Ordinanza cautelare 21 novembre 2024
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 25/03/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00118/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00388/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di AR (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 388 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Elena Pontiroli, Marco Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in AR, via Mistrali, 4;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare n. -OMISSIS-, col quale si determinano la sanzione verso la ricorrente della “perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari”, la cessazione dal servizio permanente e l'iscrizione d'ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito Italiano, senza alcun grado;
- dell’atto prot. n. -OMISSIS- di prot. -OMISSIS-, datato -OMISSIS-, di avvio del procedimento disciplinare;
- dell'atto prot. n. -OMISSIS- di prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, di avvio dell’inchiesta formale disciplinare di stato e contestazione di addebito;
- della relazione finale del -OMISSIS-, di conclusione dell’inchiesta formale;
- dell’atto prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, di proposta di deferimento della ricorrente innanzi ad una Commissione di disciplina;
- dell’atto del Ministero Difesa n. -OMISSIS-, con cui è stato disposto il deferimento al giudizio di una Commissione di disciplina;
- degli atti contenenti le risultanze della Commissione di disciplina e del verbale della seduta del -OMISSIS- in cui la Commissione di disciplina ha ritenuto la ricorrente "non meritevole di conservare il grado" (prot. interno al procedimento disciplinare: -OMISSIS-).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2025 la dott.ssa Paola Pozzani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Parte ricorrente con il ricorso introduttivo ha chiesto l’annullamento del provvedimento del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con il quale il Ministero ha disposto la sanzione verso la ricorrente della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari, la cessazione dal servizio permanente e l'iscrizione d'ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito Italiano, senza alcun grado. Sono stati altresì impugnati gli atti presupposti e collegati.
Il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, costituitisi in giudizio l’11 novembre 2024, hanno depositato memoria difensiva il 7 febbraio 2025.
Parte ricorrente ha depositato in giudizio memoria di replica il 19 febbraio 2025.
Chiamata a pronunciarsi sull’istanza cautelare, con ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS- la Sezione fissava, ai sensi dell’art. 55, comma 10, C.p.a., per la trattazione di merito, la udienza pubblica del 12 marzo 2025.
Alla pubblica udienza del 12 marzo 2025 dopo ampia discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente va considerato che l’Avvocatura dello Stato, nella pubblica udienza del 12 marzo 2025, ha eccepito la tardività del deposito (oltre le ore 12.00 dell’ultimo giorno utile) della memoria di replica di parte attrice chiedendo di non considerarla ai fini del decidere.
Il Collegio ritiene che, stante la irrilevanza del contenuto della memoria di replica ai fini del decidere, sia comunque possibile prescinderne.
2. Nel merito, in estrema sintesi, la ricorrente – Appuntato Ruolo Forestale dell’Arma dei Carabinieri – lamenta che la sanzione disciplinare della “perdita del grado per rimozione” e conseguente cessazione dal servizio permanente e iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito Italiano è giunta, con provvedimento illegittimo, mentre era ancora in corso il procedimento di accertamento disposto d’ufficio dalla stessa Amministrazione sulla sua inabilità al servizio legata agli stessi fatti posti a fondamento della sanzione, ovvero l’uso di sostanze alcoliche e/o psicotrope. A suo dire, escludendo la conclusione di quest’ultimo procedimento, si sarebbe prodotto l’effetto di precludere il certo riconoscimento (nei fatti avvenuto successivamente all’irrogazione della sanzione disciplinare) dell’inabilità al servizio, che ne avrebbe determinato la legittimazione a transitare nei ruoli civili.
Parte attrice, quanto all’accertamento della situazione clinica della ricorrente e della idoneità al trasferimento nei ruoli civili, ha rappresentato che:
- la ricorrente, nell’anno -OMISSIS-, è entrata nel Corpo Forestale dello Stato (Ente poi confluito nell’Arma dei Carabinieri a far data dal giorno 1 gennaio 2017), dopo aver svolto servizio nell’Esercito dall’anno -OMISSIS-; durante la permanenza nell’Arma, riportò un encomio e le note caratteristiche furono sempre positive (qualifica di “eccellente” per il periodo -OMISSIS- – -OMISSIS- e “superiore alla media” in anni precedenti, come da foglio matricolare);
- già a partire dall’anno -OMISSIS-, l’Infermeria Regionale rilevò e segnalò gravi problemi di salute (di tipo psichiatrico) in capo alla ricorrente, mai tenuti in considerazione da parte dell’Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare, con presa in carico alla Commissione Medica Ospedaliera, cui sono susseguiti periodi di malattia e rientro in servizio (senza inibizione dall’uso dell’arma) ed esito finale di proposta di valutazione di idoneità al ruolo civile non armato:
1. invito a visita della infermeria presidiaria Comando Legione CC Bologna, prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- (doc n. 11 ricorrente), con richiamo esplicito, in detto invito, della circolare del Comando Generale Arma prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- (doc. n. 10 ricorrente);
2. nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- con cui l’ufficiale medico dichiara “… si rappresenta che il militare ha presentato certificazione medica attestante patologia che rientra in quelle previste dalla pubblicazione C-14 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri al Capitolo XX – 6- a-8 e pertanto, oltre all’arma in dotazione individuale, al militare dovrà essere ritirata anche la tessera personale di riconoscimento ” (doc. n. 12 ricorrente); la pubblicazione -OMISSIS-, nella parte richiamata, così testualmente recita: “ al militare in licenza di convalescenza, per motivi di salute conseguenti ad infermità neuropsichiche, deve essere ritirata la tessera personale di riconoscimento ” (doc. n. 13 ricorrente);
3. dal -OMISSIS-, pertanto, su iniziativa della dipendente (e d’ufficio, già dal -OMISSIS-), l’Amministrazione sapeva che per la ricorrente si profilavano problemi di natura neuropsichica, e seguì un periodo di assenza dal lavoro per dodici mesi (-OMISSIS- – -OMISSIS-), per una dipendente che, già a partire dal febbraio -OMISSIS- e fino a marzo -OMISSIS- si trovò in aspettativa per infermità temporanea (doc. n. 14, foglio matricolare);
4. la militare rientra in servizio il giorno -OMISSIS- (i fatti di cui all’incolpazione seguiranno a distanza di un anno: -OMISSIS-) e, durante questa seconda convalescenza (-OMISSIS-), in capo a -OMISSIS- (con certificazione di medico convenzionato con l’Arma dott. -OMISSIS-, doc. nn. 15 e 18 ricorrente) fu riscontrato in data -OMISSIS- un “ grave disturbo di personalità borderline ” con “ elementi ipomaniacali ed istrionici al limite, sotto eventi particolarmente stressogeni, di sfociare in un quadro francamente psicotico (maniacale) e in un grave discontrollo degli impulsi con rischio di agiti auto ed etero aggressivi ”; la prognosi prosegue con parere di “ totale non idoneità alla ripresa al servizio lavorativo per un periodo certamente non breve ” ed ipotizzando un’eventuale riforma (e nonostante ciò, a luglio -OMISSIS-, ovvero al momento dei fatti contestati, la ricorrente era in possesso di arma d’ordinanza e tesserino, docc. n. 9 e 12 ricorrente);
5. sempre nell’ambito della seconda convalescenza (-OMISSIS-), lo stesso -OMISSIS-, il Direttore dell’Infermeria Maggiore -OMISSIS-, con lettera prot. n. -OMISSIS-, inviò “ certificazione sanitaria ex direttiva DIFESAN 5000/2007 ” relativa alla ricorrente (doc. n. 16 ricorrente), presumibilmente coincidente con quella redatta dal dott. -OMISSIS-, sicché già allora l’Amministrazione di appartenenza era al corrente delle patologie sofferte dalla ricorrente, e infatti la direttiva DIFESAN citata dalla comunicazione del Direttore dell’Infermeria, in esordio, così recita: “ Con la presente Direttiva, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, vengono delineate le procedure per gli accertamenti concernenti l’idoneità al servizio, armonizzate con la regolamentazione specifica riguardante il personale militare del Ministero della Difesa ” (doc. n. 17 ricorrente); quindi, l’invio della certificazione sanitaria ad opera del Direttore ebbe per scopo proprio il predetto accertamento, mentre l’osservazione del dott. -OMISSIS- terminò in data -OMISSIS-, protraendosi dunque in ambiente militare per ben tre mesi e concludendosi poi con parere di inidoneità assoluta e permanente al servizio militare armato e proposta di valutare l’idoneità al ruolo civile non armato con invio della militare alla C.M.O. (doc. n. 18 ricorrente);
- al momento dei fatti contestati (luglio -OMISSIS-), la militare era regolarmente in servizio, armata (doc. n. 9 prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, rapporto sul fatto a firma Ten. Col. -OMISSIS-: si dà atto del ritiro dell’arma individuale d’ordinanza in data -OMISSIS-);
- con foglio prot. -OMISSIS- (doc. n. 27 ricorrente) il Dipartimento Militare di Medicina Legale di La Spezia invitò la militare per il giorno -OMISSIS-, presso i propri uffici, per una visita medica finalizzata a verificarne l’idoneità al servizio (la rimozione dal grado è del mese di luglio -OMISSIS-), così analizzando lo stato di salute della ricorrente dopo il provvedimento espulsivo: per quanto tardivo, l’invito alla visita è conseguenza delle relazioni mediche inviate ai competenti Uffici dall’Infermeria di Bologna (con riferimento alle citate relazioni a firma dott. -OMISSIS- e Magg. -OMISSIS-) e la visita si è risolta con un parere di non idoneità al servizio (doc. n. 28, verb. C.M.O. La Spezia, Modello -OMISSIS- del -OMISSIS-) utile per il transito nei ruoli civili.
