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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 22/11/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 60105/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO nella persona del giudice unico, dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile sub n. 60105/2011 R.G. vertente tra con sede legale in Capo- Parte_1
liveri (LI), (C.F.: , in persona del suo legale rappresentante, , P.IVA_1 Parte_1
con l'Avv. Raul Benassi
attrice e
con sede in Piazza Salimbeni 3 - C.F e n. Controparte_1 CP_1
iscrizione presso il Registro delle Imprese di Arezzo - Gruppo IVA CP_1 P.IVA_2
MPS- partita IVA in persona del suo legale rappresentante p.t., con gli P.IVA_3
Avv.ti RI e HE OT
convenuta
in punto: contratto di conto corrente
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
presentate in data 20.11.2025
1 dal procuratore di parte attrice:
„Voglia il Tribunale adito, in tesi, nel merito, tenuto conto di quanto statuito dalla sentenza
n.19/09 del Tribunale di Livorno, sez. dist. di Portoferraio, nonché di quanto statuito dalle
sentenze nn.953/15 e 64/20 della Corte di Appello di Firenze, passate in giudicato a segui-
to dell'ordinanza n.27155/24 della Suprema Corte di Cassazione, respinta ogni altra istan-
za, accertare e rideterminare il saldo effettivo del c/c n.1809.88 alla data del 31.12.10 pre-
via epurazione, per l'arco temporale 1.10.04-31.12.10, delle poste addebitate dalla banca
sulla base di clausole dichiarate nulle, e, conseguentemente, accertare l'esatto dare-avere
tra le parti in base ai risultati contabili di cui alle ipotesi 1A) e 2) della CTU redatta dal
Dott. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso ge- Persona_1
nerali, IVA e CPA e rimborso costi della perizia di parte“;
dal procuratore di parte convenuta:
“Piaccia All'Ecc.mo Tribunale di Livorno ogni contraria istanza ed eccezione disattesa
- in via preliminare e pregiudiziale: e per tutti i motivi meglio dedotti in comparsa di co-
stituzione e risposta, dichiarare inammissibile la richiesta avanzata da parte attrice, al-
meno limitatamente al periodo che va dal 01/10/2004 alla data della sentenza n.
19/2009 emessa dal Tribunale di Livorno, Sezione Distaccata di Portoferraio in data
16/02/2009 (dep. in data 19/02/2009) in quanto coperta da giudicato;
- conseguente-
mente sempre in via preliminare e pregiudiziale, in accoglimento dell'eccezione di giu-
dicato, rimettere la causa sul ruolo per licenziare altra CTU che non tenga di conto del
ricalcolo relativo al periodo dal 1.10.2004 al 17.2.2009 poiché coperto dal giudicato;
-
nel merito: rigettare le domande attrici tutte perché infondate in fatto e in diritto e, co-
munque, rigettare in ogni caso la domanda di restituzione ex art. 2033 c.c. essendo il
2 conto corrente n. 1809.88 aperto al momento dell'introduzione del giudizio de quo agi-
tur. In ogni caso con vittoria di spese e di onorari di causa, e con vittoria di spese di
CTU e di CTP”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. del 16.3.11 la società Parte_1
evocò in giudizio, davanti all'intestato Tribunale, la banca Controparte_1
, deducendo di aver già introdotto, con atto di citazione notificato il
[...]
6.7.05, una causa civile contro il citato istituto di credito chiedendo, previo accerta-
mento della nullità delle clausole contrattuali di capitalizzazione trimestrale degli interessi, delle clausole uso piazza, delle clausole di applicazione della CMS, non-
ché delle clausole relative alle spese ed ai giorni valuta contenute nel contratto di c/c n.1809.88 in essere tra le parti, la rideterminazione del reale saldo del rapporto e la restituzione delle somme illegittimamente riscosse dalla banca. Tale contenzioso era stato definito dalla sentenza n.19/09 del Tribunale di Livorno, sez. distaccata di Por-
toferraio, che, accogliendo le domande proposte, aveva rideterminato il saldo del c/c, alla data del 30.9.04, con una differenza a favore della società correntista di
Contr
€.83.858,29 e condannato, conseguentemente, banca al pagamento di detto importo, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
La ricorrente/attrice lamentava quindi che la banca, pur avendo eseguito sponta-
neamente il pagamento del dovuto, non aveva provveduto al ricalcolo del saldo con-
tabile del c/c n.1809.88 per il periodo successivo al mese di settembre 2004, omet-
tendo di depurare il medesimo c/c, ancora aperto nel 2011, di tutte quelle poste ad-
debitate illegittimamente in data successiva al 30.9.04 sulla base delle clausole di-
3 chiarate nulle dal Tribunale.
