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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 26/12/2025, n. 2358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2358 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del giudice dott. Alessandro Petronzi, in funzione monocratica, ha emesso, a scioglimento della riserva assunta al termine dell'udienza di discussione del 18.12.2025
a seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c., nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 7217/2023, tra
c.f./p. iva , in persona del legale rappr.te p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. FABIANI FRANCO, come in atti domiciliato,
-parte attrice-
e:
c.f./p.iva , in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappr.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. MAZZUCCHI ALESSANDRO
FRANCESCO, come in atti domiciliata,
-parte convenuta-
Conclusioni delle parti: per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale contrariis reiectis,
Nel merito
Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale:
1) accertare e dichiarare:
a) la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito prodotti sul conto corrente azionato per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello
1 successivo alla entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa ai rapporti de quo;
b) la illegittimità dell'addebito di somme per CMS, CIV, CDF e per spese di chiusura periodica del conto;
ed ad effetto di tutto quanto sopra, accertare e dichiarare che è stata illegittimamente addebitata sul conto corrente azionato e per il periodo di cui è causa la somma di € 76.987,35 come emerso in esito di istruttoria oltre all'accertamento ed alla dichiarazione, essendo il conto divenuto creditore o maggiormente creditore a seguito della epurazione degli addebiti contestati, del mancato riconoscimento degli interessi creditori come quantificati in sede di istruttoria per ulteriori €
7.546,12;
2) condannare la convenuta a pagare alla attrice la somma complessiva di € 82.079,47 o la maggiore
o minor somma ritenuta di giustizia a titolo e per le causali di cui al punto che precede, maggiorata degli interessi di mora ex d.lgs. 231/02 dalla domanda al saldo.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze oltre rimborso forfaitario, Iva e CPA per il presente procedimento comprensivi di oneri per la consulenza tecnica d'ufficio, ivi incluso quanto eventualmente anticipato e per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (15%) IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari e come da allegata nota.
Con osservanza”. per parte convenuta:
“IN VIA PRELIMINARE:
Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di tutti i pretesi crediti restitutori derivanti da operazioni eseguite nei dieci anni antecedenti alla notifica della diffida inviata alla convenuta in data
25.05.2013 o, in subordine, dell'atto di citazione;
NEL MERITO:
Rigettare la domanda di parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto e comunque sfornita di supporto probatorio per i motivi meglio indicati in atti;
IN VIA SUBORDINATA:
Nella denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Giudicante ritenesse sussistenti taluni dei profili di illegittimità ex adverso invocati, ridurre la domanda giudiziale avversaria al minor importo di €
2.665,23.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Rimettere la causa in istruttoria, al fine di disporre integrazione peritale come segue:
2 i) includere le CMS, in quanto validamente pattuite;
ii) non assoggettare le commissioni e le spese ai regimi di capitalizzazione sostitutivi indicati nei quesiti peritali e di contabilizzare correttamente al 01.07.2000 e al 01.10.2016 (tramite il corrispondente addebito in conto) gli importi degli interessi non capitalizzati, rispettivamente, al
30.06.2000 e dal 01.01.2014 al 30.09.2016 (onde calcolare sui relativi saldi i successivi interessi in regime di capitalizzazione trimestrale e/o annuale nell'ambito degli alternativi scenari di calcolo elaborati).
IN OGNI CASO:
Con il favore delle spese del presente giudizio, oltre il rimborso spese generali secondo la vigente normativa”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha convenuto in Parte_1
giudizio allegando quanto segue. Controparte_2
La società attrice, in data 11 aprile 1989, aveva aperto presso Controparte_2
- filiale di Seregno - un conto corrente ordinario (identificato con n. 045/0056650X75), estinto in data
25 febbraio 2020, all'interno del quale erano state concesse diverse aperture di credito (cfr. docc. da
4 a 7).
Su tale rapporto di conto corrente, la banca convenuta avrebbe indebitamente: i) applicato la capitalizzazione periodica degli interessi debitori dall'apertura del conto corrente e fino al 31.10.2016
(per € 25.464,01); ii) addebitato somme per spese di tenuta conto non pattuite (per € 7.597,57); iii) addebitato commissioni di massimo scoperto, non pattuite sino al 20 aprile 2006, nonché commissioni sostitutive non pattuite (per € 11.638,60); iv) calcolato interessi attivi ad un tasso errato e su un montante non corretto (per € 21.488,87).
