TRIB
Sentenza 31 luglio 2024
Sentenza 31 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 31/07/2024, n. 1823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1823 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6536/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Gisella Ciniglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 6356 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2015, trattenuta in decisione in data 21 febbraio 2024 a seguito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza (ex art 127 ter c.p.c.), previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Antonia Guerrasio, Parte_1 C.F._1
presso il cui studio in Roccapiemonte, alla Via Bottiglieri n. 14, elettivamente domicilia, giusta procura in atti;
attrice
E
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Mandarino, Controparte_1 C.F._2
presso il cui studio in Nocera Inferiore, alla via Origlia, n. 1, elettivamente domicilia, giusta procura in atti;
convenuto
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 Per Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rendere tutte le luci di cui in narrativa Parte_1 conformi alle prescrizioni dell'art. 901 c.c.; condannare parte convenuta al risarcimento dei danni discendenti direttamente dalla violazione di legge;
con vittoria di spese e competenze di giudizio;
Per : Voglia l'Onorevole Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare la domanda Controparte_1
stante la sua infondatezza e carenza sotto il profilo giuridico;
soccombenza di lite per spese e compenso ex art. dm 55/14 maggiorate per spese generali, iva e cpa;
sentenza di legge;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, premetteva di essere Parte_1 proprietario dell'immobile iscritto nel catasto urbano del comune di Castel San Giorgio, via Conforti,
n. 20, identificato al foglio 4, particella 695, sub 1, cat. A/3, cl. 2; dichiarava inoltre che il convenuto
, nel muro perimetrale di sua esclusiva proprietà, confinante con la tettoia e la corte Controparte_1 dell'odierno attore, aveva aperto delle luci affiancate tra loro;
precisava, poi, che le predette luci non risultavano conformi a le prescrizioni legali di cui all'art. 901 cc, ovvero mancavano di una inferriata e di una grata, e che il non ottemperava alle richieste di adeguamento delle luci alle Controparte_1 prescrizioni codicistiche, come richiesto dall'odierno attore.
2. Chiedeva pertanto la condanna del convenuto a render le luci conformi alle prescrizioni di cui all'art. 901 cc oltre al risarcimento del danno patito con condanna alle spese.
3. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio deducendo Controparte_1
l'infondatezza della domanda in quanto l'apertura sarebbe una saracinesca e pertanto non considerabile né come luce né come veduta, che, in ogni caso alcuna violazione sarebbe imputabile al CP_1
anche alla luce della perizia asseverata depositata dall' ing. in data 13.04.2016. Parte
[...] Per_1
convenuta, chiedeva dunque il rigetto della domanda attorea con il favore delle spese.
5. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. all'udienza del 22.02.2017 il precedente
Giudice Istruttore provvedeva alla nomina di un consulente tecnico d'ufficio al quale affidava il seguente incarico: “accertare: 1) la natura dell'apertura descritta in citazione (se integri una “luce” ai sensi degli artt. 901 e ss. c.c.); 2) laddove sia ravvisata la presenza di una luce se la stessa si presenti munita dei requisiti di cui all'art. 901 c.c.; 3) in mancanza dei predetti requisiti, quali accorgimenti debbano essere adottati e con quali costi;
4) quanto altro utile ai fini di giustizia”.
Il nominato Ctu, depositava l'elaborato peritale in data 27 febbraio 2018; all'udienza del 27 gennaio
2022 su contrastanti conclusioni delle parti, l'odierno giudicante riservava la lite in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190, co. 1 c.p.c., sulle osservazioni di parte attrice con ordinanza pagina 2 di 7 del 31 maggio 2022, la causa veniva rimessa sul ruolo ed all'uopo nominato altro CTU, nella persona del geom. , al quale venivano conferito il seguente incarico: “1- Descriva, anche dal punto Per_2
di vista catastale, gli immobili per cui è causa, allegando alla relazione tecnica idonee immagini fotografiche;
2 - accerti la natura delle aperture descritte in citazione (se integrino una “luce” ai sensi degli artt. 901 e ss. c.c.);
3- Laddove sia ravvisata la presenza di una luce, dica, se la stessa sia munita dei requisiti di cui all'art 901 c.c.; 4 - In mancanza dei predetti requisiti, dica quali accorgimenti debbano essere adottati e con quali costi;
5 - Verifichi se le piastrelle in vetro formano parte integrante della circostante costruzione in modo da soddisfare le finalità di delimitazione e riparo, consistenza, sicurezza e coibenza o sono dirette ad impedire esclusivamente l'ispectio e la prospectio o il passaggio d'aria; 6 – Accerti se le verghe, apposte alla tre aperture soddisfino i requisiti di sicurezza (in particolare se le stesse siano idonee ad impedite l'intrusione);
7- Descriva la conformazione e la composizione delle grate;
8 - Riferisca, anche su sollecitazione delle parti, ogni altro elemento utile ai fini del decidere”.
