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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/09/2025, n. 4177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4177 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Paolo Celentano - Presidente -
- dr.ssa Caterina di Martino - Consigliere –
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo d'appello avverso la sentenza n. 131/2020 del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, pubblicata in data 13 gennaio 2020, iscritto al n. 3581/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 13 maggio 2025 e pendente
T R A la (c.f.: ), già in virtù di atto notarile n. 139433 del Parte_1 P.IVA_1 CP_1
17 giugno 2019, con sede legale in Assemini (CA), al corso Asia n. 78, in persona del proprio legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Crispino
(c.f.: ) - APPELLANTE - C.F._1
E CP_ il (C.F.: ), con sede in alla Piazza della Liberazione n. 3 Controparte_2 P.IVA_2
(CE), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Versacci
(c.f.: - APPELLATO - C.F._2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con atto di citazione notificato in data 24 ottobre 2016, il Controparte_2
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1514/2016 con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere gli aveva ingiunto di pagare, in favore della la CP_1
somma di 29.477,39 € oltre interessi, quale corrispettivo per l'espletamento del servizio di gestione tecnica ed operativa degli impianti di depurazione situati nel citato Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
CP_2
A sostegno dell'opposizione, il eccepiva: 1) il difetto di giurisdizione del CP_2
giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo;
2) la carenza di legittimazione attiva della società ricorrente, poiché il contratto posto alla base del decreto ingiuntivo opposto era stato stipulato dall'ente pubblico con un altro soggetto (la Ibi
Idrobiompianti S.p.A.); 3) l'infondatezza della domanda, in considerazione dell'assenza di un contratto tra le parti e dell'illegittimità della proroga di quello stipulato dal con altro soggetto. Controparte_2
2. Con comparsa del 26 febbraio 2017, si costituiva in giudizio la CP_1
eccependo che: a) il contratto di appalto n. 12 del 29 luglio 2003, stipulato tra il
Comune e la Ibidroimpianti S.p.A., era stato legittimamente ceduto da quest'ultima all'opposta con atto notarile del 21 gennaio 2011 (rep. n. 127573, racc. 32147); b) tale cessione era stata regolarmente comunicata all'ente pubblico, che, con determina n.
25 del 18 aprile 2011 (prot. n. 4780 del 18 aprile 2011), aveva dato atto di tale subentro;
c) le opere oggetto d'appalto da quel momento in poi erano state regolarmente eseguite sino al dicembre 2012 dalla come da verbale di CP_1
ultimazione e consegna degli impianti del 7 dicembre 2012; d) con determina n. 48 del
3 settembre 2004 (prot. n. 11320 del 3 settembre 2004), il Comune aveva anche disposto la proroga di tale contratto fino all'esperimento di una nuova gara.
Su queste premesse, l'opposta aveva chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. In assenza di attività istruttoria, stante la natura documentale della causa, la stessa veniva decisa con la sentenza impugnata, con cui il Tribunale accoglieva l'opposizione del e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. 1514/2014, CP_2
condannando la al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente Parte_1
quantificate “in euro 4.782,00, per compensi ed € 270,00 per spese vive, oltre CP_2
rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore”.
A fondamento di tale decisione, il primo Giudice, ritenuta preliminarmente sussistere la giurisdizione del giudice ordinario, rigettava la domanda originariamente
Proc. n.3581/2020 r.g. Pagina 2 di 8
c. Parte_1 Controparte_2 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
proposta dalla ritenendo che la stessa non aveva “dato prova della CP_1
sussistenza della pretesa creditoria azionata”.
In particolare, il Tribunale così motivava: “pur volendo ritenere valido l'atto di cessione, va detto che la proroga dell'originario contratto non può ritenersi legittima e pertanto l'attività effettuata successivamente a detta proroga non può ritenersi sorretta dall'originario contratto, con ogni conseguenza in merito all'illegittimità della domanda di pagamento. Infatti, la proroga del contratto stipulato con la pubblica amministrazione è ammissibile solo in casi eccezionali, in quanto il normale sistema con cui un ente pubblico è tenuto a procurarsi i servizi di cui ha bisogno è la gara pubblica”;
“non può affermarsi che la proroga in esame rientri nell'ambito delle ipotesi eccezionali che consentano la deroga alle normali regole che disciplinano gli appalti pubblici e la procedura di evidenza pubblica”; inoltre, “il contratto che il ha Controparte_2
stipulato con altro soggetto prevedeva espressamente la non cedibilità della posizione contrattuale a terzi e nessuna modifica concordata della predetta clausola contrattuale emerge dalla documentazione depositata in atti”; “In ogni caso, seppur questa modifica concordata della clausola di non cedibilità vi fosse stata, la stessa sarebbe da ritenersi illegittima perché derogativa del principio secondo cui l'aggiudicazione di un appalto pubblico avviene mediante una gara, che deve concludersi con la stipula di regolare contratto scritto. Non essendo rilevante neppure la delibera emessa dall'Ente pubblico laddove la stessa non sia seguita dalla stipula del contratto o non sia sorretta da contratto scritto”.
4. Avverso tale sentenza, la nuova denominazione sociale nel Parte_1
frattempo assunta dalla con una citazione telematicamente notificata il 13 CP_1
ottobre 2020 al , ha proposto appello affidandolo a due motivi di cui si Controparte_2 dirà, chiedendo alla Corte, in accoglimento del proposto gravame, di “- Rigettare
l'opposizione proposta dal in quanto infondata in fatto ed in diritto, Controparte_2
confermando il decreto ingiuntivo opposto e con esso la condanna di parte appellata al pagamento dell'importo di euro € 29.477,39 oltre interessi legali nonché interessi di mora nonché per la somma di euro 286,00 liquidata a titolo di spese vive ed euro
1305,00 a titolo di compenso professionale oltre IVA E CPA”, con condanna
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c. Parte_1 Controparte_2 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
dell'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio e compensi professionali, con distrazione in favore del proprio procuratore anticipatario.
5. Con comparsa del 9 marzo 2021, si è costituito in giudizio il Controparte_2
eccependo l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 345 c.p.c. e contestando, nel merito, i motivi di impugnazione, di cui ne ha chiesto il rigetto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado con attribuzione al proprio difensore antistatario.
6. All'udienza del 13 maggio 2025, la Corte ha introitato la causa per la decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dal ai sensi dell''art. 342 c.p.c, posto che le doglianze in esso Controparte_2
contenute delimitano con sufficiente chiarezza i punti della decisione sottoposti a critica.
II. Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato per i seguenti motivi.
III.1 Infondato è il primo motivo di gravame con cui l'appellante contesta che il primo Giudice abbia ritenuto illegittima la proroga del contratto d'appalto del 29 luglio
2003, disposta dal con determina n. 48 del 3 agosto 2004, poiché - a Controparte_2
suo dire – il Tribunale aveva erroneamente ritenuto applicabile l'art. 23 della legge n.
62 del 2005, entrata in vigore il 12 maggio 2005, laddove la proroga in esame risaliva al
2004, e, pertanto, doveva ad essa applicarsi la vecchia normativa dell'art. 6 della legge n. 537/93, che vietava solo il rinnovo tacito del contratto, non anche la sua proroga.
Difatti, a giudizio della Corte, il Tribunale non ha fatto nessuna erronea applicazione della normativa citata dall'appellante, ma si è limitato soltanto ad enunciare un principio generale, già previsto dalla legge Merloni (legge n. 109 del
1994) per gli appalti di opere pubbliche e dalla legge n. 157 del 1995 per gli appalti di servizi, ed applicabile anche agli appalti stipulati dai Comuni sulla base del d.lgs n.
267/2000 (cd. T.u.e.l.), in base al quale il rapporto contrattuale tra un ente pubblico ed un privato deve essere preceduto da una gara pubblica e che la proroga temporale di
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c. Parte_1 Controparte_2 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
tale rapporto può considerarsi consentita solo per un periodo limitato e per ragioni eccezionali, nella specie non rinvenute.
Dall'esame degli atti di causa è emerso soltanto che il contratto stipulato dal con la Ibi Idrobiompianti S.p.A. nel maggio del 2003 doveva avere una durata CP_2
annuale, mentre la proroga disposta dal solo Comune con provvedimento dirigenziale n. 48 del 3 settembre 2004 - intervenuta peraltro quando il contratto originario era già scaduto - non era seguita da nessuna accettazione espressa della società appaltatrice ed era disposta per un tempo indeterminato (sino ad espletamento di gara), sicché essa doveva considerarsi illegittima.
