Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 29/05/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 01005/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01805/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1805 del 2024, proposto dalla società Terna - Rete Elettrica Nazionale Spa - in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iacono, Barbara Bossone ed Eleonora Romano, con domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia;
contro
Comune di Eboli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sigismondo Lettieri, con domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia;
nei confronti
della sig.ra NA SA, non costituita in giudizio;
nonché della società G.M. Services Group S.r.l., in persona del L.R.P.T., rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Ruggiero, con domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione,
a) del permesso di costruire n. 11-2022 del 9.2.2022, rilasciato dal Comune di Eboli in favore della sig.ra SA NA, successivamente volturato in favore della G.M. Services Group S.r.l. con provvedimento di numero e contenuto ignoto, per la realizzazione di un fabbricato ad uso residenziale sul fondo identificato nel catasto terreni di Eboli al foglio n. 15, p.lle 539 e 643, costituente rinnovo del permesso di costruire n. 68-2014 del 3.6.2014;
b) ove occorra, del permesso di costruire n. 68-2014 del 3.6.2014, rilasciato dal Comune di Eboli - Settore Sportello Unico per l’Edilizia in favore della sig.ra SA NA;
c) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale rispetto a quelli impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio degli intimati e le difese dagli stessi spiegate in giudizio;
Vista la dichiarazione di sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione di merito resa in udienza dal procuratore di parte ricorrente;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 il dott. Roberto Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Mediante l’epigrafato ricorso la società Terna S.p.A. ha impugnato il permesso di costruire n. 11-2022 del 9.2.2022, rilasciato dal Comune di Eboli - A.P.O. Urbanistica ed Edilizia in favore della sig.ra SA NA e successivamente volturato in favore della G.M. Services Group S.r.l., costituente rinnovo del permesso di costruire n. 68-2014 del 3.6.2014, anch’esso impugnato in via eventuale.
2. Il titolo abilitativo di che trattasi avrebbe consentito la demo-ricostruzione di un edificio insistente su di un fondo gravato da una servitù di elettrodotto debitamente trascritta, interferendo in questo modo con il passaggio della linea elettrica. In particolare l’edificio ricade all’interno della fascia di rispetto dell’elettrodotto di cui all’art. 6 del D.P.C.M. 8.7.2003 e al D.M. 29.5.2008, in violazione delle distanze minime previste dal D.M. 21.3.1988.
3. La TERNA SPA ha quindi introdotto il giudizio odierno, munito di istanza cautelare ed affidato a tre motivi così rubricati : “1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della l. 241/1990 – Violazione del principio del giusto procedimento – Violazione e falsa applicazione del D.M. 29.5.2008 e dell’art. 14 ter della l. 241/1990; 2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della l. 36/2001 - Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 8 del D.P.C.M. 8.7.2003 - Violazione e falsa applicazione del D.M. 21.3.1988 n. 449 e del D.M. 29.4.2008 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità ed omessa valutazione dei presupposti, travisamento dei fatti - Illogicità; 3. 3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del Regolamento Edilizio del Comune di Eboli. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere ed errore nei presupposti di fatto e di diritto. Travisamento”.
Nel ricorso è stata in particolare incisa la incompatibilità tra la destinazione residenziale dell’immobile e le restrizioni correlate all’allocazione dell’area su cui sorge il manufatto all’interno dell’anzidetta fascia di rispetto.
4. Si sono costituiti in giudizio sia il Comune che la controinteressata G.M. Services Group S.r.l. la quale, pur nel difendere la legittimità dell’atto impugnato, ha comunque depositato il provvedimento con il quale il Comune di Eboli aveva già sospeso il permesso di costruire impugnato.
5. All’udienza cautelare del 27.11.2024 la ricorrente ha espressamente rinunciato all’istanza cautelare.
6. Nel frattempo la controinteressata ha presentato un nuovo progetto al fine di ottenere un permesso di costruire in variante rispetto a quello oggetto di causa e che, seguendo le indicazioni della ricorrente, ha escluso la destinazione abitativa del manufatto. Detta istanza è stata accolta con provvedimento n. 19/2025 depositato in atti.
7.Attesa la oggettiva portata dirimente delle suindicate sopravvenienza, all’udienza pubblica odierna parte ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione nel merito della causa.
8. A questo punto, nella situazione data, il Collegio in forza dell’espressa dichiarazione proveniente dalla parte ricorrente non può che dichiarare improcedibile il ricorso, posto che: “A fronte dell'espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più alcun interesse alla decisione del gravame, il G.A. non può decidere la controversia nel merito, né procedere d'ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma soltanto adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel giudizio amministrativo, in difetto di repliche o di diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio, sicché parte ricorrente, fino a che la causa non venga trattenuta in decisione, fruisce della piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione di merito, in tal modo provocando la presa d'atto del Collegio, che può esclusivamente dichiarare l'improcedibilità del ricorso ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., venendo meno, in tal caso, la condizione dell'azione dell'interesse a ricorrere, che confluisce in una pronuncia di stampo meramente processuale, inidonea a proiettarsi al di fuori del giudizio deve infatti evidenziare che oggettivamente, in forza delle sopravvenienze medio tempore intervenute, e sopra descritte, la ricorrente non risulta avere più interesse alla decisione di merito della controversia, risultando invero complessivamente integrati in modo pieno i presupposti per la declaratoria in rito di sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod.proc.amm.” (tra le tante cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, 11/10/2024, n.17563).
9. La conclusione in punto di mero rito del giudizio conduce il Collegio a disporre la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Laura Zoppo, Referendario
Roberto Ferrari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Ferrari | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO