Sentenza 27 giugno 2024
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 07/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. 2/2026
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai seguenti magistrati:
LA ACANFORA Presidente Ida CONTINO Consigliere UC d’AMBROSIO Consigliere LA NN CHESTA Consigliere rel.
Cosmo SCIANCALEPORE Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. 61849 del registro di segreteria, promosso da SI, nata a [...] il SI (C.F. SI), in proprio e n.q. di titolare dell’omonima azienda agricola (P. IVA 02260900804), rappresentata e difesa dall’avv. Natale Polimeni
(C.F. [...]) del foro di Reggio Calabria, pec:
natale.polimeni@avvocatirc.legalmail.it;
contro Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Calabria Procura generale della Corte dei conti in Roma per la riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione
SENT. 2/2026 Calabria n. 110 del 27 giugno 2024.
Uditi, nella pubblica udienza del giorno 2 dicembre 2025, con l’assistenza del Segretario di udienza, dott. Gianfranco Lepore, la relatrice cons. LA NN HE, l’avv. Raffella Scutieri, in sostituzione dell’avv. Natale Polimeni e il V.P.G.
Antongiulio Martina per la Procura generale.
Esaminati l’atto di appello, l’atto conclusionale, gli altri atti e documenti del fascicolo di causa.
Ritenuto in
FATTO
1.Con sentenza n. 110/2024, depositata il 27 giugno 2024, la Sezione giurisdizionale per la Calabria ha condannato la signora SI, quale titolare dell’omonima azienda agricola, al risarcimento del danno, nell’importo di euro 238.443,40, in favore dell’Agenzia per la regione Calabria per le erogazioni in agricoltura (ARCEA).
2. La Procura regionale aveva convenuto in giudizio la SI in relazione a condotte altresì oggetto di processo penale, con contestazione del reato continuato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all’art. 640 bis c.p.
La Procura contestava alla predetta di aver prodotto un falso contratto di affitto di numerosi appezzamenti di terreno, asseritamente concluso con le tre proprietarie (SI, SI e SI), al fine di trarre in inganno i centri di assistenza agricola e i soggetti preposti all’erogazione dei SENT. 2/2026 contributi, conseguendo indebitamente, in relazione ai terreni indicati nei detti contratti, la somma complessiva di euro 238.443,40. La sig.ra SI risultava aver allegato alla propria istanza di contributi un contratto di affitto di fondi rustici siti nel Comune di Brancaleone, riportati in catasto terreni ed identificati al foglio 9, particella 101, al foglio 19, particelle 2, 3, 4, 7, 8, 16, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 37, 39 ed al foglio 20 particelle 216, 217 e 219.
La Procura argomentava circa la falsità del contratto in ragione del fatto che due delle presunte contraenti in realtà erano decedute antecedentemente alla data del contratto d’affitto, mentre la terza presunta contraente, sentita nell’ambito delle indagini preliminari a S.i.t., aveva dichiarato di non ricordare di aver mai stipulato un tale contratto e in ogni caso non riconosceva come propria la firma recata sul documento.
Con la gravata sentenza la sezione giurisdizionale regionale ha accertato la responsabilità amministrativa della sig.ra SI, nella qualità di titolare dell’omonima ditta agricola individuale, con condanna della medesima al risarcimento del danno per aver ottenuto indebitamente, mediante l’allegazione di documentazione inveritiera, un contributo comunitario, previsto come sostegno al reddito degli agricoltori a valere sul fondo FEAGA e richiesto dalla convenuta in proporzione ai terreni agricoli che la medesima, nelle domande di contributo, aveva falsamente dichiarato di avere nella propria disponibilità SENT. 2/2026 giuridica per il periodo dal 2006 al 2011.
Con la gravata sentenza il giudice di prime cure ha ritenuto provato l’impianto accusatorio, reputando dimostrato che la SI ha artificiosamente creato le condizioni per la percezione di contributi eurounitari in misura superiore a quanto di spettanza, attraverso la formazione di un falso contratto di affitto di una serie di particelle di terreno site in agro di Brancaleone, stipulato con SI, SI e SI.
