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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 26/06/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 937/2019 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Maura Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 937/2019 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data 11 dicembre 2019 e posta in decisione all'udienza
collegiale del 19 febbraio 2025
OGGETTO: CP_1
[...
(deposito bancario,
(C.F. e P. I.V.A. rappresentata e difesa cassetta di sicurezza, CP_2 P.IVA_1
dall'avv. Giuseppe Di Dio del Foro di Bergamo, procuratore domiciliatario apertura di credito bancario, anticipazione giusta procura a margine dell'atto introduttivo di primo grado;
bancaria, conto corrente APPELLANTE bancario, sconto c o n t r o bancario)
CODICE: pagina 1 di 35 P.IVA_2 C.F. e P. I.V.A. , in persona Parte_1 P.IVA_3
del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Filippo Carimati e Stefano Cavallini del Foro di Monza ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gianfranco Donadoni del Foro di
Bergamo, giusta procura allegata all'atto di costituzione in appello;
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, pubblicata in data
14 giugno 2019, n. 1401/2019.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“In via principale e di merito:
- accertare e dichiarare l'illegittimità delle condizioni praticate da
[...]
nei confronti di con specifico riferimento al Parte_1 CP_2
tasso di interesse praticato, accertando l'usurarietà delle pattuizioni e
l'usurarietà del tasso effettivo applicato per le ragioni esposte in atto,
quantificando gli addebiti illegittimi a titolo di usura oggettiva (art. 2 L.
108/96) e a titolo di usura soggettiva (art. 644 c. 3 c.p.) al 18.10.2011 per
il conto corrente misto n.
3.926.191 e per il conto corrente misto n.
5.034.138 ad oggi in regolare esecuzione tra le parti sino al 30.06.2015;
- accertare e dichiarare la mancata pattuizione e comunque l'illegittima
applicazione di anatocismo bancario, commissione di massimo scoperto,
c.d. gioco delle valute e spese genericamente indicate, per le ragioni
pagina 2 di 35 esposte in atto, quali indebiti da quantificarsi al 18.10.2011 per il conto
corrente misto n.
3.926.191 e per il conto corrente n.
5.034.138 sino al
30.06.2015;
- per l'effetto, accertare l'esatto saldo di conto corrente relativo al
rapporto n.
3.926.191 a credito dell'attrice per € 94.997,13 al 18.10.2011,
nonché l'esatto saldo del conto corrente relativo al rapporto n. 5.034.138
a credito dell'attrice per € 159.255,61 al 31.08.2015, ovvero quelle
diverse somme che saranno accertate in corso di causa e ritenute di
giustizia, oltre interessi dalla data del singolo addebito;
- condannare a risarcire a il danno da Parte_1 CP_2
essa patito nella misura di € 9.712,73 pari al costo sostenuto per
l'accertamento peritale compiuto per conto dell'attrice da Soluzioni
Finanziarie S.r.l.
In via istruttoria:
B) Ai sensi dell'art. 210 c.p.c., disporsi l'ordine di esibizione nei confronti
dell'appellata dei seguenti documenti:
- per il conto corrente misto n. 3.926.191, estratti conto relativi ai seguenti
mesi: febbraio 2001; gennaio, giugno, settembre, dicembre 2002;
gennaio, febbraio, marzo, giugno, ottobre, novembre, dicembre 2003;
marzo, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre
2004; gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, settembre 2005;
gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, luglio, agosto 2011; scalari
pagina 3 di 35 trimestrali al 30.09.1997, 31.03.1998, 30.06.1998, 30.06.1999;
- per il conto corrente misto n. 5.034.138, estratti conto relativi ai seguenti
mesi: ottobre, novembre, dicembre 2004; gennaio, febbraio, marzo,
aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, dicembre 2005;
marzo, settembre 2006; marzo, aprile, maggio, giugno 2007; marzo,
giugno, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2008; luglio,
agosto 2009; settembre 2011; aprile 2012; giugno 2013; scalare
trimestrale al 30.09.2005.
In ogni caso: con vittoria di competenze, spese anche peritali ed
anticipazioni di entrambi i gradi del giudizio, oltre Controparte_3
I.V.A. e C.P.A.”
[...]
Dell'appellata
“Nel merito, ove ritenuto ammissibile, rigettare l'appello avversario in
quanto infondato in ciascuno dei motivi sui quali è articolato (fermo
restando che l'infondatezza dei primi due è di per sé idonea ad assorbire
ogni altra considerazione) e per l'effetto confermare integralmente la
sentenza appellata e comunque rigettare ogni domanda avversaria in
quanto infondata in fatto ed in diritto, nell'an e nel quantum. In ogni caso,
accertare e dichiarare la prescrizione delle avverse domande nella parte
in cui riferite alle competenze addebitate prima del 6 Ottobre 2005. Con
vittoria di competenze e spese (anche di CTU) di entrambi i gradi di
giudizio”
pagina 4 di 35 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in CP_2
giudizio quale avente causa di , eccependo Controparte_4 CP_5
l'illegittima applicazione di interessi usurari, di interessi ultra-legali, di interessi anatocistici, di commissioni di massimo scoperto, di commissioni sostitutive della C.M.S. e di spese, nonché l'illegittima adozione del criterio dei cd. giorni valuta, sul rapporto di conto corrente n. 3926191,
stipulato da il 18.9.1996 e poi chiuso il 18.10.2011 in seguito CP_6
a fusione per incorporazione della correntista in e sul CP_2
contratto di conto corrente n. 50341-38, stipulato il 17.1.2002 da CP_2
ancora in essere al momento della proposizione della domanda,
[...]
nonché in relazione ai collegati conti accessori di apertura di credito,
anticipi fatture e CP_7
Sulla scorta di tali deduzioni, ha chiesto l'accertamento dell'esatto ammontare dei saldi dei conti correnti in oggetto e la condanna della CP_8
convenuta al risarcimento delle spese sostenute per la perizia di parte.
Si è costituita in giudizio chiedendo l'integrale Controparte_4
rigetto delle domande in quanto infondate e, in subordine, eccependo la prescrizione della domanda attorea laddove relativa ad interessi,
commissioni e spese addebitate in data antecedente il 6 Ottobre 2005.
Con sentenza n. 1401/2019 del 14 giugno 2019, il Tribunale di Bergamo
ha rigettato le domande di condannandola al pagamento delle CP_2
spese di lite in favore della parte convenuta e delle spese di C.T.U. pagina 5 di 35 In particolare, il Giudice di primo grado ha valutato che:
- le domande avanzate da fossero generiche, non contenendo CP_2
specifici riferimenti ai contratti per cui è causa e alla loro esecuzione;
- gli atti prodotti dall'attrice non menzionassero i pagamenti indebiti e che a tale carenza non si potesse supplire mediante la produzione documentale;
- ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., fosse onere della parte che formula la domanda di ripetizione fornire la prova dei pagamenti eseguiti e della loro natura indebita e, a tale fine, occorresse produrre in giudizio i contratti contenenti le clausole che si asseriscono nulle e gli estratti conto relativi all'intero rapporto;
- che, il C.T.U. avesse accertato la mancata produzione, per il conto
3926191, degli estratti conto relativi ad alcune mensilità comprese negli anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2011 e degli scalari trimestrali relativi ad alcuni trimestri degli anni 1997, 1998 e 1999 nonché per il conto 50341-
38, degli estratti conto relativi ad alcune mensilità comprese negli anni
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012 e 2013 e degli scalari trimestrali del 30 settembre 2005;
- l'attrice neppure avesse richiesto un ordine di esibizione ex art. 210 cod.
proc. civ. per ottenere la documentazione mancante, istanza quest'ultima inammissibile, trattandosi di atti che la correntista avrebbe potuto ottenere ai sensi dell'art. 119 T.u.b.;
- le contestazioni sull'usurarietà del rapporto, in quanto fondate su formule pagina 6 di 35 di calcolo differenti da quelle indicate da Banca d'Italia per la rilevazione dei Tassi Effettivi Globali Medi, fossero inattendibili e, pertanto, una
C.T.U. contabile avente ad oggetto l'usura sarebbe stata esplorativa.
Avverso la sentenza ha proposto appello sulla scorta di sette CP_2
motivi di gravame.
Si è costituita in giudizio resistendo al gravame Parte_1
avversario e ribadendo l'eccezione di prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale delle annotazioni passive in conto.
Con ordinanza del 9 giugno 2022, il Collegio ha disposto un'integrazione della C.T.U. già espletata in primo grado e, con successiva ordinanza dell'8 gennaio 2024, ha rilevato che il quesito proposto per l'integrazione indicasse erroneamente il 6 ottobre 2015, anziché la data del 6 ottobre
2005, e, pertanto, ha disposto ulteriore integrazione della C.T.U.
Con decreto del 3 febbraio 2025, è stata disposta la riassegnazione della causa al Consigliere dott.ssa Maura Mancini.
All'udienza del 19 febbraio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione,
con la concessione dei termini ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dal punto di vista logico giuridico, occorre esaminare preliminarmente la
eccezione di prescrizione sollevata da parte appellata in primo grado e ribadita nel presente grado di giudizio: non ritiene questo Collegio di poter pagina 7 di 35 aderire all'eccezione in esame in quanto risulta provato per documenti che,
sia il conto n. 3926191 sia successivamente il conto n. 5034138, sono sempre stati affidati (cfr. i contratti di apertura di credito collegati ai suddetti rapporti, datati 27.9.1996, 21.12.1998, 9.2.2000, 1.6.2004,
21.7.2004, 29.11.2004, 3.10.2005, 16.9.2010, 5.11.2012), con la conseguenza che l'eccezione di prescrizione potrebbe al più valere solo ed esclusivamente rispetto alle rimesse solutorie.
Nel caso in esame, la verifica a campione della copiosa documentazione costituita dagli estratti conto e dagli estratti scalari depositati in atti da parte appellante evidenzia come il conto abbia presentato sovente saldo positivo e, nei casi di saldo negativo, questo fosse di importo inferiore al limite dell'affidamento, con la conseguenza che deve ragionevolmente ritenersi la natura ripristinatoria di tutte le rimesse operate dalla società
appellata e con l'ulteriore conseguenza che le eventuali somme a credito della società appellante devono essere conteggiate senza applicazione dell'eccepita prescrizione. In senso contrario non vale far leva sui doc. 23
e 24 di parte appellata che fanno riferimento ad una misura dell'affidamento inferiore rispetto a quella documentata in atti.
Con il primo motivo l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto il difetto di specificità delle allegazioni e la mancata prova delle pretese avanzate e dei vizi lamentati.
Deduce in proposito di aver indicato, per ciascun addebito, la disciplina applicabile e la relativa elaborazione giurisprudenziale, nonché la causa pagina 8 di 35 per la quale l'applicazione sarebbe stata indebita, di aver prodotto una dettagliata perizia di parte e tutta la documentazione rilasciata dalla Banca
ante causam ai sensi dell'art. 119 T.U.B., la quale dimostra che i rapporti in oggetto esistessero e fossero affidati.
Con il secondo motivo, l'appellante censura l'erroneità della sentenza ove il Tribunale ha escluso che potesse essere richiesto l'ordine di esibizione della documentazione mancante nel corso del giudizio. Sottolinea di non averlo richiesto nel corso del giudizio di primo grado ma di essere,
comunque, ad avanzare l'istanza in grado di appello, avendo presentato in via stragiudiziale una richiesta ai sensi dell'art. 119 T.U.B., non completamente soddisfatta dalla CP_8
Con il terzo motivo l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto non attendibili le doglianze circa l'usurarietà
oggettiva dei rapporti perché basate su formule di calcolo diverse da quelle adottate dalla Banca d'Italia per la rilevazione del T.E.G.M. e ribadisce che il C.T.P. ha rilevato l'usura in entrambi i rapporti di conto corrente,
nonché in numerosi trimestri del cd. (sub doc. 3 fascicolo di I°). CP_7
Sulla scorta della medesima perizia, deduce l'usura soggettiva, avendo la
Banca sfruttato la situazione di difficoltà economico-finanziaria in cui essa versava.