pertanto, concludeva affinché il Tribunale, accertasse e di- Parte_1
chiarasse la nullità delle medesime clausole contrattuali di capitalizzazione trime-
strale degli interessi, uso piazza, di applicazione della CMS, nonché di applicazione dei giorni valuta e delle spese forfettarie, anche per il periodo 01.10.04-31.12.10,
chiedendo, altresì, una nuova rideterminazione del saldo del c/c n.1809.88, non og-
getto di indagine da parte della sentenza n.19/09.
La banca convenuta, costituitasi in giudizio, eccepiva, in via preliminare, l'interve-
nuto giudicato, con la sentenza n.19/09, per il periodo 30.9.04/16.2.09 e, nel merito,
resisteva alle domande attrici chiedendone il rigetto.
Mutato il rito da sommario ad ordinario, venivano concessi i termini di cui all'art.183, sesto comma, c.p.c., nonché ulteriori termini per il deposito di memorie inerenti la sola questione insorta, medio tempore, relativa all'esperibilità della do-
manda di ripetizione dell'indebito ex art.2033 c.c. in presenza di un rapporto di c/c ancora in corso.
Veniva ammessa CTU contabile diretta a rideterminare il corretto saldo del c/c una volta eliminate le poste illegittimamente addebitate nel corso dell'arco temporale
1.10.04-31.12.10. Depositato l'elaborato peritale, le parti davano atto del deposito della sentenza n. 935/15 della Corte di Appello di Firenze che, in parziale accogli-
mento dell'appello proposto da contro la sentenza n.19/09, aveva dispo- Parte_2
sto la rimessione della causa in istruttoria (parziale) per licenziare nuova CTU depu-
tata a verificare solo ed esclusivamente l'ammontare delle eventuali rimesse soluto-
rie prescritte rispetto al credito accertato dal giudice di prime cure.
4 A fronte della richiesta di sospensione del giudizio formulata da entrambe le parti, il
G.I. disponeva in conformità, ai sensi ed agli effetti di cui all'art.337 c.p.c., sino all'emissione della sentenza definitiva della Corte d'Appello (v., Ord. in data
4.2.16).
Con una prima istanza depositata il 14.5.20 riassumeva il giudizio so- Parte_2
stenendo che, a seguito della pubblicazione della sentenza definitiva n.64/20 della
Corte di Appello di Firenze – che, previa accertamento della presenza di rimesse so-
lutorie prescritte per l'importo di €.12.577,09, in parziale riforma della sentenza n.19/09, aveva rideterminato il saldo del c/c n.1809.88 in €.71.281,20, anziché in
€.83.858,29 - il presente processo poteva proseguire. Costituendosi nel giudizio riassunto chiedeva, in via preliminare, la conferma del Parte_1
provvedimento di sospensione ex art.337 c.p.c. giacché la sentenza n. 64/20 della
Corte di Appello di Firenze era stata impugnata con ricorso per cassazione da en-
trambe le parti;
in via subordinata, l'accoglimento della domanda attrice sulla base di quanto accertato, in via definitiva, dalla sentenza n.935/15 della Corte di Appello
di Firenze, nella parte in cui aveva confermato la sentenza n.19/09 del Tribunale di
Livorno.
Trattenuta la causa in decisione, il G.I., con ordinanza 21.5.21, reputava “sussistere
ancora le medesime ragioni di pregiudizialità tra il presente giudizio e quello aven-
te ad oggetto la sentenza di primo grado n.19/09, riformata parzialmente in appel-
lo, oggetto del giudizio della Suprema Corte, a prescindere dalla definitività della
sentenza parziale n.935/2015 emessa dalla Corte di Appello e non oggetto di impu-
gnazione che ha deciso, rigettandoli, solo alcuni motivi di appello”, cosicché con-
5 fermava il precedente provvedimento di sospensione ex art.337 c.p.c. fino alla defi-
nizione del giudizio innanzi alla Corte di Cassazione.
