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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 28/03/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Silvia Rita Fabrizio Presidente rel.
Dr. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Dr. Federico Ria Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di reclamo iscritto al N° 1077 del R.G. dell'anno 2024, pro- posto da:
con sede in Atri (TE), Corso Elio Controparte_1
Adriano n. 1/3, in persona del legale rappresentante Avv. Antonino Macera,
Società partecipante al e per essa, in Controparte_2
qualità di mandataria con rappresentanza, giusta procura speciale rilasciata in data 03 marzo 2021 per atto a rogito del Notaio di Giulianova Persona_1
(TE), registrata in Giulianova in data 04 marzo 2021 al n. 1067 1T,
[...]
con sede legale in Controparte_3
Roma alla Via Lucrezia Romana n. 41/47, C.F. e partita IVA , in P.IVA_1 persona del Procuratore nato a [...] il [...] Controparte_4
a tanto abilitato e munito degli opportuni poteri, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 ottobre 2023 e conseguente procura, conferita in esecuzione della stessa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e le- gale rappresentante della Società Maurizio Manfrin per scrittura privata auten- ticata dal Notaio di Roma del 16 novembre 2023, Reperto- Persona_2 rio 10148 Raccolta 7029, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 4 in data 21.11.2023 al n. 38589 serie 1T, per elezione domiciliata in Giuliano- va, Largo del Forno, 11, presso e nello Studio Legale STUDIO LEGALE Avv. Giuseppe Di Giandomenico Patrocinante in Cassazione Largo Del Forno n°
11 Telefono e Fax (085) 8000657 64021 GIULIANOVA PAESE (TE) Part.
IVA dell'Avv. Giuseppe Di Giandomenico (C.F.: – C.F._1
[... per eventuali comunicazioni - e-mail:
, che la rappresenta e difende giusta Email_1
procura rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente atto;
- reclamante -
CONTRO
nato a [...] il [...], nella qualità di com- Controparte_5 CP_6
missario giudiziale della procedura di concordato minore R.G. P.U.111-
1/2023, n. 3 e 4/2024 reg. Concordati minori Tribunale di Teramo;
per
[...]
, nato a [...] il [...] e per , Parte_1 Parte_2
nata a [...] il [...], residenti in [...], tutti rappresentati e difesi dall'avv. Mariano Di Giancroce, con studio in Atri (TE), Via A. Finocchi n. 20, in forza di procure allegate a questo atto ed inserite nella busta telematica, elettivamente domiciliati presso il recapito del loro procuratore in L'Aquila, Via F.P. Tosti n. 40/E (studio avv.
Vincenzo Salvi), autorizzati alla costituzione in giudizio con provvedimento del G.D. del Tribunale di Teramo datato 07.02.2025 (all. 6).
- reclamato non costituito -
OGGETTO: reclamo contro sentenza n. 94/2024 del 25/10/2024 del Tribuna- le di Teramo di omologazione del concordato minore.
CONCLUSIONI
Per la reclamante: “chiede che la sentenza venga riformata dalla Corte di Ap- pello adita per i motivi indicati nel presente reclamo ed, in particolare, venga dichiarata la sua nullità per contraddittorietà della decisione in quanto non po- tevano essere ricompresi nel concordato minore i debiti della società
[...]
e dei soci illimitatamente responsabili dopo l'esplicita loro esclu- Parte_3
2 sione operata con l'ordinanza del 07 marzo 2024; nella denegata ipotesi in cui la Corte adita dovesse ritenere che la sentenza non vada annullata per i motivi addotti, chiede che la Corte riformi la sentenza reclamata affermando che il credito privilegiato vantato nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e non debba essere declassato in chi- Controparte_7 Controparte_8
Contr rografo in quanto la poteva esprimere il voto prevedendo il piano il pa- gamento del credito privilegiato in quattro anni ed, in ogni caso, in quanto l'espressione di voto non ha comportato alcuna rinuncia al privilegio vantato Contr dalla in quanto la stessa vanta anche un credito chirografario per natura nei confronti dei debitori,, con ogni conseguenza di legge e con condanna alle spese e competenze di lite.”
