Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/01/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Catania in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 28.1.2025 sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11113/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente a oggetto:
“riconoscimento punteggio servizio di leva obbligatorio per inserimento in III fascia graduatorie di istituto personale ATA triennio 2021/2024”;
PROMOSSA DA
, nato a [...] l'[...], C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv.to Paolo Zinzi, giusta procura in atti;
- Ricorrente -
CONTRO
(già Controparte_1 [...]
), in persona del tempore, Controparte_1 CP_2 [...]
Controparte_3 con il funzionario delegato, ex art. 417 bis c.p.c., dott. Controparte_4
- Resistenti -
NONCHÉ NEI CONFRONTI di , e di tutti i Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 soggetti controinteressati inseriti nella stessa graduatoria di circolo ed istituto di terza fascia del personale ATA – profilo assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico - per la provincia di per il triennio scolastico 2021- CP_3
2024.
- controinteressati chiamati in causa -
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15-16.11.2022 l'odierno ricorrente ha adito questo
Tribunale in funzione di giudice del lavoro esponendo: di essere inserito nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia della Provincia di quale personale Ata - profilo assistente amministrativo, assistente tecnico CP_3
e collaboratore scolastico;
di avere conseguito il diploma di scuola superiore in data 17.7.1997 presso l'Istituto tecnico Industriale e Statale “Galileo Ferraris” di Acireale;
di avere espletato il servizio militare nel periodo che va dall'1.12.1998 al 30.11.1999,
1
che il non ha valutato correttamente il servizio di leva obbligatorio in quanto i CP_8 decreti ministeriali di inserimento e aggiornamento delle graduatorie consentono la valutabilità del servizio militare solo ove questo sia espletato “in costanza di nomina”;
che l'amministrazione scolastica gli ha attribuito un punteggio complessivo di 7,05 per tutti e tre i profili, di cui 0,60 per il servizio di leva;
che il suddetto punteggio è ingiusto poiché avrebbe dovuto ottenere 6,00 punti in ragione del servizio militare di leva obbligatorio espletato dall'1.12.1998 al
30.11.1999, anziché 0.60; che il punteggio dovrebbe essere così rideterminato in punti 12,90 (7,05 + 5,40) per tutti e tre i profili;
che i decreti ministeriali sono illegittimi e vanno disapplicati poiché si pongono in contrasto, oltre che con i principi di cui agli artt. 97 e 3 della Costituzione, anche con la normativa primaria e precisamente con l'art. 485, comma 7, del D. Lgs 297/1994, il quale prevede che: “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”; che tale normativa costituisce fattispecie speciale che deroga qualsiasi normativa ordinaria e che consente la disapplicazione dei decreti ministeriali che negano il diritto dello stesso all'attribuzione del punteggio pieno per l'espletamento del servizio di leva prestato anche non in costanza di nomina.
Tanto premesso, richiamata la giurisprudenza di legittimità e di merito, il ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: “ In via principale, per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione del Decreto Ministeriale 50 del 03.03.2021
e del decreto n. 9256 del 18.03.2021 e di ogni altra normativa e regolamento eventualmente in contrasto con il diritto del ricorrente, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante, in ragione del servizio militare di leva obbligatorio espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso ove parte ricorrente è attualmente inserita nelle graduatorie provinciali di circolo e di istituto del personale A.T.A. nei profili di appartenenza;
per l'effetto, anche previa disapplicazione delle graduatorie di circolo e di istituto e delle graduatorie ad esaurimento ove il ricorrente risulta effettivamente inserito e/o ogni provvedimento ostativo al riconoscimento del diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio per il servizio prestato nella leva obbligatoria, attribuire a parte ricorrente ulteriori 6 punti per il servizio militare ovvero il punteggio maggiore o minore valutato di giustizia e dunque complessivamente attribuire il punteggio quale Assistente Amministrativo di 12,90 , di Collaboratore Scolastico di 12,90 e Assistente Tecnico di 12,90 ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.”
Con memoria depositata il 23.5.2023 si è costituito in giudizio il CP_1 convenuto, chiedendo il rigetto del ricorso.
In particolare, parte resistente ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione
2 del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.
Nel merito ha evidenziato l'insussistenza del diritto alla valutazione piena del servizio civile non in costanza di rapporto, precisando in particolare che la differenza di trattamento denunciata non sussiste perché la selezione in questione è relativa a determinati profili professionali, sicché è ovvio che il punteggio pieno venga attribuito solo per quei servizi resi, rispettivamente, nel profilo di assistente amministrativo, di guardarobiere e di collaboratore scolastico, mentre al servizio militare/civile viene conferito punteggio pieno quando c'è coincidenza con il rapporto di impiego, dato che il pubblico impiegato impegnato ad assolvere l'obbligo militare/civile sarebbe penalizzato dall'adempimento del dovere nella misura in cui sarebbe impossibilitato a fruire del punteggio pieno, di contro viene riconosciuto un punteggio inferiore nel caso di servizio reso non in costanza di nomina.
Tanto premesso parte resistente ha concluso formulando le seguenti conclusioni:
“Nel merito, rigettare il ricorso, siccome infondato in fatto ed in diritto, oltreché perché carente di prova. Vittoria di spese, competenze ed onorari di causa ai sensi di Legge ex. art. 91 c.p.c. ed art. 152 bis c.p.c. ovvero, in subordine, la compensazione.
Condannare, in ogni eventualità, parte ricorrente ex. art. 96 c.p.c.” I controinteressati, nonostante la rituale notificazione del ricorso, ai sensi dell'art. 150 c.p.c. non si sono costituiti in giudizio.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 28.1.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c come in atti e, a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
*****
In via preliminare va dichiarata la contumacia dei controinteressati nei cui riguardi è stato esteso il contraddittorio, stante che gli stessi, nonostante la rituale notificazione del ricorso, ai sensi dell'art. 150 c.p.c., non si sono costituiti in giudizio.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento di 6 punti, anziché di 0,60, per il servizio di leva obbligatorio espletato tra l'1.12.1998 e il 30.11.1999 - sebbene non in costanza di nomina – ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia in cui è inserito.
Va preliminarmente esaminato il profilo relativo alla giurisdizione. Sul punto si rileva che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 9332 del
4.4.2023, ha concluso, con condivise argomentazioni, nel senso della giurisdizione del giudice ordinario.
Si richiamano, dunque, ai sensi dell'articolo 118 delle disp. di att. al c.p.c. le motivazioni della citata sentenza della Suprema Corte: “[…] Così è intervenuto il
D.M. n. 50 del 2021 che ha previsto che le nuove graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sostituiscono integralmente quelle vigenti nel triennio scolastico precedente e hanno validità per il triennio scolastico 2021/22, 2022/23, 2023/24, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato Regolamento n. 430/2000. Il medesimo D.M. ha, poi, stabilito i requisiti specifici di accesso alle suddette graduatorie di circolo e
3 d'istituto di terza fascia, i requisiti generali di ammissione ed i termini di presentazione delle domande di inserimento o di conferma o di aggiornamento e delle domande di depennamento oltre che le modalità di presentazione di tali domande.
4. Le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sono formulate a cura del
Dirigente dell'istituzione scolastica destinataria della domanda. A tale istituzione è affidato il compito di curare l'espletamento della procedura di cui al medesimo decreto, con esclusione delle istituzioni scolastiche della regione della Valle d'Aosta
e delle province autonome di Trento e Bolzano.
La formazione di tali graduatorie non presuppone alcuna procedura concorsuale scaturendo la stessa direttamente dalla normazione primaria e da quella regolamentare attuativa della prima (così, appunto, la L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4 il D.M. n. 430 del 2000 citati) nonchè, quanto ai termini e le modalità organizzative per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie, per la formazione delle graduatorie medesime e per l'individuazione dei destinatari delle supplenze, da decreti del (cfr. D.M. n. 430 del Controparte_9
2000, art. 8).
Inoltre, a tali graduatorie non fa seguito alcun provvedimento di nomina essendo la formazione determinata dall'attribuzione di punteggi sulla base di Regolamenti
(normazione sub primaria attuativa di quella generale) ovvero anche di decreti ministeriali.
5. Si aggiunga che, una volta ottenuto l'inserimento e l'attribuzione di un determinato punteggio, ogni intervento modificativo non è espressivo di alcuna potestà discrezionale essendo ascrivibile al potere datoriale privatistico.
