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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/06/2025, n. 2516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2516 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13355/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Michele Posio Giudice Relatore est.
Francesco Rinaldi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 13355/2020 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. BONARDI SABRINA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. , con l'avv. DE ROSSI ROBERTO Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
a) pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi e, a causa delle condotte poste in essere dal signor CP_1
nei confronti della moglie e dei figli, addebitare allo stesso la separazione coniugale;
[...]
b) assegnare la casa coniugale sita in OL EL, via Avogadro n. 35, arredamento e suppellettili compresi, alla signora che continuerà a risiedervi con i figli maggiorenni ma economicamente non Parte_1 autosufficienti;
c) disporre che il signor contribuisca al mantenimento dei figli e con Controparte_1 Persona_1 Per_2 un contributo mensile di € 700,00 (€ 350,00 per ciascun figlio) e ciò sino al raggiungimento della loro pagina 1 di 6 indipendenza economica, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese tramite bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente intestato alla signora
[...]
; Pt_1
d) disporre che il signor concorra alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli Controparte_1 come da Protocollo adottato dal Tribunale di Brescia. Nel contributo di mantenimento non sono comprese le seguenti spese che sono, in ogni caso, da: a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore che le anticipa entro 15 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo di bonifico bancario con accredito sul conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta.
[omissis]
In ogni caso, spese di lite rifuse.
Per parte resistente:
• pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito a carico della sig.ra per palese violazione Pt_1 dei doveri nascenti dal matrimonio;
• assegnare la casa coniugale al sig. ; CP_1
• ridurre l'importo dell'assegno di mantenimento in favore del figlio ad € 150,00 mensili. Con vittoria Per_2 di spese, diritti e onorari di lite.
[omissis]
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 2.12.2020, , premesso di avere contratto matrimonio con Parte_1
il 6.8.1996 in San Severo (Fg) e che dalla loro unione erano nati i figli Controparte_1
(31.12.1999) e (5.8.2002), evidenziava che la prosecuzione della convivenza Persona_1 Per_2
era divenuta intollerabile, essendo venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
chiedeva pertanto la pronuncia della separazione giudiziale alle condizioni trascritte in epigrafe.
Si costituiva ritualmente il resistente che, condivisa l'intollerabilità del rapporto matrimoniale, formulava per il resto le trascritte conclusioni.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, sentiti personalmente i coniugi all'udienza presidenziale del
5.7.2021, con ordinanza del 6.7.2021 il Presidente autorizzava i coniugi a condurre vita separata, pronunciava i provvedimenti temporanei ed urgenti.
Rimesse le parti innanzi al Giudice Istruttore, concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., mutato il
Giudice il 6.9.2022 nel sottoscritto estensore, respinte le istanze istruttorie e nuovamente tentata la conciliazione, le parti precisavano le trascritte conclusioni e la causa era rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*** pagina 2 di 6 Sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art.151 c.c. , tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi tra i coniugi, come emerge dal ricorso e dalla comparsa di costituzione, nonché da tutte le successive memorie depositate in atti. Invero, le ragioni esposte dalle parti a fondamento della domanda di separazione personale costituiscono elementi idonei a ritenere che i coniugi non sono più legati da alcun vincolo affettivo e che la convivenza è divenuta ormai intollerabile.
La ricorrente chiede addebitarsi la separazione al resistente, deducendo che, in seguito alle dimissioni di quest'ultimo dall'impiego presso la base militare aeronautica di Ghedi nel 2017, dovute a diagnosticato disturbo della personalità NAS, non riprendeva a lavorare, rimanendo nella casa familiare di OL EL in balia dei suoi deliri, accusando la moglie di averlo rovinato e compromettendo il rapporto coi figli;
con l'avvento del Covid, il resistente pernottava temporaneamente in garage e a giugno 2020 si trasferiva in San Severo (Fg), paese di origine, ove è proprietario di un immobile;
lamentava altresì la sottrazione nel 2019 di € 100.000,00 di risparmi dal conto Arancio cointestato, trasferiti sul conto del resistente;
allegava infine ulteriori condotte pregiudizievoli Parte_2
successive alla separazione, quali il mancato rimborso della rata del mutuo dal 2021, un tentato ingresso nella casa familiare a lei assegnata, l'utilizzo dei figli come messaggeri, litigi su spese straordinarie, il mancato trasferimento della residenza in Puglia che ha cagionato un maggior Isee e un maggior costo della Tari.