Il giudice di primo grado ha rilevato che “dal decreto che dispone il giudizio (penale) del 14/11/2018, reso dal GU di Locri sui medesimi fatti di causa (oggetto di un procedimento penale), si apprende che SI era nata nel 1928 mentre SI era nata nel 1936 e deceduta il SI, dunque molti anni addietro rispetto alla stipula del contratto. Pertanto, almeno una delle tre contraenti era sicuramente deceduta al momento della stipula del contratto esibito dalla SI quale titolo di legittimazione alla richiesta di contributi. Quanto alla terza presunta contraente, SI, questa – assunta a sommarie informazioni dagli operanti – ha disconosciuto il contratto di affitto e ha disconosciuto la propria firma ivi apposta”.
Ha, altresì, evidenziato come i fatti abbraccino un arco temporale estremamente ampio, decorrente dal 2006 al 2011.
Dopo aver ricostruito il quadro normativo comunitario di riferimento, il giudice di prime cure ha accertato che la superficie falsamente dichiarata dalla SI era ampiamente superiore SENT. 2/2026 a 0,5% del totale ovvero a un ettaro, bastando il rilievo che la sola particella n. 37 di cui al foglio 19 del Comune di Brancaleone era pari a 27 ettari e 75 are; per l’effetto ha dichiarato che, per ciascuna annualità, nessun aiuto è dovuto.
Ha, infine, ritenuto incontrovertibile la sussistenza del dolo, attesa la dimostrata intenzionalità del comportamento della SI, la quale ha inteso provare la disponibilità dei terreni mediante formazione ed esibizione di un contratto la cui falsità ha assunto altresì rilievo penale.
3. Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello la sig.ra SI articolando vari motivi di gravame.
3.1 Con il primo motivo l’appellante deduce “Sull’impedita costituzione della convenuta per causa a lei non imputabile e sull’eccezione di prescrizione dell’azione erariale” rilevando il suo impedimento alla costituzione nel primo grado di giudizio, per cause alla stessa non imputabili.
La signora SI sostiene che proprio nel momento in cui la Procura erariale decideva di intentare nei suoi confronti l’azione di responsabilità sarebbe stata impossibilitata a costituirsi per uno stato di malattia che la costringeva allettata. Al fine di dimostrare la genuinità di tale impedimento, che reputa rilevante ai fini della rimessione in termini ex art. 294 c.p.c.,
produce i certificati medici ed il referto, utili a certificare il grave stato in cui si sarebbe trovata al momento dell’instaurazione del giudizio di primo grado. La stessa, quindi, sarebbe stata SENT. 2/2026 realmente impossibilitata a muoversi e non si sarebbe trovata, quindi, nelle condizioni fisiche minime, necessarie ad effettuare tutte le attività utili ad una difesa, peraltro in un giudizio rilevante quale quello erariale. Per tali documentati motivi, alla stessa non imputabili, sarebbe risultata contumace nel primo grado; motivo per il quale richiede, in via preliminare, di concedere all’appellante la rimessione in termini. In particolare, la rimessione sarebbe finalizzata a sollevare l’eccezione di prescrizione dell’azione erariale, che sarebbe decorsa, essendo la notifica dell’invito a dedurre molto successivo al termine di legge, pur a fronte della documentale possibilità, per la Procura contabile, di accertare, nei termini di legge, il paventato (ed insussistente) illecito in quanto: 1) tutta la documentazione sottoscritta dalla SI sarebbe stata facilmente ed immediatamente consultabile; 2) le ulteriori evidenze altro non solo che dati documentali e catastali, rispetto ai quali non sussisteva alcun limite di consultazione. Ulteriore elemento rilevante sarebbe rappresentato della circostanza che per i fatti per i quali si procede era finanche pendente procedimento penale, già instaurato nell’anno 2017 (RGNR. 2476/2017)
sicché la Procura non avrebbe potuto invocare alcuna impossibilità di conoscere precedentemente i fatti. Pertanto l’atto di citazione, notificato solo in data 6 luglio 2023 dalla Procura erariale alla pec della sig.ra SI sarebbe la prova documentale dell’intervenuta prescrizione dell’azione erariale.