Così, in presenza di un atto con cui il dirigente scolastico abbia depennato un insegnante dalle graduatorie di istituto, atto inerente a vicende del rapporto di impiego privatizzato, legate ad un potere operante su un piano paritetico, basato sull'accertamento di fatti specifici, che riguarda solamente la conformità o meno alla legge degli atti vincolati di gestione nella graduatoria, si verte in tema di accertamento di diritti soggettivi di docenti già iscritti in graduatorie, in assenza di una procedura concorsuale in senso stretto, ossia strumentale alla costituzione ex novo di un rapporto di pubblico impiego.
6. É stato affermato da questa Corte (v. di recente Cass., Sez. Un., 26 giugno 2019,
n. 17123) che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto
- di per sè preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice
è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va
4 attribuita al giudice ordinario.
Il suddetto principio, che ha ripreso quello, conforme, di cui a Cass., Sez. Un., 15 dicembre 2016, n. 25836, è stato ribadito da Cass., Sez. Un., 20 luglio 2022, n. 22693 che ha definitivamente superato il diverso orientamento espresso da Cass., Sez. Un.,
13 settembre 2017, n. 21198.
Ed infatti, nella formazione delle graduatorie di circolo e di istituto non è prevista la costituzione di commissioni di concorso per la valutazione dei titoli, ma tale valutazione è affidata in prima battuta al sistema informatico che assegna i punteggi sulla base di quanto stabilito dai decreti o dalle ordinanze ministeriali e dalle tabelle a questi allegate e successivamente agli uffici scolastici provinciali i quali in caso di difformità tra i titoli dichiarati e quelli effettivamente posseduti procedono alla rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria.
I punteggi attribuiti ai titoli non vengono pertanto assegnati sulla base di criteri di valutazione, ma in applicazione di quanto previsto dai Regolamenti e più specificamente dalle tabelle allegate ai decreti o alle ordinanze ministeriali.
La formazione con tali modalità delle graduatorie è, perciò, idonea ad escludere una qualificazione della relativa procedura come concorsuale configurandosi l'inserimento del personale nelle graduatorie di istituto, per l'automatismo che lo caratterizza e che comporta l'iscrizione dei candidati nell'ordine progressivo derivante dei punteggi attribuiti alla luce dei titoli dichiarati, quale attività del tutto esente da valutazioni discrezionali di tipo comparativo.
Non può rinvenirsi alcun procedimento di natura selettiva, ma esclusivamente la formazione di un elenco attraverso atti non ascrivibili ad altre categorie di attività autoritativa, da cui discende il diritto del docente ad essere collocato nella corretta posizione determinata dalla sommatoria dei punteggi relativi ai titoli dichiarati e posseduti e, in secondo luogo, ad essere preferito nella chiamata per la stipula di contratti a tempo determinato rispetto ai soggetti collocati in posizione successiva nella graduatoria di istituto (idem est per la graduatoria di circolo).
Diversamente, la discrezionalità amministrativa e tecnica invece si ravvisa e permane nella individuazione e fissazione delle regole per la formazione delle graduatorie di istituto - aventi effetti generali e riflessi su fasci di situazioni giuridiche soggettive interrelate, in ordine alle quali va ribadita la giurisdizione del giudice amministrativo.
7. Nella fattispecie in esame non si discute certo della disciplina delle graduatorie di circolo e di istituto, adottata con un atto regolamentare di normazione sub primaria, essendo la richiesta azionata chiaramente intesa al conseguimento di un punteggio aggiuntivo rispetto a quello attribuito.
8. In conclusione, pronunciando sul conflitto, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario” (così Cass. sez Un. 04/04/2023 n. 9332).
Alla luce di quanto esposto, poiché nella presente controversia ciò che invoca il ricorrente è il diritto all'inserimento in graduatoria con un determinato punteggio aggiuntivo, in forza della corretta interpretazione della legge, senza che venga richiesto l'annullamento di alcun atto amministrativo la controversia non può che ricadere nell'ambito della giurisdizione ordinaria.
5 Entrando dunque nel merito delle domande formulate dal ricorrente, è provato che l'Amministrazione resistente ha indetto procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA – triennio
2021/22, 2022/23, 2023/24 - e che il ricorrente ha presentato “domanda di inserimento/conferma/aggiornamento ai fini della costituzione delle graduatorie per triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24 (cfr. doc. n. 1 fascicolo di parte resistente).
È inoltre provato che il ricorrente ha conseguito il diploma quale titolo di accesso per la figura professionale indicata in domanda nell'anno scolastico 1996/1997 ed espletato il servizio di leva obbligatorio nel periodo che va dall'1.12.1998 al
30.11.1999 (cfr. doc. n. 2 e 3 fascicolo di parte ricorrente);
Occorre, dunque, valutare se il servizio di leva obbligatorio indicato in domanda svolto non in costanza di rapporto attribuisca al ricorrente il punteggio di 6 come richiesto dallo stesso o di 0.60 come indicato dalla tabella di valutazione titoli allegata al D.M. 50/2021.
Sostiene il ricorrente che il D.M. n. 50/2021 che prevede l'attribuzione di n. 0,60 punti (e non di n. 6,00 punti per anno) per il servizio civile svolto non in costanza di nomina, contrasti con il disposto dell'art. 485, comma 7, del D. lgs 297/1994 secondo cui “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti” nonché con, il quale dispone la “validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile”.
Pur dandosi atto della sussistenza - in controversie analoghe - di precedenti pronunce con esiti favorevoli per le ragioni affermate dal ricorrente (come pure da questo segnalati), appare preferibile accedere ad una differente ricostruzione esegetica, che si ritiene maggiormente aderente al dato normativo e coerente dal punto di vista sistematico.
Non si ritiene che gli assunti di parte ricorrente meritino accoglimento, potendosi riconoscere alla stessa il punteggio (pari a 0.60 per ogni anno) siccome spettante in conformità a quanto previsto dal DM 50/2021 e delle allegate tabelle di valutazione dei titoli che ne costituiscono parte integrante ai fini della determinazione del punteggio in graduatoria, in base al quale il servizio di leva obbligatorio non in costanza di nomina svolto dall'aspirante è oggetto di valutazione differenziata.
L'articolo 2050 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 (codice dell'ordinamento militare) ai primi due commi prevede: “1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”. L'art. 485, comma 7, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dispone che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
Il D.M. n. 50 del 3 marzo 2021, nel disciplinare la formazione delle graduatorie per il personale ATA, prevede nell'allegato A che il servizio militare di leva e i servizi
6 sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, siano considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica e che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, siano considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.
Tale disposizione, quindi, prende in considerazione il servizio di leva o il servizio civile sostitutivo non svolto in costanza di rapporto di impiego equiparandolo a qualsiasi altro servizio svolto alle dipendenze delle amministrazioni statali, e prevede un trattamento differenziato, a livello di punteggio riconoscibile, per il caso di servizio militare prestato in costanza di nomina.
Il medesimo decreto attribuisce, pertanto, 6 punti per il servizio militare/civile prestato in costanza di rapporto di impiego e 0,60 punti per il servizio militare/civile prestato non in costanza di rapporto di impiego.
Tale regolamentazione, censurata dal ricorrente, pare, piuttosto, conforme alla disciplina generale in materia di valutazione nei pubblici concorsi del servizio di leva, nonché conforme alla norma primaria di riferimento, né si profila discriminatoria tra le differenti posizioni valutate: da una parte il servizio di leva (o equiparati), reso da chi sia costretto ad assentarsi medio tempore dall'attività lavorativa già in itinere (che ha quindi il pieno diritto a non essere penalizzato rispetto a coloro che tale obbligo non hanno dovuto assolvere); dall'altra coloro che hanno prestato servizio di leva a prescindere da un rapporto lavorativo in essere. Non sorge in tale ultimo caso un pregiudizio alla «posizione di lavoro» del cittadino (v. art. 52 Cost.).
La pretesa di trattare allo stesso modo le due fattispecie e di vedersi attribuire in entrambi i casi il medesimo punteggio non pare munita di fondamento, sia in quanto non rinviene il presupposto nella disciplina legislativa di riferimento, con la quale, piuttosto, pare porsi in contrasto, sia perché vengono in considerazione situazioni effettivamente differenti, cui è possibile riservare un trattamento diverso.
Come pure ritenuto dalla giurisprudenza di merito (di cui meglio si dirà infra) sussiste evidente differenza tra chi durante il rapporto di impiego è chiamato a svolgere il servizio militare/servizio civile e chi svolge il suddetto servizio prima che venga instaurato il rapporto di lavoro. Lo svolgimento del servizio militare/servizio civile in costanza di rapporto di lavoro non pare situazione comparabile con il servizio militare/civile svolto da chi non ha ancora costituito alcun rapporto di lavoro con l'Amministrazione, di guisa che non risulta incoerente che il servizio militare svolto non in costanza di rapporto di impiego sia equiparato al servizio prestato in altro ente pubblico, come peraltro è previsto dall'art. 2050, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010.
Sotto tale profilo, la disciplina di cui al D.M. n. 50 del 3 marzo 2021 non pare esporsi ai denunciati profili di illegittimità non necessitando, dunque, di disapplicazione.
Diversamente dai casi di cui si è occupata anche la S.C. (tra le altre Cass. n.
5679/2020, richiamata anche da parte ricorrente) “in cui veniva invocata in giudizio la disapplicazione del D.M. n. 44 del 12 maggio 2011, il quale prevedeva l'attribuzione del punteggio per il servizio militare solo se prestato in costanza di nomina, limitazione ritenuta illegittima dalla Corte di Cassazione”, la situazione che viene qui in considerazione si profila differente atteso che il D.M. n. 50 del 3 marzo
7 2021 prevede l'attribuzione di uno specifico punteggio per il servizio militare prestato non in costanza di nomina, anche se inferiore al punteggio riconosciuto per il servizio militare in costanza di rapporto di impiego. Peraltro, proprio la lettura delle pronunce citate, porta ad escludere che vi sia un principio di necessaria e totale equiparazione tra servizio militare svolto in costanza di rapporto di impiego e servizio svolto non in costanza di rapporto di impiego.
Come pure rilevato in un precedente di questo Tribunale (cfr. Sentenza n. 5230/2023 pubbl. il 29/12/2023- est dott.ssa Rita Nicosia) “Secondo la giurisprudenza di legittimità è illegittima l'interpretazione restrittiva che era stata offerta dal Ministero del comma 2 dell'art. 6 del D.M. 44/2001 nel senso di valutare il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge solo se prestati in costanza di nomina, in quanto, una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050 del d.lgs. n.66/2000, conduce a ritenere “che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, co. 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi” (v., in motivazione, Cass.
2.03.2020, n.5679).
Dal che, “il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato, dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, in quanto le selezioni di cui trattasi costituiscono procedure lato sensu concorsuali, perché aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro (Cass. n. 5679 del 2020)” (Cass. 24.02.2021, n. 5004)” (cfr Sentenza n. 5230/2023 citata1). Si osserva ancora nel citato precedente dell'Ufficio, come “Nel dare attuazione a tale insegnamento, il D.M. n. 50/2021 ha espressamente valutato il servizio di leva, attribuendo un punteggio differente a seconda che sia prestato in costanza o non in costanza di rapporto e, in particolare, ha apprezzato l'espletamento di quest'ultimo alla stessa stregua del servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali.
Ebbene, la ratio della valutabilità del servizio militare risponde all'esigenza di dare a chi abbia prestato servizio di leva le stesse opportunità di accesso al mondo del lavoro di coloro che ne furono esentati, sul presupposto che il servizio militare obbligatorio potrebbe ostacolare o ritardare l'instaurazione dei rapporti d'impiego carriera dopo l'immissione in ruolo ed essa è stata come tale assorbita nella previsione, di più ampia portata, di cui al sopravvenuto del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 7,; neppure può ritenersi che la tabella in allegato al D.L. n. 97 del 2004, quale modificata con la Legge di Conversione n. 143 del 2004, non prevedendo quale titolo il servizio militare, ne escludesse la considerazione, stante appunto la normativa generale dell'art. 77, comma 7 cit., che, anche per il principio costituzionale in cui essa si radica e di cui si dirà di seguito, continuava a prevedere il computo di quei periodi come di servizio effettivo ai fini delle selezioni, non escluse quelle scolastiche;
così come non utile è il disposto della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 607, norma la quale, rinviando alla normativa secondaria per la revisione dei titoli utili alle graduatorie permanenti, poi ad esaurimento, certamente non ha manifestato alcuna deroga alla predetta regola previgente, di rango primario;
ne deriva che, fino al momento della sua abrogazione ad opera del COM, l'art. 77, comma 7, cit. già imponeva di considerare il periodo di servizio militare quale servizio effettivo per i fini di cui alle graduatorie per le supplenze ed è dunque illegittima e da disapplicare la limitazione imposta al servizio reso in costanza di assunzione dal D.M. n. 42 del 2009;
4. tenuto conto che il ricorso riguardava anche le successive graduatorie del 2011/2014, si richiama altresì quanto già ritenuto (Cass. 5679/2020 cit.) in senso del tutto analogo rispetto al sistema successivo all'introduzione del COM, che all'art. 2050 (D.Lgs. n. 66 del 2000), riguardante la "valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici" stabilisce parimenti, al comma 1, che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e, al comma 2, che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro";
… si devono disapplicare, perchè illegittime, le previsioni di rango regolamentare, quale il D.M. n. 44 del 2011, art. 2, comma 6, che, regolando le graduatorie ad esaurimento delle rispettive annate, dispongono diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42 del 2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343); lungo questa linea interpretativa, l'art. 2050, si pone dunque in continuità con l'art. 77, comma 7 cit. e si coordina con il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 7, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, secondo cui "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti";
5. in definitiva, attraverso la combinazione delle diverse norme, il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo, ispirato alla previsione di cui all'art. 52 Cost., comma 2, comune al regime anteriore al COM ed a quello successivo ad esso, tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile (ad esso equiparato: L. n. 230 del 1998, art. 6 e, poi, D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 2103) sono sempre utilmente valutabili ai fini sia della carriera (D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 7) sia dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit. e, prima, D.P.R. n. 237 del 1964, art. 77, comma 7, quale introdotto dall'art. 22 L. 958/1986), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.) e ciò in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, dovendosi disapplicare in quanto illegittime le discipline secondarie, tra cui il D.M. n. 42 del 2009, ed il D.M. n. 44 del 2011, che nel tempo hanno diversamente disposto” (così, in motivazione, Cass. 18.11.2021, n. 35380; nel medesimo senso, tra le tante, Cass. 03.06.2021, n. 15467; Cass. 29.12.2021, n. 41894)..” (cfr Tribunale di Catania sentenza n. 5230/2023 citata)
9 pubblico (TAR Lazio-Roma n. 2515/2010) …” (sent. 5230/2023 cit.).
D'altro canto, secondo la lettura fornita dalla Suprema Corte (Cass. 5679/2020 citata), il secondo comma dell'art. 2050 d.lgs. 66/2010 contiene una specificazione della disposizione dettata dal primo comma.
Muovendo da tali enunciati della Corte di legittimità, appare possibile dedurne che il primo comma detta il principio di carattere generale valido sia per il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro che per quello prestato prima della nomina in servizio, affermando che il servizio di leva ed equiparato va valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio assegnato al servizio prestato negli impieghi civili presso enti pubblici.
Nei casi in cui, peraltro, il servizio sia stato prestato in costanza di rapporto di lavoro, il secondo comma specifica che tale periodo di tempo deve essere considerato “a tutti gli effetti” ai fini della valutazione dei titoli nei concorsi banditi da pubbliche amministrazioni.
Trattandosi di una specificazione rispetto al principio generale dettato dal primo comma, appare plausibile che essa contenga una regola diversa da quella del comma precedente, che si applica unicamente al servizio prestato in costanza di rapporto di lavoro;
altrimenti venendo in considerazione una previsione normativa superflua, in quanto l'ipotesi sarebbe già ricompresa nel primo comma. Pertanto, l'inciso “a tutti gli effetti” deve portare a concludere che, nonostante il lavoratore non abbia prestato effettivamente servizio nel rapporto di lavoro che si interrompe per permettergli di svolgere il servizio militare o civile sostitutivo, in ogni caso il periodo andrà valutato come se il rapporto di lavoro fosse proseguito senza interruzioni, dunque considerando il periodo di servizio di leva o equiparato come servizio specifico nel profilo e nella qualifica di appartenenza già assegnata all'atto dell'immissione in ruolo.
In tale ottica, appaiono condivisibili le considerazioni espresse dalla giurisprudenza di merito (si veda Tribunale di Novara, Sez. Lav., sentenza del 06/07/2021; Tribunale
Teramo, sentenza 18/1/23; Tribunale Sondrio, ordinanza 30/12/2022) che sul punto ha precisato: “Esclusa la denunciata antinomia, ritiene il Tribunale che non solo la disposizione regolamentare censurata sia legittima, ma sia altresì perfettamente conforme all' art. 3 Cost. Il servizio militare di leva prestato in costanza di impiego e quello militare (di leva o volontario) prestato non in costanza di impiego costituiscono, infatti, due situazioni non comparabili tra di loro.