Per i reclamati: “Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita, previa fissazione dell'udienza di discussione con scambio di scritti difensivi ex art. 281 quin- quies c. 2 c.p.c. , - dichiarare il reclamo inammissibile ovvero, in subordine, infondato;
- condannare il reclamante al pagamento delle spese processuali come da tariffa vigente secondo il valore della controversia;
- condannare il reclamante al risarcimento del danno ex artt. 51 c. 15 CCII.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza reclamata ha omologato la proposta di concordato minore pre- sentata congiuntamente da nella qualità di titolare Controparte_7 dell'omonima ditta individuale, che risulta ancora attiva e da Parte_4
, quale familiare convivente e in stato di sovraindebitamento comune
[...]
a quello del primo, nella specie derivante dalla attività di impresa svolta da entrambi quali soci illimitatamente responsabili della società , Controparte_9 con conseguente soddisfazione del requisito di cui all'art. 66, co. 1 CCII.
1.2. Il Tribunale ha verificato la ricorrenza dei presupposti di legge, ossia la presenza della relazione dell'OCC e della documentazione ex artt. 75 e 76
CCII, che ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica
3 e patrimoniale, nonché lo stato di sovraindebitamento dei ricorrenti, privi dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la sottoposizione a liquidazione giudiziale, atteso che, da un lato, la ditta individuale del Ciancaglione non superava le soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), nn. 1, 2 e 3 CCII ed atteso altresì che, dall'altro, entrambi i ricorrenti, agli effetti del combinato disposto degli artt.
74, co. 1 e 2, co. 1, lett. c) CCII, non erano assoggettabili, quali soci illimita- tamente responsabili della società , alla liquidazione giudizia- Controparte_9
le, o ad altre procedure liquidatorie, risultando questa essere stata cancellata in data 10/11/2021.
1.3. Nell'indicare la esposizione debitoria dei ricorrenti, il Tribunale ha consi- derato, oltre a quella personale del (€303.723,64) e quella della CP_7
(€24.303,66), anche quella gravante sulla società (€ Pt_2 Controparte_9
111.696,78), “della quale i ricorrenti rispondono solidalmente ed illimitata- mente in qualità di suoi soci illimitatamente responsabili, con conseguente ne- cessità di ricomprendere la esposizione debitoria societaria nel passivo ad essi riferibile”, per un totale di € 463.465,50, considerati i crediti prededucibili della procedura (pari ad € 23.741,42), a fronte della quale era previsto il pa- gamento di € 42.600,00 annui per quattro anni, da destinarsi al soddisfacimen- to parziale dei creditori, distinti in otto classi.
1.4. Il giudicante ha evidenziato come la proposta avesse riscontrato l'adesione del 100% dei crediti ammessi al voto, avendo comunicato espres- samente la propria adesione i creditori Guber Banca Spa, in nome e per conto di (cessionaria del credito privilegiato in originaria Controparte_10
titolarità di Banca Agrileasing – ICCREA Banca S.p.A.) e Controparte_1
, risultando, pertanto, raggiunta la percentuale di cui
[...] all'art. 79, comma 1 CCII. Ha quindi specificato che: “La espressione del voto da parte di Guber Banca Spa, in nome e per conto di Controparte_10
(cessionaria del credito privilegiato in originaria titolarità di Banca Agrilea- sing – ICCREA Banca S.p.A.) e di CP_1 Parte_5
[...] omporta, ai sensi degli artt. 79, co. 1, quarto periodo CCII, la
[...]
rinuncia al privilegio dagli stessi vantato, non risultando precisato nella di- chiarazione di voto a quale parte di credito il voto sia riferito.”
1.5. Ha pertanto omologato la proposta di concordato minore presentata da
(nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale) Controparte_7
e nella qualità di familiare convivente del primo. Parte_2
2. Avverso la sentenza ha proposto reclamo la Controparte_1 evidenziando, innanzitutto, come il ricorso per l'ammissione al concordato minore fu proposto anche dalla , ma quella domanda fu dichia- Controparte_9 rata inammissibile ai sensi dell'art. 33, comma 4, CCII per essere stata cancel- lata in data 10/11/2021. Essa era creditrice esclusivamente della società
[...]