SENT. 2/2026 3.2. Con il secondo motivo viene dedotto il “difetto di giurisdizione del giudice adito”. La gravata pronuncia dovrebbe dirsi viziata per aver ritenuto sussistente la giurisdizione della Corte dei conti. L’appellante, titolare dell’omonima azienda agricola, non avrebbe mai svolto alcuna attività alle dipendenze dell’ente pubblico che dichiara di aver subito il danno; la mancanza di una relazione funzionale tra il presunto autore dell’illecito causativo del danno patrimoniale e l’ente pubblico, quale presupposto per la formulazione di un addebito di responsabilità amministrativo-contabile, escluderebbe la giurisdizione contabile della Corte dei conti ai sensi degli artt.
30 e 31 della l.19 maggio 1976 n. 335. Del resto, lo stesso art.
1, comma 4, della legge n. 20 del 1994 avrebbe avuto modo di sancire tassativamente – e ciò anche ai fini dell’individuazione della responsabilità amministrativo-contabile - come requisito necessario, l’esistenza di un vero e proprio rapporto di dipendenza tra la P.A. e il soggetto nei confronti del quale viene mosso l’addebito, non essendo più sufficiente, come in passato, l’esistenza di un mero ed occasionale rapporto libero professionale, con soggetti estranei alla struttura organizzativa dell’ente.
3.3. Con un terzo motivo di doglianza l’appellante deduce:
“Illegittimità della sentenza. Infondatezza dell’azione di responsabilità. Insussistenza di danno patito dalla Regione Calabria. Difetto dell’elemento oggettivo relativo alla condotta SENT. 2/2026 contestata”. La sentenza impugnata dovrebbe ritenersi erronea, anche nelle valutazioni afferenti al merito della controversia.
Invero, sarebbe illegittima perché gravemente inficiata da un’interpretazione della queastio facti del tutto errata, risultato di un’istruttoria deficitaria, per non dire del tutto assente. La responsabilità dell’appellante si fonderebbe sulle sole dichiarazioni della signora SI, la quale, comunque, affermando di non ricordare della scrittura contrattuale contestata, nulla affermerebbe in ordine alla effettiva conduzione del rapporto di affitto sui terreni che la SI ha coltivato e curato per decenni. Proprio tale circostanza, però, avrebbe dovuto essere il fulcro dell’indagine della Procura erariale (non già la mera forma dei documenti contrattuali): ove la Procura avesse in effetti accertato che la SI non conduceva tali fondi e, quindi, che le scritture allegate all’istanza di contributi non rappresentavano un dato veritiero, solo in quel caso avrebbe potuto ipotizzare la responsabilità contabile dell’appellante.
Tanto l’art. 53 del Regolamento della Commissione n. 796/2004, quanto l’art. 60 del Regolamento della Commissione n.
1122/2009, disporrebbero, infatti, che i contributi siano rimborsati allorquando siano accertate irregolarità commesse intenzionalmente. Ciò significando che, ai fini della indebita percezione del contributo, dovrà accertarsi che la situazione di fatto non sia coincidente a quella dichiarata e sulla base della SENT. 2/2026 quale è erogato il beneficio, una differenza che, nel caso che occupa, è insussistente. Occorrerebbe, infatti, osservare che le firme apposte sul contratto – per quanto di conoscenza della sig.ra SI– sarebbero autentiche e frutto di esternazione della volontà delle firmatarie. A riprova di quanto detto, l’appellante avrebbe condotto e coltivato i terreni oggetto di affitto sin dagli anni ’90, per i decenni successivi, sugellando il rapporto di affitto in un contratto allegato all’istanza di contributo. Non vi sarebbe alcuna discrasia tra le particelle dichiarate nell’istanza di contributo e quelle effettivamente condotte, gestite e coltivate dalla stessa. In questo modo sarebbe perfettamente realizzata la finalità cui è volto il beneficio:
sostenere gli agricoltori in proporzione ai terreni da questi condotti.
