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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 02/12/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1506/2025
Tribunale Ordinario di Mantova
Sezione Civile
Verbale telematico della causa n. R.G. 1506/2025
Oggi 2 dicembre 2025 ad ore 9.00 innanzi al dott. Giorgio Bertola, si dà atto che nessuno dei procuratori delle parti è comparso personalmente poiché l'udienza è stata fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Si dà atto che il procuratore di ha depositato note Parte_1
conclusive in data 18/11/2025 nelle quali ha rassegnato le sue conclusioni.
Il Giudice Istruttore, preso atto del deposito delle note e delle conclusioni delle parti dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Verbale chiuso ad ore 9.25
IL GIUDICE
dott. Giorgio Bertola
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Mantova, in persona del Giudice dott. Giorgio Bertola ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1506/2025 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, con il patrocinio degli avv. MOLINARI TOSATTI MARCO, elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE 8 25100 BRESCIA, presso il difensore avv. MOLINARI TOSATTI MARCO
Attrice
CONTRO
C.F. ), CP_1 C.F._1
Convenuto/Contumace
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate nelle note autorizzate depositate a
PCT e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.
o s s e r v a
pagina 2 di 7 La società ricorrente ha adito l'intestata autorità giudiziaria deducendo che
[...]
abbia incorporato per atto di fusione Rep. 16080 /8638 CP_2 CP_3
Not. del 26.03.2021. Persona_1
A seguito di tale atto risultava creditrice del signor Controparte_2
dell'importo di € 29.151,25, in forza del decreto ingiuntivo CP_1
745/2017 emesso dal Giudice del Tribunale di Brescia in data 01.02.2017, dichiarato esecutivo il 10.05.2027.
In data 10/12/2021 e hanno stipulato Controparte_2 Parte_1
un contratto pro-soluto di cessione crediti a sofferenza avente ad oggetto, tra gli altri, la posizione in oggetto.
Quindi così come rappresentata e difesa da , è oggi Parte_1 Controparte_4
creditrice del debitore sopra indicato.
In ragione del suddetto credito la ha avviato avanti il Tribunale di CP_5
Mantova esecuzione immobiliare contro il debitore pignorando per i seguenti beni immobili:
-per la quota di intera proprietà, i beni appartenenti al medesimo siti nel Comune di MO (Mn), Via Canova, ed identificati Cat. T., fg 21, mapp. 88, natura F2, fg 21, mapp. 86 sub-, N.T., cons 64 cent, Cat. T, fg 21, mapp. 90, sub-, N. T, cons 2 are 40 cent;
Cat. T, fg. 30, mapp. 15, sub-, N. T, cons 1 ettari 40 are 10 centiare e,
-per la quota di 1/2 di proprietà, immobili in MO, Via Verdi 140/158, Cat.
Fabbricati, sez. u-, fg 22, mapp. 70, sub-; Cat. Fabbricati, sez. u-, fg 22, mapp.
95, sub-, N A7, cons. 6,5, Cat. Fabbricati, sez. u-, fg 22, mapp. 137, sub 1, C2,
pagina 3 di 7 cons 235 mq, Via Verdi 158; Cat. Terreni, fg 22, mapp. 56, sub-, N T, cons 73 are 90 centiare.
L'esecuzione porta il n° di RG 460/2017 ed è chiamata all'udienza del
26.01.2026 per la verifica delle operazioni di vendita e l'esito del presente procedimento.
Per i beni cui al lotto 1 (quelli in capo al signor per la quota di intera CP_1
proprietà), successivamente al primo incanto, andato deserto, è stato fissato un secondo incanto al 22.10.2025, al prezzo base di € 38.888,00, con offerta minima di € 29.166,00.
La vendita dei beni cui al lotto 2 (intestati al solo per la quota di ½) è CP_1
rimasta sospesa.
A causa dell'intervento di altro creditore, l'odierna ricorrente ha dedotto di aver necessità di procedere alla vendita anche del secondo lotto.
Per poter vendere l'intera proprietà dei beni cui al secondo lotto è necessario far accertare che il signor ha accettato tacitamente l'eredità relitta CP_1
dalla nonna, signora C.F. , Persona_2 C.F._2
comproprietaria dell'altro mezzo.