Depositato il secondo elaborato peritale la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.02.2024 - udienza sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c - e, con provvedimento emesso in pari data, trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica
MOTIVI DELLA DECISIONE
Venendo al merito della domanda, non è in discussione che le aperture praticate dal convenuto nel suo muro perimetrale contiguo al fondo dell'attore, per cui è causa, trattandosi di opere non comodamente idonee a consentire l'inspectio e la prospectio in alienum, costituiscano non già vedute ma luci, e che sono quindi soggette al relativo regime, con la conseguenza che, nel caso in cui esse non sia conformi alle prescrizioni indicate nell'art. 901 cod. civ. (Cass. n. 20200/2005), il proprietario del fondo vicino ha diritto in qualsiasi momento di esigerne la regolarizzazione, ma non anche la chiusura
(Cass. n. 8930/2000), salvo quanto previsto dalla norma dell'art. 904 c.c. (che conferisce al proprietario confinante col muro sul quale sono aperte le luci il diritto di chiuderle acquistando la comunione del muro ed appoggiandovi la propria fabbrica, o costruendo in aderenza). Qualora, però, il giudice abbia ordinato la regolarizzazione di aperture lucifere sul fondo del vicino, il proprietario delle stesse ha sempre la facoltà di provvedere alla loro totale eliminazione, anziché procedere al loro adeguamento in conformità al disposto dell'art. 901 cod. civ. (Cass. n. 1312/1984).
pagina 3 di 7 Funzione delle luci è soltanto quella di dare aria e luce, con la conseguenza che i requisiti strutturali di cui all'art. 901 citato sono diretti a impedire l'inspectio e la prospectio, senza pregiudicare il passaggio di luce ed aria.
A norma dell'art. 901 c.c., tre sono i requisiti strutturali di una finestra lucifera: il primo è l'inferriata.
La legge non ne prescrive caratteristiche e dimensioni, ma ne precisa la funzione, che è quella di garantire la sicurezza del vicino. Deve pertanto ritenersi conforme alla prescrizione una qualunque inferriata purché sia fatta in modo tale da impedire il passaggio di una persona.
Il secondo requisito è rappresentato dalla grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati. La funzione di tal grata è quella di impedire l'immissione nel fondo vicino di cose gettate dalla finestra. E pertanto la giurisprudenza ha precisato che la grata in discorso deve essere fissa e non mobile (Cass. n. 3913/1979) e che lo spessore del filo metallico da cui è composta deve essere idoneo a garantire la sicurezza del vicino (Cass. n. 3790/1956).
Il terzo requisito è costituito dall'altezza, sia esterna che interna, che la finestra lucifera deve avere.
Dalla parte esterna, la finestra deve avere, dal suo lato inferiore, un'altezza non minore di due metri e mezzo dal suolo del fondo vicino. Quest'altezza può essere minore quando si tratti di un locale seminterrato e la condizione dei luoghi non consenta di osservare l'altezza prescritta. In ogni caso deve essere rispettata l'altezza dal pavimento del vano al quale si vuole dare aria e luce (Trib. Catania, sez
III, 30/9/2006). Da questa parte, cioè da quella interna, le luci che si aprono sul fondo del vicino devono essere collocate a una distanza dal pavimento non inferiore a metri due, se situate ai piani superiori, mentre devono raggiungere la maggiore distanza di due metri e mezzo se situate al pianterreno (Cass. n. 1249/1994).
