al comma 2, che, “ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, l'agente della riscossione notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito
d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta”, al comma 3, che, “in caso di accettazione della proposta, l'agente della riscossione movimenta le somme di cui al comma 1 e le riversa ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, entro i limiti dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo”, al comma 4, che, “in caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione di cui al comma 2 e l'agente della riscossione comunica in via telematica all' che non ha ottenuto l'adesione dell'interessato alla proposta di Parte_2 compensazione” e, al comma 5, che “all'agente della riscossione spetta il rimborso delle spese vive sostenute per la notifica dell'invito di cui al comma 2, nonché un rimborso forfetario pari a quello di cui all'articolo 24, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, maggiorato del cinquanta per cento,
7 a copertura degli oneri sostenuti per la gestione degli adempimenti attinenti la proposta di compensazione”.
Pertanto, l'art. 28 ter D.P.R. n. 602/1973 consente all'agente della riscossione, su segnalazione dell' delle Entrate, di formulare al contribuente una semplice Pt_2
proposta di compensazione, il cui eventuale rifiuto non legittima l'Ente impositore a denegare il rimborso dovuto, precludendo il soddisfacimento di un credito incontroverso.
In sostanza, la predetta disposizione normativa riconosce al contribuente la facoltà di compensare il credito d'imposta con quelli iscritti a ruolo nei suoi confronti, ma, ove l'interessato non presti adesione alla proposta formulata dall'agente della riscossione, non attribuisce all' la possibilità di opporgli la stessa compensazione al Parte_2
fine di paralizzarne il diritto al rimborso.
Del resto, qualora l' potesse evitare il rimborso della somma dovuta Parte_2 mediante l'eccezione della compensazione tra controcrediti di cui il contribuente non ha inteso avvalersi, la facoltà di scelta attribuitagli dall'art. 28 ter D.P.R. n. 602/1973 non sarebbe mai effettivamente tale, potendo l'Amministrazione finanziaria sempre imporre l'applicazione dell'istituto disciplinato dagli art. 1241 e segg. cod. civ..
Ne deriva che, avendo la in data 8 aprile 2013, comunicato all'allora CP_1 CP_3
di non aderire alla proposta inoltratale ai sensi dell'art. 28 ter, comma 2, D.P.R.
[...]
n. 602/1973 con lettera raccomandata a.r. n. 672046000001 dell'1 marzo 2013, l'
[...]
di era tenuta a provvedere al rimborso dell'Irpef dell'anno 2008 per Parte_2 Pt_1
la somma di euro 12.774,19, sicché non poteva eccepire, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, per neutralizzare l'avversa pretesa creditoria, proprio la compensazione che l'erede del , come normativamente consentitole, aveva ritenuto di non accettare. Pt_4
Infondato è anche il motivo di opposizione a decreto ingiuntivo con il quale l'
[...]
di eccepisce il difetto della propria legittimazione passiva sul Parte_2 Pt_1
presupposto che il rimborso di imposta eventualmente spettante alla doveva CP_1 essere eseguito dall' , in favore della quale erano state messe a ONroparte_3 disposizione le somme necessarie, ai sensi dell'art. 28 ter, comma 1, D.P.R. n. 602/1973.
Ed invero, titolare passiva del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio dalla era CP_1 ed è l' di , giacché tenuta, quale debitrice, a rimborsare il Parte_2 Pt_1
credito di imposta spettante al , non assumendo rilevanza in senso contrario che Pt_4
l'Amministrazione finanziaria aveva versato le somme a tal fine occorrenti all' CP_3
, per non vantare l'erede del contribuente alcuna pretesa restitutoria nei
[...] confronti dell'agente della riscossione.
8 , dovendo l' di e non l' CP_5 Parte_2 Pt_1 ONroparte_3
restituire agli eredi del le somme indebitamente percepite a titolo di Irpef del 2008, Pt_4
la era legittimata a proporre la domanda di pagamento di cui all'art. 2033 cod. CP_1
civ. soltanto nei confronti dell'accipiens, non avendo alcuna ragione di credito azionabile nei confronti dell'agente della riscossione.
Pertanto, sebbene ammissibile, l'opposizione spiegata dall' Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1741/2014 del Tribunale di Nocera Inferiore non
[...]
risulta meritevole di accoglimento, sicché il provvedimento monitorio emesso in favore della deve essere confermato. CP_1
Fondata, invece, è la domanda con la quale l' di ha chiesto, Parte_2 Pt_1 in caso di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1741/2014, la condanna dell'
alla restituzione della somma di euro 12.774,19, pari all'importo CP_3 CP_3 versatole per provvedere al rimborso d'imposta in favore della CP_1
Ed infatti, dovendo l' di rimettere direttamente alla Parte_2 Pt_1 CP_1
l'importo dovuto per l'Irpef dell'anno 2008, l' (già Parte_2
) non ha più alcun titolo per detenere la somma posta a sua ONroparte_3
disposizione ai sensi dell'art. 28 ter, comma 1, D.P.R. n. 602/1973, né può eccepire, in sede di gravame, che l'Amministrazione finanziaria non avrebbe dimostrato di averla versata, per non aver giammai contestato nel primo grado del giudizio, neppure genericamente, di non averla ricevuta e, dunque, per avere reso la sua corresponsione un fatto incontroverso ed acquisito al processo (cfr. Cass. ord. 15 febbraio 2023, n. 4747).
Parimenti, l' non può invocare, nel giudizio in corso, Parte_2
l'applicazione dell'art. 28 ter, comma 5, D.P.R. n. 602/1973, giacché non ha neanche indicato l'entità delle spese anticipate per la notifica alla della proposta di CP_1
compensazione, né, tanto meno, quantificato il rimborso forfettario dovutole per gli oneri sostenuti per la gestione dei relativi adempimenti, con la conseguenza che non ricorrono i presupposti per detrarre dalla somma da restituire all' di tali Parte_2 Pt_1
voci di costo, fermo restando il diritto di ottenerne la ripetizione.
In definitiva, l'appello proposto dall' di risulta meritevole Parte_2 Pt_1 di accoglimento nei confronti dell' , sicché, in parziale Parte_2
riforma della sentenza di primo grado, la terza chiamata in causa essere condannata alla restituzione, in favore dell'opponente, della somma di euro 12.774,19.
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese di lite, occorre distinguere tra i diversi rapporti processuali intercorsi tra le parti.
9 L'infondatezza dell'appello nei confronti della comporta, in applicazione del CP_1 principio della soccombenza, la condanna dell' di alla Parte_2 Pt_1
refusione delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro
5.201,00 ed euro 26.000,00, in ragione dell'entità del credito in contestazione, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla controparte, in complessivi euro 3.000,00 per compenso, di cui euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella, con attribuzione in favore dell'avv. Alberto Ferrigno, quale suo procuratore distrattario, ex art. 93, comma 1, c.p.c..
Di contro, la fondatezza dell'appello dell' nei confronti Parte_1 dell' determina, sempre ai sensi dell'art. 91, comma Parte_2
1, c.p.c., la condanna di quest'ultima alla refusione delle spese del doppio grado del giudizio, che si liquidano, come da dispositivo, sulla base del richiamato scaglione tabellare, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dall'Amministrazione finanziaria, per il primo grado, in euro 2.725,92, di cui euro 125,92 per esborsi prenotati a debito (cfr.
Cass. 18 aprile 2000, n. 5028; Cass. 22 aprile 2002, n. 5859; Cass. ord. 11 settembre 2018,
n. 22014) ed 2.600,00 per compenso (euro 900,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale), e, per il secondo grado, in euro
3.382,50, di cui euro 382,50 per esborsi prenotati a debito ed euro 3.000,00 per compenso
(euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt.
2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dall' avverso la sentenza n. 1126/2023 del Tribunale di Parte_1
Salerno con atto di citazione notificato il 30 ottobre 2023, così provvede:
1. accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, condanna l' alla restituzione, in favore Parte_2 dell' di , della somma di euro 12.774,19; Parte_2 Pt_1
2. condanna l'Agenza delle Entrate di alla refusione, in favore dell'avv. Alberto Pt_1
Ferrigno, quale procuratore distrattario di ex art. 93, comma 1, ONroparte_1
c.p.c., delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano in complessivi euro
10 3.000,00 per compenso difensivo, di cui euro 1.100,00 per la fase di studio, euro
900,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. condanna l' alla refusione, in favore dell' Parte_2 [...]
di , delle spese del doppio grado del giudizio, che si liquidano, Parte_2 Pt_1
per il primo grado, in euro 2.725,92, di cui euro 125,92 per esborsi prenotati a debito ed 2.600,00 per compenso difensivo (euro 900,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale), e, per il secondo grado, in euro 3.382,50, di cui euro 382,50 per esborsi prenotati a debito ed euro
3.000,00 per compenso difensivo (euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2
e 12 dell'allegata tabella.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 16 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
11
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1109/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, cod. fisc. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , presso cui domicilia, ope legis, al corso Vittorio Emanuele, n. 58; Pt_1
appellante
E
1. , nata ad [...] il [...], residente in [...], ONroparte_1
alla via Siciliano, n. 32, cod. fisc. rappresentata e difesa, in virtù C.F._1
di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Alberto Ferrigno, presso il cui studio elettivamente domicilia in Nocera Inferiore, via Matrognana, n. 25;
2. , con sede legale in Roma, alla via Parte_2
G. Grezar, n. 14, cod. fisc. e p. iva in persona del Responsabile Atti P.IVA_2
Introduttivi del Giudizio Campania, dott. , rappresentata e difesa, in Parte_3
virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Graziano Marrazzo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Pagani, alla via C. Tramontano, n. 62; appellate
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1126/2023 DEL
TRIBUNALE DI NOCERA INF. – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
1 SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “in accoglimento del presente gravame e in riforma della sentenza impugnata, previo accertamento dell'ammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo n. 1741/2014: 1. revocare il decreto ingiuntivo opposto per inesistenza del credito, siccome estinto per compensazione;
2. in via subordinata, porre la condanna al rimborso direttamente a carico di Parte_2
;
3. in via ulteriormente gradata, in caso di conferma del decreto ingiuntivo,
[...]
condannare a restituire all' tutte Parte_2 Parte_2 le somme da quest'ultima accreditate per consentire il rimborso in favore della sign.ra
[...]
con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”; CP_1 per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta) – “- In ONroparte_1 via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto dall' Parte_1
avverso la sentenza n. 1126/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore, e per l'effetto
[...]
confermare la decisione di primo grado. - Ancora in via preliminare, confermare la sentenza n. 1126/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore, dichiarando l'inammissibilità dell'opposizione a D.I. in quanto tardiva;
- nel merito, rigettare, poiché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dall' , Parte_1
e pertanto confermare la sentenza n. 1126/23 del Tribunale di Nocera Inferiore – anche relativamente ai motivi di merito in primo grado rimasti assorbiti – con conseguente conferma del D.I. opposto, n. 1741/14 del Tribunale di Nocera Inferiore. - Condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del presente grado di giudizio con attribuzione al difensore antistatario. - In subordine, ove codesta Corte dovesse ravvisare la legittimazione passiva anche di (ora ), CP_2 Parte_2 si chiede la condanna dell' e dell' Parte_1 Parte_2
(già ), in solido tra loro, al rimborso come liquidato nella
[...] ONroparte_3
sentenza impugnata e nel D.I. opposto (euro 12.774,19 oltre interessi legali), oltre spese e competenze dei due gradi di giudizio da distrarsi”; per l'appellata (come da comparsa di costituzione) Parte_2
– “1 - rigettare l'appello avverso la sentenza n. 1126/2023 del Tribunale Ordinario di
Nocera Inf. emessa in data 27/05/2023; 2 - in via assolutamente preliminare confermare integralmente la sentenza n. 1126/2023 resa dal Tribunale Ordinario di Nocera Inf. … in data 27/05/2023; 3 - ed ancora in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per omessa specificazione dei punti della sentenza appellata;
4 - ed ancora in via preliminare e nel merito, accertare e dichiarare l'intempestività dell'opposizione
2 promossa dall avverso il decreto ingiuntivo;
5 - ed ancora in via Parte_2
preliminare e subordinata accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario adito in favore della Corte di Giustizia tributaria di primo grado …;
6 - ed ancora si insiste, in subordine e nel merito per la declaratoria di carenza di legittimazione attiva di avendo ella agito per un credito ereditario totale nonostante ella ONroparte_1 risulti essere erede di 1/3 dell'asse ereditario di (dante causa); 7 - Parte_4 dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea di rimborso IRPEF per carenza di legittimazione attiva, con revoca e/o declaratoria di inefficacia del provvedimento monitorio.
