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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 09/05/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 967/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Elisabetta Pagliarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 967/2024 promossa da:
) rappresentata e difesa dall' Avv.to Parte_1 P.IVA_1
SETTI GIULIA e dall'avv. DESIDERIO LEJANITA;
RICORRENTE
contro
) rappresentata e difesa dall'Avv.to CP_1 C.F._1
MARCHIONE FRANCA;
CONVENUTA
Oggetto: accertamento dell'accettazione tacita dell'eredità
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: contrariis rejectis,
IN VIA PRELIMINARE Voglia il Tribunale adito - alla luce dell'avversa ammissione che il
avesse i propri effetti personali nell'abitazione dove conviveva con la coniuge, Per_1 che quindi ne aveva il possesso e che non ha prodotto alcuna prova della proprietà di tutti i beni mobili ivi contenuti, che quindi si presumono del defunto o quantomeno in sua comproprietà, visto che essa è risultata proprietaria solo di 2 beni - come da due ricevute che ha prodotto - a fronte di una casa concessa in comodato da un terzo non ammobiliata, di circa 150 mq. ed abitata con 3 figli, dichiarare che la sig.ra è erede puro CP_1
e semplice del defunto marito ex art. 485 c.c., in quanto Persona_2 non ha redatto inventario nel termine di tre mesi dalla morte.
IN VIA PREGIUDIZIALE Voglia il Tribunale adito, qualora ritenuto necessario ai fini del decidere, rimettere in istruttoria per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate, fermo restando che spetta a controparte l'onere di provare l'avvenuto pagamento dei denari spettanti al defunto per la cessione delle quote societarie, con ordine di esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c.:
• al DOTT. nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_2
PEC: di depositare in giudizio la copia del C.F._2 Email_1 pagamento tracciabile effettuato dall'acquirente , nata il [...] in [...]
Carpi (MO) (C.F. ), a favore del venditore ovvero – in caso questi C.F._1 non abbia, come avrebbe dovuto a norma di legge, accertato la tracciatura del pagamento gli estremi bancari del conto corrente del venditore defunto, che doveva detenere per il versamento degli utili societari e che certamente risultano dalla contabilità della società.
• nel caso in cui risulti un pagamento tracciabile, alla banca risultante dagli estremi del conto corrente sui cui il versamento è stato eseguito, di produrre tutti gli estratti conto dalla data del versamento in modo da verificare che i denari siano effettivamente stati versati e non successivamente asportati.
NEL MERITO Voglia il Tribunale adito accertare e dichiarare che la sig.ra CP_1
è erede puro e semplice del defunto marito ex art. 485 c.c., Persona_2 in quanto con lo stesso convivente, per cui era nel possesso dei suoi beni personali, che non ha inventariato nel termine di tre mesi dalla morte e/o ex art. 486 c.c. ha accettato tacitamente la sua eredità in quanto ha compiuto atti di disposizione dei beni ereditari e delle azioni societarie ovvero del prezzo per esse pagate che presuppongono l'accettazione.
Con vittoria di spese, anche di mediazione, oltre oneri fiscali, come per legge, e rimborso spese generali al 15% ex art. 14 L.P.F.
pagina 2 di 7 Per parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, così provvedere:
IN VIA PRINCIPALE: Respingere la domanda di accertamento e riconoscimento della qualità di erede puro e semplice del defunto ex art. 485 c.c., Persona_2 della sig.ra e per l'effetto: CONDANNARE la società CP_1 Parte_1 al pagamento delle spese e competenze del giudizio oltre oneri come per
[...] legge;
Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre 15% rimborso forfettario, oltre CNA ed IVA come per legge.”
FATTO
1. La società ha proposto ricorso ex art. 218 decies ss Parte_1
c.p.c. formulando le domande di cui in epigrafe e in particolare allegando:
- di essere creditrice di titolare di omonima impresa Persona_2 individuale per il mancato pagamento di alcune fatture;
- che il predetto è deceduto a Quistello (MN) il 14.05.2022; Persona_2
- che alla data della morte, egli era residente e convivente con la moglie, CP_1
le figlie;
[...]
- che la coniuge, pur trovandosi nel possesso dei beni ereditari, non ha provveduto a redigere l'inventario dell'eredità entro tre mesi dall'apertura della successione, essendo così divenuta erede pura e semplice ex art. 485 c.c.;
- che, inoltre, di certo esisteva un conto corrente intestato al de cuius, dal momento che, poco prima della morte, egli ha trasferito le quote societarie della società GENERAL
SERVICE S.R.L., di cui era titolare, in favore della moglie, dovendosi dunque presumere o che il corrispettivo non sia mai stato pagato – dissimulando l'operazione una donazione – o che il prezzo sia stato pagato dalla odierna resistente tramite strumenti tracciabili, su conto corrente del marito, di cui è palese che la resistente stessa abbia poi disposto, così accettando tacitamente l'eredità ex art. 46 c.c.
2. Parte resistente si è – tardivamente - costituita in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda attorea e, in particolare, negando di essere stata in possesso di beni ereditari provenienti dal marito.
La resistente ha infatti allegato che il de cuius era nullatenente, avendo portato con sé, nel trasferirsi nella casa coniugale condivisa con la moglie le figlie, solo una valigia, avendo pagina 3 di 7 provveduto integralmente la moglie all'acquisto dell'arredo dell'immobile adibito a casa familiare, concesso in comodato dal padre della resistente.
La stessa ha inoltre precisato che il trasferimento delle quote della GENERAL SERVICE
S.R.L. avvenne tramite scrittura privata regolarmente registrata e che il prezzo corrisposto per la cessione di quote dal valore nominale di Euro 38.000,00 fu di Euro 9.500,00, regolarmente corrisposti dall'odierna resistente al cedente con rilascio di quietanza di saldo, senza che la moglie sia stata informata di come il marito abbia disposto del ricavato della vendita.
3. A seguito della prima udienza di comparizione, sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 281 duodecies c. 4 c.p.c., avendone le parti fatto richiesta, e in seguito, rigettate le istanze istruttorie formulate, la causa è stata trattenuta in decisione a seguito di discussione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
***
4. La domanda attorea è fondata e va accolta.
5. Va premesso che, nel nostro ordinamento, l'acquisto della qualità di erede non è automatico, ma presuppone l'accettazione, che è atto negoziale unilaterale di autonomia privata, mediante il quale il soggetto decide di acquistare l'eredità che gli è stata devoluta e divenire erede (Cass. 15690/2020; Cass. n. 10525/2010; n. 5247/2018).
L'accettazione può essere espressa o tacita.
L'accettazione è espressa quando in un atto pubblico o in una scrittura privata il chiamato all'eredità dichiari di accettarla o assuma il titolo di erede (art. 475, comma 1, c.c.);
l'accettazione è invece tacita quando il chiamato compia un atto che presupponga necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella sua qualità di erede (Cass. n. 14499/2018; n. 10796/2009).
6. Vi sono dei casi, tuttavia, in cui l'acquisto avviene ex lege indipendentemente e talvolta anche contro la volontà del chiamato, come nell'ipotesi di cui all'art. 485 c.c.
L'art. 485 c.c., infatti, prevede che “Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. […] Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice”.
7. La Suprema Corte, nel distinguere l'ipotesi di accettazione presunta di cui all'art. 485
c.c. da quella di accettazione tacita ex art. 476 c.c. - che prevede la diversa ipotesi in cui il chiamato all'eredità compia un atto che presupponga necessariamente la sua volontà di pagina 4 di 7 accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede - ha affermato che
“l'immissione nel possesso dei beni ereditari non è di per sé sufficiente ad integrare l'accettazione tacita dell'eredità, potendo la stessa dipendere anche da un mero intento conservativo del chiamato o da tolleranza da parte degli altri chiamati” (Cass. civ. 20868/2005) e non presupponendo necessariamente, in chi la compie, la volontà di accettare.
Cionondimeno, se il chiamato nel possesso o compossesso anche di un solo bene ereditario non forma l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dal momento di inizio del possesso, viene considerato erede puro e semplice.
Ciò, peraltro, condiziona, non solo la facoltà di accettare con beneficio d'inventario, ma anche quella di rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius (così Cass. civ. 15690/2020, principio poi ribadito con la sentenza n. 36080/2021 per cui “Il chiamato all'eredità che è nel possesso dei beni ereditari non può rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori ereditari se non compie l'inventario entro tre mesi dal giorno di apertura della successione o dal giorno del ricevimento della notizia del decesso del de cuius”).
