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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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- 1. Sinistri con veicoli non identificati: l’azione contro il Fondo di Garanzia e l’onere probatorio gravante sulla vittimaEwelina Melnarowicz · https://iusletter.com/ · 18 marzo 2026
Il danneggiato che agisca nei confronti del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada nei sinistri cagionati da veicoli non identificati deve provare non solo l'esistenza del sinistro, dell'evento dannoso e del nesso causale tra l'evento e il danno subito, ma anche, ai fini del superamento della presunzione di corresponsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c., che l'incidente sia stato determinato esclusivamente dalla condotta – quantomeno colposa – del conducente del veicolo rimasto sconosciuto e che tale mancata identificazione non sia imputabile a negligenza della vittima, senza che possa assumere rilievo determinante la presentazione da parte della vittima di denuncia contro ignoti. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 21/06/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Maria Elena Del Forno Presidente
2) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
3) Dott. Francesco Bruno Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 120\2024 RG, vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Casalnuovo di Napoli (NA), al C.so Parte_1
Umberto I n. 334, P.co Bernadette, presso lo studio dell'avv. Giovanni Feliciello, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato rilasciato su foglio separato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
con sede legale in Mogliano Veneto (TV), nella qualità Controparte_1
d'Impresa Designata per la Regione Campania alla Gestione del F.G.V.S., in persona dei suoi legali rappresentanti e procuratori speciali, dott. e dott. Controparte_2 CP_3
1 , rispettivamente AD e Direttore Generale il primo e Dirigente della società il CP_4
secondo, elettivamente domiciliata in Pellezzano (SA), alla via S. Nicola n. 2, presso lo studio dell'avv. Sara Paterni, che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per Notaio Dr. di Treviso del 18/12/2014 (Rep. N.186905, Persona_1
Racc. n. 30367) in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 150/2024 dell'11\1\2024, pubblicata in pari data dal Tribunale di Salerno, in materia di lesioni personali da circolazione stradale;
CONCLUSIONI: come da comparsa conclusionale ex art. 352 cpc e note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 13/03/2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 31\1\2024, Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 150\2024 dell'11\1\2024 (pubblicata in
[...]
pari data e mai notificata), con la quale il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulla domanda dell'odierno appellante così provvedeva:
Previo riconoscimento della corresponsabilità del sinistro stradale descritto in citazione
ripartita in misura del 60% a carico del conducente del veicolo rimasto non identificato e
del 40% a carico dell'attore, accoglie parzialmente la domanda attorea di risarcimento del
danno non patrimoniale condannando la nella qualità di FGVS al Controparte_1
pagamento, in favore dell'istante della somma di € 13.394,03, oltre interessi e rivalutazione
secondo le modalità indicate in motivazione;
2) dichiara inammissibile la domanda di
risarcimento del danno patrimoniale;
3) Condanna parte convenuta alla rifusione delle
spese di lite a favore dell'attore, che si liquidano in € 3.500,00 per compensi, oltre esborsi,
2 iva, cpa e rimborso spese generali come per legge da calcolarsi sull'onorario, con
attribuzione al difensore antistatario ex art 93 cpc;
4) Pone definitivamente a carico di parte
convenuta le spese di CTU già liquidate in separato provvedimento>.
In effetti, con atto di citazione, regolarmente notificato in data 10\9\2018, Parte_1
conveniva in giudizio la quale Impresa Designata per la
[...] Controparte_1
Regione Campania per il F.G.V.S., rappresentando che il giorno 31\01\2016, alle ore 10.30
circa, mentre transitava sulla Strada Statale 163 (km 30+900), nel tratto del comune di Atrani
denominato via Vittorio Emanuele, con la sua moto Honda CBR (tg. EC01058) in direzione
Maiori-Napoli, veniva urtato nel lato posteriore sinistro da un'auto che sopraggiungeva dall'opposta corsia di marcia;
che l'auto, rimasta ignota, a causa dell'elevata velocità
sbandava in curva, invadendo il senso di marcia opposto, nel quale viaggiava la moto dell'attore all'interno della propria corsia di marcia ed a moderata velocità; che in seguito all'urto la moto colpiva, dapprima, il muretto adiacente la strada e, poi, sobbalzava su una
Fiat Panda in sosta;
che risultavano vani i tentativi del , il quale viaggiava a Parte_1
moderata velocità e tenendo la sua destra, per evitare l'impatto improvviso ed imprevedibile;
che l'auto investitrice si allontanava repentinamente, omettendo di prestare il dovuto soccorso;
che l'attore veniva trasportato presso il P.O. Costa D'Amalfi Castiglione di
Ravello e subito dopo con una eliambulanza, a causa delle gravi condizioni cliniche, presso il P.O. San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, dove i sanitari diagnosticavano
“fratture costali multiple dx con contusione polmonare, frattura del soma di L1, piccolo
versamento e focolaio contusivo basale posteriore, frattura del corpo vertebrale di L1, lieve
schiacciamento del corpo di D10”; che la moto subiva danni alla carenatura e alla meccanica per € 14.215,50, come da preventivo;
che l'incidente era prontamente denunciato alla
Procura della Repubblica di Nola in data 24\3\2016; che il CTP, dott. , Persona_2
accertava postumi permanenti nella misura del 12% di danno biologico, oltre inabilità
temporanea totale al 100% di gg. 210, una inabilità temporanea parziale al 50% di gg.10,
3 quantificati nella somma totale di € 67.382,25; che la richiesta di risarcimento stragiudiziale
(cfr. diffide del 23\3\2016, 22\5\2016, 16\2\2016 e 12\12\2017) non sortiva alcun effetto,
così come la richiesta di negoziazione assistita ex artt. 2 e 3 del D.L. 132/2014; che, di conseguenza, si rendeva necessario adire la competente Autorità Giudiziaria per ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Incardinato il giudizio, si costituiva la eccependo in via Controparte_1
preliminare l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 148 cod. Ass., nonché
l'infondatezza nel merito, risultando dalla scheda IVASS che il era stato Parte_1
coinvolto negli ultimi dieci anni in ben 18 incidenti. La comunque, contestava CP_1
il quantum richiesto, evidenziando che nell'invito di negoziazione assistita l'attore aveva richiesto un danno patrimoniale per danni alla moto di soli € 5.000,00.
Quindi, ammessa ed espletata la prova testi (cfr. ordinanza del 17\7\2019, nonché verbale di causa del 3\3\2022 per i testi e ) e la CTU medico legale Testimone_1 Testimone_2
(cfr. relazione del dott. , depositata in data 31\3\2023), la causa, sulle Persona_3
conclusioni depositate dalle parti, all'udienza di discussione dell'11\1\2024 era decisa dal
Tribunale di Salerno ex art. 281 sexies cpc con la sentenza qui appellata.