3.4. La pronuncia appellata sarebbe altresì infondata, illegittima, assistita da motivazione di certo insufficiente con riferimento al contestato elemento soggettivo, fondante la responsabilità erariale. Il giudice di prime cure, infatti, avrebbe inteso limitare l’accertamento in ordine all’elemento soggettivo, richiesto ex lege ai fini della responsabilità erariale, ad una mera asserzione, una presunzione di esistenza del medesimo svincolata, a monte, da una puntuale indagine in tema, e, a valle, da una corretta ed esaustiva motivazione. Limitando l’accertamento ad un unico dato – la dichiarazione della sig.ra SI – avrebbe del tutto trascurato gli accertamenti SENT. 2/2026 realmente e concretamente utili ai fini erariali. Infatti, ove la Procura avesse compiuto un accertamento puntuale avrebbe potuto riscontrare la concreta sussistenza del rapporto di affitto in parola (oltre a quanto formalizzato nel contratto in atti) e, quindi, la materiale esistenza dei presupposti di legge sulla base dei quali l’appellante ha percepito il beneficio in contestazione.
3.5. E’ infine stato dedotto con ultimo motivo di appello il mancato esercizio del potere di riduzione della pretesa erariale azionata. Parte appellante infatti chiede, in via subordinata, ove non fossero accolti i precedenti motivi di appello, di voler esercitare il proprio potere di riduzione dell’addebito.
4. La Procura generale ha depositato le conclusioni scritte replicando diffusamente ai singoli motivi di gravame e chiedendone il rigetto.
Quanto alla richiesta di rimessione in termini, finalizzata a poter eccepire la prescrizione, formulata nel primo motivo, viene ritenuta palesemente infondata alla luce dell’insegnamento del giudice di legittimità, che viene espressamente richiamato.
La Procura osserva che l’azione non sarebbe prescritta stante il carattere palesemente fraudolento dell’illecito commesso dalla SI, la quale per i medesimi fatti è stata tratta a giudizio penale per rispondere del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all’art. 640 bis c.p.
con indubbio occultamento doloso del danno. Nel caso di specie il rinvio a giudizio sarebbe del 9 maggio 2018 mentre l’invito a SENT. 2/2026 dedurre, quale atto interruttivo è del 21 luglio 2022.
Sull’eccepita carenza di giurisdizione del giudice contabile la Procura deduce che è ius receptum che, in tema di danno erariale, è configurabile un rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice di un contributo o finanziamento statale ed i soggetti beneficiari percettori dell’ausilio finanziario pubblico, che, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano frustrato lo scopo perseguito dalla P.A., distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate.
In ordine alla sussistenza della condotta fraudolenta la Procura osserva che correttamente è stato ritenuto che la scrittura di affitto non sia autentica evidenziando, in proposito, che anche dal decreto che dispone il giudizio del 14/11/2018, reso dal GUP di Locri sui medesimi fatti di causa, oggetto di procedimento penale, è emerso che una delle proprietarie era già deceduta al momento del contratto mentre un’altra aveva negato di aver sottoscritto tale contratto. La Procura afferma la falsità del contratto d’affitto rilevando che l’appellante non avrebbe dato alcuna dimostrazione certa della conduzione in affitto dei terreni.
Infine, la Procura ha rilevato l’impossibilità di esercizio del potere riduttivo in presenza di condotta dolosa, chiedendo il rigetto dell’appello.
SENT. 2/2026 All’udienza pubblica le parti comparse, avv. Raffaella Scutieri, delegata per l’appellante ed il v.p.g. Antongiulio Martina hanno insistito nelle rispettive tesi concludendo per l’accoglimento delle conclusioni rispettivamente rassegnate, come da verbale in atti.
All’esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
Rilevato in
DIRITTO
I.Con il primo motivo di gravame l’appellante SI ha chiesto la rimessione in termini, al fine di eccepire la prescrizione della pretesa, in ragione del fatto che sarebbe stata impedita a costituirsi in primo grado a causa dello stato di grave malattia nella quale la stessa si sarebbe trovata all’epoca, allegando certificazioni e documentazione medica.
Il motivo è privo di fondamento giuridico.
Al riguardo occorre rilevare che, ai fini della rimessione in termini del convenuto rimasto contumace, lo stato di malattia non è di per sé sufficiente, occorrendo uno stato di malattia fonte di impedimento assoluto, tale da rendere oggettivamente impossibile la costituzione in giudizio.
Alla luce delle stesse certificazioni mediche, versate in atti dall’appellante, emerge che le condizioni di salute non erano tali da non consentire il rilascio della procura al difensore, che nel giudizio di responsabilità amministrativa, come in quello civile, rappresenta la parte esercitando lo ius postulandi.
SENT. 2/2026 Del resto, l’istituto della rimessione in termini, andando a derogare all’osservanza di termini perentori, è istituto di stretta interpretazione e non può essere invocato per meri impedimenti, ma solo in presenza di una causa oggettiva e assoluta alla costituzione.
La Cassazione al riguardo ha affermato che: “La parte che non si sia costituita tempestivamente in giudizio non può essere rimessa in termini, ai sensi dell'art. 294 cod. proc. civ., quando deduca che la costituzione le sia stata impedita da uno stato di malattia, perché tale stato non può considerarsi una causa di impedimento ad essa non imputabile, essendo, in ogni caso, possibile il rilascio di una procura "ad hoc" per la costituzione” (Cass. civ., Sez. II, 2 gennaio 2014, n. 7; in termini simili Cass. civ., Sez. III, 12 luglio 2005, n. 14586).
Nel caso di specie, dunque, non sussistono le ragioni per la concessione della rimessione in termini, finalizzata ad eccepire la prescrizione della pretesa risarcitoria.
In ogni caso, per completezza, si evidenzia che, nel caso di specie, alcuna prescrizione si sarebbe verificata poiché, stante l’evidente natura fraudolenta della condotta volta ad occultare la verità, l’emersione dei fatti è riconducibile alla richiesta di rinvio a giudizio penale del 9 maggio 2018 mentre l’invito a dedurre, con effetti interruttivi, è intervenuto ben prima del quinquennio, essendo stato notificato il 21 luglio 2022.
II. Con il secondo motivo di impugnazione viene lamentato il
SENT. 2/2026 difetto di giurisdizione del giudice contabile, affermando l’assenza di una relazione funzionale e di alcun rapporto di natura lavorativa tra l’ente pubblico e la signora SI, sostenendo che pertanto non avrebbe ragione d’essere la potestas iudicandi della Corte dei conti.
Il motivo è del tutto privo di fondamento giuridico.
Basti il richiamo al consolidato orientamento della Corte di cassazione, a Sezioni Unite che, anche avuto riguardo a finanziamenti analoghi a quelli per cui è causa, ha affermato che
“ai fini della declaratoria di sussistenza della giurisdizione contabile, tra la P.A. che eroga un contributo ed il privato che lo riceve si instaura un rapporto di servizio, sicché il percettore del contributo o del finanziamento (anche di provenienza comunitaria) risponde per danno erariale innanzi alla Corte dei conti qualora, disponendo della somma in modo diverso da quello programmato, frustri lo scopo perseguito dall'ente pubblico (Cass. S.U. n.34775 del 2024, nn. 1775 e 20701 del 2013, nn. 2287 e 3310 del 2014, nn. 21297 e 28504 del 2017, nn. 11185 e 15342 del 2018, n. 15893 del 2022).
Non è dunque revocabile il dubbio la sussistenza della giurisdizione contabile qualora, come nella fattispecie, sia configurabile un rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice di un contributo destinato ad una specifica finalità ed i soggetti privati percettori i quali, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello
SENT. 2/2026 preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano distolto le risorse finanziarie dalle finalità alle quali erano preordinate, vanificando lo scopo perseguito dall’amministrazione. Il giudice di legittimità ha inoltre confermato che “ai fini della sussistenza di un rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice di un contributo o finanziamento e il soggetto privato percettore, con conseguente radicamento della giurisdizione contabile, non è indispensabile un utilizzo diverso della risorsa rispetto alla sua preordinata destinazione ma è sufficiente che la stessa sia stata illegittimamente percepita dal beneficiario” (Cass. S.U., n.
3100/2022).
Nessun dubbio, poi, può sorgere circa il fatto che la giurisdizione contabile investa pure la SI in proprio, atteso che, come già puntualizzato dalle Sezioni Unite della Cassazione, "la giurisdizione del giudice contabile sussiste
(anche) nei confronti di coloro che con la società di diritto privato abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove, come nella specie, si ipotizzi che dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione delle risorse dal fine pubblico cui erano destinate; e ciò in quanto il rapporto di servizio va considerato anche in relazione alla condotta dei soggetti che impersonano detti organi, i quali, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato, provochino la frustrazione dello scopo perseguito dall'amministrazione" (Cass., S.U., n. 15893 del 2022,
SENT. 2/2026 nn. 295 e 1774 del 2013, n. 18991 del 2017).
