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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/11/2025, n. 5560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5560 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott.ssa Francesca Sicilia Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero 2729 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra:
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Pierpaolo Ardolino (C.F. ); C.F._2
Appellante
E
(GIÀ , GIÀ Controparte_1 Controparte_2 [...]
), in persona del legale rapp.te p.t. (C.F. Controparte_3
), (C.F. ) e P.IVA_1 CP_4 C.F._3 Controparte_5
(C.F. ), rappresentati e difesi dagli avv.ti Virginia Ripa Di C.F._4
NA (C.F. ) ed EL AR (C.F. ); C.F._5 C.F._6
Appellati
Oggetto: Responsabilità Extracontrattuale
Conclusioni: come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter
c.p.c., dalla difesa di parte appellante in data 12.5.2025 e dalla difesa di parte appellata in data 9.5.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Giudizio di primo grado
pagina 1 di 24 Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. dist. di Caserta, la suindicata società, nonché e , affinché venisse accertata CP_4 Controparte_5
e dichiarata la responsabilità solidale dei predetti per una pretesa attività diffamatoria avvenuta ai suoi danni a mezzo stampa.
In particolare, l'attore deduceva che:
- sul quotidiano “La Repubblica” del 22.8.2008, cronaca di Napoli, veniva pubblicato un articolo intitolato “Il mostro di Via Caravaggio”, a firma di , nel Controparte_5 quale l'autore, rifacendosi alle notizie di stampa dell'epoca dei fatti ed annotando, testualmente, che “la città è sconvolta nel suo cuore borghese. Un ingegnere trentenne
prova a rasserenarla auto accusandosi del crimine. Ma il Parte_1 suo è solo un momento di difficoltà psicologica: con l'omicidio non c'entra nulla”, poneva di fatto in essere un contenuto tale da lederne la propria reputazione;
- la detta notizia risultava essere del tutto inveritiera, dal momento che lo stesso ingegnere, abitando nei dintorni dell'immobile ove si era consumato il delitto e trovandosi, al momento dell'accaduto, nelle vicinanze, veniva portato in Questura per opportuni chiarimenti e rilasciato in quella stessa serata, non essendo stato riscontrato alcunché di rilevate a suo carico;
- nonostante l'invio di una lettera di smentita del riportato contenuto e la contestuale reprimenda nei confronti del Direttore editoriale – lettera della quale si chiedeva l'integrale pubblicazione ed il versamento all'associazione umanitaria “Save the Children” della somma di euro 2.000,00 a titolo di ristoro del danno – sul menzionato quotidiano, edizione dell'11.9.2008, a pag. X della Cronaca di Napoli, veniva pubblicato soltanto un trafiletto intitolato “Io e la strage di via Caravaggio”, nel quale veniva riportato solo la parte iniziale della detta missiva;
- di aver inviato al medesimo Direttore un'ulteriore lettera di ammonimento (come riportata in atti);
- avendo subito, in conseguenza della detta pubblicazione, rilevanti conseguenze di ordine sociale, professionale e familiare, con ripercussioni notevoli di natura psicologica, non poteva che ritenersi gravemente danneggiato dall'accaduto.
Tutto quanto dedotto, così concludeva, chiedendo al Tribunale adito: “[…] in via preliminare, a) Accertare e dichiarare la diffamazione a mezzo stampa del quotidiano
pagina 2 di 24 "La Repubblica", subita dall'attore con gli articoli a firma del convenuto sig.
[...]
apparsi nella Cronaca di Napoli: il 1°) in data 22 agosto 2008, col titolo "Il CP_5 mostro di Via Caravaggio", (cfr.all.1), il 2°) in data 11.9.08 col titolo "Io e la strage di Per Via Caravaggio" (cfr.all.3); entrambi di recente immessi in Internet Parte_1
e quindi, ancor più lesivi dell'onore e della dignità dell'Ing. ; Parte_1
b) per l'effetto, ordinare, in via cautelare e d'urgenza, l'oscuramento dai portali Internet dei soggetti convenuti, delle calunnie ai danni dell'attore, riportate nei suddetti articoli, ovvero nel 1°) "Il Mostro di Via Caravaggio" da "La città è scossa...con l'omicidio non
c'entra nulla." (1° capoverso, 2^ colonna.), nonché l'intero 2°) articolo "Io e la strage di
Via Caravaggio". Nel merito, c) accertare e dichiarare, altresì che il contenuto della rubrica "La parola ai lettori", relativo alla pubblicazione, non autorizzata e parziale, della lettera inviata all'Ing. e del sottostante improprio ed insolito Parte_1 commento fatto dal giornalista medesimo, costituiscono un falso, ancor Persona_2 più lesivo dell'onore e della dignità dell'attore; d) accertare e dichiarare che le suddette pubblicazioni hanno provocato a carico dell'istante ingenti danni di natura sociale, morale, psicologica e familiare, nonché patrimoniale, sotto vari aspetti;
e) per l'effetto, condannare i sigg. e , in solido con gli altri convenuti, Controparte_5 Parte_2 al risarcimento di tutti i danni subiti dall'istante nella misura che sarà specificata in corso di causa, ovvero in quella che verrà determinata dal giudice adito anche in via equitativa;
f) per l'effetto, altresì, condannare i suddetti sigg. e , ed in CP_5 Pt_2 solido gli altri convenuti, al pagamento della sanzione prevista dall'art. 12 legge 8 febbraio 1947 n 48; g) in ogni caso, condannare tutti i convenuti al pagamento in solido di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Il nonché e si Controparte_3 CP_4 Controparte_5 costituivano in giudizio. In particolare, deducevano:
- in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per omessa indicazione nell'avvertimento previsto ex art. 163 n. 7 c.p.c. della decadenza ex art. 38 c.p.c., nonché la carenza di legittimazione passiva di , rivestendo questi il Parte_2 ruolo di redattore responsabile, dunque non di direttore, né di proprietario e tantomeno di redattore dell'articolo;
- in base alla richiamata normativa giurisprudenziale, la carenza di presupposti per l'inibitoria all'oscuramento degli articoli;
pagina 3 di 24 - che nonostante la lettera di chiarimenti – trasmessa il 5.9.2008 da Parte_1 al capo redattore – fosse esorbitante rispetto ai limiti di
[...] Parte_2 forma e contenuto previsti ex art. 8 della legge n. 47/48, nonché rivolta ad un soggetto non tenuto alla pubblicazione, era stata comunque pubblicata nella sua parte più rilevante, tale da ritenersi infondato quanto contestato da parte attorea;
- nel merito, l'infondatezza della domanda attorea, atteso che l'articolo del 22.8.2008
– riportando un breve inciso, fondato su una puntuale ricostruzione, riguardante l'attore – risultava privo dei requisiti minimi per essere considerato diffamatorio;
- l'infondatezza in ordine all'asserita falsità dell'articolo dell'11.9.2008 per la pubblicazione solo parziale della missiva inviata dall' al , dal Pt_1 Pt_2 momento che la detta lettera non integrava una smentita e non ne era dovuta la pubblicazione;
- l'inesistenza di pretesi danni, attesa l'insussistenza di atto diffamatorio e/o diffusione illecita di dati personali;
- l'inammissibilità della richiesta di condanna alla pena pecuniaria, potendo quest'ultima trovare accoglimento soltanto nell'ambito di un giudizio penale.
Alla luce di tutto ciò, così concludeva: “[…] in via preliminare;
accertare e dichiarare la nullità della citazione per le ragioni tutte illustrate al paragrafo 3.1 che precede;
2. sempre in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del dott. per le ragioni tutte illustrate al paragrafo 3.2 che precede;
Parte_2
3. ancora in via preliminare, accertare e dichiarare la inammissibilità della richiesta di
"oscuramento" ex adverso formulata in via cautelare e d'urgenza per le ragioni tutte illustrate al paragrafo 3.3 che precede;
4. ancora in via preliminare accertare e dichiarare la inammissibilità/irritualità della lettera di rettifica/contestazione inviata dall'attore alla redazione di Napoli in data 5 settembre 2008, per le ragioni tutte illustrate al paragrafo 3.4 che precede;
5. nel merito, respingere le domande tutte formulate dall'attore in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate;
6. in ogni caso, condannare l'attore al pagamento, in favore dei convenuti, delle spese di giudizio”.
Conclusa l'istruttoria, il Tribunale di Santa Maria, con sentenza n. 3003, pubblicata il 16.12.2020, così provvedeva: “
1. Dichiara la carenza di legittimazione passiva di
;
2. Rigetta la domanda attorea;
3. Condanna Parte_2 Parte_1
pagina 4 di 24 alla refusione delle spese processuali in favore dei convenuti Pt_1 [...]
(già , ed Controparte_6 Controparte_3 Controparte_5 CP_4
che liquida in € 4488,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori come per
[...] legge;
4. Compensa le spese processuali tra e Parte_1 Parte_2
”.
[...]
In motivazione, il Tribunale affermava:
- la carenza di legittimazione passiva in capo a , non rivestendo Parte_2 questi né la qualifica di direttore della testata, né di editore e né di autore dell'articolo;
- che, in ordine a richiamate massime giurisprudenziali in materia, l'articolo pubblicato in data 22.8.2008 non poteva che inquadrarsi nell'ambito di una mera ricostruzione storica dei fatti;
la successiva pubblicazione dell'articolo dell'11.9.2008
– in cui risultava pubblicata la parte saliente della missiva inviata dall'attore al redattore – neppure integrava alcun delitto di falso;
non poteva attribuirsi alcun valore diffamatorio alla documentazione – tardivamente depositata – concernente l'archivio telematico del quotidiano;
- che, in base ai richiamati principi giuridici in materia di danno all'onore e alla reputazione, parte attrice avrebbe dovuto dimostrare le conseguenze lesive asseritamente patite per effetto della condotta di parte convenuta e non poteva, dunque, ritenersi provato alcunché, date le generiche e contraddittorie circostanze addotte dai testi escussi;
- l'inammissibilità della documentazione depositata in data 24.10.2019, in quanto tardiva.
Ragion per cui, alla luce di quanto predetto, il giudice di prime cure rigettava la domanda attorea.
B. Giudizio d'appello ha proposto appello avverso la testé menzionata sentenza Parte_1
n. 3003/2020 del Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
Con un primo motivo di gravame, l'appellante lamenta che – in merito a quanto motivato dal Giudice di prime cure a pag. 3, righi 19 e 20, pag. 4, righi da 39 a 41 e pag. 5, righi da 1 a 32 ed in ordine al punto 2 del dispositivo – il Tribunale avrebbe violato l'art. 8 della legge n. 47/48 e l'art. 3 della legge sulla privacy, tale da emettere pagina 5 di 24 una sentenza nulla. Ragion per cui, atteso l'evidente vizio procedimentale e motivazionale in odine all'esatta interpretazione delle prescrizioni richiamate, le predetti parti di sentenza impugnata, devono essere riformate.
Con un secondo motivo di gravame, l'appellante asserisce che – in merito a quanto motivato dal giudice di prime cure a pag. 5, righi 30 a 32 – il Tribunale avrebbe violato e scorrettamente governato la domanda giudiziale, avendo valutato la circostanza dell'articolo in rete come non integrante alcuna lesione, ed avrebbe omesso il sindacato sulla domanda di cancellazione di dati del ricorrente. Per cui, ritenendosi violati gli artt. 112 e 116 c.p.c., necessiterebbe ottenere una pronuncia che riconosca l'ammissibilità del deposito della documentazione operata e la sua valutazione ai fini della persistenza del danno e della sua valutazione.
Con un terzo motivo di gravame, l'appellante lamenta che – in merito a quanto motivato dal Giudice di prime cure a pag. 5, righi 33 a 42, pag. 6, righi 1 a 14 e pag.
7, righi 5 a 14 – il Tribunale avrebbe qualificato erroneamente la fattispecie in esame, riconducendola alla previsione ex art. 2043 c.c., piuttosto che in quella dell'art. 2059 c.c. ed avrebbe, finanche, scorrettamente applicato i principi in ordine al regime probatorio nella specifica materia, oltre che del criterio di valutazione equitativa del danno, tale da non pronunciarsi sulla domanda giudiziale di comminazione della sanzione ex art. 12, l. 47/98, così violando l'art. 112 c.p.c..
Ragion per cui, l'appellante ha chiesto doversi riformare le anzidette parti della sentenza impugnata, al fine di ottenere una pronuncia che riconosca il raggiungimento della prova del danno in ordine ai dati offerti (anche se di carattere presuntivo) e la sua quantificazione mediante un criterio cd. equitativo.
Con un quarto motivo di gravame, l'appellante asserisce che – in merito a quanto motivato dal giudice di prime cure a pag. 3, righi 16 a 18 – il Tribunale avrebbe dichiarato d'ufficio la carenza di legittimazione passiva di , senza Parte_2 alcun accertamento dell'effettiva responsabilità, così violando gli artt. 112 e 87
c.p.c.. Per cui, necessiterebbe riformare quanto statuito sul punto.
Con un quinto motivo di gravame, l'appellante rappresenta che – in merito a quanto motivato dal giudice di prime cure a pag. 7, righi 15 a 19 ed in ordine ai capi 3 e 4 del dispositivo – all'esito della riforma della sentenza gravata per le suindicate pagina 6 di 24 motivazioni, andrebbe poi riformato il capo giudiziale di condanna alle spese processuali.
Ciò dedotto, parte appellante ha così concluso:
“A- accogliere il presente gravame e riformare integralmente la sentenza n.
3003/2020, pubblicata il 16.12.2020, allo stato non notificata, emessa nella causa civile iscritta al n. 700980/2009 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2009, resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, I Sezione Civile, in persona del
Giudice Unico, dott.ssa ELbetta Bernardel, per tutti i motivi di diritto di cui ai capi sub 1, 2, 3, 4 e 5 che precedono, ed ai quali si opera rimando:
B- per l'effetto, in riforma integrale della sentenza impugnata, ed in accoglimento delle domande formulate in primo grado e che quivi devono intendersi per ripetute e trascritte, accertare il diritto dell'appellante a vedere applicato nella fattispecie il cd. diritto all'oblio, connotazione del vizio di diffamazione a mezzo stampa, ed accertato
l'illecito trattamento e violazione dei dati personali e di privacy, riconosciuto il suo diritto al ristoro dei danni non patrimoniali patiti, da determinare secondo il criterio cd. equitativo, con conseguente condanna degli appellati in solido e/o ciascuno secondo il titolo ed il grado di responsabilità nei confronti dell'appellante della somma a determinarsi e/o determinata nonché della sanzione ex art. 12 legge 47/98 e della cancellazione dei dati del ricorrente dagli articoli citati pure immessi online e/o alla deindicizzazione degli stessi;
C- condannare gli appellati in solido alla rifusione delle spese generali, diritti e onorari del doppio grado di giudizio e, in ogni caso, rigovernare le spese del primo grado di giudizio in aderenza alla riforma della sentenza gravata per tutti i motivi di diritto che precedono”.
(già già Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, in uno a e si costituiscono in
[...] CP_4 Controparte_5 giudizio, contestando ed impugnando quanto ex adverso dedotto, perché infondato in fatto e in diritto.
In particolare, deducono che:
- in via preliminare, l'appellante abbia formulato domande nuove rispetto a quelle formulate in sede di atto introduttivo di primo grado, tale da ritenersi l'atto di gravame violativo dell'art. 345 c.p.c.; l'inammissibilità dell'appello ritenendosi violati anche gli artt. 342 e 348 bis c.p.c.;
pagina 7 di 24 - il primo motivo di gravame risulta infondato, atteso che l'articolo de quo, nonostante il tempo trascorso dei fatti narrati, possiede tutti i requisiti normativamente previsti per poter essere ritenuto legittimo esercizio dell'attività di informazione del giornalista e lecito in ogni sua parte, tale da non derivarne alcuna valenza diffamatoria o lesiva della riservatezza dell'appellante;
- il secondo motivo di gravame non può essere accolto, atteso quanto correttamente rilevato dal Tribunale, ovvero il tardivo deposito di documentazione (consistente esclusivamente nella pedissequa riproduzione dell'articolo di del Controparte_5
22.8.2008, estratta dall'archivio del sito web de “La Repubblica”) effettuato da parte appellante, non essendo documentazione di formazione successiva, ma già disponibile in epoca antecedente, ovvero prima che si realizzassero le preclusioni processuali;
- il terzo motivo di gravame non può che ritenersi infondato, atteso quanto correttamente statuito dal giudice di prime cure in ordine alla mancata allegazione di un valido elemento probatorio atto a dimostrare la sussistenza di presunti danni configuratisi in capo all'appellante;
- attesa l'acclarata carenza di legittimazione passiva di discendente Parte_2 dalla indiscutibile norma di legge di cui all'art. 11 l. 47/1948 e considerata l'infondatezza dei motivi di gravame finora esposti, tale da doversi confermare quanto statuito in materia di spese processuali, i suindicati quarto e quinto motivo di gravame sono privi di qualsivoglia fondamento.
Alla luce di tutto quanto fin qui esposto, gli appellati così hanno concluso: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta
e disattesa: (i) in via preliminare, dichiarare l'appello avversario inammissibile, per le ragioni di cui al paragrafo 5.1. del presente atto;
(ii) in via preliminare, dichiarare
l'appello avversario inammissibile, per le ragioni di cui al paragrafo 5.2. del presente atto;
(iii) in via preliminare, dichiarare l'appello avversario inammissibile, per le ragioni di cui al paragrafo 5.3. del presente atto;
(iv) nel merito respingere integralmente
l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto, con integrale conferma della sentenza n. 3003/2020; (v) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizi.”.
pagina 8 di 24 Con decreto presidenziale del 16.4.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per l'udienza del 13.5.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ..
Con ordinanza del 11.6.2025 (comunicata alle parti in data 12.6.2025) la causa è stata trattenuta in decisione, assegnando alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., i termini di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
C. Esame dei motivi di appello
In via preliminare, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dagli odierni appellati nella propria comparsa di costituzione e risposta ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
Il primo comma dell'art. 342 c.p.c., nella lettera ratione temporis applicabile – cioè, quella introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. 0 a) del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 2012, n. 134 – recita: “l'appello su propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare
e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge
e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. La Corte di legittimità ha chiarito che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di
pagina 9 di 24 appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (così Cass. ord. 13535/2018) e che “non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata”
(così Cass. ord. 7675/2019). Nella specie, parte appellante ha individuato le parti della sentenza di prime cure fatte oggetto di specifica censura ed ha argomento le critiche sollevate. Pertanto, deve ritenersi che l'impugnazione rispetti i criteri di forma e sostanza richiesti dall'art. 342 c.p.c.
Ancora in via preliminare, quanto alla dedotta inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. (concernente l'inammissibilità del gravame per mancanza di probabilità di accoglimento), va detto che la facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350
c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché tale facoltà è preclusa – come nel caso di specie – ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350 (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, n. 14696 del 19/07/2016; Sez. L, n.
10409 del 01/06/2020). Del resto, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348 ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 – L, Ord. N.
37272 del 29/11/2021).
Ciò detto e passando al merito dell'appello, va precisato quanto segue.
pagina 10 di 24 Nel primo motivo di gravame, l'impugnante ha lamentato l'errore in cui sarebbe incorso il primo Giudice il quale, “pur avendo correttamente individuato nell'articolo del 22.08.2008 una violazione del diritto alla riservatezza dell'appellante – statuendo che «l'autore avrebbe dovuto omettere di indicare le generalità dell – Parte_1
è incorso in un palese errore di valutazione nel ritenere immune da censure la successiva pubblicazione dell'11.09.2008”, pubblicazione quest'ultima che, invece, piuttosto che rimediare all'ingiustizia perpetrata, l'avrebbe aggravata, operando una vera e propria manipolazione della rettifica, per mezzo della pubblicazione solo parziale della relativa lettera e, comunque, omettendo parti significative di essa.
Come noto, l'art. 8 della Legge n. 47/1948 stabilisce il diritto di richiedere una rettifica gratuita ai giornalisti e alle agenzie di stampa se un'immagine o un'affermazione pubblicata è ritenuta lesiva della dignità o contraria a verità. La rettifica non deve però superare, per espresso dettato normativo, le 30 righe, deve essere attinente ai fatti contestati e il direttore della testata ha l'obbligo di pubblicarla entro due giorni, con la stessa evidenza grafica della notizia originale. Dunque, l'esercizio del diritto di rettifica mira a realizzare una sorta di
“riequilibrio”, facoltizzando chi si ritiene leso dalla pubblicazione di una notizia che lo riguarda a richiedere la pubblicazione della “propria verità”. Tale carattere facoltativo (ribadito anche dalla sentenza qui gravata), poi, concretamente significa che sia l'an che il quomodo della richiesta sono riservati alla valutazione soggettiva di chi si ritiene offeso, al cui discrezionale e insindacabile apprezzamento è rimesso sia di stabilire il carattere lesivo della propria dignità dello scritto o dell'immagine, sia di fissare il contenuto e i termini della rettifica. La richiesta di rettifica soggiace, in ogni caso, a tre regole: 1) dev'essere avanzata dal soggetto interessato al direttore responsabile della testata giornalistica;
2) non deve superare il limite delle trenta righe e deve attenersi ai fatti che si intendono smentire o correggere; 3) non deve avere contenuto suscettibile di incriminazione penale.
Ebbene, nel caso de quo, appare evidente che: a) la missiva di rettifica a firma dell'odierno appellante era diretta al Caporedattore della redazione napoletana del quotidiano “La Repubblica”, Dott. , e non al Direttore Responsabile Parte_2 della medesima testata, il quale veniva comunque ritualmente citato all'atto dell'introduzione del primo grado del presente giudizio;
b) il testo della detta missiva pagina 11 di 24 di rettifica aveva un'ampiezza ben superiore al limite delle trenta righe, limite espressamente prescritto dal medesimo art. 8 della Legge 47/1948. Da qui, la necessaria operazione di riduzione del contenuto da pubblicare, adeguatamente condotta dal Dott. che si limitava a riportare la sola parte della Controparte_5 missiva effettivamente diretta a garantire l'adempimento della funzione riparatoria e riequilibratrice che la legge attribuisce alla rettifica stessa;
c) veniva espunta dalla pubblicazione la parte delle missiva nella quale l'appellante metteva in discussione la correttezza deontologica dell'operato del giornalista e quella in cui si CP_5 chiedeva una somma, a titolo di rimborso simbolico, da corrispondersi ad una associazione umanitaria, assumendo di averne sicuro diritto, anche se poi il giudizio civile si sarebbe incaricato, almeno in prime cure, di smentire il fondamento di tale pretesa.
Dunque, in perfetto accordo con quanto già dichiarato dal primo Giudice sul punto nella sentenza qui gravata, va ribadito che nel “secondo articolo risulta pubblicata la parte saliente della missiva inviata dall'attore al redattore, ossia quella relativa al racconto oggettivo dei fatti realmente avvenuti nel novembre del 1975, ovvero epurata dei soli commenti negativi rivolti al giornalista per aver pubblicato l'articolo del
22.8.2008”. Né può disconoscersi la correttezza dell'operato del giornalista, nonché autore dell'articolo, Dott. il quale nel chiudere il trafiletto Controparte_5 riportante la porzione della rettifica testé descritta, concludeva il relativo commento in calce dichiarando: “Da parte mia non posso che ribadire quanto già scritto: nella strage di via Caravaggio l'ingegnere non c'entrava nulla”. Orbene, Parte_1 dal momento che non sussiste alcun obbligo di pubblicazione della rettifica, ex art. 8
L. 47/48, allorquando si sia fatta registrare un'eccedenza del testo della stessa rispetto al parametro di legge, come nel caso de quo, la manipolazione del testo o la sua sintesi devono ritenersi ammissibili purché non omettano passaggi essenziali, né compromettano l'intento riparatorio ad esso sotteso: secondo il principio 'imputet sibi', infatti, se si decide di pubblicare una richiesta di rettifica devono essere rispettati gli argomenti sottesi alla medesima richiesta. Detto altrimenti, una pubblicazione che fosse arbitrariamente manipolativa oppure nei fatti soltanto funzionale a ribadire la posizione già espressa dal giornale, sarebbe illegittima. Ma, nel caso di specie, la pubblicazione, ancorché parziale, della missiva di rettifica,
pagina 12 di 24 avvenuta nel rispetto pieno della lettera e dello spirito di riequilibrio perseguito dall'odierno appellante, si ritiene abbia rispettato la ontologica funzione, di riparazione e riequilibrio appunto, tipicamente prescritta dall'art. 8 della Legge
47/1948, ragione per la quale deve escludersi che il relativo motivo di gravame qui vagliato abbia pregio alcuno.