In particolare, il giudice di prime cure, superate le eccezioni preliminari, riteneva dimostrata l'effettività fattuale dell'incidente grazie alle dichiarazioni del teste escusso ( Tes_1
, alla denuncia penale e alla accertata compatibilità con i danni accertati, ma non
[...]
superata la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, secondo comma, cc, non avendo riferito il teste la velocità presumibile di guida del centauro, né la posizione della moto nelle sua carreggiata di percorrenza. Quindi, il Tribunale poneva a carico del il 40% Parte_1
della responsabilità nella causazione dell'incidente.
In merito alle lesioni da risarcire, poi, il primo giudice aderiva alle conclusioni del CTU,
riconoscendo un danno biologico permanente del 9%, oltre l'invalidità temporanea (totale per gg30, parziale al 75% per gg 30, parziale al 50% per gg30 e parziale al 25% per gg 30)
4 e danno morale (pari al 20%), per un totale di € 22.323,38. Tuttavia, in ragione della percentuale di danno imputabile al veicolo rimasto ignoto (60%), la Controparte_1
veniva condannata al pagamento della somma di € 13.394,03 all'attualità, oltre interessi
[...]
sulla somma devalutata alla data del sinistro e, poi, via via rivalutata annualmente fino alla pubblicazione della sentenza (per l'invalidità temporanea dal momento della cessazione della stessa). Di contro, il giudice di prime cure dichiarava l'inammissibilità della domanda di risarcimento dei danni patrimoniali occorsi alla moto dell'attore, non risarcibili in assenza di gravi danni alla persona. Le spese processuali venivano poste a carico della compagnia assicurativa soccombente, senza alcuna maggiorazione per la mancata adesione della stessa alla proposta conciliativa ex art. 185bis cpc del 3\3\2022, essendo stato riconosciuto un risarcimento più basso di quello proposto.
Con l'impugnazione in esame, ensurava la sentenza di primo grado Parte_1
per i seguenti motivi:
- il Tribunale di Salerno non avrebbe dato atto delle dichiarazioni del secondo teste escusso,
così determinando il vizio di motivazione apparente, nonchè Testimone_2
contraddittoria, laddove riteneva le dichiarazioni del teste , dapprima, circostanziate Tes_1
e precise e, successivamente, non idonee al superamento della presunzione di pari responsabilità;
- Il giudice di prime cure avrebbe erroneamente concluso per il mancato superamento della presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, secondo comma, cc, anche se i testi escussi,
pur semplicemente confermando le circostanze capitolate, avevano riferito che la velocità
del era moderata, mantenendo la destra nella propria corsia di marcia, mentre Parte_1
l'auto pirata correva e sbandava in curva, creando un improvviso ed imprevedibile ostacolo alla circolazione della moto. Per l'appellante, peraltro, il primo giudice, benchè nella proposta conciliativa avesse ritenuto provato il fatto dedotto in citazione, poi aveva contraddittoriamente ritenuto non dimostrata la condotta di guida del;
Parte_1
5 - Inoltre, il Tribunale di Salerno avrebbe erroneamente aderito alla CTU, nonostante le lesioni riscontrate fossero gravi, avendo comportato anche ulteriori conseguenze, quali difficoltà respiratorie, contusione polmonare, versamento pleurico ed enfisema sottocutaneo.
Di conseguenza, a detta di parte appellante, andava riconosciuto un danno biologico permanente del 12% come accertato dal CTP;
- Infine, essendo residuati danni gravi alla persona del , erroneamente il primo Parte_1
giudice aveva dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali alla moto.
Quindi, l'odierno appellante così concludeva: < ACCOGLIERE: il proposto appello per i
motivi tutti dedotti in narrativa e per l'effetto, RIFORMARE: la sentenza n. 150/2024
pubblicata il 11/01/2024 dal Tribunale di Salerno nella persona del Giudice Dott. Danise
Gustavo ,emessa a conclusione del giudizio recante RG:7814/2018 , mai notificata;
CONDANNARE: parte appellata al pagamento al 100 % delle spese di giudizio , diritti ed
onorario di avvocato oltre al 15% spese forfettarie e Cpa come per Legge con attribuzione
al sottoscritto procuratore antistatario Avv Giovanni Feliciello per il primo grado di
giudizio e spese , diritti ed onorari oltre 15 % spese forfettarie e cpa come per Legge del
secondo grado di giudizio>.
Instauratosi il contraddittorio in secondo grado, si costituiva la Controparte_1
contestando tutto quanto ex adverso avanzato con l'atto di appello, eccependone l'infondatezza in fatto ed in diritto.
Di poi, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa era rinviata all'udienza del 13\3\2025
per la rimessione in decisione, concedendo alle parti un termine fino a sessanta giorni prima dell'udienza per note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, un termine fino a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali, un termine fino a quindici giorni prima per il deposito di note di replica.
6 Infine, con provvedimento del 18\3\2015, sulle conclusioni precisate dalle parti nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 13\3\2025, la causa veniva riservata per la decisione al collegio ex art. 352 c.p.c.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia in parte fondato e che vada, pertanto, accolto nei limiti e per le motivazioni che di seguito si esporranno.
A. Valutazione delle risultanze probatorie e dinamica del sinistro;
presunzione ex art.
2054, primo comma, cc.
Con l'appello in esame, si doleva sia dell'omessa indicazione del Parte_1
teste sia della complessiva erronea valutazione dei fatti di causa e delle Testimone_2
risultanze istruttorie da parte del Tribunale di Salerno. Per l'appellante, infatti, dall'espletata prova testimoniale sarebbe emersa in modo chiaro ed inequivocabile l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto ignoto, atteso che i due testi escussi avrebbero riferito con precisione la dinamica del sinistro, descrivendo anche la condotta del
, così superando la presunzione di pari responsabilità applicata dal primo Parte_1
giudice.
Orbene, ritiene la Corte che il motivo sia fondato.
Giova sottolineare, in generale, che in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, il danneggiato, il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Parte_2
sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non
[...]
identificato (art. 19, primo comma lett. A, legge 24 dicembre 1969 n. 990), ha l'onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto;
a quest'ultimo fine è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere
7 di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi (cfr. Cass.