Nel caso di specie non è revocabile in dubbio la sussistenza di un rapporto di servizio tra l’odierna appellante e la struttura regionale che ha erogato il contributo, idoneo a fondare la giurisdizione contabile, atteso che la sig.ra SI si è rapportata con la stessa onde ottenere risorse pubbliche finalizzate al sostegno dell’attività agricola, in rapporto all’estensione dei fondi agricoli effettivamente condotti, e si è dunque trattato di distrazione di risorse pubbliche destinate al raggiungimento di una specifica finalità di interesse generale, come tale comportante l’assoggettamento alla giurisdizione contabile.
Occorre dunque dare seguito al consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, "a tenore del quale, qualora un privato (o anche l'amministratore di un ente), cui siano erogati fondi pubblici, incida negativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla pubblica amministrazione, alla cui realizzazione esso è chiamato a partecipare con l'atto di concessione del contributo, in tal modo determinando uno sviamento dalle finalità perseguite, è responsabile del nocumento provocato all'ente pubblico (anche sotto il mero profilo di sottrarre ad altre imprese il finanziamento che avrebbe potuto portare alla realizzazione del piano così come concretizzato ed approvato dall'ente pubblico con il concorso dello stesso imprenditore),
dovendo quindi rispondere davanti al giudice contabile”
SENT. 2/2026
(Cassazione civile, S.U., 28 dicembre 2024, n.34775).
III. Con il terzo e il quarto motivo di impugnazione, suscettibili di esame congiunto, l’appellante lamenta l’ingiustizia della sentenza perché l’accertamento del comportamento illecito sarebbe stato basato su un’istruttoria del tutto carente e su elementi probatori insussistenti; sarebbe, parimenti, stato accertato l’elemento soggettivo in assenza di elementi puntuali, in forza di una mera asserzione priva di riscontri.
Deduce, in particolare, che la sentenza baserebbe le proprie conclusioni sulla sola dichiarazione resa dalla sig.ra SI, alquanto generica e che, contestualmente, non sarebbero stati effettuati accertamenti sull’effettiva conduzione dei terreni in affitto da parte della stessa SI, che in realtà li avrebbe gestiti da numerosi anni, ben prima di stipulare il contratto d’affitto.
Il motivo è privo di fondamento giuridico e va respinto.
Diversamente da quanto affermato dall’appellante, va rilevato che la sentenza impugnata ha dato conto e valorizzato una pluralità di elementi indiziari integranti i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Non solo è stato evidenziato che il giudice di prime cure ha desunto la falsità del contratto d’affitto del 19 marzo 2006, inerente numerosi terreni siti nel comune di Brancaleone, non solo in forza della dichiarazione resa in sede di sommarie informazioni testimoniali, da parte della sig.ra SI, che ha SENT. 2/2026 disconosciuto la propria firma, ma altresì alla luce della circostanza, documentata, che altra presunta sottoscrittrice del suddetto contratto, quale comproprietaria, sig.ra SI, era in realtà deceduta nel 1994, ovvero 12 anni prima la presunta data di conclusione del contratto. La suddetta circostanza oggettiva, documentata sin dalla nota del 12 giugno 2019 della Guardia di Finanza – Nucleo di polizia Economico-Finanziaria di Reggio Calabria, unitamente al disconoscimento della firma da parte di altra asserita firmataria, ha reso del tutto evidente che il suddetto contratto fosse falso ed artatamente predisposto dalla SI onde creare una parvenza di realtà inesistente. Quanto poi al fatto che non fosse stato accertato altrimenti che l’odierna appellante avrebbe effettivamente gestito i terreni per gli scopi agricoli, per cui domandava il finanziamento dal 2006 al 2011, va osservato che invero avrebbe dovuto essere la sig.ra SI a dover dare dimostrazione di tale circostanza, anche in base ad un naturale principio di vicinanza della prova correlato alla risalenza degli avvenimenti in questione. La stessa non ha, invece, offerto alcun concreto elemento nel presente grado di giudizio, essendosi limitata ad affermare apoditticamente tale fatto senza fornire alcun concreto riscontro. D’altronde la medesima non ha neppure offerto dimostrazione dell’avvenuto pagamento del canone annuo di euro 600,00 (da suddividere tra le proprietarie) in ciascuno degli anni per cui ha ottenuto i finanziamenti, fornendo quietanza degli avvenuti versamenti.