Da tanto consegue che anche il subentro in tale contratto della Parte_1
oggetto del secondo motivo di gravame, doveva considerarsi illegittimo, poiché derogativo del principio della gara pubblica e della forma scritta ad substantiam, come pure evidenziato dal primo Giudice.
Al riguardo, infatti, non ha fondamento l'affermazione dell'appellante, che ha rinvenuto nell'art. 6, co.1, della legge n. 537/93 (secondo cui “È vietato il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi”), a suo dire applicabile al caso in esame, il divieto del solo rinnovo tacito del contratto, da tanto desumendosi la libera prorogabilità, anche tacita o per facta concludentia, dello stesso.
Tale affermazione non solo risulta contraria ai citati principi generali, secondo cui la proroga, in ogni caso espressa, è possibile solo se vi sono ritardi insuperabili nella procedura di affidamento o se l'interruzione del servizio compromette l'interesse pubblico, ma risulta smentita proprio nell'art. 23, comma 2 della legge n. 62 del 2005, che, da un lato ha modificato il citato art. 6, dall'altro ha disciplinato, questa volta espressamente, la proroga dei contratti, consentendola solo se convenuta espressamente ed a condizioni molto rigorose (“i contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, già scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga
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c. Parte_1 Controparte_2 C Corte d'Appello apoli
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pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”).
In tal senso, si è espressa anche la condivisibile giurisprudenza di legittimità secondo cui il divieto previsto dal citato art. 6, comma secondo, legge n. 537 del 1993
è “connaturato al sistema che prevedeva (e prevede) la forma scritta ad substantiam dei contratti con la p.a., in base al quale la volontà di obbligarsi della P.A. non può dedursi, per implicito, da singoli atti, dovendo, viceversa, manifestarsi nelle forme, necessariamente rigide, richieste dalla legge, e ciò anche in caso di rinnovo
o proroga dell'originaria convenzione negoziale, con la conseguenza che l'istituto della rinnovazione tacita del contratto non è compatibile con le regole dettate in tema di forma degli atti negoziali degli enti pubblici” (Cass. 29988/2018; Cass.
22904/2014, non massimata).
Nel caso in esame, la proroga alla Ibi non solo era stata disposta tacitamente, sebbene poi da tale società accettata per facta concluentia, ma si era protratta per un tempo indeterminato (“fino all'espletamento della gara”), dal 2004 sino al 2012, sino all'espletamento della nuova gara, con consegna definitiva del cantiere da parte dell'attuale appellante, nel frattempo subentrata, a decorrere dal 2011, nel contratto illegittimamente prorogato.
III.2. In conclusione, il primo motivo d'appello è infondato e tanto basta a determinare l'assorbimento del secondo motivo di gravame, col quale l'appellante afferma l'esistenza, negata dal Tribunale, di un valido titolo contrattuale che giustifica(va) la sua pretesa creditoria, derivante dalla cessione del contratto d'appalto dalla Ibi Idrobioimpianti S.p.A. alla poi divenuta in virtù di una CP_1 Parte_1
presunta cessione d'azienda tra le due società, che avrebbe reso inapplicabile - in base agli artt. 34 e 35 della legge n. 109/1994 (poi trasfusi nell'art. 116 del d.lgs Pt_2
163/2006) – il divieto di cessione del contratto di cui all'art. 9 del contratto originario stipulato tra la Ibi ed il . Controparte_2
In ogni caso, a prescindere dall'applicabilità alla specie di tale ultima normativa, anche a voler ritenere superabile il divieto di cessione del contratto contenuto nell'art. 9 del contratto d'appalto del 2003, va detto che non è stata fornita prova della citata
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c. Parte_1 Controparte_2 Corte d'Appello di Napoli
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cessione d'azienda per notaio del 21 gennaio 2011 (rep. 127573, racc.32147), Per_1
né può valere, a tal fine, la delibera del Comune n. 25 del 18 aprile 2011 (prot. n.
4780), in cui l'ente si è limitato ad una mera presa d'atto di tale cessione d'azienda.
Difatti, il medesimo con una precedente delibera, la n. 23, prot. n. CP_2
4778, emessa il medesimo 18 aprile 2011, per giustificare l'assegnazione senza gara alla di lavori di manutenzione straordinaria agli impianti di depurazione del CP_1
detto (non inclusi nel contratto d'appalto originario con la Ibi, e, CP_2
ciononostante, pure essi posti alla base dell'originario ricorso per decreto ingiuntivo), aveva descritto il rapporto tra la e l'originaria appaltatrice in termini di mero CP_1
mutamento della denominazione sociale, lasciando intendere che si trattasse dello stesso soggetto, avente la medesima sede legale in Pozzuoli, alla via Antiniana, 115, laddove dalla visura camerale della risulta che essa era un soggetto costituito CP_1
solo nel 2011 con sede legale nella provincia di Cagliari.
Anche per tale motivo, deve ritenersi insussistente la titolarità attiva del rapporto in capo alla già Parte_1 CP_3
[.
. In ragione di quanto detto, l'appello va rigettato con conferma della sentenza impugnata.
V. Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore del procuratore del , dichiaratosi anticipatario, delle spese Controparte_2
processuali del grado che vanno liquidate - in base ai parametri contenuti nella tabella
12 allegata al decreto del Ministro della Giustizia 55/2014 (come d.m. n. 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra 26.000,01 € ad 52.000,00 € - nel complessivo importo di
7.015,00 €, di cui 6.100,00 € per compensi (1.500,00 € per la fase di studio, 1.000,00 € per la fase introduttiva, 1.600,00 € per la fase di trattazione/istruzione, 2.000,00 € per la fase decisoria), 915,00 € per spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori se dovuti.
VI. In considerazione dell'esito dell'appello, occorre dare atto, secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della medesima appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
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P . Q . M .
La Corte di Appello di Napoli – Quinta Sezione Civile, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla nei confronti del , Parte_1 Controparte_2
avverso la sentenza n. 131/2020 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata in data 13 gennaio 2020, così provvede:
1. rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna la a rifondere al , con distrazione in Parte_1 Controparte_2
favore del procuratore di quest'ultimo, avv. Giuseppe Versaci, dichiaratosi anticipatario, le spese del grado di appello che liquida in 7.015,00 €, di cui 6.100,00 € per compensi, 915,00 € per spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori se dovuti;
3. dà atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della di un ulteriore importo a Parte_1
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
Così deciso in Napoli, il 9 settembre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(GIUSEPPA D'INVERNO) (PAOLO CELENTANO)
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c. Parte_1 Controparte_2
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Paolo Celentano - Presidente -
- dr.ssa Caterina di Martino - Consigliere –
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo d'appello avverso la sentenza n. 131/2020 del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, pubblicata in data 13 gennaio 2020, iscritto al n. 3581/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 13 maggio 2025 e pendente
T R A la (c.f.: ), già in virtù di atto notarile n. 139433 del Parte_1 P.IVA_1 CP_1
17 giugno 2019, con sede legale in Assemini (CA), al corso Asia n. 78, in persona del proprio legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Crispino
(c.f.: ) - APPELLANTE - C.F._1
E CP_ il (C.F.: ), con sede in alla Piazza della Liberazione n. 3 Controparte_2 P.IVA_2
(CE), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Versacci
(c.f.: - APPELLATO - C.F._2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con atto di citazione notificato in data 24 ottobre 2016, il Controparte_2
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1514/2016 con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere gli aveva ingiunto di pagare, in favore della la CP_1
somma di 29.477,39 € oltre interessi, quale corrispettivo per l'espletamento del servizio di gestione tecnica ed operativa degli impianti di depurazione situati nel citato Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
CP_2
A sostegno dell'opposizione, il eccepiva: 1) il difetto di giurisdizione del CP_2
giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo;
2) la carenza di legittimazione attiva della società ricorrente, poiché il contratto posto alla base del decreto ingiuntivo opposto era stato stipulato dall'ente pubblico con un altro soggetto (la Ibi
Idrobiompianti S.p.A.); 3) l'infondatezza della domanda, in considerazione dell'assenza di un contratto tra le parti e dell'illegittimità della proroga di quello stipulato dal con altro soggetto. Controparte_2
2. Con comparsa del 26 febbraio 2017, si costituiva in giudizio la CP_1
eccependo che: a) il contratto di appalto n. 12 del 29 luglio 2003, stipulato tra il
Comune e la Ibidroimpianti S.p.A., era stato legittimamente ceduto da quest'ultima all'opposta con atto notarile del 21 gennaio 2011 (rep. n. 127573, racc. 32147); b) tale cessione era stata regolarmente comunicata all'ente pubblico, che, con determina n.