Intanto le parti, in attesa della decisione della Suprema Corte, regolavano i loro rap-
porti di credito/debito sulla base di quanto deciso dalla sentenza n.64/20 della Corte
Contr di Appello di Firenze, con restituzione a dell'eccedenza rispetto a quan- Pt_2
to corrisposto in favore di in esecuzione della sentenza di Parte_1
primo grado.
Con ordinanza n. 27155 del 2024 la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili
Contr sia il ricorso principale proposto da banca che il ricorso incidentale interposto da avverso la sentenza n. 64/20 della Corte territoriale, com- Parte_1
pensando integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
ha tempestivamente riassunto il presente giudizio. Parte_2
si è ritualmente costituita nel giudizio riassunto con compar- Parte_1
sa di data 9.6.25.
All'udienza del 12.6.25 il G.I. ha conseguentemente fissato per il 20.11.25 la discus-
sione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c., con termine sino al 20.10.25 per il deposito di note conclusive.
2. In limine litis, va rammentata e tenuta presente la circostanza del passaggio in giu-
dicato delle sentenze (di primo e secondo grado) n.19/09 del Tribunale di Livorno,
sez. distaccata di Portoferraio, nonché nn. 953/15 e 64/20 della Corte di Appello di
Firenze.
In tali pronunce veniva, per ciò che qui interessa, statuita:
a. La nullità delle clausole di cui all'art.7 dei contratti di c/c del 7.3.85 e
6 dell'11.8.94 le quali prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli inte-
ressi e delle competenze passive e mancata prova dell'adeguamento al dispo-
sto della Delibera CICR 2000;
b. la nullità della clausola uso piazza e conseguente applicazione del tasso di interesse legale;
c. la nullità della CMS per difetto di pattuizione;
d. la nullità delle spese e dei giorni valuta per difetto di pattuizione;
e. l'ammissibilità della domanda di ripetizione in primo grado per omessa im-
pugnazione in appello.
Detto questo, dal momento che il caso che ci occupa riguarda le vicende delle me-
desime vicende contrattuali (i rapporti, infatti, non risultavano chiusi all'atto dell'instaurazione del presente giudizio), va citato un primo principio di diritto cui va dato seguito. Va, in particolare, sottolineato, in merito all'efficacia delle predette statuizioni all'interno del presente giudizio, che “in ordine ai rapporti giuridici di
durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il conte-
nuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma
con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità del giudicato im-
pedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di
quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria
efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di una
sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o
ne modifichi il regolamento” (Cass. Sez. L., 17/08/2018, n. 20765, Rv. 650306 – 02;
7 conf. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 37269 del 29/11/2021, Rv. 663150 – 01: “Nell'ambito
dei rapporti giuridici di durata e delle obbligazioni periodiche che eventualmente
ne costituiscano il contenuto, il giudicato formatosi sull'accertamento relativo a
una fattispecie attuale preclude il riesame, in un diverso processo, delle medesime
questioni, spiegando la propria efficacia anche per il periodo successivo alla sua
formazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il
contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento. (Nella specie, la
S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nell'accogliere un ricorso per revoca-
zione ex art. 395, n. 5, c.p.c., aveva ritenuto che l'obbligo, in capo a una ASL, di
rimborsare il contributo per l'utilizzazione delle prestazioni di un biologo Pt_3
convenzionato, per il periodo 2008-2010, fosse coperto dal giudicato formatosi sul
corrispondente accertamento, contenuto in una sentenza irrevocabile relativa a un
precedente periodo temporale)”).
Le predette statuizioni, quindi, devono trovare applicazione anche relativamente al periodo oggetto di causa e, quindi, segnatamente, per il lasso di tempo 1.10.04 -
31.12.10.
****
Sull'eccezione di giudicato sollevata dalla convenuta, essa, a parere di chi scrive, è
da ritenersi infondata.
A ben vedere, nella citata sentenza n. 19/09 del Tribunale di Livorno, sezione di-
staccata di Portoferraio, si legge in motivazione (cfr. ibidem pag.18) che la differen-
za a favore della correntista, determinata dal CTU in €. 90.804,59 alla data del
6.7.05, doveva essere ricondotta alla data del 30.9.04, con uno sbilancio in favore di
8 ridotto ad €. 83.858,29, “rimettendo alla volontà delle parti Parte_1
la soluzione della eventuale controversia in ordine al periodo che va dal 30.9.04 al-
la data odierna”.