della somma di euro 32.771,89 per il mutuo ipotecario n. CP_9
003/3851, nonché della somma di euro 11.031,35 per l'esposizione del conto Contr corrente acceso presso la dell' relativamente al con- Controparte_1
to corrente n. 301384 ed aveva espresso adesione alla proposta di concordato minore relativa a e a . Controparte_7 Parte_2
2.1. Ha quindi affidato le censure alla decisione a n. 2 motivi, che saranno de- libati partitamente:
1) La sentenza impugnata deve essere dichiarata nulla per contraddittorietà: non potevano essere ricompresi nel concordato minore i debiti della so- cietà e dei soci illimitatamente responsabili dopo Controparte_9
l'esplicita loro esclusione con l'ordinanza del 7 marzo 2024;
2) ) il giudice ha errato nel ritenere (pagina 4 sentenza) che “l'espressione del voto da parte della comporta, ai sensi Controparte_1 dell'art. 79, comma 1, quarto periodo CCII, la rinuncia al privilegio dagli stessi vantato, non risultando precisato nella dichiarazione di voto, a qua- le parte di credito il voto sia riferito”. Ha quindi concluso come in epigra- fe.
5 3. Si sono costituiti con unico atto, resistendo al reclamo, il Commissario
Giudiziale della procedura, dott. e i ricorrenti Controparte_11 Pt_6
e concludendo come in epigrafe.
[...] Pt_2
4. Vanno ora delibati i motivi del reclamo, entrambi infondati. Contr
4.1. Ed invero, con il primo, la sostiene che, stante la dichiarazione di inammissibilità della domanda proposta dalla e stante la di- Controparte_9 sposizione di cui all'art. 33 comma 4 CCII citata, il Giudice non potesse omologare il concordato minore includendovi anche i debiti che gravano sul- la e sui soci illimitatamente responsabili e Controparte_9 CP_7 Pt_4
, avendo questo ad oggetto solo la posizione debitoria della ditta
[...] [...]
e di quale familiare convivente. Parte_7 Parte_2
4.2. La sentenza va pienamente condivisa sul punto, essendo principi generali del diritto civile quelli per cui i soci della s.n.c. sono personalmente ed illimi- tatamente responsabili delle obbligazioni sociali (art 2291 cc), sicché essi riuniscono su di sé i debiti personali e i debiti sociali;
pertanto, il debitore ri- sponde di tutti i suoi debiti con il proprio patrimonio, che è unico ed inscin- dibile (art. 2740 cc), salvi i casi tassativamente previsti dalla legge e, nello specifico, deve considerarsi pure che e Controparte_7 Parte_8
Contr
sono anche fideiussori della in favore di
[...] Controparte_9
4.3. Peraltro, una volta cancellata la s.n.c. il 10.11.2021, che così si è estinta, si è verificato un fenomeno di natura successoria in forza del quale anche di- ritti, obbligazioni e beni si sono trasferiti ai soci (Cass. ord. 11411/2024) e tut- ti i debiti dei ricorrenti, qualsiasi origine abbiano, sono garantiti dal medesimo patrimonio, sicché è inattuabile la proposta della reclamante, che chiede di escludere dal concordato i debiti della società , che più non esi- Controparte_9
ste, e quelli dei soci illimitatamente responsabili, che dunque fanno sempre capo alle persone dei ricorrenti e, che sono ovviamente garantiti, come gli al- tri, dallo stesso loro patrimonio. E' dunque corretta la sentenza laddove rileva che la esposizione debitoria della società estinta debba essere ormai ricompre-
6 sa nel passivo riferibile ai ricorrenti, quali suoi soci illimitatamente responsa- bili.
4.4. In proposito le controparti hanno evidenziato, altresì, che il motivo sareb-
Contr be inammissibile per carenza di interesse ad agire, posto che, del credito i ricorrenti chiesero l'ammissione per l'intero e con il grado privilegiato, pro- ponendo, cioè, di pagarlo integralmente.
4.5. In realtà tanto si chiarisce delibando il secondo motivo, dedotto in via su- bordinata, con il quale la reclamante contesta la motivazione che ha portato il
Giudice ad affermare che la dichiarazione di voto all'uopo espressa sia da considerarsi rinuncia ai sensi dell'art. 79, primo comma, quarto periodo, CCII.