8 - Dichiarare, altresì, la nullità ex art. 164 co. 5 cpc, della domanda dell' di condanna della parte chiamata in causa al pagamento della Parte_2
somma o il rimborso in suo favore, per indeterminatezza nel quantum.
9 - In subordine, disporre la compensazione ai sensi dell'art. 1243 cc e dell'art. 31 D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010) tra il credito indicato dall' ed il debito erariale di Parte_2
parte opposta o per la quota ad essa spettante. 10 - In ogni caso, scomputarsi da quanto
ON eventualmente ritento come dovuto, le somme spettanti all' a titolo di spese e forfetario previsti per legge, nella misura stabilita o quella che sarà quantificata in corso di causa o quella diversa che sarà ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese e competenze di causa o in subordine tenerlo indenne da esborsi e spettanze di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1126/2023, il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dall' nei confronti Parte_1
di ex art. 645, c.p.c., con atto di citazione consegnato per la notifica il ONroparte_1
26 gennaio 2015, così provvedeva: 1) dichiarava inammissibile l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1741/2014 per inosservanza del termine stabilito dall'art. 641 c.p.c.;
2) per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo n. 1741/2014, emesso su ricorso spiegato dalla per ottenere dall' di il pagamento della CP_1 Parte_2 Pt_1 somma di euro 12.774,19 a titolo di rimborso dell'Irpef 2008 dovuto al defunto coniuge oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio;
3) compensava Persona_1 integralmente le spese processuali tra l' di e l' Parte_2 Pt_1 CP_3
, quale terza evocata in causa dall'opponente; 4) condannava l'
[...] Parte_2
di alla refusione delle spese processuali in favore della
[...] Pt_1 CP_1
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l' di con Parte_2 Pt_1
atto di citazione notificato il 30 ottobre 2023, assumendo che: 1) contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Nocera Inferiore, il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo
3 n. 1741/2014 era stato introdotto nel termine di cui all'art. 641, comma 1, c.p.c., giacché
l'atto di citazione era stato consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica lunedì 26 gennaio 2015, data cui era prorogata di diritto, a norma dell'art. 155, comma 4, c.p.c., la scadenza del quarantesimo giorno dalla notifica del provvedimento monitorio, avvenuta il 16 dicembre 2014; 2) l'opposizione, oltre ad essere tempestiva, era fondata, atteso che il credito azionato in sede monitoria dalla si era estinto per compensazione, ex CP_1
art. 1241 cod. civ., con il controcredito di euro 18.350,19 che l' di Parte_2
vantava nei suoi confronti;
in ogni caso, l'eventuale rimborso di imposta spettante Pt_1 alla doveva essere eseguito dall' , in favore della quale CP_1 ONroparte_3
l' di aveva messo a disposizione le somme necessarie, ai Parte_2 Pt_1 sensi dell'art. 28 ter, comma 1, D.P.R. n. 602/1973; in via gradata, l' ONroparte_3 doveva essere condannata a restituire all' di le somme Parte_2 Pt_1
anticipatale per il rimborso di imposta chiesto dalla CP_1
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 24 aprile 2024, l'
[...]