Anche più di recente la Suprema Corte ha avuto modo di sottolineare che "Nell'ipotesi di luce irregolare, il vicino ha il diritto, previsto dal secondo comma dell'art. 902 c.c., di esigere che tale apertura sia resa conforme alle prescrizioni di cui all'art. 901 c.c., ovvero di chiuderla acquistando la comunione del muro ed appoggiarvi la propria fabbrica, o costruendo in aderenza. In particolare, la regolarizzazione dell'apertura irregolare comporta la necessità di dotarla dei tre requisiti strutturali previsti dall'art. 901 c.c. e cioè: l'inferriata, la grata in metallo e l'altezza. L'inferriata serve a garantire la sicurezza del vicino (si ritiene, infatti, sicura un'inferriata di dimensioni tali da impedire il passaggio di una persona); la grata serve ad impedire l'immissione nel fondo del vicino di cose gettate dalla finestra;
l'altezza minima, sia interna che esterna, serve ad impedire l'esercizio della veduta sul fondo vicino.
pagina 4 di 7 Con l'ulteriore precisazione che tutti gli elementi sono essenziali e che nessun elemento componente dell'apertura, come davanzale o grata metallica, deve fuoriuscire dal profilo esterno del muro, nel quale la luce è realizzata" (Cass. n. 512/2013).
Quindi, la luce irregolare deve essere resa conforme a tutte le prescrizioni contenute nell'art. 901 c.c.
Il nominato CTU, geom. , ha rilevato, in seno alla sua relazione tecnica, quanto segue: “(…) Per_2
quesito 2) : “ Descrizione delle aperture: Le aperture descritte in citazione sono individuate sul muro di confine tra le proprietà delle parti in causa e collocale sul locale terrazzo della proprietà convenuta.
Tali aperture consistono in un'apertura con apposizione di vetro-mattoni e n° 3 aperture con apposizione di grate in ferro. La prima apertura ha una larghezza di mt 0,80 ed una larghezza di mt
0,80 è si trova ad un'altezza del piano di calpestio della terrazza di proprietà convenuta di mt 2,15. Su tale apertura sono state inserite dei vetro-mattoni delle dimensioni di circa cm 19 x 19 uniti tra loro da apposito collante. Tali vetro-mattone, risultano totalmente ancorate alla muratura ed impossibilitati a qualsiasi tipo di apertura. Tale opera impedisce la veduta ed il passaggio dell'area ed ha la sola funzione di passaggio della luce. Le restanti tre aperture hanno una larghezza rispettivamente di mt
1,57, mt 1,53 e mt 1,50 e tutte hanno un'altezza di mt 1,35 e si trovano ad un'altezza al piano di calpestio della terrazza di proprietà convenuta di mt 2,15. Su tali aperture sono state inserite delle cornici in ferro a forma angolare della dimensione di mm 30*30*3 dove sono stati saldati dei tondini di ferro dallo spessore di mm 6in senso verticale e interamente ricoperte da una grata sempre in ferro.