Con il quarto motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale abbia omesso di pronunciarsi sull'anatocismo, il quale si sarebbe verificato, con riguardo al rapporto n. 3926191, dal 18.9.1996 al 06.10.2005, data in cui la clausola pagina 9 di 35 anatocistica risulta validamente pattuita;
mentre, nel rapporto n. 5034138,
a decorrere dal 1° gennaio 2014, ex art. 1, co. 629, L. 147/2013.
Con il quinto motivo l'appellante contesta l'omessa pronuncia in punto di invalidità della C.M.S. per indeterminatezza, non essendo indicati nei contratti l'importo su cui deve essere computata ed il periodo di capitalizzazione;
precisa inoltre che, nel caso di specie, tale onere è stato applicato, non per utilizzi extra-fido, ma per utilizzi entro i limiti dell'
apertura di credito, sicché di fatto vi è stata un'invalida duplicazione dell'onere connesso al prestito, già remunerato dagli interessi debitori.
Inoltre, lamenta che le commissioni sostitutive della siano state Pt_2
introdotte dall'art. 117 bis T.U.B. senza che l'avvenuto adeguamento del contratto in essere fosse comunicato al correntista ex art. 118 T.U.B.
Con il sesto motivo, l'appellante contesta l'omessa pronuncia sull'illegittima applicazione del cd. gioco delle valute per mancata pattuizione scritta.
Con il settimo motivo l'appellante lamenta l'omessa pronuncia in merito all'invalidità dei tassi ultra-legali debitori. Precisa che i contratti di affidamento dal 27.9.1996 al 29.11.2004 riportano le indicazioni del solo
T.A.N., ma non del T.E.G., come imposto dall'art. 117 T.U.B., e che, solo a partire dal contratto di affidamento del 3.10.2005, vengono correttamente indicati i tassi previsti dal T.U.B.
L'appello è parzialmente fondato.
pagina 10 di 35 Il primo motivo è fondato.
Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, deve escludersi che l'atto di citazione di primo grado sia inficiato da carenze argomentative e probatorie relative all'andamento del rapporto e alle clausole di cui si invoca la nullità.
Quanto al difetto di allegazione, si rileva che ha censurato fin CP_2
dal predetto atto introduttivo: la mancata pattuizione del tasso debitorio ultra-legale; l'applicazione di interessi oggettivamente e soggettivamente usurari;
l'indeterminatezza della C.M.S.; l'addebito di interessi anatocistici vietati e l'indebita applicazione del cd. gioco delle valute. Le
censure menzionano dettagliatamente la normativa applicabile e le pronunce giurisprudenziali rilevanti in materia e contengono riferimenti alla perizia di parte prodotta. La specificità delle domande giudiziali è
supportata anche dalla considerazione che l'Istituto di credito convenuto,
costituendosi in giudizio, ha articolato le sue difese, avendo senz'altro presenti le domande avanzate da CP_2
Quanto alla carenza probatoria, il Collegio rileva che, nel giudizio di primo grado, risultano positivamente acquisiti (in quanto prodotti da parte appellata): il contratto di c/c n. 3926191 del 18.9.1996, gli allegati e il contratto di trasformazione del rapporto in conto Intesa PMI Plus del
6.10.2005; il contratto di c/c n. 5034138 del 17.1.2002, gli allegati e la trasformazione del contratto in Conto Business Light del 22.9.2010; i contratti di apertura di credito collegati ai suddetti rapporti, datati pagina 11 di 35 27.9.1996, 21.12.1998, 9.2.2000, 1.6.2004, 21.7.2004, 29.11.2004,
3.10.2005, 16.9.2010, 5.11.2012; le varie proposte di modifica unilaterale delle condizioni economiche, datate 11.5.2009, 18.5.2012, 22.5.2012,
12.10.2012, 7.11.2012 e 7.3.2014.
In virtù del principio di acquisizione probatoria, i documenti prodotti dalla risultano dunque valutabili ai fini del decidere. CP_8
Il Tribunale ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., incombesse sul correntista l'onere di produrre in giudizio tutti gli estratti conto a partire dalla data di apertura;
pertanto, accertata l'incompletezza di tale documentazione, ha rigettato le domande per l'impossibilità di rideterminare il saldo dei conti.
Tale statuizione non risulta condivisibile alla luce dei principi di diritto recentemente affermati dalla Corte di Cassazione che ha chiarito che:
“laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi
intermedi, anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è
accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito
per effetto di interessi o commissioni non dovute, lo deve provare,
producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però,
nuovamente sarà utilizzabile anche per la controparte, secondo il
meccanismo di acquisizione processuale;
in caso contrario, lo stesso
beneficerà del meccanismo di azzeramento del o dei saldi intermedi, con
il risultato che la banca, per quel o quei periodi, non ottiene niente ed il
correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla recupera;
così da
pagina 12 di 35 prevenire, in definitiva, il rischio di due saldi difformi per la banca o il
correntista all'esito del ricalcolo” (Cfr. Cass. n. 1763/2024).
In merito a tale ipotesi, la Suprema Corte ha meglio precisato in parte motiva che “laddove manchi documentazione riguardante uno o più
periodi intermedi, anche in tal caso, egli (il correntista: n.d.r.), se sostiene
che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore
importo a suo debito per effetto, ad esempio di anatocismo e/o usura e/o
pagamento di interessi ultra-legali non pattuiti e/o commissioni di
massimo scoperto non concordate, lo deve provare, producendo la
corrispondente documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà
utilizzabile anche per la controparte, sempre per il congegno di
acquisizione processuale. Altrimenti, beneficerà del meccanismo di
azzeramento del/i saldo/i intermedio/i nel significato in precedenza
chiarito, con l'evidente risultato che la banca, per quel/quei periodo/i, non
ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla
recupera. Questi, cioè, è come se non ci fossero, posto che nessuno ha
provato che cosa sia successo. Con la conseguenza che l'estratto conto
immediatamente successivo, e tutti i successivi ancora, devono essere
corretti ricollegando l'ultimo saldo disponibile al primo saldo in cui
ricominciano ad essere presenti gli estratti conto. In questo modo, dunque,
il problema del rischio di due saldi difformi viene meno e, in buona
sostanza, il meccanismo dell'azzeramento (anche di quello, prima definito
intermedio, per eventuali intervalli temporali in cui mancano gli estratti
pagina 13 di 35 conto) funziona allo stesso modo sia per la banca che per il correntista”.
Sempre nella parte motiva di tale ordinanza, la Corte ha evidenziato che il
Giudice “ben può valorizzare altra e diversa documentazione, quale,
esemplificativamente, senza alcuna pretesa di esaustività, le contabili
bancarie riferite alle singole operazioni, oppure, giusta gli artt. 2709 e
2710 cod. civ., le risultanze delle scritture contabili (ma non l'estratto
notarile delle stesse, da cui risulti il mero saldo del conto: Cass. 10
maggio 2007, n. 10692 e Cass. 25 novembre 2010, n. 23974), o, ancora,
gli estratti conto scalari (cfr. Cass. n. 35921 del 2023; Cass. n. 10293 del
2023; Cass. n. 23476 del 2020; Cass. n. 13186 del 2020), ove il c.t.u.
eventualmente nominato per la rideterminazione del saldo del conto ne
disponga nel corso delle operazioni peritali, spettando, poi, al giudice
predetto la concreta valutazione di idoneità degli estratti da ultimo conto
del dettaglio delle movimentazioni debitorie e creditorie (come già
opinato proprio dalla citata Cass. n. 13186 del 2020, non massimata, in
presenza di una valutazione di incompletezza degli estratti da parte del
giudice medesimo), oppure anche la stampa dei movimenti contabili
risultanti a video dal database dalla banca, ottenuta dal correntista
avvalendosi del servizio di home banking, se non contestata in modo
chiaro, circostanziato ed esplicito dalla banca quanto alla sua non
conformità a quanto evincibile dal proprio archivio (cartaceo o digitale)”.
L'applicazione dei principi di diritto richiamati alla presente fattispecie impone di ritenere che la produzione incompleta degli estratti conto non pagina 14 di 35 comporta automaticamente il rigetto della domanda di restituzione dell'indebito se è possibile ricostruire l'andamento del rapporto per mezzo di altre prove documentali oppure attraverso l'espletamento di una C.T.U.
Nel caso in esame, i periodi per i quali non sono prodotti gli estratti conto risultano comunque documentati mediante la produzione degli estratti scalari;
inoltre, il C.T.U. ha svolto tutti gli accertamenti richiesti, sulla base della documentazione prodotta e, nonostante le lacune documentali evidenziate, è riuscito a fornire risposte plurime ai quesiti formulati in relazione alle varie ipotesi configurabili.
Il secondo motivo è infondato.
Si rileva che sia l'allegazione in ordine alla mancata consegna degli estratti conto e scalari richiesti in fase pregiudiziale alla che l'istanza di CP_8
esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. sono state formulate per la prima volta in questo grado di giudizio, con la conseguenza che le stesse risultano tardive e, come tali, inammissibili ex art. 345 c.p.c.
Il terzo motivo, avente ad oggetto il tema dell'usura e la formula attraverso cui va effettuata la verifica del superamento del tasso soglia, è
infondato.
Le Sezioni Unite, infatti, hanno espresso i principi secondo cui: “in tema
di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte,
nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle
disposizioni di cui all'art.
2-bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge
di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del pagina 15 di 35 tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle
disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata
comparazione del tasso effettivo globale (T.E.G.) degli interessi praticati
in concreto e della commissione di massimo scoperto (C.M.S.)
eventualmente applicata, rispettivamente con il 'tasso soglia' - ricavato
dal tasso effettivo globale medio (T.E.G.M.) indicato nei decreti
ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, co. 1, della predetta L. n. 108 del
1996 - e con la 'C.M.S. soglia' - calcolata aumentando della metà la
percentuale della C.M.S. media pure registrata nei ridetti decreti
ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della C.M.S.
applicata, rispetto a quello della rientrante nella soglia, con Pt_2
l'eventuale 'margine' residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra
l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli
interessi in concreto praticati” (Cfr. Cass. SS.UU. 16303/2018).
Appare di rilievo il fatto che le Sezioni Unite siano pervenute ad elaborare il predetto principio di diritto escludendo la portata interpretativa e, quindi,
la retroattività dell'art. 2-bis cit., ritenendola contrastante con il tenore letterale della disposizione, recante anche il riferimento ad una disciplina transitoria da emanarsi in sede amministrativa, e con il principio di simmetria cui è improntato il sistema della L. n. 108 del 1996, che definisce alla stessa maniera gli elementi da porre a base del calcolo del
T.E.G. concretamente applicato e quelli da prendere in considerazione ai fini della rilevazione del T.E.G.M. e quindi della determinazione del tasso pagina 16 di 35 soglia.
Inoltre, le Sezioni Unite hanno ritenuto che la C.M.S. rientri pur sempre tra le commissioni o remunerazioni menzionate dal co. IV dell'art. 644
cod. pen. e dall'art. 2, co. I, della L. n. 108; che, pur non essendo inclusa tra gli elementi in base ai quali si determina il tasso effettivo globale medio, possa assumere rilievo soltanto ai fini della valutazione della conformità della disciplina amministrativa rispetto alla legge di cui costituisce attuazione;
che la sua separata rilevazione anche per il periodo anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 185 del 2008 sia di per sé
sufficiente ad escludere l'illegittimità di tale disciplina, in quanto consente la comparazione tra il corrispettivo della prestazione creditizia concretamente praticato ed il tasso soglia, cui sono preordinati i decreti ministeriali.
Le Sezioni Unite hanno, quindi, richiamato la formula del T.E.G. elaborata dalla Banca d'Italia - e quindi il “tasso soglia” ricavato dal T.E.G.M.
indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, co. 1, della predetta L. n. 108 del 1996 - e le modalità di comparazione da essa indicate, reputandole rispettose del dettato normativo, in quanto rispondenti all'esigenza di realizzare una comparazione piena, sotto tutti gli aspetti rilevanti secondo la legge, tra le condizioni praticate in concreto e quelle previste quale soglia dell'usura.