Quanto al procedimento disciplinare parte ricorrente evidenzia che:
- il procedimento disciplinare prende avvio da una prima relazione di servizio, redatta da un collega di Stazione della ricorrente (doc. n. 8 ricorrente) che riferì, nel rispetto della scala gerarchica, di aver sorpreso la ricorrente mentre deteneva bevande alcoliche all’interno della caserma; la superiore gerarchica, menzionando la circolare -OMISSIS- del -OMISSIS- del Comandante Generale Arma (doc. n. 10 ricorrente), inviò a visita medica la militare, al solo fine di accertare l’uso di sostanze stupefacenti, esitata in effetti nell’accertamento dell’uso di sostanze alcoliche e psicotrope (doc. n. 10- bis ricorrente);
- nel rapporto sul fatto n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, indirizzata al Comando Regione Carabinieri Forestale Emilia Romagna, la Comandante, nel valutare i fatti come “di assoluta gravità”, evidenziò come gli stessi fossero passibili di sanzione disciplinare di stato, eccedente la propria competenza, e propose il trasferimento della dipendente presso altra sede (doc. n. 9 ricorrente) senza fare riferimento alla situazione sanitaria della ricorrente, nonostante fosse noto all’interno della medesima Amministrazione che la dipendente era affetta da patologie psichiatriche, con grave mancanza di comunicazione tra i diversi uffici (sanitari e gerarchici militari);
- la circolare -OMISSIS-, menzionata dalla p.A. procedente, prevede che “ L’idoneità psicofisica dei militari è la prima garanzia dell’assolvimento dei compiti istituzionali in piena sicurezza per il personale e per la collettività e, conseguentemente, ogni appartenente all’Arma ha l’obbligo di preservare le relative capacità come specularmente, è dovere di tutti i superiori approfondire la conoscenza dei dipendenti e curarne le condizioni di vita e di benessere. Il Servizio Sanitario dell’Arma dei Carabinieri provvede alla tutela della salute del personale, svolgendo attività diagnostiche, con finalità preventiva e medico-legale. Più precisamente: Le Infermerie Presidiarie, quale assetto di aderenza, fornisco plurime e diversificata prestazioni sanitarie, in collaborazione con medici specialistici in numerose branche della disciplina medica; I programmi di prevenzione e le campagne di informazione su tematiche di specifico interesse completano la declinazione della “politica” sanitaria dell’Istituzione (All. A). In tale quadro di responsabile sostegno all’integrità psicofisica del personale e all’efficiente svolgimento del servizio, sono stati aggiornati gli strumenti di accertamento, rivolgendo specifica attenzione alla prevenzione delle situazioni di disagio che investono gli ambiti famigliari e interpersonali, dell’abuso di sostanze alcoliche, della ludopatia e dell’assunzione di stupefacenti e di sostanze psicotrope. Per quanto attiene alle situazioni di disagio e a quelle connesse con l’abuso di sostanze alcoliche e alla ludopatia, in all. B sono riepilogate le procedure da attivare su iniziativa degli Ufficiali Comandanti di Reparto, ai quali compete anche la compilazione della relazione informativa, di cui alla circolare in riferimento “b”, da redigere, a supporto dell’accertamento clinico, secondo gli orientamenti in all. C. I provvedimenti delineati sono rivolti essenzialmente al recupero del militare, il quale, superando ogni immotivato pregiudizio di disapprovazione sociale e timore per l’attività lavorativa, deve acquisire la piena consapevolezza dell’efficacia del supporto medico a tutela della sua salute per la soluzione di contingenti vulnerabilità che – solo se non affrontate adeguatamente – possono compromettere la continuità del servizio e inficiare la serenità delle relazioni. In tale processo di adeguamento culturale un ruolo fondamentale va assolto dalla linea gerarchica e dai colleghi dell’interessato, laddove l’ascolto confidente, il sostegno amicale, l’accompagnamento compartecipe devono costituire punto irrinunciabile dell’intero percorso preventivo di recupero, evitando atteggiamenti di marginalizzazione dell’individuo o di burocratizzazione del problema (soprattutto nelle situazioni di disagio indotte da vicissitudini famigliari), ovvero di sottovalutazione o dissimulazione, ancorché ispirati da ragioni di malintesa solidarietà. Con riferimento, invece, all’accertamento relativo all’assunzione di sostante stupefacenti/psicotrope, saranno avviati controlli a campione nel limite del 5% annuo della forza effettiva. Il personale di tutti i ruoli sarà sorteggiato attraverso l’impiego di un applicativo informatico, atto a generare sequenze assolutamente casuali, sulla base dei criteri riportati in all. D, e sottoposto all’accertamento secondo il protocollo sanitario tossicologico in all. E. Gli accertamenti saranno avviati a partire dal 10 gennaio 2019, secondo modalità indicate con successive disposizioni. La presente circolare dovrà essere illustrata a tutto il personale dipendente, a cura dei rispettivi Comandanti di Reparto ”;
- tale circolare è antesignana nella tutela delle situazioni di dipendenza da droghe rispetto alle indicazioni europee sul tema (“Conclusioni del Consiglio sulle persone affette da disturbi legati al consumo di droghe che insorgono in concomitanza con altri disturbi mentali” del 5 dicembre 2023 - doc. n. 19 ricorrente) laddove il Consiglio U.E. invita gli Stati membri a “ promuovere misure volte a ridurre al minimo la stigmatizzazione e la discriminazione associate sia alla salute mentale che al consumo di droghe, anche in una prospettiva sensibile alla dimensione di genere ”, misure che nel caso di specie non sono state adottate perché le conclusioni dello psichiatra dott. -OMISSIS- non hanno goduto di alcun rilievo, né mai sollecitarono le doverose attenzioni, obliterando la considerazione del disagio della militare, in violazione della predetta circolare, avente per oggetto specifico il recupero del militare (“evitando la burocratizzazione del problema”);
- il Comandante di Regione, ritenendo la condotta “ contraria ai doveri connessi con lo status militare rivestito e gravemente lesivo del prestigio dell’Arma ”, in data -OMISSIS-, senza alcun riferimento alla situazione sanitaria, nominò l’Ufficiale inquirente (doc. n. 2 ricorrente);
- esercitato l’accesso agli atti, durante l’istruttoria, l’incolpata depositò memorie difensive (memoria del 22 ottobre 2023 a firma del militare difensore e memoria del 23 ottobre 2023 a firma dell’incolpata) e l’Ufficiale Inquirente, all’esito della fase istruttoria, con lettera datata -OMISSIS- (doc. n. 4) trasmise la propria relazione finale al superiore comando concludendo, dopo aver percorso la vicenda fattuale (relativamente al solo addebito) e dato atto di aver acquisito le difese, per la fondatezza dell’addebito contestato: rispetto alle memorie difensive (che danno conto di “provvedimenti di non idoneità dell’Infermeria Presidiaria di Bologna” e del percorso riabilitativo), nelle conclusioni dell’Ufficiale Inquirente si diede atto unicamente degli esiti degli accertamenti clinici circa le sostanze assunte e della presa di coscienza dell’incolpata, senza considerare la situazione sanitaria;
- il Comando Regione di appartenenza, acquisiti gli atti e la relazione finale, con lettera prot. n. -OMISSIS- di prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- (doc. n. 25 ricorrente), facendo riferimento ai soli fatti di cui all’addebito, scrisse al Comando Generale, proponendo la definizione del procedimento mediante l’irrogazione della sanzione disciplinare, di stato, della sospensione dall’impiego, ossia una misura conservativa ma sempre in assenza di menzione della situazione sanitaria;
- il Comando Generale, con lettera prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- (doc. n. 5), facendo riferimento ai soli fatti di cui all’addebito e non condividendo le conclusioni del Comando di provenienza circa l’irrogazione della sospensione disciplinare, informò della vicenda il Ministero della Difesa con la proposta di istituzione di una commissione di disciplina, al fine di valutare la meritevolezza, o meno, della militare a conservare il grado, senza menzionare la situazione sanitaria;
- il Ministero, con lettera prot. -OMISSIS- (doc. n. 6 ricorrente), facendo riferimento ai soli fatti di cui all’addebito e senza menzionare la situazione sanitaria, dispose il deferimento della ricorrente al giudizio della Commissione di disciplina;
- l’incolpata, innanzi alla Commissione, produsse le ulteriori seguenti memorie:
1. memoria 3 maggio 2024, a firma del Militare Difensore Ten. Col. Mondo riassuntiva delle condizioni cliniche della dipendente, anche in epoca anteriore ai fatti di cui all’incolpazione (doc. n. 20 ricorrente), con allegati relativi alla condizione psichica della militare;
2. memoria 28 maggio 2024, corredata di letteratura scientifica, circa il nesso tra disturbo ADHD e uso di alcol e sostanze (doc. n. 26 ricorrente);
- nel verbale, la Commissione di disciplina diede atto del deposito di dette memorie ove, nello scritto del -OMISSIS-, la ricorrente aveva illustrato, producendo copiosa letteratura scientifica, il nesso esistente tra il disturbo ADHD e l’uso di alcol e/o sostanze psicotrope (doc. n. 7 ricorrente), ma senza alcuna argomentazione in merito richiamò il precedente scritto (doc. n. 20 ricorrente);
- l’art. 1388 del Codice dell’Ordinamento Militare, al comma 9, così recita: “ 9. La commissione, se ritiene di non poter esprimere il proprio giudizio senza un supplemento di istruttoria, sospende il procedimento e restituisce gli atti all'autorità che ha ordinato la convocazione, precisando i punti sui quali giudica necessarie nuove indagini ”; il successivo comma 10 prevede che “ non verificandosi l'ipotesi di cui al comma 9, il presidente mette alternativamente ai voti i seguenti quesiti: a) "Il ................ è meritevole di conservare il grado? "; b) "Il ................ è meritevole di permanere in ferma (o in rafferma)? ”:
- alla luce dei fatti rappresentati e della normativa citata, la Commissione di disciplina, esaminati gli atti e lette le memorie difensive (l’ultima delle quali illustra il nesso tra il disturbo ADHD e l’uso di sostanze alcoliche e/o psicotrope, corredata da letteratura scientifica), si ritenne competente in materia medica e psichiatrica, tanto da non richiedere alcun supplemento di istruttoria e deliberando, immediatamente, per la non meritevolezza circa la permanenza nel grado;
- con l’impugnato atto protocollo n. -OMISSIS- (doc. n. 1 ricorrente) il Ministero della Difesa, dopo un breve excursus sul procedimento disciplinare, determinò la perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari senza mai considerare la situazione sanitaria della dipendente e prendendo in considerazione solo il consumo di alcol e di sostanze psicotrope, poiché l’unica documentazione sanitaria esaminata fu quella relativa, appunto, alla predetta indagine sull’uso di sostanze.