(già ) eccepiva, in via pregiudiziale, Parte_2 ONroparte_3
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c., riproponendo le difese formulate in primo grado in ordine al difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, alla carenza di legittimazione attiva in capo alla CP_1 alla compensazione tra il credito dell'opposta e quello dell' di Parte_2
, all'inammissibilità della domanda da quest'ultima spiegata nei propri confronti Pt_1
per indeterminatezza del quantum debeatur e, comunque, per la perdurante mancanza della prova della consegna delle somme occorrenti per il rimborso dell'Irpef 2008.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 26 aprile 2024, la eccepiva, CP_1 in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342, comma 1, c.p.c.
e, in ogni caso, la sua infondatezza, reiterando le difese articolate in primo avverso i motivi di opposizione spiegati dall' di e confutando le questioni Parte_2 Pt_1
riproposte dall' circa il difetto di giurisdizione del Parte_2
giudice ordinario e di legittimazione della coniuge del ad agire in via monitoria per Pt_4 il recupero dell'intero credito spettante al suo dante causa.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 23 gennaio 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., con il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 20/21 febbraio 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
4 L'appello è parzialmente fondato e, come tale, va accolto per quanto di ragione.
In via pregiudiziale, devono essere disattese le eccezioni sollevate dall'
[...]
e dalla in ordine all'inammissibilità del gravame per Parte_2 CP_1 violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c..
Ed invero, tale disposizione normativa, non diversamente dall'art. 434, comma 1, c.p.c. per il rito del lavoro, va interpretata nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199; Cass. ord. 30 maggio 2018, n. 13535; Cass., Sez. Un., ord. 13 dicembre 2022, n. 36481).
L'appello proposto dall' consta sia di una parte volitivo- Parte_1
censoria, diretta ad indicare i punti impugnati della sentenza di primo grado, sia di una parte argomentativa, preordinata a confutare le ragioni per le quali il Tribunale di Nocera
Inferiore ha ritenuto inammissibile per tardività l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
1741/2014, con la conseguenza che, pur non contenendo formule solenni o precostituite, né soluzioni alternative di risoluzione della controversia, risulta conforme alla finalità sottesa all'art. 342, comma 1, c.p.c..
Ciò posto, per quanto attiene al merito del gravame, risulta oltremodo evidente che, ad onta di quanto ritenuto dal Tribunale di Nocera Inferiore sulla base di un'erronea disamina delle risultanze documentali, l' di proponeva l'opposizione Parte_2 Pt_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1741/2014 nel rispetto del termine previsto dall'art. 641, comma 1, c.p.c., giacché consegnava per la notifica all'ufficiale giudiziario l'atto introduttivo del giudizio lunedì 26 gennaio 2015, data cui era prorogata (da domenica 25 gennaio 2015), ai sensi dell'art. 155, comma 4, c.p.c., la scadenza del quarantesimo giorno dalla ricezione della notifica del provvedimento monitorio, avvenuta il 16 dicembre 2014, in tal modo compiendo tempestivamente l'attività posta a suo carico dal legislatore (cfr., ex plurimis, Corte Cost. 26 novembre 2002, n. 477; Corte Cost. 23 gennaio 2004, n. 28,
Cass. 10 novembre 2004, n. 21409; Cass. 19 marzo 2007, n. 6360; Cass. 15 ottobre 2018,
n. 25716; Cass. 10 dicembre 2019, n. 32255).
5 Non comportando l'errore in cui è incorso il Tribunale di Nocera Inferiore nel dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1741/2014 per tardiva proposizione una delle tassative ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, a norma dell'art. 354 c.p.c., la Corte d'Appello, cui sono cumulativamente devoluti il iudicium rescindens e il iudicium rescissorium, è tenuta a vagliare la fondatezza delle contestazioni formulate dall' di per paralizzare la pretesa Parte_2 Pt_1
creditoria della senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione, CP_1
privo di generalizzata applicazione e di rilevanza costituzionale (cfr., ex ceteris, Cass. 20 luglio 2004, n. 13426; Cass. 6 settembre 2007, n. 18691; Cass. 17 giugno 2014, n. 13733).