A sostegno della propria pretesa, l'attrice ha allegato in giudizio perizia contabile di parte dalla quale emergerebbe un saldo di conto corrente rettificato in positivo per la Parte_1
(cfr. doc. 35).
Per questi motivi
, l'attrice ha chiesto condannare al Controparte_2
pagamento in suo favore della somma di € 66.189,05 o la maggiore/minore somma risultante in esito di istruttoria a titolo di ripetizione di indebito, oltre interessi di mora ex d.lgs. 231/02 dalla domanda al saldo.
Si è tempestivamente costituita in giudizio eccependo Controparte_2 preliminarmente l'intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione d'indebito esercitato dall'attrice per tutti i pagamenti effettuati da quest'ultima fino al 25.05.2013. Nel merito, la convenuta ha CP_2
contestato integralmente le prospettazioni e le pretese attoree e, in particolare, le risultanze della
3 perizia di parte allegata all'atto di citazione. Inoltre, ha sostenuto di aver prontamente adeguato il rapporto di specie alle previsioni di cui alla delibera CICR 9.02.2000 e di averne dato pronta comunicazione alla cliente. Quanto alle condizioni economiche contestate da controparte (interessi ultra-legali, spese e commissioni), ha sostenuto che le stesse sarebbero state debitamente pattuite con la società odierna attrice, allegando in atti documenti a riprova di quanto dedotto.
In considerazione di ciò, ha concluso chiedendo, in via principale, l'integrale rigetto CP_3 della domanda attorea e, in subordine, l'accoglimento della domanda per il limitato importo di €
2.665,23, come risultante dalle note del perito di parte allegate alla comparsa di costituzione (cfr. docc. 4 e 5).
Con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., la società attrice, preso atto della documentazione prodotta ex art. 119 TUB da ha modificato la domanda inizialmente avanzata escludendovi CP_3
l'importo di € 21.488,67, relativo al tasso passivo applicato e, dunque, riducendo il capitale richiesto ad € 45.256,22.
In prima udienza è stata ammessa C.T.U. contabile sui punti in contestazione per rideterminare il saldo di conto corrente con esclusione di interessi anatocistici non dovuti e spese o commissioni non pattuite.
All'esito delle risultanze dell'istruttoria tecnica, ha chiesto disporsi integrazione CP_3
della perizia mentre il Tribunale ha formulato proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. nei seguenti termini: “rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente in un importo compreso tra €
45.000,00 ed € 55.000,00 a credito del correntista. Spese legali e di CTU interamente compensate”.
La proposta, accettata da per l'importo di € 45.000,00, è stata rifiutata dalla società attrice. CP_3
A questo punto, ritenuta non necessaria l'integrazione della perizia nonché la causa pronta per la decisione, è stata fissata udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. In sede di udienza di discussione orale, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, parte attrice ha precisato le conclusioni rimodulando il quantum richiesto sulla base delle risultanze istruttorie e chiedendo, quindi, la condanna di al pagamento in suo favore della somma complessiva di € 82.079,47 CP_3
o la maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, maggiorata degli interessi di mora ex d.lgs. 231/02 dalla domanda al saldo.
All'esito dell'udienza, la causa è stata trattenuta in decisione con riserva di deposito del provvedimento ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c.
***
È documentato in atti che la aveva concluso con l'istituto di credito Parte_1
convenuto un contratto di conto corrente, sul quale erano poi state concesse n. 3 linee di credito, sotto forma di apertura di credito (cfr. docc. da 4 a 7 attrice).
4 In ogni caso, sulla sussistenza dei rapporti e sul rispetto del requisito formale degli stessi non sussiste contestazione.
La ha però eccepito la nullità di diverse clausole del contratto bancario Parte_1
in questione, con particolare riferimento all'anatocismo trimestrale, alla previsione di commissioni di massimo scoperto, spese di tenuta e interessi passivi. Sulla scorta di ciò, ha sostenuto che il saldo di conto corrente in esame va ricalcolato escludendovi gli importi relativi alle predette voci di addebito.
Alla luce di tali deduzioni, l'attrice ha proposto domanda di ripetizione di indebito per un importo pari ad € 45.256,22 (già 66.189,05, poi rimodulato nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. preso atto delle produzioni della banca da cui risultano le pattuizioni in punto di interessi passivi, cfr. docc. da 3 a 7 convenuta).