La signora infatti, nonna materna del signor Persona_2 CP_1
decedeva nel 2011, lasciando come erede il nipote figlio della CP_1
signora , premorta alla madre nel 2009. Parte_2
Con ordinanza ex art. 702 ter cpc, pronunciata in data 27.04.2023, all'esito del giudizio RG 957/2022, avviato sempre da , questo Tribunale già ha Parte_1
accertato e dichiarato, che il signor ha tacitamente accettato CP_1
pagina 4 di 7 l'eredità della madre , per l'effetto dichiarandolo erede della Parte_2
stessa, eredità che consisteva in una quota sempre dei beni oggetto del precedente procedimento.
Il Tribunale, con il provvedimento indicato, ha ritenuto fondata la domanda della ricorrente in quanto:
-tutti gli immobili pignorati risultano occupati a titolo di abitazione e coltivati dal debitore, cioè utilizzati per l'attività imprenditoriale di cui è titolare.
Tali circostanze trovano conferma:
-nel certificato di residenza storica
-nella visura relativa all'attività di impresa svolta dal resistente
-nella relazione del ctu incaricato della stima che, quanto ai beni cui al lotto 1, ha accertato che le aree agibili risultano coltivate dall'esecutato mentre, per i beni cui al lotto 2, che sono occupati dall'esecutato e dai famigliari.
A pagina 10 il ctu, infatti, dichiara che l'esecutato coltiva il fondo identificato al mappale 15 fg 30 e a pagina 27-28 dichiara che l'esecutato e i suoi famigliari occupano le unità cui al fg. 22, mapp. 70 graff 95 e coltivano il terreno agricolo cui al fg. 22 mapp. 56.
Per gli immobili cui al lotto 1 risultava anche la trascrizione dell'apertura della successione materna e la voltura catastale.
Le medesime ragioni che hanno già portato questo Tribunale ad accertare l'accettazione tacita da parte del signor dell'eredità materna CP_1
possono valere anche per la quota di immobili relitta dalla nonna oggetto del presente procedimento.
pagina 5 di 7 Gli immobili oggetto del presente procedimento, infatti, sono i medesimi.
Essi sono occupati dal debitore dal 1981 ed adibiti da allora a sua abituale residenza, come attestato dal certificato storico di residenza e da quello attuale prodotto in atti sub doc. 11.
Gli altri mappali sono stati dal medesimo coltivati, come accertato dal ctu, e ciò sino all'autunno 2024, quando l'azienda è cessata.
La visura della Camera di Commercio relativa all'impresa individuale CP_1
ne indica la sede presso gli immobili pignorati dal 2000 sino all'ottobre
[...]
2024, quando è cessata.
Il chiamato all'eredità ha quindi posseduto in modo continuativo i beni oggetto di eredità e ne ha avuto il godimento, sfruttandoli ai fini della sua attività e stabilendovi la sua residenza.
La domanda è quindi fondata e va accolta.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi per discostarsi dai valori medi.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Accerta e dichiara l'avvenuta accettazione tacita da parte di CP_1
nato a [...] il [...], C.F. , e residente in
[...] C.F._1
MO (Mn) in Via Verdi 158 della eredità relitta di C.F. Persona_2
pagina 6 di 7 , nata il [...] e deceduta a Borgo San Virgilio il C.F._2
18.12.2011;
2) Ordina al Conservatore dei RRII di Mantova di provvedere alla trascrizione della emananda ordinanza sugli immobili così identificati: immobili in MO, Via Verdi 140/158, Cat. Fabbricati, sez. u-, fg 22, mapp. 70, sub-; Cat. Fabbricati, sez. u-, fg 22, mapp. 95, sub-, N A7, cons. 6,5, Cat.
Fabbricati, sez. u-, fg 22, mapp. 137, sub 1, C2, cons 235 mq, Via Verdi 158;
Cat. Terreni, fg 22, mapp. 56, sub-, N T, cons 73 are 90 centiare;
3) Condanna a rifondere a in CP_1 Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite del presente procedimento che si liquidano in euro 561,33 per esborsi, euro 7.616,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex
D.M. 55/2014, C.N.P.A. ed I.V.A.;
Così deciso in Mantova, il 2 dicembre 2025.
