CA
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 12/06/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile - composta dai Signori:
Dott. Riccardo MELE - Presidente
Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 28 del Ruolo Generale V.G. delle cause dell'anno
2025
TRA
(P.IVA: ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Alessandro Quarta, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Copertino (Le), alla via Re Galantuomo n.21, giusta mandato in calce all'atto di reclamo;
-RECLAMANTE-
contro
(c.f.: ), rappresentato e difeso, unitamente e Controparte_1 C.F._1
disgiuntamente, dagli Avv.ti Giovanna Greco e Francesca G. Conte, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Lecce, alla via G. Parini n. 1\c, giusta mandato allegato all'istanza di ammissione al passivo depositata in data 06.02.2025;
-RECLAMATO-
nonché
DI LIQUIDAZIONE (c.f.: CP_2 Controparte_3
), in persona del suo Curatore rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1 Controparte_4
Antonio Sotgiu, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lecce, alla Via Cavour n.45,
giusta procura alle liti allegata alla memoria difensiva del presente grado;
-RECLAMATO- e
P.G.
-INTERVENTORE-
La causa è stata riservata per la decisione all'udienza collegiale del 24/4/2025, previa acquisizione del parere del P.G. e del deposito di note di trattazione scritta da parte dai procuratori delle parti costituite, nel termine loro assegnato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 128/2024, pubblicata in data 20.6.2024, il Tribunale di Lecce dichiarava aperta la liquidazione giudiziale della su istanza proposta in data 8 ottobre 2024 da Parte_1
ai sensi dell'art. 37, comma 2, del Codice della crisi d'impresa e Controparte_1
dell'insolvenza (CCII), nella qualità di creditore - per l'importo complessivo di euro 8.046,94 - come risultante da decreto ingiuntivo non opposto emesso dal Giudice del lavoro.
La società debitrice non si costituiva nel procedimento di apertura della liquidazione giudiziale. Il Tribunale rilevava come la società, rimasta contumace nel giudizio di primo grado, non avesse assolto all'onere probatorio di dimostrare il non superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII, pur essendone onerata ai sensi della norma citata.
Evidenziava, inoltre, che la società non risultava aver depositato i bilanci di esercizio a far data dall'anno 2019, e che l'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati, risultava superiore alla soglia di euro 30.000, come previsto dall'art. 49, comma 5, CCII.
Accertava dunque lo stato di insolvenza della società resistente, ritenendo che lo stesso emergesse con evidenza: “
1. dall'entità e dalla natura del credito azionato (€ 8046, 94 portato da decreto
ingiuntivo non opposto emesso dal giudice del lavoro);
2. dal mancato deposito dei bilanci di
esercizio a far data dal 2019; 3. dall'esistenza di ulteriori debiti scaduti di notevole entità ( € 270.000
in favore di ed oltre € 100,000 in favore di Agenzia delle Entrate)”. CP_5
Avverso detta sentenza, notificata in data 24 gennaio 2025, la in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, proponeva reclamo ai sensi dell'art. 51 CCII, con ricorso depositato il 30 gennaio 2025, chiedendo la revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Si costituiva in giudizio il creditore istante, , chiedendo il rigetto del reclamo e Controparte_1
la conferma del provvedimento impugnato.
Costituendosi, la Procedura di Liquidazione Giudiziale della in persona del Parte_1
Curatore concludeva anch'essa per il rigetto del reclamo. Controparte_4
Il P.G., con parere reso in data 12.2.2025, concludeva per il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza del 24.04.2025 il Collegio si è riservato di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico ed articolato motivo di gravame, la reclamante censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale ritenuto sussistenti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, allegando il possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), del
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
Segnatamente deduce che, nei tre esercizi antecedenti la proposizione dell'istanza, l'impresa ha mantenuto valori inferiori alle soglie dimensionali previste dalla norma.
Con riferimento all'attivo patrimoniale, la reclamante ha prodotto una relazione tecnica volta a rideterminare il valore effettivo delle attività, sulla base delle sole voci significative dell'ultimo bilancio depositato, relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.
In tale elaborazione, sono state escluse le componenti non rilevanti ai fini del computo (quali disponibilità liquide, effetti attivi, risconti, perdite pregresse), tenuto conto della loro natura e in conformità ai criteri di riclassificazione del bilancio. L'attivo complessivo così determinato ammonterebbe a euro 189.963,90.
Quanto ai ricavi, parte reclamante ha depositato mastrini vendite e registri IVA dai quali emergerebbero:
– per l'anno 2023, ricavi pari a euro 35.438,00;
– per l'anno 2024, ricavi pari a euro 153.150,00;
fornendo in tal modo la dimostrazione del mancato superamento della soglia annua di euro 200.000
nei tre esercizi di riferimento, ai fini dell'art. 2 citato.
In ordine all'indebitamento, la reclamante ha allegato documentazione contabile e quietanze liberatorie, attestanti l'avvenuto pagamento, negli anni 2020 e 2021, di passività per complessivi euro
333.883,31, con conseguente riduzione dell'esposizione debitoria a euro 444.348,61, valore anch'esso inferiore al limite normativamente previsto.
A sostegno delle proprie deduzioni ha, infine, richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la prova del mancato superamento delle soglie dimensionali può essere fornita anche mediante documentazione diversa dai bilanci di esercizio, purché idonea a rappresentare, in modo attendibile, coerente e completo, la situazione economico-patrimoniale dell'impresa.
2. Dette censure non sono degne di accoglimento. Ed invero, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza,
non è assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale l'impresa che, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza (ovvero dall'inizio dell'attività, se di durata inferiore),
abbia congiuntamente:
– realizzato un attivo patrimoniale annuo non superiore a euro 300.000;
– conseguito ricavi annui non superiori a euro 200.000;
– contratto debiti, anche non scaduti, non superiori a euro 500.000.
Trattandosi di causa di esclusione dalla procedura, grava interamente sull'imprenditore l'onere di dimostrare il mancato superamento delle predette soglie dimensionali.
Nel caso di specie, la società debitrice è rimasta contumace nel giudizio di primo grado, omettendo di fornire tempestiva prova documentale dei requisiti in questione. Solo in sede di reclamo ha depositato una serie di elaborati contabili, al fine di dimostrare la ricorrenza dei presupposti di non fallibilità di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII.
Sennonché, la documentazione prodotta in questa sede risulta frammentaria, priva di riscontri esterni e non idonea a fornire una rappresentazione attendibile, completa e coerente della reale situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa nel triennio di riferimento.
In particolare:
– Con riguardo all'attivo patrimoniale, il valore stimato di euro 189.963,90 è frutto di una rielaborazione unilaterale del bilancio 2019, operata attraverso criteri discrezionali non verificabili,
in difetto di ogni forma di validazione o controllo indipendente. Non è stata depositata alcuna situazione patrimoniale aggiornata certificata o bilancio successivo all'anno 2019, che costituisce l'ultimo documento ufficialmente iscritto nel Registro delle Imprese;
viceversa, dall'ultimo bilancio depositato presso la CCIAA di Lecce, relativo all'anno 2019, risulta un attivo di Euro 700.000,00 e ricavi per oltre euro 600.000,00;
– Con riferimento ai ricavi, la documentazione prodotta (mastrini delle vendite e registri IVA per gli anni 2023 e 2024) appare parziale e priva di attendibilità oggettiva, non essendo accompagnata da alcuna attestazione formale circa la provenienza e la congruità dei dati rispetto all'attività
effettivamente svolta. Mancano, altresì, i bilanci di esercizio e le dichiarazioni fiscali, elementi indispensabili per una verifica coerente e attendibile dei ricavi realizzati nel triennio di riferimento.
– Quanto all'indebitamento, la rideterminazione del passivo risulta ancorata a meri elenchi di pagamenti non suffragati da un rendiconto finanziario completo, certificato o ufficialmente depositato. La mancata allegazione di un quadro patrimoniale complessivo, ufficiale e aggiornato,
impedisce qualsivoglia verifica della reale consistenza del passivo alla data rilevante, rendendo inidonea la documentazione a comprovare il rispetto del limite dimensionale previsto dalla normativa.
In ogni caso, le risultanze oggettive già acquisite nel giudizio di primo grado confermano l'esistenza di un quadro di conclamato dissesto strutturale, che non rende configurabile alcuna ipotesi di esclusione dalla procedura di liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), CCII.
In particolare:
– l'inadempimento relativo a un credito pari a euro 8.046,94, accertato con decreto ingiuntivo non opposto e successivo atto di precetto, notificato dal creditore costituisce un Controparte_1
indice sintomatico di perdurante e oggettiva incapacità della debitrice di far fronte alle obbligazioni esigibili, ai sensi dell'art. 5 CCII;
– il curatore nominato nella procedura di liquidazione giudiziale, costituendosi ha allegato che il deposito, nell'ambito della procedura, di n.5 istanze di ammissione al passivo per un totale di euro
745.301,21 a cui deve aggiungersi un avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, relativo al modello 770/2023, con cui è stato richiesto il pagamento dell'ulteriore somma non versata di euro
15.512,63;
sicché la presenza di debiti scaduti – non contestati - di rilevante entità, evidenzia una situazione di squilibrio patrimoniale e finanziario strutturale, non riferibile a una crisi temporanea o contingente,
ma rappresentativa di una persistente incapacità dell'impresa di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni;
– l'omesso deposito dei bilanci relativi agli ultimi esercizi integra una grave violazione degli obblighi imposti all'imprenditore dall'art. 2086 c.c. in tema di adeguati assetti organizzativi, contabili e amministrativi, nonché dall'art. 3 CCII, e costituisce un fattore ostativo alla possibilità di ricostruire con attendibilità la reale situazione economico-patrimoniale dell'impresa.
Senonché, le cosiddette “schede contabili” e le fatture allegate al reclamo non possono essere considerate fonti di prova dotate di autonomo valore legale o probatorio, trattandosi di elaborazioni unilaterali prive di qualsiasi riscontro esterno, né validate da soggetti terzi, né assistite da certificazioni contabili o fiscali.
L'assenza di documentazione ufficiale, depositata presso il Registro delle Imprese o attestata da professionisti abilitati impedisce, di fatto, di ritenere assolto l'onere probatorio che incombe sulla parte reclamante, tenuto conto che il possesso dei requisiti dimensionali costituisce causa di esclusione dalla procedura di liquidazione giudiziale e, come tale, soggetta a prova rigorosa.
Deve escludersi, dunque, che la documentazione prodotta – per la sua natura incompleta, parziale e priva di verifica ufficiale – sia idonea a rappresentare in modo attendibile, completo e coerente la reale situazione economico-patrimoniale della società nel triennio rilevante.
Né assume alcun valore il richiamo alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la prova del mancato superamento delle soglie dimensionali può essere fornita anche mediante documentazione diversa dai bilanci di esercizio: tale principio, infatti, non esclude in alcun modo l'esigenza che la prova alternativa sia comunque seria, controllabile e conforme ai criteri di attendibilità e completezza richiesti dal diritto concorsuale.