Il resistente contesta le condotte ascritte, evidenziando che da sempre la moglie non l'avrebbe mai supportato nella sua malattia, sino ad andarsene di casa dopo essere stato confinato da moglie e figli nel garage, per timore di contagio durante la pandemia.
Premesso che “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (ex multis, Cass. n.
14840/2006), la domanda della ricorrente va respinta, per insufficienza di allegazioni e prova.
pagina 3 di 6 In primo luogo, le dedotte vessazioni anteriori alla separazione di fatto appaiono oltremodo generiche1, oltre che specificamente contestate;
inoltre, l'imputabilità delle condotte, quand'anche provate, non è univocamente riconducibile ad un'intenzione dolosa doloso del marito, ma al suo conclamato stato di fragilità psichica, per patologia peraltro nota alla ricorrente sin dal 2004 (p. 5 comparsa conclusionale); infine, si evidenzia che, nonostante le lamentate vessazioni si verificassero dal 2017, il nucleo familiare si sfaldava tre anni più tardi, nel giugno 2020, per volontà del marito, ed il ricorso per separazione risulta instaurato dalla ricorrente sei mesi più tardi.
Quanto all'asserita sottrazione dei risparmi, risulta documentata dal resistente la provenienza di €
100.000,00 dal suo conto personale da lui versati sul conto e, Parte_2 Pt_3
successivamente, prelevati (cfr. all. seconda memoria 183 co. 6 c.p.c.).
Le ulteriori condotte lamentate dalla ricorrente, senz'altro più specifiche di quelle anteriori alla separazione, si reputano irrilevanti ai fini dell'addebito, in quanto collocate dal 2021 in avanti, quando da tempo non esisteva più alcun legame affettivo o morale tra i coniugi, col trasferimento definitivo del marito in Puglia da giugno 2020 ad oggi.
Quanto alle ulteriori questioni, vige l'ordinanza presidenziale del 6.7.2021 che assegna alla ricorrente la casa familiare di OL EL (al 50% tra i coniugi) e pone a carico del padre il contributo al mantenimento dei figli e , entrambi studenti universitari, nella misura di € 300,00 Per_1 Per_3
mensili ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente chiede la conferma delle condizioni salvo l'aumento ad € 350,00 dei contributi;
il resistente chiede l'assegnazione a sé della casa familiare, nulla per e la diminuzione ad € Per_1
150,00 per . Per_2
Merita senz'altro conferma l'assegnazione della casa familiare alla moglie, nell'interesse dei figli tuttora non economicamente indipendenti, conviventi con la madre dalla separazione di fatto ad oggi.
Ad attuale parità di redditi delle parti, già valutati dall'ordinanza presidenziale e non oggetto di reclamo, va respinta la domanda del resistente di azzeramento del contributo per il figlio , Persona_1
considerato che, dall'ultima documentazione prodotta, risulta ancora studente presso l'Università
Cattolica di Brescia, lettere e filosofia, con laurea triennale ottenuta nel 2024; tuttavia, ricorrono i presupposti per ritenere in capo al figlio un parziale concorso di colpa nel raggiungimento 1 “Si estraniava dalla propria famiglia, che vedeva tutta “alleata” contro di lui. La causa di ogni suo problema era ormai divenuta la moglie che, a suo dire, lo aveva rovinato. Il signor trascorreva le proprie giornate chiuso in casa, CP_1 rifiutando ogni dialogo con la moglie e con i figli. Ogni occasione diventava un pretesto per litigare, per minacciare la moglie e i figli” (p. 3 ricorso) pagina 4 di 6 dell'indipendenza economica, considerato che oggi ha 26 anni e risulta fuori corso per il ciclo quinquennale, rendendo ragionevole una diminuzione ad € 200,00 mensili.
Quanto al figlio , di anni 23, non ricorrono i presupposti per una diminuzione, essendo tuttora Per_2
impegnato, in regola, nel corso di laurea quinquennale di ingegneria a Cremona.
Il contenuto aumento richiesto dalla ricorrente si reputa assorbito dall'applicazione dell'Istat ai contributi al mantenimento, da calcolarsi dal 2021 ad oggi.
In punto di spese di lite, la soccombenza reciproca della ricorrente in punto di addebito e del resistente in punto di casa familiare e di mantenimento dei figli, non si reputa nel caso di specie idonea alla compensazione totale delle spese di lite, ritenendo il Collegio equo applicare, in deroga, una compensazione parziale nella misura di 1/3, accollando i restanti 2/3 a carico del resistente per violazione del dovere di probità processuale ai sensi del comb. disp. artt. 88 e 92 comma 1 c.p.c..
