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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/10/2025, n. 4137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4137 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 3580/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa IC IZ, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c., all'udienza del 1.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio R.G. n. 3580/2023
Tra
rapp.to e difeso come da procura in atti dall'avv. Lettera Raffaele Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso come in atti CP_1
Resistente
Oggetto: impugnazione di Invito a regolarizzare Prot n. CP_2
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.03.2023 parte ricorrente in epigrafe ha adito Questo Tribunale deducendo di aver ricevuto in data 07/02/2023 con notifica a mezzo pec l'invito a regolarizzare Prot
n. relativo alle somme di cui ai seguenti avvisi di addebito: n. CP_2
32820120005747531 000 (ES Cartella/Avviso 57475), n. 32820120004530544 000 (ES
Cartella/Avviso 45305), n. 32820120003458216 000 (ES Cartella/Avviso 34582), n.
32820130004106363 000 (ES Cartella/Avviso 41063), n. 32820130001245506 000 (ES
Cartella/Avviso 12455), n. 32820120006640735 000 (ES Cartella/Avviso 66407) e n.
32820120004102441 000 (ES Cartella/Avviso 41024).
Ha eccepito l'omessa notifica dei suddetti avvisi nonchè la prescrizione delle somme richieste ed ha chiesto pertanto dichiararsi la non debenza delle somme intimate con l'invito a regolarizzare impugnato, ordinandone altresì l'immediata cancellazione, con vittoria di spese, con distrazione.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' , in persona del l.r.p.t., chiedendo a CP_1
vario titolo il rigetto del ricorso.
1 La sebbene ritualmente convenuta in giudizio, non si è costituita e pertanto ne va CP_3
dichiarata la contumacia.
Rinviata la causa per la decisione e disposta la trattazione scritta ex art 127 ter cpc per l'udienza, lette le note scritte depositate, è pronunciata la presente sentenza.
In via preliminare, va osservato che per le omissioni contestate all'opponente, in quanto rientranti nell'ambito previdenziale, sussiste giurisdizione del Giudice del lavoro per materia e territorio, ex CP_ art.444, primo comma cpc. (vertendosi in materia di contribuzione .
CP_ Sussiste la legittimazione passiva dell' in quanto titolare del rapporto obbligatorio, non sussiste la legittimazione passiva della in quanto tale società non è portatrice di alcun interesse CP_3
sostanziale poiché i crediti maturati ed accertati successivamente al 1° gennaio 2006 non sono stati oggetto di cessione.
Ciò premesso, giova preliminarmente, ai fini di causa, qualificare la domanda azionata in giudizio.
Dalle deduzioni rappresentate con il ricorso introduttivo appare desumersi che la domanda svolta dal ricorrente possa qualificarsi in termini di azione di accertamento.
Una simile impugnazione - per come dedotta nel caso in esame - nel nostro sistema è inammissibile.
La missiva inviata dall' , impugnata nel presente procedimento, ed avente ad oggetto la mera CP_1
verifica della situazione contributiva del destinatario, è qualificabile come atto del procedimento amministrativo interno, e, come tale, non può di per sé costituire o divenire titolo esecutivo, rilevando unicamente ai fini della successiva ed eventuale attivazione della pretesa contributiva e sanzionatoria dell'Istituto previdenziale, attraverso la riscossione mediante ruoli (o procedura monitoria).
Sino a tale momento, da un lato, risulta non perfezionato il procedimento che conduce alla definizione di una pretesa validamente azionabile (tale da profilare giuridicamente la possibilità di lesione della sfera giuridica dell'interessato e di far insorgere l'interesse ex art. 100 c.p.c. ai fini di un accertamento negativo); dall'altro, si mantiene fermo il potere di autotutela in capo all'Ente (cfr.
Cass. 19.5.2000 n. 6485 anche se riferita ad opposizione ad ordinanza - ingiunzione).
Da ciò consegue che non è ammissibile il ricorso giurisdizionale proposto prima che sia iscritto a ruolo il credito contributivo o che sia emessa la cartella esattoriale (che del primo è un estratto) avuto riguardo a quanto previsto e disciplinato dagli artt. 24 e ss. del D.lgs n. 46/99.
Ciò si sostiene giacché, nel procedimento delineato dal D.lgs citato, la contestazione dell'avviso di pagamento (quale può essere al limite assimilata la missiva in oggetto) non è idonea a costituire titolo per la determinazione e la riscossione della pretesa contributiva, la quale deve essere in ogni caso determinata dal successivo provvedimento di iscrizione a ruolo.
2 Ad ogni buon conto, deve osservarsi che la missiva avverso la quale parte ricorrente esperisce l'odierna azione giudiziale ha contenuto e tenore meramente interlocutorio, non essendovi ivi CP_ rinvenibile alcuna determinazione dell' di procedere nei confronti del ricorrente né di esercitare in qualche modo alcuna pretesa nei suoi confronti.
Sul punto appare sufficiente richiamare i più recenti arresti giurisprudenziali secondo cui
”L'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 15355 del
28/06/2011;cfr. altresì, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 2051 del 27/01/2011).
Ne discende che in relazione alle doglianze avanzate dal ricorrente non si vede quale possa essere il risultato utile che egli mira ad ottenere e che non potrebbe conseguire senza l'intervento del giudice.
Nello stesso senso, e in situazioni analoghe, si è già espressa altra giurisprudenza di merito, anche di questo Tribunale (ex multis, v. Tribunale di Reggio Calabria, sentenze n. 74/2011 e n.
1519/2011).
Alla luce delle suesposte argomentazioni deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda per difetto dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Le spese di lite sono compensate tra le parti, attesa la natura della pronuncia.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa
IC IZ, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara l'inammissibile della domanda;
- compensa le spese di lite.