Nel secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato l'operato del primo
Giudice per aver “errato nel considerare irrilevante la documentazione attestante la permanente accessibilità online degli articoli, definendola «tardivamente depositata" e
"senza alcuna portata innovativa»”, così omettendo di applicare i principi, ormai consolidati a livello nazionale ed europeo, in materia di diritto all'oblio.
Sul punto, fa d'uopo premettere alcune precisazioni. Come noto, il diritto all'oblio è stato pensato e definito dalla giurisprudenza come il diritto a non subire gli effetti pregiudizievoli della ripubblicazione, a distanza di tempo, di notizia pur legittimamente diffusa in origine, ma non più giustificata da nuove ragioni di attualità; diritto la cui tutela sconta, sul piano applicativo, e segnatamente su quello del bilanciamento degli interessi, una criticità data dalla possibilità che siano conservate in rete notizie, anche risalenti, spesso superate da eventi successivi, e perciò inattuali. Il principio generale in materia, dunque, resta quello per cui la diffusione di notizie sulle persone è lecita se e solo se in quel momento c'è un interesse della collettività dato dalla notorietà o dal ruolo pubblico della persona citata. In caso contrario, prevale il suo diritto alla riservatezza rispetto ad avvenimenti passati che potrebbero vulnerarlo nella dignità e nell'onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva (Cass. SS.UU. n. 19681 del 22.7.2019).
Nei casi, come quello che qui ci occupa, di diffusione dell'informazione incriminata per mezzo di strumenti digitali ed informatici, poi, il diritto all'oblio si tutela tramite la cd. deindicizzazione, procedura che, come noto, non elimina il contenuto, ma lo rende non direttamente accessibile tramite motori di ricerca esterni all'archivio in cui quel contenuto si trova. Pertanto, qualora sia pubblicato sul web un articolo di interesse generale, ma lesivo dei diritti di un soggetto che non rivesta o non rivesta più la qualità di personaggio pubblico, può essere disposta la deindicizzazione dell'articolo dal motore ricerca, al fine di evitare che un accesso agevolato, e protratto nel tempo, ai dati personali di tale soggetto, tramite il semplice utilizzo di pagina 13 di 24 specifiche parole chiave, possa ledere il diritto di quest'ultimo a non vedersi reiteratamente attribuita una biografia telematica diversa da quella reale e costituente oggetto di notizie ormai superate (Cass., n. 15160 del 31.5.2021).
Se, quindi, può essere considerata lecita la permanenza di un articolo di stampa, a suo tempo legittimamente pubblicato, nell'archivio informatico di un quotidiano che riguardi fatti risalenti nel tempo oggetto di una inchiesta giudiziaria poi sfociata nell'accertamento dell'estraneità di un dato soggetto, pur menzionato nel detto articolo, come nel caso che qui ci occupa, è altresì legittimo che, a richiesta dell'interessato, l'articolo sia deindicizzato e non più reperibile attraverso i comuni motori di ricerca, ma solo, eventualmente, attraverso l'archivio storico del quotidiano, oppure che, a richiesta dell'interessato, all'articolo sia apposta una sintetica nota informativa, a margine o in calce, che dia conto dell'esito finale del procedimento giudiziario passato in giudicato e che ha definitivamente accertato i fatti storici (Cass. n. 6806 del 07/03/2023).
Dunque, sebbene non si possa affermare in termini generali un obbligo di costante aggiornamento della notizia o di rimozione della stessa una volta che sia trascorso un determinato lasso di tempo, deve tuttavia riconoscersi in capo alla persona interessata dalla persistenza di una pubblicazione che reputi a sé pregiudizievole, il diritto di tutelare la propria reputazione e di richiedere l'aggiornamento del sito o la rimozione della notizia. Dunque, il soggetto al quale la notizia si riferisce ha diritto ad attivarsi per chiederne l'aggiornamento o la rimozione, con la conseguenza che l'ingiustificato rifiuto o ritardo da parte del titolare del sito è idoneo a comportare il risarcimento del danno patito successivamente alla richiesta, danno che ovviamente va allegato e provato, anche in via presuntiva (Cass. sent. n. 6116 del 1° marzo
2023).
Orbene, in una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che il diritto fondamentale all'oblio può subire una compressione, a favore del diritto di cronaca, solo in presenza di certi presupposti: 1) interesse pubblico dell'immagine o notizia;
2) interesse effettivo e attuale alla sua diffusione;
3) notorietà del rappresentato;
4) informazione vera, diffusa con modalità non eccedenti lo scopo informativo e scevra da insinuazioni o considerazioni personali;
5) rispetto del diritto di replica dell'interessato (Cass., sezione 3, civile, ordinanza n. 3013 del 1 febbraio pagina 14 di 24 2024). Ora, se appare chiaro come nella vicenda che qui ci occupa irrimediabilmente difettino diversi tra i presupposti appena riportati – quali, ad esempio, quelli di cui ai numeri 1, 2 e 3 –, il che lascerebbe propendere per la prevalenza del diritto all'oblio su quella alla riservatezza, tuttavia, nella medesima pronuncia, il Giudice nomofilattico riconosceva in maniera tranciante come il riconoscimento della tutela legale, anche risarcitoria, del violato diritto alla riservatezza/oblio del ricorrente dovesse subordinarsi al dirimente concorrere di ulteriori precondizioni, quali: “a) la potenzialità diffusiva, trattandosi di articoli rinvenibili liberamente sul web […]; b) i caratteri di gravità assoluta della notizia rimasta on line e non aggiornata (accusato di uno dei reati che suscitano massima riprovazione nella società civile, ovvero quello di detenzione di materiale pedopornografico e di molestie, vicenda processuale risalente al 2008, da cui era stato assolto per non aver commesso il fatto nel 2009); c) le ripercussioni subite, anche di tipo medico, sulla sua sfera personale e sociale”.
Orbene, se come detto e come ulteriormente sarà chiarito in seguito, la tutela risarcitoria del danno richiede che lo stesso sia allegato e provato, anche in via presuntiva, a maggior ragione, ciò che permette di ritenere effettivamente violato il diritto all'oblio è, al di là della precondizione della potenzialità diffusiva del materiale presente in internet, anche e soprattutto il dato della effettiva gravità assoluta della notizia rimasta online e non aggiornata o rimossa. Ebbene, la vicenda portata all'attenzione di questa Corte, quindi i due articoli incriminati, quello originario e la relativa rettifica – la cui pubblicazione e permanenza in rete avrebbero cagionato il lamentato danno all'appellante, fondante la richiesta di oscuramento/oblio – narrano, invece, soltanto in un passaggio brevissimo della parte introduttiva dell'articolo e in perfetta aderenza con quanto storicamente avvenuto e con quanto espressamente riconosciuto dallo stesso gravante, della condotta da lui tenuta all'epoca dei fatti – di come, cioè, si fosse autoaccusato dell'efferato plurimo omicidio nell'immediatezza dei fatti – condotta il cui resoconto storico in alcun modo poteva e doveva essere aggiornato dalla testata e che, soprattutto, in alcun modo è comparabile, per gravità, al caso che aveva condotto alla pronuncia di cui all'ordinanza del 2024 della Suprema Corte, citata da ultimo, dove la lesività effettiva della condotta omissiva della testata era invece emersa, nella sua inemendabile radicalità, per non aver i responsabili della stessa provveduto a rendere edotti i pagina 15 di 24 lettori dell'evoluzione registrata nella relativa vicenda processuale, ovvero, per non aver provveduto a pubblicare la notizia dell'assoluzione di un soggetto accusato e condannato per pedopornografia e poi, appunto, definitivamente scagionato da ogni addebito in merito.
Alla luce di tutto quanto qui esposto va, quindi, considerata infondata la richiesta, già formulata dell'Ing. in prime cure e qui riproposta, di ottenere Parte_1
l'oscuramento degli articoli che lo riguardano e per i quali è causa, sia di quello del
22.8.2008 che di quello dell'11.9.2008, quale declinazione del più generale diritto all'oblio, diritto in questa sede nuovamente invocato e che tuttavia si deve considerare in alcun modo leso dal fatto di aver mantenuto gli articoli incriminati nell'archivio web del giornale e di averli, quindi, resi accessibili attraverso i comuni motori di ricerca, per essere siffatta condotta non connotata da quella gravità assoluta oggi assurta a condizione irrinunciabile per la configurazione di una lesione giuridicamente rilevante dell'invocato diritto, tale da fondare il prospettato danno all'immagine.
Con il terzo motivo di appello, il gravante ha censurato la decisione qui impugnata per aver il primo Giudice rilevato il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'odierno appellante, attore in primo grado, quanto al danno asseritamente subito, omettendo così del tutto di considerare “che, in materia di lesione di diritti della personalità, la prova del danno non patrimoniale può essere fornita anche tramite presunzioni semplici, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c.”.
Una tale censura impone, invero, una disamina previa circa l'effettivo configurarsi, nel caso in esame, di un'ipotesi di diffamazione a mezzo stampa da ascriversi in capo agli odierni appellati, convenuti in primo grado, il cui contegno oltraggioso, sostanziatosi nella pubblicazione dei due articoli per cui è causa, dovrebbe fondare la richiesta di risarcimento del danno asseritamente patito. Solo dopo, può venire eventualmente in rilievo la questione dell'idoneo assolvimento dell'onere della prova in capo al presunto danneggiato.
Come noto, la condotta che integra il delitto di cui all'art. 595 c.p. – il recare offesa all'altrui reputazione – deve realizzarsi attraverso una comunicazione rivolta a più persone, che abbiano notizia dell'offesa, contemporaneamente o anche in momenti successivi. La condotta di comunicazione con più persone è integrata non solo nei pagina 16 di 24 casi in cui sia direttamente riscontrabile la volontà, da parte dell'agente, di divulgare a più soggetti le proprie dichiarazioni, ma anche nel caso in cui, per il carattere stesso della comunicazione, essa sia ontologicamente rivolta alla divulgazione a beneficio di più destinatari: proprio come accade allorché taluno pubblichi, su un quotidiano a tiratura nazionale, il resoconto storico di un fatto di cronaca nera che, ancorché avvenuto decenni prima, involga comunque il riferimento a soggetti poi risultati estranei alle vicende ivi narrate. Ebbene, in tali casi, come chiarito dal primo Giudice, quando, cioè, una notizia del passato, a suo tempo diffusa nel legittimo esercizio del diritto di cronaca, venga ad essere nuovamente diffusa a distanza di un lasso di tempo significativo, sulla base di una libera scelta editoriale, l'attività svolta dal giornalista riveste un carattere meramente
“storiografico”, per cui il diritto dell'interessato al mantenimento dell'anonimato sulla sua identità personale è prevalente, a meno che non sussista un rinnovato interesse pubblico ai fatti, ovvero che il protagonista abbia ricoperto o iniziato a ricoprire una funzione che lo renda pubblicamente noto.