Di contro, ha sollevato diverse eccezioni, tra cui quella di prescrizione, su cui ha CP_3
fondato la richiesta di rigetto delle domande di controparte.
La domanda attorea è fondata e va accolta per i motivi di seguito esplicitati.
I. Sull'eccezione di prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito e sull'applicazione del saldo banca/saldo rettificato
L'istituto di credito convenuto ha eccepito la prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito con riguardo a tutte le rimesse intervenute sul conto in epoca anteriore al 25.05.2013 (dieci anni antecedenti alla diffida inviata alla correntista, cfr. doc. 2 convenuta).
Il termine di prescrizione da considerarsi nella fattispecie è quello decennale relativo all'azione di ripetizione di indebito.
In ordine all'eccezione in esame, si rileva che la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: “L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens”” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 24418 del 02.12.2010).
5 Viene, quindi, operata una netta distinzione tra rimesse ripristinatorie della provvista e solutorie, distinzione che risulta essere stata affermata anche con riferimento alla ripetizione di indebito correlata all'illegittimo addebito di somme a titolo di commissione di massimo scoperto (cfr.
Cass. civ., Sez. 1, n. 4518 del 26.02.2014).
Pertanto, la questione della prescrizione deve essere oggetto di valutazione soltanto con riferimento alle rimesse che abbiano natura solutoria.
Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio, la Suprema Corte ha inoltre affermato che “in tema di contratto di conto corrente, la banca che eccepisca la prescrizione dell'actio indebiti assolve al proprio onere di allegazione con l'affermazione della natura solutoria delle rimesse contestate
(anche senza indicare specificamente quali siano), dell'inerzia del correntista e della volontà di approfittarne agli effetti dell'estinzione del diritto vantato, gravando invece sul correntista l'onere di provare che le rimesse contestate hanno natura meramente ripristinatoria” (cfr. Cass. civ., Sez. 1, a n. 26897 del 16.10.2024).
È dunque onere del correntista, e non della banca, fornire a tal fine maggiori elementi in ordine alle linee di credito collegate al conto.
Con riferimento all'individuazione delle rimesse solutorie, si rileva che la Corte di cassazione ha affermato che “Nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie
a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo” (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 7721 del 16.03.2023, n. 17997 del 2023).
Quindi, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente ricalcolare il reale effettivo rapporto di dare/avere, eliminando tutte le competenze addebitate dalla banca illegittimamente. Così facendo, infatti, si viene ad operare una fictio juris finalizzata a contrapporre una realtà giuridica a quella storica offerta dalla banca (cfr. Cass. civ., n. 2602 del 2024, n. 5428 del 2024, n. 17287 del 2024).
Nel caso in esame, il Tribunale ha formulato il quesito al C.T.U. proprio in adesione a questo orientamento ormai consolidato, infatti, è stato richiesto di individuare le rimesse solutorie sulla base non già del saldo banca (come preteso dalla banca convenuta), bensì del saldo rettificato (ossia ricalcolando il rapporto previa eliminazione dal saldo banca delle voci per interessi ultra-legali, commissioni e spese che, dalla documentazione in atti, risultino indebite). Per completezza espositiva,
6 si riporta il quesito posto al C.T.U “escluda in ogni caso dal ricalcolo come sopra richiesto gli addebiti per interessi passivi anatocistici (o altre poste illegittime contestate) il cui debito sia stato pagato dal correntista con versamenti in conto anteriori alla data che sarà anteriore di 10 anni la notifica dell'atto di citazione ovvero altro atto di messa in mora e di natura solutoria, cioè effettuati su un conto a debito in assenza di fido o per superamento di esso, con la precisazione che
l'operazione si effettui sul saldo ricalcolato dopo l'espunzione delle poste illegittime eventualmente applicate dalla banca, secondo l'orientamento recentemente espresso dalla Cass. Sez. 1, Ordinanza
n. 9141 del 19/05/2020 e nello stesso senso Cass. Sez. I, n. 3858/2021” (cfr. ordinanza del
04.06.2024).
Per questo, va disattesa la tesi della convenuta secondo cui il perito nominato dall'ufficio avrebbe dovuto effettuare un calcolo alternativo applicando il saldo banca, posto che ciò sarebbe stato contrario allo specifico quesito posto dal Tribunale.