Tuttavia, devono essere preliminarmente rigettate le eccezioni reiterate dall'
[...]
in ordine al difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore Parte_2
di quello tributario e alla carenza di legittimazione attiva in capo alla CP_1
Con riguardo alla prima eccezione, occorre osservare che, qualora l'Amministrazione finanziaria abbia formalmente riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso delle imposte e l'entità della somma dovuta, al punto che non residuino questioni circa l'esistenza dell'obbligazione tributaria, il quantum del rimborso o la procedura con la quale lo stesso deve essere effettuato, non ricorrono i presupposti di applicabilità della riserva alla giurisdizione tributaria, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 546/1992, sicché il contribuente è legittimato a proporre l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, a norma dell'art. 2033 cod. civ., e la controversia è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario (cfr., ex plurimis, Cass. ord. 22 luglio 2002, n. 10725; Cass., Sez. Un., 7 maggio
2021, n. 12150; Cass. ord. 12 gennaio 2022, n. 761; Cass. ord. 30 gennaio 2024, n. 2847).
Nella fattispecie de qua agitur, avendo l' di espressamente Parte_2 Pt_1 riconosciuto l'esistenza e l'ammontare del credito restitutorio vantato da con Persona_1
la missiva dell'11 maggio 2012, prot. n. 0070751, con la quale chiedeva alla coniuge del defunto contribuente di fornire la documentazione necessaria per provvedere al rimborso dell'Irpef dell'anno 2008, la al fine di ottenere il pagamento della somma dovuta, CP_1
adiva correttamente il giudice ordinario mediante la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, per non comportare tale domanda la trattazione di questioni rientranti nella sfera giurisdizionale del giudice tributario.
Né l' può lamentare la carenza di legittimazione attiva Pt_2 Parte_2 in capo alla sull'assunto che l'opposta, non essendo l'unica erede del , CP_1 Pt_4
aveva il diritto di agire per il recupero non dell'intero credito di imposta, ma della sola quota di 1/3, spettando la residua parte dei 2/3 ai suoi figli.
6 Ed infatti, costituisce ius receptum il principio secondo cui i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, in conformità al disposto degli artt. 727 e 757 cod. civ., con la conseguenza che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 28 novembre 2007, n. 24657; Cass. 11 luglio 2014, n. 15894; Cass. ord. 20 novembre 2017,
n. 27417; Cass. 18 aprile 2024, n. 10585).
Quanto al primo motivo di opposizione formulato dall' Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1741/2014 del Tribunale di Nocera Inferiore, è opportuno premettere, sotto il profilo normativo, che l'art. 28 ter D.P.R. n. 602/1973, nel testo applicabile, ratione temporis, nel caso in esame, prevede, al comma 1, che, “in sede di erogazione di un rimborso d'imposta, l'Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulla contabilità di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del
Direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze in data 1° febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1999, le somme da rimborsare”, al comma 2, che, “ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, l'agente della riscossione notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito
d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta”, al comma 3, che, “in caso di accettazione della proposta, l'agente della riscossione movimenta le somme di cui al comma 1 e le riversa ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, entro i limiti dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo”, al comma 4, che, “in caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione di cui al comma 2 e l'agente della riscossione comunica in via telematica all' che non ha ottenuto l'adesione dell'interessato alla proposta di Parte_2 compensazione” e, al comma 5, che “all'agente della riscossione spetta il rimborso delle spese vive sostenute per la notifica dell'invito di cui al comma 2, nonché un rimborso forfetario pari a quello di cui all'articolo 24, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, maggiorato del cinquanta per cento,
7 a copertura degli oneri sostenuti per la gestione degli adempimenti attinenti la proposta di compensazione”.
