Articolo 2 della Legge 29 gennaio 1934, n. 161
Articolo 1
Versione
7 marzo 1934
Art. 2.

Il prefetto di Macerata, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera', in attuazione della presente legge, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Castelraimondo e di Gagliole.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 29 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.


Entrata in vigore il 7 marzo 1934