13\7\2011 n. 15367). In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del , di presentare una Parte_2
denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio,
da valutare insieme a tutti gli altri eventualmente esistenti, per stabilire se sussista il diritto al risarcimento. In tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 990 del 1969 ("ratione temporis" applicabile), nei confronti dell'impresa designata dal Parte_2
, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto
[...]
l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima (cfr. Cass., Ordinanza n. 9873 del 15\4\21; Cass.
n. 23434 del 04/11/2014). In altri termini, benchè la presentazione della denuncia\querela non costituisca un presupposto di proponibilità dell'azione civile di risarcimento danni, la proposizione della stessa, con la precisa indicazione del luogo, della dinamica del sinistro e dei testimoni, consente il raggiungimento della prova liberatoria in ordine all'impossibilità
di risalire al presunto responsabile del sinistro, atteso che l'onere probatorio gravante sul danneggiato in caso di sinistro stradale causato da veicolo rimasto sconosciuto è
maggiormente rigoroso.
8 Orbene, nel caso di specie, la dinamica del sinistro, con il coinvolgimento di un veicolo rimasto ignoto, emerge a chiare lettere dalle dichiarazioni dei due testimoni escussi –
pienamente attendibili, come di seguito si dirà -, che corroborano quanto dall'attore dichiarato nell'atto introduttivo e nella denuncia\querela agli atti.
Entrambi i testi, infatti, che seguivano il con le loro moto, sia pure Parte_1
confermando le circostanze capitolate nella richiesta di prova1 (almeno il teste , Tes_2
aggiungevano particolari alle domande del giudice, non solo riferendo sulla dinamica del sinistro, ma indicando anche che il viaggiava regolarmente sulla propria corsia Parte_1
di marcia, mantenendo la destra ed a moderata velocità, laddove l'auto pirata correva e di conseguenza sbandava nell'approcciare la curva, finendo così col colpire lo spigolo posteriore sinistro della moto del danneggiato, che finiva prima contro un muretto e, poi, su un'auto in sosta2.
L'attendibilità dei testi non è minata dal mancato ricordo della targa del veicolo rimasto ignoto, non potendosi invero pretendere da tutti il preciso ricordo nemmeno del modello dell'auto, quindi a maggior ragione della targa, in ragione anche della concitazione del momento e dell'allontanamento repentino del veicolo (cfr. Cass., ordinanza n. 17981\2020
del 2\7-28\8\2020). Peraltro, a confermare la valenza delle deposizioni testimoniali vale rilevare l'indicazione dei nominativi dei testi nell'atto di querela del 24\3\2016, nelle lettere di messa in mora e nell'atto di citazione di primo grado.
E' noto, infatti, che la circostanza che la vittima, nell'immediatezza del sinistro, abbia presentato una denuncia penale con l'indicazione di testimoni, poi intimati anche nel giudizio civile di risarcimento del danno, è indice sintomatico dell'attendibilità dei testimoni stessi,
sia pure liberamente valutabile dal giudice (cfr. argomento a contrario da Cass. 18\6\2012
n. 9939).
Del tutto irrilevante deve considerarsi, poi, il mancato intervento della Polizia Municipale o di altra autorità a verbalizzare l'accaduto, sia perché non può addossarsi all'attore, odierno appellante, la conseguenza di siffatto mancato intervento, sia in ragione del valore probatorio che, comunque, avrebbe potuto assumere il verbale nella descrizione della dinamica del sinistro, ossia di circostanze non avvenute alla presenza dei verbalizzanti [Con riferimento
al verbale di accertamento di un incidente stradale redatto da organi di polizia, l'efficacia
di piena prova fino a querela di falso, che ad esso deve riconoscersi - ex art. 2700 cod. civ.,
in dipendenza della sua natura di atto pubblico - oltre che quanto alla provenienza dell'atto
ed alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente "agli altri fatti che il pubblico
ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti", non sussiste
nè con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, nè con riguardo alla
menzione di quelle circostanze relative a fatti, i quali, in ragione delle loro modalità di
accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro
sufficientemente obbiettivo e pertanto, abbiano potuto dare luogo ad una percezione
sensoriale implicante margini di apprezzamento, come nell'ipotesi che quanto attestato dal
pubblico ufficiale concerna l'indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con
riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante. E, pertanto, al
riguardo la parte non è tenuta nemmeno alla prova contraria. Il predetto verbale fa invece
10 piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti
e relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento
(Cass. Ordinanza n. 29320 del 07/10/2022)].
Infine, vale sottolineare l'accertata compatibilità delle lesioni certificate con la descritta dinamica (cfr. CTU del dott. in atti). Persona_3
Concludendo, nel caso che qui ci occupa, gli elementi a disposizione del collegio consentono di ritenere superata la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 II comma cod. civ., con addebito esclusivo a carico del veicolo rimasto sconosciuto, avendo chiarito l'istruttoria condotta l'assenza di qualsivoglia addebito in capo al , che manteneva la sua Parte_1
destra e procedeva a moderata velocità di fronte alla condotta assorbente dell'auto pirata.
Emerge, invero, la contraddittorietà della decisione del primo giudice che, da un lato, ritiene operante la suddetta presunzione e, dall'altro, regola in percentuale diversa la responsabilità
dei due conducenti: se si applica l'art. 2054, secondo comma, cc la responsabilità si presume paritaria;
mentre una distribuzione in misura superiore o minore della stessa implica l'accertamento in concreto della dinamica e delle rispettive responsabilità.
B. Quantificazione del danno biologico e CTU.
Con l'appello in esame, amentava, poi, che il Tribunale di Salerno Parte_1
avrebbe erroneamente aderito alla CTU, nonostante le lesioni riscontrate fossero gravi,
avendo comportato anche ulteriori conseguenze, quali difficoltà respiratorie, contusione polmonare, versamento pleurico ed enfisema sottocutaneo. Di conseguenza, a detta di parte appellante, andava riconosciuto un danno biologico permanente del 12% come accertato dal
CTP.
Il motivo va rigettato.
In primo luogo, va rilevato che il CTP di parte appellante, dott. , nella relazione Persona_2
già allegata al fascicolo di primo grado, nella descrizione del danno biologico permanente
11 concludeva per il riconoscimento del 10%, mentre nello specchietto riassuntivo posto in calce alla perizia senza alcuna motivazione lo stesso danno saliva al 12%.
