Sentenza 18 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 18/05/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere relatore
all'esito della udienza di discussione orale, ex artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. del 29
aprile 2025, nel corso della quale ha riservato il deposito della sentenza in trenta giorni,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in appello iscritta al n. 423/2024 R.G. promossa da:
(CF ) residente in [...] C.F._1
Don A. Mariotti 16 e (CF ) residente in CP_1 C.F._2
Gemmano via Don A. Mariotti 16, con il patrocinio dell'Avv. Diego Militerni
-appellanti-
Contro
(CF e P.IVA ), con sede in Padova via San Controparte_2 P.IVA_1
Marco 11, che ha incorporato in a.s. (CF Controparte_3
e P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il P.IVA_2
patrocinio dell'Avv. Paolo Mancuso e dell' Avv. Marco Adamo
Vittorio Alfieri 1, e per essa la mandataria (CF , P.Iva CP_5 P.IVA_4
), in persona del dott. , con il patrocinio dell'Avv. Lorenzo P.IVA_5 CP_6
Camussi
-appellate-
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 944/2023 del 17 ottobre 2023 del
Tribunale di Rimini.
sulle conclusioni di e , formulate nelle note scritte Parte_1 CP_1
depositate il 1aprile 2025, di , formulate nelle note scritte Controparte_2
depositate il 31 marzo 2025, e di , e per essa la mandataria Controparte_4
, formulate nelle note scritte depositate il 5 aprile 2025. CP_5
OSSERVA
1-Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 CP_1
hanno proposto, dinanzi al Tribunale di Rimini, il giudizio di merito relativo all'opposizione ex art. 615 c.p.c. già formulata dinanzi al Giudice delle Esecuzioni,
chiedendo che fosse accertato che la somma rivendicata dalla Controparte_7
non era dovuta. A sostegno dell'opposizione spiegata, gli
[...]
opponenti hanno allegato che, con riguardo al contratto di mutuo n. 72331, l'importo rivendicato non era dovuto per nullità della clausola relativa agli interessi, stante la mancata indicazione del Tasso Annuo Effettivo, per violazione del principio di determinatezza e determinabilità dei tassi di interesse, e per violazione del divieto di anatocismo, in ragione della liquidazione degli interessi di mora anche sugli interessi corrispettivi;
che, con riguardo al contratto di mutuo n. 93132, l'importo rivendicato pag. 2/9 non era dovuto per nullità della clausola relativa agli interessi per errata/sottostimata indicazione del Tasso Annuo Effettivo Globale e per superamento del tasso soglia per l'usura; che, con riguardo al contratto di conto corrente n. 5563, l'importo rivendicato non era dovuto per essere stato il rapporto regolato dalla banca sulla base di condizioni economiche ultralegali e non pattuite, nonché per violazione del divieto di anatocismo.
Si è costituita la , che ha evidenziato come gli Controparte_3
opponenti non avessero contestato di aver incassato le somme di cui ai contratti di mutuo oggetto di opposizione ed ha, comunque, contestato la fondatezza dell'opposizione.
Nelle more del giudizio è intervenuta la società quale avente Controparte_4
causa dalla del credito di cui all'opposizione, Controparte_3
che ha aderito alle allegazioni, contestazioni ed argomentazioni svolte da parte opposta.
Il Tribunale di Rimini, con la sentenza n.944/2023 del 17 ottobre 2023, per quel che in questa sede interessa, ha statuito che l'opposizione dovesse essere respinta con riferimento alla contestazione dei crediti azionati da parte opposta derivanti dal contratto di mutuo n. 72331 e dal contratto di mutuo n. 93123. Ha concluso, invece, che l'opposizione meritasse parziale accoglimento con riferimento al credito azionato da parte opposta derivante dal saldo negativo del conto corrente n. 5563, che doveva essere rideterminato in € 14.546,10, oltre interessi dal dovuto al saldo. Ha, altresì, statuito che le spese di lite dovessero seguire la pressoché integrale soccombenza di parte opponente, essendo stato accertato un minor credito complessivo della Banca opposta di
€ 177.665,41 a fronte di azione esecutiva intrapresa per l'importo € 192.936,99. Tali
spese, quanto alla opposta , tenuto conto della Controparte_3
pag. 3/9 natura della questione oggetto del giudizio, delle attività processuali effettivamente espletate e del valore della causa (indeterminabile di media complessità), potevano essere liquidate in complessivi € 10.860,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CNPA secondo quanto previsto dai valori medi della Tabella allegata al D.M.
55/14 come modificato dal D.M. 37/18 e dal D.M. 147/22 (fase di studio € 2.127,00 +
fase introduttiva € 1.416,00 + fase di trattazione e/o istruttoria € 3.738,00 + fase decisionale € 3.579,00). Non risultando documentate e richieste spese vive, non vi era luogo a provvedere sul punto. Quanto alla intervenuta, le spese di lite, in forza dei parametri sopra esposti e tenuto conto della mera adesione alle difese ed eccezioni svolte da parte opposta, potevano essere liquidate nei valori minimi della Tabella A
sopra menzionata e, dunque, complessivamente in € 3.562,00, di cui € 1.064,00 per la fase di studio, € 708,00 per la fase introduttiva ed € 1.790,00 per la fase decisionale.
Non poteva essere riconosciuta la fase istruttoria e/o di trattazione in quanto la costituzione era avvenuta in pendenza dell'espletamento della C.T.U., tanto più che non risultava che l'intervenuta avesse partecipato alle operazioni peritali. In forza della pressoché integrale soccombenza degli opponenti, dovevano definitivamente rimanere a carico degli stessi le spese di C.T.U. liquidate separatamente.
