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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 16859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16859 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
II sezione civile
Nrg 47931/2023
Verbale udienza dell'1 dicembre 2025
Sono comparsi per parte ricorrente l'avv. Maria Rosa Ianni la quale insiste nell'accoglimento del ricorso e chiede la decisione richiamando i propri atti.
Nessuno è comparso per Roma capitale costituita
Il giudice
All'esito della discussione decide la causa come da sentenza che allega dandone lettura alle parti
Il giudice designato
TT LI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa TT LI ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 47931 del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, deciso ex art. 23, 8° comma, L. n. 689/81 all'udienza odierna e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma via Antonio Chinotto n 1 presso Parte_1
lo studio dell'avv. Maria Rosa Ianni che la rappresenta e difende per procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dal CP_1
funzionario delegato dott. come da procura alle liti ed Parte_2
elettivamente domiciliato in Roma presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale via del
Tempio di Giove n. 21.
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione Determinazione Dirigenziale Ingiuntiva.
CONCLUSIONI: Come da verbale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 22 l. 689/81 la ricorrente ha proposto opposizione alla
Determinazione Dirigenziale ingiuntiva n. 21092/2023/8/1/1 del 12 settembre 2023 per l'importo di € 21.666,66 .
L'atto opposto traeva origine dal verbale di accertamento n. 73150009004 del 12
settembre 2018 con il quale veniva contestata la violazione dall'art 15 L.R.n 12/1999
ed art 55 LR 27/06 . A sostegno dell'opposizione il ricorrente eccepiva la prescrizione della pretesa risultando l'ingiunzione spedita oltre i cinque anni dall'accertamento. Deduceva
inoltre l'illegittimità della sanzione per difetto di istruttoria e per assenza di colpa .
Costituitasi concludeva per il rigetto del ricorso perché infondato. CP_1
Esaminando la preliminare eccezione si osserva quanto segue
In tema di prescrizione della pretesa sanzionatoria, invece, si rileva che il rinvio operato dall'art 28 , 2 comma L. 689/81 alla disciplina civilistica rende applicabile l'art. 2943
c.c. Tale articolo prevede un sistema chiuso di cause di interruzione identificate, tra le altre , con ogni atto che valga a costituire in mora il creditore, consistente in un'intimazione o richiesta, con forma scritta e natura recettizia. Il problema dell'efficacia interruttiva degli atti preordinati all'applicazione della sanzione va risolto tenendo presente l'idoneità dei medesimi a costituire in mora il trasgressore. Di
conseguenza, “ ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento
della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto
dell'amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto, costituendo
esso esercizio della pretesa sanzionatoria, è idoneo a costituire in mora il debitore ai
sensi dell'art. 2943 c.c.” ( Cass. Civ. sez. II n. 1081/2007; Cass. Civ. sez. I n. 3124/2005).
Tenendo presente il procedimento amministrativo con il quale viene irrogata la sanzione, il richiamo all'art. 2943 c.c. va coordinato con tale iter. In questa prospettiva la rituale notifica del verbale di contestazione, non persegue solo lo scopo di rendere il trasgressore edotto della violazione, ma anche quello di richiedergli il pagamento della sanzione;
di conseguenza, vale a costituire in mora il destinatario ed è idoneo ad interrompere con effetto istantaneo la prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione. Il dies a quo da cui far decorrere il termine prescrizionale non si fa risalire dalla data di accertamento dell'illecito, ma dalla data della notifica del verbale di accertamento essendo tale ultimo atto endoprocedimentale tipico del procedimento sanzionatorio, con efficacia interruttiva della prescrizione di cui all'art. 28 l. 689/81.
Nel caso che ci occupa il verbale di accertamento risulta elevato e notificato il 12
settembre mentre l'ordinanza ingiunzione, in difetto di altra prova fornita da
[...]
, risulta spedita per la notifica il 21 settembre 2023 oltre il termine CP_1
prescrizionale previsto dall'art. 28 l. 689/81.
Ritenendo fondata l'invocata prescrizione del credito, si prescinde dall'esame degli altri motivi di opposizione, i quali devono ritenersi assorbiti.
L'esame della sola questione preliminare impone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)Annulla la determinazione dirigenziale ingiuntiva n21092/2023/8/1/1 del 12
settembre 2023 per l'importo di € 21.666,66 .
2)Compensa le spese di lite .
