Art. 6.
Nella prima applicazione della presente legge i dipendenti che alla data del 31 dicembre 1982 rivestivano i profili professionali di comandante e direttore di macchina saranno ammessi al passaggio alla nona categoria mediante accertamenti professionali, da effettuare sulla base dell'anzianita' di ruolo posseduta, che saranno banditi separatamente negli anni 1984, 1985, 1986 nel limite annuo di un terzo delle dotazioni organiche dei singoli profili rivestiti, con decorrenza giuridica ed economica fissata al 1 gennaio di ciascun anno.
Agli effetti dei successivi passaggi dai profili professionali della ottava categoria a quelli della nona per il personale del settore delle navi traghetto restano ferme le disposizioni di cui all'undicesimo comma del precedente articolo 5.
I dipendenti, che alla data del 31 dicembre 1982 rivestivano i profili professionali di ufficiale navale, ufficiale di macchina ed ufficiale marconista, saranno ammessi al passaggio ai profili di nuova istituzione di ottava categoria del settore delle navi traghetto, mediante accertamenti professionali, da effettuare sulla base dell'anzianita' di ruolo posseduta, che saranno banditi separatamente negli anni 1984, 1985, 1986 nel limite annuo di un terzo delle dotazioni organiche che saranno determinate per gli stessi profili di nuova istituzione con decreto ministeriale, e con decorrenza giuridica fissata al 1 gennaio di ciascun anno.
Agli effetti dei successivi passaggi dai profili professionali della settima categoria a quelli dell'ottava per il personale del settore delle navi traghetto che saranno effettuati mediante accertamento professionale, sulla base dell'anzianita' di ruolo posseduta, ferma restando l'attribuzione delle decorrenze giuridica ed economica coincidenti con l'effettiva immissione nelle funzioni del profilo professionale conferito, non si applicano le disposizioni di cui al decimo comma del precedente articolo 5.
Ai fini dei passaggi di categoria previsti e disciplinati dai precedenti primo e terzo comma con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, saranno operate le necessarie variazioni di organico mediante spostamenti di posti dalla settima alla ottava categoria e dall'ottava alla nona categoria.
Il maggior onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato per gli anni 1984, 1985 e 1986 in complessive lire 210 milioni, ripartito in lire 70 milioni per ciascuno degli stessi anni, fara' carico agli stanziamenti del capitolo 101 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per ciascuno dei predetti anni finanziari.
Nella prima applicazione della presente legge i dipendenti che alla data del 31 dicembre 1982 rivestivano i profili professionali di comandante e direttore di macchina saranno ammessi al passaggio alla nona categoria mediante accertamenti professionali, da effettuare sulla base dell'anzianita' di ruolo posseduta, che saranno banditi separatamente negli anni 1984, 1985, 1986 nel limite annuo di un terzo delle dotazioni organiche dei singoli profili rivestiti, con decorrenza giuridica ed economica fissata al 1 gennaio di ciascun anno.
Agli effetti dei successivi passaggi dai profili professionali della ottava categoria a quelli della nona per il personale del settore delle navi traghetto restano ferme le disposizioni di cui all'undicesimo comma del precedente articolo 5.
I dipendenti, che alla data del 31 dicembre 1982 rivestivano i profili professionali di ufficiale navale, ufficiale di macchina ed ufficiale marconista, saranno ammessi al passaggio ai profili di nuova istituzione di ottava categoria del settore delle navi traghetto, mediante accertamenti professionali, da effettuare sulla base dell'anzianita' di ruolo posseduta, che saranno banditi separatamente negli anni 1984, 1985, 1986 nel limite annuo di un terzo delle dotazioni organiche che saranno determinate per gli stessi profili di nuova istituzione con decreto ministeriale, e con decorrenza giuridica fissata al 1 gennaio di ciascun anno.
Agli effetti dei successivi passaggi dai profili professionali della settima categoria a quelli dell'ottava per il personale del settore delle navi traghetto che saranno effettuati mediante accertamento professionale, sulla base dell'anzianita' di ruolo posseduta, ferma restando l'attribuzione delle decorrenze giuridica ed economica coincidenti con l'effettiva immissione nelle funzioni del profilo professionale conferito, non si applicano le disposizioni di cui al decimo comma del precedente articolo 5.
Ai fini dei passaggi di categoria previsti e disciplinati dai precedenti primo e terzo comma con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, saranno operate le necessarie variazioni di organico mediante spostamenti di posti dalla settima alla ottava categoria e dall'ottava alla nona categoria.
Il maggior onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato per gli anni 1984, 1985 e 1986 in complessive lire 210 milioni, ripartito in lire 70 milioni per ciascuno degli stessi anni, fara' carico agli stanziamenti del capitolo 101 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per ciascuno dei predetti anni finanziari.