TRIB
Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 19/06/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice Teresa Valeria Grieco, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 545 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 22.1.2025, con la concessione dei termini di cui agli artt. 352 e 190 c.p.c., promossa da
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme (CZ), via F. Turati n. 13, presso lo studio dell'avv. Francesco Cortellaro, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
appellante contro
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante, elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, via Scardamaglia nr. 10 presso lo studio dell'avv. Tiziana Bevacqua rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Francesca Colosimo giusta procura alle liti in atti;
appellata OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace dli Lamezia Terme n. 1218/2019 depositata il 28.10.2019 risarcimento danni ex artt. 2043 c.c.. CONCLUSIONI come da note sostitutive di udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione ritualmente notificato il Sig. conveniva in giudizio davanti al Parte_1
Giudice di Pace di Lamezia Terme la in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 per ottenere il risarcimento dei danni. Nel libello introduttivo della lite l'attore esponeva che il giorno 12.8.2015, alle ore 09:43 circa, effettuava rifornimento di carburante all'autovettura Kia Sorento tg. DD379LY in Maida presso la Q8 sita nel Centro Commerciale Due Mari ma si vedeva costretto, successivamente, a fermarsi sull'autostrada per un guasto al motore ed essere trainato in Filadelfia presso l'officina meccanica a causa dei danni agli iniettori, alla pompa ed ai filtri carburante causati dal Controparte_3 carburante contaminato e a sborsare € 1.965,00 di cui € 1.785,00 per i danni al motore, €. 150,00 per spese di trasporto presso il centro assistenza ed €. 30,00 di spesa di rifornimento. Chiedeva pertanto, che venisse accertata la responsabilità della , con conseguente Controparte_1 condanna di quest'ultima al ristoro di tutti i danni occorsi compreso quello da fermo tecnico. Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta depositata il Controparte_4
19.9.2017 rilevando preliminarmente la decadenza dell'azione in virtù dell'applicazione del disposto di cui agli artt. 1490 e 495 c.c. e, nel merito, l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda attorea. Con sentenza n. 1218/2019 del 18.10.2019, depositata in data 28.10.2019, il Giudice di Pace di Lamezia Terme rigettava la domanda e compensava le spese di lite. Avverso tale sentenza proponeva appello il Sig. eccependo l'erroneo Parte_1 inquadramento giuridico della domanda formulata ai sensi dell'art. 2043 c.c. e non ex art. 1940- 1945 c.c. ovvero secondo le regole di cui al Codice del Consumo, per cui sussisteva il diritto di richiedere il risarcimento dei danni provati nel corso del giudizio di primo grado;
chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza con vittoria delle spese di lite. Resisteva allo spiegato gravame la che assumeva l'infondatezza del Controparte_1 gravame chiedendone il rigetto con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. La causa, senza espletamento di attività istruttoria, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 22.1.2025, con la concessione alle parti dei termini di cui agli artt. 190 c.p.c. e 352 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda attorea è infondata e deve essere rigettata per i motivi di seguito illustrati. Il thema decidendum del presente giudizio ha ad oggetto la domanda risarcitoria proposta da nei confronti della società convenuta per i danni materiali subiti alla propria Parte_2 autovettura, tg DD379LY e quantificati in Euro 1.965,000, in seguito ad una fornitura CP_5 di carburante asseritamente contaminato, avvenuto in data 12.8.2015 presso il distributore di proprietà della Q8 del Centro Commerciale Due Mari, in Feroleto Antico, concesso in appalto alla di proprietà della Q8. Controparte_6