Così deciso in Roma, l'1 dicembre 2025
Il Giudice
TT LI
II sezione civile
Nrg 47931/2023
Verbale udienza dell'1 dicembre 2025
Sono comparsi per parte ricorrente l'avv. Maria Rosa Ianni la quale insiste nell'accoglimento del ricorso e chiede la decisione richiamando i propri atti.
Nessuno è comparso per Roma capitale costituita
Il giudice
All'esito della discussione decide la causa come da sentenza che allega dandone lettura alle parti
Il giudice designato
TT LI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa TT LI ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 47931 del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, deciso ex art. 23, 8° comma, L. n. 689/81 all'udienza odierna e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma via Antonio Chinotto n 1 presso Parte_1
lo studio dell'avv. Maria Rosa Ianni che la rappresenta e difende per procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dal CP_1
funzionario delegato dott. come da procura alle liti ed Parte_2
elettivamente domiciliato in Roma presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale via del
Tempio di Giove n. 21.
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione Determinazione Dirigenziale Ingiuntiva.
CONCLUSIONI: Come da verbale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 22 l. 689/81 la ricorrente ha proposto opposizione alla
Determinazione Dirigenziale ingiuntiva n. 21092/2023/8/1/1 del 12 settembre 2023 per l'importo di € 21.666,66 .
L'atto opposto traeva origine dal verbale di accertamento n. 73150009004 del 12
settembre 2018 con il quale veniva contestata la violazione dall'art 15 L.R.n 12/1999
ed art 55 LR 27/06 . A sostegno dell'opposizione il ricorrente eccepiva la prescrizione della pretesa risultando l'ingiunzione spedita oltre i cinque anni dall'accertamento. Deduceva
inoltre l'illegittimità della sanzione per difetto di istruttoria e per assenza di colpa .
Costituitasi concludeva per il rigetto del ricorso perché infondato. CP_1
Esaminando la preliminare eccezione si osserva quanto segue
In tema di prescrizione della pretesa sanzionatoria, invece, si rileva che il rinvio operato dall'art 28 , 2 comma L. 689/81 alla disciplina civilistica rende applicabile l'art. 2943
c.c. Tale articolo prevede un sistema chiuso di cause di interruzione identificate, tra le altre , con ogni atto che valga a costituire in mora il creditore, consistente in un'intimazione o richiesta, con forma scritta e natura recettizia. Il problema dell'efficacia interruttiva degli atti preordinati all'applicazione della sanzione va risolto tenendo presente l'idoneità dei medesimi a costituire in mora il trasgressore. Di
conseguenza, “ ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento
della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto
dell'amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto, costituendo
esso esercizio della pretesa sanzionatoria, è idoneo a costituire in mora il debitore ai
sensi dell'art. 2943 c.c.” ( Cass. Civ. sez. II n. 1081/2007; Cass. Civ. sez. I n. 3124/2005).
Tenendo presente il procedimento amministrativo con il quale viene irrogata la sanzione, il richiamo all'art. 2943 c.c. va coordinato con tale iter. In questa prospettiva la rituale notifica del verbale di contestazione, non persegue solo lo scopo di rendere il trasgressore edotto della violazione, ma anche quello di richiedergli il pagamento della sanzione;
di conseguenza, vale a costituire in mora il destinatario ed è idoneo ad interrompere con effetto istantaneo la prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione. Il dies a quo da cui far decorrere il termine prescrizionale non si fa risalire dalla data di accertamento dell'illecito, ma dalla data della notifica del verbale di accertamento essendo tale ultimo atto endoprocedimentale tipico del procedimento sanzionatorio, con efficacia interruttiva della prescrizione di cui all'art. 28 l. 689/81.
Nel caso che ci occupa il verbale di accertamento risulta elevato e notificato il 12
settembre mentre l'ordinanza ingiunzione, in difetto di altra prova fornita da
[...]
, risulta spedita per la notifica il 21 settembre 2023 oltre il termine CP_1
prescrizionale previsto dall'art. 28 l. 689/81.
Ritenendo fondata l'invocata prescrizione del credito, si prescinde dall'esame degli altri motivi di opposizione, i quali devono ritenersi assorbiti.
L'esame della sola questione preliminare impone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)Annulla la determinazione dirigenziale ingiuntiva n21092/2023/8/1/1 del 12
settembre 2023 per l'importo di € 21.666,66 .
2)Compensa le spese di lite .
Così deciso in Roma, l'1 dicembre 2025
Il Giudice
TT LI