Articolo 16 della Legge 25 luglio 1952, n. 915
Articolo 15Articolo 17
Versione
1 agosto 1952
Art. 16.

Agli effetti della determinazione del contributo annuo dovuto ai sensi dell' art. 15, primo comma, lettera a) del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595 , si considerano le retribuzioni che sarebbero state godute, con pari grado e anzianita' di servizio, durante l'anno in cui viene versato il contributo stesso.
Le persone che continuino il versamento del contributo, ai sensi del precedente comma, potranno liquidare la pensione di vecchiaia quando abbiano compiuto 60 anni di eta', se uomini, e 55, se donne, e possano far valere 20 anni di assicurazione.
La contribuzione effettuata ai sensi del primo comma del precedente articolo esclude la contemporanea contribuzione alla assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti anche quando sia prestata opera, retribuita alle dipendenze di altri. In quest'ultimo caso sara' a carico del datore di lavoro la parte del contributo corrispondente alla quota che egli avrebbe dovuto versare qualora la contribuzione fosse effettuata alla predetta assicurazione obbligatoria.
Entrata in vigore il 1 agosto 1952