Tra l'altro, è la stessa banca convenuta che, nei propri atti difensivi, si è dimostrata consapevole circa il fatto che l'orientamento della giurisprudenza di legittimità “è nel senso dell'applicazione del criterio del c.d. saldo rettificato” (cfr. pag. 5 note conclusive del 5.12.2025).
In concreto, quindi, va condiviso il calcolo effettuato sul punto dal C.T.U.,
Nella relazione, alle pagine XII e XIII, è stato compiutamente illustrato il sistema di individuazione delle rimesse solutorie in questione. Inoltre, all'elaborato peritale risultano allegate le liste analitiche dei movimenti e gli elenchi delle rimesse considerate ai fini del calcolo del dovuto.
II. Sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi
Il principale punto di contestazione avanzato dalla società attrice riguarda l'indebita capitalizzazione trimestrale degli interessi sul conto corrente in esame da parte di e, proprio CP_3 in forza di questo, ha chiesto la rideterminazione del saldo di conto corrente Parte_1 con l'esclusione di tali interessi, coerentemente con la normativa in vigore.
Sul punto, si evidenzia che negli anni vi è stato un excursus della disciplina che ha regolato l'anatocismo bancario. Infatti, il D. lgs. 4 agosto 1999 n. 342, all'art. 25, co. 2, aveva modificato l'art. 120 del Testo unico bancario, stabilendo che “il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. Tale normativa aveva quindi autorizzato l'anatocismo eseguito in data antecedente alla delibera CICR e, per il periodo successivo alla sua emanazione, aveva disposto la validità ed efficacia delle clausole anatocistiche solo se adeguate alla condizione della pari periodicità nel conteggio sia degli interessi debitori che creditori (per questo, cd. “Decreto Salva Banche”).
7 A sua volta, il CICR, con delibera datata 9 febbraio 2000, in conformità a detta disposizione, aveva stabilito all'art. 2, tra l'altro, quanto segue: “
1. Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità.
2. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
3. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”. Inoltre, all'art. 7, aveva disposto che per i contratti conclusi anteriormente alla sua entrata in vigore, era prevista la seguente disciplina transitoria: “
1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio.
2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000. 3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”.
Per quanto concerne i contratti di conto corrente che, come quello oggetto di causa, siano stati aperti anteriormente all'entrata in vigore della citata delibera del C.I.C.R., l'interpretazione consolidata che la giurisprudenza di legittimità fornisce in merito alla normativa sopra riportata è la seguente “In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D.
Lgs. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod. civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico ("opinio juris ac
8 necessitatis"). Infatti, va escluso che detto requisito soggettivo sia venuto meno soltanto a seguito delle decisioni della Corte di cassazione che, a partire dal 1999, modificando il precedente orientamento giurisprudenziale, hanno ritenuto la nullità delle clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, dato che la funzione della giurisprudenza è meramente ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della regola, non già creativa della stessa, e, conseguentemente, in presenza di una ricognizione, anche reiterata nel tempo, rivelatasi poi inesatta nel ritenerne
l'esistenza, la ricognizione correttiva ha efficacia retroattiva, poiché, diversamente, si determinerebbe la consolidazione 'medio tempore' di una regola che avrebbe la sua fonte esclusiva nelle sentenze che, erroneamente presupponendola, l'avrebbero creata” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n.
21095 del 04.11.2004).
Dunque, per il periodo antecedente alla delibera CICR, le clausole anatocistiche vanno considerate invalide e tutti gli interessi a debito del correntista alla data del 30.06.2000 vanno ricalcolati senza operare capitalizzazione alcuna (cfr. Cass. Sez. Un., n. 24418 del 2/12/2010).
Quanto, invece, agli interessi anatocistici di cui al periodo successivo alla delibera sopra citata
(dal 1.07.2000), la società attrice, a sostegno della propria tesi, ha richiamato giurisprudenza di legittimità che, a suo dire, prevederebbe che -anche in presenza dell'adeguamento prescritto dall'art. 7 della delibera CICR-, non sarebbero dovuti dal cliente interessi anatocistici in difetto di specifica pattuizione scritta delle nuove condizioni contrattuali (cfr.: Cass. civ., Sez. 1, n. 9140 del 19.05.2020
e n. 29420 del 23.12.2020). L'allegazione attorea muove sull'errato assunto secondo cui l'applicazione dell'anatocismo “di pari periodicità” comporterebbe sempre un peggioramento delle condizioni contrattuali per il cliente rispetto all'ipotesi di completa esclusione della capitalizzazione degli interessi.