Conclude la difesa attorea sui fatti riportati (atti del procedimento sanitario e del procedimento disciplinare) che sia prima dei fatti per cui vi fu addebito, sia durante il procedimento disciplinare, sia nella sua conclusione, la pubblica Amministrazione mai ha dato alcun rilievo al disturbo della personalità di cui soffriva la dipendente, già ben noto nella sua gravità e poi certificato dall’ASL come ADHD, disturbo che si pose a monte dell’uso delle sostanze, costituendone la causa e non l’effetto; l’Amministrazione, quindi, ha ingiustificatamente ignorato tale aspetto, nonostante la conoscenza dei disturbi psichiatrici già dal -OMISSIS- e la diagnosi di ADHD in concomitanza con il procedimento disciplinare, visto che quei disturbi ricevettero una precisa diagnosi di “ADHD” (diagnosi ASL -OMISSIS- e -OMISSIS- poste all’attenzione dell’Arma e della Commissione di disciplina; allegati sub docc. n. 12 e 13 alla memoria difensiva in actis sub doc. n. 20).
In definitiva, secondo la prospettazione attorea, il provvedimento finale impugnato ripete le stesse omissioni della Commissione di disciplina, ripercorrendo, con eccesso di sintesi, l’ iter personale della ricorrente con un salto conclusivo diretto dal consumo di alcool e stupefacenti alla meritevolezza della sanzione espulsiva, ignorando gli accertamenti già effettuati dall’Infermeria Militare e omettendo ogni esame della documentazione medica e scientifica prodotta e delle relative deduzioni e, quindi, della situazione sanitaria della militare.
Infine, parte ricorrente precisa di avere seguito con profitto il percorso riabilitativo intrapreso volontariamente e rappresentato in sede di procedimento disciplinare (doc 20 ricorrente), nell’ambito del quale nel certificato del giorno -OMISSIS- l’AUSL di Reggio Emilia - Centro di salute mentale, a firma del medico psichiatra, si dà atto di un “ quadro di ADHD a presentazione combinata ”, diagnosticato nel mese di -OMISSIS- e, sottolinea la difesa attorea, mai rilevato dall’Amministrazione nonostante la tempestiva comunicazione da parte della ricorrente (doc. n. 21, due e-mail entrambe del giorno -OMISSIS-).
Anche alla luce del percorso riabilitativo e della conclamata diagnosi psichiatrica, la difesa attorea stigmatizza che in ambito disciplinare le raccomandazioni del Comandante Generale non furono mai oggetto di alcuna attenzione e/o considerazione, soprattutto al fine di valutare un esito diverso dalla sanzione espulsiva, quando una condotta fortemente condizionata da una malattia psichiatrica avrebbe meritato attenzioni totalmente diverse e non punitive.
Con il primo motivo di ricorso “ Il transito nel personale civile. L’art. 930 C.O.M. Violazione di legge ed eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà ” parte ricorrente lamenta l’illogicità e la contraddittorietà dell’attività compiuta dall’Amministrazione, laddove la stessa ha dapprima avviato accertamenti, circa il possibile transito della militare nel ruolo civile del Ministero della Difesa e, al contempo, prima della visita medica, ha rimosso l’incolpata.
Precisa la difesa attorea che l’art. 930 del Codice dell’Ordinamento Militare prevede al comma 1che “ Il personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione ”; che, al successivo comma 1- quater , prevede che “ il transito è precluso nei seguenti casi: a) perdita del grado ai sensi dell'articolo 865 all'esito del procedimento disciplinare di cui al comma 1-ter ovvero ai sensi dell'articolo 862, comma 4; b) perdita del grado ai sensi dell'articolo 866; c) perdita dello stato di militare ai sensi dell'articolo 622 ”.
Secondo la prospettazione attorea, la visita del -OMISSIS-, di accertamento circa la “idoneità al servizio”, era finalizzata - appunto - all’accertamento di quanto previsto dall’art. 930 C.O.M. e, per come è procedimentalizzata la domanda di transito nel personale civile (doc. n. 29, circolare M_D A0582CC REG2023 0051229 25/07/2023), la rimozione dal grado rende impossibile anche la sola compilazione della domanda da parte dell’interessata.
In ogni caso, sottolinea parte attrice, la ricorrente, in data -OMISSIS- ha depositato, presso il Gruppo Carabinieri Forestale Modena, nella sede di Reggio Emilia Porta Castello, la dichiarazione protocollata con n. -OMISSIS- del -OMISSIS- (doc. n. 30) con la quale ha espresso l’intenzione, al momento resa impossibile dalla sanzione espulsiva, di transitare nel ruolo civile, poiché questo è il primo obiettivo della ricorrente.
Con il secondo motivo di ricorso “ Eccesso di potere per difetto di istruttoria ” la ricorrente censura che l’intero procedimento disciplinare si sia svolto in carenza di istruttoria, valutando solo l’uso di sostanze e di alcol, nonostante gli accertamenti d’ufficio antecedenti (Infermeria presidiaria) e le certificazioni sanitarie prodotte in sede di procedimento disciplinare.
Il terzo motivo “ Violazione di circolari ” è rivolto a denunciare la violazione della circolare prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- (doc. n. 10), a firma del Comandante Generale dell’Arma, che impose all’intera struttura una particolare attenzione, in senso solidaristico e contrario ad ogni “burocratizzazione”, ai militari portatori di problemi legati alle dipendenze. Richiamando l’art. 2 della Costituzione, la difesa attorea sottolinea che tali soggetti non devono essere stigmatizzati e che l’Amministrazione deve adoperarsi con un’interazione volta al loro recupero, mentre, nel caso di specie, il presupposto del provvedimento espulsivo è stato solo il fatto addebitato, in contrasto con la citata circolare.
Con il quarto motivo di ricorso “ La Commissione di disciplina. Violazione di legge. Violazione dell’art. 1388, comma 9, del Codice dell’Ordinamento Militare. Ingiustizia grave e manifesta. Irragionevolezza. Illogicità. Travisamento dei fatti ” la ricorrente sottolinea che la Commissione di disciplina, in violazione della disposizione indicata, non ha sospeso il procedimento e dato corso al supplemento di istruttoria.
In particolare, la difesa attorea evidenzia che l’art. 1388 citato (“ procedimento davanti alla commissione di disciplina ”), al comma 8, recita “ la commissione, se ritiene di non poter esprimere, il proprio giudizio senza un supplemento di istruttoria, sospende il procedimento e restituisce gli atti all'autorità che ha ordinato la convocazione, precisando i punti sui quali giudica necessarie nuove indagini ”; pertanto, stante l’insufficienza degli elementi a carico dell’incolpata, la Commissione di disciplina non ritenne di fare buon uso del disposto normativo testé menzionato, violando un preciso obbligo di legge.
Con il quinto motivo di ricorso “ L’atto finale. Difetto di motivazione. Difetto dei presupposti. Motivazione apparente. Violazione ed errata applicazione art. 3, legge 241/’90. Irragionevolezza, illogicità, travisamento dei fatti ed ingiustizia manifesta ” parte ricorrente lamenta che, stante l’effetto espulsivo dell’atto gravato, la motivazione, che deve essere retta dal principio di legalità sostanziale, avrebbe dovuto essere esaustiva su tutti gli elementi rilevanti, non potendo basarsi solo sul fatto addebitato e cioè sull’assunzione di sostanze.
In particolare, la difesa attorea sottolinea che, nel caso di specie, il “meccanismo motivazionale” può essere così riassunto:
a) a monte, si trovano l’annotazione di servizio e la relazione sul fatto, sui quali solamente si avviò: 1. un’inchiesta formale, all’interno della quale alcun rilievo fu dato alla condizione di salute dell’incolpata, che originò 2. il parere della Commissione di disciplina, che si basò sugli atti dell’inchiesta formale, a sua volta basata solo ed unicamente sui sopra elencati atti e sulle evidenze sanitarie riferite - unicamente - all’abuso di sostanze;
b) a valle del procedimento amministrativo, si colloca il provvedimento espulsivo impugnato, a propria volta basato unicamente sugli atti procedimentali sopra descritti.
Conclude parte ricorrente che, quindi, l’intero procedimento amministrativo, dal prologo all’epilogo, non vede altri presupposti se non – sempre e unicamente – i fatti di cui all’incolpazione, senza che mai si faccia cenno alla condizione sanitaria, assai grave e ben nota alla p.A., della ricorrente. Si è in presenza, secondo la tesi attorea, di un meccanismo di continuo richiamo autoreplicante, da cui scaturiscono le doglianze attoree in rubrica.
Con il sesto motivo “ Violazione di legge. Violazione dell’art. 1389 D. L.vo 15 marzo 2010 n. 66. Ingiustizia grave e manifesta. Irragionevolezza. Illogicità. Travisamento dei fatti ” si lamenta che il provvedimento finale non ha fatto buon governo del potere di rilevare la “ragione umanitaria” prevista dalla norma citata.
Infatti, la difesa attorea precisa che l’art. 1389 del Codice dell’Ordinamento Militare. prevede che “ Il Ministro della difesa: a) può discostarsi, per ragioni umanitarie, dal giudizio della commissione di disciplina a favore del militare; b) se ritiene, per gravi ragioni di opportunità, che deve essere inflitta la sanzione della perdita del grado per rimozione ovvero la cessazione dalla ferma o dalla rafferma, ordina, per una sola volta, la convocazione di una diversa commissione di disciplina, ai sensi dell'articolo 1387; in tale caso il procedimento disciplinare deve concludersi nel termine perentorio di 60 giorni ”; pertanto, secondo la prospettazione dell’esponente, acclarata la sussistenza di un grave problema psichiatrico, il Ministero, stanti le carenze istruttorie della Commissione, avrebbe dovuto rilevare quella “ragione umanitaria” sufficiente a discostarsi dal giudizio - iniquo - della Commissione di disciplina, a favore della militare.
