Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 26/05/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SULMONA
In funzione del Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Alessandra De Marco, all'udienza del 25 giugno 2024 nella causa di lavoro in primo grado iscritta al n. 67/2022 R.G.A.C.L., vertente TRA
elettivamente domiciliata in Sulmona presso lo studio dell'avv. Massimiliano Parte_1
Placidi, che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
, in persona del Direttore Generale pro ONroparte_1 tempore, elettivamente domiciliata in presso lo studio dell'avv. Francesco Rosettini, da quale è CP_1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria difensiva RESISTENTE
Definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, ha emesso, mediante lettura, la seguente SENTENZA
- Rigetta il ricorso;
- Compensa tra le parti le spese del giudizio;
- Motivi in 60 gg.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.02.2022, la ricorrente, dipendente a tempo Parte_1 indeterminato della in posizione funzionale della carriera direttiva, attualmente nella Cat. D, livello Pt_2 economico Super, dopo aver premesso:
- di aver partecipato all'Avviso indetto dall' prot. 271485/20 per la progressione economica CP_1 orizzontale per la fascia D6;
- di essere risultata quale prima degli esclusi nella graduatoria di cui alla deliberazione DG 2362/20;
- che, nonostante le richieste di rettifica in autotutela della graduatoria anzidetta con le quali ON lamentava l'errata valutazione della propria anzianità di servizio, la ha risposto negativamente;
ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la per ivi sentir ONroparte_2 accogliere le seguenti conclusioni: “1.accertare il diritto della ricorrente alla correzione dell'errore materiale nel qual è incorsa nel presentare la domanda di ammissione alla selezione per la progressione economica orizzontale Anno 2020, previa disapplicazione della clausola del bando approvato con deliberazione n. 2181 del 10.12.2020 di cuialla lett. C) ultimo comma, affetta da violazione di legge e dei principi dell'ordinamento oltre che da manifesta irragionevolezza;
2. conseguentemente accertare il diritto della ricorrente all'attribuzione di n. 1,00 punto per anno per l'intero periodo dal 18.03.1991 al 30.12.2019 Con in cui la ricorrente ha prestato servizio sempre nella medesima categoria D;
3. ordinare alla la
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4. accertare il diritto della ricorrente all'attribuzione della fascia economica Ds5 a decorrere dal 1.01.2020 e permanentemente, con piena reintegrazione della Con medesima negli effetti economici dell'attribuzione stessa;
5. condannare la alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente.” ON Con memoria difensiva depositata in data 11.05.2022, si è costituita in giudizio la che nel contestare la fondatezza dell'avversa pretesa, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Istruita mediante l'acquisizione della documentazione in atti la causa, previo deposito di note conclusive autorizzate è stata discussa e decisa dando lettura del dispositivo in udienza.
È incontestato in atti che la minore anzianità di servizio attribuita alla ricorrente, computata in sede di valutazione, è dipesa dall'errata indicazione dei periodi di servizio prestati nella categoria di appartenenza. ON
Deduce la ricorrente l'illegittimità del rigetto da parte dell' dell'istanza di correzione in autotutela della graduatoria, per l'errore materiale dalla medesima commesso nell'aver indicato erroneamente i periodi di servizio prestati, rivendicando, di consulenza il diritto al passaggio alla fascia superiore.
Il ricorso è infondato ed il ricorso va rigettato per le ragioni di seguito precisate.
E' pacifico che l'Avviso per le Progressioni economiche orizzontali per l'anno 2020 è stato indetto con nota prot. 271485/20 del 03/12/2020, in applicazione del relativo Regolamento approvato con delibera n.
2181 del 10/12/2020. Nella predetta nota, indirizzata a tutto il personale, resa conoscibile tramite il sistema di interscanbio archiflow e pubblicata su sito web aziendale, era prevista espressamente la compilazione delle domande tramite procedura informatica.