Con la sentenza n. 19681 del 22.7.2019, già citata, le Sezioni Unite Civili della
Suprema Corte di cassazione affrontano proprio, e per quel che qui ci riguarda, la ricorrente questione del rapporto tra diritto alla ripubblicazione/rievocazione storica di una notizia e il diritto all'oblio della persona che ne è interessata. Detta sentenza si sofferma ampiamente non solo sull'esercizio dell'attività giornalistica, ma anche dell'attività storiografica, qui in rilievo, intesa come rievocazione storica di fatti ed eventi che hanno segnato la vita di una comunità, che fa parte della memoria collettiva di un popolo e ne rappresenta l'anima e che, perciò, assurge a preziosa opera a servizio della memoria collettiva. Ebbene, simili rievocazioni giornalistiche, a meno che non riguardino personaggi che hanno rivestito o rivestono tuttora un ruolo pubblico, ovvero fatti che per il loro stesso concreto svolgersi implichino il richiamo necessario ai nomi dei protagonisti, devono svolgersi in forma rigorosamente anonima, perché nessuna particolare utilità può trarre, chi fruisce di quell'informazione, dalla circostanza che siano individuati o individuabili in modo preciso coloro che tali atti hanno compiuto. Quando il cronista diventa storico, cioè, il diritto all'oblio si rafforza, con la conseguenza, ha precisato la Suprema Corte, che la pubblicazione di un articolo che a distanza di anni ripropone nome e cognome del pagina 17 di 24 protagonista di fatti ormai passati non è legittima, a meno che si tratti di personaggi tuttora di pubblico interesse.
Orbene, se la decisione di un quotidiano, di un settimanale o comunque di una testata giornalistica di procedere alla rievocazione storica di fatti ritenuti importanti in un determinato contesto sociale e territoriale non può essere messa in discussione in termini di opportunità, se, cioè, non può essere sindacata la decisione di pubblicare, come nel caso di specie, la ricostruzione storica di una serie di fatti criminosi che hanno coinvolto e impressionato in modo particolare la vita di una collettività in un determinato periodo, tuttavia, il giudice di merito può e deve accertare se sussista o meno un interesse qualificato a che quella pubblicazione venga diffusa con riferimenti precisi alla persona che di quella vicenda fu protagonista, in un passato più o meno remoto. Il che significa che il diritto ad informare, che sussiste anche rispetto a fatti molto lontani, non equivale in automatico al diritto alla nuova e ripetuta diffusione dei dati personali.
Ebbene, nel caso de quo, ai fini di un corretto inquadramento storico della vicenda, va chiarito che l'articolo in oggetto si inseriva nell'ambito di una rubrica settimanale di cronaca nera, che aveva, tra gli altri, rievocato il racconto del plurimo omicidio di
Via Caravaggio, particolarmente efferato, avvenuto a Napoli nel 1975, sul quale l'opinione pubblica locale si era a lungo confrontata. Il riferimento, nell'articolo a firma di all'atto di autoaccusa di cui l'attore in primo grado, Controparte_5 odierno appellante, si era reso indebito protagonista, è stato operato senza accostamenti suggestionanti e/o fuorvianti sottintesi, tanto che il nome dell'Ing. compare solo nel corpo dell'articolo, in un breve inciso che fa da Parte_1 cappello alla esposizione dei fatti inquietanti di cui la lugubre storia è intessuta, e non nel titolo in grassetto, né nell'occhiello, dove invece, con caratteri più piccoli, veniva riportato il solo nome della strada dove il fatto di cronaca nera ebbe a consumarsi.
Ebbene, questa Corte, ripercorrendo i tratti essenziali della pronuncia resa in primo grado, ritiene che il contenuto tanto dell'articolo del 22.8.2008 quanto della rettifica dell'11.9.2008, pubblicata per estratto, non riproduca nessuna gratuita e strumentale rievocazione del passato, né sostanzi ricerca alcuna di volontaria spettacolarizzazione coinvolgente l'appellante, né, infine, configuri intento di sorta di pagina 18 di 24 perseguire una nuova condanna mediatica e sociale in danno dell'Ing. Parte_1
ma piuttosto richiama il progetto editoriale che nelle sue articolazioni
[...] concrete ben può farsi rientrare nel più ampio novero dei diritti di cronaca, di libertà di stampa e di espressione costituzionalmente garantiti. Ciò a dire che la legittimità dell'iniziativa editoriale esclude di per sé qualsiasi rilevanza giuridica delle condotte ascrivibili agli odierni appellati, in termini di possibile configurazione di un reato di diffamazione a mezzo stampo, mancando peraltro, qualsiasi prova del sussistere dell'elemento soggettivo della diffamazione stessa – “essendo all'uopo irrilevanti
l'intenzione, lo scopo, le particolari finalità, le motivazioni dell'agente, giacché l'art. 595
c.p. non esige il dolo specifico, ma solo quello generico, inteso come coscienza e volontà della condotta adottata, cioè della comunicazione dell'addebito offensivo ad almeno due persone, con la consapevolezza dell'idoneità delle espressioni adottate a menomare apprezzabilmente la reputazione del soggetto passivo” (Cass. pen. Sez. V,
19 dicembre 2001, n. 2972).
Orbene, se in linea puramente teorica l'esclusione della rilevanza penale delle condotte tenute dagli odierni appellati, in particolare, dall'autore dell'articolo come dal Direttore responsabile della testata, non esclude di per sé la configurabilità di un danno risarcibile in sede civile, nel caso di specie deve tuttavia registrarsi il mancato adempimento del relativo onere probatorio da parte dell'odierno appellato, come peraltro già acclarato dal primo Giudice. Non essendo, nella responsabilità civile per diffamazione a mezzo stampa, il danno all'onore ed alla reputazione, di cui qui si invoca il risarcimento, un danno "in re ipsa", la risarcibilità presuppone non solo la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma l'esatta individuazione e quantificazione monetaria delle conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova puntuali.
Detto altrimenti, l'esistenza effettiva di un lamentato danno da condotta diffamatoria risarcibile in sede civile deve essere allegata e provata dalla parte che ne chiede il risarcimento, anche attraverso il ricorso a presunzioni gravi precise e concordanti, assumendo rilevanza a tale fine, quali parametri ipotetici di riferimento, la diffusione e la rilevanza dell'offesa e finanche la stessa posizione sociale della vittima.
Ebbene, non si può in questa sede non osservare come la domanda degli attori sia risultata infondata anche con riguardo al profilo della prova del danno subito,
pagina 19 di 24 giacché nell'atto di citazione non è stato indicato alcun elemento idoneo a fornire dimostrazione (neppure in via presuntiva) della concreta integrazione in capo all'attore di un pregiudizio all'immagine, al decoro ed alla reputazione. Non solo. Ma anche l'esito dell'istruttoria testimoniale in primo grado si è rivelato non conferente sotto questo profilo. In particolare, la teste , moglie Testimone_1 dell'attore, ha dichiarato che il marito fu scosso dalla vicenda al punto da dover ricorrere a medicinali e a cure psicologiche, eppure tali circostanze non sono state supportate da alcuna evidenza documentale (referti medici, prescrizioni di farmaci, et similia). Del pari generiche sono parse le dichiarazioni rese in ordine all'allontanamento di alcuni amici dell'Ingegnere a seguito delle pubblicazioni incriminate, dal momento che nelle stesse non vi è alcuna menzione di elementi che consentano di individuarli. Parimenti appaiono generiche ed inconferenti le dichiarazioni rese dal teste , che si limitava a registrare la Testimone_2 mancata partecipazione alle partite di burraco di due amici a seguito delle contestate pubblicazioni e ad accennare al disagio dell'appellante nell'affrontare l'argomento con i familiari.
Invece, come noto, la liquidazione del danno da diffamazione in sede civile deve essere compiuta dal giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto, documentato pregiudizio patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, ed assumendo quali parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima
(cfr. Cass., Sez. 3, Ord. n. 4005 del 18.2.2020; cfr., nello stesso senso, Cass., Sez. 6
- 3, Ord. n. 8861 del 31.3.2021). Le considerazioni fin qui svolte consentono di ritenere mancata una dimostrazione chiara e stringente dell'esatta entità dei danni patiti, tale da rendere possibile una precisa quantificazione monetaria degli stessi.
Quanto, poi, alla rivendicata applicabilità dell'art. 12 della Legge 47/1948, il tenore letterale della norma così recita: “Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'art.
185 del Codice penale, una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato”. In forza di tale pagina 20 di 24 previsione la persona offesa dal reato di diffamazione può richiedere una somma a titolo di riparazione che non rientra nel risarcimento del danno, né costituisce una duplicazione delle voci di danno risarcibile, integrando la relativa disposizione una ipotesi eccezionale di pena pecuniaria privata prevista per legge (da ultimo Sez. 3 civ. n. 29640/2017). Ebbene, secondo quanto chiarito, ancora di recente, dalla
Suprema Corte, “la sanzione pecuniaria in oggetto, in ragione della natura sanzionatoria che la contraddistingue, postula la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione a carico del soggetto nei cui confronti venga applicata […]. Dai lavori preparatori del citato art. 12 si desume che la riparazione pecuniaria ivi prevista costituisce una sanzione civile che consegue al reato di diffamazione a mezzo stampa e che è rafforzativa della sanzione penale. Essa, perciò, presuppone l'accertamento degli elementi costitutivi di tale reato, che può peraltro essere compiuto anche dal giudice civile" (Sez. 3, n. 14485 del 07/11/2000, in motivazione)” (Cass. sentenza n. 36193/2022).
In applicazione del citato orientamento giurisprudenziale, appare chiaro che l'aver escluso nel caso de quo la effettiva sussistenza degli elementi costitutivi del reato di diffamazione, nella sua componente tanto oggettiva che soggettiva, induce a ritenere non applicabile la pur invocata sanzione pecuniaria riparativa di cui all'art. 12 della
Legge 47 del 1948.
Nel quarto motivo di gravame, l'appellante ha censurato l'operato del primo Giudice laddove erroneamente dichiarava il difetto di legittimazione passiva del Dott.
, all'epoca dei fatti Redattore-capo della redazione di Napoli del Parte_2 quotidiano "La Repubblica" e, dunque, in tale veste, “titolare di una posizione apicale
a livello locale, con conseguenti poteri e doveri di supervisione e controllo sui contenuti redatti e pubblicati dalla sua redazione”.
Ebbene, come chiarito nelle pagine che procedono, non è possibile aderire alla prospettazione attorea secondo la quale gli scritti oggetto del presente giudizio difettino del requisito della continenza espositiva. Infatti, sia il primo articolo del
22.8.2008, sia l'articolo contenente una parte della missiva di rettifica datato all'11.9.2008, ricorrono ad una forma espositiva assolutamente corretta e contenuta, la quale giammai è trasmodata nella immotivata aggressione alla reputazione dell'odierno appellante.
pagina 21 di 24 L'aver escluso la configurabilità di una condotta utile ad integrare un'ipotesi di diffamazione a mezzo stampa a carico degli odierni appellati, secondo quanto sopra a più riprese acclarato, permettono di considerare assorbita la questione della legittimazione passiva – e della conseguente responsabilità per omesso controllo – di
, rivestente la qualità di Caporedattore della redazione napoletana Parte_2 del quotidiano “La Repubblica” al momento della pubblicazione dei menzionati articoli, ritenuti infondatamente diffamatori dell'odierno appellante.
Per le considerazioni sopra esposte, l'appello proposto da Parte_1 deve essere rigettato.
D. Le spese processuali
Il rigetto dell'appello proposto da comporta la condanna Parte_1 degli stessi al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio in favore della parte appellata costituita, in virtù del principio della soccombenza, ex art. 91
c.p.c..
In particolare, i compensi professionali spettanti a parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate e l'esito del giudizio, in base ai parametri tra minimi e medi per tutte le fasi ad esclusione della fase istruttoria di cui al D.M. n.
55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellata stata ultimata successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione di valore indeterminabile complessità media.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei
pagina 22 di 24 presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 3003/2020, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) rigetta l'appello promosso da e, per l'effetto, Parte_1 conferma la sentenza di primo grado;
2) dichiara tenuto e condanna l'appellante al Parte_1 pagamento nei confronti di (GIÀ Controparte_1 [...]
, GIÀ ), in CP_2 Controparte_3 persona del legale rapp.te p.t., e , delle CP_4 Controparte_5 spese di lite che liquida complessivamente in euro 6.500,00, per i compensi professionali del presente grado, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA
(se dovuta) come per legge;
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il procedimento di appello, ai sensi dell'art. 13, comma
1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Napoli, 7.11.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Sicilia dr. Giuseppe De Tullio
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott.ssa Francesca Sicilia Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero 2729 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra:
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Pierpaolo Ardolino (C.F. ); C.F._2
Appellante
E
(GIÀ , GIÀ Controparte_1 Controparte_2 [...]