Pertanto, l'art. 28 ter D.P.R. n. 602/1973 consente all'agente della riscossione, su segnalazione dell' delle Entrate, di formulare al contribuente una semplice Pt_2
proposta di compensazione, il cui eventuale rifiuto non legittima l'Ente impositore a denegare il rimborso dovuto, precludendo il soddisfacimento di un credito incontroverso.
In sostanza, la predetta disposizione normativa riconosce al contribuente la facoltà di compensare il credito d'imposta con quelli iscritti a ruolo nei suoi confronti, ma, ove l'interessato non presti adesione alla proposta formulata dall'agente della riscossione, non attribuisce all' la possibilità di opporgli la stessa compensazione al Parte_2
fine di paralizzarne il diritto al rimborso.
Del resto, qualora l' potesse evitare il rimborso della somma dovuta Parte_2 mediante l'eccezione della compensazione tra controcrediti di cui il contribuente non ha inteso avvalersi, la facoltà di scelta attribuitagli dall'art. 28 ter D.P.R. n. 602/1973 non sarebbe mai effettivamente tale, potendo l'Amministrazione finanziaria sempre imporre l'applicazione dell'istituto disciplinato dagli art. 1241 e segg. cod. civ..
Ne deriva che, avendo la in data 8 aprile 2013, comunicato all'allora CP_1 CP_3
di non aderire alla proposta inoltratale ai sensi dell'art. 28 ter, comma 2, D.P.R.
[...]
n. 602/1973 con lettera raccomandata a.r. n. 672046000001 dell'1 marzo 2013, l'
[...]
di era tenuta a provvedere al rimborso dell'Irpef dell'anno 2008 per Parte_2 Pt_1
la somma di euro 12.774,19, sicché non poteva eccepire, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, per neutralizzare l'avversa pretesa creditoria, proprio la compensazione che l'erede del , come normativamente consentitole, aveva ritenuto di non accettare. Pt_4
Infondato è anche il motivo di opposizione a decreto ingiuntivo con il quale l'
[...]
di eccepisce il difetto della propria legittimazione passiva sul Parte_2 Pt_1
presupposto che il rimborso di imposta eventualmente spettante alla doveva CP_1 essere eseguito dall' , in favore della quale erano state messe a ONroparte_3 disposizione le somme necessarie, ai sensi dell'art. 28 ter, comma 1, D.P.R. n. 602/1973.
Ed invero, titolare passiva del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio dalla era CP_1 ed è l' di , giacché tenuta, quale debitrice, a rimborsare il Parte_2 Pt_1
credito di imposta spettante al , non assumendo rilevanza in senso contrario che Pt_4
l'Amministrazione finanziaria aveva versato le somme a tal fine occorrenti all' CP_3
, per non vantare l'erede del contribuente alcuna pretesa restitutoria nei
[...] confronti dell'agente della riscossione.
8 , dovendo l' di e non l' CP_5 Parte_2 Pt_1 ONroparte_3
restituire agli eredi del le somme indebitamente percepite a titolo di Irpef del 2008, Pt_4
la era legittimata a proporre la domanda di pagamento di cui all'art. 2033 cod. CP_1
civ. soltanto nei confronti dell'accipiens, non avendo alcuna ragione di credito azionabile nei confronti dell'agente della riscossione.
Pertanto, sebbene ammissibile, l'opposizione spiegata dall' Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1741/2014 del Tribunale di Nocera Inferiore non
[...]
risulta meritevole di accoglimento, sicché il provvedimento monitorio emesso in favore della deve essere confermato. CP_1
Fondata, invece, è la domanda con la quale l' di ha chiesto, Parte_2 Pt_1 in caso di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1741/2014, la condanna dell'
alla restituzione della somma di euro 12.774,19, pari all'importo CP_3 CP_3 versatole per provvedere al rimborso d'imposta in favore della CP_1
Ed infatti, dovendo l' di rimettere direttamente alla Parte_2 Pt_1 CP_1
l'importo dovuto per l'Irpef dell'anno 2008, l' (già Parte_2
) non ha più alcun titolo per detenere la somma posta a sua ONroparte_3
disposizione ai sensi dell'art. 28 ter, comma 1, D.P.R. n. 602/1973, né può eccepire, in sede di gravame, che l'Amministrazione finanziaria non avrebbe dimostrato di averla versata, per non aver giammai contestato nel primo grado del giudizio, neppure genericamente, di non averla ricevuta e, dunque, per avere reso la sua corresponsione un fatto incontroverso ed acquisito al processo (cfr. Cass. ord. 15 febbraio 2023, n. 4747).
Parimenti, l' non può invocare, nel giudizio in corso, Parte_2
l'applicazione dell'art. 28 ter, comma 5, D.P.R. n. 602/1973, giacché non ha neanche indicato l'entità delle spese anticipate per la notifica alla della proposta di CP_1
compensazione, né, tanto meno, quantificato il rimborso forfettario dovutole per gli oneri sostenuti per la gestione dei relativi adempimenti, con la conseguenza che non ricorrono i presupposti per detrarre dalla somma da restituire all' di tali Parte_2 Pt_1
voci di costo, fermo restando il diritto di ottenerne la ripetizione.
In definitiva, l'appello proposto dall' di risulta meritevole Parte_2 Pt_1 di accoglimento nei confronti dell' , sicché, in parziale Parte_2
riforma della sentenza di primo grado, la terza chiamata in causa essere condannata alla restituzione, in favore dell'opponente, della somma di euro 12.774,19.
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese di lite, occorre distinguere tra i diversi rapporti processuali intercorsi tra le parti.
9 L'infondatezza dell'appello nei confronti della comporta, in applicazione del CP_1 principio della soccombenza, la condanna dell' di alla Parte_2 Pt_1
refusione delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro
5.201,00 ed euro 26.000,00, in ragione dell'entità del credito in contestazione, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla controparte, in complessivi euro 3.000,00 per compenso, di cui euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella, con attribuzione in favore dell'avv. Alberto Ferrigno, quale suo procuratore distrattario, ex art. 93, comma 1, c.p.c..
Di contro, la fondatezza dell'appello dell' nei confronti Parte_1 dell' determina, sempre ai sensi dell'art. 91, comma Parte_2
1, c.p.c., la condanna di quest'ultima alla refusione delle spese del doppio grado del giudizio, che si liquidano, come da dispositivo, sulla base del richiamato scaglione tabellare, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dall'Amministrazione finanziaria, per il primo grado, in euro 2.725,92, di cui euro 125,92 per esborsi prenotati a debito (cfr.
Cass. 18 aprile 2000, n. 5028; Cass. 22 aprile 2002, n. 5859; Cass. ord. 11 settembre 2018,
n. 22014) ed 2.600,00 per compenso (euro 900,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale), e, per il secondo grado, in euro
3.382,50, di cui euro 382,50 per esborsi prenotati a debito ed euro 3.000,00 per compenso
(euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt.
2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dall' avverso la sentenza n. 1126/2023 del Tribunale di Parte_1
Salerno con atto di citazione notificato il 30 ottobre 2023, così provvede:
1. accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, condanna l' alla restituzione, in favore Parte_2 dell' di , della somma di euro 12.774,19; Parte_2 Pt_1
2. condanna l'Agenza delle Entrate di alla refusione, in favore dell'avv. Alberto Pt_1
Ferrigno, quale procuratore distrattario di ex art. 93, comma 1, ONroparte_1
c.p.c., delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano in complessivi euro
10 3.000,00 per compenso difensivo, di cui euro 1.100,00 per la fase di studio, euro
900,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. condanna l' alla refusione, in favore dell' Parte_2 [...]
di , delle spese del doppio grado del giudizio, che si liquidano, Parte_2 Pt_1
per il primo grado, in euro 2.725,92, di cui euro 125,92 per esborsi prenotati a debito ed 2.600,00 per compenso difensivo (euro 900,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale), e, per il secondo grado, in euro 3.382,50, di cui euro 382,50 per esborsi prenotati a debito ed euro
3.000,00 per compenso difensivo (euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2
e 12 dell'allegata tabella.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 16 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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