Ordinanza collegiale 9 maggio 2019
Ordinanza cautelare 24 maggio 2019
Sentenza 30 marzo 2020
Ordinanza collegiale 12 luglio 2024
Inammissibile
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 22/04/2025, n. 3453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3453 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03453/2025REG.PROV.COLL.
N. 08762/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8762 del 2020, proposto da:
Azienda Agricola Canfurlone di Ferrari e C. s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Ester Ermondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per la riforma:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - sezione staccata di Brescia, Sezione Prima, n. 00257/2020, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l’ordinanza n. 6354/2024 della Sezione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2025 il Cons. Lorenzo Cordi' e lette le conclusioni rassegnate da parte appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Considerato che, con ordinanza n. 6254/2024, la Sezione: i ) ha dichiarato la nullità della notifica del ricorso in appello per violazione della previsione di cui all’art. 11 del R.D. n. 1611/1933; ii ) ha onerato la parte di rinnovare la notificazione del ricorso presso gli uffici dell’Avvocatura Generale entro il termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.
2. Considerato che la parte ha omesso di rinnovare la notificazione e, con memoria del 14.3.2025, ha chiesto di dichiarare il ricorso introduttivo del giudizio improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, deducendo il venir meno del debito per il prelievo supplementare relativo alle campagne 1995/1996 e 1996/1997.
3. Considerato che l’omessa rinnovazione della notificazione del ricorso rende il ricorso in appello inammissibile e che il difetto della rituale instaurazione del giudizio è questione giuridica preliminare rispetto ad ogni altra questione, ivi compresa la sopravvenuta carenza di interesse ad una decisione sul merito, che postula, per l’appunto, la corretta instaurazione del giudizio.
4. Ritenuto, pertanto, di dichiarare il ricorso in appello inammissibile.
5. Considerato che non occorre provvedere alla regolazione delle spese di lite del presente grado di giudizio, stante la mancata costituzione in giudizio di Agea.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Nulla sulle spese di lite del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere, Estensore
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenzo Cordi' | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO