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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 04/06/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1953 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del dott. Giulio
Borella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1953 /2024 R.G., vertente tra
(C.F./P.Iva ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. LAROSA NATALIA CREPALDI EROS ( ) VIA C.F._2
BOCCALEONE 12 FERRARA;
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in VIA BOCCALEONE, 12 44121 FERRARA
- ricorrente -
contro
(C.F./P.Iva ), CP_1 C.F._3
[...]
[...]
Parte_2
[...]
- resistente –
Oggetto: Usucapione
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE/RICORRENTE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, nel merito:
1 dichiarare ed accertare che il Sig. ha acquistato la proprietà Parte_1
dell'immobile sito in Porto Viro (RO) e censito all'N.C.E.U. di detto Comune Sezione
Contarina al foglio 6 particella 174 Partita 1645, Terreno di superficie 185 metri quadri, di classe 3, reddito dominicale 0,11, euro reddito agrario 0,04 euro, per effetto di intervenuta usucapione per avere lo stesso posseduto in maniera esclusiva, pacifica, pubblica ed ininterrotta per 20 anni il terreno suddetto;
ordinare al Conservatore dei
Registri immobiliari di Rovigo la trascrizione dell'emanando provvedimento, ed all'Ufficio del Territorio competente di eseguire le conseguenti volture catastali.
Con riserva di chiedere l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, ex art 150
c.p.c. a seguito dell'emissione del provvedimento di fissazione di udienza di comparizione delle parti, per le motivazioni meglio esplicitate in premessa.
Con vittoria di spese e onorai di causa
PER PARTE CONVENUTA/RESISTENTE:
//
RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto
Con ricorso del 02.12.2024 adiva l'intestato Tribunale, onde sentir Parte_1
accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione dell'immobile sito in Porto
Viro, Via Reginaldo Giuliani, censito al NCT di detto Comune, sezione Contarina, fg
6, part. 174, partita 1645, avendolo posseduto in modo continuo e ininterrotto, pacifico ed esclusivo dal maggio 2004 in poi.
Non si costituivano i convenuti, notificati per pubblici proclami, stante la difficoltà di identificarli, sicchè ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa era istruita mediante escussione di testimoni e discussa all'udienza del
04.06.2025.
Essa viene quindi ora decisa come segue.
In diritto
La domanda è fondata e va accolta.
2 E' pacifico che dal 2004 il risiede nell'immobile sito in Porto Viro, Via Giuliani Pt_1
62, censito al fg 6 mapp. 160, già di proprietà del padre (cfr doc. 3), Persona_1
come risulta dal certificato di residenza storico prodotto in atti (doc. 2).
Risulta poi che dal 2008 il è pure proprietario, giusta visura catastale in atti Pt_1
(doc. 4), di immobile sito in Porto Viro, Via Giuliani 68, censito al mapp. 155.
Infine, il è pure proprietario degli immobili di cui ai mapp. 171-172-173 e, Pt_1
tramite la società Artimpianti Snc, di cui è socio, del mapp. 170.
Ebbene, l'attore allega di aver posseduto in modo pieno ed esclusivo uti dominus anche il mapp. 174, contiguo ai mapp. 170-171-172-173, per oltre vent'anni e, pertanto, chiede di esserne dichiarato integralmente proprietario, anche per la quota formalmente intestata ai convenuti, per avvenuta usucapione.
L'art. 1158 c.c. testualmente recita: “la proprietà dei beni immobili e degli altri diritti reali di godimento si acquistano in virtù del possesso continuato per vent'anni”; inoltre ai sensi dell'art. 1163 c.c., il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l'usucapione.
Pertanto, si osserva in giurisprudenza, l'acquisto di un bene per usucapione presuppone la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protragga per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione. Ne consegue, quindi, che chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus (Cass. 28 gennaio 2000 n. 975).
Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene, non essendo al riguardo sufficienti, atti, soltanto, di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale. L'animus possidendi può, eventualmente, essere desunto in via presuntiva dal corpus possessioms, se lo svolgimento di attività
3 corrispondente all'esercizio del diritto dominicale è già di per sè indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria (Cass. 5 luglio 1999 n. 6944).
1.1.a)
Il rigore probatorio richiesto per l'accertamento dell'usucapione si giustifica anche alla luce della tutela che la proprietà riceve nel diritto sovranazionale: “In tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte
Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio – della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale” (cfr Cass. 20.539/2017).