), in persona del legale rapp.te p.t. (C.F. Controparte_3
), (C.F. ) e P.IVA_1 CP_4 C.F._3 Controparte_5
(C.F. ), rappresentati e difesi dagli avv.ti Virginia Ripa Di C.F._4
NA (C.F. ) ed EL AR (C.F. ); C.F._5 C.F._6
Appellati
Oggetto: Responsabilità Extracontrattuale
Conclusioni: come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter
c.p.c., dalla difesa di parte appellante in data 12.5.2025 e dalla difesa di parte appellata in data 9.5.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Giudizio di primo grado
pagina 1 di 24 Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. dist. di Caserta, la suindicata società, nonché e , affinché venisse accertata CP_4 Controparte_5
e dichiarata la responsabilità solidale dei predetti per una pretesa attività diffamatoria avvenuta ai suoi danni a mezzo stampa.
In particolare, l'attore deduceva che:
- sul quotidiano “La Repubblica” del 22.8.2008, cronaca di Napoli, veniva pubblicato un articolo intitolato “Il mostro di Via Caravaggio”, a firma di , nel Controparte_5 quale l'autore, rifacendosi alle notizie di stampa dell'epoca dei fatti ed annotando, testualmente, che “la città è sconvolta nel suo cuore borghese. Un ingegnere trentenne
prova a rasserenarla auto accusandosi del crimine. Ma il Parte_1 suo è solo un momento di difficoltà psicologica: con l'omicidio non c'entra nulla”, poneva di fatto in essere un contenuto tale da lederne la propria reputazione;
- la detta notizia risultava essere del tutto inveritiera, dal momento che lo stesso ingegnere, abitando nei dintorni dell'immobile ove si era consumato il delitto e trovandosi, al momento dell'accaduto, nelle vicinanze, veniva portato in Questura per opportuni chiarimenti e rilasciato in quella stessa serata, non essendo stato riscontrato alcunché di rilevate a suo carico;
- nonostante l'invio di una lettera di smentita del riportato contenuto e la contestuale reprimenda nei confronti del Direttore editoriale – lettera della quale si chiedeva l'integrale pubblicazione ed il versamento all'associazione umanitaria “Save the Children” della somma di euro 2.000,00 a titolo di ristoro del danno – sul menzionato quotidiano, edizione dell'11.9.2008, a pag. X della Cronaca di Napoli, veniva pubblicato soltanto un trafiletto intitolato “Io e la strage di via Caravaggio”, nel quale veniva riportato solo la parte iniziale della detta missiva;
- di aver inviato al medesimo Direttore un'ulteriore lettera di ammonimento (come riportata in atti);
- avendo subito, in conseguenza della detta pubblicazione, rilevanti conseguenze di ordine sociale, professionale e familiare, con ripercussioni notevoli di natura psicologica, non poteva che ritenersi gravemente danneggiato dall'accaduto.
Tutto quanto dedotto, così concludeva, chiedendo al Tribunale adito: “[…] in via preliminare, a) Accertare e dichiarare la diffamazione a mezzo stampa del quotidiano
pagina 2 di 24 "La Repubblica", subita dall'attore con gli articoli a firma del convenuto sig.
[...]
apparsi nella Cronaca di Napoli: il 1°) in data 22 agosto 2008, col titolo "Il CP_5 mostro di Via Caravaggio", (cfr.all.1), il 2°) in data 11.9.08 col titolo "Io e la strage di Per Via Caravaggio" (cfr.all.3); entrambi di recente immessi in Internet Parte_1
e quindi, ancor più lesivi dell'onore e della dignità dell'Ing. ; Parte_1
b) per l'effetto, ordinare, in via cautelare e d'urgenza, l'oscuramento dai portali Internet dei soggetti convenuti, delle calunnie ai danni dell'attore, riportate nei suddetti articoli, ovvero nel 1°) "Il Mostro di Via Caravaggio" da "La città è scossa...con l'omicidio non
c'entra nulla." (1° capoverso, 2^ colonna.), nonché l'intero 2°) articolo "Io e la strage di
Via Caravaggio". Nel merito, c) accertare e dichiarare, altresì che il contenuto della rubrica "La parola ai lettori", relativo alla pubblicazione, non autorizzata e parziale, della lettera inviata all'Ing. e del sottostante improprio ed insolito Parte_1 commento fatto dal giornalista medesimo, costituiscono un falso, ancor Persona_2 più lesivo dell'onore e della dignità dell'attore; d) accertare e dichiarare che le suddette pubblicazioni hanno provocato a carico dell'istante ingenti danni di natura sociale, morale, psicologica e familiare, nonché patrimoniale, sotto vari aspetti;
e) per l'effetto, condannare i sigg. e , in solido con gli altri convenuti, Controparte_5 Parte_2 al risarcimento di tutti i danni subiti dall'istante nella misura che sarà specificata in corso di causa, ovvero in quella che verrà determinata dal giudice adito anche in via equitativa;
f) per l'effetto, altresì, condannare i suddetti sigg. e , ed in CP_5 Pt_2 solido gli altri convenuti, al pagamento della sanzione prevista dall'art. 12 legge 8 febbraio 1947 n 48; g) in ogni caso, condannare tutti i convenuti al pagamento in solido di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Il nonché e si Controparte_3 CP_4 Controparte_5 costituivano in giudizio. In particolare, deducevano:
- in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per omessa indicazione nell'avvertimento previsto ex art. 163 n. 7 c.p.c. della decadenza ex art. 38 c.p.c., nonché la carenza di legittimazione passiva di , rivestendo questi il Parte_2 ruolo di redattore responsabile, dunque non di direttore, né di proprietario e tantomeno di redattore dell'articolo;
- in base alla richiamata normativa giurisprudenziale, la carenza di presupposti per l'inibitoria all'oscuramento degli articoli;
pagina 3 di 24 - che nonostante la lettera di chiarimenti – trasmessa il 5.9.2008 da Parte_1 al capo redattore – fosse esorbitante rispetto ai limiti di
[...] Parte_2 forma e contenuto previsti ex art. 8 della legge n. 47/48, nonché rivolta ad un soggetto non tenuto alla pubblicazione, era stata comunque pubblicata nella sua parte più rilevante, tale da ritenersi infondato quanto contestato da parte attorea;
- nel merito, l'infondatezza della domanda attorea, atteso che l'articolo del 22.8.2008
– riportando un breve inciso, fondato su una puntuale ricostruzione, riguardante l'attore – risultava privo dei requisiti minimi per essere considerato diffamatorio;
- l'infondatezza in ordine all'asserita falsità dell'articolo dell'11.9.2008 per la pubblicazione solo parziale della missiva inviata dall' al , dal Pt_1 Pt_2 momento che la detta lettera non integrava una smentita e non ne era dovuta la pubblicazione;
- l'inesistenza di pretesi danni, attesa l'insussistenza di atto diffamatorio e/o diffusione illecita di dati personali;
- l'inammissibilità della richiesta di condanna alla pena pecuniaria, potendo quest'ultima trovare accoglimento soltanto nell'ambito di un giudizio penale.
Alla luce di tutto ciò, così concludeva: “[…] in via preliminare;
accertare e dichiarare la nullità della citazione per le ragioni tutte illustrate al paragrafo 3.1 che precede;
2. sempre in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del dott. per le ragioni tutte illustrate al paragrafo 3.2 che precede;
Parte_2
3. ancora in via preliminare, accertare e dichiarare la inammissibilità della richiesta di
"oscuramento" ex adverso formulata in via cautelare e d'urgenza per le ragioni tutte illustrate al paragrafo 3.3 che precede;
4. ancora in via preliminare accertare e dichiarare la inammissibilità/irritualità della lettera di rettifica/contestazione inviata dall'attore alla redazione di Napoli in data 5 settembre 2008, per le ragioni tutte illustrate al paragrafo 3.4 che precede;
5. nel merito, respingere le domande tutte formulate dall'attore in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate;
6. in ogni caso, condannare l'attore al pagamento, in favore dei convenuti, delle spese di giudizio”.
Conclusa l'istruttoria, il Tribunale di Santa Maria, con sentenza n. 3003, pubblicata il 16.12.2020, così provvedeva: “
1. Dichiara la carenza di legittimazione passiva di
;
2. Rigetta la domanda attorea;
3. Condanna Parte_2 Parte_1
pagina 4 di 24 alla refusione delle spese processuali in favore dei convenuti Pt_1 [...]
(già , ed Controparte_6 Controparte_3 Controparte_5 CP_4
che liquida in € 4488,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori come per
[...] legge;
4. Compensa le spese processuali tra e Parte_1 Parte_2
”.
[...]
In motivazione, il Tribunale affermava:
- la carenza di legittimazione passiva in capo a , non rivestendo Parte_2 questi né la qualifica di direttore della testata, né di editore e né di autore dell'articolo;
- che, in ordine a richiamate massime giurisprudenziali in materia, l'articolo pubblicato in data 22.8.2008 non poteva che inquadrarsi nell'ambito di una mera ricostruzione storica dei fatti;
la successiva pubblicazione dell'articolo dell'11.9.2008
– in cui risultava pubblicata la parte saliente della missiva inviata dall'attore al redattore – neppure integrava alcun delitto di falso;
non poteva attribuirsi alcun valore diffamatorio alla documentazione – tardivamente depositata – concernente l'archivio telematico del quotidiano;
- che, in base ai richiamati principi giuridici in materia di danno all'onore e alla reputazione, parte attrice avrebbe dovuto dimostrare le conseguenze lesive asseritamente patite per effetto della condotta di parte convenuta e non poteva, dunque, ritenersi provato alcunché, date le generiche e contraddittorie circostanze addotte dai testi escussi;
- l'inammissibilità della documentazione depositata in data 24.10.2019, in quanto tardiva.
Ragion per cui, alla luce di quanto predetto, il giudice di prime cure rigettava la domanda attorea.
B. Giudizio d'appello ha proposto appello avverso la testé menzionata sentenza Parte_1
n. 3003/2020 del Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
Con un primo motivo di gravame, l'appellante lamenta che – in merito a quanto motivato dal Giudice di prime cure a pag. 3, righi 19 e 20, pag. 4, righi da 39 a 41 e pag. 5, righi da 1 a 32 ed in ordine al punto 2 del dispositivo – il Tribunale avrebbe violato l'art. 8 della legge n. 47/48 e l'art. 3 della legge sulla privacy, tale da emettere pagina 5 di 24 una sentenza nulla. Ragion per cui, atteso l'evidente vizio procedimentale e motivazionale in odine all'esatta interpretazione delle prescrizioni richiamate, le predetti parti di sentenza impugnata, devono essere riformate.
Con un secondo motivo di gravame, l'appellante asserisce che – in merito a quanto motivato dal giudice di prime cure a pag. 5, righi 30 a 32 – il Tribunale avrebbe violato e scorrettamente governato la domanda giudiziale, avendo valutato la circostanza dell'articolo in rete come non integrante alcuna lesione, ed avrebbe omesso il sindacato sulla domanda di cancellazione di dati del ricorrente. Per cui, ritenendosi violati gli artt. 112 e 116 c.p.c., necessiterebbe ottenere una pronuncia che riconosca l'ammissibilità del deposito della documentazione operata e la sua valutazione ai fini della persistenza del danno e della sua valutazione.
Con un terzo motivo di gravame, l'appellante lamenta che – in merito a quanto motivato dal Giudice di prime cure a pag. 5, righi 33 a 42, pag. 6, righi 1 a 14 e pag.
7, righi 5 a 14 – il Tribunale avrebbe qualificato erroneamente la fattispecie in esame, riconducendola alla previsione ex art. 2043 c.c., piuttosto che in quella dell'art. 2059 c.c. ed avrebbe, finanche, scorrettamente applicato i principi in ordine al regime probatorio nella specifica materia, oltre che del criterio di valutazione equitativa del danno, tale da non pronunciarsi sulla domanda giudiziale di comminazione della sanzione ex art. 12, l. 47/98, così violando l'art. 112 c.p.c..
