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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 02/04/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 585 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
, Parte_3 C.F._3 rappresentate e difese dagli avv.ti Giorgio Nicastro e Rosario Marangio ed elettivamente domiciliate a Siracusa, corso Gelone 68, presso lo studio dell'avv.
Nicastro; appellanti contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege a Venezia, piazza San Marco, Palazzo Reale;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1685/2023 del Tribunale di Venezia
Conclusioni
Per le appellanti
pagina 1 di 9 Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, in riforma della
Sentenza n. 1685/2023 R. Sent. emessa dal Tribunale di Venezia, pubblicata in data 03/10/2023 e resa nella causa civile iscritta al n. 1035/2021 R.G., non notificata: ritenere e dichiarare la responsabilità civile del , in persona Controparte_1 del Ministro pro tempore, odierno appellato, nella produzione dell'evento mortale occorso alla sig.ra , nata a [...] il [...] ed ivi deceduta Persona_1 in data 10/01/2009, per diagnosi di “Cirrosi Epatica correlata HCV”, da porsi in collegamento causale in misura percentuale del 100% con il trattamento sanitario trasfusionale effettuato in data 23/10/1976 presso il presidio ospedaliero di ricovero nell'Ospedale Civile di Padova, trattamento consistito in somministrazione di unità di sangue intero contaminato dal germe patogeno poi identificato HCV, per come risulta nella cartella clinica in atti, e causa della patologia oggetto di giudizio diagnostico ed eziopatologico della C.M.O. 2^ del
Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina effettato in data 10/02/2006
(giusta Verbale ML/V N. 2686 del 03/04/2007), consistente nella “epatopatia cronica HCV correlata ad evoluzione cirrogena con severa alterazione dei parametri di funzionalità epatica e piastrinopenia. Soggetto emotrasfuso”, e, per
l'effetto, condannare il , in persona del Ministro pro tempore, odierno Controparte_1 appellato, a titolo di risarcimento del danno morale, ex art. 2059 c.c., patito dalle appellanti per la perdita del rapporto parentale per la morte della loro congiunta,
, a causa della somministrazione di sangue infetto per i motivi di Persona_1 cui in narrativa, al pagamento della somma complessiva in €. 686.469,00, di cui:
− €. 225.554,10, spettanti alla figlia ER SI.ra , nata a [...]
Siracusa (SR) il 06/10/1966;
− €. 225.554,10, spettanti alla figlia ER SI.ra , nata a [...]
Siracusa (SR) il 15/09/1961;
− €. 235.360,80, spettanti alla figlia ER SI.ra , nata a [...]
Siracusa (SR) il 19/07/1974; o nella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia.
pagina 2 di 9 condannare il , in persona del tempore, odierno Controparte_1 CP_2 appellato, al pagamento di spese e compensi del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
Per il Controparte_1
Voglia codesta Corte, rigettata ogni contraria e diversa istanza:
In via preliminare: dichiararsi la prescrizione delle pretese tutte fatte valere da parte attrice appellante
In merito: rigettarsi integralmente l'atto di appello e l'originario atto di citazione
In merito: rigettarsi integralmente le domande tutte di controparte perché infondate per i motivi esposti in narrativa
In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui sia accertata la responsabilità del convenuto detrarsi dalla somma liquidata a titolo di risarcimento quanto CP_1 percepito e da percepirsi da controparte a titolo indennitario ex l. 210/1992, e/o comunque a qualsivoglia titolo con riferimento al medesimo evento lesivo, fino allo eventuale conseguente “azzeramento” delle pretese fatte valere nel presente giudizio civile
Con vittoria di spese di giudizio di tutti i gradi del giudizio.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione, ritualmente notificato, , Parte_1 Parte_2
e proprio quali figlie di , deceduta in data
[...] Controparte_3 Persona_1
10.1.2009 all'età di 69 anni a causa della epatopatia HCV correlata cronica post- trasfusionale evoluta in fatale cirrosi epatica-, dato atto dell'accertamento intervenuto dopo parecchi anni da parte della Commissione Medica Ospedaliera di
Messina del 3.4.2007 della sussistenza del nesso causale tra la patologia epatica di tipo C riscontrata a LO AR nel 1991 e le emotrasfusioni infette alla stessa somministrate nel corso dell'intervento di isterectomia totale (23.10.1976) presso l'Ospedale Civile di Padova, nonché della conseguente erogazione a favore della medesima dell'indennità prevista dalla legge 210/1992, e affermata la responsabilità del per omessa vigilanza sulla raccolta e Controparte_1 distribuzione del sangue e degli emoderivati, ex art. 2043 c.c., convenivano in pagina 3 di 9 giudizio il per sentirlo condannare al risarcimento del danno Controparte_1 da perdita del rapporto parentale patito.