Giova richiamare un recente orientamento giurisprudenziale che ha riaffermato la regola, già sancita dalla legge, per cui ove vi sia stato l'adeguamento al criterio della pari periodicità per la capitalizzazione degli interessi con relativa comunicazione al cliente, e questa non abbia carattere peggiorativo rispetto alle condizioni contrattuali antecedenti, non occorre l'approvazione specifica della modifica da parte del cliente per la validità della capitalizzazione (cfr. Cass., civ. Sez. 1, n. 5054 del 26.02.2024 e, in senso conforme, Cass. civ., sez. I, n. 5064 del 26.02.2024).
La Corte di cassazione ha precisato che “la condizione prevista dalla delibera Cicr quale limite della possibilità della banca di operare un valido adeguamento delle condizioni contrattuali alle disposizioni della delibera attuativa del T.u.b. (art. 7) è incentrata sul fatto che “le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate”. Ciò implica una valutazione relazionale tra le nuove e le vecchie condizioni del contratto, non anche invece – come capziosamente pretende la ricorrente– tra le nuove condizioni e quelle
9 anteriori epurate da ogni forma di capitalizzazione. A seguire la tesi della ricorrente, la stessa previsione di una possibilità di adeguamento sarebbe priva di senso logico, visto che, rispetto a un effetto di nullità del tipo di quello sopra considerato (incentrato sul correttivo del calcolo degli interessi a debito senza alcuna capitalizzazione) mai si potrebbe discorrere di prassi anatocistica non peggiorativa”.
Tutto ciò considerato, si osserva che, nel caso in esame, per il periodo successivo al 30 giugno
2000, la capitalizzazione deve essere considerata legittima per i motivi seguenti:
- la banca convenuta si è adeguata alle disposizioni in questione (cfr. estratto Gazzetta Ufficiale prodotto sub doc. 6) e risulta averle debitamente comunicate alla cliente entro il 31.12.2000
(cfr. estratto conto al 30.06.2000, doc. 7);
- l'art. 16 del contratto di conto corrente, approvato specificamente dalla società attrice (cfr. doc. 4), prevede la facoltà per la Banca “di modificare in qualunque momento le norme e le condizioni tutte che regolano i rapporti di conto corrente”;
- la società convenuta ha prodotto la documentazione relativa alle modifiche ulteriori successivamente intervenute senza che vi sia in atti alcun dissenso o recesso da parte della cliente correntista;
- il regime di capitalizzazione trimestrale degli interessi in condizione di reciprocità è poi stato anche esplicitamente indicato nel contratto di apertura di credito stipulato in data 20.04.2006,
(cfr. doc.
1.8 convenuta) in corrispondenza sia del “Documento di sintesi” delle condizioni economiche, che delle “Norme contrattuali” annesse allo stesso, ove, all'art. 7, è stato pattuito che «I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità, pattuita e indicata nel contratto, portando in conto, con valuta “data di regolamento” dell'operazione gli interessi, le commissioni, i diritti di liquidazione e le spese fisse di tenuta conto - queste ultime in base al criterio indicato nel contratto - ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi di pagamento secondo le medesime modalità»;
A diverse conclusioni deve pervenirsi per quanto concerne il periodo successivo al
01.01.2014.
Va infatti rilevato che il secondo comma dell'art. 120 T.U.B., nel testo vigente a partire dalla data su indicata, prevede quanto segue: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente
10 capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
L'art. 17 bis D.L. n. 18/2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 49/2016, ha poi ulteriormente modificato il disposto dell'art. 120, co. 2, lettere a) e b), D. lgs. n. 385/1993, come segue: “a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno;
gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi
a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale;
per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati;
nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;
2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente,
l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili;
in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale;
l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo”.
Il C.I.C.R. è intervenuto con la relativa delibera solo in data 03.08.2016.
Si ritiene che la norma succitata, entrata in vigore nel gennaio 2014, che vieta la capitalizzazione degli interessi, abbia portata immediatamente precettiva, indipendentemente dal ritardo con cui il CICR ha dato attuazione alla stessa, dal che consegue la nullità della clausola di capitalizzazione in relazione al periodo sopra considerato. Infatti, anche la Corte di cassazione ha affermato che “in tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma 628, della l. n. 147 del 2013, decorre dal 1° gennaio 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria” (cfr. Cass. civ., Sez. I, n. 21344 del 30.07.2024).