Ragion per cui, l'appellante ha chiesto doversi riformare le anzidette parti della sentenza impugnata, al fine di ottenere una pronuncia che riconosca il raggiungimento della prova del danno in ordine ai dati offerti (anche se di carattere presuntivo) e la sua quantificazione mediante un criterio cd. equitativo.
Con un quarto motivo di gravame, l'appellante asserisce che – in merito a quanto motivato dal giudice di prime cure a pag. 3, righi 16 a 18 – il Tribunale avrebbe dichiarato d'ufficio la carenza di legittimazione passiva di , senza Parte_2 alcun accertamento dell'effettiva responsabilità, così violando gli artt. 112 e 87
c.p.c.. Per cui, necessiterebbe riformare quanto statuito sul punto.
Con un quinto motivo di gravame, l'appellante rappresenta che – in merito a quanto motivato dal giudice di prime cure a pag. 7, righi 15 a 19 ed in ordine ai capi 3 e 4 del dispositivo – all'esito della riforma della sentenza gravata per le suindicate pagina 6 di 24 motivazioni, andrebbe poi riformato il capo giudiziale di condanna alle spese processuali.
Ciò dedotto, parte appellante ha così concluso:
“A- accogliere il presente gravame e riformare integralmente la sentenza n.
3003/2020, pubblicata il 16.12.2020, allo stato non notificata, emessa nella causa civile iscritta al n. 700980/2009 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2009, resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, I Sezione Civile, in persona del
Giudice Unico, dott.ssa ELbetta Bernardel, per tutti i motivi di diritto di cui ai capi sub 1, 2, 3, 4 e 5 che precedono, ed ai quali si opera rimando:
B- per l'effetto, in riforma integrale della sentenza impugnata, ed in accoglimento delle domande formulate in primo grado e che quivi devono intendersi per ripetute e trascritte, accertare il diritto dell'appellante a vedere applicato nella fattispecie il cd. diritto all'oblio, connotazione del vizio di diffamazione a mezzo stampa, ed accertato
l'illecito trattamento e violazione dei dati personali e di privacy, riconosciuto il suo diritto al ristoro dei danni non patrimoniali patiti, da determinare secondo il criterio cd. equitativo, con conseguente condanna degli appellati in solido e/o ciascuno secondo il titolo ed il grado di responsabilità nei confronti dell'appellante della somma a determinarsi e/o determinata nonché della sanzione ex art. 12 legge 47/98 e della cancellazione dei dati del ricorrente dagli articoli citati pure immessi online e/o alla deindicizzazione degli stessi;
C- condannare gli appellati in solido alla rifusione delle spese generali, diritti e onorari del doppio grado di giudizio e, in ogni caso, rigovernare le spese del primo grado di giudizio in aderenza alla riforma della sentenza gravata per tutti i motivi di diritto che precedono”.
(già già Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, in uno a e si costituiscono in
[...] CP_4 Controparte_5 giudizio, contestando ed impugnando quanto ex adverso dedotto, perché infondato in fatto e in diritto.
In particolare, deducono che:
- in via preliminare, l'appellante abbia formulato domande nuove rispetto a quelle formulate in sede di atto introduttivo di primo grado, tale da ritenersi l'atto di gravame violativo dell'art. 345 c.p.c.; l'inammissibilità dell'appello ritenendosi violati anche gli artt. 342 e 348 bis c.p.c.;
pagina 7 di 24 - il primo motivo di gravame risulta infondato, atteso che l'articolo de quo, nonostante il tempo trascorso dei fatti narrati, possiede tutti i requisiti normativamente previsti per poter essere ritenuto legittimo esercizio dell'attività di informazione del giornalista e lecito in ogni sua parte, tale da non derivarne alcuna valenza diffamatoria o lesiva della riservatezza dell'appellante;
- il secondo motivo di gravame non può essere accolto, atteso quanto correttamente rilevato dal Tribunale, ovvero il tardivo deposito di documentazione (consistente esclusivamente nella pedissequa riproduzione dell'articolo di del Controparte_5
22.8.2008, estratta dall'archivio del sito web de “La Repubblica”) effettuato da parte appellante, non essendo documentazione di formazione successiva, ma già disponibile in epoca antecedente, ovvero prima che si realizzassero le preclusioni processuali;
- il terzo motivo di gravame non può che ritenersi infondato, atteso quanto correttamente statuito dal giudice di prime cure in ordine alla mancata allegazione di un valido elemento probatorio atto a dimostrare la sussistenza di presunti danni configuratisi in capo all'appellante;
- attesa l'acclarata carenza di legittimazione passiva di discendente Parte_2 dalla indiscutibile norma di legge di cui all'art. 11 l. 47/1948 e considerata l'infondatezza dei motivi di gravame finora esposti, tale da doversi confermare quanto statuito in materia di spese processuali, i suindicati quarto e quinto motivo di gravame sono privi di qualsivoglia fondamento.
Alla luce di tutto quanto fin qui esposto, gli appellati così hanno concluso: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta
e disattesa: (i) in via preliminare, dichiarare l'appello avversario inammissibile, per le ragioni di cui al paragrafo 5.1. del presente atto;
(ii) in via preliminare, dichiarare
l'appello avversario inammissibile, per le ragioni di cui al paragrafo 5.2. del presente atto;
(iii) in via preliminare, dichiarare l'appello avversario inammissibile, per le ragioni di cui al paragrafo 5.3. del presente atto;
(iv) nel merito respingere integralmente
l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto, con integrale conferma della sentenza n. 3003/2020; (v) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizi.”.
pagina 8 di 24 Con decreto presidenziale del 16.4.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per l'udienza del 13.5.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ..
Con ordinanza del 11.6.2025 (comunicata alle parti in data 12.6.2025) la causa è stata trattenuta in decisione, assegnando alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., i termini di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
C. Esame dei motivi di appello
In via preliminare, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dagli odierni appellati nella propria comparsa di costituzione e risposta ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
Il primo comma dell'art. 342 c.p.c., nella lettera ratione temporis applicabile – cioè, quella introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. 0 a) del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 2012, n. 134 – recita: “l'appello su propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare
e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge
e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. La Corte di legittimità ha chiarito che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di
pagina 9 di 24 appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (così Cass. ord. 13535/2018) e che “non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata”
(così Cass. ord. 7675/2019). Nella specie, parte appellante ha individuato le parti della sentenza di prime cure fatte oggetto di specifica censura ed ha argomento le critiche sollevate. Pertanto, deve ritenersi che l'impugnazione rispetti i criteri di forma e sostanza richiesti dall'art. 342 c.p.c.
Ancora in via preliminare, quanto alla dedotta inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. (concernente l'inammissibilità del gravame per mancanza di probabilità di accoglimento), va detto che la facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350
c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché tale facoltà è preclusa – come nel caso di specie – ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350 (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, n. 14696 del 19/07/2016; Sez. L, n.
10409 del 01/06/2020). Del resto, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348 ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 – L, Ord. N.
37272 del 29/11/2021).
Ciò detto e passando al merito dell'appello, va precisato quanto segue.
pagina 10 di 24 Nel primo motivo di gravame, l'impugnante ha lamentato l'errore in cui sarebbe incorso il primo Giudice il quale, “pur avendo correttamente individuato nell'articolo del 22.08.2008 una violazione del diritto alla riservatezza dell'appellante – statuendo che «l'autore avrebbe dovuto omettere di indicare le generalità dell – Parte_1
è incorso in un palese errore di valutazione nel ritenere immune da censure la successiva pubblicazione dell'11.09.2008”, pubblicazione quest'ultima che, invece, piuttosto che rimediare all'ingiustizia perpetrata, l'avrebbe aggravata, operando una vera e propria manipolazione della rettifica, per mezzo della pubblicazione solo parziale della relativa lettera e, comunque, omettendo parti significative di essa.
Come noto, l'art. 8 della Legge n. 47/1948 stabilisce il diritto di richiedere una rettifica gratuita ai giornalisti e alle agenzie di stampa se un'immagine o un'affermazione pubblicata è ritenuta lesiva della dignità o contraria a verità. La rettifica non deve però superare, per espresso dettato normativo, le 30 righe, deve essere attinente ai fatti contestati e il direttore della testata ha l'obbligo di pubblicarla entro due giorni, con la stessa evidenza grafica della notizia originale. Dunque, l'esercizio del diritto di rettifica mira a realizzare una sorta di
“riequilibrio”, facoltizzando chi si ritiene leso dalla pubblicazione di una notizia che lo riguarda a richiedere la pubblicazione della “propria verità”. Tale carattere facoltativo (ribadito anche dalla sentenza qui gravata), poi, concretamente significa che sia l'an che il quomodo della richiesta sono riservati alla valutazione soggettiva di chi si ritiene offeso, al cui discrezionale e insindacabile apprezzamento è rimesso sia di stabilire il carattere lesivo della propria dignità dello scritto o dell'immagine, sia di fissare il contenuto e i termini della rettifica. La richiesta di rettifica soggiace, in ogni caso, a tre regole: 1) dev'essere avanzata dal soggetto interessato al direttore responsabile della testata giornalistica;
2) non deve superare il limite delle trenta righe e deve attenersi ai fatti che si intendono smentire o correggere; 3) non deve avere contenuto suscettibile di incriminazione penale.
Ebbene, nel caso de quo, appare evidente che: a) la missiva di rettifica a firma dell'odierno appellante era diretta al Caporedattore della redazione napoletana del quotidiano “La Repubblica”, Dott. , e non al Direttore Responsabile Parte_2 della medesima testata, il quale veniva comunque ritualmente citato all'atto dell'introduzione del primo grado del presente giudizio;
b) il testo della detta missiva pagina 11 di 24 di rettifica aveva un'ampiezza ben superiore al limite delle trenta righe, limite espressamente prescritto dal medesimo art. 8 della Legge 47/1948. Da qui, la necessaria operazione di riduzione del contenuto da pubblicare, adeguatamente condotta dal Dott. che si limitava a riportare la sola parte della Controparte_5 missiva effettivamente diretta a garantire l'adempimento della funzione riparatoria e riequilibratrice che la legge attribuisce alla rettifica stessa;
c) veniva espunta dalla pubblicazione la parte delle missiva nella quale l'appellante metteva in discussione la correttezza deontologica dell'operato del giornalista e quella in cui si CP_5 chiedeva una somma, a titolo di rimborso simbolico, da corrispondersi ad una associazione umanitaria, assumendo di averne sicuro diritto, anche se poi il giudizio civile si sarebbe incaricato, almeno in prime cure, di smentire il fondamento di tale pretesa.
Dunque, in perfetto accordo con quanto già dichiarato dal primo Giudice sul punto nella sentenza qui gravata, va ribadito che nel “secondo articolo risulta pubblicata la parte saliente della missiva inviata dall'attore al redattore, ossia quella relativa al racconto oggettivo dei fatti realmente avvenuti nel novembre del 1975, ovvero epurata dei soli commenti negativi rivolti al giornalista per aver pubblicato l'articolo del
22.8.2008”. Né può disconoscersi la correttezza dell'operato del giornalista, nonché autore dell'articolo, Dott. il quale nel chiudere il trafiletto Controparte_5 riportante la porzione della rettifica testé descritta, concludeva il relativo commento in calce dichiarando: “Da parte mia non posso che ribadire quanto già scritto: nella strage di via Caravaggio l'ingegnere non c'entrava nulla”. Orbene, Parte_1 dal momento che non sussiste alcun obbligo di pubblicazione della rettifica, ex art. 8
L. 47/48, allorquando si sia fatta registrare un'eccedenza del testo della stessa rispetto al parametro di legge, come nel caso de quo, la manipolazione del testo o la sua sintesi devono ritenersi ammissibili purché non omettano passaggi essenziali, né compromettano l'intento riparatorio ad esso sotteso: secondo il principio 'imputet sibi', infatti, se si decide di pubblicare una richiesta di rettifica devono essere rispettati gli argomenti sottesi alla medesima richiesta. Detto altrimenti, una pubblicazione che fosse arbitrariamente manipolativa oppure nei fatti soltanto funzionale a ribadire la posizione già espressa dal giornale, sarebbe illegittima. Ma, nel caso di specie, la pubblicazione, ancorché parziale, della missiva di rettifica,
pagina 12 di 24 avvenuta nel rispetto pieno della lettera e dello spirito di riequilibrio perseguito dall'odierno appellante, si ritiene abbia rispettato la ontologica funzione, di riparazione e riequilibrio appunto, tipicamente prescritta dall'art. 8 della Legge
47/1948, ragione per la quale deve escludersi che il relativo motivo di gravame qui vagliato abbia pregio alcuno.