8. Orbene, nel caso di specie, al fine di provare il possesso dei beni ereditari da parte della resistente, chiamata pacificamente all'eredità del de cuius in quanto sua coniuge, parte ricorrente ha allegato il certificato di residenza e stato di famiglia dal quale si evince che, alla data del decesso, il de cuius risiedeva con la di lui moglie, e le loro CP_1 figlie minorenni in Quistello, via Suore n. 6 (doc. 12 e 13 fascicolo resistente).
Se è vero che le risultanze anagrafiche hanno valore meramente presuntivo (Cass.
23987/2023), e per tanto di per sé sole non possono provare il possesso effettivo dei beni ereditari, va parimenti osservato che, nel costituirsi in giudizio, parte resistente non ha contestato e ha anzi ammesso di aver vissuto nel predetto immobile col de cuius fino alla sua morte.
Al contempo, appare pacifico che la stessa abbia continuato a vivere nell'immobile anche successivamente al decesso del marito, posto che l'indirizzo di Quistello, via Suore n. 6, viene indicato quale indirizzo di residenza della resistente finanche nel mandato alle liti allegato alla comparsa di costituzione del presente giudizio.
9. Ciò posto, sebbene la ricorrente abbia sostenuto di aver provveduto personalmente, con l'aiuto del proprio genitore, all'acquisto di tutto l'arredo domestico, in parte anche fornito dal padre comodante, e che il marito fosse nullatenente, la stessa non ha contestato e ha anzi espressamente dichiarato che egli possedesse quantomeno degli effetti personali, tra cui alcuni indumenti, rimasti nel proprio possesso dopo la sua morte.
pagina 5 di 7 Peraltro, non v'è ragione giuridica alcuna per ritenere che tali effetti personali non siano caduti nell'asse ereditario del de cuius per il solo fatto di essere beni personali dello stesso.
Sul punto, deve anzi osservarsi come la giurisprudenza abbia sostenuto che, ai fini di cui all'art. 485 c.c., rilevi il possesso anche di un solo bene ereditario, con la consapevolezza della sua provenienza ereditaria (Cass. 3175/1979, ma più di recente Cass. n. 3175/2009;
Cass. 4456/2019; Cass. 15690/2020), senza che vi sia ragione per ritenere che assuma rilievo l'eventuale valore economico contenuto del bene e senza che il possesso debba manifestarsi in una attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, esaurendosi in una mera relazione materiale tra i beni e il chiamato all'eredità, e cioè in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri su beni, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario (cfr. Cass. 4707/1994; Cass. 11018/2008; Cass. 1301/1977).
10. Posto dunque che nel caso di specie è pacifico e non contestato che la resistente, convivente in vita col de cuius, sia rimasta nel possesso dei suoi effetti personali e che non è certo possibile sostenere che la stessa non fosse a conoscenza della loro derivazione ereditaria, essendo del tutto irrilevante il valore economico più o meno rilevante degli stessi, considerato altresì che è pacificamente trascorso il termine previsto dalla legge di tre mesi dal giorno dell'apertura della successione senza che l'inventario sia stato compiuto, la resistente, chiamata all'eredità, deve senz'altro essere considerata erede pura e semplice del de cuius, ai sensi dell'art. 485 c.c.
11. Tale accertamento assorbe ogni altra domanda o eccezione formulata dalle parti e rende superflue le istanze istruttorie formulate da parte ricorrente, reiterate finanche in sede di precisazione delle conclusioni.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono dunque poste integralmente a carico di parte resistente.
13. Esse sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori previsti dal D.M. n.
147 del 13/08/2022, tenuto conto del valore indeterminato della controversia e della scarsissima complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, applicandosi dunque i valori minimi previsti dal citato DM 147/2022 per tutte le fasi del procedimento, considerata anche la natura e la peculiarità del procedimento semplificato ex art. 281 decies ss.
