Art. 2.
Il prefetto di Macerata, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera', in attuazione della presente legge, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Castelraimondo e di Gagliole.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 gennaio 1934 - Anno XII
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI
Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Il prefetto di Macerata, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera', in attuazione della presente legge, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Castelraimondo e di Gagliole.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 gennaio 1934 - Anno XII
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI
Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.