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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/07/2025, n. 7689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7689 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA
in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa MARIA PIA MAGALDI
nella causa civile N.43571 /2024 R.G.A.C.
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma,via Indirizzo telematico presso lo studio dell'Avv. GUAZZOTTI GIOVANNI LUIGI che la rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo
E
CP_1 elettivamente domiciliato in Roma,via VIA DEL TEMPIO DI GIOVE, 21
presso lo studio dell'Avv. RIZZO ALESSANDRO che lo rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo all'esito dell'udienza del 26.06.2025 tenutasi nelle forme della trattazione scritta ha pronunciato la seguente sentenza:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27.11.2024 proponeva Parte_1 ricorso avverso la sanzione del licenziamento disciplinare adottata con determinazione dirigenziale del 23.7.2024, perchè resasi responsabile, in data 22.7.2022 ,di un fatto reato ex art. 423 c.p. per il quale veniva condannata alla pena di anni uno e mesi 10 di reclusione con attenuanti generiche ed ex art. 62 n.
3. A sostegno del ricorso – premesso un excursus della propria carriera lavorativa - deduceva che in data 29.3.2022 si sottoponeva a visita dermatologica;
che successivamente subiva un intervento chirurgico per melanoma maligno dell'arto inferiore, con necessità di un successivo intervento chirurgico;
che in data 22.7.2022, mentre si trovava nel reparto di chirurgia plastica del Controparte_2 medicazioni, riceveva insistentemente le telefonate di un geometra che le chiedeva la trasmissione di una autorizzazione ad una proroga relativa ad una pratica urbanistica nella quale aveva un diretto interesse personale anche essa ricorrente;
che l'autorizzazione alla proroga era di competenza di la quale aveva Controparte_3 frapposto ostacoli pretestuosi alla definizione della pratica;
che terminata la terapia e la medicazione, in preda ad uno stato di rabbia, compiva il gesto per il quale veniva poi licenziata. Precisava che all'esito del processo penale, veniva avanzata istanza di definizione del procedimento disciplinare, che si concludeva con il licenziamento senza preavviso. In punto di diritto eccepiva la sproporzione della sanzione rispetto ai fatti contestati ed ammessi da essa ricorrente con riferimento alla condizione psicologica traumatica vissuta quando veniva commessi l'illecito penale di rilevanza disciplinare. Concludeva chiedendo:
“a) Accertare la nullità, inefficacia e/o illegittimità del licenziamento disciplinare senza preavviso adottato da nei confronti CP_1 della ricorrente con determinazione dirigenziale n. 1449 del 23/07/2024 ai sensi dell'art. 72, co. 1, lett. A, B, C, D, e co. 9, n.2, lett. B del C.C.N.L. di categoria e, per l'effetto, disporre reintegrazione nel posto di lavoro della ricorrente con condanna al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del risarcimento fino a quello dell'effettiva retribuzione;
con condanna altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.
b) In via subordinata sub a, ai sensi dell'art. 63 comma 2 bis del decreto legislativo n. 165 del 30.03.2001, ridurre e rideterminare la sanzione del licenziamento disciplinare nella sanzione conservativa della sospensione dal servizio e dalla retribuzione nel massimo previsto dal C.C.N.L. applicabile, con ogni conseguenza di legge in ordine alla reintegrazione del posto di lavoro.”
Si costituiva contestando quanto sostenuto CP_1 dalla ricorrente con riferimento al particolare stato d'animo posto alla base del gesto che aveva portato al licenziamento disciplinare e rilevando che il ravvedimento era avvenuto a distanza di oltre un anno.
Sosteneva la proporzionalità della sanzione adottata e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
Esaurita la trattazione, la causa veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza tenutasi nelle forme della trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento. Non vi sono apprezzabili contestazioni in ordine alla dinamica dei fatti che hanno portato al provvedimento disciplinare espulsivo qui in esame. La difesa della ricorrente si sofferma nell'evidenziale il particolare stato d'animo della a causa del difficile momento che si trovava Pt_1 ad attraversare relativamente alle proprie condizioni di salute. Deve, tuttavia rilevarsi che tale stato d'animo ha portato al compimento di un atto , che può pacificamente definirsi come violento, nei confronti di una collega di lavoro, ritenuta responsabile della mancata sollecita soluzione di una pratica urbanistica. La reazione a tale comportamento è spropositata e violenta ed è stata anche organizzata ricorrendo all'ausilio di terzi. Appare quindi un po' forzato ritenere che tale atto fosse evidentemente impulsivo, sebbene ciò non infici, comunque la gravità dello stesso. La circostanza che il comportamento sia stato posto in essere fuori dall'orario di lavoro è assolutamente irrilevante, in quanto lo stesso trova il suo movente in ragioni connesse con il rapporto di lavoro ed è stato diretto nei confronti di una collega di lavoro. Non può non condividersi quanto sostenuto dalla parte resistente in ordine alla idoneità del comportamento sanzionato a ledere il rapporto fiduciario con il datore di lavoro. Tutte le sopra estese considerazioni inducono al rigetto del ricorso. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.000 oltre accessori. IL GIUDICE AR AG