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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/05/2025, n. 2519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2519 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione Civile, composta dai magistrati:
dr.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
dr. Michele Magliulo Consigliere
dr.ssa Marielda Montefusco Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta n. 2869/2020, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 566/2020 del Tribunale di Benevento, I Sezione Civile, pubblicata in data 12 marzo 2020, pendente
TRA
(codice fiscale ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(codice fiscale ), rappresentati e difesi dall' avv. Bellino CodiceFiscale_2
1 Elio Panza (codice fiscale ), in virtù della procura in atti CodiceFiscale_3
-appellanti-
E
(codice fiscale , Controparte_1 CodiceFiscale_4
rappresentato e difeso dall'avv. Anna Dello Iacono (codice fiscale C.F._5
), in virtù della procura in atti -appellato-
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.1. Con atto di “citazione per opposizione all'esecuzione ex artt. 615
c.p.c.”, per l'udienza del 13 giugno 2018, notificato in data 1° marzo 2018,
citava in giudizio innanzi al Tribunale di Benevento Controparte_1
, esponendo che: Parte_3
- “con sentenza n. 1920 del 2017, pubblicata il 24 ottobre 2017, emessa
a definizione del procedimento rubricato al R.G. n. 3000478/ 2012, è stato dichiarato risolto il contratto preliminare stipulato in data 21.12.2010 per reciproco inadempimento delle parti, condannando alla restituzione, CP_1
in favore di e , della somma di Parte_1 Parte_2
€100.000,00oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda e sino al soddisfo”;
- “il titolo veniva munito di formula esecutiva in data 31.1.2018 e notificato contestualmente all'atto di precetto” e fino a quel momento, non CP_1
aveva ancora provveduto al pagamento dell'importo;
2 -“i sig.ri e hanno intimato al sig. Pt_1 Pt_2 Controparte_1
di pagare la somma di € 105.381,00 quale sorta capitale comprensiva di interessi
a decorrere dal 30.7.2012 all'1.2.2018, oltre spese sostenute per l'avvio della procedura esecutiva, per un totale di €105.988,63”.
Tanto premesso, l'opponente, precisato che nei confronti della sentenza del Tribunale di Benevento n. 1920/2017 aveva interposto appello con contestuale istanza di sospensione, assumeva, da un lato l'improcedibilità dell'esecuzione intrapresa da e (essendo presupposto Pt_1 Pt_2
necessario per l'azione il passaggio in giudicato della sentenza, stante la natura costitutiva della stessa), dall'altro, nel merito, che gli opposti non avrebbero diritto di ottenere la restituzione della somma corrisposta a titolo di acconto sul prezzo della compravendita, “essendosi verificata la risoluzione di diritto del contratto stesso, così come previsto dal secondo capoverso dell'art. 3 del preliminare, con conseguente diritto del sig. a trattenere la caparra CP_1
ricevuta” pertanto chiedeva all'adito Tribunale di Benevento di:
1) “in via preliminare, concorrendo i gravi motivi innanzi esposti,
sospendere ex art 615 comma 1 c.p.c. l'efficacia esecutiva del titolo”;
2) “in ogni caso, sospendere l'esecuzione ex art. 624 c.p.c., in quanto
l'inizio dell'esecuzione pregiudicherebbe la posizione patrimoniale e morale dell'esponente, nonché la sua reputazione e la sua immagine professionale, non avendo mai i sig.ri offerto in restituzione Pt_1 Parte_4
l'immobile oggetto del contratto preliminare e comunque di proprietà del sig.
”; Controparte_1
3 3) “dichiarare l'inesistenza del diritto dei sig.ri e Parte_1 Parte_5
ad agire in via esecutiva nei confronti del sig.
[...] Controparte_2
, non essendo esecutiva la parte della sentenza che ha condannato il
[...]
comparente alla restituzione della somma versata a titolo di acconto sul maggior prezzo al momento della stipula del contratto preliminare, sia per l'esistenza del
giudizio di impugnazione della sentenza (…) sia per la mancata indicazione del sig.ri e ad offrire l'immediata restituzione dell'immobile(…)”; Pt_1 Pt_2
4) “in ogni caso, condannare i sig.ri e Parte_1 Parte_2
al pagamento delle spese e competenze della presente fase, oltre alle spese generali nella misura del 15%, l'IVA e il C.p.A come per legge”.
I.2. Con comparsa di costituzione del 12 giugno 2018, si costituivano in giudizio e , che deducevano, in via Parte_1 Parte_2
principale, l'inammissibilità dell'opposizione ex art 615 ss., nel merito l'infondatezza delle domande spiegate, chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
I.3. Concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., con sentenza n. 566/2020,
pubblicata il 12 marzo 2020, il Tribunale di Benevento , I Sezione Civile, così provvedeva:
1)“accoglie l'opposizione e accerta l'inidoneità di titolo esecutivo della sentenza del Tribunale di Benevento n. 1920/2017 posta a fondamento del precetto opposto”;
2)“condanna la parte opposta al pagamento delle spese di giudizio in
favore di dell'opponente (cfr. pag. 4 della sentenza di primo grado).
4 II.1. Avverso la predetta sentenza – con citazione per l'udienza del 14 dicembre 2020, notificata il 31 luglio 2020 - e Parte_2 Pt_1
proponevano appello articolando un unico motivo di appello rubricato:
[...]
“Sull'erroneità della sentenza impugnata in merito della provvisoria esecutorietà della statuizione di condanna contenuta in una sentenza esecutiva” (cfr. pag. 6
dell'atto di appello). Chiedevano, pertanto, all'adita Corte di volere: “in accoglimento dei motivi d'appello sopra esposti, riformare integralmente la sentenza impugnata e per l'effetto rigettare l'opposizione proposta dal SI
, accertando e dichiarando il diritto dei SIi e CP_1 Parte_1
ad agire esecutivamente per la restituzione della caparra. Parte_2
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio” (cfr. pag. 10 atto di appello).
II.2. Con comparsa di risposta all'appello depositata in data 16 dicembre
2020, si costituiva in giudizio deducendo Controparte_1
l'infondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
II.3. All'udienza del giorno 20 febbraio 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, le parti depositavano le proprie note conclusive e la causa veniva rimessa in decisione con assegnazione dei termini ridotti (40+20) ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi, l'ultimo dei quali è venuto a scadere in data 22 aprile 2025.
Nelle more, in data 1° aprile 2025, gli appellanti depositavano comparsa conclusionale nella quale evidenziavano che “è intervenuta la cessazione della
materia del contendere, per effetto del passaggio in giudicato della sentenza n.
1920/2017 del Tribunale di Benevento, su cui si fonda il diritto degli odierni
5 appellanti ad agire esecutivamente per la restituzione della somma corrisposta
a titolo di caparra”. Precisavano anche che “ è circostanza pacifica e non controversa che la sentenza n. 1920/2017 del Tribunale di Benevento, confermata in appello, non sia mai stata impugnata nei termini di legge mediante ricorso per cassazione” pertanto “ detta pronuncia è divenuta definitiva
e irrevocabile, producendo effetti vincolanti ed acquisendo efficacia di giudicato sostanziale, sia sotto il profilo dell'accertamento, sia sotto il profilo della sua eventuale esecutorietà”. Di conseguenza, ribadivano che è venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio “posto che la contestazione circa
l'asserita inefficacia del titolo esecutivo azionato dagli appellanti non ha più
alcuna ragione d'essere, essendo venuto meno ogni presupposto logico – giuridico dell'opposizione all'esecuzione”.
Alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., il fascicolo veniva rimesso al
Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il Tribunale di Benevento – dopo avere preliminarmente rilevato l'inammissibilità dei “motivi con i quali il censura la sentenza n. CP_1
1920/2017 per non aver ritenuto essenziale il termine per la stipula del contratto definitivo, così contestando la pretesa dei promittenti acquirenti alla restituzione della caparra” (cfr. pag. 2 della sentenza)- ha accolto l'opposizione ex art. 615
c.p.c. proposta da avverso il precetto notificatogli Controparte_1
in data 20 febbraio 2018, unitamente alla sentenza n. 1920/2017 con cui gli era stato intimato di pagare in favore di Parte_3
l'importo di € 105.381,00 a titolo di restituzione della caparra ad essi versata, in occasione della stipulata del preliminare di vendita, oltre alle spese di precetto.
6 A fondamento della decisione, ha osservato che:
-“il precetto opposto nel presente giudizio si fonda su una sentenza e quindi su un titolo di formazione giudiziale”,
“la sentenza n. 1920/2017 (…) ha pronunciato la risoluzione di un contratto
di compravendita immobiliare per reciproco inadempimento di entrambe le parti ha natura di sentenza costitutiva”;
“l'azione ordinaria di risoluzione per inadempimento per colpa ex art. 1453
c.c. tende ad una pronuncia costitutiva, diretta a sciogliere il vincolo contrattuale. Corollario del principio è che le restituzioni a favore della parte adempiente, in caso di risoluzione del contratto non ineriscono ad
un'obbligazione risarcitoria, ma derivano dal venir meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni
(art. 1458 c.c.). Ciò comporta , quale naturale conseguenza, che solo dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di risoluzione contrattuale, ex art. 1453 c.c., questa possa essere portata coattivamente ad esecuzione”
(cfr. pag.
3-4 della sentenza impugnata).
2. Preliminarmente, va accolta la domanda di cessazione della materia del contendere, proposta dagli odierni appellanti negli scritti conclusionali, atteso che, nelle more del presente giudizio, è intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza n. 1920/2017 del Tribunale di Benevento, all'origine della presente opposizione a precetto (sentenza azionata, si ripete, in sede esecutiva da e da , quali promissari Parte_2 Parte_1
acquirenti, onde ottenere la restituzione della caparra versata alla controparte
7 a seguito della pronunciata risoluzione del contratto preliminare tra i medesimi intercorso).
Part È evidente, infatti, il venir meno, in capo odierni appellanti, del loro concreto interesse alla prosecuzione del presente giudizio di opposizione all'esecuzione e dunque ad ottenere una pronuncia di merito da parte del giudice adito: in altre parole, ogni contestazione circa l'asserita inefficacia del titolo esecutivo azionato non ha più alcuna ragion d'essere, essendo venuto meno ogni presupposto logico-giuridico dell'opposizione.
2.1. In generale, giova rammentare che gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali:
l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo.
Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in
8 essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali -anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass.
SU 128.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (cfr. Cass., 7.3.97, n. 2038;
Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass.,
11.4.95, n. 4151).
9 Anche più di recente, la Suprema Corte ha ribadito (cfr. ord.6444/2019) che “la cessazione della materia del contendere, quando sopravviene in sede di impugnazione, evidenzia una situazione oggettiva che palesa (per ragioni che possono essere diverse: transazione novativa, riconoscimento della fondatezza della pretesa con definizione della controversia, adempimento ecc.) la non
necessità di una pronuncia sulla domanda e, in suo luogo, proprio l'interesse delle parti a una pronuncia che, dichiarando la cessazione della materia del contendere, attesti che la lite è definita”.
In altre parole, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti e, cioè, se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa, come nel caso di specie, una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (in tali sensi Cass. 11.1.2006 n.271; 2.8.2004 n.14775).
Diversante opinando, la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte
10 in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.
(Cass.sez.un. 28.9.2000 n.1048; 25.3.2010 n.7185; 3.3.2006 n.4714).
Contrariamente a quanto sostiene la parte appellata, non è necessaria la sussistenza di un accordo delle parti coinvolte nel giudizio al fine della dichiarazione di cessata materia del contendere, così come di recente ribadito dalla Suprema Corte, nella ordinanza n. 3447 del 31 ottobre 2023: “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno
dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo tra le parti” .
2.2. Nella vicenda in esame, a parere della Corte, sicuramente il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Benevento n. 1920/2017, azionata in sede esecutiva, non può non rappresentare un 'fatto tale da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti”, posto che una pronuncia sulla provvisoria esecutività della suindicata sentenza risulterebbe del tutto irrilevante a seguito del sopraggiunto e oramai incontestato passaggio in
11 giudicato di detta pronuncia costitutiva per decorrenza del relativo termine di impugnazione.
Tuttavia, permanendo il contrasto tra le parti in ordine alle spese processuali, è necessario far ricorso al criterio della soccombenza virtuale e valutare la fondatezza della domanda e stabilire quale sarebbe stata l'incidenza della soccombenza se il giudizio fosse stato definito con una pronuncia di merito, in quanto “naturale corollario di un tal genere di pronuncia” (C. cass. ord. N.
3447/2023).
A tal fine, onde valutare, in via prognostica, la fondatezza della intrapresa azione esecutiva, su iniziativa dei promissari acquirenti, questa Corte è tenuta ad esaminare la questione relativa alla possibilità o meno di anticipare gli effetti restitutori della sentenza costitutiva n. 1920/2017 (rispetto al passaggio in giudicato della stessa) con la quale il Tribunale di Benevento aveva dichiarato la risoluzione del contratto preliminare di vendita e disposto, contestualmente, la condanna alla restituzione della caparra in favore degli odierni appellanti.