Ad avviso di parte ricorrente, il potere discrezionale della p.A. non fu oggetto di buon esercizio perché sia prima che durante il procedimento disciplinare vi erano evidenze scientifiche e/o comunque certificazioni sanitarie, sia interne che esterne all’Amministrazione procedente, circa il malessere psichico dell’incolpata (v. certificati degli organi sanitari interni, e certificati dell’ASL di Reggio Emilia - Servizio di Salute Mentale, organo statuale e quindi per natura super partes ), con documentazione che dimostra evidenze scientifiche, così riducendosi il potere dell’Amministrazione.
Con il settimo motivo di ricorso “ Violazione di legge. Art. 2087 C.c .” si rileva che l’art. 2087 C.c. (“ l’imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro ”) è applicabile a qualunque datore di lavoro e che, nel caso di specie, il provvedimento espulsivo è gravemente lesivo del precetto normativo, a fronte delle opzioni, diverse, tutte percorribili ma non percorse (al più sanzione conservativa e - comunque - transito nei ruoli civili).
Con l’ottavo motivo “ Eccesso di potere per mancanza di proporzionalità ”, formulato in via subordinata, la ricorrente osserva come, in ogni caso, i gravi disturbi psichiatrici patiti dall’incolpata (e certo non riconducibili ad alcun profilo di colpa) avrebbero potuto essere valutati se non come scriminanti, quantomeno come attenuanti dei fatti ascritti: l’Amministrazione avrebbe avuto comunque ampio margine per adottare una sanzione conservativa (come ad esempio una sospensione, ex artt. 885 – 1357 del Codice dell’Ordinamento Militare), piuttosto che la sanzione espulsiva, vale a dire la sanzione più afflittiva, tra quelle a disposizione (come indicato nell’atto prot. n. -OMISSIS- di prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, doc. n. 25, recante proposta di “sospensione disciplinare dall’impiego” del Comando Regione Carabinieri Forestale “Emilia Romagna” nella inchiesta formale).
Con il nono motivo di ricorso “ Nullità del provvedimento impugnato per mancanza di sottoscrizione (digitale) ” l’esponente lamenta che il provvedimento sanzionatorio sarebbe nullo (richiamando T.A.R. Veneto, Sez. II, 13 novembre 2009, n. 2883), perché il provvedimento notificato alla ricorrente ed oggetto di gravame, ossia nella copia cartacea (unica trasmessa alla ricorrente), non reca, in calce, alcuna sottoscrizione ma, solamente, un nominativo a stampa; peraltro, risultando la firma (da dicitura a stampa) apposta solo in digitale, di detta apposizione non è consentita alla ricorrente (che ha ricevuto la sola copia cartacea), alcuna verifica di validità/originalità della sottoscrizione.
La difesa attorea ha chiesto, infine, disporsi CTU medico legale sulle condizioni di salute della dipendente in epoca anteriore e coeva al procedimento disciplinare per cui è causa e sul disturbo ADHD, sulla sua natura ed insorgenza e sul nesso tra tale disturbo ed il consumo di sostanze stupefacenti e/o bevande alcoliche.
L’Amministrazione resistente eccepisce, in via pregiudiziale, che tutti gli atti gravati da controparte nel presente giudizio - escluso quello disciplinare recante n. prot. -OMISSIS- - sono atti endoprocedimentali privi di lesività immediata ed esterna, rispetto ai quali non può ravvisarsi alcun interesse alla proposizione del ricorso; diversamente opinando, non potrebbe che concludersi nel senso della tardività della relativa impugnazione e della carenza di interesse alla rimozione del provvedimento conclusivo dell’ iter disciplinare, data la definitività delle presupposte determinazioni amministrative.
Nel merito l’Amministrazione controdeduce che il gravato provvedimento espulsivo è legittimo sia sotto il profilo formale che sostanziale.
Quanto al primo aspetto, l’Amministrazione chiarisce che il Direttore generale del Ministero della Difesa ha condiviso le conclusioni rassegnate dalla Commissione di disciplina e ha disposto a carico della ricorrente la “perdita del grado per rimozione”: - considerato che l’Ufficiale inquirente ha ritenuto l’addebito fondato; - valutato che dalle memorie prodotte dall’interessata è emersa la consapevolezza della militare di aver tenuto un comportamento riprovevole, nonché di dover affrontare la propria condizione di dipendenza dall’assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti, come attestato dal percorso riabilitativo intrapreso dalla medesima presso il Servizio sanitario regionale Emilia Romagna; - considerato altresì che la condotta dell’odierna ricorrente ha integrato un pericolo meramente astratto, giacché non risultava e non risulta che tale condotta avesse cagionato danni a terzi sia durante il servizio, che nella vita privata di controparte; - tenuto conto che l’interessata, pur tendenzialmente dedita con impegno alle proprie funzioni (tanto da ricevere un “encomio semplice”, un “encomio solenne” e da aver conseguito il diploma di benemerenza DPCM III classe), ha riportato nell’ultima valutazione caratteristica il giudizio di “nella media” ed è incorsa in due sanzioni di corpo, “consegna” e “rimprovero”; - dato atto, infine, che la condotta per cui è causa contravviene, tra l’altro, alla circolare del Ministero dell’Interno n. 557/PAS/U/007243/10100.A del 29.4.2016, secondo cui, per gli appartenenti alle Forze di polizia, la “occasionale assunzione di sostanze stupefacenti” è causa di non idoneità al porto di armi.
L’Avvocatura dello Stato sottolinea che, quindi, nell’adottare il provvedimento in questa sede impugnato, l’Amministrazione si è attenuta ai seguenti criteri e modalità procedurali:
- gli addebiti di responsabilità sono stati esplicitamente e accuratamente descritti e hanno costituito oggetto di approfondita istruttoria nel corso dell’ iter amministrativo (inchiesta formale, Commissione di disciplina e determinazione ministeriale);
- l’attività di accertamento disciplinare è stata svolta, sotto il profilo formale e sostanziale, nello scrupoloso rispetto delle garanzie di difesa, tanto che l’odierna ricorrente ha avuto modo addirittura di nominare e avvalersi di un difensore d’ufficio;
- l’Amministrazione ha effettuato un esame analitico delle argomentazioni difensive fornite dall’inquisita; argomentazioni che - tuttavia - sono state ritenute non condivisibili e ininfluenti, ai fini della determinazione del quantum della sanzione;
- l’ iter logico seguito per l’emanazione del provvedimento finale è stato strettamente aderente e coerente con i puntuali riscontri rilevati sotto il profilo disciplinare a seguito di regolare contraddittorio.
Quanto al profilo di legittimità sostanziale, l’Amministrazione evidenzia che, nel caso di specie, il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri ha correttamente esercitato il potere discrezionale conferitogli ex lege (citando T.A.R Sicilia, Palermo, Sez. I, n. 2233 del 4 luglio 2023, sul perimetro del sindacato giurisdizionale in materia, e Consiglio di Stato n. 9689/2021: “ Secondo principi giurisprudenziali consolidati, l’apprezzamento dei fatti rilevanti a fini disciplinari e l’irrogazione delle relative sanzioni al dipendente pubblico è rimesso alla discrezionalità dell’Amministrazione, la quale è sindacabile dal giudice amministrativo solo quando, dagli atti del procedimento e dal provvedimento, emerge che questa è incorsa in un travisamento dei fatti, è caduta in contraddizioni o illogicità, ovvero ha esercitato il proprio potere in maniera arbitraria, applicando una misura che risulti eccessivamente afflittiva in rapporto ai beni giuridici protetti dalla norma e al grado di pericolo o di danno a essi arrecato ”), ribadendo che, nell’ambito del procedimento disciplinare di stato, la p.A. competente è chiamata a svolgere valutazioni di natura complessa e una ponderazione tra gli interessi pubblicistici lesi dalla condotta illecita addebitata al militare e quello individuale, facente capo al militare stesso, cui deve essere garantito un equo e completo accertamento.
Nel caso di specie l’Avvocatura dello Stato sottolinea che, a fronte della gravità delle condotte della ricorrente, che hanno compromesso il rapporto di fiducia con l’Amministrazione, leso il prestigio della stessa, violato i precisi compiti dell’Arma di contrasto agli stupefacenti e dimostrato una probabile contiguità con ambienti criminali (citando Consiglio di Stato, 30 agosto 2022, n. 7539), non potrebbe che concludersi nel senso della proporzionalità e ragionevolezza della misura disciplinare adottata, nonché della recessività dell’interesse alla conservazione del grado e delle ragioni umanitarie di cui all’art. 1389 del Codice dell’Ordinamento Militare.
Aggiunge l’Avvocatura dello Stato che la giurisprudenza è univoca nel ravvisare un’ontologica incompatibilità tra il consumo di sostanza stupefacente - pur se occasionale e non inquadrato in una complessiva situazione di dipendenza - e lo status di appartenente alle Forze di polizia a ordinamento sia civile che militare. Inoltre, la circolare del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, precisa che “ Nel predisporre le linee guida […] si è ritenuto di configurare l’uso o il possesso di sostanze stupefacenti quali condotte gravi, sanzionabili con la massima sanzione di stato, avuto riguardo al disvalore intrinseco del comportamento di un appartenente alla F.P./F.A. e all’inevitabile contiguità o contatto con chi vende o cede sostanze ”, e, pertanto, trattandosi di un’incompatibilità da definirsi - appunto - ontologica, risulterebbero irrilevanti le circostanze rappresentate dalla ricorrente in ordine alle condizioni cliniche che l’avrebbero indotta ad abusare di sostanze alcoliche e stupefacenti.