Tali opere in ferro sono ancorate alla muratura con appositi perni. Il muretto dove sono poggiate le suddette chiusure è formato da mattoni di calcestruzzo dello spessore di circa cm 20 mentre ai lati delle chiusure le stesse poggiano su una muratura composta da mattoni del tipo Siporex. (….)Visto che nel nostro caso: le tre luci, sono munite di inferriata e di grata fissa, le cui maglie inferiore a 3 cmq;
poste a piano superiore, hanno il lato inferiore ad una altezza maggiore di 2 metri;
hanno il lato inferiore ad un'altezza maggiore di 2,5 metri dal suolo del fondo vicino;
Il sottoscritto CTU ritiene che, in virtù delle caratteristiche delle aperture sopradescritte, la loro dimensione e la loro collocazione si può affermare che le stesse siano da considerarsi “Luci. Si precisa che quanto riportato ed evidenziato nell'immagine 16 e 17, ovvero l'estremità lato Sud, del terrazzo convenuto, non si configura come luce ai sensi dell'art. 901, infatti ci troviamo semplicemente, nel prolungamento della trave, e sovrastante il muretto perimetrale del terrazzo (di proprietà convenuta). Per quanto riguarda l'apertura chiusa con vetro-mattoni, si precisa che la stessa, impedisce la veduta ed il passaggio dell'area, ed ha la sola funzione di passaggio della luce. La struttura in vetro-mattoni, è saldamente ancorata alla parete, tale da permette di tutelare la sicurezza del vicino, dal momento che
è tale da impedire il passaggio di una persona. quesito 3) - La risposta a questo quesito è riportata
pagina 5 di 7 nella risposta del quesito precedente.” – quesito 4 – “Siccome le quattro aperture riscontrate, rispettano i requisiti di luce ai sensi dell'art. 901, non si necessità di particolari accorgimenti. Infatti i vetro-mattoni, risultano saldamente ancorati alla parete, e le tre grate risultano regolarmente fiscerate alla parete”: quesito 5) – “Come precedentemente riportato, è presente un'apertura delle dimensioni mt 0,80x080 nella quale sono state inserite dei vetro mattoni delle dimensioni di circa cm 19 x 19 uniti tra loro da apposito collante. Tali vetromattone, risultano totalmente ancorate alla muratura
(realizzata con mattoni del tipo Siporex) ed impossibilitati a qualsiasi tipo di apertura. Tale opera impedisce la veduta ed il passaggio dell'area ed ha la sola funzione di passaggio della luce. Dato che la muratura su cui sono collocati i vetro-mattoni sono di materiale (Siporex) diverso rispetto alla restante muratura del fabbricato (mattoni in calcestruzzo), fa presupporre che tale opera sia stata eseguita in epoca diversa rispetto alla costruzione del fabbricato. In virtù di ciò, ovvero utilizzo di materiali diversi, tale opera non forma parte integrante, della circostante costruzione. Nonostante ciò, questa tipologia di opera garantisce una buona resistenza meccanica e un attimo grado di sicurezza in quanto non facilmente infrangibile e/o rimovibile.”: quesito 6 “Nelle tre luci dove sono collocate le strutture in ferro, sono collocate, in senso verticale, delle verghe costituite da tondini in ferro adoperate per la realizzazione del calcestruzzo armato. Tali verghe, hanno un interasse vario a seconda della larghezza delle luci che non supera i cm 20. Esse sono saldate al telaio angolare in ferro
e garantiscono, dato il loro esiguo interasse, l'antintrusione. Tali verghe non sono facilmente piegabili
o rimovibili se non con l'aiuto di appositi strumenti. (…)”
In definitiva il consulente ha ritenuto che le quattro aperture riscontrate rispettano i requisiti di lice ai sensi dell'art. 901 c.c.
Le conclusioni cui è giunto il secondo CTU, anche alla luce delle contestazioni mosse da parte convenute appaio convincenti, invero, si deve sottolineare la precisione e la completezza dell'accertamento tecnico, i cui passaggi argomentativi risultano pienamente supportati da criteri di logica e razionalità nonché si rivelano del tutto coerenti rispetto alle premesse di fatto da cui prendono spunto, e, quindi, deve concludersi che il consulente non ha chiaramente tralasciato alcun elemento utile ai fini della formulazione delle proprie determinazioni.
Assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono il principio della odierna soccombenza e, tenuto conto del decisum, delle questioni trattate, si liquidano in complessive € 3.809,00 per onorario, oltre alla refusione delle spese sostenute e documentate, così come deve porsi definitivamente a carico dell'odierno convenuto le spese di CC.TT.UU. liquidate come in atti.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Gisella Ciniglio, definitivamente pronunziando sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così dispone:
- Rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese processuali di controparte che liquida in Parte_1 complessive € 3.809,00 per onorario, oltre spese generali, CPA ed IVA, se dovute;
- pone definitivamente a carico della anzidetta parte soccombente le spese di cc.tt.uu., liquidate come da separati decreti, con restituzione alla controparte di quanto già erogato a titolo di anticipo.
Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 26.07.2024
Il Giudice
(dott.ssa Gisella Ciniglio)
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Gisella Ciniglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 6356 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2015, trattenuta in decisione in data 21 febbraio 2024 a seguito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza (ex art 127 ter c.p.c.), previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Antonia Guerrasio, Parte_1 C.F._1
presso il cui studio in Roccapiemonte, alla Via Bottiglieri n. 14, elettivamente domicilia, giusta procura in atti;
attrice
E
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Mandarino, Controparte_1 C.F._2
presso il cui studio in Nocera Inferiore, alla via Origlia, n. 1, elettivamente domicilia, giusta procura in atti;
convenuto
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 Per Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rendere tutte le luci di cui in narrativa Parte_1 conformi alle prescrizioni dell'art. 901 c.c.; condannare parte convenuta al risarcimento dei danni discendenti direttamente dalla violazione di legge;
con vittoria di spese e competenze di giudizio;
Per : Voglia l'Onorevole Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare la domanda Controparte_1
stante la sua infondatezza e carenza sotto il profilo giuridico;
soccombenza di lite per spese e compenso ex art. dm 55/14 maggiorate per spese generali, iva e cpa;
sentenza di legge;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, premetteva di essere Parte_1 proprietario dell'immobile iscritto nel catasto urbano del comune di Castel San Giorgio, via Conforti,
n. 20, identificato al foglio 4, particella 695, sub 1, cat. A/3, cl. 2; dichiarava inoltre che il convenuto
, nel muro perimetrale di sua esclusiva proprietà, confinante con la tettoia e la corte Controparte_1 dell'odierno attore, aveva aperto delle luci affiancate tra loro;
precisava, poi, che le predette luci non risultavano conformi a le prescrizioni legali di cui all'art. 901 cc, ovvero mancavano di una inferriata e di una grata, e che il non ottemperava alle richieste di adeguamento delle luci alle Controparte_1 prescrizioni codicistiche, come richiesto dall'odierno attore.
2. Chiedeva pertanto la condanna del convenuto a render le luci conformi alle prescrizioni di cui all'art. 901 cc oltre al risarcimento del danno patito con condanna alle spese.
3. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio deducendo Controparte_1
l'infondatezza della domanda in quanto l'apertura sarebbe una saracinesca e pertanto non considerabile né come luce né come veduta, che, in ogni caso alcuna violazione sarebbe imputabile al CP_1
anche alla luce della perizia asseverata depositata dall' ing. in data 13.04.2016. Parte
[...] Per_1
convenuta, chiedeva dunque il rigetto della domanda attorea con il favore delle spese.
5. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. all'udienza del 22.02.2017 il precedente
Giudice Istruttore provvedeva alla nomina di un consulente tecnico d'ufficio al quale affidava il seguente incarico: “accertare: 1) la natura dell'apertura descritta in citazione (se integri una “luce” ai sensi degli artt. 901 e ss. c.c.); 2) laddove sia ravvisata la presenza di una luce se la stessa si presenti munita dei requisiti di cui all'art. 901 c.c.; 3) in mancanza dei predetti requisiti, quali accorgimenti debbano essere adottati e con quali costi;
4) quanto altro utile ai fini di giustizia”.
Il nominato Ctu, depositava l'elaborato peritale in data 27 febbraio 2018; all'udienza del 27 gennaio
2022 su contrastanti conclusioni delle parti, l'odierno giudicante riservava la lite in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190, co. 1 c.p.c., sulle osservazioni di parte attrice con ordinanza pagina 2 di 7 del 31 maggio 2022, la causa veniva rimessa sul ruolo ed all'uopo nominato altro CTU, nella persona del geom. , al quale venivano conferito il seguente incarico: “1- Descriva, anche dal punto Per_2
di vista catastale, gli immobili per cui è causa, allegando alla relazione tecnica idonee immagini fotografiche;
2 - accerti la natura delle aperture descritte in citazione (se integrino una “luce” ai sensi degli artt. 901 e ss. c.c.);
3- Laddove sia ravvisata la presenza di una luce, dica, se la stessa sia munita dei requisiti di cui all'art 901 c.c.; 4 - In mancanza dei predetti requisiti, dica quali accorgimenti debbano essere adottati e con quali costi;
5 - Verifichi se le piastrelle in vetro formano parte integrante della circostante costruzione in modo da soddisfare le finalità di delimitazione e riparo, consistenza, sicurezza e coibenza o sono dirette ad impedire esclusivamente l'ispectio e la prospectio o il passaggio d'aria; 6 – Accerti se le verghe, apposte alla tre aperture soddisfino i requisiti di sicurezza (in particolare se le stesse siano idonee ad impedite l'intrusione);
7- Descriva la conformazione e la composizione delle grate;
8 - Riferisca, anche su sollecitazione delle parti, ogni altro elemento utile ai fini del decidere”.
Depositato il secondo elaborato peritale la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.02.2024 - udienza sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c - e, con provvedimento emesso in pari data, trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica
MOTIVI DELLA DECISIONE
Venendo al merito della domanda, non è in discussione che le aperture praticate dal convenuto nel suo muro perimetrale contiguo al fondo dell'attore, per cui è causa, trattandosi di opere non comodamente idonee a consentire l'inspectio e la prospectio in alienum, costituiscano non già vedute ma luci, e che sono quindi soggette al relativo regime, con la conseguenza che, nel caso in cui esse non sia conformi alle prescrizioni indicate nell'art. 901 cod. civ. (Cass. n. 20200/2005), il proprietario del fondo vicino ha diritto in qualsiasi momento di esigerne la regolarizzazione, ma non anche la chiusura
(Cass. n. 8930/2000), salvo quanto previsto dalla norma dell'art. 904 c.c. (che conferisce al proprietario confinante col muro sul quale sono aperte le luci il diritto di chiuderle acquistando la comunione del muro ed appoggiandovi la propria fabbrica, o costruendo in aderenza). Qualora, però, il giudice abbia ordinato la regolarizzazione di aperture lucifere sul fondo del vicino, il proprietario delle stesse ha sempre la facoltà di provvedere alla loro totale eliminazione, anziché procedere al loro adeguamento in conformità al disposto dell'art. 901 cod. civ. (Cass. n. 1312/1984).
pagina 3 di 7 Funzione delle luci è soltanto quella di dare aria e luce, con la conseguenza che i requisiti strutturali di cui all'art. 901 citato sono diretti a impedire l'inspectio e la prospectio, senza pregiudicare il passaggio di luce ed aria.
A norma dell'art. 901 c.c., tre sono i requisiti strutturali di una finestra lucifera: il primo è l'inferriata.
La legge non ne prescrive caratteristiche e dimensioni, ma ne precisa la funzione, che è quella di garantire la sicurezza del vicino. Deve pertanto ritenersi conforme alla prescrizione una qualunque inferriata purché sia fatta in modo tale da impedire il passaggio di una persona.
Il secondo requisito è rappresentato dalla grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati. La funzione di tal grata è quella di impedire l'immissione nel fondo vicino di cose gettate dalla finestra. E pertanto la giurisprudenza ha precisato che la grata in discorso deve essere fissa e non mobile (Cass. n. 3913/1979) e che lo spessore del filo metallico da cui è composta deve essere idoneo a garantire la sicurezza del vicino (Cass. n. 3790/1956).
Il terzo requisito è costituito dall'altezza, sia esterna che interna, che la finestra lucifera deve avere.
Dalla parte esterna, la finestra deve avere, dal suo lato inferiore, un'altezza non minore di due metri e mezzo dal suolo del fondo vicino. Quest'altezza può essere minore quando si tratti di un locale seminterrato e la condizione dei luoghi non consenta di osservare l'altezza prescritta. In ogni caso deve essere rispettata l'altezza dal pavimento del vano al quale si vuole dare aria e luce (Trib. Catania, sez
III, 30/9/2006). Da questa parte, cioè da quella interna, le luci che si aprono sul fondo del vicino devono essere collocate a una distanza dal pavimento non inferiore a metri due, se situate ai piani superiori, mentre devono raggiungere la maggiore distanza di due metri e mezzo se situate al pianterreno (Cass. n. 1249/1994).
Anche più di recente la Suprema Corte ha avuto modo di sottolineare che "Nell'ipotesi di luce irregolare, il vicino ha il diritto, previsto dal secondo comma dell'art. 902 c.c., di esigere che tale apertura sia resa conforme alle prescrizioni di cui all'art. 901 c.c., ovvero di chiuderla acquistando la comunione del muro ed appoggiarvi la propria fabbrica, o costruendo in aderenza. In particolare, la regolarizzazione dell'apertura irregolare comporta la necessità di dotarla dei tre requisiti strutturali previsti dall'art. 901 c.c. e cioè: l'inferriata, la grata in metallo e l'altezza. L'inferriata serve a garantire la sicurezza del vicino (si ritiene, infatti, sicura un'inferriata di dimensioni tali da impedire il passaggio di una persona); la grata serve ad impedire l'immissione nel fondo del vicino di cose gettate dalla finestra;
l'altezza minima, sia interna che esterna, serve ad impedire l'esercizio della veduta sul fondo vicino.
pagina 4 di 7 Con l'ulteriore precisazione che tutti gli elementi sono essenziali e che nessun elemento componente dell'apertura, come davanzale o grata metallica, deve fuoriuscire dal profilo esterno del muro, nel quale la luce è realizzata" (Cass. n. 512/2013).
Quindi, la luce irregolare deve essere resa conforme a tutte le prescrizioni contenute nell'art. 901 c.c.
Il nominato CTU, geom. , ha rilevato, in seno alla sua relazione tecnica, quanto segue: “(…) Per_2
quesito 2) : “ Descrizione delle aperture: Le aperture descritte in citazione sono individuate sul muro di confine tra le proprietà delle parti in causa e collocale sul locale terrazzo della proprietà convenuta.
Tali aperture consistono in un'apertura con apposizione di vetro-mattoni e n° 3 aperture con apposizione di grate in ferro. La prima apertura ha una larghezza di mt 0,80 ed una larghezza di mt
0,80 è si trova ad un'altezza del piano di calpestio della terrazza di proprietà convenuta di mt 2,15. Su tale apertura sono state inserite dei vetro-mattoni delle dimensioni di circa cm 19 x 19 uniti tra loro da apposito collante. Tali vetro-mattone, risultano totalmente ancorate alla muratura ed impossibilitati a qualsiasi tipo di apertura. Tale opera impedisce la veduta ed il passaggio dell'area ed ha la sola funzione di passaggio della luce. Le restanti tre aperture hanno una larghezza rispettivamente di mt
1,57, mt 1,53 e mt 1,50 e tutte hanno un'altezza di mt 1,35 e si trovano ad un'altezza al piano di calpestio della terrazza di proprietà convenuta di mt 2,15. Su tali aperture sono state inserite delle cornici in ferro a forma angolare della dimensione di mm 30*30*3 dove sono stati saldati dei tondini di ferro dallo spessore di mm 6in senso verticale e interamente ricoperte da una grata sempre in ferro.