Sul punto, appare utile richiamare in tema di provvisoria esecutività delle sentenze costitutive, l'orientamento delle Sezioni Unite che, risolvendo la querelle sul punto, hanno affermato che “ sono immediatamente esecutive soltanto le statuizioni condannatorie meramente dipendenti da una pronuncia costitutiva principale, e no anche quelle legate alla sentenza costitutiva da un vincolo sinallagmatico non potendo queste essere esecutive prima del passaggio in giudicato della sentenza stessa” (C. Cass., SSUU, n. 4059/2010).
12 Tale orientamento è stato da ultimo ripreso nella sent. della Corte di
Cassazione n. 27146 dell'8 ottobre 2021, secondo cui “L'anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effetti discendenti da statuizioni condannatorie contenute in sentenze costitutive, non è consentita, essendo necessario il passaggio in giudicato, soltanto nei casi in cui la statuizione condannatoria è
legata all'effetto costitutivo da un vero e proprio nesso sinallagmatico (come nel caso di condanna al pagamento del prezzo della compravendita nella sentenza costitutiva del contratto definitivo non concluso) e nei casi in cui essa sia legata da un nesso di corrispettività rispetto alla statuizione costitutiva, potendo la sua immediata esecutività alterare la posizione di parità tra i contendenti;
è invece
consentita quando la statuizione condannatoria è meramente dipendente dall'effetto costitutivo, essendo detta anticipazione compatibile con la produzione dell'effetto costitutivo nel successivo momento temporale del passaggio in giudicato.”
Ciò detto, occorre stabilire se il capo di condanna alle restituzioni oggetto di controversia debba qualificarsi come “sinallagmatico”, oppure come
“meramente dipendente” dall'effetto costitutivo.
Orbene, secondo questo Collegio, deve escludersi che la statuizione ad oggetto la condanna alla restituzione in favore della parte adempiente, della caparra versata, ove sia stata dichiarata la risoluzione del contratto, sia collegata alla statuizione di risoluzione da un rapporto di sinallagmaticità o di corrispettività, da intendersi “ quando il capo condannatorio costituisca un
elemento costitutivo delle altre statuizioni, sicché mancando l'esecuzione di quello, non sarebbero applicabili questi”.
13 In questo caso, infatti, l'esecuzione provvisoria della statuizione con cui la parte soccombente è condannata a restituire la caparra è funzionale ad adattare la realtà fattuale a quella giuridica, senza che da questa discenda un'alterazione del rapporto tra le parti, dalla quale non può non conseguirne la qualificazione come meramente dipendente e pertanto, provvisoriamente esecutivo tra le parti.
Così qualificato il capo di condanna alle restituzioni, a parere di chi scrive, correttamente e , quali promissari acquirenti, Parte_1 Parte_2 Pt_2
intraprendevano l'esecuzione azionando la sentenza n. 1920/2017 dichiarativa della risoluzione per reciproco inadempimento delle parti del contratto preliminare di compravendita immobiliare del 21 dicembre 2010, contenente la condanna del promittente venditore, , alla restituzione in loro Controparte_1
favore dell'importo della caparra versata pari alla somma di € 100.000,00.
Di conseguenza, facendo corretta applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale, le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico di e liquidate come in dispositivo, applicando Controparte_1
i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147 del 13 agosto
2022) in base a valori tra i minimi ed i medi tariffari, con esclusione, per il giudizio di appello, della fase istruttoria (non espletata in questo grado) e tenuto conto del valore della causa ( da ragguagliare allo scaglione che va da €
52.000,1 ad € 260.000,00 ), della natura dell'affare, delle questioni trattate.
Resta assorbita la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. della parte appellante avanzata dalla parte appellata peraltro solo in sede di comparsa conclusionale.
14
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e con Parte_1 Parte_2
atto di citazione per l'udienza del 14 dicembre 2020, notificato, il 31 luglio
2020- avverso la sentenza del Tribunale di Benevento, I Sezione Civile, n.
566/2020, pubblicata il 12 marzo 2020, così provvede:
A) dichiara cessata la materia del contendere;
B) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1
e delle spese di entrambi i gradi di
[...] Parte_2
giudizio, che liquida, per il primo grado, in € 14.103,00 a titolo di compenso professionale, oltre il rimborso per spese generali al 15%,
Iva e Cpa come per legge, e, per il secondo grado, in € 759,00 per gli esborsi, € 9.991,00 a titolo di compenso professionale, oltre il rimborso per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 6 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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