Il tutto fermo restando comunque il principio del libero convincimento del giudice, cristallizzato nell'art. 116 c.p.c., per il quale “La valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti;
tale attività selettiva si estende all'effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull'efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova, con la conseguente inammissibilità di una tardiva produzione documentale volta a confutarla, salva soltanto l'eventuale
“remissione in termini” (cfr Cass. 16467/2017).
Ebbene, nel caso di specie il possesso esclusivo uti dominus in capo al può Pt_1
desumersi chiaramente dalle dichiarazioni dei testi escussi: sia il teste che il Tes_1
teste an confermato che sin dal maggio 2004 l'attore provvide innanzitutto Tes_2
sgombrare l'area da ciarpame e rifiuti che i vicini erano soliti abbandonarvi.
4 E' interessante però richiamare soprattutto la circostanza, confermata dai testi, che dopo quell'atto nessuno dei vicini ha più abbandonato rifiuti nell'area interessata, segno evidente che il ne appariva all'esterno come legittimo titolare. Pt_1
I testi han pure confermato che il ha poi sempre curato la manutenzione Pt_1
dell'area e che lo stesso ha anche provveduto a recintarla, unendo la recinzione a quella della propria proprietà, inglobando quindi il mapp. 174 all'interno di questa, rendendo così evidente il proprio animus rem sibi habendi.
Alla luce di quanto sopra, risulta quindi confermato che il da maggio 2004 Pt_1
esercita il possesso pieno, esclusivo, pacifico e ininterrotto sul mapp. 174 e le attività poste in essere: dalla cura alla recinzione, dimostrano la sussistenza anche dell'elemento psicologico.
La domanda quindi va accolta.
Spese compensate, non avendo i convenuti resistito alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, ogni diversa istanza eccezione e conclusione disattesi: accerta e dichiara che è divenuto proprietario per Parte_1
avvenuta usucapione dell'immobile sito in Porto Viro, Via Reginaldo Giuliani, censito al NCT di detto Comune, sezione Contarina, fg 6, mapp. 174, part. 1645.
Spese compensate.
Ordina la trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari, con esonero da responsabilità.
Rovigo, 04/06/2025
Il Giudice
Giulio Borella
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del dott. Giulio
Borella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1953 /2024 R.G., vertente tra
(C.F./P.Iva ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. LAROSA NATALIA CREPALDI EROS ( ) VIA C.F._2
BOCCALEONE 12 FERRARA;
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in VIA BOCCALEONE, 12 44121 FERRARA
- ricorrente -
contro
(C.F./P.Iva ), CP_1 C.F._3
[...]
[...]
Parte_2
[...]
- resistente –
Oggetto: Usucapione
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE/RICORRENTE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, nel merito:
1 dichiarare ed accertare che il Sig. ha acquistato la proprietà Parte_1
dell'immobile sito in Porto Viro (RO) e censito all'N.C.E.U. di detto Comune Sezione
Contarina al foglio 6 particella 174 Partita 1645, Terreno di superficie 185 metri quadri, di classe 3, reddito dominicale 0,11, euro reddito agrario 0,04 euro, per effetto di intervenuta usucapione per avere lo stesso posseduto in maniera esclusiva, pacifica, pubblica ed ininterrotta per 20 anni il terreno suddetto;
ordinare al Conservatore dei
Registri immobiliari di Rovigo la trascrizione dell'emanando provvedimento, ed all'Ufficio del Territorio competente di eseguire le conseguenti volture catastali.
Con riserva di chiedere l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, ex art 150
c.p.c. a seguito dell'emissione del provvedimento di fissazione di udienza di comparizione delle parti, per le motivazioni meglio esplicitate in premessa.
Con vittoria di spese e onorai di causa
PER PARTE CONVENUTA/RESISTENTE:
//
RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto
Con ricorso del 02.12.2024 adiva l'intestato Tribunale, onde sentir Parte_1
accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione dell'immobile sito in Porto
Viro, Via Reginaldo Giuliani, censito al NCT di detto Comune, sezione Contarina, fg
6, part. 174, partita 1645, avendolo posseduto in modo continuo e ininterrotto, pacifico ed esclusivo dal maggio 2004 in poi.
Non si costituivano i convenuti, notificati per pubblici proclami, stante la difficoltà di identificarli, sicchè ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa era istruita mediante escussione di testimoni e discussa all'udienza del
04.06.2025.