Quanto alla situazione clinica, l’Avvocatura dello Stato precisa che le predette condizioni, così come descritte da controparte, potrebbero - già in quanto tali - implicare la non idoneità alla conservazione della qualifica di militare, non potendosi dubitare che la delicatezza dei compiti affidati ai titolari di tale qualifica, cui peraltro consegue la stabile autorizzazione al porto e all’uso delle armi, vincola la competente p.A. all’adozione di provvedimenti di temporanea o permanente cessazione dal servizio del dipendente, a seconda della reversibilità o meno della criticità clinica accertata (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 4 aprile 2024, n. 6521); e ciò, sottolinea la difesa erariale, è confermato dal responso della Commissione medica ospedaliera di La Spezia che, in data -OMISSIS-, ha espresso - nei confronti della ricorrente - parere di non idoneità al servizio.
A seguito di tali considerazioni l’Amministrazione conclude nel senso che la sanzione irrogata alla ricorrente sarebbe congrua, oltre che proporzionata rispetto alla gravità delle condotte addebitate all’esito di esaustiva istruttoria, perché le problematiche sanitarie non avrebbero in alcun modo potuto controbilanciare la valutazione negativa formulata dall’Amministrazione e, all’opposto, avrebbero aggravato il quadro a supporto della decisione di rimuovere la militare dal grado rivestito; non sussisterebbe, pertanto, l’asserita violazione dell’art. 1388, comma 9, del Codice dell’Ordinamento Militare, dal momento che non vi erano supplementi di istruttoria da disporre, che avrebbero dovuto indurre l’Amministrazione resistente a sospendere il procedimento disciplinare.
Non sussisterebbe, quindi, secondo la prospettazione della resistente, alcun travisamento dei fatti da cui è scaturita la rimozione del grado, perché la situazione della ricorrente è irrilevante sulle determinazioni assunte nel caso di specie dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, essendo state dirimenti le circostanze di fatto (pacificamente ammesse dalla incolpata) relative alla condizione di dipendenza da sostanze stupefacenti e alcoliche sviluppata dalla militare.
Non sussisterebbe, ad avviso dell’Avvocatura dello Stato, alcuna violazione dell’art. 2087 C.c., in quanto tra le misure di protezione imposte all’Amministrazione non deve annoverarsi anche l’auspicata attenuazione della sanzione irrogata, nonostante l’accertamento dei presupposti di fatto e di diritto giustificativi della rimozione del grado.
Sulla motivazione, l’Amministrazione ribadisce che sono puntualmente e chiaramente indicate le circostanze fattuali poste alla base dell’esercizio del potere disciplinare e dell’adozione della specifica misura prescelta, le norme violate dalla militare, nonché la ratio sottesa alla proposta di sanzione inizialmente formulata e alla determinazione conclusivamente adottata; in ogni caso, l’obbligo di motivazione risulterebbe comunque assolto, anche solo in virtù del richiamo agli atti attinenti alle varie fasi endoprocedimentali (Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 febbraio 2010, n. 944).
L’eccezione di nullità del provvedimento per mancanza di sottoscrizione sarebbe inconsistente, sottolinea l’Amministrazione, perché tale atto risulta - invece - evidentemente firmato in via digitale dal Direttore generale e, perciò, in conformità all’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n 82/2005 (“il documento informatico sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l’efficacia prevista dall’art. 2702 cc. L’utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria ”).
Sulla impossibilità di transitare nelle previste aree funzionali del personale civile della difesa, ex art. 930 del Codice dell’Ordinamento Militare, l’Avvocatura dello Stato evidenzia che non risulta che la relativa procedura sia stata attivata con apposita istanza dalla ricorrente prima dell’adozione del provvedimento espulsivo impugnato nel presente giudizio, costituendo quest’ultimo una sopravvenienza che, legittimamente, rende inattuabile la procedura prevista dal su citato art. 930.
3. Illustrate le posizioni delle parti, il Collegio ritiene di principiare logicamente dalla censura di nullità del provvedimento ministeriale di “perdita del grado per rimozione” per asserita mancanza della sottoscrizione autografa della copia cartacea ricevuta, osservando che l’Avvocatura dello Stato, che produce in atti il documento (“All. 2”), rileva che esso risulta firmato in via digitale dal Direttore Generale e invoca a tal fine il Codice dell’Amministrazione digitale.
In ogni caso, indipendentemente da ogni approfondimento in tal senso, è possibile ritenere che non sussistano i presupposti per riscontrare il vizio di nullità del provvedimento. in quanto in esso sono chiaramente indicati l’Autorità e l’Ufficio emanante, il nome ed il grado del firmatario nonché il numero e la data del protocollo ufficiale, e l’atto risulta anche notificato con i relativi estremi identificativi dalla Regione Carabinieri Forestale “Emilia Romagna” - Gruppo di Modena; ciò trova conferma nel condivisibile principio giurisprudenziale secondo il quale “ sebbene la firma apposta in calce ad un provvedimento o ad un atto amministrativo costituisca lo strumento per la sua concreta attribuibilità psichica e giuridica, all'agente amministrativo che risulta averlo formalmente adottato, è pur vero che, anche in omaggio al più generale principio di correttezza e buona fede cui debbono essere improntati i rapporti tra Pubblica amministrazione e cittadino, che non solo la non leggibilità della firma, ma anche la stessa autografia della sottoscrizione non possono costituire requisiti di validità dell'atto amministrativo, ove concorrano elementi testuali (indicazione dell'ente competente, qualifica, ufficio di appartenenza del funzionario che ha adottato la determinazione), emergenti anche dal complesso dei documenti che lo accompagnano, che permettono di individuare la sua sicura provenienza ” (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 7350 del 2 settembre 2024).
La censura attorea di nullità, pertanto, risulta infondata e va respinta.
Va disattesa l’eccezione pregiudiziale dell’Avvocatura dello Stato formulata in ordine alla asserita non contestabilità degli atti endoprocedimentali in quanto non lesivi, stante la chiara sequenza procedimentale stabilita dal Codice dell’Ordinamento Militare e l’appartenenza a detta sequenza di tali atti, censurabili, dunque, quali presupposti del provvedimento finale adottato.
Nel merito, si osserva che le doglianze attoree sono in via principale rivolte a censurare che l’Amministrazione sia incorsa in un difetto di istruttoria e abbia articolato una motivazione insufficiente e contraddittoria del provvedimento espulsivo, a fronte del già iniziato procedimento per il riconoscimento dell’inabilità al servizio (utile al transito nei ruoli civili), riconoscimento effettivamente intervenuto successivamente al provvedimento disciplinare di “perdita del grado per rimozione” ma pregiudicato dall’effetto ostativo della sanzione di stato.
Preliminarmente, si rammenta che lo scrutinio giurisdizionale in materia è circoscritto al sindacato estrinseco di legittimità, stante l’ampia discrezionalità devoluta all’Amministrazione in materia disciplinare (Consiglio di Stato, Sez. II, n. 9792 del 5 novembre 2023, Consiglio di Stato, Sez. II, n. 3990 del 13 giugno 2019); in tale perimetro giurisdizionale, altrettanto pacificamente, è comunque compresa la correttezza dell’ agere amministrativo che impone all’Amministrazione, quale sua precisa responsabilità nell’esercizio dell’autorità affidatale, l’osservanza delle garanzie de minimis – derivanti dalla piana applicazione dei principi della legge sul procedimento amministrativo che a sua volta declina le garanzie ordinamentali di tutela della posizione soggettiva dell’interessato, anche militare, dall’esercizio del potere amministrativo – consistenti nella adeguata motivazione, nella piena rappresentazione dei fatti e degli elementi utili al vaglio della condotta del dipendente nonché dell’effettivo apprezzamento delle osservazioni difensive, ai fini della legittima sussunzione della fattispecie nel paradigma normativo [si veda T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, n. 89 del 20 gennaio 2023 sul principio di proporzionalità laddove si richiama “ il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa a mente del quale "il principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, ed il suo corollario in campo disciplinare rappresentato dal c.d. gradualismo sanzionatorio, non consentono al giudice amministrativo di sostituirsi alle valutazioni discrezionali compiute dall'autorità disciplinare, che possono invece essere sindacate esclusivamente ab externo, qualora trasmodino nell'abnormità, o, comunque, evidenzino profili di eccesso di potere (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 2 novembre 2017, n. 5053). In sostanza, in tema di sanzioni disciplinari per i dipendenti delle Forze Armate, "l'Amministrazione dispone di un'ampia sfera di discrezionalità nell'apprezzamento della gravità dei fatti e nella graduazione della sanzione disciplinare, fermo restando che l'applicazione della misura afflittiva deve conformarsi a parametri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto alla rilevanza dell'illecito ascritto" (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 10 dicembre 2020, n. 7880) ”].
Gli atti impugnati vanno quindi di seguito scrutinati, alla luce delle coordinate ermeneutiche surriferite, in ragione del contenuto loro concreto rispetto ai parametri della lamentata violazione di legge e dell’eccesso di potere, nel caso di specie declinato da parte attrice nel difetto di istruttoria e di motivazione.