14. Devono infine porsi a carico di parte resistente, soccombente, le spese relative al procedimento di mediazione obbligatoria, come documentate in atti, non avendo la stessa aderito alla procedura.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa pagina 6 di 7 istanza ed eccezione assorbita e disattesa, così giudica:
1) accerta che la resistente è erede pura e semplice del defunto marito CP_1 ex art. 485 c.c.; Persona_2
2) condanna parte resistente alla rifusione alla parte ricorrente CP_1 [...] delle spese di lite che si liquidano in Euro 641,94 per spese, Parte_1
Euro 190,32 per spese di mediazione obbligatoria ed Euro 3.809,00 per compenso professionale oltre a rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Mantova, 09/05/2025
La Giudice
Elisabetta Pagliarini
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Elisabetta Pagliarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 967/2024 promossa da:
) rappresentata e difesa dall' Avv.to Parte_1 P.IVA_1
SETTI GIULIA e dall'avv. DESIDERIO LEJANITA;
RICORRENTE
contro
) rappresentata e difesa dall'Avv.to CP_1 C.F._1
MARCHIONE FRANCA;
CONVENUTA
Oggetto: accertamento dell'accettazione tacita dell'eredità
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: contrariis rejectis,
IN VIA PRELIMINARE Voglia il Tribunale adito - alla luce dell'avversa ammissione che il
avesse i propri effetti personali nell'abitazione dove conviveva con la coniuge, Per_1 che quindi ne aveva il possesso e che non ha prodotto alcuna prova della proprietà di tutti i beni mobili ivi contenuti, che quindi si presumono del defunto o quantomeno in sua comproprietà, visto che essa è risultata proprietaria solo di 2 beni - come da due ricevute che ha prodotto - a fronte di una casa concessa in comodato da un terzo non ammobiliata, di circa 150 mq. ed abitata con 3 figli, dichiarare che la sig.ra è erede puro CP_1
e semplice del defunto marito ex art. 485 c.c., in quanto Persona_2 non ha redatto inventario nel termine di tre mesi dalla morte.
IN VIA PREGIUDIZIALE Voglia il Tribunale adito, qualora ritenuto necessario ai fini del decidere, rimettere in istruttoria per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate, fermo restando che spetta a controparte l'onere di provare l'avvenuto pagamento dei denari spettanti al defunto per la cessione delle quote societarie, con ordine di esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c.:
• al DOTT. nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_2
PEC: di depositare in giudizio la copia del C.F._2 Email_1 pagamento tracciabile effettuato dall'acquirente , nata il [...] in [...]
Carpi (MO) (C.F. ), a favore del venditore ovvero – in caso questi C.F._1 non abbia, come avrebbe dovuto a norma di legge, accertato la tracciatura del pagamento gli estremi bancari del conto corrente del venditore defunto, che doveva detenere per il versamento degli utili societari e che certamente risultano dalla contabilità della società.
• nel caso in cui risulti un pagamento tracciabile, alla banca risultante dagli estremi del conto corrente sui cui il versamento è stato eseguito, di produrre tutti gli estratti conto dalla data del versamento in modo da verificare che i denari siano effettivamente stati versati e non successivamente asportati.
NEL MERITO Voglia il Tribunale adito accertare e dichiarare che la sig.ra CP_1
è erede puro e semplice del defunto marito ex art. 485 c.c., Persona_2 in quanto con lo stesso convivente, per cui era nel possesso dei suoi beni personali, che non ha inventariato nel termine di tre mesi dalla morte e/o ex art. 486 c.c. ha accettato tacitamente la sua eredità in quanto ha compiuto atti di disposizione dei beni ereditari e delle azioni societarie ovvero del prezzo per esse pagate che presuppongono l'accettazione.
Con vittoria di spese, anche di mediazione, oltre oneri fiscali, come per legge, e rimborso spese generali al 15% ex art. 14 L.P.F.
pagina 2 di 7 Per parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, così provvedere:
IN VIA PRINCIPALE: Respingere la domanda di accertamento e riconoscimento della qualità di erede puro e semplice del defunto ex art. 485 c.c., Persona_2 della sig.ra e per l'effetto: CONDANNARE la società CP_1 Parte_1 al pagamento delle spese e competenze del giudizio oltre oneri come per
[...] legge;
Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre 15% rimborso forfettario, oltre CNA ed IVA come per legge.”
FATTO
1. La società ha proposto ricorso ex art. 218 decies ss Parte_1
c.p.c. formulando le domande di cui in epigrafe e in particolare allegando:
- di essere creditrice di titolare di omonima impresa Persona_2 individuale per il mancato pagamento di alcune fatture;
- che il predetto è deceduto a Quistello (MN) il 14.05.2022; Persona_2
- che alla data della morte, egli era residente e convivente con la moglie, CP_1
le figlie;
[...]