Pertanto, la prospettazione dell'usura oggettiva in relazione a calcoli elaborati sulla base di tasso diverso dal tasso effettivo globale medio pagina 17 di 35 indicato nei decreti ministeriali rende la stessa priva di fondamento.
Ad ulteriore riprova dell'infondatezza della censura si sottolinea che il
C.T.U., facendo corretta applicazione della formula di calcolo indicata dalla autorità amministrativa, ha escluso l'usura per l'intera durata dei rapporti contestati.
Parimenti infondata è la censura inerente all'usura soggettiva.
Nel caso in esame, manca l'allegazione, prima ancora che la prova, sia della sproporzione (il parametro di riferimento è dato dal superamento del tasso medio praticato per operazioni similari), sia dello stato di bisogno,
che va allegato con riferimento alla data di erogazione del credito o dell'esercizio dello ius variandi e non può desumersi, come prospettato dall'appellante, dai soli bilanci (il cui contenuto non viene, peraltro,
neanche illustrato nell'atto di appello).
In particolare, la Corte di Cassazione, ancorché in relazione ad una fattispecie relativa al contratto di mutuo, ha ritenuto che: “quando non
risulta superato il cosiddetto tasso soglia, la nullità ex art. 1815, co. II,
cod. civ. della clausola di previsione degli interessi richiede la prova del
loro carattere usurario ai sensi dell'art. 644, co. III, secondo periodo, cod.
pen., ossia la dimostrazione della sproporzione degli interessi convenuti
(con uno squilibrio contrattuale, per i vantaggi conseguiti da una sola
delle parti, che alteri il sinallagma negoziale e per il cui apprezzamento il
parametro di riferimento è dato dal superamento del tasso medio praticato
per operazioni similari), nonché della condizione di difficoltà economica
pagina 18 di 35 di colui che promette gli interessi (desumibile non dai soli debiti pregressi,
ma dalla impossibilità di ottenere, pur fuori dallo stato di bisogno,
condizioni migliori per la prestazione di denaro che richiede). La prova di
entrambi i presupposti grava su colui che afferma la natura usuraria degli
interessi, senza che, accertato lo stato di difficoltà economica, la
sproporzione possa ritenersi 'in re ipsa', dovendo comunque dimostrarsi
il vantaggio unilaterale conseguito dalla banca” (Cass. 19282/2014).
Il quarto motivo, con cui l'appellante lamenta l'applicazione di interessi anatocistici vietati nei periodi dal 18.9.1996 al 06.10.2005, per quanto riguarda il rapporto di c.c. n. 3926191, e dal 01.01.2014 all'introduzione del giudizio, per quanto riguarda il rapporto di conto corrente n. 5034138.,
è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito esplicitati.
Si rileva che il c/c n. 3926191 è stato sottoscritto in data 18.9.1996, quindi in data anteriore al 22 aprile 2000, e prevedeva, all'art. 7, la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e quella semestrale degli interessi creditori.
È nota la pronuncia delle Sezioni Unite, costantemente ripresa nel tempo,
che, in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, ha ritenuto che: “A seguito della
sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato
costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25,
co. III, D. Lgs. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e
l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al co. II 2
pagina 19 di 35 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in
precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la
successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa
anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto
stipulate in violazione dell'art. 1283, cod. civ., perché basate su un uso
negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il
necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di
prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica,
per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente
obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si
reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico ('opinio juris ac
necessitatis'). Infatti, va escluso che detto requisito soggettivo sia venuto
meno soltanto a seguito delle decisioni della Corte di cassazione che, a
partire dal 1999, modificando il precedente orientamento
giurisprudenziale, hanno ritenuto la nullità delle clausole in esame,
perché non fondate su di un uso normativo, dato che la funzione della
giurisprudenza è meramente ricognitiva dell'esistenza e del contenuto
della regola, non già creativa della stessa, e, conseguentemente, in
presenza di una ricognizione, anche reiterata nel tempo, rivelatasi poi
inesatta nel ritenerne l'esistenza, la ricognizione correttiva ha efficacia
retroattiva, poiché, diversamente, si determinerebbe la consolidazione
'medio tempore' di una regola che avrebbe la sua fonte esclusiva nelle
sentenze che, erroneamente presupponendola, l'avrebbero creata, il
giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola, per contrasto con il pagina 20 di 35 divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 cod. civ., deve calcolare gli
interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione”
(Cass. SS.UU. 21095/2004).
Per quanto riguarda la questione della legittimità dell'anatocismo successivamente al giugno 2000, secondo l'orientamento espresso dalla
Corte di Cassazione, l'adeguamento del rapporto alle condizioni imposte dalla delibera C.I.C.R. mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non risulta comunque sufficiente di per sé a legittimare la protrazione nel tempo della capitalizzazione, a condizione della pari periodicità di quest'ultima, risolvendosi in ogni caso tale disciplina in un trattamento deteriore rispetto al precedente, di totale assenza dell'anatocismo, rimosso per effetto dell'accertamento dell'illegittimità della relativa pattuizione.
La Suprema Corte ha, infatti, ritenuto che “a seguito del declassamento da
uso normativo ad uso negoziale della prassi bancaria in materia di
anatocismo operato dalle SS.UU. è venuta meno ogni legittima deroga in
quell'ambito all'art. 1283 cod. civ. e le relative clausole, in guisa delle
quali gli interessi debitori venivano periodicamente capitalizzati, sono
state travolte della nullità per contrasto con la norma codicistica. La
conseguenza di questa premessa è che “in tema di controversie relative ai
rapporti tra la banca ed il cliente correntista, il quale lamenti la nullità
della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici
maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario
regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22
pagina 21 di 35 aprile 2000, il giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola, per
contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'articolo 1283 c.c.,
deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna
capitalizzazione” (cfr. Cass. 24156/17 e Cass. 24153/17; in precedenza in senso conforme Cass. 17150/16)” e che “l'art. 7 della citata delibera
CICR, cui si riporta la ricorrente, è una norma transitoria che, ancorché
inserita nel contesto di un atto deliberativo assunto dal CICR a mente
dell'art. 120, co. 2, TUB, come aggiunto dall'art. 25, co. 2, d.ls 342/1999,
si correla, per comunanza di fini, all'art. 25, co. 3, d. lgs, 342/1999,
introduttivo nel medesimo art. 120 TUB del co. 3, sicché, essendosi di
questo dichiarata l'illegittimità costituzionale con sentenza n. 425 del
2000, la detta norma è stata privata di efficacia e la nullità
dell'anatocismo bancario per come praticata, che, con l'art. 25, co. 3, d.
lgs. 342/1999 si era tentato di comprimere, ha ripreso tutto il suo innato
vigore. E questo non è senza riflessi circa il merito dell'obiezione, giacché,
a parte il rilievo ostativo opposto dal decidente – che non è perciò incorso
nell'omesso esame del fatto, ma ne ha solo emendata la lettura
compiutane dalla banca –, se la clausola di capitalizzazione degli interessi
a debito è affetta da nullità, sembra difficile negare che l'adeguamento
alle disposizioni della delibera C.I.C.R. delle condizioni in materia
figuranti nei contratti già in essere, comportando una regolazione ex novo
dell'anatocismo, segnatamente laddove esso si riverberi in danno delle
posizioni a debito, non determini un peggioramento delle condizioni
contrattuali. Ed allora la norma applicabile non sarà quella del co. 2 pagina 22 di 35 dell'art. 7 della delibera CICR – già di per sé qui caducata di ogni
efficacia per quanto osservato in precedenza – ma quella del co. 3 del
medesimo art. 7 ('nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comporti
un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse
devono essere approvate della clientela'), con la conseguenza che, non
essendo stata approvata dalla XXXX, l'operata variazione contrattuale,
pur se in linea con le altre disposizioni della delibera, è inefficace nei suoi
confronti e non impedisce alla nullità di dispiegare ogni suo più ampio
rispetto con riguardo all'intera durata del rapporto” (Cfr. Cass.
26679/2019; Cass. n. 7105/2020).
Sull'interpretazione dell'art. 7, co. II, delibera CICR 9.2.2000, il Supremo
Collegio, dopo un iniziale orientamento ondivago, si è determinata nell'affermare che non sono ravvisabili ragioni per discostarsi dal consolidato precedente orientamento espresso dalla sentenza n. 9140 del
2020 (e dalle successive ordinanze conformi) che ha “escluso la possibilità
per le banche di procedere all'adeguamento contrattuale mediante la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la comunicazione al correntista
non già in ragione di una valutazione comparativa espressiva del
carattere peggiorativo delle nuove condizioni rispetto a quelle precedenti,
esito della nullità di queste ultima e, dunque, dell'assenza di una valida
ed efficace pattuizione anatocistica, quanto in virtù della impraticabilità
di una siffatta comparazione discendente proprio dalla mancanza di uno
dei termini di raffronto a causa della nullità della relativa previsione
pagina 23 di 35 negoziale” (cfr. Cass. 28215/24).
Nel caso in esame, la banca ha dedotto di aver provveduto all'adeguamento previsto dalla suddetta delibera in ordine alla previsione della pari periodicità per gli interessi attivi e passivi, effettuando la pubblicazione delle nuove condizioni nella Gazzetta Ufficiale ed inviando alla società correntista la comunicazione delle modifiche nell'estratto conto.
Tuttavia, alla luce dell'enunciato orientamento della Suprema Corte, tali adempimenti non sono sufficienti, per il periodo successivo al 2000, ad assicurare la legittimità degli addebiti a titolo di capitalizzazione degli interessi, a tal fine occorrendo un'apposita convenzione scritta, al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina, che le parti nella specie non hanno stipulato.
Dunque, sono illegittimi e debbono essere epurati dal saldo del c/c n.
3926191 gli addebiti di interessi anatocistici effettuati dal 18.9.1996 al
6.10.2005, data quest'ultima in cui risulta sottoscritta da una CP_2
clausola di pari capitalizzazione trimestrale per gli interessi debitori e creditori.
Per quanto riguarda, invece, il c/c n. 5034138, la questione si pone con riferimento alla legittimità dell'anatocismo a far data dal 01.01.2014 ed è
fondata.
In base al costante orientamento di questa Corte, va esclusa l'incidenza della modifica dell'art. 120 T.U.B. ad opera dell'art. 1 co. 629 L. n. pagina 24 di 35 147/2013 in quanto, in mancanza della delibera cui Pt_3
espressamente la norma rinvia, deve ritenersi l'ultrattività della delibera del 9.2.2000, in considerazione dell'art. 161 co. 5 dello stesso Pt_4
T.U.B., che prevede che “Le disposizioni emanate dalle autorità creditizie
ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino
alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del
presente decreto legislativo”.
L'art. 1 co. 629 L. 147/2013 ha previsto che l'art. 120 co. 2 T.U.B. fosse sostituito nei seguenti termini: “
2. Il CICR stabilisce modalità e criteri
per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere
nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle
operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della
clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia
creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano
produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di
capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
Non appare dunque condivisibile la tesi giurisprudenziale della superfluità
dell'intervento della delibera CICR al fine di rendere operativo il disposto della normativa primaria.
Deve infatti sottolinearsi che proprio la norma richiama un intervento del
CICR, che risultava peraltro imprescindibile anche da un punto di vista pratico dal momento che, anche partendo dal presupposto secondo cui gli interessi, una volta maturati e “passati” a capitale, avrebbero comunque pagina 25 di 35 dovuto essere contabilizzati separatamente rispetto al capitale per evitare la produzione di ulteriori interessi su di essi, la relativa applicazione ai diversi contratti bancari non appariva così immediata, esponendosi ad una serie di possibili soluzioni di tecnica bancaria diverse tra loro, con rischio di disparità di trattamento tra i correntisti.
Quanto sopra costituisce peraltro la ragione della tecnica normativa utilizzata dal legislatore nel settore bancario, che vede la norma primaria stabilire principi e divieti, la normativa secondaria regolare i tempi e le modalità concrete di attuazione, anche al fine di evitare situazioni di
deregulation, ossia di arbitraria o diversificata disciplina nell'ambito del settore bancario;
la delega rilasciata dalla normativa primaria a quella secondaria è proprio finalizzata a rendere omogenea e armonica la disciplina per tutti gli utenti bancari e per tutti gli istituti bancari e finanziari.
Deve aggiungersi che la medesima impostazione era stata utilizzata in occasione della precedente modifica dell'art. 120 T.U.B. ad opera dell'art. 25 del D. Lgs. 342/99, che era intervenuto su detta norma modificandone la rubrica (“Modalità di calcolo degli interessi”) e introducendo il co. 2;
infatti, pacificamente, all'epoca si era ritenuto che, solo a seguito dell'emanazione della delibera CICR del 9.02.2000, era divenuta legittima la prassi anatocistica vietata dal codice civile e sanzionata dalla giurisprudenza.
Deve quindi concludersi che l'esigenza di una disciplina omogenea e pagina 26 di 35 generalizzata degli istituti e la necessità di continuità normativa rendono chiaro il significato dell'art. 161 co. 5 TUB a mente del quale “le
disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate
o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore
dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo”.
Pertanto, l'evidente finalità di evitare lacune in attesa della disciplina attuativa adottata dai soggetti specializzati di settore non può ritenersi esaurita con l'attuazione del T.U.B., come invece ritenuto da coloro che affermano che l'art. 161 co. 5 TUB avrebbe operato soltanto all'epoca delle originarie modifiche normative introdotte dal D. Lgs 385/93. In
primo luogo, deve evidenziarsi che il V co. dell'art. 161 non è stato oggetto di abrogazione da parte delle successive novelle legislative che pure hanno inciso sul tessuto complessivo del Testo Unico e sulle altre parti dello stesso art. 161. Inoltre, proprio il fatto che la L. n. 147/2013 non contenga alcuna disciplina transitoria, quanto alla modifica dell'art. 120 co. 2 TUB,
conduce a ritenere che una specifica previsione non sia stata ritenuta necessaria proprio perché già esistente e vigente nella disciplina generale di cui al testo unico.
Ulteriore elemento a confutazione della tesi della immediata applicabilità
della novella si rinviene nella disciplina introdotta dal d.lgs. n. 72/2015
(“Attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva
2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto
concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza
pagina 27 di 35 prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58”), che all'art. 2 (“Disposizioni transitorie e finali
concernenti le modificazioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385”) prevede che: “
1. Fino all'emanazione da parte della Commissione
europea del requisito di liquidità previsto dall'articolo 460 del
regolamento (UE) n. 575/2013, trova applicazione l'articolo 79 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nella formulazione vigente
anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
2. Le
delibere adottate dal CICR, i decreti emanati in via d'urgenza dal Ministro
dell'economia e delle finanze – Presidente del CICR, e i regolamenti
emanati dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi di norme
abrogate o modificate dal presente decreto legislativo continuano a essere
applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati
dalla Banca d'Italia nelle corrispondenti materie. Rimane fermo, altresì,
quanto previsto dall'articolo 161, comma 5, del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385”.
Può fondatamente ritenersi che l'espressione “rimane fermo” (in luogo del più generico “si applica”) stia ad indicare che la norma è attualmente vigente;
anzi, il fatto che ad essa faccia rinvio l'art. 2, che al primo comma prevede una disciplina transitoria molto specifica, dà proprio il senso della portata generale dell'art. 161 co. 5 TUB, che viene richiamato quale norma di chiusura a integrare il co. 1 dell'art. 2.
pagina 28 di 35 Deve, quindi, concludersi che la modifica intervenuta con il co. 629 della legge di bilancio 2014, anche ove fosse interpretata nel senso del divieto assoluto di anatocismo, non abbia avuto pratica rilevanza, attesa l'ultrattività della precedente regolamentazione, sino alla nuova e ulteriore modifica introdotta dal legislatore a partire dal 3 agosto 2016, data di adozione della nuova delibera CICR 3.8.2016, emanata in esecuzione del predetto art. 17 bis.
Dunque, gli addebiti di interessi anatocistici dal 1° gennaio 2014 al
31.5.2015 sono illegittimi e debbono essere epurati dal saldo del c/c n.
5034138.
Il quinto motivo è parzialmente fondato.
Il Collegio rileva che la giurisprudenza maggioritaria riconosce la validità
della commissione di massimo scoperto, avendo essa quale causa autonoma quella di compensare i capitali messi a disposizione della correntista, purché vi sia pattuizione per iscritto.
La Corte di legittimità ha di recente ribadito che: “In tema di conto
corrente bancario, è nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la clausola
negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone
semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento
al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata. Si è osservato
al riguardo, rilevando il vulnus informativo che in tal modo si determina
in suo danno, che il correntista, a fronte degli obblighi cui è tenuta la
banca a mente dell'art. 117 TUB, in difetto di un'indicazione che espliciti pagina 29 di 35 i criteri e le modalità di calcolo della stessa, non è in grado di conoscere
quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta
commissione alla banca, da ciò discendendo appunto la ragione per
ritenere affetta da nullità la c.m.s. che si limiti ad indicare unicamente la
percentuale di calcolo (Cass., Sez. I, 20/06/2022, n. 19825)” (cfr. Cass.
5359/24).
Nei contratti in oggetto, le clausole di pattuizione della ono nulle Pt_2
per indeterminatezza, non indicando né la base di calcolo, né la periodicità
di capitalizzazione, con la conseguenza che gli addebiti eseguiti a tale titolo debbono essere epurati.
Quanto alla lamentata invalidità delle commissioni sostitutive della
C.M.S. ex art. 2 bis L. 2/2009, si rileva che il C.t.u ha accertato che, ai rapporti oggetto di controversi, è stata applicata solo la commissione di disponibilità fondi, il cui addebito deve considerarsi illegittimo per il periodo anteriore al 18.5.2012.
In particolare, l'art. 2-bis L. n. 2/2009 prevede che: “
1. Sono nulle le
clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo
scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo
inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono
altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una
remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi
a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente
dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una
pagina 30 di 35 remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva
durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il
corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia
predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente
utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura
onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata
dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e
rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione
dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque
la facoltà di recesso del cliente in ogni momento… 3. I contratti in corso
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro
centocinquanta giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento
costituisce giustificato motivo agli effetti dell'articolo 118, comma 1, del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni”)
Nel caso in esame, in assenza di regolare pattuizione della C.M.S. in contratto, anche per il periodo successivo all'entrata in vigore dell'art. 2
bis L. 2/2009, l'addebito della commissione per disposizione fondi,
applicata ai rapporti in oggetto, costituisce addebito illegittimo per mancata pattuizione, non potendo l'istituto bancario avvalersi dell'art. 118
TUB per la previsione della predetta commissione, ed essendo, per converso, necessaria una specifica concorde pattuizione con la cliente.
pagina 31 di 35 Come anticipato, la C.D.F. è stata validamente pattuita il 18.5.2012 (Cfr.
doc. 16).
Pertanto, sulla scorta del calcolo effettuato dal C.T.U. (cfr. Allegato M),
deve essere epurato dal saldo di conto corrente n. 5034138 l'importo di €
1.256,51, pari al valore degli addebiti effettuati dalla a titolo di CP_8
commissione di disponibilità fondi dal 30.9.2009 (data della sua introduzione) sino al 31.3.2012 (ultimo addebito precedente alla pattuizione scritta).
Il sesto motivo, inerente all'applicazione del cd. gioco delle valute, è
fondato.
Il Collegio ha accertato, sulla scorta della C.T.U., che, nei contratti in discorso, sono previste le condizioni applicabili ai versamenti, ma non le condizioni applicabili ai prelievi, per le quali vi è un rimando alle condizioni indicate nei fogli analitici affissi negli sportelli delle filiali.
Attesa l'omessa pattuizione scritta, gli addebiti eseguiti a tale titolo sono nulli e ci si deve attenere ai calcoli effettuati dal C.T.U., che ha ricalcolato i numeri di conto attenendosi alla data di registrazione dell'operazione contabile in luogo della data di valuta.
Il settimo motivo è infondato.
In tema, si rileva che il T.E.G. non costituisce necessariamente un tasso specificamente pattuito, ma rappresenta il risultato della rideterminazione che si ottiene sommando indirettamente al T.A.N. l'interesse aggiuntivo,
pagina 32 di 35 su base annuale, risultante dal conteggio in termini percentuali dei vari istituti previsti in contratto (commissioni di vario genere, di ogni tipo,
aventi la funzione di remunerare la concessione del credito, escluse imposte e spese).
L'indicazione apposita del T.E.G. assolve, pertanto, ad una funzione informativa, non risultando invece necessaria ai fini dell'accertamento circa la sufficiente determinazione dell'interesse corrispettivo effettivo oggetto di pattuizione;
in tali termini essa, ove richiesta dalla legge,
costituisce null'altro se non un mero obbligo informativo, la cui inosservanza, se può giustificare la responsabilità contrattuale della banca,
per i danni eventualmente conseguenti alla carenza informativa, non produce alcuna incertezza in ordine all'ammontare dell'interesse passivo dovuto dal correntista.
Tutto ciò premesso, il C.T.U. ha rideterminato il saldo del conto corrente n. 3926191 al 18 ottobre 2011 in misura pari ad € 26.914,39 a credito del correntista, cui deve aggiungersi la somma di € 1.256,50 indebitamente addebitata a titolo di C.D.F., come sopra emarginato, con la conseguenza che il saldo dare/avere in relazione al conto corrente n. 3926191 deve essere determinato nella misura complessiva di € 28.170,90 a favore dell'appellante al 18 ottobre 2011. Invece, il saldo del conto corrente n.
50341 deve essere determinato nella misura di € 29.256,65 a debito del correntista.
Si precisa che tali importi si intendono al netto del movimento di rettifica pagina 33 di 35 generato dal software per riconciliare i saldi liquidi e i saldi contabili nelle ipotesi di incompletezza della documentazione positivamente acquisita agli atti, atteso che non sono disponibili elementi che consentano di affermare che il saldo dare/avere, nell'intervallo temporale non documentato sia inesistente o inferiore al saldo attivo/passivo iniziale dei successivi estratti conto prodotti (Cfr. Cass. n. 1763/2024; cfr. anche Cass.
n. 23493/2023; da ultimo cfr. Cass. 11735/2024 che, sebbene respinga la domanda del correntista, afferma il principio per cui, nell'ipotesi in cui sia possibile individuare il saldo intermedio, questo costituisce presupposto per la rideterminazione del saldo finale).
Ne discende che, alla luce delle conclusioni rassegnate da parte appellante,
deve essere accertato che alla data del 18 ottobre 2011 il conto corrente n.
3926191 presentava un saldo a credito della correntista di € 28.170,90 e che, invece, il conto corrente n. 50341 alla data del 31 agosto 2015
presentava un saldo a debito della correntista di € 29.256,65; discende altresì che, pertanto, l'appello merita accoglimento nei termini che precedono.
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite di ambo i gradi del giudizio in relazione alle quali, avuto riguardo alla sostanziale reciproca parziale soccombenza, si ritiene la sussistenza delle ragioni di cui all'art. 92 c.p.c.
per l'integrale compensazione delle stesse fra le parti (anche relativamente alle spese di C.T.P.). In forza delle ragioni che precedono restano a carico di entrambe le parti, in via solidale e nella misura del 50% ciascuna nei pagina 34 di 35 rapporti interni, le spese di C.T.U. liquidate come da separati decreti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) in riforma della sentenza del Tribunale Ordinario di Bergamo n.
1401/2019, pubblicata in data 14 giugno 2019 accerta che alla data del 18
ottobre 2011 il conto corrente n. 3926191 presentava un saldo a credito della correntista di € 28.170,90 e che, invece, il conto corrente n. 50341
alla data del 31 agosto 2015 presentava un saldo a debito della correntista di € 29.256,65;
2) compensa fra le parti le spese di lite di ambo i gradi del giudizio;
3) pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in via solidale e con ripartizione nei rapporti interni nella misura del 50% ciascuna, le spese di C.T.U. liquidate come da separati decreti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 17 giugno 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Maura Mancini
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
pagina 35 di 35
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 937/2019 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Maura Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 937/2019 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data 11 dicembre 2019 e posta in decisione all'udienza
collegiale del 19 febbraio 2025
OGGETTO: CP_1
[...