Essa viene quindi ora decisa come segue.
In diritto
La domanda è fondata e va accolta.
2 E' pacifico che dal 2004 il risiede nell'immobile sito in Porto Viro, Via Giuliani Pt_1
62, censito al fg 6 mapp. 160, già di proprietà del padre (cfr doc. 3), Persona_1
come risulta dal certificato di residenza storico prodotto in atti (doc. 2).
Risulta poi che dal 2008 il è pure proprietario, giusta visura catastale in atti Pt_1
(doc. 4), di immobile sito in Porto Viro, Via Giuliani 68, censito al mapp. 155.
Infine, il è pure proprietario degli immobili di cui ai mapp. 171-172-173 e, Pt_1
tramite la società Artimpianti Snc, di cui è socio, del mapp. 170.
Ebbene, l'attore allega di aver posseduto in modo pieno ed esclusivo uti dominus anche il mapp. 174, contiguo ai mapp. 170-171-172-173, per oltre vent'anni e, pertanto, chiede di esserne dichiarato integralmente proprietario, anche per la quota formalmente intestata ai convenuti, per avvenuta usucapione.
L'art. 1158 c.c. testualmente recita: “la proprietà dei beni immobili e degli altri diritti reali di godimento si acquistano in virtù del possesso continuato per vent'anni”; inoltre ai sensi dell'art. 1163 c.c., il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l'usucapione.
Pertanto, si osserva in giurisprudenza, l'acquisto di un bene per usucapione presuppone la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protragga per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione. Ne consegue, quindi, che chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus (Cass. 28 gennaio 2000 n. 975).
Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene, non essendo al riguardo sufficienti, atti, soltanto, di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale. L'animus possidendi può, eventualmente, essere desunto in via presuntiva dal corpus possessioms, se lo svolgimento di attività
3 corrispondente all'esercizio del diritto dominicale è già di per sè indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria (Cass. 5 luglio 1999 n. 6944).
1.1.a)
Il rigore probatorio richiesto per l'accertamento dell'usucapione si giustifica anche alla luce della tutela che la proprietà riceve nel diritto sovranazionale: “In tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte
Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio – della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale” (cfr Cass. 20.539/2017).
Il tutto fermo restando comunque il principio del libero convincimento del giudice, cristallizzato nell'art. 116 c.p.c., per il quale “La valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti;
tale attività selettiva si estende all'effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull'efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova, con la conseguente inammissibilità di una tardiva produzione documentale volta a confutarla, salva soltanto l'eventuale
“remissione in termini” (cfr Cass. 16467/2017).
Ebbene, nel caso di specie il possesso esclusivo uti dominus in capo al può Pt_1
desumersi chiaramente dalle dichiarazioni dei testi escussi: sia il teste che il Tes_1
teste an confermato che sin dal maggio 2004 l'attore provvide innanzitutto Tes_2
sgombrare l'area da ciarpame e rifiuti che i vicini erano soliti abbandonarvi.
4 E' interessante però richiamare soprattutto la circostanza, confermata dai testi, che dopo quell'atto nessuno dei vicini ha più abbandonato rifiuti nell'area interessata, segno evidente che il ne appariva all'esterno come legittimo titolare. Pt_1
I testi han pure confermato che il ha poi sempre curato la manutenzione Pt_1
dell'area e che lo stesso ha anche provveduto a recintarla, unendo la recinzione a quella della propria proprietà, inglobando quindi il mapp. 174 all'interno di questa, rendendo così evidente il proprio animus rem sibi habendi.
Alla luce di quanto sopra, risulta quindi confermato che il da maggio 2004 Pt_1
esercita il possesso pieno, esclusivo, pacifico e ininterrotto sul mapp. 174 e le attività poste in essere: dalla cura alla recinzione, dimostrano la sussistenza anche dell'elemento psicologico.
La domanda quindi va accolta.
Spese compensate, non avendo i convenuti resistito alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, ogni diversa istanza eccezione e conclusione disattesi: accerta e dichiara che è divenuto proprietario per Parte_1
avvenuta usucapione dell'immobile sito in Porto Viro, Via Reginaldo Giuliani, censito al NCT di detto Comune, sezione Contarina, fg 6, mapp. 174, part. 1645.
Spese compensate.
Ordina la trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari, con esonero da responsabilità.
Rovigo, 04/06/2025
Il Giudice
Giulio Borella
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