4.6. Ha in proposito esposto che, pur essendo il concordato minore non aper- to alla società ” ed ai suoi due soci illimitatamente responsa- Controparte_9
Contr bili, veniva notificato dal Commissario anche ad essa che, di conseguen- za, con PEC del 08 aprile 2024, esprimeva erroneamente adesione al concor- dato minore, in quanto questo non aveva coinvolto la società Controparte_9
ed i suoi soci illimitatamente responsabili, che rappresentavano e rappresenta- no gli unici debitori di essa reclamante.
4.7. In ogni caso, ha ritenuto non condivisibile la conclusione del giudicante, secondo cui, a seguito dell'espressione del voto da parte sua senza la specifica indicazione del credito di riferimento, questa fosse da interpretare come ri- nuncia alla prelazione, visto che, nello specifico, il pagamento era dilazionato in quattro anni, il che le conferiva il diritto al voto anche in quei termini, ri- chiamando arresti giurisprudenziali in tema di composizione della crisi da so- vraindebitamento (Cass. n. 17391/2020) secondo cui “gli accordi di ristruttu- razione dei debiti come pure i piani del consumatore possono prevedere una dilazione del pagamento dei crediti prelatizi, oltre il termine annuale previsto dall'art. 8, comma 4, l. n. 3 del 2012, purché ai titolari di tali crediti sia attri- buito il diritto di voto, tenuto conto che detta dilazione, anche se di lunga du- rata, non pone un problema di fattibilità giuridica, ma influisce soltanto sulla
7 valutazione di convenienza per i creditori”. In ogni caso, in base alla Giuri- sprudenza richiamata, da ritenersi applicabile anche al concordato, la proposta di pagamento effettuata dai ricorrenti in un lasso temporale di anni quattro an- che del credito privilegiato dà la possibilità al creditore privilegiato di espri- mere il voto, senza che ciò sia da considerarsi rinuncia al privilegio.
4.8. Inoltre, oltre a vantare un credito privilegiato, essa vantava anche un cre- dito chirografario di euro 11.031,35, come chirografo naturale. Pertanto, do- veva ritenersi che la comunicazione fatta in data 08 aprile 2024, pur se non conteneva l'indicazione per quale credito si esprimesse, implicitamente si ri- ferisse al credito chirografario.
5. Il motivo, posto anche in modo contraddittorio laddove prima vorrebbe ri- ferire la dichiarazione di voto al credito privilegiato e poi – e solo – al credito chirografario, è infondato. Il diritto di voto è stato esercitato regolarmente da
Contr
e non contiene la precisazione a quale parte di credito il voto sia riferito, posto che il voto non avrebbe comportato la rinuncia al privilegio se la recla- mante avesse effettuato questa precisazione. Infatti, per l'art. 79, comma 1, quarto periodo CCII il voto non spetta ai creditori privilegiati per i quali sia previsto l'integrale soddisfacimento;
i prelatizi partecipano al voto solo laddo- ve la proposta ne preveda la soddisfazione parziale: in tal caso, la norma di- spone che essi partecipino al voto in qualità di chirografari per la sola parte di credito destinata a rimanere insoddisfatta, ovviamente con la necessaria speci- ficazione.
5.1. La giurisprudenza citata dalla reclamante, peraltro relativa ad altri istitu- ti, fa riferimento al diritto di voto ma non alle conseguenze delle modalità del suo esercizio, espressamente disciplinate dalla disposizione di cui all'art. 79
CCII, correttamente applicata in prime cure.
5.2. Il reclamo è dunque infondato e deve essere respinto, non ravvisandosi tuttavia profili rilevanti (malafede e colpa grave) ai sensi della disposizione di cui all'art. 51 comma 15 CCII richiamata dai resistenti.
8 5.3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al dm 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e delle attività processuali effettivamente svolte (con con- seguente esclusione dei compensi per le fasi di trattazione ed istruttoria, che non hanno avuto luogo), con riduzione della tariffa media in ragione della non complessità della vicenda.
13. Deve darsi atto, infine, a norma dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r.
115/2002, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della recla- mante medesima, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo interamente rigettato.
P.Q.M.
1) rigetta il reclamo;
2) condanna la reclamante a rimborsare ai resistenti le spese del presente pro- cedimento, liquidate in € 4.502,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed IVA
e CAP come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, dichiara la sussisten- za dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso nella camera di consiglio del 26/02/2025
Il Presidente estensore
Silvia Rita Fabrizio
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Silvia Rita Fabrizio Presidente rel.