(deposito bancario,
(C.F. e P. I.V.A. rappresentata e difesa cassetta di sicurezza, CP_2 P.IVA_1
dall'avv. Giuseppe Di Dio del Foro di Bergamo, procuratore domiciliatario apertura di credito bancario, anticipazione giusta procura a margine dell'atto introduttivo di primo grado;
bancaria, conto corrente APPELLANTE bancario, sconto c o n t r o bancario)
CODICE: pagina 1 di 35 P.IVA_2 C.F. e P. I.V.A. , in persona Parte_1 P.IVA_3
del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Filippo Carimati e Stefano Cavallini del Foro di Monza ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gianfranco Donadoni del Foro di
Bergamo, giusta procura allegata all'atto di costituzione in appello;
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, pubblicata in data
14 giugno 2019, n. 1401/2019.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“In via principale e di merito:
- accertare e dichiarare l'illegittimità delle condizioni praticate da
[...]
nei confronti di con specifico riferimento al Parte_1 CP_2
tasso di interesse praticato, accertando l'usurarietà delle pattuizioni e
l'usurarietà del tasso effettivo applicato per le ragioni esposte in atto,
quantificando gli addebiti illegittimi a titolo di usura oggettiva (art. 2 L.
108/96) e a titolo di usura soggettiva (art. 644 c. 3 c.p.) al 18.10.2011 per
il conto corrente misto n.
3.926.191 e per il conto corrente misto n.
5.034.138 ad oggi in regolare esecuzione tra le parti sino al 30.06.2015;
- accertare e dichiarare la mancata pattuizione e comunque l'illegittima
applicazione di anatocismo bancario, commissione di massimo scoperto,
c.d. gioco delle valute e spese genericamente indicate, per le ragioni
pagina 2 di 35 esposte in atto, quali indebiti da quantificarsi al 18.10.2011 per il conto
corrente misto n.
3.926.191 e per il conto corrente n.
5.034.138 sino al
30.06.2015;
- per l'effetto, accertare l'esatto saldo di conto corrente relativo al
rapporto n.
3.926.191 a credito dell'attrice per € 94.997,13 al 18.10.2011,
nonché l'esatto saldo del conto corrente relativo al rapporto n. 5.034.138
a credito dell'attrice per € 159.255,61 al 31.08.2015, ovvero quelle
diverse somme che saranno accertate in corso di causa e ritenute di
giustizia, oltre interessi dalla data del singolo addebito;
- condannare a risarcire a il danno da Parte_1 CP_2
essa patito nella misura di € 9.712,73 pari al costo sostenuto per
l'accertamento peritale compiuto per conto dell'attrice da Soluzioni
Finanziarie S.r.l.
In via istruttoria:
B) Ai sensi dell'art. 210 c.p.c., disporsi l'ordine di esibizione nei confronti
dell'appellata dei seguenti documenti:
- per il conto corrente misto n. 3.926.191, estratti conto relativi ai seguenti
mesi: febbraio 2001; gennaio, giugno, settembre, dicembre 2002;
gennaio, febbraio, marzo, giugno, ottobre, novembre, dicembre 2003;
marzo, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre
2004; gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, settembre 2005;
gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, luglio, agosto 2011; scalari
pagina 3 di 35 trimestrali al 30.09.1997, 31.03.1998, 30.06.1998, 30.06.1999;
- per il conto corrente misto n. 5.034.138, estratti conto relativi ai seguenti
mesi: ottobre, novembre, dicembre 2004; gennaio, febbraio, marzo,
aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, dicembre 2005;
marzo, settembre 2006; marzo, aprile, maggio, giugno 2007; marzo,
giugno, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2008; luglio,
agosto 2009; settembre 2011; aprile 2012; giugno 2013; scalare
trimestrale al 30.09.2005.
In ogni caso: con vittoria di competenze, spese anche peritali ed
anticipazioni di entrambi i gradi del giudizio, oltre Controparte_3
I.V.A. e C.P.A.”
[...]
Dell'appellata
“Nel merito, ove ritenuto ammissibile, rigettare l'appello avversario in
quanto infondato in ciascuno dei motivi sui quali è articolato (fermo
restando che l'infondatezza dei primi due è di per sé idonea ad assorbire
ogni altra considerazione) e per l'effetto confermare integralmente la
sentenza appellata e comunque rigettare ogni domanda avversaria in
quanto infondata in fatto ed in diritto, nell'an e nel quantum. In ogni caso,
accertare e dichiarare la prescrizione delle avverse domande nella parte
in cui riferite alle competenze addebitate prima del 6 Ottobre 2005. Con
vittoria di competenze e spese (anche di CTU) di entrambi i gradi di
giudizio”
pagina 4 di 35 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in CP_2
giudizio quale avente causa di , eccependo Controparte_4 CP_5
l'illegittima applicazione di interessi usurari, di interessi ultra-legali, di interessi anatocistici, di commissioni di massimo scoperto, di commissioni sostitutive della C.M.S. e di spese, nonché l'illegittima adozione del criterio dei cd. giorni valuta, sul rapporto di conto corrente n. 3926191,
stipulato da il 18.9.1996 e poi chiuso il 18.10.2011 in seguito CP_6
a fusione per incorporazione della correntista in e sul CP_2
contratto di conto corrente n. 50341-38, stipulato il 17.1.2002 da CP_2
ancora in essere al momento della proposizione della domanda,
[...]
nonché in relazione ai collegati conti accessori di apertura di credito,
anticipi fatture e CP_7
Sulla scorta di tali deduzioni, ha chiesto l'accertamento dell'esatto ammontare dei saldi dei conti correnti in oggetto e la condanna della CP_8
convenuta al risarcimento delle spese sostenute per la perizia di parte.
Si è costituita in giudizio chiedendo l'integrale Controparte_4
rigetto delle domande in quanto infondate e, in subordine, eccependo la prescrizione della domanda attorea laddove relativa ad interessi,
commissioni e spese addebitate in data antecedente il 6 Ottobre 2005.
Con sentenza n. 1401/2019 del 14 giugno 2019, il Tribunale di Bergamo
ha rigettato le domande di condannandola al pagamento delle CP_2
spese di lite in favore della parte convenuta e delle spese di C.T.U. pagina 5 di 35 In particolare, il Giudice di primo grado ha valutato che:
- le domande avanzate da fossero generiche, non contenendo CP_2
specifici riferimenti ai contratti per cui è causa e alla loro esecuzione;
- gli atti prodotti dall'attrice non menzionassero i pagamenti indebiti e che a tale carenza non si potesse supplire mediante la produzione documentale;
- ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., fosse onere della parte che formula la domanda di ripetizione fornire la prova dei pagamenti eseguiti e della loro natura indebita e, a tale fine, occorresse produrre in giudizio i contratti contenenti le clausole che si asseriscono nulle e gli estratti conto relativi all'intero rapporto;
- che, il C.T.U. avesse accertato la mancata produzione, per il conto
3926191, degli estratti conto relativi ad alcune mensilità comprese negli anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2011 e degli scalari trimestrali relativi ad alcuni trimestri degli anni 1997, 1998 e 1999 nonché per il conto 50341-
38, degli estratti conto relativi ad alcune mensilità comprese negli anni
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012 e 2013 e degli scalari trimestrali del 30 settembre 2005;
- l'attrice neppure avesse richiesto un ordine di esibizione ex art. 210 cod.
proc. civ. per ottenere la documentazione mancante, istanza quest'ultima inammissibile, trattandosi di atti che la correntista avrebbe potuto ottenere ai sensi dell'art. 119 T.u.b.;
- le contestazioni sull'usurarietà del rapporto, in quanto fondate su formule pagina 6 di 35 di calcolo differenti da quelle indicate da Banca d'Italia per la rilevazione dei Tassi Effettivi Globali Medi, fossero inattendibili e, pertanto, una
C.T.U. contabile avente ad oggetto l'usura sarebbe stata esplorativa.
Avverso la sentenza ha proposto appello sulla scorta di sette CP_2
motivi di gravame.
Si è costituita in giudizio resistendo al gravame Parte_1
avversario e ribadendo l'eccezione di prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale delle annotazioni passive in conto.
Con ordinanza del 9 giugno 2022, il Collegio ha disposto un'integrazione della C.T.U. già espletata in primo grado e, con successiva ordinanza dell'8 gennaio 2024, ha rilevato che il quesito proposto per l'integrazione indicasse erroneamente il 6 ottobre 2015, anziché la data del 6 ottobre
2005, e, pertanto, ha disposto ulteriore integrazione della C.T.U.
Con decreto del 3 febbraio 2025, è stata disposta la riassegnazione della causa al Consigliere dott.ssa Maura Mancini.
All'udienza del 19 febbraio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione,
con la concessione dei termini ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dal punto di vista logico giuridico, occorre esaminare preliminarmente la
eccezione di prescrizione sollevata da parte appellata in primo grado e ribadita nel presente grado di giudizio: non ritiene questo Collegio di poter pagina 7 di 35 aderire all'eccezione in esame in quanto risulta provato per documenti che,
sia il conto n. 3926191 sia successivamente il conto n. 5034138, sono sempre stati affidati (cfr. i contratti di apertura di credito collegati ai suddetti rapporti, datati 27.9.1996, 21.12.1998, 9.2.2000, 1.6.2004,
21.7.2004, 29.11.2004, 3.10.2005, 16.9.2010, 5.11.2012), con la conseguenza che l'eccezione di prescrizione potrebbe al più valere solo ed esclusivamente rispetto alle rimesse solutorie.
Nel caso in esame, la verifica a campione della copiosa documentazione costituita dagli estratti conto e dagli estratti scalari depositati in atti da parte appellante evidenzia come il conto abbia presentato sovente saldo positivo e, nei casi di saldo negativo, questo fosse di importo inferiore al limite dell'affidamento, con la conseguenza che deve ragionevolmente ritenersi la natura ripristinatoria di tutte le rimesse operate dalla società
appellata e con l'ulteriore conseguenza che le eventuali somme a credito della società appellante devono essere conteggiate senza applicazione dell'eccepita prescrizione. In senso contrario non vale far leva sui doc. 23
e 24 di parte appellata che fanno riferimento ad una misura dell'affidamento inferiore rispetto a quella documentata in atti.
Con il primo motivo l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto il difetto di specificità delle allegazioni e la mancata prova delle pretese avanzate e dei vizi lamentati.
Deduce in proposito di aver indicato, per ciascun addebito, la disciplina applicabile e la relativa elaborazione giurisprudenziale, nonché la causa pagina 8 di 35 per la quale l'applicazione sarebbe stata indebita, di aver prodotto una dettagliata perizia di parte e tutta la documentazione rilasciata dalla Banca
ante causam ai sensi dell'art. 119 T.U.B., la quale dimostra che i rapporti in oggetto esistessero e fossero affidati.
Con il secondo motivo, l'appellante censura l'erroneità della sentenza ove il Tribunale ha escluso che potesse essere richiesto l'ordine di esibizione della documentazione mancante nel corso del giudizio. Sottolinea di non averlo richiesto nel corso del giudizio di primo grado ma di essere,
comunque, ad avanzare l'istanza in grado di appello, avendo presentato in via stragiudiziale una richiesta ai sensi dell'art. 119 T.U.B., non completamente soddisfatta dalla CP_8
Con il terzo motivo l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto non attendibili le doglianze circa l'usurarietà
oggettiva dei rapporti perché basate su formule di calcolo diverse da quelle adottate dalla Banca d'Italia per la rilevazione del T.E.G.M. e ribadisce che il C.T.P. ha rilevato l'usura in entrambi i rapporti di conto corrente,
nonché in numerosi trimestri del cd. (sub doc. 3 fascicolo di I°). CP_7
Sulla scorta della medesima perizia, deduce l'usura soggettiva, avendo la
Banca sfruttato la situazione di difficoltà economico-finanziaria in cui essa versava.
Con il quarto motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale abbia omesso di pronunciarsi sull'anatocismo, il quale si sarebbe verificato, con riguardo al rapporto n. 3926191, dal 18.9.1996 al 06.10.2005, data in cui la clausola pagina 9 di 35 anatocistica risulta validamente pattuita;
mentre, nel rapporto n. 5034138,
a decorrere dal 1° gennaio 2014, ex art. 1, co. 629, L. 147/2013.
Con il quinto motivo l'appellante contesta l'omessa pronuncia in punto di invalidità della C.M.S. per indeterminatezza, non essendo indicati nei contratti l'importo su cui deve essere computata ed il periodo di capitalizzazione;
precisa inoltre che, nel caso di specie, tale onere è stato applicato, non per utilizzi extra-fido, ma per utilizzi entro i limiti dell'
apertura di credito, sicché di fatto vi è stata un'invalida duplicazione dell'onere connesso al prestito, già remunerato dagli interessi debitori.
Inoltre, lamenta che le commissioni sostitutive della siano state Pt_2
introdotte dall'art. 117 bis T.U.B. senza che l'avvenuto adeguamento del contratto in essere fosse comunicato al correntista ex art. 118 T.U.B.
Con il sesto motivo, l'appellante contesta l'omessa pronuncia sull'illegittima applicazione del cd. gioco delle valute per mancata pattuizione scritta.
Con il settimo motivo l'appellante lamenta l'omessa pronuncia in merito all'invalidità dei tassi ultra-legali debitori. Precisa che i contratti di affidamento dal 27.9.1996 al 29.11.2004 riportano le indicazioni del solo
T.A.N., ma non del T.E.G., come imposto dall'art. 117 T.U.B., e che, solo a partire dal contratto di affidamento del 3.10.2005, vengono correttamente indicati i tassi previsti dal T.U.B.
L'appello è parzialmente fondato.
pagina 10 di 35 Il primo motivo è fondato.
Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, deve escludersi che l'atto di citazione di primo grado sia inficiato da carenze argomentative e probatorie relative all'andamento del rapporto e alle clausole di cui si invoca la nullità.
Quanto al difetto di allegazione, si rileva che ha censurato fin CP_2
dal predetto atto introduttivo: la mancata pattuizione del tasso debitorio ultra-legale; l'applicazione di interessi oggettivamente e soggettivamente usurari;
l'indeterminatezza della C.M.S.; l'addebito di interessi anatocistici vietati e l'indebita applicazione del cd. gioco delle valute. Le
censure menzionano dettagliatamente la normativa applicabile e le pronunce giurisprudenziali rilevanti in materia e contengono riferimenti alla perizia di parte prodotta. La specificità delle domande giudiziali è
supportata anche dalla considerazione che l'Istituto di credito convenuto,
costituendosi in giudizio, ha articolato le sue difese, avendo senz'altro presenti le domande avanzate da CP_2
Quanto alla carenza probatoria, il Collegio rileva che, nel giudizio di primo grado, risultano positivamente acquisiti (in quanto prodotti da parte appellata): il contratto di c/c n. 3926191 del 18.9.1996, gli allegati e il contratto di trasformazione del rapporto in conto Intesa PMI Plus del
6.10.2005; il contratto di c/c n. 5034138 del 17.1.2002, gli allegati e la trasformazione del contratto in Conto Business Light del 22.9.2010; i contratti di apertura di credito collegati ai suddetti rapporti, datati pagina 11 di 35 27.9.1996, 21.12.1998, 9.2.2000, 1.6.2004, 21.7.2004, 29.11.2004,
3.10.2005, 16.9.2010, 5.11.2012; le varie proposte di modifica unilaterale delle condizioni economiche, datate 11.5.2009, 18.5.2012, 22.5.2012,
12.10.2012, 7.11.2012 e 7.3.2014.
In virtù del principio di acquisizione probatoria, i documenti prodotti dalla risultano dunque valutabili ai fini del decidere. CP_8
Il Tribunale ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., incombesse sul correntista l'onere di produrre in giudizio tutti gli estratti conto a partire dalla data di apertura;
pertanto, accertata l'incompletezza di tale documentazione, ha rigettato le domande per l'impossibilità di rideterminare il saldo dei conti.
Tale statuizione non risulta condivisibile alla luce dei principi di diritto recentemente affermati dalla Corte di Cassazione che ha chiarito che:
“laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi
intermedi, anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è
accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito
per effetto di interessi o commissioni non dovute, lo deve provare,
producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però,
nuovamente sarà utilizzabile anche per la controparte, secondo il
meccanismo di acquisizione processuale;
in caso contrario, lo stesso
beneficerà del meccanismo di azzeramento del o dei saldi intermedi, con
il risultato che la banca, per quel o quei periodi, non ottiene niente ed il
correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla recupera;
così da
pagina 12 di 35 prevenire, in definitiva, il rischio di due saldi difformi per la banca o il
correntista all'esito del ricalcolo” (Cfr. Cass. n. 1763/2024).
In merito a tale ipotesi, la Suprema Corte ha meglio precisato in parte motiva che “laddove manchi documentazione riguardante uno o più
periodi intermedi, anche in tal caso, egli (il correntista: n.d.r.), se sostiene
che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore
importo a suo debito per effetto, ad esempio di anatocismo e/o usura e/o
pagamento di interessi ultra-legali non pattuiti e/o commissioni di
massimo scoperto non concordate, lo deve provare, producendo la
corrispondente documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà
utilizzabile anche per la controparte, sempre per il congegno di
acquisizione processuale. Altrimenti, beneficerà del meccanismo di
azzeramento del/i saldo/i intermedio/i nel significato in precedenza
chiarito, con l'evidente risultato che la banca, per quel/quei periodo/i, non
ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla
recupera. Questi, cioè, è come se non ci fossero, posto che nessuno ha
provato che cosa sia successo. Con la conseguenza che l'estratto conto
immediatamente successivo, e tutti i successivi ancora, devono essere
corretti ricollegando l'ultimo saldo disponibile al primo saldo in cui
ricominciano ad essere presenti gli estratti conto. In questo modo, dunque,
il problema del rischio di due saldi difformi viene meno e, in buona
sostanza, il meccanismo dell'azzeramento (anche di quello, prima definito
intermedio, per eventuali intervalli temporali in cui mancano gli estratti
pagina 13 di 35 conto) funziona allo stesso modo sia per la banca che per il correntista”.
Sempre nella parte motiva di tale ordinanza, la Corte ha evidenziato che il
Giudice “ben può valorizzare altra e diversa documentazione, quale,
esemplificativamente, senza alcuna pretesa di esaustività, le contabili
bancarie riferite alle singole operazioni, oppure, giusta gli artt. 2709 e
2710 cod. civ., le risultanze delle scritture contabili (ma non l'estratto
notarile delle stesse, da cui risulti il mero saldo del conto: Cass. 10
maggio 2007, n. 10692 e Cass. 25 novembre 2010, n. 23974), o, ancora,
gli estratti conto scalari (cfr. Cass. n. 35921 del 2023; Cass. n. 10293 del
2023; Cass. n. 23476 del 2020; Cass. n. 13186 del 2020), ove il c.t.u.
eventualmente nominato per la rideterminazione del saldo del conto ne
disponga nel corso delle operazioni peritali, spettando, poi, al giudice
predetto la concreta valutazione di idoneità degli estratti da ultimo conto
del dettaglio delle movimentazioni debitorie e creditorie (come già
opinato proprio dalla citata Cass. n. 13186 del 2020, non massimata, in
presenza di una valutazione di incompletezza degli estratti da parte del
giudice medesimo), oppure anche la stampa dei movimenti contabili
risultanti a video dal database dalla banca, ottenuta dal correntista
avvalendosi del servizio di home banking, se non contestata in modo
chiaro, circostanziato ed esplicito dalla banca quanto alla sua non
conformità a quanto evincibile dal proprio archivio (cartaceo o digitale)”.
L'applicazione dei principi di diritto richiamati alla presente fattispecie impone di ritenere che la produzione incompleta degli estratti conto non pagina 14 di 35 comporta automaticamente il rigetto della domanda di restituzione dell'indebito se è possibile ricostruire l'andamento del rapporto per mezzo di altre prove documentali oppure attraverso l'espletamento di una C.T.U.
Nel caso in esame, i periodi per i quali non sono prodotti gli estratti conto risultano comunque documentati mediante la produzione degli estratti scalari;
inoltre, il C.T.U. ha svolto tutti gli accertamenti richiesti, sulla base della documentazione prodotta e, nonostante le lacune documentali evidenziate, è riuscito a fornire risposte plurime ai quesiti formulati in relazione alle varie ipotesi configurabili.
Il secondo motivo è infondato.
Si rileva che sia l'allegazione in ordine alla mancata consegna degli estratti conto e scalari richiesti in fase pregiudiziale alla che l'istanza di CP_8
esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. sono state formulate per la prima volta in questo grado di giudizio, con la conseguenza che le stesse risultano tardive e, come tali, inammissibili ex art. 345 c.p.c.
Il terzo motivo, avente ad oggetto il tema dell'usura e la formula attraverso cui va effettuata la verifica del superamento del tasso soglia, è
infondato.
Le Sezioni Unite, infatti, hanno espresso i principi secondo cui: “in tema
di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte,
nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle
disposizioni di cui all'art.
2-bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge
di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del pagina 15 di 35 tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle
disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata
comparazione del tasso effettivo globale (T.E.G.) degli interessi praticati
in concreto e della commissione di massimo scoperto (C.M.S.)
eventualmente applicata, rispettivamente con il 'tasso soglia' - ricavato
dal tasso effettivo globale medio (T.E.G.M.) indicato nei decreti
ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, co. 1, della predetta L. n. 108 del
1996 - e con la 'C.M.S. soglia' - calcolata aumentando della metà la
percentuale della C.M.S. media pure registrata nei ridetti decreti
ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della C.M.S.
applicata, rispetto a quello della rientrante nella soglia, con Pt_2
l'eventuale 'margine' residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra
l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli
interessi in concreto praticati” (Cfr. Cass. SS.UU. 16303/2018).
Appare di rilievo il fatto che le Sezioni Unite siano pervenute ad elaborare il predetto principio di diritto escludendo la portata interpretativa e, quindi,
la retroattività dell'art. 2-bis cit., ritenendola contrastante con il tenore letterale della disposizione, recante anche il riferimento ad una disciplina transitoria da emanarsi in sede amministrativa, e con il principio di simmetria cui è improntato il sistema della L. n. 108 del 1996, che definisce alla stessa maniera gli elementi da porre a base del calcolo del
T.E.G. concretamente applicato e quelli da prendere in considerazione ai fini della rilevazione del T.E.G.M. e quindi della determinazione del tasso pagina 16 di 35 soglia.
Inoltre, le Sezioni Unite hanno ritenuto che la C.M.S. rientri pur sempre tra le commissioni o remunerazioni menzionate dal co. IV dell'art. 644
cod. pen. e dall'art. 2, co. I, della L. n. 108; che, pur non essendo inclusa tra gli elementi in base ai quali si determina il tasso effettivo globale medio, possa assumere rilievo soltanto ai fini della valutazione della conformità della disciplina amministrativa rispetto alla legge di cui costituisce attuazione;
che la sua separata rilevazione anche per il periodo anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 185 del 2008 sia di per sé
sufficiente ad escludere l'illegittimità di tale disciplina, in quanto consente la comparazione tra il corrispettivo della prestazione creditizia concretamente praticato ed il tasso soglia, cui sono preordinati i decreti ministeriali.
Le Sezioni Unite hanno, quindi, richiamato la formula del T.E.G. elaborata dalla Banca d'Italia - e quindi il “tasso soglia” ricavato dal T.E.G.M.
indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, co. 1, della predetta L. n. 108 del 1996 - e le modalità di comparazione da essa indicate, reputandole rispettose del dettato normativo, in quanto rispondenti all'esigenza di realizzare una comparazione piena, sotto tutti gli aspetti rilevanti secondo la legge, tra le condizioni praticate in concreto e quelle previste quale soglia dell'usura.