- che la coniuge, pur trovandosi nel possesso dei beni ereditari, non ha provveduto a redigere l'inventario dell'eredità entro tre mesi dall'apertura della successione, essendo così divenuta erede pura e semplice ex art. 485 c.c.;
- che, inoltre, di certo esisteva un conto corrente intestato al de cuius, dal momento che, poco prima della morte, egli ha trasferito le quote societarie della società GENERAL
SERVICE S.R.L., di cui era titolare, in favore della moglie, dovendosi dunque presumere o che il corrispettivo non sia mai stato pagato – dissimulando l'operazione una donazione – o che il prezzo sia stato pagato dalla odierna resistente tramite strumenti tracciabili, su conto corrente del marito, di cui è palese che la resistente stessa abbia poi disposto, così accettando tacitamente l'eredità ex art. 46 c.c.
2. Parte resistente si è – tardivamente - costituita in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda attorea e, in particolare, negando di essere stata in possesso di beni ereditari provenienti dal marito.
La resistente ha infatti allegato che il de cuius era nullatenente, avendo portato con sé, nel trasferirsi nella casa coniugale condivisa con la moglie le figlie, solo una valigia, avendo pagina 3 di 7 provveduto integralmente la moglie all'acquisto dell'arredo dell'immobile adibito a casa familiare, concesso in comodato dal padre della resistente.
La stessa ha inoltre precisato che il trasferimento delle quote della GENERAL SERVICE
S.R.L. avvenne tramite scrittura privata regolarmente registrata e che il prezzo corrisposto per la cessione di quote dal valore nominale di Euro 38.000,00 fu di Euro 9.500,00, regolarmente corrisposti dall'odierna resistente al cedente con rilascio di quietanza di saldo, senza che la moglie sia stata informata di come il marito abbia disposto del ricavato della vendita.
3. A seguito della prima udienza di comparizione, sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 281 duodecies c. 4 c.p.c., avendone le parti fatto richiesta, e in seguito, rigettate le istanze istruttorie formulate, la causa è stata trattenuta in decisione a seguito di discussione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
***
4. La domanda attorea è fondata e va accolta.
5. Va premesso che, nel nostro ordinamento, l'acquisto della qualità di erede non è automatico, ma presuppone l'accettazione, che è atto negoziale unilaterale di autonomia privata, mediante il quale il soggetto decide di acquistare l'eredità che gli è stata devoluta e divenire erede (Cass. 15690/2020; Cass. n. 10525/2010; n. 5247/2018).
L'accettazione può essere espressa o tacita.
L'accettazione è espressa quando in un atto pubblico o in una scrittura privata il chiamato all'eredità dichiari di accettarla o assuma il titolo di erede (art. 475, comma 1, c.c.);
l'accettazione è invece tacita quando il chiamato compia un atto che presupponga necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella sua qualità di erede (Cass. n. 14499/2018; n. 10796/2009).
6. Vi sono dei casi, tuttavia, in cui l'acquisto avviene ex lege indipendentemente e talvolta anche contro la volontà del chiamato, come nell'ipotesi di cui all'art. 485 c.c.
L'art. 485 c.c., infatti, prevede che “Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. […] Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice”.
7. La Suprema Corte, nel distinguere l'ipotesi di accettazione presunta di cui all'art. 485
c.c. da quella di accettazione tacita ex art. 476 c.c. - che prevede la diversa ipotesi in cui il chiamato all'eredità compia un atto che presupponga necessariamente la sua volontà di pagina 4 di 7 accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede - ha affermato che
“l'immissione nel possesso dei beni ereditari non è di per sé sufficiente ad integrare l'accettazione tacita dell'eredità, potendo la stessa dipendere anche da un mero intento conservativo del chiamato o da tolleranza da parte degli altri chiamati” (Cass. civ. 20868/2005) e non presupponendo necessariamente, in chi la compie, la volontà di accettare.
Cionondimeno, se il chiamato nel possesso o compossesso anche di un solo bene ereditario non forma l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dal momento di inizio del possesso, viene considerato erede puro e semplice.
Ciò, peraltro, condiziona, non solo la facoltà di accettare con beneficio d'inventario, ma anche quella di rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius (così Cass. civ. 15690/2020, principio poi ribadito con la sentenza n. 36080/2021 per cui “Il chiamato all'eredità che è nel possesso dei beni ereditari non può rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori ereditari se non compie l'inventario entro tre mesi dal giorno di apertura della successione o dal giorno del ricevimento della notizia del decesso del de cuius”).