Pare, dunque, evidente che non vi sia, nel provvedimento citato pronuncia di rigetto relativamente al lasso di tempo successivo al 30.9.2004, periodo di tempo fino al quale deve ritenersi limitato il giudicato, dal momento che, relativamente al periodo successivo non può ritenersi che esso sia stato oggetto del giudizio.
Nella sentenza più volte citata, non vi è, in sostanza, pronuncia in relazione all'arco temporale successivo al 30.9.04
3. Anche l'eccezione di inammissibilità della domanda di accertamento del saldo del c/c durante la vigenza del rapporto va rigettata e risolta, dunque, nel senso dell'ammissibilità della domanda.
Sul punto deve darsi infatti seguito all'orientamento secondo cui “in tema di conto
corrente bancario, l'assenza di rimesse solutorie eseguite dal correntista non esclu-
de l'interesse di questi all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto,
della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato,
depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle somme illecitamente
riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato
utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice,
consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di
una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo
che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del
rapporto” (così Cass. civ., Sez. 6, 05/09/2018, n. 21646, Rv. 650473 – 01).
9 4. Un tanto chiarito, va quindi, accertato e rideterminato il saldo effettivo del c/c n.1809.88 alla data del 31.12.10 previa epurazione, per l'arco temporale 1.10.04-
31.12.10, delle poste addebitate dall'istituto bancario sulla base delle clausole di-
chiarate nulle.
Al fine di accertare l'esatto dare-avere tra le parti veniva assunta CTU contabile con incarico conferito al dott. Per_1
La relazione del CTU è solidamente argomentata ed immune da vizi e de censure e,
pertanto, da accogliere, nelle sue conclusioni, per come di seguito specificato.
Un primo passaggio da chiarire è quello concernente il saldo di partenza per il cal-
colo.
Per esigenze di chiarezza, sul punto, devesi riportare il seguente passaggio della re-
lazione del CTU (cfr. ibidem, pag. 4):
10 Occorre senz'altro accogliere, quindi, dando seguito alla condivisibile impostazione del CTU, il predetto punto di partenza, emergendo per tabulas la correttezza del saldo originario a + 19.513,57.
Detto ciò, ne consegue necessariamente l'applicabilità dell'approdo di cui alla parte che segue della tabella di cui a pag. 11 della relazione CTU (corrispondente, per l'appunto, all'”ipotesi 2”):
In definitiva il saldo effettivo del c/c n.1809.88 alla data del 31.12.10 va accertato e rideterminato in euro 11.672,25 a favore dell'attrice, in applicazione della cd. ipote-
si 2 di cui alla sopra citata relazione del CTU dott. Persona_1
5. Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza;
di conseguenza, parte convenuta dovrà rifondere a parte attrice le spese del presente giudizio.
Vengono, quanto a liquidazione delle spese, in considerazione i nuovi parametri di-
sciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquida-
zione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della
legge 31 dicembre 2012 n. 247”, pubblicato in GU n. 77 di data 02.04.2014 ed en-
trato in vigore il 03.04.2014.
Per la norma transitoria di cui all'art. 28 del Regolamento, le nuove disposizioni si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.
La liquidazione del compenso unitario, senza quindi più distinzione tra diritti ed
11 onorari, va fatta previa determinazione del valore della controversia. Nel caso in esame, deve trovare applicazione lo scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00,
nell'ambito del quale vanno considerati i valori per le singole fasi svoltesi (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), dovendosi tenere presente la non partico-
lare onerosità della fase istruttoria.
A carico della convenuta dovranno infine, sempre in applicazione del criterio della soccombenza come sopra applicato, essere poste le spese della CTU nella misura li-
quidata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando,
ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così provvede:
accerta che il saldo effettivo del c/c n.1809.88, alla data del 31.12.10, va rideterminato in euro 11.672,25 a favore dell'attrice;
condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese del presente giudizio, spese che liquida complessivamente in Euro 4.237,00 per compenso unico di avvocato, oltre a
15% per rimborso spese generali come per legge, oltre ad accessori come per legge;
pone definitivamente a carico della convenuta le spese, come già liquidate, del consulente tecnico d'ufficio, condannando la stessa convenuta a restituire all'attrice anticipi eventual-
mente da questa già corrisposti al CTU.