Aversa, 29.10.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa IC IZ
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa IC IZ, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c., all'udienza del 1.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio R.G. n. 3580/2023
Tra
rapp.to e difeso come da procura in atti dall'avv. Lettera Raffaele Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso come in atti CP_1
Resistente
Oggetto: impugnazione di Invito a regolarizzare Prot n. CP_2
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.03.2023 parte ricorrente in epigrafe ha adito Questo Tribunale deducendo di aver ricevuto in data 07/02/2023 con notifica a mezzo pec l'invito a regolarizzare Prot
n. relativo alle somme di cui ai seguenti avvisi di addebito: n. CP_2
32820120005747531 000 (ES Cartella/Avviso 57475), n. 32820120004530544 000 (ES
Cartella/Avviso 45305), n. 32820120003458216 000 (ES Cartella/Avviso 34582), n.
32820130004106363 000 (ES Cartella/Avviso 41063), n. 32820130001245506 000 (ES
Cartella/Avviso 12455), n. 32820120006640735 000 (ES Cartella/Avviso 66407) e n.
32820120004102441 000 (ES Cartella/Avviso 41024).
Ha eccepito l'omessa notifica dei suddetti avvisi nonchè la prescrizione delle somme richieste ed ha chiesto pertanto dichiararsi la non debenza delle somme intimate con l'invito a regolarizzare impugnato, ordinandone altresì l'immediata cancellazione, con vittoria di spese, con distrazione.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' , in persona del l.r.p.t., chiedendo a CP_1
vario titolo il rigetto del ricorso.
1 La sebbene ritualmente convenuta in giudizio, non si è costituita e pertanto ne va CP_3
dichiarata la contumacia.
Rinviata la causa per la decisione e disposta la trattazione scritta ex art 127 ter cpc per l'udienza, lette le note scritte depositate, è pronunciata la presente sentenza.
In via preliminare, va osservato che per le omissioni contestate all'opponente, in quanto rientranti nell'ambito previdenziale, sussiste giurisdizione del Giudice del lavoro per materia e territorio, ex CP_ art.444, primo comma cpc. (vertendosi in materia di contribuzione .
CP_ Sussiste la legittimazione passiva dell' in quanto titolare del rapporto obbligatorio, non sussiste la legittimazione passiva della in quanto tale società non è portatrice di alcun interesse CP_3
sostanziale poiché i crediti maturati ed accertati successivamente al 1° gennaio 2006 non sono stati oggetto di cessione.
Ciò premesso, giova preliminarmente, ai fini di causa, qualificare la domanda azionata in giudizio.
Dalle deduzioni rappresentate con il ricorso introduttivo appare desumersi che la domanda svolta dal ricorrente possa qualificarsi in termini di azione di accertamento.
Una simile impugnazione - per come dedotta nel caso in esame - nel nostro sistema è inammissibile.
La missiva inviata dall' , impugnata nel presente procedimento, ed avente ad oggetto la mera CP_1
verifica della situazione contributiva del destinatario, è qualificabile come atto del procedimento amministrativo interno, e, come tale, non può di per sé costituire o divenire titolo esecutivo, rilevando unicamente ai fini della successiva ed eventuale attivazione della pretesa contributiva e sanzionatoria dell'Istituto previdenziale, attraverso la riscossione mediante ruoli (o procedura monitoria).
Sino a tale momento, da un lato, risulta non perfezionato il procedimento che conduce alla definizione di una pretesa validamente azionabile (tale da profilare giuridicamente la possibilità di lesione della sfera giuridica dell'interessato e di far insorgere l'interesse ex art. 100 c.p.c. ai fini di un accertamento negativo); dall'altro, si mantiene fermo il potere di autotutela in capo all'Ente (cfr.
Cass. 19.5.2000 n. 6485 anche se riferita ad opposizione ad ordinanza - ingiunzione).
Da ciò consegue che non è ammissibile il ricorso giurisdizionale proposto prima che sia iscritto a ruolo il credito contributivo o che sia emessa la cartella esattoriale (che del primo è un estratto) avuto riguardo a quanto previsto e disciplinato dagli artt. 24 e ss. del D.lgs n. 46/99.
Ciò si sostiene giacché, nel procedimento delineato dal D.lgs citato, la contestazione dell'avviso di pagamento (quale può essere al limite assimilata la missiva in oggetto) non è idonea a costituire titolo per la determinazione e la riscossione della pretesa contributiva, la quale deve essere in ogni caso determinata dal successivo provvedimento di iscrizione a ruolo.
2 Ad ogni buon conto, deve osservarsi che la missiva avverso la quale parte ricorrente esperisce l'odierna azione giudiziale ha contenuto e tenore meramente interlocutorio, non essendovi ivi CP_ rinvenibile alcuna determinazione dell' di procedere nei confronti del ricorrente né di esercitare in qualche modo alcuna pretesa nei suoi confronti.
Sul punto appare sufficiente richiamare i più recenti arresti giurisprudenziali secondo cui
”L'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 15355 del
28/06/2011;cfr. altresì, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 2051 del 27/01/2011).
Ne discende che in relazione alle doglianze avanzate dal ricorrente non si vede quale possa essere il risultato utile che egli mira ad ottenere e che non potrebbe conseguire senza l'intervento del giudice.
Nello stesso senso, e in situazioni analoghe, si è già espressa altra giurisprudenza di merito, anche di questo Tribunale (ex multis, v. Tribunale di Reggio Calabria, sentenze n. 74/2011 e n.
1519/2011).
Alla luce delle suesposte argomentazioni deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda per difetto dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Le spese di lite sono compensate tra le parti, attesa la natura della pronuncia.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa
IC IZ, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara l'inammissibile della domanda;
- compensa le spese di lite.
Aversa, 29.10.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa IC IZ
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