Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 26/05/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 278/2021.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Natalino Sapone Presidente
- Viviana Cusolito Componente
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 278/2021 R.G. e vertente tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con gli avv.ti ANGELO FALLETTI (C.F. CodiceFiscale_2
, (C.F. Email_1 Parte_2
e CodiceFiscale_3 Email_2 Pt_3
C.F. ,
[...] CodiceFiscale_4 Email_3
-appellante- nei confronti di
(C.F. ), con l'avv. TERESA PARISI Controparte_1 C.F._5
(C.F. CodiceFiscale_6 Email_4
-appellato-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 768/2020, pubblicata il
19/11/2020 ed emessa a definizione del proc. n. 674/2017 R.G..
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.
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- Con atto di appello ritualmente notificato la parte ha instaurato il Parte_1
presente giudizio di gravame (n. 278/2021 R.G.), spiegando impugnazione avverso la sentenza n. 768/2020 e ivi in particolare eccependo:
(1) la condanna ultra petita e inutiliter data, nonché l'erroneità delle somme da ella ritenute dovute e indicate in sentenza;
(2) il mancato rimborso di alcune spese straordinarie sostenute dalla signora e la Pt_1
parziale compensazione della somma indicata come dovuta;
(3) l'erroneità altresì della pronuncia sulle spese, erroneamente compensate e non invece poste a carico della controparte, pur se soccombente su tutte le richieste avanzate con l'atto di citazione.
I.2.- Con comparsa del 9.10.2021 si è poi costituita in appello la parte CP_1
, contestando le avverse prospettazioni e in particolare:
[...]
(A) evidenziando l'integrale infondatezza dell'appello ex adverso proposto;
(B) proponendo altresì appello incidentale al fine di determinare il contributo dovuto dalla a suo favore nella misura del 50% della rata di mutuo, con pagamento degli Pt_1
arretrati dovuti oltre ai ratei successivi a scadere e interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del credito al saldo.
I.3.- Nel corso del giudizio, poi, all'udienza del 17.04.2025 nessuna parte depositava note scritte (condotta equipollente alla mancata comparizione in udienza), sicché il giudizio veniva rinviato, ex artt. 309 e 127 ter c.p.c., all'udienza del 22.05.2025.
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Anche a tale nuova udienza nessuna parte depositava note scritte, sicché, in virtù dell'intervenuta doppia diserzione bilaterale e verificata la regolarità delle notifiche, la causa è stata assegnata a sentenza, senza termini e al fine di dichiararne l'estinzione ex artt. 309, 181 e
127 ter c.p.c..
II.- Alla luce di quanto precede e, in particolare, dell'intervenuta doppia diserzione bilaterale, occorre effettivamente ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare (con sentenza del Collegio, ai sensi dell'art. 307, comma 4, c.p.c.) l'estinzione del processo.
III.- Ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c., le spese del processo restano poi a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 278/2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 768/2020, pubblicata il 19/11/2020 ed emessa a definizione del proc. n. 674/2017 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) ORDINA che la causa sia cancellata dal ruolo e DICHIARA l'estinzione del processo;
2) SPESE a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Reggio Calabria, 26 maggio 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
dott. N.A. Vecchio dott. Natalino Sapone
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