Si costituiva il , il quale, preliminarmente eccepiva la Controparte_1 prescrizione delle pretese attoree (formulate ben oltre il termine di sei anni previsto dalla “legge ex Cirielli”) e, nel merito, chiedeva il rigetto della pretesa risarcitoria. In subordine, chiedeva che, nel caso di accoglimento delle domande attoree, dal quantum risarcitorio venisse scomputato l'indennizzo percepito dalle attrici a titolo di assegno una tantum pari a euro 77.468,53 ex legge 210/1992.
Con sentenza n. 1685/2023, il Tribunale di Venezia riteneva fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal rilevando che il decesso della (dies a CP_1 Per_1 quo per l'esercizio del diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale ex art. 2935 c.c.) era intervenuto in data 10.1.2009, dunque in un momento successivo all'entrata in vigore della legge n. 251/2005 che, con riferimento all'omicidio colposo, cui poteva astrattamente essere considerato l'illecito in questione, aveva abbreviato i termini di prescrizione a sei anni.
Applicando tale termine all'azione civile, ex artt. 589 c.p., 157, I comma, c.p.c. e
2947, III comma, c.c., mentre il decorso della prescrizione era stato interrotto tra la data del decesso e la notifica della prima richiesta risarcitoria rivolta al
(8.1.2014), non altrettanto risultava accaduto tra Controparte_1 quest'ultima e la seconda missiva del 3.11.2020, allorquando il termine prescrizionale di sei anni era già maturato.
, e hanno impugnato la Parte_1 Parte_2 CP_3 predetta sentenza formulando le conclusioni di cui in epigrafe e censurando la sentenza sulla base dei motivi di seguito illustrati.
Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione.
Come da provvedimento del 15 luglio 2024 il Consigliere istruttore ha fissato l'udienza del 12 febbraio 2025 per la rimessione della causa al Collegio, ex art. 352 c.p.c. A tale udienza, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
pagina 4 di 9 , e con l'atto di appello Parte_1 Parte_2 CP_3 lamentano:
1) la mancata applicazione dell'art. 2937 c.c. per erronea interpretazione e valutazione del comportamento processuale tenuto dal alle Controparte_1 udienze del 24.6.2021, del 13.1.2022, del 24.3.2022 e del 21.9.2022, in cui il convenuto non aveva riproposto l'eccezione di prescrizione sollevata in comparsa di costituzione e risposta, riproposta solo in seno alla conclusioni, e aveva formulato una proposta transattiva, che, essendo esclusivamente rivolta a ottenere un componimento sulla liquidazione del quantum, non presupponeva la contestazione del diritto di credito delle attrici ma implicava il riconoscimento del diritto stesso, con conseguente rinuncia alla prescrizione avendo compiuto degli atti incompatibili con la volontà di avvalersi di essa. Secondo le appellanti, il
Tribunale avrebbe dovuto prendere atto del comportamento processuale tenuto dal , incompatibile con la volontà di avvalersi della Controparte_1 prescrizione, e rigettare l'eccezione di prescrizione;
2) l'erronea individuazione del termine di prescrizione da applicare all'azione civile ai sensi dell'art. 2947, III comma, c.c. con conseguente mancata applicazione del termine di prescrizione decennale previsto dalla legge penale vigente al momento della condotta (23.10.1976) non dovendosi avere riguardo alla legge penale vigente al momento della consumazione del reato (10.1.2009);
3) l'ingiusta condanna alle spese di lite atteso che, seguendo tali spese la soccombenza, il Tribunale avrebbe dovuto accogliere integralmente le domande attoree per le motivazioni sopra esposte e condannare il al pagamento CP_1 delle spese processuali in favore delle attrici.
Ritiene il Collegio che l'appello sia infondato e debba essere rigettato.