Tali opere in ferro sono ancorate alla muratura con appositi perni. Il muretto dove sono poggiate le suddette chiusure è formato da mattoni di calcestruzzo dello spessore di circa cm 20 mentre ai lati delle chiusure le stesse poggiano su una muratura composta da mattoni del tipo Siporex. (….)Visto che nel nostro caso: le tre luci, sono munite di inferriata e di grata fissa, le cui maglie inferiore a 3 cmq;
poste a piano superiore, hanno il lato inferiore ad una altezza maggiore di 2 metri;
hanno il lato inferiore ad un'altezza maggiore di 2,5 metri dal suolo del fondo vicino;
Il sottoscritto CTU ritiene che, in virtù delle caratteristiche delle aperture sopradescritte, la loro dimensione e la loro collocazione si può affermare che le stesse siano da considerarsi “Luci. Si precisa che quanto riportato ed evidenziato nell'immagine 16 e 17, ovvero l'estremità lato Sud, del terrazzo convenuto, non si configura come luce ai sensi dell'art. 901, infatti ci troviamo semplicemente, nel prolungamento della trave, e sovrastante il muretto perimetrale del terrazzo (di proprietà convenuta). Per quanto riguarda l'apertura chiusa con vetro-mattoni, si precisa che la stessa, impedisce la veduta ed il passaggio dell'area, ed ha la sola funzione di passaggio della luce. La struttura in vetro-mattoni, è saldamente ancorata alla parete, tale da permette di tutelare la sicurezza del vicino, dal momento che
è tale da impedire il passaggio di una persona. quesito 3) - La risposta a questo quesito è riportata
pagina 5 di 7 nella risposta del quesito precedente.” – quesito 4 – “Siccome le quattro aperture riscontrate, rispettano i requisiti di luce ai sensi dell'art. 901, non si necessità di particolari accorgimenti. Infatti i vetro-mattoni, risultano saldamente ancorati alla parete, e le tre grate risultano regolarmente fiscerate alla parete”: quesito 5) – “Come precedentemente riportato, è presente un'apertura delle dimensioni mt 0,80x080 nella quale sono state inserite dei vetro mattoni delle dimensioni di circa cm 19 x 19 uniti tra loro da apposito collante. Tali vetromattone, risultano totalmente ancorate alla muratura
(realizzata con mattoni del tipo Siporex) ed impossibilitati a qualsiasi tipo di apertura. Tale opera impedisce la veduta ed il passaggio dell'area ed ha la sola funzione di passaggio della luce. Dato che la muratura su cui sono collocati i vetro-mattoni sono di materiale (Siporex) diverso rispetto alla restante muratura del fabbricato (mattoni in calcestruzzo), fa presupporre che tale opera sia stata eseguita in epoca diversa rispetto alla costruzione del fabbricato. In virtù di ciò, ovvero utilizzo di materiali diversi, tale opera non forma parte integrante, della circostante costruzione. Nonostante ciò, questa tipologia di opera garantisce una buona resistenza meccanica e un attimo grado di sicurezza in quanto non facilmente infrangibile e/o rimovibile.”: quesito 6 “Nelle tre luci dove sono collocate le strutture in ferro, sono collocate, in senso verticale, delle verghe costituite da tondini in ferro adoperate per la realizzazione del calcestruzzo armato. Tali verghe, hanno un interasse vario a seconda della larghezza delle luci che non supera i cm 20. Esse sono saldate al telaio angolare in ferro
e garantiscono, dato il loro esiguo interasse, l'antintrusione. Tali verghe non sono facilmente piegabili
o rimovibili se non con l'aiuto di appositi strumenti. (…)”
In definitiva il consulente ha ritenuto che le quattro aperture riscontrate rispettano i requisiti di lice ai sensi dell'art. 901 c.c.
Le conclusioni cui è giunto il secondo CTU, anche alla luce delle contestazioni mosse da parte convenute appaio convincenti, invero, si deve sottolineare la precisione e la completezza dell'accertamento tecnico, i cui passaggi argomentativi risultano pienamente supportati da criteri di logica e razionalità nonché si rivelano del tutto coerenti rispetto alle premesse di fatto da cui prendono spunto, e, quindi, deve concludersi che il consulente non ha chiaramente tralasciato alcun elemento utile ai fini della formulazione delle proprie determinazioni.
Assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono il principio della odierna soccombenza e, tenuto conto del decisum, delle questioni trattate, si liquidano in complessive € 3.809,00 per onorario, oltre alla refusione delle spese sostenute e documentate, così come deve porsi definitivamente a carico dell'odierno convenuto le spese di CC.TT.UU. liquidate come in atti.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Gisella Ciniglio, definitivamente pronunziando sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così dispone:
- Rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese processuali di controparte che liquida in Parte_1 complessive € 3.809,00 per onorario, oltre spese generali, CPA ed IVA, se dovute;
- pone definitivamente a carico della anzidetta parte soccombente le spese di cc.tt.uu., liquidate come da separati decreti, con restituzione alla controparte di quanto già erogato a titolo di anticipo.
Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 26.07.2024
Il Giudice
(dott.ssa Gisella Ciniglio)
pagina 7 di 7