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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/12/2025, n. 1557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1557 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G.6426 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dr. AU IO........................Presidente rel. dr. Michela Bordieri….………….Giudice dr. Ethel Matilde Ancona..............Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Art. 473 bis. 51 c.p.c.
nella causa civile di I Grado vertente tra:
(C.F. ) nato a Sesto San Giovanni in [...]_1 C.F._1
02.02.1987 con l'Avv. Sara Dede' ed elettivamente domiciliato presso il suo studio e
(C.F. ) nata a [...] in data [...] con l'Avv. Manuela Parte_2 C.F._2
FF LO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
Le parti in data 20.11.2025 hanno depositato note congiunte con le quali chiedono il recepimento delle conclusioni contenute nel ricorso introduttivo che qui si riportano
CONCLUSIONI
A. Le figlie minorenni e sono affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre, ove avranno la residenza;
B. La responsabilità genitoriale sulle figlie minori viene esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti alla vita quotidiana delle minori) verranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore quando avrà con sé le minori. C. Nella casa familiare, di proprietà del sig. , continuerà a viverci quest'ultimo, Parte_1 avendo la sig.ra già reperito altra abitazione sita in Milano via Pacini 20. Parte_2
D. Il sig. potrà vedere e tenere con sé le figlie e due week end al Parte_1 Per_1 Per_2 mese, dalle ore 21:00 del venerdì alle ore 21:00 della domenica, salvo i casi in cui il sabato mattina il padre debba recarsi al lavoro, nel qual caso preleverà le bambine alle ore 13:00 del sabato, dopo averne dato avviso per tempo alla sig.ra . Pt_2
E. Inoltre, ogni martedì - o in caso di imprevisti da comunicarsi per tempo in un altro giorno della settimana - terminato il lavoro, il padre preleverà le bambine da casa della madre e le riporterà a casa alle ore 21:00. F. Il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie €. 300,00 mensili (€. 150,00 per figlia), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. L'assegno unico verrà percepito al 100% dalla madre. H. Per le spese straordinarie, che andranno divise al 50% tra i genitori, questi ultimi dichiarano di aderire e accettare il protocollo della Corte di Appello di Milano del mese di giugno 2025 per determinare quali sono da considerarsi spese straordinarie e le modalità di richiesta, rimborso e anticipazione. Nel dettaglio: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati, b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby-sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scautismo ecc.); e) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
h) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). I. Le parti si rilasciano la reciproca autorizzazione ad ottenere i documenti di validità per l'espatrio per sé e per le figlie minori e si impegnano a fare quanto si richiedesse, a tal fine, necessario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti;
rilevato che è stato acquisito il parere del Pubblico Ministero;
rilevato che le parti hanno raggiunto un accordo sulla regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento delle figlie minori;
che l'accordo indicato è conforme alla legge e all'interesse della prole;
ritenuto che
le spese del giudizio debbano essere dichiarate integralmente compensate fra le parti, considerata la particolare natura della causa e il comportamento processuale delle stesse;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 07.10.2025:
I. Provvede in conformità e per l'effetto recepisce le condizioni concordate dalle parti.
II. Compensa le spese del giudizio
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27.11.2025
Il Presidente est.
AU IO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dr. AU IO........................Presidente rel. dr. Michela Bordieri….………….Giudice dr. Ethel Matilde Ancona..............Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Art. 473 bis. 51 c.p.c.
nella causa civile di I Grado vertente tra:
(C.F. ) nato a Sesto San Giovanni in [...]_1 C.F._1
02.02.1987 con l'Avv. Sara Dede' ed elettivamente domiciliato presso il suo studio e
(C.F. ) nata a [...] in data [...] con l'Avv. Manuela Parte_2 C.F._2
FF LO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
Le parti in data 20.11.2025 hanno depositato note congiunte con le quali chiedono il recepimento delle conclusioni contenute nel ricorso introduttivo che qui si riportano
CONCLUSIONI
A. Le figlie minorenni e sono affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre, ove avranno la residenza;
B. La responsabilità genitoriale sulle figlie minori viene esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti alla vita quotidiana delle minori) verranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore quando avrà con sé le minori. C. Nella casa familiare, di proprietà del sig. , continuerà a viverci quest'ultimo, Parte_1 avendo la sig.ra già reperito altra abitazione sita in Milano via Pacini 20. Parte_2
D. Il sig. potrà vedere e tenere con sé le figlie e due week end al Parte_1 Per_1 Per_2 mese, dalle ore 21:00 del venerdì alle ore 21:00 della domenica, salvo i casi in cui il sabato mattina il padre debba recarsi al lavoro, nel qual caso preleverà le bambine alle ore 13:00 del sabato, dopo averne dato avviso per tempo alla sig.ra . Pt_2
E. Inoltre, ogni martedì - o in caso di imprevisti da comunicarsi per tempo in un altro giorno della settimana - terminato il lavoro, il padre preleverà le bambine da casa della madre e le riporterà a casa alle ore 21:00. F. Il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie €. 300,00 mensili (€. 150,00 per figlia), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. L'assegno unico verrà percepito al 100% dalla madre. H. Per le spese straordinarie, che andranno divise al 50% tra i genitori, questi ultimi dichiarano di aderire e accettare il protocollo della Corte di Appello di Milano del mese di giugno 2025 per determinare quali sono da considerarsi spese straordinarie e le modalità di richiesta, rimborso e anticipazione. Nel dettaglio: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati, b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby-sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scautismo ecc.); e) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
h) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). I. Le parti si rilasciano la reciproca autorizzazione ad ottenere i documenti di validità per l'espatrio per sé e per le figlie minori e si impegnano a fare quanto si richiedesse, a tal fine, necessario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti;
rilevato che è stato acquisito il parere del Pubblico Ministero;
rilevato che le parti hanno raggiunto un accordo sulla regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento delle figlie minori;
che l'accordo indicato è conforme alla legge e all'interesse della prole;
ritenuto che
le spese del giudizio debbano essere dichiarate integralmente compensate fra le parti, considerata la particolare natura della causa e il comportamento processuale delle stesse;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 07.10.2025:
I. Provvede in conformità e per l'effetto recepisce le condizioni concordate dalle parti.
II. Compensa le spese del giudizio
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27.11.2025
Il Presidente est.
AU IO