Alla luce di quanto precede, va eliminato dal saldo finale del conto corrente l'effetto anatocistico illegittimo relativo al periodo intercorso tra il 1° gennaio 2014 e il 29.09.2016.
Dopo il 30 settembre 2016, va applicata la delibera C.I.C.R. n. 343 del 03.08.2016, la quale prevede il calcolo annuale degli interessi con esigibilità degli stessi al 1° marzo dell'anno successivo nonché l'addebito annuale sul conto, solo nell'ipotesi in cui vi sia stata un'autorizzazione in tal senso da parte del correntista.
11 Nel caso in esame, in data 16.02.2017, la società attrice aveva fornito l'autorizzazione in parola acconsentendo all'addebito sul c/c n. 56650 degli interessi (cfr. doc.
1.17 convenuta).
[...] si era adeguata alla predetta disciplina calcolando gli interessi con periodicità annuale – senza CP_3 alcuna forma di capitalizzazione infra-annuale, in quanto contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale – addebitandoli il 1° marzo dell'anno successivo (cfr. estratti conto bancari prodotti dalla banca).
Ciò osservato in punto di diritto, ai fini del computo del dovuto, in concreto, premesso che nell'elaborato peritale risultano effettuati due conteggi, il primo, denominato “A” che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi nel periodo tra il 2000 e il 2013 e con saldo finale di €
76.928,37 a credito del correntista e, il secondo, denominato “B”, in cui è stata esclusa ogni capitalizzazione degli interessi e il cui saldo finale è pari ad € 76.987,35 a credito del correntista, va utilizzato il conteggio “A”.
III. Sulle Commissioni di massimo scoperto e altre spese
La banca convenuta ha eccepito l'erronea espunzione da parte del C.T.U., nel ricalcolo del saldo di conto corrente, delle spese di tenuta e delle commissioni di massimo scoperto in quanto le stesse sarebbero state, a suo dire, debitamente pattuite. Di contro, la società attrice ha eccepito la nullità della pattuizione di tali commissioni e spese di tenuta, considerata la stessa indeterminata e indeterminabile nell'oggetto.
Invero, nei contratti di conto corrente e apertura linee di credito prodotti in atti è stato convenuto il pagamento della commissione di massimo scoperto (“commissioni di massimo scoperto”) in misura percentuale (cfr. doc. 1 “contratti” convenuta).
Sul punto, la Corte di cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata” (cfr. Cass. civ., Sez. I, n. 19825 del 20.06.2022).
In effetti, la previsione contrattuale sopra riportata prevede la pattuizione della commissione di massimo scoperto mediante l'indicazione di un mero valore percentuale, senza alcuna indicazione della base di calcolo della stessa, non consentendo quindi di determinare l'esatto ammontare della commissione dovuta. Per questo motivo, la stessa va esclusa dal ricalcolo del saldo in ragione della nullità della clausola per indeterminatezza ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418 e 1346 c.c.
In concreto, il quesito assegnato al C.T.U. tiene conto di quanto precede e, per questo, nella relazione peritale è stato correttamente espunto dal calcolo l'importo delle commissioni di cui si discute.
12 Inoltre, il C.T.U. ha espunto dal ricalcolo anche le spese di tenuta, indicate negli estratti conto scalari, non oggetto di contrattualizzazione se non successivamente al 15 marzo 2006 (cfr. doc.11.1).
Non ha valore ai fini della dimostrazione della pattuizione delle spese dovute quanto emerge dal documento di sintesi aggiornato ex art. 118 T.U.B. del 01.01.2005 prodotto dalla banca e riferito alle condizioni economiche in vigore al 31.12.2004, in quanto non vi è prova che tali condizioni fossero state precedentemente approvate dalla società correntista e/o a quest'ultima debitamente comunicate.