Infondato è il primo motivo di impugnazione: come più volte affermato dalla
Suprema Corte (Cass. n. 18879/2015) il giudice di merito, nel procedere all'interpretazione degli atti e dei comportamenti delle parti al fine di stabilire se le trattative, anche di amichevole composizione, abbiano o meno comportato riconoscimento del diritto, agli effetti di cui all'art. 2944 c.c., deve attribuire a detti atti e comportamenti il significato conforme all'effettiva intenzione delle parti pagina 5 di 9 e, in caso di dubbio, il significato più consono e congruente con la natura della fattispecie su cui si è svolta la trattativa e con la relativa argomentazione giuridica.
Nella fattispecie, il Tribunale, con l'ordinanza del 14.1.2022, all'esito del deposito della sentenza n. 208/2021 della Corte di appello di Catania che aveva condannato il a risarcire il danno da perdita del rapporto parentale ad CP_1 altri figli di aveva formulato una proposta transattiva Persona_1
(pagamento di euro 110.000 per ciascuna delle attrici;
compensazione delle spese di lite nella misura di 1/2 con restante parte a carico del ). CP_1
Tale proposta veniva accettata dal difensore delle attrici ma rifiutata dal procuratore del , il quale aveva manifestato la disponibilità a comporre la CP_1 lite a diverse condizioni. Tale controproposta non veniva accettata dal legale delle attrici.
A giudizio del Collegio la condotta tenuta dal non integra i requisiti CP_1 necessari al fine di poter ritenere che il convenuto abbia riconosciuto il diritto delle controparti e rinunciato alla prescrizione, tenuto conto che tale trattativa era conseguente alla proposta transattiva formulata dal Tribunale il quale aveva sostanzialmente manifestato la possibilità che le domande attoree fossero fondate e specificato che sarebbe stata valutata la condotta processuale delle parti ai sensi degli artt. 91 e 96, III comma, c.p.c.
I fatti vanno esaminati nella loro concreta dimensione e a tal fine diviene rilevante il contesto nel quale si è verificato il rigetto della proposta del Tribunale
e la formulazione di una controproposta da parte del che aveva soltanto CP_1 la finalità di definire bonariamente la controversia, cioè una finalità meramente transattiva e non ricognitiva.
Come affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 5721/2019), le trattative per comporre bonariamente la vertenza, le proposte, le concessioni e le rinunce fatte dalle parti a scopo transattivo - non avendo come proprio presupposto l'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria - in alcun modo rappresentano riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell'art. 2944 c.c. nel caso in cui non raggiungano l'effetto desiderato.
pagina 6 di 9 Il fatto che il non abbia accettato la proposta formulata dal giudice ex CP_1 art. 185 bis c.p.c. – così incorrendo nel rischio di subire anche una condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. – ma sia rimasto disponibile a conciliare eventualmente la controversia a diverse condizioni, per lui maggiormente favorevoli, si spiega invero solo considerando che il medesimo ritenesse tuttora fondata l'eccezione di prescrizione e che, solo per spirito transattivo, fosse disponibile a concedere qualcosa alle controparti: ciò che peraltro non vale di per sé in alcun modo a far ritenere rinunciate le proprie difese.
Irrilevante appare la circostanza che alle udienze anteriori alla data della proposta conciliativa il non abbia reiterato l'eccezione di prescrizione: l'udienza CP_1 del 24.6.2021 era la prima udienza di comparizione delle parti, durante la quale neanche il difensore delle attrici reiterava le domande risarcitorie, limitandosi soltanto a contestare le eccezioni sollevate dal convenuto;
l'udienza del
13.1.2022 era stata sostituita con il deposito di note scritte ed era destinata all'esame delle istanze istruttorie formulate dalle parti.
Quanto a quelle successive, l'udienza del 21.9.2022 era dedicata all'assunzione dei testi sui capitoli ammessi dal Tribunale. All'esito di tale udienza entrambe le parti si erano limitate a chiedere la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e il Tribunale aveva fissato l'udienza del 24.3.2023.
Non si vede, pertanto, quali sarebbero gli atti con i quali il avrebbe CP_1 riconosciuto il diritto di credito delle attrici e rinunciato alla prescrizione.
Parimenti infondato è il secondo motivo di appello.
Proprio in relazione all'ipotesi dell'azione proposta iure proprio dai congiunti in dipendenza della morte di un componente della famiglia provocata da trasfusione di sangue infetto, la Suprema Corte ha affermato che la responsabilità del per i danni da trasfusione di sangue infetto ha natura Controparte_1 extracontrattuale, sicché il diritto al risarcimento è soggetto alla prescrizione quinquennale ex art. 2947, I comma, c.c., con la conseguenza che in caso di decesso del danneggiato a causa del contagio, la prescrizione rimane quinquennale per il danno subito da quel soggetto in vita, del quale il congiunto chieda il risarcimento "iure hereditatis", trattandosi pur sempre di un danno da pagina 7 di 9 lesione colposa, reato a prescrizione quinquennale (alla data del fatto), mentre per il danno subito dai congiunti della vittima "iure proprio", dato che da tale punto di vista il decesso del congiunto emotrasfuso integra la fattispecie delittuosa dell'omicidio colposo, la prescrizione eventualmente più lunga valevole in sede penale è applicabile anche all'azione risarcitoria civile ai sensi dell'art. 2947, III comma, c.c. e decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, quindi dalla data del decesso, momento di consumazione del reato.
Nella fattispecie la morte di , dies a quo per l'esercizio del diritto al Persona_1 risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale ex art. 2935 c.c., è avvenuto il 10.1.2009. quando la pena prevista per il reato di omicidio colposo era di cinque anni.
Per tale ipotesi di reato, in base a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 157 e 589 c.p. ratione temporis vigenti, il termine di prescrizione è pari ad anni sei, secondo quanto previsto dalla legge n. 251/2005 (cd. ex-Cirielli) che ha riscritto l'art. 157 c.p. ponendo la regola per la quale la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto.
Pertanto, come correttamente ritenuto dal Tribunale, la pretesa risarcitoria azionata dalle attrici è estinta per prescrizione atteso che tra la notifica della prima richiesta risarcitoria rivolta al (8.1.2014) e la seconda Controparte_1 missiva (3.11.2020) il termine prescrizionale di sei anni era già maturato.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza delle appellanti e vengono liquidate, tenuto conto del valore della domanda (scaglione da euro 520.001,00 a euro 1.000.000,00), come in dispositivo, secondo parametri medi e senza fase istruttoria.
Le appellanti vanno altresì dichiarate tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del Testo Unico Spese di Giustizia n.115/02.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 1685/2023 del Tribunale di Venezia, così pronuncia:
pagina 8 di 9 - rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- condanna le appellanti alla rifusione in favore del delle Controparte_1 spese di lite del presente grado, liquidate in euro 18.511,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario (15%) come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 585 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
, Parte_3 C.F._3 rappresentate e difese dagli avv.ti Giorgio Nicastro e Rosario Marangio ed elettivamente domiciliate a Siracusa, corso Gelone 68, presso lo studio dell'avv.
Nicastro; appellanti contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege a Venezia, piazza San Marco, Palazzo Reale;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1685/2023 del Tribunale di Venezia
Conclusioni
Per le appellanti
pagina 1 di 9 Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, in riforma della
Sentenza n. 1685/2023 R. Sent. emessa dal Tribunale di Venezia, pubblicata in data 03/10/2023 e resa nella causa civile iscritta al n. 1035/2021 R.G., non notificata: ritenere e dichiarare la responsabilità civile del , in persona Controparte_1 del Ministro pro tempore, odierno appellato, nella produzione dell'evento mortale occorso alla sig.ra , nata a [...] il [...] ed ivi deceduta Persona_1 in data 10/01/2009, per diagnosi di “Cirrosi Epatica correlata HCV”, da porsi in collegamento causale in misura percentuale del 100% con il trattamento sanitario trasfusionale effettuato in data 23/10/1976 presso il presidio ospedaliero di ricovero nell'Ospedale Civile di Padova, trattamento consistito in somministrazione di unità di sangue intero contaminato dal germe patogeno poi identificato HCV, per come risulta nella cartella clinica in atti, e causa della patologia oggetto di giudizio diagnostico ed eziopatologico della C.M.O. 2^ del
Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina effettato in data 10/02/2006
(giusta Verbale ML/V N. 2686 del 03/04/2007), consistente nella “epatopatia cronica HCV correlata ad evoluzione cirrogena con severa alterazione dei parametri di funzionalità epatica e piastrinopenia. Soggetto emotrasfuso”, e, per
l'effetto, condannare il , in persona del Ministro pro tempore, odierno Controparte_1 appellato, a titolo di risarcimento del danno morale, ex art. 2059 c.c., patito dalle appellanti per la perdita del rapporto parentale per la morte della loro congiunta,
, a causa della somministrazione di sangue infetto per i motivi di Persona_1 cui in narrativa, al pagamento della somma complessiva in €. 686.469,00, di cui:
− €. 225.554,10, spettanti alla figlia ER SI.ra , nata a [...]