Nel secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato l'operato del primo
Giudice per aver “errato nel considerare irrilevante la documentazione attestante la permanente accessibilità online degli articoli, definendola «tardivamente depositata" e
"senza alcuna portata innovativa»”, così omettendo di applicare i principi, ormai consolidati a livello nazionale ed europeo, in materia di diritto all'oblio.
Sul punto, fa d'uopo premettere alcune precisazioni. Come noto, il diritto all'oblio è stato pensato e definito dalla giurisprudenza come il diritto a non subire gli effetti pregiudizievoli della ripubblicazione, a distanza di tempo, di notizia pur legittimamente diffusa in origine, ma non più giustificata da nuove ragioni di attualità; diritto la cui tutela sconta, sul piano applicativo, e segnatamente su quello del bilanciamento degli interessi, una criticità data dalla possibilità che siano conservate in rete notizie, anche risalenti, spesso superate da eventi successivi, e perciò inattuali. Il principio generale in materia, dunque, resta quello per cui la diffusione di notizie sulle persone è lecita se e solo se in quel momento c'è un interesse della collettività dato dalla notorietà o dal ruolo pubblico della persona citata. In caso contrario, prevale il suo diritto alla riservatezza rispetto ad avvenimenti passati che potrebbero vulnerarlo nella dignità e nell'onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva (Cass. SS.UU. n. 19681 del 22.7.2019).
Nei casi, come quello che qui ci occupa, di diffusione dell'informazione incriminata per mezzo di strumenti digitali ed informatici, poi, il diritto all'oblio si tutela tramite la cd. deindicizzazione, procedura che, come noto, non elimina il contenuto, ma lo rende non direttamente accessibile tramite motori di ricerca esterni all'archivio in cui quel contenuto si trova. Pertanto, qualora sia pubblicato sul web un articolo di interesse generale, ma lesivo dei diritti di un soggetto che non rivesta o non rivesta più la qualità di personaggio pubblico, può essere disposta la deindicizzazione dell'articolo dal motore ricerca, al fine di evitare che un accesso agevolato, e protratto nel tempo, ai dati personali di tale soggetto, tramite il semplice utilizzo di pagina 13 di 24 specifiche parole chiave, possa ledere il diritto di quest'ultimo a non vedersi reiteratamente attribuita una biografia telematica diversa da quella reale e costituente oggetto di notizie ormai superate (Cass., n. 15160 del 31.5.2021).
Se, quindi, può essere considerata lecita la permanenza di un articolo di stampa, a suo tempo legittimamente pubblicato, nell'archivio informatico di un quotidiano che riguardi fatti risalenti nel tempo oggetto di una inchiesta giudiziaria poi sfociata nell'accertamento dell'estraneità di un dato soggetto, pur menzionato nel detto articolo, come nel caso che qui ci occupa, è altresì legittimo che, a richiesta dell'interessato, l'articolo sia deindicizzato e non più reperibile attraverso i comuni motori di ricerca, ma solo, eventualmente, attraverso l'archivio storico del quotidiano, oppure che, a richiesta dell'interessato, all'articolo sia apposta una sintetica nota informativa, a margine o in calce, che dia conto dell'esito finale del procedimento giudiziario passato in giudicato e che ha definitivamente accertato i fatti storici (Cass. n. 6806 del 07/03/2023).
Dunque, sebbene non si possa affermare in termini generali un obbligo di costante aggiornamento della notizia o di rimozione della stessa una volta che sia trascorso un determinato lasso di tempo, deve tuttavia riconoscersi in capo alla persona interessata dalla persistenza di una pubblicazione che reputi a sé pregiudizievole, il diritto di tutelare la propria reputazione e di richiedere l'aggiornamento del sito o la rimozione della notizia. Dunque, il soggetto al quale la notizia si riferisce ha diritto ad attivarsi per chiederne l'aggiornamento o la rimozione, con la conseguenza che l'ingiustificato rifiuto o ritardo da parte del titolare del sito è idoneo a comportare il risarcimento del danno patito successivamente alla richiesta, danno che ovviamente va allegato e provato, anche in via presuntiva (Cass. sent. n. 6116 del 1° marzo
2023).
Orbene, in una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che il diritto fondamentale all'oblio può subire una compressione, a favore del diritto di cronaca, solo in presenza di certi presupposti: 1) interesse pubblico dell'immagine o notizia;
2) interesse effettivo e attuale alla sua diffusione;
3) notorietà del rappresentato;
4) informazione vera, diffusa con modalità non eccedenti lo scopo informativo e scevra da insinuazioni o considerazioni personali;
5) rispetto del diritto di replica dell'interessato (Cass., sezione 3, civile, ordinanza n. 3013 del 1 febbraio pagina 14 di 24 2024). Ora, se appare chiaro come nella vicenda che qui ci occupa irrimediabilmente difettino diversi tra i presupposti appena riportati – quali, ad esempio, quelli di cui ai numeri 1, 2 e 3 –, il che lascerebbe propendere per la prevalenza del diritto all'oblio su quella alla riservatezza, tuttavia, nella medesima pronuncia, il Giudice nomofilattico riconosceva in maniera tranciante come il riconoscimento della tutela legale, anche risarcitoria, del violato diritto alla riservatezza/oblio del ricorrente dovesse subordinarsi al dirimente concorrere di ulteriori precondizioni, quali: “a) la potenzialità diffusiva, trattandosi di articoli rinvenibili liberamente sul web […]; b) i caratteri di gravità assoluta della notizia rimasta on line e non aggiornata (accusato di uno dei reati che suscitano massima riprovazione nella società civile, ovvero quello di detenzione di materiale pedopornografico e di molestie, vicenda processuale risalente al 2008, da cui era stato assolto per non aver commesso il fatto nel 2009); c) le ripercussioni subite, anche di tipo medico, sulla sua sfera personale e sociale”.
Orbene, se come detto e come ulteriormente sarà chiarito in seguito, la tutela risarcitoria del danno richiede che lo stesso sia allegato e provato, anche in via presuntiva, a maggior ragione, ciò che permette di ritenere effettivamente violato il diritto all'oblio è, al di là della precondizione della potenzialità diffusiva del materiale presente in internet, anche e soprattutto il dato della effettiva gravità assoluta della notizia rimasta online e non aggiornata o rimossa. Ebbene, la vicenda portata all'attenzione di questa Corte, quindi i due articoli incriminati, quello originario e la relativa rettifica – la cui pubblicazione e permanenza in rete avrebbero cagionato il lamentato danno all'appellante, fondante la richiesta di oscuramento/oblio – narrano, invece, soltanto in un passaggio brevissimo della parte introduttiva dell'articolo e in perfetta aderenza con quanto storicamente avvenuto e con quanto espressamente riconosciuto dallo stesso gravante, della condotta da lui tenuta all'epoca dei fatti – di come, cioè, si fosse autoaccusato dell'efferato plurimo omicidio nell'immediatezza dei fatti – condotta il cui resoconto storico in alcun modo poteva e doveva essere aggiornato dalla testata e che, soprattutto, in alcun modo è comparabile, per gravità, al caso che aveva condotto alla pronuncia di cui all'ordinanza del 2024 della Suprema Corte, citata da ultimo, dove la lesività effettiva della condotta omissiva della testata era invece emersa, nella sua inemendabile radicalità, per non aver i responsabili della stessa provveduto a rendere edotti i pagina 15 di 24 lettori dell'evoluzione registrata nella relativa vicenda processuale, ovvero, per non aver provveduto a pubblicare la notizia dell'assoluzione di un soggetto accusato e condannato per pedopornografia e poi, appunto, definitivamente scagionato da ogni addebito in merito.
Alla luce di tutto quanto qui esposto va, quindi, considerata infondata la richiesta, già formulata dell'Ing. in prime cure e qui riproposta, di ottenere Parte_1
l'oscuramento degli articoli che lo riguardano e per i quali è causa, sia di quello del
22.8.2008 che di quello dell'11.9.2008, quale declinazione del più generale diritto all'oblio, diritto in questa sede nuovamente invocato e che tuttavia si deve considerare in alcun modo leso dal fatto di aver mantenuto gli articoli incriminati nell'archivio web del giornale e di averli, quindi, resi accessibili attraverso i comuni motori di ricerca, per essere siffatta condotta non connotata da quella gravità assoluta oggi assurta a condizione irrinunciabile per la configurazione di una lesione giuridicamente rilevante dell'invocato diritto, tale da fondare il prospettato danno all'immagine.
Con il terzo motivo di appello, il gravante ha censurato la decisione qui impugnata per aver il primo Giudice rilevato il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'odierno appellante, attore in primo grado, quanto al danno asseritamente subito, omettendo così del tutto di considerare “che, in materia di lesione di diritti della personalità, la prova del danno non patrimoniale può essere fornita anche tramite presunzioni semplici, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c.”.
Una tale censura impone, invero, una disamina previa circa l'effettivo configurarsi, nel caso in esame, di un'ipotesi di diffamazione a mezzo stampa da ascriversi in capo agli odierni appellati, convenuti in primo grado, il cui contegno oltraggioso, sostanziatosi nella pubblicazione dei due articoli per cui è causa, dovrebbe fondare la richiesta di risarcimento del danno asseritamente patito. Solo dopo, può venire eventualmente in rilievo la questione dell'idoneo assolvimento dell'onere della prova in capo al presunto danneggiato.
Come noto, la condotta che integra il delitto di cui all'art. 595 c.p. – il recare offesa all'altrui reputazione – deve realizzarsi attraverso una comunicazione rivolta a più persone, che abbiano notizia dell'offesa, contemporaneamente o anche in momenti successivi. La condotta di comunicazione con più persone è integrata non solo nei pagina 16 di 24 casi in cui sia direttamente riscontrabile la volontà, da parte dell'agente, di divulgare a più soggetti le proprie dichiarazioni, ma anche nel caso in cui, per il carattere stesso della comunicazione, essa sia ontologicamente rivolta alla divulgazione a beneficio di più destinatari: proprio come accade allorché taluno pubblichi, su un quotidiano a tiratura nazionale, il resoconto storico di un fatto di cronaca nera che, ancorché avvenuto decenni prima, involga comunque il riferimento a soggetti poi risultati estranei alle vicende ivi narrate. Ebbene, in tali casi, come chiarito dal primo Giudice, quando, cioè, una notizia del passato, a suo tempo diffusa nel legittimo esercizio del diritto di cronaca, venga ad essere nuovamente diffusa a distanza di un lasso di tempo significativo, sulla base di una libera scelta editoriale, l'attività svolta dal giornalista riveste un carattere meramente
“storiografico”, per cui il diritto dell'interessato al mantenimento dell'anonimato sulla sua identità personale è prevalente, a meno che non sussista un rinnovato interesse pubblico ai fatti, ovvero che il protagonista abbia ricoperto o iniziato a ricoprire una funzione che lo renda pubblicamente noto.