IL GIUDICE
- Dott. Giorgio Bertola -
pagina 7 di 7
Tribunale Ordinario di Mantova
Sezione Civile
Verbale telematico della causa n. R.G. 1506/2025
Oggi 2 dicembre 2025 ad ore 9.00 innanzi al dott. Giorgio Bertola, si dà atto che nessuno dei procuratori delle parti è comparso personalmente poiché l'udienza è stata fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Si dà atto che il procuratore di ha depositato note Parte_1
conclusive in data 18/11/2025 nelle quali ha rassegnato le sue conclusioni.
Il Giudice Istruttore, preso atto del deposito delle note e delle conclusioni delle parti dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Verbale chiuso ad ore 9.25
IL GIUDICE
dott. Giorgio Bertola
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Mantova, in persona del Giudice dott. Giorgio Bertola ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1506/2025 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, con il patrocinio degli avv. MOLINARI TOSATTI MARCO, elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE 8 25100 BRESCIA, presso il difensore avv. MOLINARI TOSATTI MARCO
Attrice
CONTRO
C.F. ), CP_1 C.F._1
Convenuto/Contumace
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate nelle note autorizzate depositate a
PCT e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.
o s s e r v a
pagina 2 di 7 La società ricorrente ha adito l'intestata autorità giudiziaria deducendo che
[...]
abbia incorporato per atto di fusione Rep. 16080 /8638 CP_2 CP_3
Not. del 26.03.2021. Persona_1
A seguito di tale atto risultava creditrice del signor Controparte_2
dell'importo di € 29.151,25, in forza del decreto ingiuntivo CP_1
745/2017 emesso dal Giudice del Tribunale di Brescia in data 01.02.2017, dichiarato esecutivo il 10.05.2027.
In data 10/12/2021 e hanno stipulato Controparte_2 Parte_1
un contratto pro-soluto di cessione crediti a sofferenza avente ad oggetto, tra gli altri, la posizione in oggetto.
Quindi così come rappresentata e difesa da , è oggi Parte_1 Controparte_4
creditrice del debitore sopra indicato.
In ragione del suddetto credito la ha avviato avanti il Tribunale di CP_5
Mantova esecuzione immobiliare contro il debitore pignorando per i seguenti beni immobili:
-per la quota di intera proprietà, i beni appartenenti al medesimo siti nel Comune di MO (Mn), Via Canova, ed identificati Cat. T., fg 21, mapp. 88, natura F2, fg 21, mapp. 86 sub-, N.T., cons 64 cent, Cat. T, fg 21, mapp. 90, sub-, N. T, cons 2 are 40 cent;
Cat. T, fg. 30, mapp. 15, sub-, N. T, cons 1 ettari 40 are 10 centiare e,
-per la quota di 1/2 di proprietà, immobili in MO, Via Verdi 140/158, Cat.
Fabbricati, sez. u-, fg 22, mapp. 70, sub-; Cat. Fabbricati, sez. u-, fg 22, mapp.
95, sub-, N A7, cons. 6,5, Cat. Fabbricati, sez. u-, fg 22, mapp. 137, sub 1, C2,
pagina 3 di 7 cons 235 mq, Via Verdi 158; Cat. Terreni, fg 22, mapp. 56, sub-, N T, cons 73 are 90 centiare.
L'esecuzione porta il n° di RG 460/2017 ed è chiamata all'udienza del
26.01.2026 per la verifica delle operazioni di vendita e l'esito del presente procedimento.
Per i beni cui al lotto 1 (quelli in capo al signor per la quota di intera CP_1
proprietà), successivamente al primo incanto, andato deserto, è stato fissato un secondo incanto al 22.10.2025, al prezzo base di € 38.888,00, con offerta minima di € 29.166,00.
La vendita dei beni cui al lotto 2 (intestati al solo per la quota di ½) è CP_1
rimasta sospesa.
A causa dell'intervento di altro creditore, l'odierna ricorrente ha dedotto di aver necessità di procedere alla vendita anche del secondo lotto.
Per poter vendere l'intera proprietà dei beni cui al secondo lotto è necessario far accertare che il signor ha accettato tacitamente l'eredità relitta CP_1
dalla nonna, signora C.F. , Persona_2 C.F._2
comproprietaria dell'altro mezzo.