Pertanto, la prospettazione dell'usura oggettiva in relazione a calcoli elaborati sulla base di tasso diverso dal tasso effettivo globale medio pagina 17 di 35 indicato nei decreti ministeriali rende la stessa priva di fondamento.
Ad ulteriore riprova dell'infondatezza della censura si sottolinea che il
C.T.U., facendo corretta applicazione della formula di calcolo indicata dalla autorità amministrativa, ha escluso l'usura per l'intera durata dei rapporti contestati.
Parimenti infondata è la censura inerente all'usura soggettiva.
Nel caso in esame, manca l'allegazione, prima ancora che la prova, sia della sproporzione (il parametro di riferimento è dato dal superamento del tasso medio praticato per operazioni similari), sia dello stato di bisogno,
che va allegato con riferimento alla data di erogazione del credito o dell'esercizio dello ius variandi e non può desumersi, come prospettato dall'appellante, dai soli bilanci (il cui contenuto non viene, peraltro,
neanche illustrato nell'atto di appello).
In particolare, la Corte di Cassazione, ancorché in relazione ad una fattispecie relativa al contratto di mutuo, ha ritenuto che: “quando non
risulta superato il cosiddetto tasso soglia, la nullità ex art. 1815, co. II,
cod. civ. della clausola di previsione degli interessi richiede la prova del
loro carattere usurario ai sensi dell'art. 644, co. III, secondo periodo, cod.
pen., ossia la dimostrazione della sproporzione degli interessi convenuti
(con uno squilibrio contrattuale, per i vantaggi conseguiti da una sola
delle parti, che alteri il sinallagma negoziale e per il cui apprezzamento il
parametro di riferimento è dato dal superamento del tasso medio praticato
per operazioni similari), nonché della condizione di difficoltà economica
pagina 18 di 35 di colui che promette gli interessi (desumibile non dai soli debiti pregressi,
ma dalla impossibilità di ottenere, pur fuori dallo stato di bisogno,
condizioni migliori per la prestazione di denaro che richiede). La prova di
entrambi i presupposti grava su colui che afferma la natura usuraria degli
interessi, senza che, accertato lo stato di difficoltà economica, la
sproporzione possa ritenersi 'in re ipsa', dovendo comunque dimostrarsi
il vantaggio unilaterale conseguito dalla banca” (Cass. 19282/2014).
Il quarto motivo, con cui l'appellante lamenta l'applicazione di interessi anatocistici vietati nei periodi dal 18.9.1996 al 06.10.2005, per quanto riguarda il rapporto di c.c. n. 3926191, e dal 01.01.2014 all'introduzione del giudizio, per quanto riguarda il rapporto di conto corrente n. 5034138.,
è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito esplicitati.
Si rileva che il c/c n. 3926191 è stato sottoscritto in data 18.9.1996, quindi in data anteriore al 22 aprile 2000, e prevedeva, all'art. 7, la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e quella semestrale degli interessi creditori.
È nota la pronuncia delle Sezioni Unite, costantemente ripresa nel tempo,
che, in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, ha ritenuto che: “A seguito della
sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato
costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25,
co. III, D. Lgs. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e
l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al co. II 2
pagina 19 di 35 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in
precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la
successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa
anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto
stipulate in violazione dell'art. 1283, cod. civ., perché basate su un uso
negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il
necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di
prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica,
per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente
obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si
reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico ('opinio juris ac
necessitatis'). Infatti, va escluso che detto requisito soggettivo sia venuto
meno soltanto a seguito delle decisioni della Corte di cassazione che, a
partire dal 1999, modificando il precedente orientamento
giurisprudenziale, hanno ritenuto la nullità delle clausole in esame,
perché non fondate su di un uso normativo, dato che la funzione della
giurisprudenza è meramente ricognitiva dell'esistenza e del contenuto
della regola, non già creativa della stessa, e, conseguentemente, in
presenza di una ricognizione, anche reiterata nel tempo, rivelatasi poi
inesatta nel ritenerne l'esistenza, la ricognizione correttiva ha efficacia
retroattiva, poiché, diversamente, si determinerebbe la consolidazione
'medio tempore' di una regola che avrebbe la sua fonte esclusiva nelle
sentenze che, erroneamente presupponendola, l'avrebbero creata, il
giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola, per contrasto con il pagina 20 di 35 divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 cod. civ., deve calcolare gli
interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione”
(Cass. SS.UU. 21095/2004).
Per quanto riguarda la questione della legittimità dell'anatocismo successivamente al giugno 2000, secondo l'orientamento espresso dalla
Corte di Cassazione, l'adeguamento del rapporto alle condizioni imposte dalla delibera C.I.C.R. mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non risulta comunque sufficiente di per sé a legittimare la protrazione nel tempo della capitalizzazione, a condizione della pari periodicità di quest'ultima, risolvendosi in ogni caso tale disciplina in un trattamento deteriore rispetto al precedente, di totale assenza dell'anatocismo, rimosso per effetto dell'accertamento dell'illegittimità della relativa pattuizione.
La Suprema Corte ha, infatti, ritenuto che “a seguito del declassamento da
uso normativo ad uso negoziale della prassi bancaria in materia di
anatocismo operato dalle SS.UU. è venuta meno ogni legittima deroga in
quell'ambito all'art. 1283 cod. civ. e le relative clausole, in guisa delle
quali gli interessi debitori venivano periodicamente capitalizzati, sono
state travolte della nullità per contrasto con la norma codicistica. La
conseguenza di questa premessa è che “in tema di controversie relative ai
rapporti tra la banca ed il cliente correntista, il quale lamenti la nullità
della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici
maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario
regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22
pagina 21 di 35 aprile 2000, il giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola, per
contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'articolo 1283 c.c.,
deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna
capitalizzazione” (cfr. Cass. 24156/17 e Cass. 24153/17; in precedenza in senso conforme Cass. 17150/16)” e che “l'art. 7 della citata delibera
CICR, cui si riporta la ricorrente, è una norma transitoria che, ancorché
inserita nel contesto di un atto deliberativo assunto dal CICR a mente
dell'art. 120, co. 2, TUB, come aggiunto dall'art. 25, co. 2, d.ls 342/1999,
si correla, per comunanza di fini, all'art. 25, co. 3, d. lgs, 342/1999,
introduttivo nel medesimo art. 120 TUB del co. 3, sicché, essendosi di
questo dichiarata l'illegittimità costituzionale con sentenza n. 425 del
2000, la detta norma è stata privata di efficacia e la nullità
dell'anatocismo bancario per come praticata, che, con l'art. 25, co. 3, d.
lgs. 342/1999 si era tentato di comprimere, ha ripreso tutto il suo innato
vigore. E questo non è senza riflessi circa il merito dell'obiezione, giacché,
a parte il rilievo ostativo opposto dal decidente – che non è perciò incorso
nell'omesso esame del fatto, ma ne ha solo emendata la lettura
compiutane dalla banca –, se la clausola di capitalizzazione degli interessi
a debito è affetta da nullità, sembra difficile negare che l'adeguamento
alle disposizioni della delibera C.I.C.R. delle condizioni in materia
figuranti nei contratti già in essere, comportando una regolazione ex novo
dell'anatocismo, segnatamente laddove esso si riverberi in danno delle
posizioni a debito, non determini un peggioramento delle condizioni
contrattuali. Ed allora la norma applicabile non sarà quella del co. 2 pagina 22 di 35 dell'art. 7 della delibera CICR – già di per sé qui caducata di ogni
efficacia per quanto osservato in precedenza – ma quella del co. 3 del
medesimo art. 7 ('nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comporti
un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse
devono essere approvate della clientela'), con la conseguenza che, non
essendo stata approvata dalla XXXX, l'operata variazione contrattuale,
pur se in linea con le altre disposizioni della delibera, è inefficace nei suoi
confronti e non impedisce alla nullità di dispiegare ogni suo più ampio
rispetto con riguardo all'intera durata del rapporto” (Cfr. Cass.
26679/2019; Cass. n. 7105/2020).
Sull'interpretazione dell'art. 7, co. II, delibera CICR 9.2.2000, il Supremo
Collegio, dopo un iniziale orientamento ondivago, si è determinata nell'affermare che non sono ravvisabili ragioni per discostarsi dal consolidato precedente orientamento espresso dalla sentenza n. 9140 del
2020 (e dalle successive ordinanze conformi) che ha “escluso la possibilità
per le banche di procedere all'adeguamento contrattuale mediante la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la comunicazione al correntista
non già in ragione di una valutazione comparativa espressiva del
carattere peggiorativo delle nuove condizioni rispetto a quelle precedenti,
esito della nullità di queste ultima e, dunque, dell'assenza di una valida
ed efficace pattuizione anatocistica, quanto in virtù della impraticabilità
di una siffatta comparazione discendente proprio dalla mancanza di uno
dei termini di raffronto a causa della nullità della relativa previsione
pagina 23 di 35 negoziale” (cfr. Cass. 28215/24).
Nel caso in esame, la banca ha dedotto di aver provveduto all'adeguamento previsto dalla suddetta delibera in ordine alla previsione della pari periodicità per gli interessi attivi e passivi, effettuando la pubblicazione delle nuove condizioni nella Gazzetta Ufficiale ed inviando alla società correntista la comunicazione delle modifiche nell'estratto conto.
Tuttavia, alla luce dell'enunciato orientamento della Suprema Corte, tali adempimenti non sono sufficienti, per il periodo successivo al 2000, ad assicurare la legittimità degli addebiti a titolo di capitalizzazione degli interessi, a tal fine occorrendo un'apposita convenzione scritta, al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina, che le parti nella specie non hanno stipulato.
Dunque, sono illegittimi e debbono essere epurati dal saldo del c/c n.
3926191 gli addebiti di interessi anatocistici effettuati dal 18.9.1996 al
6.10.2005, data quest'ultima in cui risulta sottoscritta da una CP_2
clausola di pari capitalizzazione trimestrale per gli interessi debitori e creditori.
Per quanto riguarda, invece, il c/c n. 5034138, la questione si pone con riferimento alla legittimità dell'anatocismo a far data dal 01.01.2014 ed è
fondata.
In base al costante orientamento di questa Corte, va esclusa l'incidenza della modifica dell'art. 120 T.U.B. ad opera dell'art. 1 co. 629 L. n. pagina 24 di 35 147/2013 in quanto, in mancanza della delibera cui Pt_3
espressamente la norma rinvia, deve ritenersi l'ultrattività della delibera del 9.2.2000, in considerazione dell'art. 161 co. 5 dello stesso Pt_4
T.U.B., che prevede che “Le disposizioni emanate dalle autorità creditizie
ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino
alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del
presente decreto legislativo”.
L'art. 1 co. 629 L. 147/2013 ha previsto che l'art. 120 co. 2 T.U.B. fosse sostituito nei seguenti termini: “
2. Il CICR stabilisce modalità e criteri
per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere
nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle
operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della
clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia
creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano
produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di
capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
Non appare dunque condivisibile la tesi giurisprudenziale della superfluità
dell'intervento della delibera CICR al fine di rendere operativo il disposto della normativa primaria.
Deve infatti sottolinearsi che proprio la norma richiama un intervento del
CICR, che risultava peraltro imprescindibile anche da un punto di vista pratico dal momento che, anche partendo dal presupposto secondo cui gli interessi, una volta maturati e “passati” a capitale, avrebbero comunque pagina 25 di 35 dovuto essere contabilizzati separatamente rispetto al capitale per evitare la produzione di ulteriori interessi su di essi, la relativa applicazione ai diversi contratti bancari non appariva così immediata, esponendosi ad una serie di possibili soluzioni di tecnica bancaria diverse tra loro, con rischio di disparità di trattamento tra i correntisti.
Quanto sopra costituisce peraltro la ragione della tecnica normativa utilizzata dal legislatore nel settore bancario, che vede la norma primaria stabilire principi e divieti, la normativa secondaria regolare i tempi e le modalità concrete di attuazione, anche al fine di evitare situazioni di
deregulation, ossia di arbitraria o diversificata disciplina nell'ambito del settore bancario;
la delega rilasciata dalla normativa primaria a quella secondaria è proprio finalizzata a rendere omogenea e armonica la disciplina per tutti gli utenti bancari e per tutti gli istituti bancari e finanziari.