Per la prima vi è, infatti, la necessità di non pregiudicare (e non discriminare) un soggetto che, ottenuto un impiego presso l'Amministrazione scolastica sia, poi, costretto a sospenderlo per adempiere al dovere di cui all'art. 52, secondo comma,
Cost. e in parallelo, allorché al servizio militare di leva erano tenuti i soli cittadini maschi, di non dar luogo a una discriminazione di genere, con riguardo alle cittadine di sesso femminile, che a tale servizio non erano tenute. Per la seconda, la valutabilità del servizio militare è volta a evitare la discriminazione tra un cittadino impegnato nel servizio militare e un altro che, ottenuto un impiego presso una pubblica amministrazione, potrebbe godere dei benefici, in termini di graduatorie, da tale impiego”.
10 Quindi, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione piena, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore
(cfr. in tal senso Cds. n.11602/22).
Nel medesimo senso, giova richiamare altresì la pronuncia della Corte di Appello di
Torino (sent. 362/2022 del 26/5/2022), la quale affrontando la questione se “..il servizio militare (…) prestato non in costanza di impiego debba essere valutato, ai fini delle graduatorie per il personale ATA, allo stesso modo del servizio militare prestato nel corso del rapporto di impiego con il , o possa Controparte_1 essere valutato in misura inferiore”, ha ritenuto preferibile la seconda delle soluzioni affermando che “…altrimenti si tratterebbero in modo uguale due situazioni profondamente differenti” e precisando che “nel nostro ordinamento il servizio militare reso in costanza di rapporto – così come la malattia, l'infortunio, la gravidanza, il puerperio ed altre situazioni ritenute meritevoli di tutela (v. art. 2110
c.c. e D.Lgs. C.P.S. 303/1946, che ha implicitamente abrogato l'art. 2111, 1° comma,
c.p.c.) – costituisce una legittima causa di sospensione del rapporto di lavoro con diritto del soggetto assente alla conservazione del posto e al mantenimento del trattamento retributivo e contributivo come se avesse effettivamente lavorato.
L'assegnazione al lavoratore chiamato alle armi in costanza di rapporto del medesimo punteggio che avrebbe conseguito se avesse lavorato costituisce, dunque, un corollario del sovrastante principio di piena tutela di tale situazione in ambito lavorativo” (così App. Genova n. 182/2021). All'opposto, in mancanza di un rapporto di impiego con il , il servizio militare prestato Controparte_1 dall'appellante non può essere equiparato a quello “reso nella medesima qualifica” (valutato con punti 6 per anno) ma soltanto a quello “reso alle dipendenze di altre amministrazioni statali” (valutato con punti 0,60 per anno), come previsto dal D.M.
n. 640/2017, le cui disposizioni non contrastano con alcuna norma imperativa di legge ed appaiono pienamente conformi all'art. 3 Cost..”.
Più di recente, ancora, siccome pure richiamate dall'intestato Tribunale nel citato precedente (cfr. sent. 5230/2023) giova riportare ulteriori contributi giurisprudenziali orientati nella detta direzione: “Nel medesimo senso, ancora, di recente, Corte
d'Appello Brescia Sez. Lav. sent. 31.10.2023 n.265 ha affermato la corretta l'equiparazione che il DM 50/21 ha fatto tra servizio di leva prestato non in costanza di rapporto e impiego civile alle dipendenze di altre Amministrazioni, tenuto conto che le due situazioni risultano comparabili ed estendendone la portata anche per il
Servizio Civile volontario per il quale, infatti, “vige una disposizione analoga a quella dell'art. 2050 del D.Lgs. n. 66 del 2010, che equipara il Servizio, ai fini dei pubblici concorsi, a quello prestato presso amministrazioni pubbliche. Si tratta dell'art. 18, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 40 del 2017, che dispone: "4. Il periodo di servizio civile universale effettivamente prestato, salvo quanto previsto dal comma
5, è valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso amministrazioni pubbliche. …”.