Dr. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Dr. Federico Ria Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di reclamo iscritto al N° 1077 del R.G. dell'anno 2024, pro- posto da:
con sede in Atri (TE), Corso Elio Controparte_1
Adriano n. 1/3, in persona del legale rappresentante Avv. Antonino Macera,
Società partecipante al e per essa, in Controparte_2
qualità di mandataria con rappresentanza, giusta procura speciale rilasciata in data 03 marzo 2021 per atto a rogito del Notaio di Giulianova Persona_1
(TE), registrata in Giulianova in data 04 marzo 2021 al n. 1067 1T,
[...]
con sede legale in Controparte_3
Roma alla Via Lucrezia Romana n. 41/47, C.F. e partita IVA , in P.IVA_1 persona del Procuratore nato a [...] il [...] Controparte_4
a tanto abilitato e munito degli opportuni poteri, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 ottobre 2023 e conseguente procura, conferita in esecuzione della stessa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e le- gale rappresentante della Società Maurizio Manfrin per scrittura privata auten- ticata dal Notaio di Roma del 16 novembre 2023, Reperto- Persona_2 rio 10148 Raccolta 7029, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 4 in data 21.11.2023 al n. 38589 serie 1T, per elezione domiciliata in Giuliano- va, Largo del Forno, 11, presso e nello Studio Legale STUDIO LEGALE Avv. Giuseppe Di Giandomenico Patrocinante in Cassazione Largo Del Forno n°
11 Telefono e Fax (085) 8000657 64021 GIULIANOVA PAESE (TE) Part.
IVA dell'Avv. Giuseppe Di Giandomenico (C.F.: – C.F._1
[... per eventuali comunicazioni - e-mail:
, che la rappresenta e difende giusta Email_1
procura rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente atto;
- reclamante -
CONTRO
nato a [...] il [...], nella qualità di com- Controparte_5 CP_6
missario giudiziale della procedura di concordato minore R.G. P.U.111-
1/2023, n. 3 e 4/2024 reg. Concordati minori Tribunale di Teramo;
per
[...]
, nato a [...] il [...] e per , Parte_1 Parte_2
nata a [...] il [...], residenti in [...], tutti rappresentati e difesi dall'avv. Mariano Di Giancroce, con studio in Atri (TE), Via A. Finocchi n. 20, in forza di procure allegate a questo atto ed inserite nella busta telematica, elettivamente domiciliati presso il recapito del loro procuratore in L'Aquila, Via F.P. Tosti n. 40/E (studio avv.
Vincenzo Salvi), autorizzati alla costituzione in giudizio con provvedimento del G.D. del Tribunale di Teramo datato 07.02.2025 (all. 6).
- reclamato non costituito -
OGGETTO: reclamo contro sentenza n. 94/2024 del 25/10/2024 del Tribuna- le di Teramo di omologazione del concordato minore.
CONCLUSIONI
Per la reclamante: “chiede che la sentenza venga riformata dalla Corte di Ap- pello adita per i motivi indicati nel presente reclamo ed, in particolare, venga dichiarata la sua nullità per contraddittorietà della decisione in quanto non po- tevano essere ricompresi nel concordato minore i debiti della società
[...]
e dei soci illimitatamente responsabili dopo l'esplicita loro esclu- Parte_3
2 sione operata con l'ordinanza del 07 marzo 2024; nella denegata ipotesi in cui la Corte adita dovesse ritenere che la sentenza non vada annullata per i motivi addotti, chiede che la Corte riformi la sentenza reclamata affermando che il credito privilegiato vantato nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e non debba essere declassato in chi- Controparte_7 Controparte_8
Contr rografo in quanto la poteva esprimere il voto prevedendo il piano il pa- gamento del credito privilegiato in quattro anni ed, in ogni caso, in quanto l'espressione di voto non ha comportato alcuna rinuncia al privilegio vantato Contr dalla in quanto la stessa vanta anche un credito chirografario per natura nei confronti dei debitori,, con ogni conseguenza di legge e con condanna alle spese e competenze di lite.”