Siracusa (SR) il 06/10/1966;
− €. 225.554,10, spettanti alla figlia ER SI.ra , nata a [...]
Siracusa (SR) il 15/09/1961;
− €. 235.360,80, spettanti alla figlia ER SI.ra , nata a [...]
Siracusa (SR) il 19/07/1974; o nella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia.
pagina 2 di 9 condannare il , in persona del tempore, odierno Controparte_1 CP_2 appellato, al pagamento di spese e compensi del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
Per il Controparte_1
Voglia codesta Corte, rigettata ogni contraria e diversa istanza:
In via preliminare: dichiararsi la prescrizione delle pretese tutte fatte valere da parte attrice appellante
In merito: rigettarsi integralmente l'atto di appello e l'originario atto di citazione
In merito: rigettarsi integralmente le domande tutte di controparte perché infondate per i motivi esposti in narrativa
In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui sia accertata la responsabilità del convenuto detrarsi dalla somma liquidata a titolo di risarcimento quanto CP_1 percepito e da percepirsi da controparte a titolo indennitario ex l. 210/1992, e/o comunque a qualsivoglia titolo con riferimento al medesimo evento lesivo, fino allo eventuale conseguente “azzeramento” delle pretese fatte valere nel presente giudizio civile
Con vittoria di spese di giudizio di tutti i gradi del giudizio.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione, ritualmente notificato, , Parte_1 Parte_2
e proprio quali figlie di , deceduta in data
[...] Controparte_3 Persona_1
10.1.2009 all'età di 69 anni a causa della epatopatia HCV correlata cronica post- trasfusionale evoluta in fatale cirrosi epatica-, dato atto dell'accertamento intervenuto dopo parecchi anni da parte della Commissione Medica Ospedaliera di
Messina del 3.4.2007 della sussistenza del nesso causale tra la patologia epatica di tipo C riscontrata a LO AR nel 1991 e le emotrasfusioni infette alla stessa somministrate nel corso dell'intervento di isterectomia totale (23.10.1976) presso l'Ospedale Civile di Padova, nonché della conseguente erogazione a favore della medesima dell'indennità prevista dalla legge 210/1992, e affermata la responsabilità del per omessa vigilanza sulla raccolta e Controparte_1 distribuzione del sangue e degli emoderivati, ex art. 2043 c.c., convenivano in pagina 3 di 9 giudizio il per sentirlo condannare al risarcimento del danno Controparte_1 da perdita del rapporto parentale patito.
Si costituiva il , il quale, preliminarmente eccepiva la Controparte_1 prescrizione delle pretese attoree (formulate ben oltre il termine di sei anni previsto dalla “legge ex Cirielli”) e, nel merito, chiedeva il rigetto della pretesa risarcitoria. In subordine, chiedeva che, nel caso di accoglimento delle domande attoree, dal quantum risarcitorio venisse scomputato l'indennizzo percepito dalle attrici a titolo di assegno una tantum pari a euro 77.468,53 ex legge 210/1992.
Con sentenza n. 1685/2023, il Tribunale di Venezia riteneva fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal rilevando che il decesso della (dies a CP_1 Per_1 quo per l'esercizio del diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale ex art. 2935 c.c.) era intervenuto in data 10.1.2009, dunque in un momento successivo all'entrata in vigore della legge n. 251/2005 che, con riferimento all'omicidio colposo, cui poteva astrattamente essere considerato l'illecito in questione, aveva abbreviato i termini di prescrizione a sei anni.
Applicando tale termine all'azione civile, ex artt. 589 c.p., 157, I comma, c.p.c. e
2947, III comma, c.c., mentre il decorso della prescrizione era stato interrotto tra la data del decesso e la notifica della prima richiesta risarcitoria rivolta al
(8.1.2014), non altrettanto risultava accaduto tra Controparte_1 quest'ultima e la seconda missiva del 3.11.2020, allorquando il termine prescrizionale di sei anni era già maturato.
, e hanno impugnato la Parte_1 Parte_2 CP_3 predetta sentenza formulando le conclusioni di cui in epigrafe e censurando la sentenza sulla base dei motivi di seguito illustrati.
Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione.