Ma soprattutto, a fronte di una consulenza tecnica di ufficio (cfr. relazione del dott.
in atti), redatta con valutazione medico-legale secondo criteri Persona_3
rigorosamente scientifici ed esente da vizi logici o contraddittorietà valutative, che quantificava nella misura dell'8-9% la percentuale di invalidità permanente di Parte_1
indicando analiticamente le singole conseguenze permanenti sulla salute del
[...]
danneggiato e i giorni di invalidità, in ragione della documentazione clinica allegata, il motivo di appello si palesa del tutto generico. Invero, l'odierno appellante si limitava a chiedere una quantificazione maggiore del danno come liquidato, facendo mero riferimento alla CTP del dott. , senza procedere ad alcun esame critico e specifico delle Persona_2
risultanze della CTU, cui legittimamente il primo giudice aderiva, riconoscendo addirittura il danno morale, pur in assenza di una precisa allegazione e dimostrazione (cfr. Cass.
Ordinanza n. 9006 del 21/03/2022; Cass. n. 339 del 13/01/2016).
Manca, nel caso di specie, una critica adeguata e specifica della decisione impugnata.
Com'è noto, i motivi di appello devono essere specifici e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne consegue che, nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì
necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le
12 ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 8771 del 2010
e n. 9244 del 2007). Vero è che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la indicazione dei motivi di appello richiesta dall'art. 342 cod. proc. civ. e, nel rito del lavoro, dall'art. 434
cod. proc. civ., non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello. Ma è altrettanto indubitabile che
è necessaria, comunque, una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame sia delle ragioni della doglianza, all'interno della quale i motivi di gravame, dovendo essere idonei a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, avranno la necessità di essere più o meno articolati, a seconda della maggiore o minore specificità nel caso concreto di quella motivazione (cfr.
Cass. n. 18674 del 12/09/2011).
Deve, pertanto, ritenersi esaustiva e da condividere la relazione del CTU, come già
argomentato dal primo giudice.
C. Danno patrimoniale alla moto.
Con l'ulteriore motivo di appello, si doleva del mancato Parte_1
riconoscimento del danno patrimoniale subito alla sua moto, avendo il primo giudice escluso la risarcibilità di detto danno in presenza di un danno micropermanente alla persona, causato da veicolo ignoto ai sensi dell'art. 283, comma secondo, D Lgs n. 209\2005. Per l'appellante,
infatti, il diritto al risarcimento di detti danni nasceva dalla gravità delle lesioni subite, come quantificate dal CTP nel 12%.
Ritiene la Corte il motivo privo di pregio.
L'art. 283, comma 2, cod. ass., stabilisce che nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, il risarcimento per i danni alle cose è dovuto solo "in caso di danni gravi alla persona", e solo per la parte eccedente l'importo di 500 euro. Poiché l'art. 283 cod. ass.
non indica quali siano i "danni gravi alla persona", è giocoforza ricorrere ai tradizionali
13 strumenti dell'ermeneutica per completare la norma. Nel nostro caso sia l'interpretazione sistematica, sia quella storica, sia quella finalistica, inducono a concludere che per "danni gravi alla persona" debbono intendersi quelli che provocano postumi permanenti eccedenti i 9 punti di invalidità permanente, ai sensi dell'art. 138 cod. ass. (cfr. Cass..
n. 24214 del 27/11/2015).
Nel caso che qui ci occupa, aderendo la Corte alla valutazione del danno nella misura del
9%, come argomentato più sopra, va gioco forza escluso il richiesto risarcimento del danno patrimoniale, come statuito dal primo giudice.
In conclusione, per queste motivazioni la Corte ritiene che l'appello debba essere accolto per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, deve riconoscersi l'esclusiva responsabilità del veicolo rimasto sconosciuto nella causazione del sinistro, con la conseguente condanna della al risarcimento Controparte_1
dell'ulteriore somma in favore dell'appellante di € 8.929,35, pari al 40% non riconosciuto dal primo giudice, all'attualità per danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale sulla somma capitale devalutata al momento del sinistro e poi via via rivalutata fino alla sentenza,
oltre gli ulteriori interessi legali sul capitale dalla sentenza sino all'effettivo soddisfo.
D. Spese processuali
Le spese processuali dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, così
come in dispositivo con riferimento al valore del decisum, con attribuzione in favore dell'avv. Giovanni Feliciello per dichiarato anticipo.
PQM
La Corte d'Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_3 Controparte_5
[...]
[...] quale impresa designata per la Regione Campania per il F.G.V.S., ogni diversa
[...]
domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.ACCOGLIE per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in RIFORMA della sentenza n. 5150\2024 dell'11\1\2024, pubblicata in pari data dal Tribunale di Salerno,
- ACCERTA l'esclusiva responsabilità del veicolo rimasto sconosciuto nella causazione del sinistro ex art. 2054, primo comma, cc;
- CONDANNA la al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della ulteriore somma di € 8.929,35, pari al 40% non riconosciuto dal primo
[...]
giudice, all'attualità per danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale sulla somma capitale devalutata al momento del sinistro e poi via via rivalutata fino alla sentenza, oltre gli ulteriori interessi legali sul capitale dalla sentenza sino all'effettivo soddisfo;
2. CONFERMA nel resto la sentenza di primo grado.
3. CONDANNA la al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese del secondo grado, che liquida nella complessiva somma di € 1.166,80
[...]
per esborsi ed € 2.500,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Giovanni Feliciello per dichiarato anticipo.