Nel caso di specie, detta soglia minima di affidabilità probatoria non può ritenersi raggiunta.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il reclamo va rigettato con conseguente assorbimento dell'istanza di sospensione, e con condanna della reclamante alla rifusione, in favore delle parti reclamate, delle spese processuali del presente grado, che si liquidano come da dispositivo.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto, in data 30.1.2025, da in persona del legale rappresentante p.t., così Parte_1
provvede:
1) rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale del Tribunale di Lecce n. 128/2024 emessa il 31 dicembre 2024;
2) condanna la società reclamante a rifondere alle parti reclamate le spese del presente grado, liquidate per ciascuno, in euro 3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa, nella misura del
15%;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte d'Appello di Lecce, in data 29/05/2025
Il consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Virginia Zuppetta dott. Riccardo Mele
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile - composta dai Signori:
Dott. Riccardo MELE - Presidente
Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 28 del Ruolo Generale V.G. delle cause dell'anno
2025
TRA
(P.IVA: ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Alessandro Quarta, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Copertino (Le), alla via Re Galantuomo n.21, giusta mandato in calce all'atto di reclamo;
-RECLAMANTE-
contro
(c.f.: ), rappresentato e difeso, unitamente e Controparte_1 C.F._1
disgiuntamente, dagli Avv.ti Giovanna Greco e Francesca G. Conte, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Lecce, alla via G. Parini n. 1\c, giusta mandato allegato all'istanza di ammissione al passivo depositata in data 06.02.2025;
-RECLAMATO-
nonché
DI LIQUIDAZIONE (c.f.: CP_2 Controparte_3
), in persona del suo Curatore rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1 Controparte_4
Antonio Sotgiu, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lecce, alla Via Cavour n.45,
giusta procura alle liti allegata alla memoria difensiva del presente grado;
-RECLAMATO- e
P.G.
-INTERVENTORE-
La causa è stata riservata per la decisione all'udienza collegiale del 24/4/2025, previa acquisizione del parere del P.G. e del deposito di note di trattazione scritta da parte dai procuratori delle parti costituite, nel termine loro assegnato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 128/2024, pubblicata in data 20.6.2024, il Tribunale di Lecce dichiarava aperta la liquidazione giudiziale della su istanza proposta in data 8 ottobre 2024 da Parte_1
ai sensi dell'art. 37, comma 2, del Codice della crisi d'impresa e Controparte_1
dell'insolvenza (CCII), nella qualità di creditore - per l'importo complessivo di euro 8.046,94 - come risultante da decreto ingiuntivo non opposto emesso dal Giudice del lavoro.
La società debitrice non si costituiva nel procedimento di apertura della liquidazione giudiziale. Il Tribunale rilevava come la società, rimasta contumace nel giudizio di primo grado, non avesse assolto all'onere probatorio di dimostrare il non superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII, pur essendone onerata ai sensi della norma citata.
Evidenziava, inoltre, che la società non risultava aver depositato i bilanci di esercizio a far data dall'anno 2019, e che l'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati, risultava superiore alla soglia di euro 30.000, come previsto dall'art. 49, comma 5, CCII.
Accertava dunque lo stato di insolvenza della società resistente, ritenendo che lo stesso emergesse con evidenza: “
1. dall'entità e dalla natura del credito azionato (€ 8046, 94 portato da decreto
ingiuntivo non opposto emesso dal giudice del lavoro);
2. dal mancato deposito dei bilanci di
esercizio a far data dal 2019; 3. dall'esistenza di ulteriori debiti scaduti di notevole entità ( € 270.000
in favore di ed oltre € 100,000 in favore di Agenzia delle Entrate)”. CP_5
Avverso detta sentenza, notificata in data 24 gennaio 2025, la in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, proponeva reclamo ai sensi dell'art. 51 CCII, con ricorso depositato il 30 gennaio 2025, chiedendo la revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Si costituiva in giudizio il creditore istante, , chiedendo il rigetto del reclamo e Controparte_1
la conferma del provvedimento impugnato.
Costituendosi, la Procedura di Liquidazione Giudiziale della in persona del Parte_1
Curatore concludeva anch'essa per il rigetto del reclamo. Controparte_4
Il P.G., con parere reso in data 12.2.2025, concludeva per il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza del 24.04.2025 il Collegio si è riservato di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico ed articolato motivo di gravame, la reclamante censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale ritenuto sussistenti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, allegando il possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), del
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
Segnatamente deduce che, nei tre esercizi antecedenti la proposizione dell'istanza, l'impresa ha mantenuto valori inferiori alle soglie dimensionali previste dalla norma.
Con riferimento all'attivo patrimoniale, la reclamante ha prodotto una relazione tecnica volta a rideterminare il valore effettivo delle attività, sulla base delle sole voci significative dell'ultimo bilancio depositato, relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.