Così deciso in Livorno, li 20.11.2025
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO nella persona del giudice unico, dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile sub n. 60105/2011 R.G. vertente tra con sede legale in Capo- Parte_1
liveri (LI), (C.F.: , in persona del suo legale rappresentante, , P.IVA_1 Parte_1
con l'Avv. Raul Benassi
attrice e
con sede in Piazza Salimbeni 3 - C.F e n. Controparte_1 CP_1
iscrizione presso il Registro delle Imprese di Arezzo - Gruppo IVA CP_1 P.IVA_2
MPS- partita IVA in persona del suo legale rappresentante p.t., con gli P.IVA_3
Avv.ti RI e HE OT
convenuta
in punto: contratto di conto corrente
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
presentate in data 20.11.2025
1 dal procuratore di parte attrice:
„Voglia il Tribunale adito, in tesi, nel merito, tenuto conto di quanto statuito dalla sentenza
n.19/09 del Tribunale di Livorno, sez. dist. di Portoferraio, nonché di quanto statuito dalle
sentenze nn.953/15 e 64/20 della Corte di Appello di Firenze, passate in giudicato a segui-
to dell'ordinanza n.27155/24 della Suprema Corte di Cassazione, respinta ogni altra istan-
za, accertare e rideterminare il saldo effettivo del c/c n.1809.88 alla data del 31.12.10 pre-
via epurazione, per l'arco temporale 1.10.04-31.12.10, delle poste addebitate dalla banca
sulla base di clausole dichiarate nulle, e, conseguentemente, accertare l'esatto dare-avere
tra le parti in base ai risultati contabili di cui alle ipotesi 1A) e 2) della CTU redatta dal
Dott. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso ge- Persona_1
nerali, IVA e CPA e rimborso costi della perizia di parte“;
dal procuratore di parte convenuta:
“Piaccia All'Ecc.mo Tribunale di Livorno ogni contraria istanza ed eccezione disattesa
- in via preliminare e pregiudiziale: e per tutti i motivi meglio dedotti in comparsa di co-
stituzione e risposta, dichiarare inammissibile la richiesta avanzata da parte attrice, al-
meno limitatamente al periodo che va dal 01/10/2004 alla data della sentenza n.
19/2009 emessa dal Tribunale di Livorno, Sezione Distaccata di Portoferraio in data
16/02/2009 (dep. in data 19/02/2009) in quanto coperta da giudicato;
- conseguente-
mente sempre in via preliminare e pregiudiziale, in accoglimento dell'eccezione di giu-
dicato, rimettere la causa sul ruolo per licenziare altra CTU che non tenga di conto del
ricalcolo relativo al periodo dal 1.10.2004 al 17.2.2009 poiché coperto dal giudicato;
-
nel merito: rigettare le domande attrici tutte perché infondate in fatto e in diritto e, co-
munque, rigettare in ogni caso la domanda di restituzione ex art. 2033 c.c. essendo il
2 conto corrente n. 1809.88 aperto al momento dell'introduzione del giudizio de quo agi-
tur. In ogni caso con vittoria di spese e di onorari di causa, e con vittoria di spese di
CTU e di CTP”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. del 16.3.11 la società Parte_1
evocò in giudizio, davanti all'intestato Tribunale, la banca Controparte_1
, deducendo di aver già introdotto, con atto di citazione notificato il
[...]
6.7.05, una causa civile contro il citato istituto di credito chiedendo, previo accerta-
mento della nullità delle clausole contrattuali di capitalizzazione trimestrale degli interessi, delle clausole uso piazza, delle clausole di applicazione della CMS, non-
ché delle clausole relative alle spese ed ai giorni valuta contenute nel contratto di c/c n.1809.88 in essere tra le parti, la rideterminazione del reale saldo del rapporto e la restituzione delle somme illegittimamente riscosse dalla banca. Tale contenzioso era stato definito dalla sentenza n.19/09 del Tribunale di Livorno, sez. distaccata di Por-
toferraio, che, accogliendo le domande proposte, aveva rideterminato il saldo del c/c, alla data del 30.9.04, con una differenza a favore della società correntista di
Contr
€.83.858,29 e condannato, conseguentemente, banca al pagamento di detto importo, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
La ricorrente/attrice lamentava quindi che la banca, pur avendo eseguito sponta-
neamente il pagamento del dovuto, non aveva provveduto al ricalcolo del saldo con-
tabile del c/c n.1809.88 per il periodo successivo al mese di settembre 2004, omet-
tendo di depurare il medesimo c/c, ancora aperto nel 2011, di tutte quelle poste ad-
debitate illegittimamente in data successiva al 30.9.04 sulla base delle clausole di-
3 chiarate nulle dal Tribunale.