Così deciso in Salerno, lì 19 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Dott.ssa Marina Mainenti - - Dott.ssa Maria Elena Del Forno-
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 “In sede di assunzione della prova testimoniale, il giudice del merito non è un mero registratore passivo di quanto dichiarato dal testimone, ma un soggetto attivo partecipe dell'escussione, al quale l'ordinamento attribuisce il potere-dovere, non solo di sondare con zelo l'attendibilità del testimone, ma anche di acquisire da esso tutte le informazioni indispensabili per una giusta decisione, sicché egli non può, senza contraddirsi, dapprima, astenersi dal rivolgere al testimone domande a chiarimento, e, successivamente, ritenerne lacunosa la deposizione perché carente su circostanze non capitolate, sulle quali nessuno ha chiesto al testimone di riferire;
in tale ipotesi, pertanto, la devalutazione della testimonianza fondata sul rilievo che il teste si è limitato a confermare la rispondenza al vero delle circostanze dedotte nei capitoli di prova senza aggiungere dettagli mai richiestigli, riposa su argomentazioni tra loro logicamente inconciliabili, sì da costituire motivazione solo apparente” (cfr. Cass. Ordinanza n. 32456 del 03/11/2022). 2 <…anche a doppio senso di marcia la strada era stretta, la macchina correva ed è avvenuto l'impatto con lato sinistro anteriori sul lato sinistro posteriore della moto. Il manteneva il lato destro e la Parte_1 macchina aveva leggermente sbandato colpito per questo l'ha colpito e c'era poca visibilità. Preciso che il fatto è avvenuto in prossimità di una curva noi avevamo appena attraversato la curva e la macchina correndo l'ha impattato> (dichiarazioni teste in verbale di udienza del 3\3\2022). Tes_1 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Maria Elena Del Forno Presidente
2) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
3) Dott. Francesco Bruno Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 120\2024 RG, vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Casalnuovo di Napoli (NA), al C.so Parte_1
Umberto I n. 334, P.co Bernadette, presso lo studio dell'avv. Giovanni Feliciello, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato rilasciato su foglio separato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
con sede legale in Mogliano Veneto (TV), nella qualità Controparte_1
d'Impresa Designata per la Regione Campania alla Gestione del F.G.V.S., in persona dei suoi legali rappresentanti e procuratori speciali, dott. e dott. Controparte_2 CP_3
1 , rispettivamente AD e Direttore Generale il primo e Dirigente della società il CP_4
secondo, elettivamente domiciliata in Pellezzano (SA), alla via S. Nicola n. 2, presso lo studio dell'avv. Sara Paterni, che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per Notaio Dr. di Treviso del 18/12/2014 (Rep. N.186905, Persona_1
Racc. n. 30367) in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 150/2024 dell'11\1\2024, pubblicata in pari data dal Tribunale di Salerno, in materia di lesioni personali da circolazione stradale;
CONCLUSIONI: come da comparsa conclusionale ex art. 352 cpc e note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 13/03/2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 31\1\2024, Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 150\2024 dell'11\1\2024 (pubblicata in
[...]
pari data e mai notificata), con la quale il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulla domanda dell'odierno appellante così provvedeva:
Previo riconoscimento della corresponsabilità del sinistro stradale descritto in citazione
ripartita in misura del 60% a carico del conducente del veicolo rimasto non identificato e
del 40% a carico dell'attore, accoglie parzialmente la domanda attorea di risarcimento del
danno non patrimoniale condannando la nella qualità di FGVS al Controparte_1
pagamento, in favore dell'istante della somma di € 13.394,03, oltre interessi e rivalutazione
secondo le modalità indicate in motivazione;
2) dichiara inammissibile la domanda di
risarcimento del danno patrimoniale;
3) Condanna parte convenuta alla rifusione delle
spese di lite a favore dell'attore, che si liquidano in € 3.500,00 per compensi, oltre esborsi,
2 iva, cpa e rimborso spese generali come per legge da calcolarsi sull'onorario, con
attribuzione al difensore antistatario ex art 93 cpc;
4) Pone definitivamente a carico di parte
convenuta le spese di CTU già liquidate in separato provvedimento>.
In effetti, con atto di citazione, regolarmente notificato in data 10\9\2018, Parte_1
conveniva in giudizio la quale Impresa Designata per la
[...] Controparte_1
Regione Campania per il F.G.V.S., rappresentando che il giorno 31\01\2016, alle ore 10.30
circa, mentre transitava sulla Strada Statale 163 (km 30+900), nel tratto del comune di Atrani
denominato via Vittorio Emanuele, con la sua moto Honda CBR (tg. EC01058) in direzione
Maiori-Napoli, veniva urtato nel lato posteriore sinistro da un'auto che sopraggiungeva dall'opposta corsia di marcia;
che l'auto, rimasta ignota, a causa dell'elevata velocità
sbandava in curva, invadendo il senso di marcia opposto, nel quale viaggiava la moto dell'attore all'interno della propria corsia di marcia ed a moderata velocità; che in seguito all'urto la moto colpiva, dapprima, il muretto adiacente la strada e, poi, sobbalzava su una
Fiat Panda in sosta;
che risultavano vani i tentativi del , il quale viaggiava a Parte_1
moderata velocità e tenendo la sua destra, per evitare l'impatto improvviso ed imprevedibile;
che l'auto investitrice si allontanava repentinamente, omettendo di prestare il dovuto soccorso;
che l'attore veniva trasportato presso il P.O. Costa D'Amalfi Castiglione di
Ravello e subito dopo con una eliambulanza, a causa delle gravi condizioni cliniche, presso il P.O. San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, dove i sanitari diagnosticavano
“fratture costali multiple dx con contusione polmonare, frattura del soma di L1, piccolo
versamento e focolaio contusivo basale posteriore, frattura del corpo vertebrale di L1, lieve
schiacciamento del corpo di D10”; che la moto subiva danni alla carenatura e alla meccanica per € 14.215,50, come da preventivo;
che l'incidente era prontamente denunciato alla
Procura della Repubblica di Nola in data 24\3\2016; che il CTP, dott. , Persona_2
accertava postumi permanenti nella misura del 12% di danno biologico, oltre inabilità
temporanea totale al 100% di gg. 210, una inabilità temporanea parziale al 50% di gg.10,
3 quantificati nella somma totale di € 67.382,25; che la richiesta di risarcimento stragiudiziale
(cfr. diffide del 23\3\2016, 22\5\2016, 16\2\2016 e 12\12\2017) non sortiva alcun effetto,
così come la richiesta di negoziazione assistita ex artt. 2 e 3 del D.L. 132/2014; che, di conseguenza, si rendeva necessario adire la competente Autorità Giudiziaria per ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Incardinato il giudizio, si costituiva la eccependo in via Controparte_1
preliminare l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 148 cod. Ass., nonché
l'infondatezza nel merito, risultando dalla scheda IVASS che il era stato Parte_1
coinvolto negli ultimi dieci anni in ben 18 incidenti. La comunque, contestava CP_1
il quantum richiesto, evidenziando che nell'invito di negoziazione assistita l'attore aveva richiesto un danno patrimoniale per danni alla moto di soli € 5.000,00.
Quindi, ammessa ed espletata la prova testi (cfr. ordinanza del 17\7\2019, nonché verbale di causa del 3\3\2022 per i testi e ) e la CTU medico legale Testimone_1 Testimone_2
(cfr. relazione del dott. , depositata in data 31\3\2023), la causa, sulle Persona_3
conclusioni depositate dalle parti, all'udienza di discussione dell'11\1\2024 era decisa dal
Tribunale di Salerno ex art. 281 sexies cpc con la sentenza qui appellata.