IV. Sulla contabilizzazione degli interessi passivi e sull' assoggettamento delle spese e delle commissioni ai regimi di capitalizzazione sostitutivi ha contestato la C.T.U. ove deduce, a pagina XVI, che nei periodi in cui non ha CP_3 applicato la capitalizzazione (dall'accensione del rapporto sino al 30.06.2000 e per il periodo dal
01.01.2014 al 30.09.2016) ha proceduto a contabilizzare gli interessi (ricalcolati) alla data del conteggio finale, anziché rispettivamente, al 01.07.2000 e al 01.10.2016. Infatti, la banca convenuta ha sostenuto che il corretto metodo di calcolo avrebbe dovuto includere nel saldo a tali ultime date (a decorrere dalle quali deve applicarsi, rispettivamente, il regime di capitalizzazione trimestrale di cui alla Delibera C.I.C.R. del 09.02.2000 e quello previsto dal Decreto C.I.C.R. n. 343 del 03.08.2016) le somme relative alle competenze maturate sino al 30.06.2000 e dal 01.01.2014 al 30.09.2016.
Inoltre, ha fatto rilevare che, altrettanto erroneamente, l'accertamento peritale avrebbe assoggettato ai regimi di capitalizzazione sostitutivi indicati nei quesiti peritali anche le ulteriori competenze liquidate periodicamente (commissioni e spese) e non invece i soli interessi passivi.
In merito, vanno condivise le argomentazioni fornite dal C.T.U. del Tribunale in risposta alle osservazioni tecniche sollevate dal perito della banca convenuta, secondo cui: “gli interessi esclusi nei ricalcoli di capitalizzazione devono essere riaddebitati in coda al rapporto e non riposizionati nel periodo originario alla variazione.(…) Anche rispetto alla osservazione che il Quesito fa esplicita menzione ai soli interessi passivi in tema di capitalizzazione, la cosa sarebbe cristallina se non fosse che è la banca stessa che capitalizza sia spese che le ulteriori competenze quanto la normativa, quando applicabile, permetterebbe la sola capitalizzazione degli interessi. La banca ha invece esteso la capitalizzazione sia alle spese che alle ulteriori competenze. Questo rende obbligatorio per il consulente di ufficio ricomprendere anche spese e competenze quando espunge la capitalizzazione”.
V. Conclusioni
Vanno integralmente condivise le conclusioni della C.T.U. contabile eseguita in corso di causa.
13 La relazione peritale, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della convenuta, va considerata ammissibile, visto che al consulente non sono state assegnate indagini esplorative, bensì unicamente il compito di ricalcolare il saldo alla luce della prova documentale già acquisita agli atti.
Inoltre, la C.T.U. è esaustiva e rispondente al quesito formulato dal Tribunale.
Per quanto concerne la rideterminazione del saldo di conto corrente, sulla scorta delle considerazioni, giuridiche e di fatto, svolte innanzi, va utilizzata la prima ipotesi di calcolo “A” formulata dal perito, che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per il periodo dal 2000 e il 2013 e il cui saldo finale ammonta a € 76.928,37 a credito del correntista.
Il dovuto a titolo di indebito è dunque pari ad € 76.928,37, importo già comprendente gli interessi creditori determinati dal C.T.U. in € 7.521,12 (tenuto conto del fatto che il quesito demandato al CTU prevedeva la rideterminazione del saldo del conto “all'esito dei conteggi richiesti…”).
Su tale importo sono dovuti gli interessi di mora nella misura di cui all'art. 1284 IV co c.c. dalla data della domanda giudiziale (17 ottobre 2023) e fino al saldo.
La domanda dell'attrice va dunque accolta entro i limiti sopra indicati, con rigetto di ogni ulteriore pretesa.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 applicando lo scaglione di riferimento in concreto applicabile (da 52.000,00 a
260.000,00) con valori medi per tutte le fasi processuali.
La parte convenuta soccombente va condannata anche al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate come in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. in accoglimento della domanda attorea, condanna alla Controparte_2 restituzione in favore di dell'importo di € 76.928,37 a titolo di Parte_1 ripetizione di indebito, oltre interessi di mora nella misura di cui all'art. 1284 IV co. c.c. dalla data della domanda giudiziale (17 ottobre 2023) e fino al saldo;
2. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_2 [...]
liquidate in € 786,00 per anticipazioni ed € 7.616,00 per compensi, oltre Parte_1 rimborso forfettario spese generali 15%, c.p.a. e Iva, se dovuta come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
3. pone in via definitiva le spese di C.T.U., liquidate, come da decreto del 15.01.2025, a carico di Controparte_2
14 Così deciso in Monza, 26/12/2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Petronzi
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