pertanto, concludeva affinché il Tribunale, accertasse e di- Parte_1
chiarasse la nullità delle medesime clausole contrattuali di capitalizzazione trime-
strale degli interessi, uso piazza, di applicazione della CMS, nonché di applicazione dei giorni valuta e delle spese forfettarie, anche per il periodo 01.10.04-31.12.10,
chiedendo, altresì, una nuova rideterminazione del saldo del c/c n.1809.88, non og-
getto di indagine da parte della sentenza n.19/09.
La banca convenuta, costituitasi in giudizio, eccepiva, in via preliminare, l'interve-
nuto giudicato, con la sentenza n.19/09, per il periodo 30.9.04/16.2.09 e, nel merito,
resisteva alle domande attrici chiedendone il rigetto.
Mutato il rito da sommario ad ordinario, venivano concessi i termini di cui all'art.183, sesto comma, c.p.c., nonché ulteriori termini per il deposito di memorie inerenti la sola questione insorta, medio tempore, relativa all'esperibilità della do-
manda di ripetizione dell'indebito ex art.2033 c.c. in presenza di un rapporto di c/c ancora in corso.
Veniva ammessa CTU contabile diretta a rideterminare il corretto saldo del c/c una volta eliminate le poste illegittimamente addebitate nel corso dell'arco temporale
1.10.04-31.12.10. Depositato l'elaborato peritale, le parti davano atto del deposito della sentenza n. 935/15 della Corte di Appello di Firenze che, in parziale accogli-
mento dell'appello proposto da contro la sentenza n.19/09, aveva dispo- Parte_2
sto la rimessione della causa in istruttoria (parziale) per licenziare nuova CTU depu-
tata a verificare solo ed esclusivamente l'ammontare delle eventuali rimesse soluto-
rie prescritte rispetto al credito accertato dal giudice di prime cure.
4 A fronte della richiesta di sospensione del giudizio formulata da entrambe le parti, il
G.I. disponeva in conformità, ai sensi ed agli effetti di cui all'art.337 c.p.c., sino all'emissione della sentenza definitiva della Corte d'Appello (v., Ord. in data
4.2.16).
Con una prima istanza depositata il 14.5.20 riassumeva il giudizio so- Parte_2
stenendo che, a seguito della pubblicazione della sentenza definitiva n.64/20 della
Corte di Appello di Firenze – che, previa accertamento della presenza di rimesse so-
lutorie prescritte per l'importo di €.12.577,09, in parziale riforma della sentenza n.19/09, aveva rideterminato il saldo del c/c n.1809.88 in €.71.281,20, anziché in
€.83.858,29 - il presente processo poteva proseguire. Costituendosi nel giudizio riassunto chiedeva, in via preliminare, la conferma del Parte_1
provvedimento di sospensione ex art.337 c.p.c. giacché la sentenza n. 64/20 della
Corte di Appello di Firenze era stata impugnata con ricorso per cassazione da en-
trambe le parti;
in via subordinata, l'accoglimento della domanda attrice sulla base di quanto accertato, in via definitiva, dalla sentenza n.935/15 della Corte di Appello
di Firenze, nella parte in cui aveva confermato la sentenza n.19/09 del Tribunale di
Livorno.
Trattenuta la causa in decisione, il G.I., con ordinanza 21.5.21, reputava “sussistere
ancora le medesime ragioni di pregiudizialità tra il presente giudizio e quello aven-
te ad oggetto la sentenza di primo grado n.19/09, riformata parzialmente in appel-
lo, oggetto del giudizio della Suprema Corte, a prescindere dalla definitività della
sentenza parziale n.935/2015 emessa dalla Corte di Appello e non oggetto di impu-
gnazione che ha deciso, rigettandoli, solo alcuni motivi di appello”, cosicché con-
5 fermava il precedente provvedimento di sospensione ex art.337 c.p.c. fino alla defi-
nizione del giudizio innanzi alla Corte di Cassazione.