La signora infatti, nonna materna del signor Persona_2 CP_1
decedeva nel 2011, lasciando come erede il nipote figlio della CP_1
signora , premorta alla madre nel 2009. Parte_2
Con ordinanza ex art. 702 ter cpc, pronunciata in data 27.04.2023, all'esito del giudizio RG 957/2022, avviato sempre da , questo Tribunale già ha Parte_1
accertato e dichiarato, che il signor ha tacitamente accettato CP_1
pagina 4 di 7 l'eredità della madre , per l'effetto dichiarandolo erede della Parte_2
stessa, eredità che consisteva in una quota sempre dei beni oggetto del precedente procedimento.
Il Tribunale, con il provvedimento indicato, ha ritenuto fondata la domanda della ricorrente in quanto:
-tutti gli immobili pignorati risultano occupati a titolo di abitazione e coltivati dal debitore, cioè utilizzati per l'attività imprenditoriale di cui è titolare.
Tali circostanze trovano conferma:
-nel certificato di residenza storica
-nella visura relativa all'attività di impresa svolta dal resistente
-nella relazione del ctu incaricato della stima che, quanto ai beni cui al lotto 1, ha accertato che le aree agibili risultano coltivate dall'esecutato mentre, per i beni cui al lotto 2, che sono occupati dall'esecutato e dai famigliari.
A pagina 10 il ctu, infatti, dichiara che l'esecutato coltiva il fondo identificato al mappale 15 fg 30 e a pagina 27-28 dichiara che l'esecutato e i suoi famigliari occupano le unità cui al fg. 22, mapp. 70 graff 95 e coltivano il terreno agricolo cui al fg. 22 mapp. 56.
Per gli immobili cui al lotto 1 risultava anche la trascrizione dell'apertura della successione materna e la voltura catastale.
Le medesime ragioni che hanno già portato questo Tribunale ad accertare l'accettazione tacita da parte del signor dell'eredità materna CP_1
possono valere anche per la quota di immobili relitta dalla nonna oggetto del presente procedimento.
pagina 5 di 7 Gli immobili oggetto del presente procedimento, infatti, sono i medesimi.
Essi sono occupati dal debitore dal 1981 ed adibiti da allora a sua abituale residenza, come attestato dal certificato storico di residenza e da quello attuale prodotto in atti sub doc. 11.
Gli altri mappali sono stati dal medesimo coltivati, come accertato dal ctu, e ciò sino all'autunno 2024, quando l'azienda è cessata.
La visura della Camera di Commercio relativa all'impresa individuale CP_1
ne indica la sede presso gli immobili pignorati dal 2000 sino all'ottobre
[...]
2024, quando è cessata.
Il chiamato all'eredità ha quindi posseduto in modo continuativo i beni oggetto di eredità e ne ha avuto il godimento, sfruttandoli ai fini della sua attività e stabilendovi la sua residenza.
La domanda è quindi fondata e va accolta.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi per discostarsi dai valori medi.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Accerta e dichiara l'avvenuta accettazione tacita da parte di CP_1
nato a [...] il [...], C.F. , e residente in
[...] C.F._1
MO (Mn) in Via Verdi 158 della eredità relitta di C.F. Persona_2
pagina 6 di 7 , nata il [...] e deceduta a Borgo San Virgilio il C.F._2
18.12.2011;
2) Ordina al Conservatore dei RRII di Mantova di provvedere alla trascrizione della emananda ordinanza sugli immobili così identificati: immobili in MO, Via Verdi 140/158, Cat. Fabbricati, sez. u-, fg 22, mapp. 70, sub-; Cat. Fabbricati, sez. u-, fg 22, mapp. 95, sub-, N A7, cons. 6,5, Cat.
Fabbricati, sez. u-, fg 22, mapp. 137, sub 1, C2, cons 235 mq, Via Verdi 158;
Cat. Terreni, fg 22, mapp. 56, sub-, N T, cons 73 are 90 centiare;
3) Condanna a rifondere a in CP_1 Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite del presente procedimento che si liquidano in euro 561,33 per esborsi, euro 7.616,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex
D.M. 55/2014, C.N.P.A. ed I.V.A.;
Così deciso in Mantova, il 2 dicembre 2025.
IL GIUDICE
- Dott. Giorgio Bertola -
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