Come da provvedimento del 15 luglio 2024 il Consigliere istruttore ha fissato l'udienza del 12 febbraio 2025 per la rimessione della causa al Collegio, ex art. 352 c.p.c. A tale udienza, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
pagina 4 di 9 , e con l'atto di appello Parte_1 Parte_2 CP_3 lamentano:
1) la mancata applicazione dell'art. 2937 c.c. per erronea interpretazione e valutazione del comportamento processuale tenuto dal alle Controparte_1 udienze del 24.6.2021, del 13.1.2022, del 24.3.2022 e del 21.9.2022, in cui il convenuto non aveva riproposto l'eccezione di prescrizione sollevata in comparsa di costituzione e risposta, riproposta solo in seno alla conclusioni, e aveva formulato una proposta transattiva, che, essendo esclusivamente rivolta a ottenere un componimento sulla liquidazione del quantum, non presupponeva la contestazione del diritto di credito delle attrici ma implicava il riconoscimento del diritto stesso, con conseguente rinuncia alla prescrizione avendo compiuto degli atti incompatibili con la volontà di avvalersi di essa. Secondo le appellanti, il
Tribunale avrebbe dovuto prendere atto del comportamento processuale tenuto dal , incompatibile con la volontà di avvalersi della Controparte_1 prescrizione, e rigettare l'eccezione di prescrizione;
2) l'erronea individuazione del termine di prescrizione da applicare all'azione civile ai sensi dell'art. 2947, III comma, c.c. con conseguente mancata applicazione del termine di prescrizione decennale previsto dalla legge penale vigente al momento della condotta (23.10.1976) non dovendosi avere riguardo alla legge penale vigente al momento della consumazione del reato (10.1.2009);
3) l'ingiusta condanna alle spese di lite atteso che, seguendo tali spese la soccombenza, il Tribunale avrebbe dovuto accogliere integralmente le domande attoree per le motivazioni sopra esposte e condannare il al pagamento CP_1 delle spese processuali in favore delle attrici.
Ritiene il Collegio che l'appello sia infondato e debba essere rigettato.
Infondato è il primo motivo di impugnazione: come più volte affermato dalla
Suprema Corte (Cass. n. 18879/2015) il giudice di merito, nel procedere all'interpretazione degli atti e dei comportamenti delle parti al fine di stabilire se le trattative, anche di amichevole composizione, abbiano o meno comportato riconoscimento del diritto, agli effetti di cui all'art. 2944 c.c., deve attribuire a detti atti e comportamenti il significato conforme all'effettiva intenzione delle parti pagina 5 di 9 e, in caso di dubbio, il significato più consono e congruente con la natura della fattispecie su cui si è svolta la trattativa e con la relativa argomentazione giuridica.
Nella fattispecie, il Tribunale, con l'ordinanza del 14.1.2022, all'esito del deposito della sentenza n. 208/2021 della Corte di appello di Catania che aveva condannato il a risarcire il danno da perdita del rapporto parentale ad CP_1 altri figli di aveva formulato una proposta transattiva Persona_1
(pagamento di euro 110.000 per ciascuna delle attrici;
compensazione delle spese di lite nella misura di 1/2 con restante parte a carico del ). CP_1
Tale proposta veniva accettata dal difensore delle attrici ma rifiutata dal procuratore del , il quale aveva manifestato la disponibilità a comporre la CP_1 lite a diverse condizioni. Tale controproposta non veniva accettata dal legale delle attrici.
A giudizio del Collegio la condotta tenuta dal non integra i requisiti CP_1 necessari al fine di poter ritenere che il convenuto abbia riconosciuto il diritto delle controparti e rinunciato alla prescrizione, tenuto conto che tale trattativa era conseguente alla proposta transattiva formulata dal Tribunale il quale aveva sostanzialmente manifestato la possibilità che le domande attoree fossero fondate e specificato che sarebbe stata valutata la condotta processuale delle parti ai sensi degli artt. 91 e 96, III comma, c.p.c.
I fatti vanno esaminati nella loro concreta dimensione e a tal fine diviene rilevante il contesto nel quale si è verificato il rigetto della proposta del Tribunale
e la formulazione di una controproposta da parte del che aveva soltanto CP_1 la finalità di definire bonariamente la controversia, cioè una finalità meramente transattiva e non ricognitiva.