Il gravato provvedimento disciplinare determina l’irrogazione della sanzione della “perdita del grado per rimozione”, in base alle seguenti articolazioni argomentative:
- viene premesso un riepilogo dell’inchiesta formale (con riferimento: al “rapporto sul fatto” del -OMISSIS- fondato sugli esami tossicologici, all’ordine di “inchiesta formale” del -OMISSIS- con proposta di “sospensione disciplinare dall’impiego” della militare ex art. 1357, lett. a) , del D.Lgs. n. 66/2010, alla proposta di deferimento alla Commissione di disciplina del -OMISSIS- sulla base delle analisi chimico-tossicologiche, all’ammissione della “dipendenza” da quelle sostanze nocive da parte della stessa militare, alla violazione del giuramento prestato a causa dell’assunzione di stupefacenti, al deferimento alla Commissione di disciplina del -OMISSIS-);
- sono “ valutate le memorie difensive presentate dalla medesima, le quali non confutano l’emergente quadro probatorio ”;
- viene considerata la circolare del Ministero dell’Interno n. 557/PAS/U/007243/10100 del 29 aprile 2016 che, richiamando il Decreto del Ministero della Salute del 5 aprile 2016, indica, per gli appartenenti alle Forze di Polizia, quale causa di inidoneità al porto di armi anche la “ occasionale assunzione di sostanze stupefacenti ”, e viene “ ritenuto che la positività riscontrata dagli esami tossicologici a carico del più volte indicato militare incidano direttamente sul livello di gravità della condotta, soprattutto perché posto in essere da un appartenente all’Arma dei Carabinieri, Istituzione impegnata prioritariamente in compiti di prevenzione e repressione dei fenomeni criminosi connessi anche ai reati in materia di stupefacenti ”;
- sono condivise “ le conclusioni” della Commissione di disciplina, tenuto conto della gravità del fatto commesso dall’inquisito che, con la sua condotta, ha “ - leso quei principi di moralità e rettitudine che devono sempre caratterizzare il comportamento di un militare, specie se appartenente all’Arma dei Carabinieri; - irrimediabilmente pregiudicato la relazione fiduciaria tra amministrazione e dipendente ”;
- viene infine determinata l’irrogazione della sanzione disciplinare sulla motivazione: “ Appuntato Ruolo Forestale dell’Arma dei Carabinieri, all’epoca dei fatti in servizio presso il Nucleo Carabinieri Forestale di “-OMISSIS-”, a seguito di predisposti accertamenti medico-legali effettuati in data -OMISSIS- presso il Laboratorio di Tossicologia Forense dell’Istituto di Medicina Legale dell’Università di Bologna, risultata positiva per la ricerca sia di sostanze stupefacenti e/o psicotrope del tipo “cocaina”, sia dei marcatori sull’uso/abuso di alcol. Tale grave condotta è da ritenersi biasimevole sotto l’aspetto disciplinare, in quanto contraria ai principi di moralità e rettitudine che devono improntare l’agire di un militare, ai doveri attinenti al giuramento prestato e a quelli di correttezza ed esemplarità propri dello status di militare e di appartenente all’Arma dei Carabinieri, Istituzione impegnata prioritariamente in compiti di prevenzione e repressione dei fenomeni criminosi connessi anche ai reati in materia di stupefacenti. Il fatto disciplinarmente accertato è di rilevanza e gravità tale da richiedere l’applicazione della massima sanzione disciplinare di stato ”.
Dal verbale della Commissione di disciplina, richiamato nel suddetto provvedimento per condivisione delle “conclusioni”, emerge che la militare non è meritevole di conservare il grado in base alle seguenti allegazioni:
- lettura dell’ordine di convocazione (meritevolezza della conservazione del grado), delle dichiarazioni scritte dell’avvenuto esame degli atti dell’inchiesta formale, della relazione riepilogativa, nonché autorizzazione del Presidente alla lettura di eventuali atti;
- deposito delle memorie difensive precedentemente preparate e firmate dall’incolpato, di cui si dà atto con lettura del documento;
- audizione del difensore della militare il quale evidenzia che “ tutta la documentazione sanitaria arrivata alla Commissione non era stata precedentemente acquisita al fascicolo disciplinare, pertanto è la prima volta che questi atti vengono posti in valutazione in merito alle difficoltà personali del militare posto oggi a giudizio disciplinare ”, richiamando la relazione psichiatrica antecedente alla contestazione dei fatti che esprime un giudizio di non idoneità al servizio militare e formulando una espressa richiesta alla Commissione di considerare “ tutte le vicissitudini che hanno caratterizzato la sua vita professionale e personale ”;
- richiesta orale di chiarimento sull’ultimo provvedimento della Sanità militare emesso, cui l’incolpata risponde riferendo che “ all’attualità si trova in aspettativa medica disposta dall’Infermeria Presidiaria del Comando Legione CC Emilia Romagna e di non avere altri aggiornamenti rispetto ai documenti presentati ”.
Il verbale della Commissione si conclude con “ udite le ragioni a difesa ed esaminati gli eventuali nuovi documenti ” e con la risposta al quesito di rito (art. 1388, comma 10, C.O.M.) “ l’App. s.p.e. dell’Arma dei Carabinieri -OMISSIS- non è meritevole di conservare il grado ”.
Orbene, come rilevato da parte ricorrente, l’art. 1376 C.O.M. prevede, come d’altronde d’obbligo in tutti i procedimenti disciplinari, una precisa procedura a tutela dell’interesse datoriale ed a garanzia del dipendente (“ Il procedimento disciplinare di stato, costituito dall’insieme degli atti e delle procedure necessari per l’irrogazione di una sanzione disciplinare di stato, inizia con l’inchiesta formale, che comporta la contestazione degli addebiti ”), di cui la contestazione degli addebiti è uno degli elementi fondamentali ai fini difensivi. L’inchiesta formale, di conseguenza, come previsto dall’art. 1377, è la sede istruttoria principale in cui l’Amministrazione assume la rappresentazione degli elementi utili all’apprezzamento dell’infrazione disciplinare (“ 1. L'inchiesta formale è il complesso degli atti diretti all'accertamento di una infrazione disciplinare per la quale il militare può essere passibile di una delle sanzioni indicate all’articolo 1357. 2. Le autorità che hanno disposto l’inchiesta formale, in base alle risultanze della stessa: a) se ritengono che al militare deve o meno essere inflitta una delle sanzioni disciplinari indicate nell’articolo 1357, comma 1, lettere a) e b), ne fanno proposta al Ministro della difesa; b) se ritengono che al militare possono essere inflitte le sanzioni disciplinari indicate all’articolo 1357, comma 1, lettere c) e d) ne ordinano il deferimento a una commissione di disciplina. 3. Il Ministro della difesa può, in ogni caso e nei confronti di qualsiasi militare, ordinare direttamente una inchiesta formale. 4. Il Ministro della difesa può sempre disporre, all’esito dell’inchiesta formale, il deferimento del militare a una commissione di disciplina. ... ”).
Nel caso di specie, il procedimento disciplinare:
- prende avvio da una prima relazione di servizio (doc. n. 8 ricorrente), riferita alla detenzione di bevande alcoliche all’interno della Stazione di -OMISSIS-, e con il successivo invio a visita medica, menzionando la circolare -OMISSIS- del -OMISSIS- del Comandante Generale Arma (doc. n. 10 ricorrente) relativa alle garanzie datoriali rispetto alle situazioni di “dipendenza”, esitata nell’accertamento dell’uso di sostanze alcoliche e psicotrope (doc. n. 10- bis ricorrente);
- nel “rapporto sul fatto” n. -OMISSIS- del -OMISSIS- indirizzata al Comando Regione Carabinieri Forestale “Emilia Romagna”, il Comandante del «Gruppo di Modena» nell’“ Esame della posizione disciplinare ” (par. 2, doc 9 ricorrente) valuta i fatti come “ di assoluta gravità ”, passibili di sanzione disciplinare di stato, sulla base delle evidenze tossicologiche e senza riferimento alla situazione sanitaria della ricorrente (per la quale ella era stata posta in malattia dall’Infermeria Presidiaria per disturbo psichiatrico);
- il Comandante di Regione, ritenendo la condotta “ contraria ai doveri connessi con lo status militare rivestito e gravemente lesivo del prestigio dell’Arma ”, in data -OMISSIS- avvia l’inchiesta formale nominando l’Ufficiale inquirente (doc. n. 2 ricorrente) e informa che la ricorrente “ è stato giudicato ammalato con prognosi clinica inabilitante fino al -OMISSIS- ”, ricordando che l’inchiesta è da svolgersi con la procedura di cui alla “ Guida tecnica” – norme e procedure disciplinari – 7^ edizione – anno 2021 edita dalla Direzione Generale per il Personale Militare ” e dovrà vertere “ sui fatti e sui comportamenti così come risultanti dagli atti sopra richiamati, tenendo in debito conto dei precedenti disciplinari e valutativi dell’inquisito, ivi compresa la documentazione caratteristica degli ultimi cinque anni dell’inquisito nonché un prospetto delle sanzioni disciplinari e delle ricompense eventualmente ricevute ”, nel rispetto delle comunicazioni e convocazioni formali; il riferimento alla “malattia”, pertanto, non è indicato in relazione all’apprezzamento degli addebiti, ma semmai ai fini del rispetto del contraddittorio;
- durante l’istruttoria, la militare ha depositato memorie difensive (memoria del 22 ottobre 2023 a firma del militare difensore, memoria del 23 ottobre 2023 a firma dell’incolpata e con allegata la relazione a firma Brig. Capo -OMISSIS- elogiativa della militare), nelle quali emerge, oltre alla dipendenza dalle sostanze nocive, lo stato di malattia diagnosticato, in periodo di disintossicazione, da struttura pubblica per un disturbo mentale “ ADHD a presentazione combinata ”, con la segnalazione da parte dell’interessata che sussiste un’ampia bibliografia relativa a pubblicazioni scientifiche di ricerche che provano la correlazione tra la patologia e l’assunzione di sostanze psicoattive e la disregolazione comportamentale ed emotiva e, quindi, l’assenza della volontà della stessa di infrangere le norme in spregio al suo impegno e dovere lavorativo, nonchè la diretta correlazione tra disturbo e assunzione di sostanze e alcol: in considerazione di ciò, in particolare, nella memoria difensiva del 23 ottobre 2023 l’interessata prospetta la sussistenza dei presupposti per l’inidoneità al servizio ex art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 (“imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare” tra cui la diagnosi psichiatrica), esprimendo la propria aspirazione al transito nell’impiego civile ex art. 930 C.o.m. sul presupposto del possibile proficuo inserimento in tale ruolo in seguito al positivo percorso di disintossicazione e terapeutico certificato ed appellandosi alla clemenza della Commissione;
- l’Ufficiale Inquirente, all’esito della fase istruttoria, con nota datata -OMISSIS- ha trasmesso la propria relazione finale al superiore comando, ha riferito sul fatto (relativamente alla sola condotta “ uso e possesso di sostanze stupefacenti e abuso di alcol ”) ed ha dato atto di aver acquisito le difese, concludendo per una valutazione di comportamento violativo dell’ordinamento militare: rispetto alle memorie difensive l’Ufficiale inquirente dà atto unicamente degli esiti degli accertamenti clinici circa le sostanze assunte, della presa di coscienza dell’incolpata e del percorso riabilitativo, senza considerare la situazione sanitaria rappresentata e documentata dalla stessa (correlazione tra patologia e assunzione di sostanze stupefacenti e alcol);
- il Comando Regione di appartenenza, acquisiti gli atti e la relazione finale, con nota prot. n. -OMISSIS- di prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, facendo riferimento ai soli fatti di cui all’addebito (assunzione sostanze stupefacenti e alcol), senza menzionare la patologia psichiatrica, propone al Comando Generale la definizione del procedimento, mediante l’irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’impiego ex art. 1357, comma 1, lettera a), C.O.M.;
- il Comando Generale, con lettera prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, facendo riferimento ai soli fatti di cui all’addebito (assunzione sostanze stupefacenti e alcol), senza menzionare la patologia psichiatrica, non condivide le conclusioni del Comando di provenienza circa l’irrogazione della sospensione disciplinare e, con nota corredata di “atti dell’inchiesta formale”, propone al Ministero della Difesa il deferimento della ricorrente ex artt. 1375 e 1377, comma 4, C.O.M. alla Commissione di disciplina, al fine di valutare la meritevolezza, o meno, della militare a conservare il grado, deferimento poi disposto dal Ministero con nota prot. -OMISSIS- in riferimento ai soli fatti di cui all’addebito (assunzione sostanze stupefacenti e alcol), senza menzionare la patologia psichiatrica ma richiamando delle memorie difensive il solo riferimento all’ammissione da parte della militare di essere affetta da “dipendenza”, con rimessione al Comando di Corpo degli incombenti procedurali.