In tale elaborazione, sono state escluse le componenti non rilevanti ai fini del computo (quali disponibilità liquide, effetti attivi, risconti, perdite pregresse), tenuto conto della loro natura e in conformità ai criteri di riclassificazione del bilancio. L'attivo complessivo così determinato ammonterebbe a euro 189.963,90.
Quanto ai ricavi, parte reclamante ha depositato mastrini vendite e registri IVA dai quali emergerebbero:
– per l'anno 2023, ricavi pari a euro 35.438,00;
– per l'anno 2024, ricavi pari a euro 153.150,00;
fornendo in tal modo la dimostrazione del mancato superamento della soglia annua di euro 200.000
nei tre esercizi di riferimento, ai fini dell'art. 2 citato.
In ordine all'indebitamento, la reclamante ha allegato documentazione contabile e quietanze liberatorie, attestanti l'avvenuto pagamento, negli anni 2020 e 2021, di passività per complessivi euro
333.883,31, con conseguente riduzione dell'esposizione debitoria a euro 444.348,61, valore anch'esso inferiore al limite normativamente previsto.
A sostegno delle proprie deduzioni ha, infine, richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la prova del mancato superamento delle soglie dimensionali può essere fornita anche mediante documentazione diversa dai bilanci di esercizio, purché idonea a rappresentare, in modo attendibile, coerente e completo, la situazione economico-patrimoniale dell'impresa.
2. Dette censure non sono degne di accoglimento. Ed invero, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza,
non è assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale l'impresa che, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza (ovvero dall'inizio dell'attività, se di durata inferiore),
abbia congiuntamente:
– realizzato un attivo patrimoniale annuo non superiore a euro 300.000;
– conseguito ricavi annui non superiori a euro 200.000;
– contratto debiti, anche non scaduti, non superiori a euro 500.000.
Trattandosi di causa di esclusione dalla procedura, grava interamente sull'imprenditore l'onere di dimostrare il mancato superamento delle predette soglie dimensionali.
Nel caso di specie, la società debitrice è rimasta contumace nel giudizio di primo grado, omettendo di fornire tempestiva prova documentale dei requisiti in questione. Solo in sede di reclamo ha depositato una serie di elaborati contabili, al fine di dimostrare la ricorrenza dei presupposti di non fallibilità di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII.
Sennonché, la documentazione prodotta in questa sede risulta frammentaria, priva di riscontri esterni e non idonea a fornire una rappresentazione attendibile, completa e coerente della reale situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa nel triennio di riferimento.
In particolare:
– Con riguardo all'attivo patrimoniale, il valore stimato di euro 189.963,90 è frutto di una rielaborazione unilaterale del bilancio 2019, operata attraverso criteri discrezionali non verificabili,
in difetto di ogni forma di validazione o controllo indipendente. Non è stata depositata alcuna situazione patrimoniale aggiornata certificata o bilancio successivo all'anno 2019, che costituisce l'ultimo documento ufficialmente iscritto nel Registro delle Imprese;
viceversa, dall'ultimo bilancio depositato presso la CCIAA di Lecce, relativo all'anno 2019, risulta un attivo di Euro 700.000,00 e ricavi per oltre euro 600.000,00;
– Con riferimento ai ricavi, la documentazione prodotta (mastrini delle vendite e registri IVA per gli anni 2023 e 2024) appare parziale e priva di attendibilità oggettiva, non essendo accompagnata da alcuna attestazione formale circa la provenienza e la congruità dei dati rispetto all'attività
effettivamente svolta. Mancano, altresì, i bilanci di esercizio e le dichiarazioni fiscali, elementi indispensabili per una verifica coerente e attendibile dei ricavi realizzati nel triennio di riferimento.
– Quanto all'indebitamento, la rideterminazione del passivo risulta ancorata a meri elenchi di pagamenti non suffragati da un rendiconto finanziario completo, certificato o ufficialmente depositato. La mancata allegazione di un quadro patrimoniale complessivo, ufficiale e aggiornato,
impedisce qualsivoglia verifica della reale consistenza del passivo alla data rilevante, rendendo inidonea la documentazione a comprovare il rispetto del limite dimensionale previsto dalla normativa.