25 del 18 aprile 2011 (prot. n. 4780 del 18 aprile 2011), aveva dato atto di tale subentro;
c) le opere oggetto d'appalto da quel momento in poi erano state regolarmente eseguite sino al dicembre 2012 dalla come da verbale di CP_1
ultimazione e consegna degli impianti del 7 dicembre 2012; d) con determina n. 48 del
3 settembre 2004 (prot. n. 11320 del 3 settembre 2004), il Comune aveva anche disposto la proroga di tale contratto fino all'esperimento di una nuova gara.
Su queste premesse, l'opposta aveva chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. In assenza di attività istruttoria, stante la natura documentale della causa, la stessa veniva decisa con la sentenza impugnata, con cui il Tribunale accoglieva l'opposizione del e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. 1514/2014, CP_2
condannando la al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente Parte_1
quantificate “in euro 4.782,00, per compensi ed € 270,00 per spese vive, oltre CP_2
rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore”.
A fondamento di tale decisione, il primo Giudice, ritenuta preliminarmente sussistere la giurisdizione del giudice ordinario, rigettava la domanda originariamente
Proc. n.3581/2020 r.g. Pagina 2 di 8
c. Parte_1 Controparte_2 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
proposta dalla ritenendo che la stessa non aveva “dato prova della CP_1
sussistenza della pretesa creditoria azionata”.
In particolare, il Tribunale così motivava: “pur volendo ritenere valido l'atto di cessione, va detto che la proroga dell'originario contratto non può ritenersi legittima e pertanto l'attività effettuata successivamente a detta proroga non può ritenersi sorretta dall'originario contratto, con ogni conseguenza in merito all'illegittimità della domanda di pagamento. Infatti, la proroga del contratto stipulato con la pubblica amministrazione è ammissibile solo in casi eccezionali, in quanto il normale sistema con cui un ente pubblico è tenuto a procurarsi i servizi di cui ha bisogno è la gara pubblica”;
“non può affermarsi che la proroga in esame rientri nell'ambito delle ipotesi eccezionali che consentano la deroga alle normali regole che disciplinano gli appalti pubblici e la procedura di evidenza pubblica”; inoltre, “il contratto che il ha Controparte_2
stipulato con altro soggetto prevedeva espressamente la non cedibilità della posizione contrattuale a terzi e nessuna modifica concordata della predetta clausola contrattuale emerge dalla documentazione depositata in atti”; “In ogni caso, seppur questa modifica concordata della clausola di non cedibilità vi fosse stata, la stessa sarebbe da ritenersi illegittima perché derogativa del principio secondo cui l'aggiudicazione di un appalto pubblico avviene mediante una gara, che deve concludersi con la stipula di regolare contratto scritto. Non essendo rilevante neppure la delibera emessa dall'Ente pubblico laddove la stessa non sia seguita dalla stipula del contratto o non sia sorretta da contratto scritto”.
4. Avverso tale sentenza, la nuova denominazione sociale nel Parte_1
frattempo assunta dalla con una citazione telematicamente notificata il 13 CP_1
ottobre 2020 al , ha proposto appello affidandolo a due motivi di cui si Controparte_2 dirà, chiedendo alla Corte, in accoglimento del proposto gravame, di “- Rigettare
l'opposizione proposta dal in quanto infondata in fatto ed in diritto, Controparte_2
confermando il decreto ingiuntivo opposto e con esso la condanna di parte appellata al pagamento dell'importo di euro € 29.477,39 oltre interessi legali nonché interessi di mora nonché per la somma di euro 286,00 liquidata a titolo di spese vive ed euro
1305,00 a titolo di compenso professionale oltre IVA E CPA”, con condanna
Proc. n.3581/2020 r.g. Pagina 3 di 8
c. Parte_1 Controparte_2 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
dell'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio e compensi professionali, con distrazione in favore del proprio procuratore anticipatario.
5. Con comparsa del 9 marzo 2021, si è costituito in giudizio il Controparte_2
eccependo l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 345 c.p.c. e contestando, nel merito, i motivi di impugnazione, di cui ne ha chiesto il rigetto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado con attribuzione al proprio difensore antistatario.
