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Sentenza 14 dicembre 2024
Sentenza 14 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/12/2024, n. 19114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 19114 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Teresa Moretti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 71603/2022 promossa da:
on il patrocinio dell'avv. CESARIO ELEONORA Parte_1
RICORRENTE
contro
Controparte_1
RESISTENTE-CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.11.2022, premesso che in data 21.07.1990 aveva contratto matrimonio a Roma con e che dalla predetta unione sono nati due figli Controparte_1
ad oggi maggiorenni ed autosufficienti, ha esposto che con decreto del 01.10.2003 il
Tribunale di Roma ha omologato le condizioni della separazione dei coniugi in forza delle quali era previsto un contributo economico del ricorrente in favore della resistente di euro
300 mensili a titolo di mantenimento del coniuge e di euro 500 a titolo di mantenimento dei figli;
che da allora non vi è stata riconciliazione tra gli stessi, sicché ricorrono i presupposti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con la revoca del mantenimento predisposto a favore dei figli, stante il raggiungimento della loro autosufficienza economica, e senza alcun riconoscimento di contributi economici in favore della resistente.
Non si è costituita in giudizio, sebbene ritualmente citata, che è stata, Controparte_1
pertanto, dichiarata contumace.
All'udienza tenuta in data 03.07.2023 tenutasi dinanzi al Presidente f.f., è comparsa personalmente la sola parte ricorrente la quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
All'udienza tenuta in data 13.11.2023 è stata ascoltata la figlia la quale ha Persona_1
confermato di essere autonoma e autosufficiente, di vivere col fidanzato ormai dal 2015; ha altresì affermato che anche il fratello, , non vive più con la madre da diversi anni. CP_2
Il Giudice, pertanto, con ordinanza del 16.11.2023 ha revocato l'obbligo per il marito di versare alla moglie la somma di 500 quale contributo al mantenimento dei figli con decorrenza dalla data del deposito del ricorso.
All'udienza dell'19.03.24 il GI ha rimesso la causa al Collegio.
Tanto premesso, dagli atti di causa risulta che i coniugi si sono separati in virtù del decreto di omologa del Tribunale di Roma emesso in data 01.10.2003.
Non essendo stata eccepita alcuna interruzione della separazione, sussistono, pertanto, i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni per farsi luogo alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
L'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, il tempo trascorso dalla separazione ed il disinteresse per il giudizio manifestato dal resistente convincono il Tribunale della impossibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza, confermandosi, inoltre, la revoca dell'obbligo del padre di versare un assegno di mantenimento per i figli in favore della madre atteso il raggiungimento dell'autosufficienza economica di , come dichiarato dalla stessa ragazza all'udienza del 13 novembre Per_1 2023 e, in ogni caso, non sussistendo alcuna legittimazione attiva della madre a pretendere il mantenimento per i figli non più conviventi.
La natura costitutiva della pronuncia e la sostanziale non opposizione del resistente impongono di dichiarare irripetibili le spese del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Roma in data
21.07.1990 tra e Parte_1 Controparte_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1990, atto n. 00903, parte 2, serie A04);
- revoca, con decorrenza dal deposito del ricorso, l'obbligo del ricorrente di corrispondere alla resistente l'assegno mensile per il mantenimento dei figli e Persona_1 Persona_2
- spese irripetibili.
Roma, 10/12/2024
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott.ssa Maria Teresa Moretti dott.ssa Marta Ienzi