In ogni caso, le risultanze oggettive già acquisite nel giudizio di primo grado confermano l'esistenza di un quadro di conclamato dissesto strutturale, che non rende configurabile alcuna ipotesi di esclusione dalla procedura di liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), CCII.
In particolare:
– l'inadempimento relativo a un credito pari a euro 8.046,94, accertato con decreto ingiuntivo non opposto e successivo atto di precetto, notificato dal creditore costituisce un Controparte_1
indice sintomatico di perdurante e oggettiva incapacità della debitrice di far fronte alle obbligazioni esigibili, ai sensi dell'art. 5 CCII;
– il curatore nominato nella procedura di liquidazione giudiziale, costituendosi ha allegato che il deposito, nell'ambito della procedura, di n.5 istanze di ammissione al passivo per un totale di euro
745.301,21 a cui deve aggiungersi un avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, relativo al modello 770/2023, con cui è stato richiesto il pagamento dell'ulteriore somma non versata di euro
15.512,63;
sicché la presenza di debiti scaduti – non contestati - di rilevante entità, evidenzia una situazione di squilibrio patrimoniale e finanziario strutturale, non riferibile a una crisi temporanea o contingente,
ma rappresentativa di una persistente incapacità dell'impresa di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni;
– l'omesso deposito dei bilanci relativi agli ultimi esercizi integra una grave violazione degli obblighi imposti all'imprenditore dall'art. 2086 c.c. in tema di adeguati assetti organizzativi, contabili e amministrativi, nonché dall'art. 3 CCII, e costituisce un fattore ostativo alla possibilità di ricostruire con attendibilità la reale situazione economico-patrimoniale dell'impresa.
Senonché, le cosiddette “schede contabili” e le fatture allegate al reclamo non possono essere considerate fonti di prova dotate di autonomo valore legale o probatorio, trattandosi di elaborazioni unilaterali prive di qualsiasi riscontro esterno, né validate da soggetti terzi, né assistite da certificazioni contabili o fiscali.
L'assenza di documentazione ufficiale, depositata presso il Registro delle Imprese o attestata da professionisti abilitati impedisce, di fatto, di ritenere assolto l'onere probatorio che incombe sulla parte reclamante, tenuto conto che il possesso dei requisiti dimensionali costituisce causa di esclusione dalla procedura di liquidazione giudiziale e, come tale, soggetta a prova rigorosa.
Deve escludersi, dunque, che la documentazione prodotta – per la sua natura incompleta, parziale e priva di verifica ufficiale – sia idonea a rappresentare in modo attendibile, completo e coerente la reale situazione economico-patrimoniale della società nel triennio rilevante.
Né assume alcun valore il richiamo alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la prova del mancato superamento delle soglie dimensionali può essere fornita anche mediante documentazione diversa dai bilanci di esercizio: tale principio, infatti, non esclude in alcun modo l'esigenza che la prova alternativa sia comunque seria, controllabile e conforme ai criteri di attendibilità e completezza richiesti dal diritto concorsuale.
Nel caso di specie, detta soglia minima di affidabilità probatoria non può ritenersi raggiunta.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il reclamo va rigettato con conseguente assorbimento dell'istanza di sospensione, e con condanna della reclamante alla rifusione, in favore delle parti reclamate, delle spese processuali del presente grado, che si liquidano come da dispositivo.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto, in data 30.1.2025, da in persona del legale rappresentante p.t., così Parte_1
provvede:
1) rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale del Tribunale di Lecce n. 128/2024 emessa il 31 dicembre 2024;
2) condanna la società reclamante a rifondere alle parti reclamate le spese del presente grado, liquidate per ciascuno, in euro 3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa, nella misura del
15%;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte d'Appello di Lecce, in data 29/05/2025
Il consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Virginia Zuppetta dott. Riccardo Mele