SENT. 2/2026 Si aggiunga, poi, che l’affermazione difensiva per cui la stessa SI, in realtà, gestiva da ben prima del contratto in questione i suddetti fondi agricoli e ciò “previo accordo intervenuto diversi decenni addietro con la SI” ed ancora che “passavano, in effetti, diversi decenni durante i quali l’accordo intervenuto tra le suddette continuava a produrre i suoi effetti senza soluzione di continuità” risulta essere radicalmente inverosimile, posto che SI non poteva aver gestito i fondi già da diversi decenni, per una ragione squisitamente anagrafica, posto che la stessa ha raggiunto la maggiore età solamente a fine agosto 1996, sicchè rispetto al contratto di marzo 2006, era maggiorenne da meno di un decennio. In ogni caso, di fronte all’evidenza della falsità del contratto di affitto e dell’assenza di elementi concreti che potessero fornire elementi minimi dimostrativi della disponibilità giuridica dei terreni e della gestione da parte dell’appellante, era del tutto superfluo effettuare ulteriori attività d’indagine. Pertanto, del tutto correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto sussistente la condotta illecita dolosa della SI ed in modo conseguente, stante la falsità del contratto e la presentazione delle dichiarazioni e delle domande finalizzate ad ottenere contributi, poi concretamente incassati dalla stessa quale titolate di azienda agricola, ha ravvisato una condotta dolosa in capo alla stessa essendo inequivoca l’intenzionalità di conseguire finanziamenti indebiti, attraverso la realizzazione di documentazione SENT. 2/2026 inveritiera.
Si aggiunga che, anche in sede penale, la sentenza n. 276/2022 del Tribunale penale di Locri, resa nei confronti dell’attuale appellante, ha preso atto dell’intervenuto decorso della prescrizione, dando espressamente atto che non sussistevano i presupposti di cui all’art. 129, c. 2 c.p.p. per l’assoluzione nel merito della stessa. Anche tale elemento si unisce al compendio probatorio già evidenziato per condurre alla conferma della sentenza di primo grado.
IV. Infine, in relazione all’ultimo motivo di appello inerente al mancato esercizio del potere riduttivo, va rammentato che, per giurisprudenza univoca e consolidata, tale potere non è esercitabile in presenza di fattispecie, come la presente, caratterizzate dall’elemento soggettivo del dolo. Tale istituto, infatti, “ha l’obiettivo di ridurre il danno da imputare al responsabile in presenza di condizioni, oggettive o soggettive che, ad avviso del giudice, consentano che una quota di esso resti irrisarcita, il che collide col particolare disvalore della condotta dolosa” (così, tra le più recenti, Corte conti, Sez. II app.
n.130/2024, n.48/2024, n. 240/2023, n.32/2023).
Le spese seguono la soccombenza e, ai sensi dell’art. 31 c. g. c.,
vanno poste a carico dell’appellante nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale SENT. 2/2026 d’appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Le spese sono poste a carico dell’appellante nell’importo di €
144,00 (CENTOQUARANTAQUATTRO/00).
Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025.
L’Estensore Il Presidente
(LA NN HE) (LA OR)
F.TA DIGITALMENTE F.TA DIGITALMENTE
Depositata in Segreteria il 7 GENNAIO 2026 p. Il Dirigente
(dott. Massimo Biagi)
F.TA DIGITALMENTE
Il Funzionario Preposto
UC BI
DECRETO
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196,
DISPONE
che a cura della Segreteria sia apposta l’annotazione di cui al SENT. 2/2026 comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.
IL PRESIDENTE
LA OR
f.to digitalmente Depositato in Segreteria il 7 GENNAIO 2026 p. Il Dirigente
(dott. Massimo Biagi)
f.to digitalmente Il Funzionario Preposto
UC BI
In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell’art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.
Roma, 7 GENNAIO 2026 p. Il Dirigente
(dott. Massimo Biagi)
f.to digitalmente Il Funzionario Preposto
UC BI
SENT. 2/2026