2-Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello e Parte_1 CP_1
, censurando, con unico articolato motivo, il regolamento delle spese operato dal
[...]
Giudice di prime cure, sul presupposto che appariva evidente l'errore nel quale era incorso detto Giudice laddove aveva applicato il principio di soccombenza totale delle spese, in violazione degli artt. 91 e 92 c. p. c.
pag. 4/9 Si sono costituite in giudizio , che aveva, nel frattempo, Controparte_2
incorporato e , Controparte_8 Controparte_4
e per essa la mandataria , per resistere all'impugnazione di CP_5 [...]
e di . Pt_1 CP_1
Le parti hanno depositato note scritte nel termine loro concesso.
All'udienza del 29 aprile 2025, infine, all'esito di discussione orale, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni.
3-L'appello di e appare infondato e deve, perciò, Parte_1 CP_1
essere senz'altro rigettato.
Giova, in proposito, ricordare che la , oggi Controparte_3
incorporata da , ha avviato, dinanzi al Tribunale di Rimini, Controparte_2
procedura di esecuzione forzata per la realizzazione di un complessivo credito di
192.936,99 Euro, trovante origine in due contratti di mutuo e in un contratto di conto corrente, e che e hanno, con opposizione Parte_1 CP_1
all'esecuzione, inteso contestare il diritto dell'Istituto di credito di procedere per il suo recupero coattivo, contestandone integralmente l'importo, sul presupposto della nullità
di clausole contenute nei contratti in questione e per avere la richiesto somme CP_3
non oggetto di pattuizione. In corso di causa, è intervenuta , Controparte_4
succeduta nel credito di . CP_3 CP_3
Orbene, il Tribunale di Rimini ha disatteso tutte le eccezioni degli odierni appellanti di nullità delle clausole previste dai contratti dai quali aveva avuto origine il credito azionato, ritenendo fondato soltanto l'assunto di e di Parte_1 Pt_1
pag. 5/9 concernente la mancata pattuizione per iscritto di condizioni economiche CP_1
relative al contratto di conto corrente, in violazione dell'art. 117 del TUB, con la limitata conseguenza che il saldo del conto corrente doveva essere determinato in
14.546,10 Euro, invece che in 29.817,68 Euro. Il Tribunale di Rimini ha, quindi,
ritenuto esistente il diritto di procedere ad esecuzione forzata di Controparte_3
(e, quindi, di ) per l'importo di 177.665,41
[...] Controparte_9
Euro, a fronte di azione esecutiva intrapresa per la somma di 192.936,99 Euro.
Appare, invero, palese che e debbano essere Parte_1 CP_1
considerati pressoché totalmente soccombenti, come affermato dal Giudice di prime cure, essendo stata pienamente riaffermata la sussistenza del diritto di
[...]
di procedere ad esecuzione forzata, per l'ingente Controparte_3
credito di 177.665,41 Euro, ed essendo stata, per contro, ritenuta infondata la pretesa degli opponenti di “fermare” il procedimento di recupero coattivo di detto credito.
Giova, peraltro, ricordare che “in tema di condanna alle spese processuali, il principio
della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non
può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese
stesse" (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 19613 del 04/08/2017; Cass. Civ. Sez. II Ordinanza
3 febbraio 2025 n.2592; Cassazione civile sez. I Ordinanza 02/01/2025, n. 27).
4- Alla luce di quanto esposto, l'appello di e deve Parte_1 CP_1
essere senz'altro rigettato.
Le spese del grado devono seguire la soccombenza.
Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità ed pag. 6/9 adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata,
quale desumibile dall'interpretazione sistematica delle disposizioni in tema di tariffe per prestazioni giudiziali - sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza). Peraltro, ove il giudizio di secondo grado abbia per oggetto esclusivo la valutazione della correttezza della decisione di condanna di una parte alle spese del giudizio di primo grado, il valore della controversia, ai predetti fini, è dato dall'importo delle spese liquidate dal primo giudice, costituendo tale somma il disputatum posto all'esame del giudice di appello (vedi Cassazione civile sez. II - 08/07/2024, n. 18561;
Cassazione civile sez. III - 05/07/2024, n. 18465).
In forza del principio ora espresso, per la liquidazione delle spese del presente grado,
deve, pertanto, farsi riferimento allo scaglione ricompreso tra 5.200,01 e 26.000,00 Euro
del DM 147/2022.
Il compenso di avvocato, tenuto conto della modesta attività difensiva richiesta dal motivo di impugnazione esaminato, può essere liquidato, sia per Controparte_2
che per , e per quest'ultima alla mandataria , in Controparte_4 CP_5
1.700,00 Euro (460,00 Euro per la fase di studio, 389,00 Euro per la fase introduttiva e
851,00 Euro per la fase decisionale).
A ciascuna delle appellate spetta, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato.
5-Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di
[...]
e di , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, Pt_1 CP_1
pag. 7/9 pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del
DPR suddetto" (vedi Cass. Civ. Sez. Un. n. 23535 del 20/09/2019; Cass. Civ. Sez.
Un.4315 del 20 aprile 2020).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
I-Rigetta l'appello di e di;
Parte_1 CP_1
II-Condanna gli appellanti a rimborsare a e a Controparte_2 CP_4
, e per essa alla mandataria , le spese del grado, liquidate per ciascuna
[...] CP_5
delle appellate in 1.700,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge;
III- Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di
[...]
e di , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, Pt_1 CP_1
pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del
DPR suddetto.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 29
aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosario Lionello Rossino Giuseppe De Rosa
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