8. Orbene, nel caso di specie, al fine di provare il possesso dei beni ereditari da parte della resistente, chiamata pacificamente all'eredità del de cuius in quanto sua coniuge, parte ricorrente ha allegato il certificato di residenza e stato di famiglia dal quale si evince che, alla data del decesso, il de cuius risiedeva con la di lui moglie, e le loro CP_1 figlie minorenni in Quistello, via Suore n. 6 (doc. 12 e 13 fascicolo resistente).
Se è vero che le risultanze anagrafiche hanno valore meramente presuntivo (Cass.
23987/2023), e per tanto di per sé sole non possono provare il possesso effettivo dei beni ereditari, va parimenti osservato che, nel costituirsi in giudizio, parte resistente non ha contestato e ha anzi ammesso di aver vissuto nel predetto immobile col de cuius fino alla sua morte.
Al contempo, appare pacifico che la stessa abbia continuato a vivere nell'immobile anche successivamente al decesso del marito, posto che l'indirizzo di Quistello, via Suore n. 6, viene indicato quale indirizzo di residenza della resistente finanche nel mandato alle liti allegato alla comparsa di costituzione del presente giudizio.
9. Ciò posto, sebbene la ricorrente abbia sostenuto di aver provveduto personalmente, con l'aiuto del proprio genitore, all'acquisto di tutto l'arredo domestico, in parte anche fornito dal padre comodante, e che il marito fosse nullatenente, la stessa non ha contestato e ha anzi espressamente dichiarato che egli possedesse quantomeno degli effetti personali, tra cui alcuni indumenti, rimasti nel proprio possesso dopo la sua morte.
pagina 5 di 7 Peraltro, non v'è ragione giuridica alcuna per ritenere che tali effetti personali non siano caduti nell'asse ereditario del de cuius per il solo fatto di essere beni personali dello stesso.
Sul punto, deve anzi osservarsi come la giurisprudenza abbia sostenuto che, ai fini di cui all'art. 485 c.c., rilevi il possesso anche di un solo bene ereditario, con la consapevolezza della sua provenienza ereditaria (Cass. 3175/1979, ma più di recente Cass. n. 3175/2009;
Cass. 4456/2019; Cass. 15690/2020), senza che vi sia ragione per ritenere che assuma rilievo l'eventuale valore economico contenuto del bene e senza che il possesso debba manifestarsi in una attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, esaurendosi in una mera relazione materiale tra i beni e il chiamato all'eredità, e cioè in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri su beni, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario (cfr. Cass. 4707/1994; Cass. 11018/2008; Cass. 1301/1977).
10. Posto dunque che nel caso di specie è pacifico e non contestato che la resistente, convivente in vita col de cuius, sia rimasta nel possesso dei suoi effetti personali e che non è certo possibile sostenere che la stessa non fosse a conoscenza della loro derivazione ereditaria, essendo del tutto irrilevante il valore economico più o meno rilevante degli stessi, considerato altresì che è pacificamente trascorso il termine previsto dalla legge di tre mesi dal giorno dell'apertura della successione senza che l'inventario sia stato compiuto, la resistente, chiamata all'eredità, deve senz'altro essere considerata erede pura e semplice del de cuius, ai sensi dell'art. 485 c.c.
11. Tale accertamento assorbe ogni altra domanda o eccezione formulata dalle parti e rende superflue le istanze istruttorie formulate da parte ricorrente, reiterate finanche in sede di precisazione delle conclusioni.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono dunque poste integralmente a carico di parte resistente.
13. Esse sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori previsti dal D.M. n.
147 del 13/08/2022, tenuto conto del valore indeterminato della controversia e della scarsissima complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, applicandosi dunque i valori minimi previsti dal citato DM 147/2022 per tutte le fasi del procedimento, considerata anche la natura e la peculiarità del procedimento semplificato ex art. 281 decies ss.
14. Devono infine porsi a carico di parte resistente, soccombente, le spese relative al procedimento di mediazione obbligatoria, come documentate in atti, non avendo la stessa aderito alla procedura.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa pagina 6 di 7 istanza ed eccezione assorbita e disattesa, così giudica:
1) accerta che la resistente è erede pura e semplice del defunto marito CP_1 ex art. 485 c.c.; Persona_2
2) condanna parte resistente alla rifusione alla parte ricorrente CP_1 [...] delle spese di lite che si liquidano in Euro 641,94 per spese, Parte_1
Euro 190,32 per spese di mediazione obbligatoria ed Euro 3.809,00 per compenso professionale oltre a rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Mantova, 09/05/2025
La Giudice
Elisabetta Pagliarini
pagina 7 di 7