In particolare, il giudice di prime cure, superate le eccezioni preliminari, riteneva dimostrata l'effettività fattuale dell'incidente grazie alle dichiarazioni del teste escusso ( Tes_1
, alla denuncia penale e alla accertata compatibilità con i danni accertati, ma non
[...]
superata la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, secondo comma, cc, non avendo riferito il teste la velocità presumibile di guida del centauro, né la posizione della moto nelle sua carreggiata di percorrenza. Quindi, il Tribunale poneva a carico del il 40% Parte_1
della responsabilità nella causazione dell'incidente.
In merito alle lesioni da risarcire, poi, il primo giudice aderiva alle conclusioni del CTU,
riconoscendo un danno biologico permanente del 9%, oltre l'invalidità temporanea (totale per gg30, parziale al 75% per gg 30, parziale al 50% per gg30 e parziale al 25% per gg 30)
4 e danno morale (pari al 20%), per un totale di € 22.323,38. Tuttavia, in ragione della percentuale di danno imputabile al veicolo rimasto ignoto (60%), la Controparte_1
veniva condannata al pagamento della somma di € 13.394,03 all'attualità, oltre interessi
[...]
sulla somma devalutata alla data del sinistro e, poi, via via rivalutata annualmente fino alla pubblicazione della sentenza (per l'invalidità temporanea dal momento della cessazione della stessa). Di contro, il giudice di prime cure dichiarava l'inammissibilità della domanda di risarcimento dei danni patrimoniali occorsi alla moto dell'attore, non risarcibili in assenza di gravi danni alla persona. Le spese processuali venivano poste a carico della compagnia assicurativa soccombente, senza alcuna maggiorazione per la mancata adesione della stessa alla proposta conciliativa ex art. 185bis cpc del 3\3\2022, essendo stato riconosciuto un risarcimento più basso di quello proposto.
Con l'impugnazione in esame, ensurava la sentenza di primo grado Parte_1
per i seguenti motivi:
- il Tribunale di Salerno non avrebbe dato atto delle dichiarazioni del secondo teste escusso,
così determinando il vizio di motivazione apparente, nonchè Testimone_2
contraddittoria, laddove riteneva le dichiarazioni del teste , dapprima, circostanziate Tes_1
e precise e, successivamente, non idonee al superamento della presunzione di pari responsabilità;
- Il giudice di prime cure avrebbe erroneamente concluso per il mancato superamento della presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, secondo comma, cc, anche se i testi escussi,
pur semplicemente confermando le circostanze capitolate, avevano riferito che la velocità
del era moderata, mantenendo la destra nella propria corsia di marcia, mentre Parte_1
l'auto pirata correva e sbandava in curva, creando un improvviso ed imprevedibile ostacolo alla circolazione della moto. Per l'appellante, peraltro, il primo giudice, benchè nella proposta conciliativa avesse ritenuto provato il fatto dedotto in citazione, poi aveva contraddittoriamente ritenuto non dimostrata la condotta di guida del;
Parte_1
5 - Inoltre, il Tribunale di Salerno avrebbe erroneamente aderito alla CTU, nonostante le lesioni riscontrate fossero gravi, avendo comportato anche ulteriori conseguenze, quali difficoltà respiratorie, contusione polmonare, versamento pleurico ed enfisema sottocutaneo.
Di conseguenza, a detta di parte appellante, andava riconosciuto un danno biologico permanente del 12% come accertato dal CTP;
- Infine, essendo residuati danni gravi alla persona del , erroneamente il primo Parte_1
giudice aveva dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali alla moto.
Quindi, l'odierno appellante così concludeva: < ACCOGLIERE: il proposto appello per i
motivi tutti dedotti in narrativa e per l'effetto, RIFORMARE: la sentenza n. 150/2024
pubblicata il 11/01/2024 dal Tribunale di Salerno nella persona del Giudice Dott. Danise
Gustavo ,emessa a conclusione del giudizio recante RG:7814/2018 , mai notificata;
CONDANNARE: parte appellata al pagamento al 100 % delle spese di giudizio , diritti ed
onorario di avvocato oltre al 15% spese forfettarie e Cpa come per Legge con attribuzione
al sottoscritto procuratore antistatario Avv Giovanni Feliciello per il primo grado di
giudizio e spese , diritti ed onorari oltre 15 % spese forfettarie e cpa come per Legge del
secondo grado di giudizio>.
Instauratosi il contraddittorio in secondo grado, si costituiva la Controparte_1
contestando tutto quanto ex adverso avanzato con l'atto di appello, eccependone l'infondatezza in fatto ed in diritto.
Di poi, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa era rinviata all'udienza del 13\3\2025
per la rimessione in decisione, concedendo alle parti un termine fino a sessanta giorni prima dell'udienza per note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, un termine fino a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali, un termine fino a quindici giorni prima per il deposito di note di replica.
6 Infine, con provvedimento del 18\3\2015, sulle conclusioni precisate dalle parti nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 13\3\2025, la causa veniva riservata per la decisione al collegio ex art. 352 c.p.c.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia in parte fondato e che vada, pertanto, accolto nei limiti e per le motivazioni che di seguito si esporranno.
A. Valutazione delle risultanze probatorie e dinamica del sinistro;
presunzione ex art.
2054, primo comma, cc.
Con l'appello in esame, si doleva sia dell'omessa indicazione del Parte_1
teste sia della complessiva erronea valutazione dei fatti di causa e delle Testimone_2
risultanze istruttorie da parte del Tribunale di Salerno. Per l'appellante, infatti, dall'espletata prova testimoniale sarebbe emersa in modo chiaro ed inequivocabile l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto ignoto, atteso che i due testi escussi avrebbero riferito con precisione la dinamica del sinistro, descrivendo anche la condotta del
, così superando la presunzione di pari responsabilità applicata dal primo Parte_1
giudice.
Orbene, ritiene la Corte che il motivo sia fondato.
Giova sottolineare, in generale, che in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, il danneggiato, il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Parte_2
sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non
[...]
identificato (art. 19, primo comma lett. A, legge 24 dicembre 1969 n. 990), ha l'onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto;
a quest'ultimo fine è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere
7 di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi (cfr. Cass.
13\7\2011 n. 15367). In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del , di presentare una Parte_2
denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio,
da valutare insieme a tutti gli altri eventualmente esistenti, per stabilire se sussista il diritto al risarcimento. In tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 990 del 1969 ("ratione temporis" applicabile), nei confronti dell'impresa designata dal Parte_2
, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto
[...]
l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima (cfr. Cass., Ordinanza n. 9873 del 15\4\21; Cass.
n. 23434 del 04/11/2014). In altri termini, benchè la presentazione della denuncia\querela non costituisca un presupposto di proponibilità dell'azione civile di risarcimento danni, la proposizione della stessa, con la precisa indicazione del luogo, della dinamica del sinistro e dei testimoni, consente il raggiungimento della prova liberatoria in ordine all'impossibilità
di risalire al presunto responsabile del sinistro, atteso che l'onere probatorio gravante sul danneggiato in caso di sinistro stradale causato da veicolo rimasto sconosciuto è
maggiormente rigoroso.