Intanto le parti, in attesa della decisione della Suprema Corte, regolavano i loro rap-
porti di credito/debito sulla base di quanto deciso dalla sentenza n.64/20 della Corte
Contr di Appello di Firenze, con restituzione a dell'eccedenza rispetto a quan- Pt_2
to corrisposto in favore di in esecuzione della sentenza di Parte_1
primo grado.
Con ordinanza n. 27155 del 2024 la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili
Contr sia il ricorso principale proposto da banca che il ricorso incidentale interposto da avverso la sentenza n. 64/20 della Corte territoriale, com- Parte_1
pensando integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
ha tempestivamente riassunto il presente giudizio. Parte_2
si è ritualmente costituita nel giudizio riassunto con compar- Parte_1
sa di data 9.6.25.
All'udienza del 12.6.25 il G.I. ha conseguentemente fissato per il 20.11.25 la discus-
sione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c., con termine sino al 20.10.25 per il deposito di note conclusive.
2. In limine litis, va rammentata e tenuta presente la circostanza del passaggio in giu-
dicato delle sentenze (di primo e secondo grado) n.19/09 del Tribunale di Livorno,
sez. distaccata di Portoferraio, nonché nn. 953/15 e 64/20 della Corte di Appello di
Firenze.
In tali pronunce veniva, per ciò che qui interessa, statuita:
a. La nullità delle clausole di cui all'art.7 dei contratti di c/c del 7.3.85 e
6 dell'11.8.94 le quali prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli inte-
ressi e delle competenze passive e mancata prova dell'adeguamento al dispo-
sto della Delibera CICR 2000;
b. la nullità della clausola uso piazza e conseguente applicazione del tasso di interesse legale;
c. la nullità della CMS per difetto di pattuizione;
d. la nullità delle spese e dei giorni valuta per difetto di pattuizione;
e. l'ammissibilità della domanda di ripetizione in primo grado per omessa im-
pugnazione in appello.
Detto questo, dal momento che il caso che ci occupa riguarda le vicende delle me-
desime vicende contrattuali (i rapporti, infatti, non risultavano chiusi all'atto dell'instaurazione del presente giudizio), va citato un primo principio di diritto cui va dato seguito. Va, in particolare, sottolineato, in merito all'efficacia delle predette statuizioni all'interno del presente giudizio, che “in ordine ai rapporti giuridici di
durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il conte-
nuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma
con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità del giudicato im-
pedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di
quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria
efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di una
sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o
ne modifichi il regolamento” (Cass. Sez. L., 17/08/2018, n. 20765, Rv. 650306 – 02;
7 conf. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 37269 del 29/11/2021, Rv. 663150 – 01: “Nell'ambito
dei rapporti giuridici di durata e delle obbligazioni periodiche che eventualmente
ne costituiscano il contenuto, il giudicato formatosi sull'accertamento relativo a
una fattispecie attuale preclude il riesame, in un diverso processo, delle medesime
questioni, spiegando la propria efficacia anche per il periodo successivo alla sua
formazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il
contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento. (Nella specie, la
S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nell'accogliere un ricorso per revoca-
zione ex art. 395, n. 5, c.p.c., aveva ritenuto che l'obbligo, in capo a una ASL, di
rimborsare il contributo per l'utilizzazione delle prestazioni di un biologo Pt_3
convenzionato, per il periodo 2008-2010, fosse coperto dal giudicato formatosi sul
corrispondente accertamento, contenuto in una sentenza irrevocabile relativa a un
precedente periodo temporale)”).
Le predette statuizioni, quindi, devono trovare applicazione anche relativamente al periodo oggetto di causa e, quindi, segnatamente, per il lasso di tempo 1.10.04 -
31.12.10.
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Sull'eccezione di giudicato sollevata dalla convenuta, essa, a parere di chi scrive, è
da ritenersi infondata.
A ben vedere, nella citata sentenza n. 19/09 del Tribunale di Livorno, sezione di-
staccata di Portoferraio, si legge in motivazione (cfr. ibidem pag.18) che la differen-
za a favore della correntista, determinata dal CTU in €. 90.804,59 alla data del
6.7.05, doveva essere ricondotta alla data del 30.9.04, con uno sbilancio in favore di
8 ridotto ad €. 83.858,29, “rimettendo alla volontà delle parti Parte_1
la soluzione della eventuale controversia in ordine al periodo che va dal 30.9.04 al-
la data odierna”.