Per i reclamati: “Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita, previa fissazione dell'udienza di discussione con scambio di scritti difensivi ex art. 281 quin- quies c. 2 c.p.c. , - dichiarare il reclamo inammissibile ovvero, in subordine, infondato;
- condannare il reclamante al pagamento delle spese processuali come da tariffa vigente secondo il valore della controversia;
- condannare il reclamante al risarcimento del danno ex artt. 51 c. 15 CCII.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza reclamata ha omologato la proposta di concordato minore pre- sentata congiuntamente da nella qualità di titolare Controparte_7 dell'omonima ditta individuale, che risulta ancora attiva e da Parte_4
, quale familiare convivente e in stato di sovraindebitamento comune
[...]
a quello del primo, nella specie derivante dalla attività di impresa svolta da entrambi quali soci illimitatamente responsabili della società , Controparte_9 con conseguente soddisfazione del requisito di cui all'art. 66, co. 1 CCII.
1.2. Il Tribunale ha verificato la ricorrenza dei presupposti di legge, ossia la presenza della relazione dell'OCC e della documentazione ex artt. 75 e 76
CCII, che ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica
3 e patrimoniale, nonché lo stato di sovraindebitamento dei ricorrenti, privi dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la sottoposizione a liquidazione giudiziale, atteso che, da un lato, la ditta individuale del Ciancaglione non superava le soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), nn. 1, 2 e 3 CCII ed atteso altresì che, dall'altro, entrambi i ricorrenti, agli effetti del combinato disposto degli artt.
74, co. 1 e 2, co. 1, lett. c) CCII, non erano assoggettabili, quali soci illimita- tamente responsabili della società , alla liquidazione giudizia- Controparte_9
le, o ad altre procedure liquidatorie, risultando questa essere stata cancellata in data 10/11/2021.
1.3. Nell'indicare la esposizione debitoria dei ricorrenti, il Tribunale ha consi- derato, oltre a quella personale del (€303.723,64) e quella della CP_7
(€24.303,66), anche quella gravante sulla società (€ Pt_2 Controparte_9
111.696,78), “della quale i ricorrenti rispondono solidalmente ed illimitata- mente in qualità di suoi soci illimitatamente responsabili, con conseguente ne- cessità di ricomprendere la esposizione debitoria societaria nel passivo ad essi riferibile”, per un totale di € 463.465,50, considerati i crediti prededucibili della procedura (pari ad € 23.741,42), a fronte della quale era previsto il pa- gamento di € 42.600,00 annui per quattro anni, da destinarsi al soddisfacimen- to parziale dei creditori, distinti in otto classi.
1.4. Il giudicante ha evidenziato come la proposta avesse riscontrato l'adesione del 100% dei crediti ammessi al voto, avendo comunicato espres- samente la propria adesione i creditori Guber Banca Spa, in nome e per conto di (cessionaria del credito privilegiato in originaria Controparte_10
titolarità di Banca Agrileasing – ICCREA Banca S.p.A.) e Controparte_1
, risultando, pertanto, raggiunta la percentuale di cui
[...] all'art. 79, comma 1 CCII. Ha quindi specificato che: “La espressione del voto da parte di Guber Banca Spa, in nome e per conto di Controparte_10
(cessionaria del credito privilegiato in originaria titolarità di Banca Agrilea- sing – ICCREA Banca S.p.A.) e di CP_1 Parte_5
[...] omporta, ai sensi degli artt. 79, co. 1, quarto periodo CCII, la
[...]
rinuncia al privilegio dagli stessi vantato, non risultando precisato nella di- chiarazione di voto a quale parte di credito il voto sia riferito.”
1.5. Ha pertanto omologato la proposta di concordato minore presentata da
(nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale) Controparte_7
e nella qualità di familiare convivente del primo. Parte_2
2. Avverso la sentenza ha proposto reclamo la Controparte_1 evidenziando, innanzitutto, come il ricorso per l'ammissione al concordato minore fu proposto anche dalla , ma quella domanda fu dichia- Controparte_9 rata inammissibile ai sensi dell'art. 33, comma 4, CCII per essere stata cancel- lata in data 10/11/2021. Essa era creditrice esclusivamente della società
[...]