Nel corso del processo, invero, si rinvengono numerose condotte del resistente in spregio ai provvedimenti presidenziali, ostative ai diritti della ricorrente e preclusive ad una composizione bonaria della controversia: segnatamente, il mancato rimborso della rata del mutuo dal 2021 ad oggi, un tentato ingresso nella casa familiare assegnata alla ricorrente, il mancato trasferimento della residenza in Puglia cagionando alla ricorrente un maggior Isee e un maggior costo della Tari, il mutamento di plurimi difensori nel corso del giudizio, l'immotivata revoca del consenso prestato all'udienza del 19.3.2024 alla chiusura consensuale della separazione.
Spese che si liquidano secondo i parametri ex d.m. 55/2014, per causa di valore indeterminabile di bassa complessità, in € 83,00 per spese ed in complessivi € 4.000,00 per compenso professionale
(segnatamente in € 1.500,00 per fase di studio, € 2.000,00 per doppia fase introduttiva, € 1.000,00 per fase istruttoria e € 1.500,00 per fase decisionale, dedotto 1/3 per la compensazione parziale), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di San Severo (Fg) di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti dello stato civile del predetto comune, per l'anno 1996, parte II, serie A, n. 172;
3) rigetta la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
pagina 5 di 6 4) assegna alla madre la casa familiare di OL EL, via Giacomo Matteotti n.2;
5) pone a carico del padre, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , Persona_1
l'obbligo di versare alla madre la somma di € 200,00 entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT del costo della vita per i lavoratori dipendenti, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Brescia;
6) pone a carico del padre, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , l'obbligo Per_2
di versare alla madre la somma di € 300,00 entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT del costo della vita per i lavoratori dipendenti (calcolati dal 2021 ad oggi), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di
Brescia;
7) compensa parzialmente le spese di lite tra le parti nella misura di un terzo;
8) condanna parte resistente al pagamento delle restanti spese del giudizio in favore di parte ricorrente, liquidate in motivazione in € 83,00 per spese ed in complessivi € 4.000,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge,;
Brescia, camera di consiglio del 12.6.2025.
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Michele Posio Andrea Tinelli
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Michele Posio Giudice Relatore est.
Francesco Rinaldi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 13355/2020 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. BONARDI SABRINA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. , con l'avv. DE ROSSI ROBERTO Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
a) pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi e, a causa delle condotte poste in essere dal signor CP_1
nei confronti della moglie e dei figli, addebitare allo stesso la separazione coniugale;
[...]
b) assegnare la casa coniugale sita in OL EL, via Avogadro n. 35, arredamento e suppellettili compresi, alla signora che continuerà a risiedervi con i figli maggiorenni ma economicamente non Parte_1 autosufficienti;
c) disporre che il signor contribuisca al mantenimento dei figli e con Controparte_1 Persona_1 Per_2 un contributo mensile di € 700,00 (€ 350,00 per ciascun figlio) e ciò sino al raggiungimento della loro pagina 1 di 6 indipendenza economica, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese tramite bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente intestato alla signora
[...]
; Pt_1
d) disporre che il signor concorra alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli Controparte_1 come da Protocollo adottato dal Tribunale di Brescia. Nel contributo di mantenimento non sono comprese le seguenti spese che sono, in ogni caso, da: a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore che le anticipa entro 15 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo di bonifico bancario con accredito sul conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta.
[omissis]
In ogni caso, spese di lite rifuse.
Per parte resistente:
• pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito a carico della sig.ra per palese violazione Pt_1 dei doveri nascenti dal matrimonio;
• assegnare la casa coniugale al sig. ; CP_1
• ridurre l'importo dell'assegno di mantenimento in favore del figlio ad € 150,00 mensili. Con vittoria Per_2 di spese, diritti e onorari di lite.
[omissis]
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 2.12.2020, , premesso di avere contratto matrimonio con Parte_1
il 6.8.1996 in San Severo (Fg) e che dalla loro unione erano nati i figli Controparte_1
(31.12.1999) e (5.8.2002), evidenziava che la prosecuzione della convivenza Persona_1 Per_2
era divenuta intollerabile, essendo venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
chiedeva pertanto la pronuncia della separazione giudiziale alle condizioni trascritte in epigrafe.