Pare, dunque, evidente che non vi sia, nel provvedimento citato pronuncia di rigetto relativamente al lasso di tempo successivo al 30.9.2004, periodo di tempo fino al quale deve ritenersi limitato il giudicato, dal momento che, relativamente al periodo successivo non può ritenersi che esso sia stato oggetto del giudizio.
Nella sentenza più volte citata, non vi è, in sostanza, pronuncia in relazione all'arco temporale successivo al 30.9.04
3. Anche l'eccezione di inammissibilità della domanda di accertamento del saldo del c/c durante la vigenza del rapporto va rigettata e risolta, dunque, nel senso dell'ammissibilità della domanda.
Sul punto deve darsi infatti seguito all'orientamento secondo cui “in tema di conto
corrente bancario, l'assenza di rimesse solutorie eseguite dal correntista non esclu-
de l'interesse di questi all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto,
della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato,
depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle somme illecitamente
riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato
utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice,
consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di
una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo
che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del
rapporto” (così Cass. civ., Sez. 6, 05/09/2018, n. 21646, Rv. 650473 – 01).
9 4. Un tanto chiarito, va quindi, accertato e rideterminato il saldo effettivo del c/c n.1809.88 alla data del 31.12.10 previa epurazione, per l'arco temporale 1.10.04-
31.12.10, delle poste addebitate dall'istituto bancario sulla base delle clausole di-
chiarate nulle.
Al fine di accertare l'esatto dare-avere tra le parti veniva assunta CTU contabile con incarico conferito al dott. Per_1
La relazione del CTU è solidamente argomentata ed immune da vizi e de censure e,
pertanto, da accogliere, nelle sue conclusioni, per come di seguito specificato.
Un primo passaggio da chiarire è quello concernente il saldo di partenza per il cal-
colo.
Per esigenze di chiarezza, sul punto, devesi riportare il seguente passaggio della re-
lazione del CTU (cfr. ibidem, pag. 4):
10 Occorre senz'altro accogliere, quindi, dando seguito alla condivisibile impostazione del CTU, il predetto punto di partenza, emergendo per tabulas la correttezza del saldo originario a + 19.513,57.
Detto ciò, ne consegue necessariamente l'applicabilità dell'approdo di cui alla parte che segue della tabella di cui a pag. 11 della relazione CTU (corrispondente, per l'appunto, all'”ipotesi 2”):
In definitiva il saldo effettivo del c/c n.1809.88 alla data del 31.12.10 va accertato e rideterminato in euro 11.672,25 a favore dell'attrice, in applicazione della cd. ipote-
si 2 di cui alla sopra citata relazione del CTU dott. Persona_1
5. Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza;
di conseguenza, parte convenuta dovrà rifondere a parte attrice le spese del presente giudizio.
Vengono, quanto a liquidazione delle spese, in considerazione i nuovi parametri di-
sciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquida-
zione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della
legge 31 dicembre 2012 n. 247”, pubblicato in GU n. 77 di data 02.04.2014 ed en-
trato in vigore il 03.04.2014.
Per la norma transitoria di cui all'art. 28 del Regolamento, le nuove disposizioni si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.
La liquidazione del compenso unitario, senza quindi più distinzione tra diritti ed
11 onorari, va fatta previa determinazione del valore della controversia. Nel caso in esame, deve trovare applicazione lo scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00,
nell'ambito del quale vanno considerati i valori per le singole fasi svoltesi (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), dovendosi tenere presente la non partico-
lare onerosità della fase istruttoria.
A carico della convenuta dovranno infine, sempre in applicazione del criterio della soccombenza come sopra applicato, essere poste le spese della CTU nella misura li-
quidata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando,
ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così provvede:
accerta che il saldo effettivo del c/c n.1809.88, alla data del 31.12.10, va rideterminato in euro 11.672,25 a favore dell'attrice;
condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese del presente giudizio, spese che liquida complessivamente in Euro 4.237,00 per compenso unico di avvocato, oltre a
15% per rimborso spese generali come per legge, oltre ad accessori come per legge;
pone definitivamente a carico della convenuta le spese, come già liquidate, del consulente tecnico d'ufficio, condannando la stessa convenuta a restituire all'attrice anticipi eventual-
mente da questa già corrisposti al CTU.
Così deciso in Livorno, li 20.11.2025
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
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