Ordinanza collegiale 3 febbraio 2026
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 30/04/2026, n. 2054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2054 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02054/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02822/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2822 del 2025, proposto da
RI MA, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniela Cesana, Angelo Marco Latino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Milano, via Freguglia, 1;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza n.42/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Pavia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Vista la memoria del 18.4.2026, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 la dott.ssa AN IN e udito l’Avvocato dello Stato, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TO
I) Il Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, con la sentenza in epigrafe ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere in favore del ricorrente a titolo di carta docente per le seguenti annualità: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per il corrispondente importo complessivo di € 3.000,00 (euro tremila/00).
Nonostante la notifica, effettuata in data 10.4.2024, l’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa recata dal titolo e in data 24.7.2025 parte ricorrente ha notificato e depositato il ricorso in ottemperanza.
Si è costituito in giudizio il Ministero intimato, con atto di stile.
Nel gennaio 2026 parte ricorrente ha ricevuto l’accredito dell’importo per carta docente.
Con memoria depositata in data 18.4.2026 ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Alla camera di consiglio del 28.04.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.
II) Il Collegio prende atto della dichiarazione depositata da parte ricorrente e dichiara la cessazione della materia del contendere.
In considerazione dell’avvenuta soddisfazione della pretesa di cui alla sentenza in epigrafe solo successivamente alla proposizione del presente ricorso, le spese sono poste a carico dell’Amministrazione e devono distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art.93 del c.p.c. e degli artt.26 e 39 del c.p.a.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, nell’importo di € 800,00 (ottocento/00) per compensi, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6bis.1 del DPR n. 115/2002), spese da distrarsi a favore dei difensori del ricorrente dichiaratosi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
TE LL, Presidente
AN IN, Consigliere, Estensore
Concetta Plantamura, Consigliere
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| AN IN | TE LL |
IL SEGRETARIO