6. All'udienza del 13 maggio 2025, la Corte ha introitato la causa per la decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dal ai sensi dell''art. 342 c.p.c, posto che le doglianze in esso Controparte_2
contenute delimitano con sufficiente chiarezza i punti della decisione sottoposti a critica.
II. Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato per i seguenti motivi.
III.1 Infondato è il primo motivo di gravame con cui l'appellante contesta che il primo Giudice abbia ritenuto illegittima la proroga del contratto d'appalto del 29 luglio
2003, disposta dal con determina n. 48 del 3 agosto 2004, poiché - a Controparte_2
suo dire – il Tribunale aveva erroneamente ritenuto applicabile l'art. 23 della legge n.
62 del 2005, entrata in vigore il 12 maggio 2005, laddove la proroga in esame risaliva al
2004, e, pertanto, doveva ad essa applicarsi la vecchia normativa dell'art. 6 della legge n. 537/93, che vietava solo il rinnovo tacito del contratto, non anche la sua proroga.
Difatti, a giudizio della Corte, il Tribunale non ha fatto nessuna erronea applicazione della normativa citata dall'appellante, ma si è limitato soltanto ad enunciare un principio generale, già previsto dalla legge Merloni (legge n. 109 del
1994) per gli appalti di opere pubbliche e dalla legge n. 157 del 1995 per gli appalti di servizi, ed applicabile anche agli appalti stipulati dai Comuni sulla base del d.lgs n.
267/2000 (cd. T.u.e.l.), in base al quale il rapporto contrattuale tra un ente pubblico ed un privato deve essere preceduto da una gara pubblica e che la proroga temporale di
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tale rapporto può considerarsi consentita solo per un periodo limitato e per ragioni eccezionali, nella specie non rinvenute.
Dall'esame degli atti di causa è emerso soltanto che il contratto stipulato dal con la Ibi Idrobiompianti S.p.A. nel maggio del 2003 doveva avere una durata CP_2
annuale, mentre la proroga disposta dal solo Comune con provvedimento dirigenziale n. 48 del 3 settembre 2004 - intervenuta peraltro quando il contratto originario era già scaduto - non era seguita da nessuna accettazione espressa della società appaltatrice ed era disposta per un tempo indeterminato (sino ad espletamento di gara), sicché essa doveva considerarsi illegittima.
Da tanto consegue che anche il subentro in tale contratto della Parte_1
oggetto del secondo motivo di gravame, doveva considerarsi illegittimo, poiché derogativo del principio della gara pubblica e della forma scritta ad substantiam, come pure evidenziato dal primo Giudice.
Al riguardo, infatti, non ha fondamento l'affermazione dell'appellante, che ha rinvenuto nell'art. 6, co.1, della legge n. 537/93 (secondo cui “È vietato il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi”), a suo dire applicabile al caso in esame, il divieto del solo rinnovo tacito del contratto, da tanto desumendosi la libera prorogabilità, anche tacita o per facta concludentia, dello stesso.
Tale affermazione non solo risulta contraria ai citati principi generali, secondo cui la proroga, in ogni caso espressa, è possibile solo se vi sono ritardi insuperabili nella procedura di affidamento o se l'interruzione del servizio compromette l'interesse pubblico, ma risulta smentita proprio nell'art. 23, comma 2 della legge n. 62 del 2005, che, da un lato ha modificato il citato art. 6, dall'altro ha disciplinato, questa volta espressamente, la proroga dei contratti, consentendola solo se convenuta espressamente ed a condizioni molto rigorose (“i contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, già scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga
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pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”).
In tal senso, si è espressa anche la condivisibile giurisprudenza di legittimità secondo cui il divieto previsto dal citato art. 6, comma secondo, legge n. 537 del 1993
è “connaturato al sistema che prevedeva (e prevede) la forma scritta ad substantiam dei contratti con la p.a., in base al quale la volontà di obbligarsi della P.A. non può dedursi, per implicito, da singoli atti, dovendo, viceversa, manifestarsi nelle forme, necessariamente rigide, richieste dalla legge, e ciò anche in caso di rinnovo
o proroga dell'originaria convenzione negoziale, con la conseguenza che l'istituto della rinnovazione tacita del contratto non è compatibile con le regole dettate in tema di forma degli atti negoziali degli enti pubblici” (Cass. 29988/2018; Cass.
22904/2014, non massimata).