In particolare, nell'Avviso per le Progressioni economiche orizzontali risulta specificato che “non saranno valutati servizi e/o altri titoli che non siano espressamente e correttamente dichiarati dal candidato in sede di compilazione della domanda”.
Nelle “note operative per il dipendente ai fini della corretta compilazione della domanda” di cui al
Regolamento Progressioni economiche 2020 è stabilito che “il dipendente non deve indicare CP_3 come passaggio di categoria quello avvenuto contrattualmente dalla categoria C alla categoria D per i dipendenti del Ruolo Sanitario e per il collaboratore professionale assistente sociale per il ruolo tecnico: il servizio deve essere indicato senza interruzioni…” e che “ il dipendente non deve indicare come interruzione di servizio i distinti periodi prestati presso le disciolte ex ASL di Avezzano-Sulmona e né ONroparte_1 Con quelle presso le disciolte ex di Sulmona-Castel d Sangro e : il servizio deve essere ONroparte_1 indicato senza interruzione. …”
Orbene, dalla lettura sistematica dell'Avviso in combinato disposto con le “note operative” di cui al
Regolamento PEO 2020 emerge claris verbis che questo non ammetteva da parte di alcuno, fosse esso la
Commissione giudicatrice o il candidato, integrazioni successive, escludendo la possibilità di concessione di un termine per eventuali regolarizzazioni delle domande carenti di elementi essenziali.
Si ritiene, pertanto, che ad integrare la lacunosa compilazione del modulo, quale unica modalità partecipativa e rappresentativa, nella loro completezza, dei titoli valutabili, non potrebbe sopperire la
2 generale possibilità di chiedere la regolarizzazione delle dichiarazioni incomplete e della documentazione insufficiente, prevista dall'art. 6, comma 1, lett. b), della L. n. 241 del 1990.
Il soccorso istruttorio previsto da tale disposizione non costituisce un obbligo assoluto e incondizionato per l'Amministrazione, "dovendo comunque essere rispettati alcuni limiti, quali quello della par condicio (che ne esclude l'utilizzazione suppletiva nel caso dell'inosservanza di adempimenti procedimentali significativi) ed il c.d. limite degli elementi essenziali (nel senso che la regolarizzazione non può essere riferita agli elementi essenziali della domanda) ", come ha chiarito la costante giurisprudenza amministrativa (v., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 5.12.2012, n. 6248), tanto più che si configurano in capo al singolo obblighi di correttezza, specificati con il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell'autoresponsabilità, che rinvengono il loro fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost. e che impongono che questi sia chiamato ad assolvere oneri di cooperazione, quale appunto è il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare la prescritta documentazione, ecc. (cfr. anche Cons. Stato, sez. III, 6 febbraio 2016 n. 796 e ottobre 2016 n.
4081).
E tali limiti sono entrambi compresenti nel caso di specie, ove la corretta compilazione della domanda nei termini espressamente specificati nel Regolamento PEO, per le ragioni esposte, costituiva un adempimento procedimentale decisivo, non solo per la sua valenza formale (la completezza della dichiarazione), ma anche per il suo significato di elemento essenziale, poiché solo la compilazione secondo le modalità precise prescritte - e nessun altro elemento sostitutivo e integrativo - avrebbe potuto, secondo il bando, consentire alla Commissione di valutare il titolo.
Ciò basta a smentire le osservazioni, svolte dall'odierna ricorrente, circa la necessità del soccorso istruttorio, non applicabile al caso di specie, invece, per le ragioni appena esposte.
Per le motivazioni esposte, la domanda, in quanto infondata, va rigettata.
In considerazione della specificità delle questioni trattate e della sussistenza di pronunce contrastanti nella giurisprudenza di merito, ricorrono gravi e giustificate ragioni per la compensazione integrale delle spese di lite.
Sulmona, 25 giugno 2024
Il Giudice
f.to digit. Alessandra De Marco
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