Come affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 5721/2019), le trattative per comporre bonariamente la vertenza, le proposte, le concessioni e le rinunce fatte dalle parti a scopo transattivo - non avendo come proprio presupposto l'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria - in alcun modo rappresentano riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell'art. 2944 c.c. nel caso in cui non raggiungano l'effetto desiderato.
pagina 6 di 9 Il fatto che il non abbia accettato la proposta formulata dal giudice ex CP_1 art. 185 bis c.p.c. – così incorrendo nel rischio di subire anche una condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. – ma sia rimasto disponibile a conciliare eventualmente la controversia a diverse condizioni, per lui maggiormente favorevoli, si spiega invero solo considerando che il medesimo ritenesse tuttora fondata l'eccezione di prescrizione e che, solo per spirito transattivo, fosse disponibile a concedere qualcosa alle controparti: ciò che peraltro non vale di per sé in alcun modo a far ritenere rinunciate le proprie difese.
Irrilevante appare la circostanza che alle udienze anteriori alla data della proposta conciliativa il non abbia reiterato l'eccezione di prescrizione: l'udienza CP_1 del 24.6.2021 era la prima udienza di comparizione delle parti, durante la quale neanche il difensore delle attrici reiterava le domande risarcitorie, limitandosi soltanto a contestare le eccezioni sollevate dal convenuto;
l'udienza del
13.1.2022 era stata sostituita con il deposito di note scritte ed era destinata all'esame delle istanze istruttorie formulate dalle parti.
Quanto a quelle successive, l'udienza del 21.9.2022 era dedicata all'assunzione dei testi sui capitoli ammessi dal Tribunale. All'esito di tale udienza entrambe le parti si erano limitate a chiedere la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e il Tribunale aveva fissato l'udienza del 24.3.2023.
Non si vede, pertanto, quali sarebbero gli atti con i quali il avrebbe CP_1 riconosciuto il diritto di credito delle attrici e rinunciato alla prescrizione.
Parimenti infondato è il secondo motivo di appello.
Proprio in relazione all'ipotesi dell'azione proposta iure proprio dai congiunti in dipendenza della morte di un componente della famiglia provocata da trasfusione di sangue infetto, la Suprema Corte ha affermato che la responsabilità del per i danni da trasfusione di sangue infetto ha natura Controparte_1 extracontrattuale, sicché il diritto al risarcimento è soggetto alla prescrizione quinquennale ex art. 2947, I comma, c.c., con la conseguenza che in caso di decesso del danneggiato a causa del contagio, la prescrizione rimane quinquennale per il danno subito da quel soggetto in vita, del quale il congiunto chieda il risarcimento "iure hereditatis", trattandosi pur sempre di un danno da pagina 7 di 9 lesione colposa, reato a prescrizione quinquennale (alla data del fatto), mentre per il danno subito dai congiunti della vittima "iure proprio", dato che da tale punto di vista il decesso del congiunto emotrasfuso integra la fattispecie delittuosa dell'omicidio colposo, la prescrizione eventualmente più lunga valevole in sede penale è applicabile anche all'azione risarcitoria civile ai sensi dell'art. 2947, III comma, c.c. e decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, quindi dalla data del decesso, momento di consumazione del reato.
Nella fattispecie la morte di , dies a quo per l'esercizio del diritto al Persona_1 risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale ex art. 2935 c.c., è avvenuto il 10.1.2009. quando la pena prevista per il reato di omicidio colposo era di cinque anni.
Per tale ipotesi di reato, in base a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 157 e 589 c.p. ratione temporis vigenti, il termine di prescrizione è pari ad anni sei, secondo quanto previsto dalla legge n. 251/2005 (cd. ex-Cirielli) che ha riscritto l'art. 157 c.p. ponendo la regola per la quale la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto.
Pertanto, come correttamente ritenuto dal Tribunale, la pretesa risarcitoria azionata dalle attrici è estinta per prescrizione atteso che tra la notifica della prima richiesta risarcitoria rivolta al (8.1.2014) e la seconda Controparte_1 missiva (3.11.2020) il termine prescrizionale di sei anni era già maturato.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza delle appellanti e vengono liquidate, tenuto conto del valore della domanda (scaglione da euro 520.001,00 a euro 1.000.000,00), come in dispositivo, secondo parametri medi e senza fase istruttoria.
Le appellanti vanno altresì dichiarate tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del Testo Unico Spese di Giustizia n.115/02.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 1685/2023 del Tribunale di Venezia, così pronuncia:
pagina 8 di 9 - rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- condanna le appellanti alla rifusione in favore del delle Controparte_1 spese di lite del presente grado, liquidate in euro 18.511,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario (15%) come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
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