Si costituiva ritualmente il resistente che, condivisa l'intollerabilità del rapporto matrimoniale, formulava per il resto le trascritte conclusioni.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, sentiti personalmente i coniugi all'udienza presidenziale del
5.7.2021, con ordinanza del 6.7.2021 il Presidente autorizzava i coniugi a condurre vita separata, pronunciava i provvedimenti temporanei ed urgenti.
Rimesse le parti innanzi al Giudice Istruttore, concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., mutato il
Giudice il 6.9.2022 nel sottoscritto estensore, respinte le istanze istruttorie e nuovamente tentata la conciliazione, le parti precisavano le trascritte conclusioni e la causa era rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*** pagina 2 di 6 Sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art.151 c.c. , tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi tra i coniugi, come emerge dal ricorso e dalla comparsa di costituzione, nonché da tutte le successive memorie depositate in atti. Invero, le ragioni esposte dalle parti a fondamento della domanda di separazione personale costituiscono elementi idonei a ritenere che i coniugi non sono più legati da alcun vincolo affettivo e che la convivenza è divenuta ormai intollerabile.
La ricorrente chiede addebitarsi la separazione al resistente, deducendo che, in seguito alle dimissioni di quest'ultimo dall'impiego presso la base militare aeronautica di Ghedi nel 2017, dovute a diagnosticato disturbo della personalità NAS, non riprendeva a lavorare, rimanendo nella casa familiare di OL EL in balia dei suoi deliri, accusando la moglie di averlo rovinato e compromettendo il rapporto coi figli;
con l'avvento del Covid, il resistente pernottava temporaneamente in garage e a giugno 2020 si trasferiva in San Severo (Fg), paese di origine, ove è proprietario di un immobile;
lamentava altresì la sottrazione nel 2019 di € 100.000,00 di risparmi dal conto Arancio cointestato, trasferiti sul conto del resistente;
allegava infine ulteriori condotte pregiudizievoli Parte_2
successive alla separazione, quali il mancato rimborso della rata del mutuo dal 2021, un tentato ingresso nella casa familiare a lei assegnata, l'utilizzo dei figli come messaggeri, litigi su spese straordinarie, il mancato trasferimento della residenza in Puglia che ha cagionato un maggior Isee e un maggior costo della Tari.
Il resistente contesta le condotte ascritte, evidenziando che da sempre la moglie non l'avrebbe mai supportato nella sua malattia, sino ad andarsene di casa dopo essere stato confinato da moglie e figli nel garage, per timore di contagio durante la pandemia.
Premesso che “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (ex multis, Cass. n.
14840/2006), la domanda della ricorrente va respinta, per insufficienza di allegazioni e prova.
pagina 3 di 6 In primo luogo, le dedotte vessazioni anteriori alla separazione di fatto appaiono oltremodo generiche1, oltre che specificamente contestate;
inoltre, l'imputabilità delle condotte, quand'anche provate, non è univocamente riconducibile ad un'intenzione dolosa doloso del marito, ma al suo conclamato stato di fragilità psichica, per patologia peraltro nota alla ricorrente sin dal 2004 (p. 5 comparsa conclusionale); infine, si evidenzia che, nonostante le lamentate vessazioni si verificassero dal 2017, il nucleo familiare si sfaldava tre anni più tardi, nel giugno 2020, per volontà del marito, ed il ricorso per separazione risulta instaurato dalla ricorrente sei mesi più tardi.
Quanto all'asserita sottrazione dei risparmi, risulta documentata dal resistente la provenienza di €
100.000,00 dal suo conto personale da lui versati sul conto e, Parte_2 Pt_3
successivamente, prelevati (cfr. all. seconda memoria 183 co. 6 c.p.c.).
Le ulteriori condotte lamentate dalla ricorrente, senz'altro più specifiche di quelle anteriori alla separazione, si reputano irrilevanti ai fini dell'addebito, in quanto collocate dal 2021 in avanti, quando da tempo non esisteva più alcun legame affettivo o morale tra i coniugi, col trasferimento definitivo del marito in Puglia da giugno 2020 ad oggi.
Quanto alle ulteriori questioni, vige l'ordinanza presidenziale del 6.7.2021 che assegna alla ricorrente la casa familiare di OL EL (al 50% tra i coniugi) e pone a carico del padre il contributo al mantenimento dei figli e , entrambi studenti universitari, nella misura di € 300,00 Per_1 Per_3
mensili ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente chiede la conferma delle condizioni salvo l'aumento ad € 350,00 dei contributi;
il resistente chiede l'assegnazione a sé della casa familiare, nulla per e la diminuzione ad € Per_1
150,00 per . Per_2
Merita senz'altro conferma l'assegnazione della casa familiare alla moglie, nell'interesse dei figli tuttora non economicamente indipendenti, conviventi con la madre dalla separazione di fatto ad oggi.