Nel caso in esame, la proroga alla Ibi non solo era stata disposta tacitamente, sebbene poi da tale società accettata per facta concluentia, ma si era protratta per un tempo indeterminato (“fino all'espletamento della gara”), dal 2004 sino al 2012, sino all'espletamento della nuova gara, con consegna definitiva del cantiere da parte dell'attuale appellante, nel frattempo subentrata, a decorrere dal 2011, nel contratto illegittimamente prorogato.
III.2. In conclusione, il primo motivo d'appello è infondato e tanto basta a determinare l'assorbimento del secondo motivo di gravame, col quale l'appellante afferma l'esistenza, negata dal Tribunale, di un valido titolo contrattuale che giustifica(va) la sua pretesa creditoria, derivante dalla cessione del contratto d'appalto dalla Ibi Idrobioimpianti S.p.A. alla poi divenuta in virtù di una CP_1 Parte_1
presunta cessione d'azienda tra le due società, che avrebbe reso inapplicabile - in base agli artt. 34 e 35 della legge n. 109/1994 (poi trasfusi nell'art. 116 del d.lgs Pt_2
163/2006) – il divieto di cessione del contratto di cui all'art. 9 del contratto originario stipulato tra la Ibi ed il . Controparte_2
In ogni caso, a prescindere dall'applicabilità alla specie di tale ultima normativa, anche a voler ritenere superabile il divieto di cessione del contratto contenuto nell'art. 9 del contratto d'appalto del 2003, va detto che non è stata fornita prova della citata
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cessione d'azienda per notaio del 21 gennaio 2011 (rep. 127573, racc.32147), Per_1
né può valere, a tal fine, la delibera del Comune n. 25 del 18 aprile 2011 (prot. n.
4780), in cui l'ente si è limitato ad una mera presa d'atto di tale cessione d'azienda.
Difatti, il medesimo con una precedente delibera, la n. 23, prot. n. CP_2
4778, emessa il medesimo 18 aprile 2011, per giustificare l'assegnazione senza gara alla di lavori di manutenzione straordinaria agli impianti di depurazione del CP_1
detto (non inclusi nel contratto d'appalto originario con la Ibi, e, CP_2
ciononostante, pure essi posti alla base dell'originario ricorso per decreto ingiuntivo), aveva descritto il rapporto tra la e l'originaria appaltatrice in termini di mero CP_1
mutamento della denominazione sociale, lasciando intendere che si trattasse dello stesso soggetto, avente la medesima sede legale in Pozzuoli, alla via Antiniana, 115, laddove dalla visura camerale della risulta che essa era un soggetto costituito CP_1
solo nel 2011 con sede legale nella provincia di Cagliari.
Anche per tale motivo, deve ritenersi insussistente la titolarità attiva del rapporto in capo alla già Parte_1 CP_3
[.
. In ragione di quanto detto, l'appello va rigettato con conferma della sentenza impugnata.
V. Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore del procuratore del , dichiaratosi anticipatario, delle spese Controparte_2
processuali del grado che vanno liquidate - in base ai parametri contenuti nella tabella
12 allegata al decreto del Ministro della Giustizia 55/2014 (come d.m. n. 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra 26.000,01 € ad 52.000,00 € - nel complessivo importo di
7.015,00 €, di cui 6.100,00 € per compensi (1.500,00 € per la fase di studio, 1.000,00 € per la fase introduttiva, 1.600,00 € per la fase di trattazione/istruzione, 2.000,00 € per la fase decisoria), 915,00 € per spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori se dovuti.
VI. In considerazione dell'esito dell'appello, occorre dare atto, secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della medesima appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
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P . Q . M .
La Corte di Appello di Napoli – Quinta Sezione Civile, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla nei confronti del , Parte_1 Controparte_2
avverso la sentenza n. 131/2020 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata in data 13 gennaio 2020, così provvede:
1. rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna la a rifondere al , con distrazione in Parte_1 Controparte_2
favore del procuratore di quest'ultimo, avv. Giuseppe Versaci, dichiaratosi anticipatario, le spese del grado di appello che liquida in 7.015,00 €, di cui 6.100,00 € per compensi, 915,00 € per spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori se dovuti;
3. dà atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della di un ulteriore importo a Parte_1
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
Così deciso in Napoli, il 9 settembre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(GIUSEPPA D'INVERNO) (PAOLO CELENTANO)
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