della somma di euro 32.771,89 per il mutuo ipotecario n. CP_9
003/3851, nonché della somma di euro 11.031,35 per l'esposizione del conto Contr corrente acceso presso la dell' relativamente al con- Controparte_1
to corrente n. 301384 ed aveva espresso adesione alla proposta di concordato minore relativa a e a . Controparte_7 Parte_2
2.1. Ha quindi affidato le censure alla decisione a n. 2 motivi, che saranno de- libati partitamente:
1) La sentenza impugnata deve essere dichiarata nulla per contraddittorietà: non potevano essere ricompresi nel concordato minore i debiti della so- cietà e dei soci illimitatamente responsabili dopo Controparte_9
l'esplicita loro esclusione con l'ordinanza del 7 marzo 2024;
2) ) il giudice ha errato nel ritenere (pagina 4 sentenza) che “l'espressione del voto da parte della comporta, ai sensi Controparte_1 dell'art. 79, comma 1, quarto periodo CCII, la rinuncia al privilegio dagli stessi vantato, non risultando precisato nella dichiarazione di voto, a qua- le parte di credito il voto sia riferito”. Ha quindi concluso come in epigra- fe.
5 3. Si sono costituiti con unico atto, resistendo al reclamo, il Commissario
Giudiziale della procedura, dott. e i ricorrenti Controparte_11 Pt_6
e concludendo come in epigrafe.
[...] Pt_2
4. Vanno ora delibati i motivi del reclamo, entrambi infondati. Contr
4.1. Ed invero, con il primo, la sostiene che, stante la dichiarazione di inammissibilità della domanda proposta dalla e stante la di- Controparte_9 sposizione di cui all'art. 33 comma 4 CCII citata, il Giudice non potesse omologare il concordato minore includendovi anche i debiti che gravano sul- la e sui soci illimitatamente responsabili e Controparte_9 CP_7 Pt_4
, avendo questo ad oggetto solo la posizione debitoria della ditta
[...] [...]
e di quale familiare convivente. Parte_7 Parte_2
4.2. La sentenza va pienamente condivisa sul punto, essendo principi generali del diritto civile quelli per cui i soci della s.n.c. sono personalmente ed illimi- tatamente responsabili delle obbligazioni sociali (art 2291 cc), sicché essi riuniscono su di sé i debiti personali e i debiti sociali;
pertanto, il debitore ri- sponde di tutti i suoi debiti con il proprio patrimonio, che è unico ed inscin- dibile (art. 2740 cc), salvi i casi tassativamente previsti dalla legge e, nello specifico, deve considerarsi pure che e Controparte_7 Parte_8
Contr
sono anche fideiussori della in favore di
[...] Controparte_9
4.3. Peraltro, una volta cancellata la s.n.c. il 10.11.2021, che così si è estinta, si è verificato un fenomeno di natura successoria in forza del quale anche di- ritti, obbligazioni e beni si sono trasferiti ai soci (Cass. ord. 11411/2024) e tut- ti i debiti dei ricorrenti, qualsiasi origine abbiano, sono garantiti dal medesimo patrimonio, sicché è inattuabile la proposta della reclamante, che chiede di escludere dal concordato i debiti della società , che più non esi- Controparte_9
ste, e quelli dei soci illimitatamente responsabili, che dunque fanno sempre capo alle persone dei ricorrenti e, che sono ovviamente garantiti, come gli al- tri, dallo stesso loro patrimonio. E' dunque corretta la sentenza laddove rileva che la esposizione debitoria della società estinta debba essere ormai ricompre-
6 sa nel passivo riferibile ai ricorrenti, quali suoi soci illimitatamente responsa- bili.
4.4. In proposito le controparti hanno evidenziato, altresì, che il motivo sareb-
Contr be inammissibile per carenza di interesse ad agire, posto che, del credito i ricorrenti chiesero l'ammissione per l'intero e con il grado privilegiato, pro- ponendo, cioè, di pagarlo integralmente.
4.5. In realtà tanto si chiarisce delibando il secondo motivo, dedotto in via su- bordinata, con il quale la reclamante contesta la motivazione che ha portato il
Giudice ad affermare che la dichiarazione di voto all'uopo espressa sia da considerarsi rinuncia ai sensi dell'art. 79, primo comma, quarto periodo, CCII.