Ad attuale parità di redditi delle parti, già valutati dall'ordinanza presidenziale e non oggetto di reclamo, va respinta la domanda del resistente di azzeramento del contributo per il figlio , Persona_1
considerato che, dall'ultima documentazione prodotta, risulta ancora studente presso l'Università
Cattolica di Brescia, lettere e filosofia, con laurea triennale ottenuta nel 2024; tuttavia, ricorrono i presupposti per ritenere in capo al figlio un parziale concorso di colpa nel raggiungimento 1 “Si estraniava dalla propria famiglia, che vedeva tutta “alleata” contro di lui. La causa di ogni suo problema era ormai divenuta la moglie che, a suo dire, lo aveva rovinato. Il signor trascorreva le proprie giornate chiuso in casa, CP_1 rifiutando ogni dialogo con la moglie e con i figli. Ogni occasione diventava un pretesto per litigare, per minacciare la moglie e i figli” (p. 3 ricorso) pagina 4 di 6 dell'indipendenza economica, considerato che oggi ha 26 anni e risulta fuori corso per il ciclo quinquennale, rendendo ragionevole una diminuzione ad € 200,00 mensili.
Quanto al figlio , di anni 23, non ricorrono i presupposti per una diminuzione, essendo tuttora Per_2
impegnato, in regola, nel corso di laurea quinquennale di ingegneria a Cremona.
Il contenuto aumento richiesto dalla ricorrente si reputa assorbito dall'applicazione dell'Istat ai contributi al mantenimento, da calcolarsi dal 2021 ad oggi.
In punto di spese di lite, la soccombenza reciproca della ricorrente in punto di addebito e del resistente in punto di casa familiare e di mantenimento dei figli, non si reputa nel caso di specie idonea alla compensazione totale delle spese di lite, ritenendo il Collegio equo applicare, in deroga, una compensazione parziale nella misura di 1/3, accollando i restanti 2/3 a carico del resistente per violazione del dovere di probità processuale ai sensi del comb. disp. artt. 88 e 92 comma 1 c.p.c..
Nel corso del processo, invero, si rinvengono numerose condotte del resistente in spregio ai provvedimenti presidenziali, ostative ai diritti della ricorrente e preclusive ad una composizione bonaria della controversia: segnatamente, il mancato rimborso della rata del mutuo dal 2021 ad oggi, un tentato ingresso nella casa familiare assegnata alla ricorrente, il mancato trasferimento della residenza in Puglia cagionando alla ricorrente un maggior Isee e un maggior costo della Tari, il mutamento di plurimi difensori nel corso del giudizio, l'immotivata revoca del consenso prestato all'udienza del 19.3.2024 alla chiusura consensuale della separazione.
Spese che si liquidano secondo i parametri ex d.m. 55/2014, per causa di valore indeterminabile di bassa complessità, in € 83,00 per spese ed in complessivi € 4.000,00 per compenso professionale
(segnatamente in € 1.500,00 per fase di studio, € 2.000,00 per doppia fase introduttiva, € 1.000,00 per fase istruttoria e € 1.500,00 per fase decisionale, dedotto 1/3 per la compensazione parziale), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di San Severo (Fg) di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti dello stato civile del predetto comune, per l'anno 1996, parte II, serie A, n. 172;
3) rigetta la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
pagina 5 di 6 4) assegna alla madre la casa familiare di OL EL, via Giacomo Matteotti n.2;
5) pone a carico del padre, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , Persona_1
l'obbligo di versare alla madre la somma di € 200,00 entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT del costo della vita per i lavoratori dipendenti, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Brescia;
6) pone a carico del padre, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , l'obbligo Per_2
di versare alla madre la somma di € 300,00 entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT del costo della vita per i lavoratori dipendenti (calcolati dal 2021 ad oggi), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di
Brescia;
7) compensa parzialmente le spese di lite tra le parti nella misura di un terzo;
8) condanna parte resistente al pagamento delle restanti spese del giudizio in favore di parte ricorrente, liquidate in motivazione in € 83,00 per spese ed in complessivi € 4.000,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge,;
Brescia, camera di consiglio del 12.6.2025.
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Michele Posio Andrea Tinelli
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
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