Da quanto illustrato emerge chiaramente che, nonostante la trasmissione formale della documentazione (certificati, relazioni e memorie) relativa alla diagnosi della patologia psichiatrica che avrebbe potuto condurre l’Amministrazione a considerare diversamente i fatti addebitati, l’inchiesta formale – fase istruttoria necessaria alla rappresentazione del fatto e degli elementi sui quali fondare il giudizio disciplinare – non ha sostanzialmente vagliato quanto rappresentato negli atti e documenti difensivi, ossia la possibile correlazione tra patologia ed assunzione delle sostanze nocive quale causa della commissione dei fatti addebitati e quindi condizione oggettiva tale da escludere la volontarietà della condotta.
Inoltre, sempre durante l’inchiesta formale, non è stata acquisita, quale approfondimento istruttorio tecnico-sanitario di base che logicamente avrebbe dovuto essere disposto a fronte delle considerazioni di tipo medico-clinico formulate dall’interessata, alcuna relazione nemmeno dalla competente Autorità sanitaria interna all’Arma, che aveva già in carico la militare precedentemente ai fatti addebitati, circostanza chiaramente emergente dalle allegazioni di parte.
Tali palesi mancanze dell’istruttoria si sono amplificate e riverberate nelle fasi successive laddove, pur nell’esame formale del fascicolo istruttorio concernente un procedimento disciplinare di stato (che ex art. 1376 C.O.M. è “ costituito dall’insieme degli atti e delle procedure necessari per l’irrogazione di una sanzione disciplinare di stato ”), a fronte di una proposta di sospensione (sanzione conservativa) il procedimento è proseguito, senza alcuna considerazione della patologia rappresentata, con la proposta di deferimento alla Commissione di disciplina, deferimento anch’esso non motivato in ordine alla patologia ma fondato sia sui fatti addebitati sia su di una citazione “selettiva” della memoria difensiva in relazione alla sola ammissione della “dipendenza” dell’interessata.
La Commissione di disciplina (verbale del -OMISSIS-, doc. 11 Amministrazione), ancora menzionando solo formalmente il fascicolo istruttorio e pur verbalizzando la lettura delle memorie difensive (incontestatamente la memoria difensiva del 3 maggio 2024 dell’Ufficiale difensore e la memoria del -OMISSIS- della incolpata) nonché la dichiarazione a verbale del difensore relativamente alla mancata considerazione della situazione personale dell’interessata, nonostante la chiara lettera della normativa (art. 1388, comma 9, C.O.M.: “ La commissione, se ritiene di non poter esprimere, il proprio giudizio senza un supplemento di istruttoria, sospende il procedimento e restituisce gli atti all'autorità che ha ordinato la convocazione, precisando i punti sui quali giudica necessarie nuove indagini ”; art. 1375 C.O.M.: “ La potestà sanzionatoria di stato compete al Ministro della difesa o autorità militare da lui delegata; tutti i provvedimenti che concludono procedimenti disciplinari di stato devono essere motivati ”) procede alla votazione sulla meritevolezza della conservazione del grado ma nel verbale non menziona alcun tipo di articolato motivazionale dei presupposti del giudizio di non meritevolezza, bensì, una relazione sui fatti e documenti acquisiti cui segue la dichiarazione “ udite le ragioni a difesa ed esaminati gli eventuali nuovi documenti ” e l’esito del voto.
Appare, dunque, evidente l’oggettiva insufficienza del percorso logico-motivazionale del giudizio della Commissione di disciplina e risulta altrettanto evidente la mancanza della considerazione – sia ai fini di un (necessario) approfondimento istruttorio, sia ai fini di una eventuale applicazione di sanzione disciplinare diversa dalla “perdita del grado per rimozione”, sia ai fini dell’apprezzamento dell’imputabilità dell’addebito al dipendente quanto meno a titolo di colpa – della dichiarazione a verbale, della memoria difensiva e di quella dell’interessata, nella quale chiaramente si rappresenta, con allegazione di documenti e certificazioni rese da strutture interne e pubbliche, la patologia insorta precedentemente ai fatti addebitati nonché il possibile nesso causale tra la malattia ed i fatti stessi.
Infine, il provvedimento sanzionatorio conclusivo, pur riepilogando e richiamando l’inchiesta formale e “valutate” le memorie difensive (“ le quali non confutano l’emergente quadro probatorio ”), dopo aver citato la circolare ministeriale del 29 aprile 2016 a sostegno della gravità della condotta, condivide “ le conclusioni ” della Commissione di disciplina e determina l’irrogazione della sanzione della «perdita del grado per rimozione» all’interessata “ tenuto conto della gravità del fatto commesso dall’inquisito che, con la sua condotta, ha: - leso quei principi di moralità e rettitudine che devono sempre caratterizzare il comportamento di un militare, specie se appartenente all’Arma dei Carabinieri; - irrimediabilmente pregiudicato la relazione fiduciaria tra amministrazione e dipendente ”; quindi, il provvedimento finale condivide le “ conclusioni ” della Commissione di disciplina che si sostanziano, come visto, in un articolato motivazionale insufficiente, ovvero, come già esaminato, in un voto finale assistito da una incompleta elencazione di fatti e documenti.
Orbene, va osservato che il provvedimento finale non solo replica le illustrate mancanze motivazionali dei precedenti atti nonché l’incompletezza dell’istruttoria (sui profili tecnico-sanitari) ma riferisce erroneamente che le memorie difensive non confutano l’emergente quadro probatorio, quando, invece, dette memorie chiaramente rappresentano il nesso di causalità diretta tra patologia e assunzione di sostanze nocive (fatto addebitato) nonché l’assenza o, comunque, l’attenuazione dell’elemento soggettivo della colpa.
In conclusione, in seguito alle osservazioni surriferite, si ritiene che l’inchiesta formale sia palesemente viziata da difetto di istruttoria laddove non si dispone, in spregio di una condotta di minima correttezza procedurale, alcun approfondimento tecnico-sanitario sulla rappresentata situazione patologica né alcun coordinamento con il procedimento già instaurato d’ufficio dalla stessa Amministrazione e rivolto all’accertamento della inidoneità della ricorrente al servizio militare (utile al transito nei ruoli civili); inoltre, gli atti dell’inchiesta formale, pur a fronte di una chiara rappresentazione dell’interessata, non riferiscono alla rispettiva fase successiva alcun apprezzamento in merito.
La proposta di sospensione disciplinare dall’impiego e la proposta di deferimento nonché il deferimento stesso alla Commissione di disciplina sono viziati da difetto di istruttoria sotto i medesimi profili indicati relativamente all’inchiesta formale, nonché da difetto di motivazione laddove palesemente non considerano per nulla la patologia documentata e, nel caso della proposta di deferimento, laddove in modo meramente assertivo si modifica in peius la rubricazione dell’addebito e si indica “selettivamente” l’ammissione da parte dell’interessata della “dipendenza” da sostanze nocive senza menzionare né il contesto di tali dichiarazioni né le ulteriori considerazioni difensive.
Le “conclusioni” della Commissione di disciplina sono viziate da difetto di istruttoria in quanto, pur essendo espressamente previsto dalla norma l’approfondimento istruttorio (art. 1388, comma 9, C.O.M.), a fronte di una esplicita dichiarazione verbalizzata del difensore dell’incolpata circa la rilevanza della situazione sanitaria mai prima considerata dall’Amministrazione l’Organo disciplinare non dispone un supplemento di istruttoria che, stante la natura medico-legale delle osservazioni della militare, si palesa necessario e dovuto da una Commissione che non risulta avere competenze specifiche in materia; la determinazione della Commissione è, altresì, affetta da difetto di motivazione esprimendo un voto sulla non meritevolezza, in assenza di un minimo articolato motivazionale circa il suindicato aspetto di ordine sanitario.
Di conseguenza, le argomentazioni della difesa erariale appaiono inconsistenti laddove insistono sulla rilevanza oggettiva dell’assunzione delle sostanze stupefacenti ai fini del giudizio di meritevolezza della conservazione del grado; il Codice dell’Ordinamento Militare prevede, infatti, che il provvedimento disciplinare, come già illustrato, debba essere motivato e graduato e la motivazione necessariamente consiste, quale presidio della legalità sostanziale, nella logica sussunzione del caso concreto nel paradigma legale alla luce dell’acquisizione degli elementi di fatto e di diritto assunta in base al principio della completezza dell’istruttoria. Non è prevista, inoltre, nel procedimento sanzionatorio disciplinare, in parallelo a quello penale, una fattispecie di responsabilità oggettiva, dovendosi, in ogni caso, apprezzare l’elemento soggettivo dell’illecito.
Orbene, nel caso di specie, come già illustrato, non solo l’istruttoria è carente nei termini indicati, ma la motivazione è priva del requisito minimo della articolazione di considerazioni sugli elementi rappresentati dalla militare che hanno diretta incidenza sui fatti addebitati, non potendosi ravvisare, quindi, diversamente da quanto affermato dalla difesa erariale, alcun “esame analitico delle argomentazioni difensive fornite dall’inquisita”, né l’esame critico delle argomentazioni difensive tale da ritenerle “non condivisibili e ininfluenti, ai fini della determinazione del quantum della sanzione” e nemmeno la asserita stretta aderenza e coerenza alle risultanze istruttorie dell’“iter logico seguito per l’emanazione del provvedimento finale”.
Relativamente a quest’ultimo profilo, in particolare, può aggiungersi che l’ iter logico della decisione finale è carente in quanto si fonda essenzialmente sulle “conclusioni” della Commissione di disciplina che, come visto, sono insufficienti, non articolando un adeguato percorso logico tra presupposto e conseguenza inferenziale, benché puntualmente rappresentata dalla ricorrente la questione di carattere sanitario .
Fermi la gravità del fatto addebitato (assunzione di sostanze nocive) rispetto ai doveri dell’Arma dei Carabinieri ed il dovuto rigore nell’esame di tali fattispecie, si ritiene che il potere disciplinare nel caso di specie non sia stato esercitato con l’altrettanto dovuto rigoroso rispetto dei principi e delle guarentigie minime di legge a tutela del diritto di difesa ed a tutela del corretto esercizio dell’Autorità, palesando, nei termini surriferiti, un difetto di motivazione e un difetto di istruttoria che viziano gravemente l’attività discrezionale esercitata conducendo alla pronunzia di annullamento del provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare e in parte qua degli altri atti impugnati, ovvero nei limiti dell’interesse della ricorrente e delle illegittimità accertate.
Quanto al transito nei ruoli civili, va considerato che parte resistente non ha contestato che l’avvio dell’accertamento d’ufficio (quindi non a richiesta dell’interessata) della situazione sanitaria sia avvenuto in data anteriore all’addebito disciplinare né che l’esito della valutazione della Commissione medico-ospedaliera di La Spezia, intervenuto successivamente all’irrogazione della sanzione disciplinare, sia idoneo al transito. Quanto, poi, alla formale richiesta di transito da parte dell’interessata, stante il divieto di strumentalizzazione della istanza quale commodus discessus ai fini dell’indebita sottrazione al procedimento disciplinare (l’art. 930, comma 1- ter , C.O.M. prevede, infatti, che “ La procedura di transito di cui al comma 1 è sospesa qualora il militare sia sottoposto a procedimento disciplinare da cui potrebbe derivare una sanzione di stato ovvero qualora nei confronti del medesimo sia stata adottata a qualsiasi titolo la sospensione dall'impiego ” e, al comma 1- quater , che “ il transito è precluso nei seguenti casi: a) perdita del grado ai sensi dell'articolo 865 all'esito del procedimento disciplinare di cui al comma 1-ter … ”), si osserva che, l’interessata, nei limiti di quanto consentito, ha comunque rappresentato di volersi avvalere della procedura di accertamento avviata dall’Amministrazione sull’invalidità al servizio ai fini del transito, come emerge dalle memorie difensive inserite nel fascicolo istruttorio e dalla istanza successiva (doc. n. 30), confutando ciò quanto ex adverso ritenuto dalla difesa erariale.
Il transito nei ruoli civili è riconosciuto da pacifico orientamento giurisprudenziale quale situazione soggettiva di diritto, come ricordato dal Consiglio di Stato (decisione Sez. II, n. 1888 del 16 marzo 2022): “ la giurisprudenza ha affermato che il dipendente è titolare di un vero e proprio diritto soggettivo al transito, che deriva dal giudizio formulato dalla Commissione medico-ospedaliera, unico organo abilitato a valutare l'inidoneità al servizio militare e l'idoneità al servizio civile (Cons. Stato, Sez. IV, 12 settembre 2018, n. 5343; id, 31 luglio 2009, n. 4854; id, 31 dicembre 2007, n. 6825); pertanto, il Ministero della Difesa, al quale viene richiesto il transito al servizio civile da parte del militare non più idoneo al servizio militare incondizionato, non è titolare di un potere di natura discrezionale nel valutare l'istanza presentata, atteso che, ove ricorrano i presupposti di fatto stabiliti dalla legge, il transito deve essere autorizzato (Cons. Stato Sez. II, 7 gennaio 2021, n. 226; Sez. IV, 13 novembre 2018, n. 6385) ”.
Tuttavia, l’ordinamento militare riserva una sorta di prevalenza del giudizio disciplinare sulla domanda di transito e ciò è chiarito dal Consiglio di Stato (Sez. II, 27 aprile 2022, n. 3282), in una fattispecie in cui il procedimento disciplinare è stato concluso dopo il transito nei ruoli civili, laddove precisa che « l'interpretazione sistematica dell'istituto in combinato con quanto disposto dall'art. 923, co. 5 COM (nella formulazione vigente ratione temporis, secondo cui "Il militare cessa dal servizio, nel momento in cui nei suoi riguardi si verifica una delle predette cause, anche se si trova sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Se detto procedimento si conclude successivamente con un provvedimento di perdita del grado, la cessazione dal servizio si considera avvenuta per tale causa.") dimostra che l'Ordinamento contempla espressamente l'ipotesi che il procedimento (penale o) disciplinare (già iniziato) si concluda, con la perdita del grado, successivamente al verificarsi di altre cause di cessazione dal servizio. Invero, nonostante che la perdita di idoneità alle funzioni del grado o il transito nei ruoli civili siano ex se causa di cessazione dal servizio, la possibilità che la conclusione del procedimento disciplinare avvenga dopo ("successivamente") la cessazione dal servizio per (qualsivoglia causa, tra cui) transito nei ruoli civili, implicitamente ammette che tale procedimento (disciplinare) prosegua senza risultare inibito dalla domanda di passaggio nei ruoli civili, così escludendosi in radice l'efficacia "paralizzante" invocata dal ricorrente ».
Nel quadro esegetico sopra accennato va apprezzata la peculiarità del caso di specie, che consiste nella considerazione del fatto che l’accertamento della situazione sanitaria e poi dell’inidoneità al servizio è iniziato d’ufficio, e non per impulso di parte, escludendo ciò una “strumentalizzazione” della procedura da parte della dipendente, ed è proseguito con relazioni e certificazioni rese dall’organo sanitario interno all’Amministrazione sullo stato di malattia (condizioni psichiche), cui sono seguiti periodi di reinserimento in servizio con l’uso dell’arma, fatto non contestato dall’Amministrazione, durante uno dei quali la ricorrente è stata colta nell’uso di sostanze nocive, fatto che è stato posto quale contestazione di addebito disciplinare.
Di conseguenza, è chiaro che i fatti addebitati nel procedimento disciplinare possono rientrare nel perimetro delineato da parte attrice di applicazione dell’art. 2087 C.c., laddove il reinserimento in servizio con l’uso dell’arma, nonostante l’accertamento del disturbo psichiatrico, non risponde all’obbligo datoriale di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei propri dipendenti; in ogni caso, non si ritiene che tale norma sia stata invocata da parte attrice, come preteso dalla resistente, al solo fine di chiedere l’attenuazione della sanzione irrogata, bensì, nella direzione corretta di evidenziare che il chiaro collegamento tra procedimento accertativo dell’inidoneità al servizio e procedimento disciplinare è stato mal governato dall’Amministrazione esitando in una sanzione disciplinare espulsiva carente di istruttoria e di motivazione su di una situazione di fatto non compiutamente apprezzata, come già si è avuto modo di rilevare.
Dagli atti assunti, ma non considerati, nel procedimento disciplinare emerge non solo la rappresentazione della possibile correlazione tra patologia e fatto addebitato (sul piano eziologico nonché soggettivo) ma anche un eventuale profilo datoriale di responsabilità nella tutela dell’integrità psicofisica della militare, riammessa in servizio armata nonostante l’accertamento d’ufficio del disturbo psichiatrico sofferto, riammissione successivamente alla quale sono occorsi i fatti addebitati.
Pertanto, i due procedimenti (accertamento dell’inidoneità al servizio e disciplinare) sono strettamente correlati, con possibili profili di responsabilità datoriale, e di questa correlazione l’Amministrazione non ha dato alcun riscontro in sede disciplinare - quando, invece, la norma lo consente e gli illustrati elementi avrebbero potuto incidere notevolmente sulla determinazione finale -, ciò concorrendo a conclamare i già ravvisati vizi della sanzione espulsiva impugnata.
Per le ragioni illustrate, quindi, assorbite le restanti censure, il ricorso va accolto e per l’effetto vanno annullati il provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare e in parte qua gli altri atti impugnati, ovvero nei limiti dell’interesse della ricorrente e delle illegittimità accertate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna sezione staccata di AR (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare e in parte qua gli altri atti impugnati, ovvero nei limiti dell’interesse della ricorrente e delle illegittimità accertate.
Condanna il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri al pagamento nei confronti della ricorrente delle spese di lite che si liquidano complessivamente in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre accessori di legge, con rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in AR nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Italo Caso, Presidente
Caterina Luperto, Referendario
Paola Pozzani, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paola Pozzani | Italo Caso |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.