4.6. Ha in proposito esposto che, pur essendo il concordato minore non aper- to alla società ” ed ai suoi due soci illimitatamente responsa- Controparte_9
Contr bili, veniva notificato dal Commissario anche ad essa che, di conseguen- za, con PEC del 08 aprile 2024, esprimeva erroneamente adesione al concor- dato minore, in quanto questo non aveva coinvolto la società Controparte_9
ed i suoi soci illimitatamente responsabili, che rappresentavano e rappresenta- no gli unici debitori di essa reclamante.
4.7. In ogni caso, ha ritenuto non condivisibile la conclusione del giudicante, secondo cui, a seguito dell'espressione del voto da parte sua senza la specifica indicazione del credito di riferimento, questa fosse da interpretare come ri- nuncia alla prelazione, visto che, nello specifico, il pagamento era dilazionato in quattro anni, il che le conferiva il diritto al voto anche in quei termini, ri- chiamando arresti giurisprudenziali in tema di composizione della crisi da so- vraindebitamento (Cass. n. 17391/2020) secondo cui “gli accordi di ristruttu- razione dei debiti come pure i piani del consumatore possono prevedere una dilazione del pagamento dei crediti prelatizi, oltre il termine annuale previsto dall'art. 8, comma 4, l. n. 3 del 2012, purché ai titolari di tali crediti sia attri- buito il diritto di voto, tenuto conto che detta dilazione, anche se di lunga du- rata, non pone un problema di fattibilità giuridica, ma influisce soltanto sulla
7 valutazione di convenienza per i creditori”. In ogni caso, in base alla Giuri- sprudenza richiamata, da ritenersi applicabile anche al concordato, la proposta di pagamento effettuata dai ricorrenti in un lasso temporale di anni quattro an- che del credito privilegiato dà la possibilità al creditore privilegiato di espri- mere il voto, senza che ciò sia da considerarsi rinuncia al privilegio.
4.8. Inoltre, oltre a vantare un credito privilegiato, essa vantava anche un cre- dito chirografario di euro 11.031,35, come chirografo naturale. Pertanto, do- veva ritenersi che la comunicazione fatta in data 08 aprile 2024, pur se non conteneva l'indicazione per quale credito si esprimesse, implicitamente si ri- ferisse al credito chirografario.
5. Il motivo, posto anche in modo contraddittorio laddove prima vorrebbe ri- ferire la dichiarazione di voto al credito privilegiato e poi – e solo – al credito chirografario, è infondato. Il diritto di voto è stato esercitato regolarmente da
Contr
e non contiene la precisazione a quale parte di credito il voto sia riferito, posto che il voto non avrebbe comportato la rinuncia al privilegio se la recla- mante avesse effettuato questa precisazione. Infatti, per l'art. 79, comma 1, quarto periodo CCII il voto non spetta ai creditori privilegiati per i quali sia previsto l'integrale soddisfacimento;
i prelatizi partecipano al voto solo laddo- ve la proposta ne preveda la soddisfazione parziale: in tal caso, la norma di- spone che essi partecipino al voto in qualità di chirografari per la sola parte di credito destinata a rimanere insoddisfatta, ovviamente con la necessaria speci- ficazione.
5.1. La giurisprudenza citata dalla reclamante, peraltro relativa ad altri istitu- ti, fa riferimento al diritto di voto ma non alle conseguenze delle modalità del suo esercizio, espressamente disciplinate dalla disposizione di cui all'art. 79
CCII, correttamente applicata in prime cure.
5.2. Il reclamo è dunque infondato e deve essere respinto, non ravvisandosi tuttavia profili rilevanti (malafede e colpa grave) ai sensi della disposizione di cui all'art. 51 comma 15 CCII richiamata dai resistenti.
8 5.3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al dm 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e delle attività processuali effettivamente svolte (con con- seguente esclusione dei compensi per le fasi di trattazione ed istruttoria, che non hanno avuto luogo), con riduzione della tariffa media in ragione della non complessità della vicenda.
13. Deve darsi atto, infine, a norma dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r.
115/2002, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della recla- mante medesima, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo interamente rigettato.
P.Q.M.
1) rigetta il reclamo;
2) condanna la reclamante a rimborsare ai resistenti le spese del presente pro- cedimento, liquidate in € 4.502,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed IVA
e CAP come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, dichiara la sussisten- za dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso nella camera di consiglio del 26/02/2025
Il Presidente estensore
Silvia Rita Fabrizio
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