Con la sentenza n. 19681 del 22.7.2019, già citata, le Sezioni Unite Civili della
Suprema Corte di cassazione affrontano proprio, e per quel che qui ci riguarda, la ricorrente questione del rapporto tra diritto alla ripubblicazione/rievocazione storica di una notizia e il diritto all'oblio della persona che ne è interessata. Detta sentenza si sofferma ampiamente non solo sull'esercizio dell'attività giornalistica, ma anche dell'attività storiografica, qui in rilievo, intesa come rievocazione storica di fatti ed eventi che hanno segnato la vita di una comunità, che fa parte della memoria collettiva di un popolo e ne rappresenta l'anima e che, perciò, assurge a preziosa opera a servizio della memoria collettiva. Ebbene, simili rievocazioni giornalistiche, a meno che non riguardino personaggi che hanno rivestito o rivestono tuttora un ruolo pubblico, ovvero fatti che per il loro stesso concreto svolgersi implichino il richiamo necessario ai nomi dei protagonisti, devono svolgersi in forma rigorosamente anonima, perché nessuna particolare utilità può trarre, chi fruisce di quell'informazione, dalla circostanza che siano individuati o individuabili in modo preciso coloro che tali atti hanno compiuto. Quando il cronista diventa storico, cioè, il diritto all'oblio si rafforza, con la conseguenza, ha precisato la Suprema Corte, che la pubblicazione di un articolo che a distanza di anni ripropone nome e cognome del pagina 17 di 24 protagonista di fatti ormai passati non è legittima, a meno che si tratti di personaggi tuttora di pubblico interesse.
Orbene, se la decisione di un quotidiano, di un settimanale o comunque di una testata giornalistica di procedere alla rievocazione storica di fatti ritenuti importanti in un determinato contesto sociale e territoriale non può essere messa in discussione in termini di opportunità, se, cioè, non può essere sindacata la decisione di pubblicare, come nel caso di specie, la ricostruzione storica di una serie di fatti criminosi che hanno coinvolto e impressionato in modo particolare la vita di una collettività in un determinato periodo, tuttavia, il giudice di merito può e deve accertare se sussista o meno un interesse qualificato a che quella pubblicazione venga diffusa con riferimenti precisi alla persona che di quella vicenda fu protagonista, in un passato più o meno remoto. Il che significa che il diritto ad informare, che sussiste anche rispetto a fatti molto lontani, non equivale in automatico al diritto alla nuova e ripetuta diffusione dei dati personali.
Ebbene, nel caso de quo, ai fini di un corretto inquadramento storico della vicenda, va chiarito che l'articolo in oggetto si inseriva nell'ambito di una rubrica settimanale di cronaca nera, che aveva, tra gli altri, rievocato il racconto del plurimo omicidio di
Via Caravaggio, particolarmente efferato, avvenuto a Napoli nel 1975, sul quale l'opinione pubblica locale si era a lungo confrontata. Il riferimento, nell'articolo a firma di all'atto di autoaccusa di cui l'attore in primo grado, Controparte_5 odierno appellante, si era reso indebito protagonista, è stato operato senza accostamenti suggestionanti e/o fuorvianti sottintesi, tanto che il nome dell'Ing. compare solo nel corpo dell'articolo, in un breve inciso che fa da Parte_1 cappello alla esposizione dei fatti inquietanti di cui la lugubre storia è intessuta, e non nel titolo in grassetto, né nell'occhiello, dove invece, con caratteri più piccoli, veniva riportato il solo nome della strada dove il fatto di cronaca nera ebbe a consumarsi.
Ebbene, questa Corte, ripercorrendo i tratti essenziali della pronuncia resa in primo grado, ritiene che il contenuto tanto dell'articolo del 22.8.2008 quanto della rettifica dell'11.9.2008, pubblicata per estratto, non riproduca nessuna gratuita e strumentale rievocazione del passato, né sostanzi ricerca alcuna di volontaria spettacolarizzazione coinvolgente l'appellante, né, infine, configuri intento di sorta di pagina 18 di 24 perseguire una nuova condanna mediatica e sociale in danno dell'Ing. Parte_1
ma piuttosto richiama il progetto editoriale che nelle sue articolazioni
[...] concrete ben può farsi rientrare nel più ampio novero dei diritti di cronaca, di libertà di stampa e di espressione costituzionalmente garantiti. Ciò a dire che la legittimità dell'iniziativa editoriale esclude di per sé qualsiasi rilevanza giuridica delle condotte ascrivibili agli odierni appellati, in termini di possibile configurazione di un reato di diffamazione a mezzo stampo, mancando peraltro, qualsiasi prova del sussistere dell'elemento soggettivo della diffamazione stessa – “essendo all'uopo irrilevanti
l'intenzione, lo scopo, le particolari finalità, le motivazioni dell'agente, giacché l'art. 595
c.p. non esige il dolo specifico, ma solo quello generico, inteso come coscienza e volontà della condotta adottata, cioè della comunicazione dell'addebito offensivo ad almeno due persone, con la consapevolezza dell'idoneità delle espressioni adottate a menomare apprezzabilmente la reputazione del soggetto passivo” (Cass. pen. Sez. V,
19 dicembre 2001, n. 2972).
Orbene, se in linea puramente teorica l'esclusione della rilevanza penale delle condotte tenute dagli odierni appellati, in particolare, dall'autore dell'articolo come dal Direttore responsabile della testata, non esclude di per sé la configurabilità di un danno risarcibile in sede civile, nel caso di specie deve tuttavia registrarsi il mancato adempimento del relativo onere probatorio da parte dell'odierno appellato, come peraltro già acclarato dal primo Giudice. Non essendo, nella responsabilità civile per diffamazione a mezzo stampa, il danno all'onore ed alla reputazione, di cui qui si invoca il risarcimento, un danno "in re ipsa", la risarcibilità presuppone non solo la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma l'esatta individuazione e quantificazione monetaria delle conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova puntuali.
Detto altrimenti, l'esistenza effettiva di un lamentato danno da condotta diffamatoria risarcibile in sede civile deve essere allegata e provata dalla parte che ne chiede il risarcimento, anche attraverso il ricorso a presunzioni gravi precise e concordanti, assumendo rilevanza a tale fine, quali parametri ipotetici di riferimento, la diffusione e la rilevanza dell'offesa e finanche la stessa posizione sociale della vittima.
Ebbene, non si può in questa sede non osservare come la domanda degli attori sia risultata infondata anche con riguardo al profilo della prova del danno subito,
pagina 19 di 24 giacché nell'atto di citazione non è stato indicato alcun elemento idoneo a fornire dimostrazione (neppure in via presuntiva) della concreta integrazione in capo all'attore di un pregiudizio all'immagine, al decoro ed alla reputazione. Non solo. Ma anche l'esito dell'istruttoria testimoniale in primo grado si è rivelato non conferente sotto questo profilo. In particolare, la teste , moglie Testimone_1 dell'attore, ha dichiarato che il marito fu scosso dalla vicenda al punto da dover ricorrere a medicinali e a cure psicologiche, eppure tali circostanze non sono state supportate da alcuna evidenza documentale (referti medici, prescrizioni di farmaci, et similia). Del pari generiche sono parse le dichiarazioni rese in ordine all'allontanamento di alcuni amici dell'Ingegnere a seguito delle pubblicazioni incriminate, dal momento che nelle stesse non vi è alcuna menzione di elementi che consentano di individuarli. Parimenti appaiono generiche ed inconferenti le dichiarazioni rese dal teste , che si limitava a registrare la Testimone_2 mancata partecipazione alle partite di burraco di due amici a seguito delle contestate pubblicazioni e ad accennare al disagio dell'appellante nell'affrontare l'argomento con i familiari.
Invece, come noto, la liquidazione del danno da diffamazione in sede civile deve essere compiuta dal giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto, documentato pregiudizio patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, ed assumendo quali parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima
(cfr. Cass., Sez. 3, Ord. n. 4005 del 18.2.2020; cfr., nello stesso senso, Cass., Sez. 6
- 3, Ord. n. 8861 del 31.3.2021). Le considerazioni fin qui svolte consentono di ritenere mancata una dimostrazione chiara e stringente dell'esatta entità dei danni patiti, tale da rendere possibile una precisa quantificazione monetaria degli stessi.
Quanto, poi, alla rivendicata applicabilità dell'art. 12 della Legge 47/1948, il tenore letterale della norma così recita: “Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'art.
185 del Codice penale, una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato”. In forza di tale pagina 20 di 24 previsione la persona offesa dal reato di diffamazione può richiedere una somma a titolo di riparazione che non rientra nel risarcimento del danno, né costituisce una duplicazione delle voci di danno risarcibile, integrando la relativa disposizione una ipotesi eccezionale di pena pecuniaria privata prevista per legge (da ultimo Sez. 3 civ. n. 29640/2017). Ebbene, secondo quanto chiarito, ancora di recente, dalla
Suprema Corte, “la sanzione pecuniaria in oggetto, in ragione della natura sanzionatoria che la contraddistingue, postula la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione a carico del soggetto nei cui confronti venga applicata […]. Dai lavori preparatori del citato art. 12 si desume che la riparazione pecuniaria ivi prevista costituisce una sanzione civile che consegue al reato di diffamazione a mezzo stampa e che è rafforzativa della sanzione penale. Essa, perciò, presuppone l'accertamento degli elementi costitutivi di tale reato, che può peraltro essere compiuto anche dal giudice civile" (Sez. 3, n. 14485 del 07/11/2000, in motivazione)” (Cass. sentenza n. 36193/2022).
In applicazione del citato orientamento giurisprudenziale, appare chiaro che l'aver escluso nel caso de quo la effettiva sussistenza degli elementi costitutivi del reato di diffamazione, nella sua componente tanto oggettiva che soggettiva, induce a ritenere non applicabile la pur invocata sanzione pecuniaria riparativa di cui all'art. 12 della
Legge 47 del 1948.
Nel quarto motivo di gravame, l'appellante ha censurato l'operato del primo Giudice laddove erroneamente dichiarava il difetto di legittimazione passiva del Dott.
, all'epoca dei fatti Redattore-capo della redazione di Napoli del Parte_2 quotidiano "La Repubblica" e, dunque, in tale veste, “titolare di una posizione apicale
a livello locale, con conseguenti poteri e doveri di supervisione e controllo sui contenuti redatti e pubblicati dalla sua redazione”.
Ebbene, come chiarito nelle pagine che procedono, non è possibile aderire alla prospettazione attorea secondo la quale gli scritti oggetto del presente giudizio difettino del requisito della continenza espositiva. Infatti, sia il primo articolo del
22.8.2008, sia l'articolo contenente una parte della missiva di rettifica datato all'11.9.2008, ricorrono ad una forma espositiva assolutamente corretta e contenuta, la quale giammai è trasmodata nella immotivata aggressione alla reputazione dell'odierno appellante.
pagina 21 di 24 L'aver escluso la configurabilità di una condotta utile ad integrare un'ipotesi di diffamazione a mezzo stampa a carico degli odierni appellati, secondo quanto sopra a più riprese acclarato, permettono di considerare assorbita la questione della legittimazione passiva – e della conseguente responsabilità per omesso controllo – di
, rivestente la qualità di Caporedattore della redazione napoletana Parte_2 del quotidiano “La Repubblica” al momento della pubblicazione dei menzionati articoli, ritenuti infondatamente diffamatori dell'odierno appellante.
Per le considerazioni sopra esposte, l'appello proposto da Parte_1 deve essere rigettato.
D. Le spese processuali
Il rigetto dell'appello proposto da comporta la condanna Parte_1 degli stessi al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio in favore della parte appellata costituita, in virtù del principio della soccombenza, ex art. 91
c.p.c..
In particolare, i compensi professionali spettanti a parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate e l'esito del giudizio, in base ai parametri tra minimi e medi per tutte le fasi ad esclusione della fase istruttoria di cui al D.M. n.
55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellata stata ultimata successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione di valore indeterminabile complessità media.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei
pagina 22 di 24 presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 3003/2020, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) rigetta l'appello promosso da e, per l'effetto, Parte_1 conferma la sentenza di primo grado;
2) dichiara tenuto e condanna l'appellante al Parte_1 pagamento nei confronti di (GIÀ Controparte_1 [...]
, GIÀ ), in CP_2 Controparte_3 persona del legale rapp.te p.t., e , delle CP_4 Controparte_5 spese di lite che liquida complessivamente in euro 6.500,00, per i compensi professionali del presente grado, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA
(se dovuta) come per legge;
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il procedimento di appello, ai sensi dell'art. 13, comma
1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Napoli, 7.11.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Sicilia dr. Giuseppe De Tullio
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