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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 10/02/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Marco Valecchi Presidente
Dott.ssa Prisca Picalarga Giudice Relatore
Dott.ssa Carlotta Bruno Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla domanda di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale iscritta al n.rg. 1533/2024, vertente
TRA
(c.f. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. GNANI ELISA
E
(c.f. rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
GIULIANO SALVATORE
E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Integralmente richiamati gli atti di causa, all'udienza del 30 ottobre 2024 comparivano le parti e, visto che le stesse dichiaravano di non volersi riconciliare, il giudice formulava una proposta conciliativa. All'udienza del 3 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti precisavano in maniera congiunta le conclusioni nel senso che:” -Il figlio minore resterà affidato a entrambi i Per_1
genitori con collocamento prevalente presso la madre cui resta assegnata la casa coniugale sita in Ariccia, via Innocenzo XII n. 98 int 2-il sig. vedrà e CP_1
terrà con sé il minore due pomeriggi a settimana e segnatamente il martedì e giovedì dall'uscita di scuola e comunque dalle 14 sino alle 22 dopo cena quando lo riaccompagnerà a casa della madre;
-il sig. vedrà e terrà con sé il CP_1
minore a weekend alternati dal sabato mattina alle 10 sino alla domenica sera alle
22; -il sig. vedrà e terrà con sé il minore quindici giorni anche non CP_1
consecutivi durante le vacanze estive, una settimana durante le vacanze natalizie
(alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di Capodanno), tre giorni durante le vacanze pasquali (alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il lunedì in Albis) altre festività secondo l'alternanza, il giorno del proprio compleanno, e della festa del papà, il pomeriggio o la sera del compleanno del minore;
-il sig. verserà alla sig.ra CP_1 Parte_1
mensilmente, entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma di € 330,00 quale contributo al mantenimento del minore, oltre rivalutazione Istat, oltre altresì al
50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo del
Tribunale di Velletri;
-il sig. acconsente che il 100% dell'assegno CP_1
unico erogato dall'Inps per il figlio , sia corrisposto interamente alla sig.ra Per_1
autorizzandola a fare richiesta in tal senso”. Il giudice Parte_1
rimetteva la causa in decisione al Collegio.
Il P.M. apponeva il visto ai fini dell'intervento.
Il Collegio, rilevato che le parti sono concordi nel definire le modalità di affidamento e di mantenimento del figlio minore, ritenuto che l'accordo in esame non contenga elementi contrari all'interesse morale e materiale del minore, né alla pagina 2 di 3 regola generale del regime di affidamento condiviso, quale strumento che consente ai figli di mantenere un rapporto equilibrato e significativo con ciascuno dei genitori, provvede come da dispositivo.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, stante la domanda congiunta.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Velletri, sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando: prende atto e omologa l'accordo intervenuto tra e Parte_1 CP_1
per l'esercizio della responsabilità genitoriale in ordine al figlio minore
[...]
, secondo le condizioni di cui alle note di trattazione scritta per l'udienza Per_1
del 3 febbraio 2025, richiamate in parte motiva e da intendersi qui integralmente trascritte;
compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Velletri in data 5 febbraio 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Prisca Picalarga Dott. Marco Valecchi
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Marco Valecchi Presidente
Dott.ssa Prisca Picalarga Giudice Relatore
Dott.ssa Carlotta Bruno Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla domanda di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale iscritta al n.rg. 1533/2024, vertente
TRA
(c.f. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. GNANI ELISA
E
(c.f. rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
GIULIANO SALVATORE
E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Integralmente richiamati gli atti di causa, all'udienza del 30 ottobre 2024 comparivano le parti e, visto che le stesse dichiaravano di non volersi riconciliare, il giudice formulava una proposta conciliativa. All'udienza del 3 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti precisavano in maniera congiunta le conclusioni nel senso che:” -Il figlio minore resterà affidato a entrambi i Per_1
genitori con collocamento prevalente presso la madre cui resta assegnata la casa coniugale sita in Ariccia, via Innocenzo XII n. 98 int 2-il sig. vedrà e CP_1
terrà con sé il minore due pomeriggi a settimana e segnatamente il martedì e giovedì dall'uscita di scuola e comunque dalle 14 sino alle 22 dopo cena quando lo riaccompagnerà a casa della madre;
-il sig. vedrà e terrà con sé il CP_1
minore a weekend alternati dal sabato mattina alle 10 sino alla domenica sera alle
22; -il sig. vedrà e terrà con sé il minore quindici giorni anche non CP_1
consecutivi durante le vacanze estive, una settimana durante le vacanze natalizie
(alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di Capodanno), tre giorni durante le vacanze pasquali (alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il lunedì in Albis) altre festività secondo l'alternanza, il giorno del proprio compleanno, e della festa del papà, il pomeriggio o la sera del compleanno del minore;
-il sig. verserà alla sig.ra CP_1 Parte_1
mensilmente, entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma di € 330,00 quale contributo al mantenimento del minore, oltre rivalutazione Istat, oltre altresì al
50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo del
Tribunale di Velletri;
-il sig. acconsente che il 100% dell'assegno CP_1
unico erogato dall'Inps per il figlio , sia corrisposto interamente alla sig.ra Per_1
autorizzandola a fare richiesta in tal senso”. Il giudice Parte_1
rimetteva la causa in decisione al Collegio.
Il P.M. apponeva il visto ai fini dell'intervento.
Il Collegio, rilevato che le parti sono concordi nel definire le modalità di affidamento e di mantenimento del figlio minore, ritenuto che l'accordo in esame non contenga elementi contrari all'interesse morale e materiale del minore, né alla pagina 2 di 3 regola generale del regime di affidamento condiviso, quale strumento che consente ai figli di mantenere un rapporto equilibrato e significativo con ciascuno dei genitori, provvede come da dispositivo.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, stante la domanda congiunta.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Velletri, sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando: prende atto e omologa l'accordo intervenuto tra e Parte_1 CP_1
per l'esercizio della responsabilità genitoriale in ordine al figlio minore
[...]
, secondo le condizioni di cui alle note di trattazione scritta per l'udienza Per_1
del 3 febbraio 2025, richiamate in parte motiva e da intendersi qui integralmente trascritte;
compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Velletri in data 5 febbraio 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Prisca Picalarga Dott. Marco Valecchi
pagina 3 di 3