8 Orbene, nel caso di specie, la dinamica del sinistro, con il coinvolgimento di un veicolo rimasto ignoto, emerge a chiare lettere dalle dichiarazioni dei due testimoni escussi –
pienamente attendibili, come di seguito si dirà -, che corroborano quanto dall'attore dichiarato nell'atto introduttivo e nella denuncia\querela agli atti.
Entrambi i testi, infatti, che seguivano il con le loro moto, sia pure Parte_1
confermando le circostanze capitolate nella richiesta di prova1 (almeno il teste , Tes_2
aggiungevano particolari alle domande del giudice, non solo riferendo sulla dinamica del sinistro, ma indicando anche che il viaggiava regolarmente sulla propria corsia Parte_1
di marcia, mantenendo la destra ed a moderata velocità, laddove l'auto pirata correva e di conseguenza sbandava nell'approcciare la curva, finendo così col colpire lo spigolo posteriore sinistro della moto del danneggiato, che finiva prima contro un muretto e, poi, su un'auto in sosta2.
L'attendibilità dei testi non è minata dal mancato ricordo della targa del veicolo rimasto ignoto, non potendosi invero pretendere da tutti il preciso ricordo nemmeno del modello dell'auto, quindi a maggior ragione della targa, in ragione anche della concitazione del momento e dell'allontanamento repentino del veicolo (cfr. Cass., ordinanza n. 17981\2020
del 2\7-28\8\2020). Peraltro, a confermare la valenza delle deposizioni testimoniali vale rilevare l'indicazione dei nominativi dei testi nell'atto di querela del 24\3\2016, nelle lettere di messa in mora e nell'atto di citazione di primo grado.
E' noto, infatti, che la circostanza che la vittima, nell'immediatezza del sinistro, abbia presentato una denuncia penale con l'indicazione di testimoni, poi intimati anche nel giudizio civile di risarcimento del danno, è indice sintomatico dell'attendibilità dei testimoni stessi,
sia pure liberamente valutabile dal giudice (cfr. argomento a contrario da Cass. 18\6\2012
n. 9939).
Del tutto irrilevante deve considerarsi, poi, il mancato intervento della Polizia Municipale o di altra autorità a verbalizzare l'accaduto, sia perché non può addossarsi all'attore, odierno appellante, la conseguenza di siffatto mancato intervento, sia in ragione del valore probatorio che, comunque, avrebbe potuto assumere il verbale nella descrizione della dinamica del sinistro, ossia di circostanze non avvenute alla presenza dei verbalizzanti [Con riferimento
al verbale di accertamento di un incidente stradale redatto da organi di polizia, l'efficacia
di piena prova fino a querela di falso, che ad esso deve riconoscersi - ex art. 2700 cod. civ.,
in dipendenza della sua natura di atto pubblico - oltre che quanto alla provenienza dell'atto
ed alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente "agli altri fatti che il pubblico
ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti", non sussiste
nè con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, nè con riguardo alla
menzione di quelle circostanze relative a fatti, i quali, in ragione delle loro modalità di
accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro
sufficientemente obbiettivo e pertanto, abbiano potuto dare luogo ad una percezione
sensoriale implicante margini di apprezzamento, come nell'ipotesi che quanto attestato dal
pubblico ufficiale concerna l'indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con
riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante. E, pertanto, al
riguardo la parte non è tenuta nemmeno alla prova contraria. Il predetto verbale fa invece
10 piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti
e relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento
(Cass. Ordinanza n. 29320 del 07/10/2022)].
Infine, vale sottolineare l'accertata compatibilità delle lesioni certificate con la descritta dinamica (cfr. CTU del dott. in atti). Persona_3
Concludendo, nel caso che qui ci occupa, gli elementi a disposizione del collegio consentono di ritenere superata la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 II comma cod. civ., con addebito esclusivo a carico del veicolo rimasto sconosciuto, avendo chiarito l'istruttoria condotta l'assenza di qualsivoglia addebito in capo al , che manteneva la sua Parte_1
destra e procedeva a moderata velocità di fronte alla condotta assorbente dell'auto pirata.
Emerge, invero, la contraddittorietà della decisione del primo giudice che, da un lato, ritiene operante la suddetta presunzione e, dall'altro, regola in percentuale diversa la responsabilità
dei due conducenti: se si applica l'art. 2054, secondo comma, cc la responsabilità si presume paritaria;
mentre una distribuzione in misura superiore o minore della stessa implica l'accertamento in concreto della dinamica e delle rispettive responsabilità.
B. Quantificazione del danno biologico e CTU.
Con l'appello in esame, amentava, poi, che il Tribunale di Salerno Parte_1
avrebbe erroneamente aderito alla CTU, nonostante le lesioni riscontrate fossero gravi,
avendo comportato anche ulteriori conseguenze, quali difficoltà respiratorie, contusione polmonare, versamento pleurico ed enfisema sottocutaneo. Di conseguenza, a detta di parte appellante, andava riconosciuto un danno biologico permanente del 12% come accertato dal
CTP.
Il motivo va rigettato.
In primo luogo, va rilevato che il CTP di parte appellante, dott. , nella relazione Persona_2
già allegata al fascicolo di primo grado, nella descrizione del danno biologico permanente
11 concludeva per il riconoscimento del 10%, mentre nello specchietto riassuntivo posto in calce alla perizia senza alcuna motivazione lo stesso danno saliva al 12%.
Ma soprattutto, a fronte di una consulenza tecnica di ufficio (cfr. relazione del dott.
in atti), redatta con valutazione medico-legale secondo criteri Persona_3
rigorosamente scientifici ed esente da vizi logici o contraddittorietà valutative, che quantificava nella misura dell'8-9% la percentuale di invalidità permanente di Parte_1
indicando analiticamente le singole conseguenze permanenti sulla salute del
[...]
danneggiato e i giorni di invalidità, in ragione della documentazione clinica allegata, il motivo di appello si palesa del tutto generico. Invero, l'odierno appellante si limitava a chiedere una quantificazione maggiore del danno come liquidato, facendo mero riferimento alla CTP del dott. , senza procedere ad alcun esame critico e specifico delle Persona_2
risultanze della CTU, cui legittimamente il primo giudice aderiva, riconoscendo addirittura il danno morale, pur in assenza di una precisa allegazione e dimostrazione (cfr. Cass.