La società convenuta contestava la domanda eccependo in via preliminare la decadenza dalla denuncia dei vizi. La preliminare eccezione di decadenza dalla denuncia dei vizi in cui è incorsa parte attrice deve essere accolta per cui la presente controversia viene decisa sulla base del principio della ragione più liquida. In particolare, è incontestato che il fatto scaturente il danno sia accaduto in data 12.8.2015 per come si evince dalla ricevuta di pagamento allegata al fascicolo di primo grado di parte attrice, mentre la prima contestazione dei vizi e dei danni subiti in conseguenza del rifornimento Part di benzina asseritamente contaminata veniva inviata con missiva del 23.2.2016, consegnata il 15.3.2016, a , unico soggetto, in linea astratta, Controparte_7 legittimo destinatario della pretesa risarcitoria, in quanto intestataria all'epoca dei fatti della Stazione di Servizio ove si è verificato il rifornimento. La denunzia, quale atto giuridico in senso stretto, deve provenire dal compratore e rivolta al venditore. È il compratore che ha la disponibilità della cosa venduta per cui è lui che deve eccepire l'esistenza di vizi ed ha l'onere di dimostrare gli stessi vizi. Di contro, la decadenza, essendo relativa a diritti lasciati nella libera disponibilità delle parti, deve essere eccepita e dimostrata dal venditore che intende avvalersene. L'art 1495 cod. civ. prevede espressamente che il compratore decade dal diritto alla garanzia di cui all'art. 2964 c.c., se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. Nel caso di specie si è detto che l'attore aveva denunciato i vizi solamente nel mese di febbraio- marzo 2016 ben oltre il termine codicistico per cui il convenuto ha eccepito la decadenza. Ciò premesso, va osservato che anche qualora si riconoscesse al Rqouqi. la qualifica di consumatore con applicazione della disciplina del Codice del Consumo (D. lgs. 6 settembre 2005, n. 206), "più favorevole" rispetto a quella codicistica, in quanto con termini di denuncia dei vizi più ampi rispetto al termine di gg 8 previsto dal Codice Civile (art. 1495 c.c.), in ogni caso l'attore sarebbe decaduto dalla relativa azione. Difatti, il gestore di un distributore di carburante è assimilabile ad un venditore di un bene o servizio mentre il privato compratore è qualificabile come consumatore se l'autovettura non costituisce bene strumentale all' esercizio di attività professionale Pertanto, a norma dell'art. 130, comma 1, del Codice del Consumo, il gestore del distributore sarà responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità del carburante al momento della consegna del bene. Per applicando la tutela offerta dal Codice del Consumo, maggiormente garantista nei confronti dell'acquirente, in quanto riconosce il termine di 60 giorni dalla scoperta del vizio - a pena di decadenza - per denunciarlo (art. 132 Codice del Consumo) il termine di decadenza, comunque, è decorso, avendo avuto l'odierno appellante immediatamente contezza del vizio. L'autovettura in data 12.8.2015 veniva trasportata in panne presso l'autofficina di CP_8
Filadelfia per come riferito dal testimone all'udienza del 6.2.2018 che nel confermare Tes_1 il capitolo b) “che l'autovettura Kia Sorento tg. DD379Ly in data 12.8.2015 subiva danni per € 1785,00”, rilevava la scoperta del vizio in tale data. L'azione risarcitoria, così come gli altri rimedi previsti in favore del consumatore dal Codice del Consumo, presuppone in ogni caso la tempestiva denuncia del vizio. Nella fattispecie, i fatti sono accaduti in data 12.8.2015 e la conoscenza della effettiva riconducibilità del guasto all'autovettura all'impiego di benzina contaminata vi è stata il giorno stesso a seguito di intervento tecnico presso un'officina meccanica specializzata. Dunque, dal 12.8.2015 l'attore avrebbe dovuto denunciare entro i successivi gg 60 a pena di decadenza i vizi riscontrati, denuncia invece pacificamente avvenuta a distanza di oltre sette mesi con conseguente decadenza dell'attore dall'azione risarcitoria, eccezione puntualmente proposta dalla convenuta. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono a carico di parte attrice, in base al valore della controversia, parametri minimi in considerazione della scarsa complessità della vicenda trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del giudice Teresa Valeria Grieco, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_4 confronti della in persona del legale rapp.te p.t. e, per ottenere la Controparte_9 riforma integrale della sentenza n. 1218/2019 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme, così provvede: 1) Rigetta la domanda risarcitoria proposta da Parte_4
2) Condanna l'attore alla refusione delle spese di lite in favore di parte convenuta, liquidate in euro 1.278,00 per competenze oltre accessori di legge. Lamezia Terme, 19 giugno 2025
Il giudice Teresa Valeria Grieco