Deve aggiungersi che la medesima impostazione era stata utilizzata in occasione della precedente modifica dell'art. 120 T.U.B. ad opera dell'art. 25 del D. Lgs. 342/99, che era intervenuto su detta norma modificandone la rubrica (“Modalità di calcolo degli interessi”) e introducendo il co. 2;
infatti, pacificamente, all'epoca si era ritenuto che, solo a seguito dell'emanazione della delibera CICR del 9.02.2000, era divenuta legittima la prassi anatocistica vietata dal codice civile e sanzionata dalla giurisprudenza.
Deve quindi concludersi che l'esigenza di una disciplina omogenea e pagina 26 di 35 generalizzata degli istituti e la necessità di continuità normativa rendono chiaro il significato dell'art. 161 co. 5 TUB a mente del quale “le
disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate
o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore
dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo”.
Pertanto, l'evidente finalità di evitare lacune in attesa della disciplina attuativa adottata dai soggetti specializzati di settore non può ritenersi esaurita con l'attuazione del T.U.B., come invece ritenuto da coloro che affermano che l'art. 161 co. 5 TUB avrebbe operato soltanto all'epoca delle originarie modifiche normative introdotte dal D. Lgs 385/93. In
primo luogo, deve evidenziarsi che il V co. dell'art. 161 non è stato oggetto di abrogazione da parte delle successive novelle legislative che pure hanno inciso sul tessuto complessivo del Testo Unico e sulle altre parti dello stesso art. 161. Inoltre, proprio il fatto che la L. n. 147/2013 non contenga alcuna disciplina transitoria, quanto alla modifica dell'art. 120 co. 2 TUB,
conduce a ritenere che una specifica previsione non sia stata ritenuta necessaria proprio perché già esistente e vigente nella disciplina generale di cui al testo unico.
Ulteriore elemento a confutazione della tesi della immediata applicabilità
della novella si rinviene nella disciplina introdotta dal d.lgs. n. 72/2015
(“Attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva
2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto
concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza
pagina 27 di 35 prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58”), che all'art. 2 (“Disposizioni transitorie e finali
concernenti le modificazioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385”) prevede che: “
1. Fino all'emanazione da parte della Commissione
europea del requisito di liquidità previsto dall'articolo 460 del
regolamento (UE) n. 575/2013, trova applicazione l'articolo 79 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nella formulazione vigente
anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
2. Le
delibere adottate dal CICR, i decreti emanati in via d'urgenza dal Ministro
dell'economia e delle finanze – Presidente del CICR, e i regolamenti
emanati dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi di norme
abrogate o modificate dal presente decreto legislativo continuano a essere
applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati
dalla Banca d'Italia nelle corrispondenti materie. Rimane fermo, altresì,
quanto previsto dall'articolo 161, comma 5, del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385”.
Può fondatamente ritenersi che l'espressione “rimane fermo” (in luogo del più generico “si applica”) stia ad indicare che la norma è attualmente vigente;
anzi, il fatto che ad essa faccia rinvio l'art. 2, che al primo comma prevede una disciplina transitoria molto specifica, dà proprio il senso della portata generale dell'art. 161 co. 5 TUB, che viene richiamato quale norma di chiusura a integrare il co. 1 dell'art. 2.
pagina 28 di 35 Deve, quindi, concludersi che la modifica intervenuta con il co. 629 della legge di bilancio 2014, anche ove fosse interpretata nel senso del divieto assoluto di anatocismo, non abbia avuto pratica rilevanza, attesa l'ultrattività della precedente regolamentazione, sino alla nuova e ulteriore modifica introdotta dal legislatore a partire dal 3 agosto 2016, data di adozione della nuova delibera CICR 3.8.2016, emanata in esecuzione del predetto art. 17 bis.
Dunque, gli addebiti di interessi anatocistici dal 1° gennaio 2014 al
31.5.2015 sono illegittimi e debbono essere epurati dal saldo del c/c n.
5034138.
Il quinto motivo è parzialmente fondato.
Il Collegio rileva che la giurisprudenza maggioritaria riconosce la validità
della commissione di massimo scoperto, avendo essa quale causa autonoma quella di compensare i capitali messi a disposizione della correntista, purché vi sia pattuizione per iscritto.
La Corte di legittimità ha di recente ribadito che: “In tema di conto
corrente bancario, è nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la clausola
negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone
semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento
al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata. Si è osservato
al riguardo, rilevando il vulnus informativo che in tal modo si determina
in suo danno, che il correntista, a fronte degli obblighi cui è tenuta la
banca a mente dell'art. 117 TUB, in difetto di un'indicazione che espliciti pagina 29 di 35 i criteri e le modalità di calcolo della stessa, non è in grado di conoscere
quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta
commissione alla banca, da ciò discendendo appunto la ragione per
ritenere affetta da nullità la c.m.s. che si limiti ad indicare unicamente la
percentuale di calcolo (Cass., Sez. I, 20/06/2022, n. 19825)” (cfr. Cass.
5359/24).
Nei contratti in oggetto, le clausole di pattuizione della ono nulle Pt_2
per indeterminatezza, non indicando né la base di calcolo, né la periodicità
di capitalizzazione, con la conseguenza che gli addebiti eseguiti a tale titolo debbono essere epurati.
Quanto alla lamentata invalidità delle commissioni sostitutive della
C.M.S. ex art. 2 bis L. 2/2009, si rileva che il C.t.u ha accertato che, ai rapporti oggetto di controversi, è stata applicata solo la commissione di disponibilità fondi, il cui addebito deve considerarsi illegittimo per il periodo anteriore al 18.5.2012.
In particolare, l'art. 2-bis L. n. 2/2009 prevede che: “
1. Sono nulle le
clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo
scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo
inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono
altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una
remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi
a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente
dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una
pagina 30 di 35 remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva
durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il
corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia
predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente
utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura
onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata
dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e
rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione
dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque
la facoltà di recesso del cliente in ogni momento… 3. I contratti in corso
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro
centocinquanta giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento
costituisce giustificato motivo agli effetti dell'articolo 118, comma 1, del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni”)
Nel caso in esame, in assenza di regolare pattuizione della C.M.S. in contratto, anche per il periodo successivo all'entrata in vigore dell'art. 2
bis L. 2/2009, l'addebito della commissione per disposizione fondi,
applicata ai rapporti in oggetto, costituisce addebito illegittimo per mancata pattuizione, non potendo l'istituto bancario avvalersi dell'art. 118
TUB per la previsione della predetta commissione, ed essendo, per converso, necessaria una specifica concorde pattuizione con la cliente.
pagina 31 di 35 Come anticipato, la C.D.F. è stata validamente pattuita il 18.5.2012 (Cfr.
doc. 16).
Pertanto, sulla scorta del calcolo effettuato dal C.T.U. (cfr. Allegato M),
deve essere epurato dal saldo di conto corrente n. 5034138 l'importo di €
1.256,51, pari al valore degli addebiti effettuati dalla a titolo di CP_8
commissione di disponibilità fondi dal 30.9.2009 (data della sua introduzione) sino al 31.3.2012 (ultimo addebito precedente alla pattuizione scritta).
Il sesto motivo, inerente all'applicazione del cd. gioco delle valute, è
fondato.
Il Collegio ha accertato, sulla scorta della C.T.U., che, nei contratti in discorso, sono previste le condizioni applicabili ai versamenti, ma non le condizioni applicabili ai prelievi, per le quali vi è un rimando alle condizioni indicate nei fogli analitici affissi negli sportelli delle filiali.
Attesa l'omessa pattuizione scritta, gli addebiti eseguiti a tale titolo sono nulli e ci si deve attenere ai calcoli effettuati dal C.T.U., che ha ricalcolato i numeri di conto attenendosi alla data di registrazione dell'operazione contabile in luogo della data di valuta.
Il settimo motivo è infondato.
In tema, si rileva che il T.E.G. non costituisce necessariamente un tasso specificamente pattuito, ma rappresenta il risultato della rideterminazione che si ottiene sommando indirettamente al T.A.N. l'interesse aggiuntivo,
pagina 32 di 35 su base annuale, risultante dal conteggio in termini percentuali dei vari istituti previsti in contratto (commissioni di vario genere, di ogni tipo,
aventi la funzione di remunerare la concessione del credito, escluse imposte e spese).
L'indicazione apposita del T.E.G. assolve, pertanto, ad una funzione informativa, non risultando invece necessaria ai fini dell'accertamento circa la sufficiente determinazione dell'interesse corrispettivo effettivo oggetto di pattuizione;
in tali termini essa, ove richiesta dalla legge,
costituisce null'altro se non un mero obbligo informativo, la cui inosservanza, se può giustificare la responsabilità contrattuale della banca,
per i danni eventualmente conseguenti alla carenza informativa, non produce alcuna incertezza in ordine all'ammontare dell'interesse passivo dovuto dal correntista.
Tutto ciò premesso, il C.T.U. ha rideterminato il saldo del conto corrente n. 3926191 al 18 ottobre 2011 in misura pari ad € 26.914,39 a credito del correntista, cui deve aggiungersi la somma di € 1.256,50 indebitamente addebitata a titolo di C.D.F., come sopra emarginato, con la conseguenza che il saldo dare/avere in relazione al conto corrente n. 3926191 deve essere determinato nella misura complessiva di € 28.170,90 a favore dell'appellante al 18 ottobre 2011. Invece, il saldo del conto corrente n.
50341 deve essere determinato nella misura di € 29.256,65 a debito del correntista.
Si precisa che tali importi si intendono al netto del movimento di rettifica pagina 33 di 35 generato dal software per riconciliare i saldi liquidi e i saldi contabili nelle ipotesi di incompletezza della documentazione positivamente acquisita agli atti, atteso che non sono disponibili elementi che consentano di affermare che il saldo dare/avere, nell'intervallo temporale non documentato sia inesistente o inferiore al saldo attivo/passivo iniziale dei successivi estratti conto prodotti (Cfr. Cass. n. 1763/2024; cfr. anche Cass.
n. 23493/2023; da ultimo cfr. Cass. 11735/2024 che, sebbene respinga la domanda del correntista, afferma il principio per cui, nell'ipotesi in cui sia possibile individuare il saldo intermedio, questo costituisce presupposto per la rideterminazione del saldo finale).
Ne discende che, alla luce delle conclusioni rassegnate da parte appellante,
deve essere accertato che alla data del 18 ottobre 2011 il conto corrente n.
3926191 presentava un saldo a credito della correntista di € 28.170,90 e che, invece, il conto corrente n. 50341 alla data del 31 agosto 2015
presentava un saldo a debito della correntista di € 29.256,65; discende altresì che, pertanto, l'appello merita accoglimento nei termini che precedono.
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite di ambo i gradi del giudizio in relazione alle quali, avuto riguardo alla sostanziale reciproca parziale soccombenza, si ritiene la sussistenza delle ragioni di cui all'art. 92 c.p.c.
per l'integrale compensazione delle stesse fra le parti (anche relativamente alle spese di C.T.P.). In forza delle ragioni che precedono restano a carico di entrambe le parti, in via solidale e nella misura del 50% ciascuna nei pagina 34 di 35 rapporti interni, le spese di C.T.U. liquidate come da separati decreti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) in riforma della sentenza del Tribunale Ordinario di Bergamo n.
1401/2019, pubblicata in data 14 giugno 2019 accerta che alla data del 18
ottobre 2011 il conto corrente n. 3926191 presentava un saldo a credito della correntista di € 28.170,90 e che, invece, il conto corrente n. 50341
alla data del 31 agosto 2015 presentava un saldo a debito della correntista di € 29.256,65;
2) compensa fra le parti le spese di lite di ambo i gradi del giudizio;
3) pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in via solidale e con ripartizione nei rapporti interni nella misura del 50% ciascuna, le spese di C.T.U. liquidate come da separati decreti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 17 giugno 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Maura Mancini
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
pagina 35 di 35