Ancora, con riguardo alla legittima diversificazione del punteggio del titolo in parola nelle situazioni in cui manca un rapporto di impiego con il Controparte_1
11 sono significative le pronunce di Corte d'Appello Venezia Sez. Lav. sent. 12.07.2023
n.449; Corte d'Appello Torino Sez. Lav. sent. 08.06.2022 n.326; Corte di Appello
Torino Sez. Lav. sent. 17.10.2023 n.430 che, tra l'altro, ha ribadito che “Il servizio militare di leva prestato in costanza di impiego e quello militare (di leva o volontario) prestato non incostanza di impiego costituiscono, infatti, due situazioni non comparabili tra di loro. Per la prima vi è, infatti, la necessità di non pregiudicare
(e non discriminare) un soggetto che, ottenuto un impiego presso l'Amministrazione scolastica sia, poi, costretto a sospenderlo per adempiere al dovere di cui all'art. 52, secondo comma, Cost. e in parallelo, allorché al servizio militare di leva erano tenuti i soli cittadini maschi, di non dar luogo a una discriminazione di genere, con riguardo alle cittadine di sesso femminile, che a tale servizio non erano tenute. Per la seconda, la valutabilità del servizio militare è volta a evitare la discriminazione tra un cittadino impegnato nel servizio militare e un altro che, ottenuto un impiego presso una pubblica amministrazione, potrebbe godere dei benefici, in termini di graduatorie, da tale impiego”. In sostanza, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione piena, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla "posizione di lavoro" (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione” (Nel medesimo senso, tra le varie, Tribunale Lecco Sez.
Lav. sent. 06.09.2023; Tribunale Agrigento Sez. Unica 11.04.2023; Tribunale
Bergamo Sez. Lav. 07.02.2023; Trib. Firenze Sez. Lav. sent. 19.01.2023; T.A.R.
Lazio Roma Sez. III bis, Sent. 06.04.2023 n. 5959; Consiglio di Stato 29.12.2022 n.
11602) …” (cfr sent 5230/2023 citata).
I suddetti orientamenti giurisprudenziali hanno trovato riscontro in quanto da ultimo affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 22432 dell'8.8.2024.
In particolare, con la citata pronuncia la Suprema Corte ha – tra l'altro – osservato che “…7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo. Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n.
17081). D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo
12 differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
[…]”; la Corte di Cassazione ha, quindi, enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non
è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto”.
In considerazione di quanto sin qui rassegnato, non può trovare accoglimento la pretesa del ricorrente di vedersi attribuito per il servizio di leva obbligatorio, prestato non in costanza di rapporto, il punteggio pieno, al contrario, appare immune da vizi di illegittimità la determinazione ministeriale di parificare il punteggio riconosciuto agli aspiranti che hanno prestato servizio militare o servizio civile al di fuori del rapporto di impiego con quello assegnato agli aspiranti che hanno prestato servizio presso le amministrazioni dello Stato.
Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso deve essere integralmente rigettato.
In considerazione della complessità delle questioni, dell'esito del giudizio e delle oscillazioni della giurisprudenza sulle questioni trattate, le spese processuali possono essere interamente compensate.
Non sussistono i presupposti per la pur sollecitata condanna di parte ricorrente per lite temeraria (cfr. memoria difensiva di parte resistente), né sulla base dell'art. 96, comma 1, c.p.c. non avendo parte resistente allegato e provato di avere subito specifici danni, né sulla base del potere discrezionale di cui al novellato art. 96 comma 3 c.p.c., non essendo emersi elementi tali da giustificarne l'esercizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Catania, in data 29 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Luisa Maria Cutrona
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sempre citando il precedente di questo Tribunale - cfr Sentenza n. 5230/2023 si osserva: “In questa prospettiva, i giudici di legittimità hanno meglio precisato che “la L. n. 958 del 1986, art. 22, fu modificato del D.P.R. n. 237 del 1964, art. 77, sulla "Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica", prevedendosi che "i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici"; questa S.C., decidendo con riferimento alla disciplina del successivo art. 2050 COM (Cass. 2 marzo 2020, n. 5679), ha già precisato ed è qui condiviso che le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro e finalizzate all'attribuzione di un posto di lavoro, a tempo determinato o indeterminato e dunque non si sottraggono ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge;
l'art. 22, comma 7, peraltro non entrava in contraddizione con le norme del D.Lgs. n. 297/1994, sicché esso, ai sensi dell'art. 676 del medesimo
D.Lgs., è coesistito con esse;
né vale il richiamo del al D.P.R. n. 417 del 1974, art. 84, in quanto tale norma riguardava CP_1 un diverso fenomeno, ovverosia il riconoscimento del servizio militare ai fini della ricostruzione della
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