Ordinanza n. 9006 del 21/03/2022; Cass. n. 339 del 13/01/2016).
Manca, nel caso di specie, una critica adeguata e specifica della decisione impugnata.
Com'è noto, i motivi di appello devono essere specifici e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne consegue che, nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì
necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le
12 ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 8771 del 2010
e n. 9244 del 2007). Vero è che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la indicazione dei motivi di appello richiesta dall'art. 342 cod. proc. civ. e, nel rito del lavoro, dall'art. 434
cod. proc. civ., non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello. Ma è altrettanto indubitabile che
è necessaria, comunque, una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame sia delle ragioni della doglianza, all'interno della quale i motivi di gravame, dovendo essere idonei a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, avranno la necessità di essere più o meno articolati, a seconda della maggiore o minore specificità nel caso concreto di quella motivazione (cfr.
Cass. n. 18674 del 12/09/2011).
Deve, pertanto, ritenersi esaustiva e da condividere la relazione del CTU, come già
argomentato dal primo giudice.
C. Danno patrimoniale alla moto.
Con l'ulteriore motivo di appello, si doleva del mancato Parte_1
riconoscimento del danno patrimoniale subito alla sua moto, avendo il primo giudice escluso la risarcibilità di detto danno in presenza di un danno micropermanente alla persona, causato da veicolo ignoto ai sensi dell'art. 283, comma secondo, D Lgs n. 209\2005. Per l'appellante,
infatti, il diritto al risarcimento di detti danni nasceva dalla gravità delle lesioni subite, come quantificate dal CTP nel 12%.
Ritiene la Corte il motivo privo di pregio.
L'art. 283, comma 2, cod. ass., stabilisce che nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, il risarcimento per i danni alle cose è dovuto solo "in caso di danni gravi alla persona", e solo per la parte eccedente l'importo di 500 euro. Poiché l'art. 283 cod. ass.
non indica quali siano i "danni gravi alla persona", è giocoforza ricorrere ai tradizionali
13 strumenti dell'ermeneutica per completare la norma. Nel nostro caso sia l'interpretazione sistematica, sia quella storica, sia quella finalistica, inducono a concludere che per "danni gravi alla persona" debbono intendersi quelli che provocano postumi permanenti eccedenti i 9 punti di invalidità permanente, ai sensi dell'art. 138 cod. ass. (cfr. Cass..
n. 24214 del 27/11/2015).
Nel caso che qui ci occupa, aderendo la Corte alla valutazione del danno nella misura del
9%, come argomentato più sopra, va gioco forza escluso il richiesto risarcimento del danno patrimoniale, come statuito dal primo giudice.
In conclusione, per queste motivazioni la Corte ritiene che l'appello debba essere accolto per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, deve riconoscersi l'esclusiva responsabilità del veicolo rimasto sconosciuto nella causazione del sinistro, con la conseguente condanna della al risarcimento Controparte_1
dell'ulteriore somma in favore dell'appellante di € 8.929,35, pari al 40% non riconosciuto dal primo giudice, all'attualità per danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale sulla somma capitale devalutata al momento del sinistro e poi via via rivalutata fino alla sentenza,
oltre gli ulteriori interessi legali sul capitale dalla sentenza sino all'effettivo soddisfo.
D. Spese processuali
Le spese processuali dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, così
come in dispositivo con riferimento al valore del decisum, con attribuzione in favore dell'avv. Giovanni Feliciello per dichiarato anticipo.
PQM
La Corte d'Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_3 Controparte_5
[...]
[...] quale impresa designata per la Regione Campania per il F.G.V.S., ogni diversa
[...]
domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.ACCOGLIE per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in RIFORMA della sentenza n. 5150\2024 dell'11\1\2024, pubblicata in pari data dal Tribunale di Salerno,
- ACCERTA l'esclusiva responsabilità del veicolo rimasto sconosciuto nella causazione del sinistro ex art. 2054, primo comma, cc;
- CONDANNA la al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della ulteriore somma di € 8.929,35, pari al 40% non riconosciuto dal primo
[...]
giudice, all'attualità per danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale sulla somma capitale devalutata al momento del sinistro e poi via via rivalutata fino alla sentenza, oltre gli ulteriori interessi legali sul capitale dalla sentenza sino all'effettivo soddisfo;
2. CONFERMA nel resto la sentenza di primo grado.
3. CONDANNA la al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese del secondo grado, che liquida nella complessiva somma di € 1.166,80
[...]
per esborsi ed € 2.500,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Giovanni Feliciello per dichiarato anticipo.
Così deciso in Salerno, lì 19 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Dott.ssa Marina Mainenti - - Dott.ssa Maria Elena Del Forno-
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 “In sede di assunzione della prova testimoniale, il giudice del merito non è un mero registratore passivo di quanto dichiarato dal testimone, ma un soggetto attivo partecipe dell'escussione, al quale l'ordinamento attribuisce il potere-dovere, non solo di sondare con zelo l'attendibilità del testimone, ma anche di acquisire da esso tutte le informazioni indispensabili per una giusta decisione, sicché egli non può, senza contraddirsi, dapprima, astenersi dal rivolgere al testimone domande a chiarimento, e, successivamente, ritenerne lacunosa la deposizione perché carente su circostanze non capitolate, sulle quali nessuno ha chiesto al testimone di riferire;
in tale ipotesi, pertanto, la devalutazione della testimonianza fondata sul rilievo che il teste si è limitato a confermare la rispondenza al vero delle circostanze dedotte nei capitoli di prova senza aggiungere dettagli mai richiestigli, riposa su argomentazioni tra loro logicamente inconciliabili, sì da costituire motivazione solo apparente” (cfr. Cass. Ordinanza n. 32456 del 03/11/2022). 2 <…anche a doppio senso di marcia la strada era stretta, la macchina correva ed è avvenuto l'impatto con lato sinistro anteriori sul lato sinistro posteriore della moto. Il manteneva il lato destro e la Parte_1 macchina aveva leggermente sbandato colpito per questo l'ha colpito e c'era poca visibilità. Preciso che il fatto è avvenuto in prossimità di una curva noi avevamo appena attraversato la curva e la macchina correndo l'ha impattato> (dichiarazioni teste in verbale di udienza del 3\3\2022). Tes_1 9